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Il presente contratto decorre dalla data di stipulazione, salvo quanto\nprevisto in singole norme, e scadrà, sia per la parte economica che per quella\nnormativa, li \u003Cdel>31 dicembre 2022\u003C\u002Fdel> \u003Cstrong>31 marzo 2026. \u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Art. 2\u003C\u002Fh2>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'art. 9 (Comitato nazionale bilaterale e paritetico suH'impatto delle nuove\ntecnoloqie\u002Fdiqitalizzazione neH'industria bancaria), del ceni 19 dicembre 2019,\nè modificato come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-newtech_trigger\">\u003Cp>1.Le Parti firmatarie istituiscono il \"Comitato nazionale bilaterale e\nparitetico sull'impatto delle nuove tecnologie\u002Fdigitalizzazione nell'industria\nbancaria\", con funzioni di cabina di regia.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003Cdel>2.Obicttivo dell'attività del Gomitato è di monitorarc c analizzare\nle fasi di cambiamento conscguenti alle nuove-tecnologie c alladigitalizzazione\nper elaborare soluzioni condivise da sottoporre alle Parti nazionali c tenere\ncostantemente \"aggiornato\" il cenl-anchc ai fini dell'individuazione di nuove\nmansioni e figure professionali e del loro inquadramento nell'attuale sistema\ndelle aree professionali c dei quadri direttivi.\u003C\u002Fdel>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cdel>3.Fermi gli ambiti di competenze tra i livelli della contrattazione,\ncome definita—del—presente eeeb—l'eventuale—individuazione—di—nuove\nfigure professionali nella contrattazione di secondo livello, nonché il\nrelativo inquadramcnto7 sarà in linea con il parere favorevole del\nComitato\u003C\u002Fdel>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobclassifaction1\">\u003Cp>\u003Cstrong>2.Il Comitato monitora e analizza le fasi di cambiamento conseguenti\nalle nuove tecnologie e alla digitalizzazione, nonché l'evoluzione\ndiversificata dei modelli organizzativi del lavoro, ivi compresa la c.d. banca\ndigitale materia del secondo livello di contrattazione, ed i cambiamenti\nconseguenti alle transizioni strutturali, anche ai fini dell'individuazione di\nnuove mansioni e figure professionali e del loro inquadramento nell'attuale\nsistema delle aree professionali e dei quadri direttivi. Le Parti nazionali,\nsulla base delle soluzioni condivise individuate dal Comitato, definiranno\nintese che integreranno il ceni.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>3.Le Parti concordano di avviare un'indagine di clima settoriale -\ntramite soggetti terzi di comprovata esperienza e qualificazione, i cui\nrisultati saranno oggetto di analisi da parte del Comitato stesso - con\nattenzione anche al benessere sui luoghi di lavoro, in coordinamento con quanto\nprevisto al punto IO dell'Accordo 8 febbraio 2017 riportato all'art. 56 bis del\npresente contratto.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>4.Il Comitato è composto dal Segretario Generale e da \u003Cdel>un\u003C\u002Fdel>\n\u003Cstrong>due\u003C\u002Fstrong> \u003Cdel>componente\u003C\u002Fdel> \u003Cstrong>Segretari nazionali\u003C\u002Fstrong>\nper ogni Organizzazione sindacale stipulante il ceni ABI e da un uguale numero\ndi rappresentanti designati da ABI nell'ambito del Casl \u003Cstrong>- ivi incluso\nil Presidente del Casl stesso\u003C\u002Fstrong> - e, nello svolgimento della propria\nattivita, potra avvalersi del supporto di qualificati partner, istituti di\nricerca e universita per l'approfondimento di profili specifici. II Comitato si\nriunisce can cadenza \u003Cdel>trimestrale\u003C\u002Fdel> \u003Cstrong>bimestrale\u003C\u002Fstrong>, nonche\nsu richiesta di ABI o unitariamente delle Organizzazioni sindacali\n\u003Cstrong>anche singolarmente. \u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Art. 3\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'art. 28 (Impegni delle Parto, in tema di Commissione nazionale per la\nsicurezza, del ceni 19 dicembre 2019 è modificato come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Commissione nazionale per la sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Le Parti designeranno entro il \u003Cdel>31 maggio 2022\u003C\u002Fdel> \u003Cstrong>31 marzo\n2024\u003C\u002Fstrong> i componenti della Commissione nazionale per la sicurezza\nprevista dall'art. 10 del verbale di accordo 4 febbraio 2016 in tema di\nrappresentanti delle lavoratrici\u002Flavoratori per la sicurezza, e avvieranno i\nlavori della stessa entro il \u003Cdel>30 giugno 2022\u003C\u002Fdel> \u003Cstrong>30 aprile\n2024.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>2.La Commissione nell'ambito dei compiti attribuiti dalla legge\npromuove anche iniziative informative e formative per la prevenzione e la\ngestione dei rischi con particolare attenzione a quelli da stress\nlavoro-correlato e quelli connessi all'evoluzione delle caratteristiche del\npersonale nel corso della vita lavorativa, anche con ricorso ai canali di\nfinanziamento della formazione. \u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Art. 4\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Partecipazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>1.Le Parti riconoscono che la partecipazione delle lavoratrici e dei\nlavoratori alla vita delle imprese\u002Fgruppi nelle sue diverse forme contribuisce\nalla produttività del lavoro, al miglioramento dell'ambiente lavorativo, allo\nsviluppo anche sociale delle persone e all'assunzione delle rispettive\nresponsabilità, quali fattori strategici di crescita per le imprese\u002Fgruppi e\nper la valorizzazione delle persone che vi lavorano.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>2. In tale prospettiva, nelle imprese\u002Fgruppi si potrà\ncongiuntamente valutare di adottare - anche in via sperimentale - forme di\npartecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori per contribuire alla gestione\ndel cambiamento e\u002Fo per promuovere il benessere sui luoghi di lavoro e un\nambiente di lavoro inclusivo, anche funzionali per aumentare la competitività\ndelle imprese e la produttività del lavoro e\u002Fo per condividere i risultati\nd'impresa.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>3.Ogni eventuale iniziativa verrà adottata con modalità coerenti\ncon i relativi contenuti ed i contesti di riferimento. \u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Art. 4\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'art. 34 (Tondo per l'occupazione*), del ceni 19 dicembre 2019, è\nmodificato come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Omissis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. \u003Cstrong>A far tempo dal 1° gennaio 2024,\u003C\u002Fstrong> i il Fondo provvederà\nad erogare alle imprese di cui sopra, per un periodo di 3 anni - e comunque in\nfunzione delle disponibilità del Fondo - un importo annuo pari a\n\u003Cdel>2.500\u003C\u002Fdel> \u003Cstrong>3.500\u003C\u002Fstrong> euro per ciascuna\nlavoratrice\u002Flavoratore che venga assunto con contratto a tempo indeterminato,\nivi compreso l'apprendistato professionalizzante, che si trovi in una delle\nseguenti condizioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-giovani disoccupati fino a \u003Cdel>32\u003C\u002Fdel> \u003Cstrong>36\u003C\u002Fstrong> anni di\netà;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-disoccupati di lungo periodo di qualsiasi età, cassaintegrati e\nlavoratrici\u002FIavoratori in mobilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-donne \u003Cdel>nelle aree geografiche svantaggiete;\u003C\u002Fdel>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-\u003Cdel>disabili\u003C\u002Fdel> \u003Cstrong>persone con disabilità;\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratrici\u002FIavoratori nelle Regioni del Mezzogiorno con più elevati tassi\ndi disoccupazione soprattutto giovanile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di cui al penultimo alinea, il predetto importo annuo è maggiorato\ndel 20% mentre nel caso di cui all'ultimo alinea, il predetto importo annuo è\npari a \u003Cdel>3.500\u003C\u002Fdel> \u003Cstrong>4.500\u003C\u002Fstrong> euro, \u003Cstrong>maggiorato di\nulteriori 1.000 euro annui nel caso in cui la sede di lavoro della\nlavoratrice\u002Flavoratore sia nella stessa Provincia di residenza.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagency\">\u003Cp>7.L'importo di cui sopra verrà erogato anche nei casi di assunzione o\nstabilizzazione di lavoratrici\u002FIavoratori con contratti di lavoro diversi da\nquello a tempo indeterminato (ad esempio, contratti a termine, contratti di\ninserimento, contratti a progetto, contratti di somministrazione).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Cp>8.L'importo di cui al comma 6 verrà erogato dal Fondo direttamente\nall'impresa interessata, al superamento del periodo di prova da parte della\nlavoratrice\u002Flavoratore assunto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>9.Allo scopo di favorire incrementi di occupazione stabile, il\nF.O.C. erogherà per ogni assunzione\u002Fstabilizzazione a tempo indeterminato che\nincrementi il numero delle lavoratrici\u002FIavoratori a tempo indeterminato in\nessere al 1° gennaio di ciascun anno, un importo pari a 3.500 euro; l'importo\nè erogato alle imprese ed è condizionato alla non attivazione di riduzioni di\norganico e all'assenza\u003C\u002Fstrong> \u003Cstrong>di licenziamenti per giustificato\nmotivo oggettivo nei dodici mesi successivi all'assunzione; tale prestazione è\naggiuntiva rispetto a quella di cui al comma 6.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>10.La durata della prestazione di cui all'art. 2, comma 1, del\nVerbale di accordo 29 gennaio 2018 è elevata ad un periodo massimo di 18 mesi.\nTale previsione trova applicazione con riguardo ai soggetti che, alla data di\nsottoscrizione del presente accordo di rinnovo, siano destinatari dell'assegno\nemergenziale del Fondo di solidarietà ovvero della prestazione di cui al\ncitato art. 2, del Verbale di accordo 29 gennaio 2018 o lo divengano\nsuccessivamente.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>11.Nelle ipotesi di cui all'art. 12, comma 7, del D.M. 28 luglio\n2014, n. 83486, relative ai casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione\ndel provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di\nsottoposizione aU'amministrazione straordinaria qualora la continuazione\ndell'attività non sia disposta o sia cessata, il F.O.C. può provvedere - nei\ncasi di impossibilità da parte dell'impresa - a finanziare quanto previsto dal\ncomma 5 del medesimo art. 12, con riferimento ai programmi di supporto alla\nricollocazione professionale di cui al citato art. 12, comma 1, lett. b). Per\nla prestazione di cui al presente comma le Parti convengono di destinare\n200.000 euro delle dotazioni del F.O.C. giacenti al 30 novembre\n2023.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>12.Nei casi di c.d. staffetta generazionale prevista nell'ambito del\nFondo di Solidarietà ed il cui regolamento le Parti si impegnano ad adeguare,\nil F.O.C. garantisce, tramite il datore di lavoro, alla lavoratrice\u002Flavoratore\ninteressato da una riduzione dell'orario di lavoro, un importo pari al 25%\ndella retribuzione persa (calcolato secondo il comune criterio: 1\u002F360 della\nretribuzione annua per ogni giornata). Tale prestazione è riconosciuta fino\nalla maturazione del primo requisito di pensione anticipata o di vecchiaia e\ncomunque per un periodo massimo di 36 mesi; la prestazione è da\nriproporzionare in caso di prestazione lavorativa a tempo parziale resa per\nfrazioni di anno. Al fine di garantire alla lavoratrice\u002Flavoratore la\nprestazione di cui al presente comma, il F.O.C. eroga al datore di lavoro un\nimporto determinato tenendo conto degli oneri contributivi dovuti sul predetto\nimporto. Il F.O.C. rimborsa altresì al datore di lavoro un importo\ncorrispondente all'onere a suo carico per la contribuzione previdenziale\ncorrelata in favore degli interessati. Per la prestazione\u003C\u002Fstrong> \u003Cstrong>di\ncui al presente comma le Parti convengono di destinare il 10% delle dotazioni\ndel F.O.C. giacenti al 30 novembre 2023.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>13.L'art. 5, comma 3, primo alinea, del Verbale di accordo 29\ngennaio 2018, è depennato.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>14.A far tempo dal 1° gennaio 2024, gli accordi previsti dal terzo\nalinea del medesimo art. 5, comma 3, del Verbale di accordo 29 gennaio 2018,\npossono essere stipulati anche al di fuori dei processi di\nristrutturazione.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>15.Le Parti condividono altresì, a far tempo dal 1° gennaio 2024,\nche l'importo della prestazione di cui al citato art. 5, comma 3 del Verbale di\naccordo 29 gennaio 2018, è aumentata a € 90 per giornata\u002Fuomo. Per la\nprestazione di cui al presente comma le Parti convengono di destinare il 15%\ndelle dotazioni del F.O.C. giacenti al 30 novembre 2023.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>16.Per la prestazione di cui all'art. 6 del Verbale di accordo 29\ngennaio 2018, le Parti convengono di destinare il 1,1% delle dotazioni del\nF.O.C. giacenti al 30 novembre 2023.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\u003Cdel>\u003Cp>9. Le Parti stipulanti attiveranno un Gruppo di lavoro paritetico per\nvalutare-entro il 30 giugno 2022-§li-epportuni adeguamenti delle discipline\ndel Fondo per l'occupazione c del Fondo di solidarietàper la riconvcrsione-e\nriqualificazione professionale per il sostegno dell'occupazione c del reddito\ndel personale del- credito, anche con—riferimento alle modifiche legislativo\nsopravvenute in tema di solidarietà espansiva c contratto di espansione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ì9 17. In appendice n. 10 è riportato il Regolamento del Fondo del 31\nmaggio 2012 con le modifiche derivanti dal presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdel>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>18. Considerati i positivi risultati ottenuti dal Fondo per\nl'occupazione, le modalità di funzionamento - incluso quanto previsto con il\nVerbale di accordo 29 gennaio 2018 - e di finanziamento dello stesso, sono\nprorogate sino alla data di scadenza del presente accordo di rinnovo, fermo\nl'espletamento delle residue attività connesse all'operatività del\nFondo.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>NORMA TRANSITORIA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>1.Per le domande di prestazione relative ad\nassunzioni\u002Fstabilizzazioni effettuate fino al 31 dicembre 2023, trova\napplicazione quanto previsto dall'art. 34, comma 6 del ceni 19 dicembre\n2019.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>2.In fase di redazione del testo coordinato i contenuti del Verbale\ndi accordo 29 gennaio 2018 confluiranno nel presente contratto\nnazionale.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Il Comitato di Gestione di Enbicredito è incaricato di assumere le\ndecisioni necessarie per rendere operativo quanto previsto dal presente\narticolo, presidiandone la realizzazione.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-unemploymentfund\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-coldismissalsupport_trigger\">\u003Ch2>Art.6\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Fondo di solidarietà\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Le Parti convengono di adeguare la disciplina del Fondo di\nsolidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per ii\nsostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, di cui al\nDecreto interministeriale n. 83486 del 28 luglio 2014, ai sensi dell'art. 3\ndella legge 28 giugno 2012, n. 92, secondo le previsioni che\nseguono.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Le Parti stipulanti si attiveranno conseguentemente per chiedere ai\ncompetenti Ministeri di emanare con la massima tempestività il decreto di\nrecepimento.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 5. Prestazioni\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'art. 2:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)in via ordinaria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o\nriqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi Fondi\nnazionali o dell'Unione europea;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori\ninteressati da riduzione o sospensione dell'attività lavorativa \u003Cdel>ivi\ncomprese le prestazioni di solidarietà intergenerazionale di cui all'arfer 10,\ncomma 6;\u003C\u002Fdel>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)in via straordinaria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma\nrateale, ed al versamento della contribuzione correlata, riconosciuti ai\nlavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione\nall'esodo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l'erogazione avvenga su richiesta del lavoratore in unica soluzione,\nl'assegno straordinario è pari ad un importo corrispondente al 60% del valore\nattuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento della BCE (TUR)\nvigente alla data di decorrenza della prestazione stessa, dedotta la\ncontribuzione correlata, che pertanto non verrà versata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>b-bis) all'erogazione di prestazioni integrative dei trattamenti\nprevisti dalla legge per l'accompagnamento alla pensione tramite esodo\nvolontario;\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)in via emergenziale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>all'erogazione, nei confronti dei lavoratori in esubero non aventi i\nrequisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie di cui alla lettera b)\ndel presente comma, dei trattamenti di cui all'art. 12 del presente decreto,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>d)ad assicurare nel rispetto della legislazione vigente, il\nversamento mensile di contributi previdenziali nel quadro di processi connessi\nalla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti\nprevisti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre\nanni, consentendo la contestuale assunzione a tempo indeterminato presso il\nmedesimo datore di lavoro, di lavoratori di età non superiore a 35 anni\ncompiuti.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Alle prestazioni di cui al comma 1 vengono ammessi i soggetti di cui\nall'art. 2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal\nFondo, per un massimo di 60 mesi, su richiesta del datore di lavoro e fino alla\ndecorrenza dei trattamenti di pensione anticipata o di vecchiaia a carico\ndell'assicurazione generale obbligatoria (ivi compresi gli adeguamenti alle\nsperanze di vita), a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti\nentro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di\ncessazione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 3, si dovrà tener\nconto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita\ncertificazione prodotta dai lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Il Fondo versa, altresì, la contribuzione di cui al precedente comma 1,\nlettera b), dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Nel caso in cui intervengano prestazioni pubbliche, ivi comprese le misure\ndi sostegno del reddito relative alla risoluzione del rapporto di lavoro, tutte\nle prestazioni del Fondo sono ridotte in misura corrispondente, fermo restando\nil trattamento complessivo, ivi compresa la contribuzione correlata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>7.Nel caso di cui al comma 6 che precede, per l'accompagnamento alla\npensione tramite esodo volontario (ad es. contratti di espansione) il Fondo\neroga le prestazioni di cui al comma 1, lettera b-bis).\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 6. Finanziamento\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) e lettera c) è\ndovuto al Fondo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)un contributo ordinario dello 0,2%, di cui due terzi a carico del datore\ndi lavoro e un terzo a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione\nimponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, compresi i\ndirigenti, con contratto a tempo indeterminato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di\nfruizione delle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) punto 2\nnella misura non inferiore airi,5%, calcolato in rapporto alle retribuzioni\nperse. In fase di prima applicazione la misura è fissata nell'1,5%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario sono ripartite\ntra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi criteri di\nripartizione di cui al comma 1, lettera a).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Per la prestazione straordinaria e integrativa di cui all'art. 5, comma 1,\nlettera b) \u003Cstrong>e lettera b-bis)\u003C\u002Fstrong> è dovuto, da parte del datore di\nlavoro un contributo straordinario, il cui ammontare è determinato dal\nComitato amministratore ai sensi dell'art. 4, lettera e), relativo ai soli\nlavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura\ncorrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili\n\u003Cstrong>o degli assegni integrativi\u003C\u002Fstrong> e della contribuzione\ncorrelata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>3 bis. Per la prestazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) è\ndovuto, da parte del datore di lavoro un contributo straordinario, il cui\nammontare è determinato dal Comitato amministratore ai sensi dell'art. 4,\nlettera e), relativo ai soli lavoratori che raggiungano i requisiti previsti\nper il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni\nnell'ambito del percorso di staffetta generazionale, in misura corrispondente\nal fabbisogno di copertura.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Il Comitato amministratore del Fondo provvede con cadenza annuale a\nvalutare il fabbisogno della gestione ordinaria del Fondo, in conformità a\nquanto previsto dagli articoli 4 e 6, comma 1, lettera a), ai fini della\neventuale adozione di appositi decreti direttoriali di modifica della\ncontribuzione ordinaria ai sensi dell'art. 3, comma 29, della legge n.\n92\u002F2012.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Ai Contributi di finanziamento di cui al presente articolo e di cui al\nsuccessivo art. 12, ordinari, addizionali e straordinari, si applicano le\ndisposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad\neccezione di quelle relative agli sgravi contributivi, secondo quanto previsto\ndall'art. 3, comma 25, della legge n. 92\u002F2012 e dalle disposizioni dell'art. 3,\ncomma 9, della legge n. 335\u002F1995. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 7. Accesso alle prestazioni\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 5 è subordinato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 1),\nall'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che\nmodificano le condizioni di lavoro del personale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2),\nall'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che\nmodificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la\nriduzione dei livelli occupazionali, nonché di quelle legislative laddove\nespressamente previste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere b),\n\u003Cstrong>b-bis,\u003C\u002Fstrong> e c), all'espletamento delle procedure contrattuali\npreventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei\nlivelli occupazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 5 è altresì subordinato alla\ncondizione che le procedure sindacali di cui al comma 1 si concludano con\naccordo aziendale o di gruppo neN'ambito del quale siano stati individuati per\ni casi di cui al comma 1, lettere b), \u003Cstrong>b-bis\u003C\u002Fstrong>, e c), una\npluralità di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in\nmateria di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale,\novvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali. \u003Cstrong>L'accesso\nalla prestazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) è subordinato alla\nsottoscrizione di un accordo sindacale che preveda anche l'adesione dei\nlavoratori interessati su base volontaria.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ferme\nle procedure di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), si può accedere anche\nalle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Alle prestazioni di cui all'art. 5, nell'ambito dei processi di cui\nall'art. 2, possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le norme di\nlegge e di contratto applicabili alla categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 9. Criteri di precedenza e turnazione\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1. L'accesso dei soggetti di cui all'art. 2 alle prestazioni ordinarie di\ncui all'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, avviene secondo criteri di\nprecedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità\ndelle erogazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1 del presente\narticolo, formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri individuati\nall'art. 7, sono prese in esame dal Comitato amministratore su base\ntrimestrale. Il Comitato delibera gli interventi secondo l'ordine cronologico\ndi presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo.\nDette domande non possono riguardare interventi superiori ai dodici mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera\na), punto 1, l'intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento,\nin misura non superiore aN'ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla\nsingola azienda, ovvero dal complesso delle società del gruppo cui l'azienda\nappartiene, nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di\ngestione e amministrazione e al netto delle prestazioni di cui all'art. 5,\ncomma 1, lettera a), \u003Cstrong>punto 1\u003C\u002Fstrong> già deliberate \u003Cstrong>e delle\nprestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2 già deliberate nel\ntriennio precedente la domanda.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera\na), punto 2, ovvero nei casi di ricorso congiunto alle prestazioni di cui\nall'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, l'intervento è determinato, per\nciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore a due volte\nl'ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda, ovvero dal\ncomplesso delle società del gruppo cui l'azienda appartiene, nello stesso\nperiodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione\ne delle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, già\ndeliberate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Nei casi in cui la misura dell'intervento ordinario, ai sensi dell'art.\n10, risulti superiore ai limiti individuati ai precedenti commi 3 e 4, la\ndifferenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro con le modalità\ndefinite dall'Inps con propria circolare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1,\nlettera a), punti 1 e 2, da parte dello stesso datore di lavoro, possono essere\nprese in esame subordinatamente all'accoglimento delle eventuali richieste di\naltri datori di lavoro aventi titolo di precedenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.I soggetti di cui all'art. 2, ammessi alle prestazioni ordinarie di cui\nall'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, e che abbiano conseguito gli\nobiettivi prefissati con l'intervento del Fondo, possono essere chiamati a\nprovvedere, prima di poter accedere ad ulteriori forme di intervento, al\nrimborso, totale o parziale, delle prestazioni fruite tramite finanziamenti\nottenuti dagli appositi Fondi nazionali o comunitari, mediante un piano\nmodulato di restituzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes_newtech\">\u003Ch4>Art. 10. Prestazioni: criteri e misure\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) punto 1, il contributo al\nfinanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di\nriconversione o riqualificazione professionale, è pari alla corrispondente\nretribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dall'eventuale concorso\ndegli appositi Fondi nazionali o deN'Unione europea.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa su base\ngiornaliera, settimanale o mensile, di cui all'art. 5, comma 1, lettera a),\npunto 2, il Fondo, ai sensi dell'alt. 3, comma 31, della legge n. 92\u002F2012,\neroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario perii sostegno del reddito\ncalcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe\nspettata al lavoratore per i periodi non lavorati, con un massimale pari ad un\nimporto di: Euro 1.140 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile\ndell'interessato è inferiore a Euro 2.099; di Euro 1.314 lordi mensili se la\nretribuzione lorda mensile dell'interessato è compresa tra Euro 2.099 ed Euro\n3.318 e di Euro 1.660 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile\ndell'interessato è superiore ad Euro 3.318. Con effetto dal 1° gennaio di\nciascun anno, a partire dal 1° gennaio 2014, gli importi di cui al presente\ncomma e quelli di cui all'art. 12, comma 3, sono aumentati con i criteri e le\nmisure in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria. La\nretribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dei\ntrattamenti e della paga oraria di cui al presente artìcolo è quella\nindividuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioè\nla retribuzione sulla base dell'ultima mensilità percepita dall'interessato\nsecondo il criterio comune: 1\u002F360 della retribuzione annua per ogni giornata.\nQualora l'importo dell'assegno ordinario così calcolato sia inferiore al\ntrattamento di cassa integrazione guadagni, si applica il trattamento più\nfavorevole al lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Nel caso di sospensione temporanea dell'attività di lavoro con ricorso\nall'indennità ASpI, ai sensi dell'art. 3, comma 17, della legge n. 92\u002F2012, e\nsubordinatamente al possesso da parte dei lavoratori sospesi dei requisiti\nprevisti dall'art. 2, comma 4, della legge n. 92\u002F2012, è previsto un\nintervento integrativo a carico del Fondo, pari almeno al 20% dell'importo\ndell'indennità stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Il trattamento di cui al comma 2 è subordinato alla condizione che il\nlavoratore destinatario durante il periodo di riduzione o sospensione\ndell'attività lavorativa non svolga alcun tipo di attività lavorativa in\nfavore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative\nvigenti in tema di diritti e doveri del personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Alle durate di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa di cui al\ncomma 2 si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 31, della legge\nn. 92\u002F2012.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cdel>6.Nei casi di riduzioni stabili di orario di lavoro, attuate con\nl'assenso dei lavoratori interessati, per un periodo massimo di quarantotto\nmesi pro-capite con riduzione proporzionale della retribuzione c la contestuale\nassunzione a tempo indeterminato di nuovo personale al fine di incrementare gli\norganici\u002F si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto legge 30\nottobre 1984, n. 726, convertitonella legge 19 dicembre 1984, n. 8637 nonché\nle ulteriori disposizioni nazionali e tcr-ritoriali in materia di solidarietà\nintergenerazionale, anche in concorso con le eventuali prestazioni rivenienti\nda enti bilaterali nazionali del settore del credito.\u003C\u002Fdel>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>6.Nel quadro di processi connessi alla c.d. staffetta generazionale\na favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il\npensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, il Fondo, ai\nsensi dell'art. 26, comma 9, lett. c-bis, Dlgs. n. 148 del 2015, assicura ai\nlavoratori interessati il versamento mensile della contribuzione correlata alla\nminor retribuzione percepita a seguito dell'accesso volontario al processo di\nstaffetta generazionale.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), il Fondo eroga un assegno\nstraordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata prima di\nquella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione\ngenerale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva\nmancante per il diritto alla pensione anticipata. Nei confronti dei lavoratori\nil cui trattamento pensionistico, sino al 31 dicembre 2011, è integralmente\ncalcolato con il sistema retributivo, tale importo è ridotto dell'8% qualora\nl'ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a 38.000 euro ovvero\ndell' 11% qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia superiore a 38.000\neuro. Tali . riduzioni non si applicano ai lavoratori destinatari dell'assegno\nstraordinario sulla base di accordi aziendali stipulati prima dell'8 luglio\n2011. Dette riduzioni si applicano con riguardo alle quote di trattamento .\nrelative alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio\n2012, al lordo dell'eventuale riduzione di cui all'ultimo periodo del comma 10,\ndell'art. 24, legge n. 214\u002F2011.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)Per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di\nquella anticipata, alla somma dei seguenti importi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione\ngenerale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva\nmancante per il diritto alla pensione di vecchiaia. Nei confronti dei\nlavoratori il cui trattamento pensionistico, sino al 31 dicembre 2011, è\nintegralmente calcolato con il sistema retributivo, tale importo è ridotto\ndell'8% qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a 38.000\neuro ovvero dell'11% qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia superiore a\n38.000 euro. Tali riduzioni non si applicano ai lavoratori destinatari\ndell'assegno straordinario sulla base di accordi aziendali stipulati prima\ndell'8 luglio 2011. Dette riduzioni si applicano con riguardo alle quote di\ntrattamento relative alle anzianità contributive maturate antecedentemente al\n1° gennaio 2012.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Ai fini della riduzione di cui al comma 7, lettera a), punto 1 e lettera\nb), punto 1), la retribuzione annua lorda è determinata sulla base dell'ultima\nmensilità percepita dall'interessato secondo i criteri di cui al comma 2 del\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Nei casi di cui al comma 7, il versamento della contribuzione correlata è\neffettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e\nil mese precedente il raggiungimento dei requisiti per l'accesso al trattamento\npensionistico; l'assegno straordinario è corrisposto sino alla fine del mese\nantecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione fermo restando\nil limite massimo di cui all'art. 5, comma 3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni\na favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione dell'attività\nlavorativa di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) punto 2 e per i periodi di\nerogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito di cui all'art.\n5, comma 1, lettera b), compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e il\nmese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione, fermo il\nlimite massimo di cui all'art. 5, comma 3, è versata a carico del Fondo ed è\nutile per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia\ne per la determinazione della loro misura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. La contribuzione correlata nei casi di riduzione o sospensione\ndell'attività lavorative, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno\nstraordinario per il sostegno al reddito, è determinata in base a quanto\nprevisto dall’art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11-bis. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata,\nnei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea\ndell’attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno\nstraordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base\ndell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti vigente\ne versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre\nsuccessivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata sono\ncorrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso e alla relativa indennità\nsostitutiva, ad eventuali ulteriori benefici previsti dalla contrattazione\ncollettiva, connessi all'anticipata risoluzione del rapporto per riduzione di\nposti o soppressione o trasformazione di servizi o uffici.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>12-bis. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera b-bis), il\nFondo eroga un assegno integrativo di sostegno al reddito il cui valore è pari\nalla differenza tra l'importo di cui al comma 7 e quanto corrisposto in forza\ndelle previsioni di legge per l'accompagnamento alla pensione tramite esodo\nvolontario. Provvede inoltre a versare la contribuzione correlata pari alla\neventuale differenza tra quanto previsto dai comma 11 e 11-bis e l'eventuale\ncontribuzione riconosciuta ai sensi delle previsioni di legge per\nl'accompagnamento alla pensione tramite esodo volontario.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.Nei casi in cui l'importo della indennità di mancato preavviso sia\nsuperiore aH'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il\ndatore di lavoro corrisponde al lavoratore, sempre che abbia formalmente\neffettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati, una\nindennità una tantum, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra\nindicati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.In mancanza di detta rinuncia il lavoratore decade da entrambi i\nbenefici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 11. Cumulabilità della prestazione straordinaria\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i\nredditi da lavoro, dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il\nperiodo di fruizione degli assegni medesimi e derivati da attività lavorativa\nprestata a favore di altri soggetti, ad esempio, banche, concessionari della\nriscossione, altri soggetti operanti nell'ambito creditizio o finanziario, ivi\ncompresi quelli operanti nel campo degli strumenti finanziari, nonché dei\nfondi comuni e servizi d'investimento, che svolgono attività in concorrenza\ncon il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma 1, cessa la\ncorresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonché il\nversamento dei contributi correlati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabiìi entro il\nlimite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno,\npercepita dall'interessato, secondo il criterio comune di cui all'art. 10, con\ni redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di\nfruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a\nfavore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, \u003Cstrong>ovvero con i\nredditi da lavoro autonomo, derivanti da attività prestata a favore di\nsoggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da\nrapporti avviati in costanza di lavoro.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse\nsuperare il predetto limite, si procederà ad una corrispondente riduzione\ndell'assegno medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cdel>5. I predetti assegni-sono cumulabiìi con i redditi do lavoro\nautonomo, derivanti da attività prestata a favore di soggetti diversi da\nquelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su\nautorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro nell'importo\ncorrispondente al trattamento minimo di pensione del Fondo pensione lavoratori\ndipendenti e per il 50% dell'importo ccccdcnte-H-prcdctto trattamento\nminimo.\u003C\u002Fdel>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cdel>6-\u003C\u002Fdel> \u003Cstrong>5\u003C\u002Fstrong>. La base retributiva imponibile considerata\nai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra è ridotta in\nmisura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente\nriduzione dei versamenti figurativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cdel>7-\u003C\u002Fdel> \u003Cstrong>6\u003C\u002Fstrong>. E' fatto obbligo al lavoratore che\npercepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, all'atto\ndell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di\nerogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex\ndatore di lavoro e al Fondo dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro\ndipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai\nfini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione\ncorrelata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cdel>8-\u003C\u002Fdel> \u003Cstrong>7\u003C\u002Fstrong>. In caso di inadempimento dell'obbligo\nprevisto dal comma 7, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con\nripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la\nrivalutazione capitale, e cancellazione della contribuzione correlata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Art. 7\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>L'art. 41 (Obblighi delle parti), del ceni 19 dicembre 2019, è modificato\ncome segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Al personale è vietato in particolare di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cdel>a)prestare a terzi la propria opera, salvo preventiva autorizzazione\ndell'Impresa, o svolgere attività comunque contraria a§li interessi\ndeirjmprcsa stessa o incompatibile con i doveri di ufficio;\u003C\u002Fdel>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)accettare nomine od incarichi che comportino funzioni non compatibili con\nla posizione di lavoratrice\u002Flavoratore bancario, ivi compresa la\npartecipazione, a qualunque titolo, a organismi collegiali tributari, comunque\ndenominati, nei casi in cui tale partecipazione non sia obbligatoria per\nlegge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)fare operazioni di borsa su strumenti finanziari derivati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)allontanarsi arbitrariamente dal servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)entrare o trattenersi nei locali dell'impresa fuori dell'orario normale,\nsalvo che ciò avvenga per ragioni di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>8.La lavoratrice\u002Flavoratore che intenda prestare a terzi la propria\nopera fornisce preventivamente all'impresa le informazioni utili a consentire\nla valutazione dell'assenza delle condizioni ostative o limitative previste\ndalla legge. Tali condizioni, se ritenute sussistenti, vanno comunicate alla\nlavoratrice\u002Flavoratore nei successivi 15 giorni.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvouchers\">\u003Ch2>Art. 8\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>All'art. 53 (Buono pasto’), del ceni 19 dicembre 2019, il comma 1 è\nmodificato come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. A ciascuna lavoratrice\u002Flavoratore, eccezion fatta per i quadri direttivi\ndi 3° e 4° livello retributivo, spetta, per ogni giornata in cui effettua\nl'intervallo di cui all'art. 108, ovvero ai turnisti che effettuano la pausa,\nun buono giornaliero per la consumazione del pasto di € \u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003Cp>\u003Cdel>1,81\u003C\u002Fdel>\n\u003Cstrong>4,00. \u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Art. 9\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>All'art. 56 (Politiche commerciali), del ceni 19 dicembre 2019, il comma 4\nè modificato come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Le Parti confermano che l'Accordo nazionale 8 febbraio 2017 su politiche\ncommerciali e organizzazione del lavoro è \u003Cdel>allegato\u003C\u002Fdel> \u003Cstrong>parte\nintegrante del\u003C\u002Fstrong> \u003Cdel>al\u003C\u002Fdel> presente contratto collettivo nazionale\ndi lavoro \u003Cdel>quale parte integrante dello stesso (in appendice n. 12)\u003C\u002Fdel>\n\u003Cstrong>ed è riportato all'art. 56 bis che segue ai fini dell'unitaria\napplicazione.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dopo l'art. 56 (Politiche commerciali), del ceni 19 dicembre 2019, è\naggiunto il seguente art. 56 bis:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Accordo nazionale su politiche commerciali e organizzazione del lavoro\ndell'8 febbraio 2017\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>premesso che\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Omissis \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalitymonitoring\">\u003Ch2>Art. 10\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pari opportunità e Inclusione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Le Parti stipulanti condividono che il contratto nazionale\ncostituisce un efficace strumento per promuovere un'organizzazione del lavoro\nattenta all'inclusione, al rispetto e alle diversità delle persone, per\nriconoscere e rispettare le differenze e per attribuire rilievo all'apporto\npersonale di ciascuna persona inserita nell'organizzazione.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Inclusione e valorizzazione delle diversità si configurano come\nelementi abilitanti per creare un clima collaborativo e costruttivo sui luoghi\ndi lavoro, contribuendo a migliorare la soddisfazione delle persone che\nlavorano, a sviluppare un diffuso senso di appartenenza e a realizzare un\ncontesto con relazioni lavorative positive.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Le relazioni sindacali nel settore hanno permesso nel tempo di\nindividuare importanti convergenze, consentendo di sviluppare e\u002Fo consolidare\nbuone pratiche a supporto del benessere sui luoghi di lavoro e a sostegno di\nuna cultura positiva del lavoro.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>La contrattazione nazionale contribuisce a quanto sopra con un\narticolato insieme di previsioni che permea i diversi aspetti della disciplina\ndel rapporto di lavoro e favorisce un'impresa inclusiva, attenta alle persone e\nalla conciliazione vita-lavoro: le Parti intendono valorizzare tali previsioni\nper favorirne l'efficacia e la crescita nei luoghi di lavoro\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Queste previsioni sono inoltre arricchite da significative\niniziative maturate a livello aziendale e di gruppo con soluzioni coerenti con\ni diversi contesti organizzativi e produttivi di riferimento.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Le Parti, nell'ottica di dare ulteriore impulso alla diffusione di\nuna cultura della valorizzazione delle diversità e dell'inclusione,\ncondividono di introdurre nel contratto collettivo nazionale di lavoro, in\noccasione della stesura del testo coordinato, due specifici ambiti, rubricati\n\"Pari opportunità\" e \"Inclusione\", nei quali saranno richiamate le\ndisposizioni contrattuali e le correlate opportunità afferenti dette\ntematiche, tra cui:\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>- pari opportunità (art. 16) e Commissione nazionale sulle pari\nopportunità (art. 15);\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>-Commissione politiche per l'inclusione (art. 17);\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>-prestazioni F.O.C. in tema di assunzioni e stabilizzazioni (art.\n34, comma);\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>-permessi e aspettative per motivi personali o familiari (art.\n60);\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>-banca del tempo (art. 61);\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>-malattia e infortuni (art. 62);\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>-maternità e paternità (art. 63);\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Cp>\u003Cstrong>-assistenza sanitaria (art. 67);\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>-flessibilità di orario nei casi di disagio sociale (art.\n69);\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>-iniziative sociali (art. 73);\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>-flessibilità nella fruizione della formazione (art.\n76);\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>-pari opportunità e divieto di discriminazione nello sviluppo\nprofessionale e di carriera (art. 78);\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>-rilevazione, analisi, divulgazione e promozione di iniziative\nconcernenti le azioni sociali (art. 10, comma 1, lett. o);\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>-interventi in favore delle persone con disabilità e altri\ninterventi specifici oggetto dell'incontro annuale (art. 13, lett.\nD);\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>-aspettativa e flessibilità d'orario per l'assistenza ai figli\naffetti da patologie legate all'apprendimento (Verbale di accordo 19 aprile\n2013);\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>-fruizione oraria dei congedi parentali (Verbale di accordo 19\naprile 2013 e Verbale di accordo 15 dicembre 2015);\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violenceleave\">\u003Cp>\u003Cstrong>-congedo per le donne vittime di violenze di genere (Verbale di\naccordo 8 marzo 2017);\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>-contrasto alle molestie e violenze di genere sui luoghi di lavoro\n(Dichiarazione congiunta 12 febbraio 2019).\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Le Parti hanno inoltre concordato all'art. 13 che, in caso di\ncongedo di maternità, sia garantita l'intera retribuzione goduta in servizio\nanche per le ipotesi di interdizione anticipata (c.d. gravidanza a rischio). Le\nParti confermano infine l'impegno alla lotta contro la violenza di genere\nattraverso l'inserimento nel ceni (art. 11) della \"Dichiarazione congiunta in\nmateria di molestie e violenza di genere sui luoghi di lavoro\", convenuta tra\nle Parti stesse il 12 febbraio 2019, in cui è riconosciuto il principio di\ntutela da ritorsioni o penalizzazioni in caso di segnalazioni.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Le Parti condividono di valorizzare dette tematiche attraverso un\nproficuo lavoro della Commissione nazionale pari opportunità di cui all'art.\n15 e della Commissione politiche per l'inclusione di cui all'art.\n17.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Art. 11\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>\"Dichiarazione congiunta in materia di molestie e violenze di genere sui\nluoghi di lavoro\" del 12 febbraio 2019\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerato che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Omissis \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Ch2>Art. 12\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hiv\">\u003Cp>L'art. 62 (Malattie e infortuni), comma 4, del ceni 19 dicembre 2019 è\nmodificato come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. I periodi suindicati sono aumentati del 50% in caso di ricovero in\nsanatorio o di accertata necessità di cura, in ambedue le circostanze per tbc,\nnonché nel caso di sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) \u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003Cp>\u003Cstrong>e in\ncaso di disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 5\nfebbraio 1992, n. 104,\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003Cp> con un minimo di 12 mesi ed un massimo di 30\nmesi complessivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Art. 13 \u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityotherclause\">\u003Cp>All'alt. 63 (Maternità e Paternità1), del ceni 19 dicembre 2019. il comma\n1 e il comma 2 sono modificati come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Durante il congedo di maternità dal lavoro per gravidanza e puerperio,\nalla lavoratrice\u002Flavoratore compete il trattamento economico in misura pari\nalla retribuzione goduta in servizio, \u003Cdel>nel limite massimo di cinque\nmesi\u003C\u002Fdel> \u003Cstrong>anche per i periodi di interdizione anticipata (c.d.\ngravidanza a rischio).\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Nel caso in cui sia posta a carico di Enti previdenziali l'erogazione\ndi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>trattamenti sostitutivi in misura inferiore a quella di cui al comma\nprecedente, le prestazioni in parola vengono integrate dalle imprese per la\nrelativa differenza \u003Cdel>sempre nel predetto limite massimo dicinque\nmesi.\u003C\u002Fdel>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Art. 14\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>L'art. 74 (Missioni (Italia ed Estero’)’), del ceni 19 dicembre 2019, è\nmodificato come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Al personale inviato in missione compete:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per il personale delle aree professionali il rimborso delle spese\neffettive di viaggio in 2a classe, seguendo la via più breve. Qualora il\npercorso per raggiungere la destinazione superi i 150 km, il viaggio viene\neffettuato in la classe (ove esista). In caso di viaggio aereo, autorizzato\ndaN'impresa, spetta il rimborso del biglietto di classe turistica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i quadri direttivi il rimborso delle spese di viaggio in la classe od in\naereo (classe turistica) o con altro mezzo preventivamente autorizzato\ndaN'impresa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)il rimborso delle spese effettive per il trasporto del bagaglio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)il rimborso delle spese sostenute in esecuzione del mandato ricevuto e\nnell'interesse dell'impresa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)il trattamento di seguito indicato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Al personale che effettua meno di \u003Cdel>5\u003C\u002Fdel> \u003Cstrong>6\u003C\u002Fstrong> giornate\ndi missione nel corso di un mese di calendario, escluse dal computo quelle c.d.\na corto raggio, compete il rimborso delle spese (piè di lista) per la\nconsumazione dei pasti principali e per il pernottamento, comunque -\nrelativamente alle missioni in Italia - non oltre gli importi della diaria.\nL'impresa può autorizzare il superamento della diaria nel caso di maggiori\nspese per il pernottamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Oltre il predetto limite temporale la lavoratrice\u002Flavoratore può\noptare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per il trattamento di diaria di cui all'allegato n. 7, ovvero il rimborso a\npiè di lista delle spese effettivamente sostenute (e adeguatamente\ngiustificate) nel corso della missione stessa, fino ad un limite massimo di\nrimborso pari alla misura del trattamento di diaria altrimenti spettante\nall'interessato. Qualora il rimborso speserisulti inferiore all'importo della\ndiaria, alla\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratrice\u002Flavoratore compete, in aggiunta a detto rimborso, la\ncorresponsione a titolo di diaria della quota residua fino al suddetto limite\nmassimo. Nei confronti dei quadri direttivi il trattamento di diaria resta\ncomunque escluso per i primi \u003Cstrong>\u003C\u002Fstrong>4\u003Cstrong>5\u003C\u002Fstrong> giorni di\nmissione nel mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Il trattamento di diaria è corrisposto per intero quando vi sia la\nconsumazione dei due pasti principali ed il pernottamento fuori residenza. In\ncaso diverso, viene corrisposto in proporzione di un terzo, rispettivamente per\nogni pasto e per il pernottamento. Ai fini di cui al comma precedente resta\nfermo che non può darsi luogo ad una erogazione inferiore a due terzi di\ndiaria per missioni di durata superiore alle 10 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Nell'ipotesi di cui al comma 4 può essere concesso in casi particolari,\nil rimborso delle eventuali maggiori spese giustificate, sia nel caso che si\napplichi il trattamento di diaria e sia ove venga prescelta la forma del\nrimborso a piè di lista. Con autorizzazione dell'Impresa potrà essere\neffettuato il rimborso a piè di lista separato della sola spesa per il\npernottamento in albergo. In tal caso, come pure nel caso in cui l'alloggio sia\nfornito dall'impresa, la misura della diaria giornaliera è ridotta di un\nterzo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Per le lavoratrici\u002Flavoratori appartenenti alle aree professionali nel\ncaso di missione con durata superiore ai 30 giorni, il trattamento di diaria è\nridotto del 15% a partire dal 31° giorno, sempreché la lavoratrice\u002Flavoratore\nabbia avuto preventiva comunicazione scritta da parte della Direzione, dalla\nquale risulti che la missione avrà durata superiore a 30 giorni. In tal caso\nl'impresa procurerà, nei limiti del possibile, di effettuare detta\ncomunicazione tempestivamente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Per i quadri direttivi nel caso di missione per un periodo superiore a 45\ngiorni, la diaria è ridotta del 15% a partire dal 15° giorno successivo\nall'apposita comunicazione scritta da parte della Direzione, dalla quale\nrisulti che la missione avrà durata superiore a detto periodo: detta riduzione\nnon potrà comunque applicarsi per i primi 45 giorni della missione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Al personale inviato in missione all'estero, spetta, nel caso di\nsuperamento dei 4 \u003Cstrong>5\u003C\u002Fstrong> giorni di missione nel mese, oltre il\nrimborso delle spese effettivamente sostenute per viaggio e permanenza\nall'estero in relazione al mandato ricevuto, una diaria non inferiore alla\nmetà di quella prevista dal presente contratto. Nei confronti dei quadri\ndirettivi tale trattamento di diaria resta comunque escluso per i primi 4\n\u003Cstrong>5\u003C\u002Fstrong> giorni di missione nel mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.In ogni caso, quanto previsto dai precedenti comma non si applica nei casi\nin cui la distanza fra la località di missione e la residenza (abituale\ndimora) della lavoratrice\u002Flavoratore, non supera i 25 Km (c.d. missioni a corto\nraggio). Resta fermo il rimborso delle spese effettive di viaggio, secondo le\ndisposizioni in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Le misure delle diarie vengono fissate annualmente, d'intesa fra le Parti\nstipulanti, entro il mese di novembre ed hanno decorrenza dal 1° gennaio\nsuccessivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.Gli importi relativi al periodo di vigenza del presente contratto sono\nindicati nell'allegato n. 7.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>CHIARIMENTO A VERBALE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti stipulanti chiariscono che non si configura la fattispecie del\n\"corto raggio\" nell'ipotesi in cui il lavoratore\u002Flavoratrice in trasferta\neffettua, nella medesima giornata, una pluralità di spostamenti che superano\ncomplessivamente i 50 Km fra località ciascuna delle quali, singolarmente\nconsiderata, non dista oltre i 25 Km dalla residenza (abituale dimora) del\nlavoratore\u002Flavoratrice stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>RACCOMANDAZIONE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Con riferimento alle istanze manifestate in argomento dalle organizzazioni\nsindacali stipulanti il presente contratto, l'ABI raccomanda alle imprese di\nadottare forme assicurative a favore dei lavoratori\u002Flavoratrici che, a seguito\ndell'invio in missione disposto dall'impresa stessa, debbano fare uso del mezzo\naereo. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Art.15\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>L'art. 93 ('Trasferimenti'), comma 2, del ceni 19 dicembre 2019 è\nmodificato come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Nei confronti dei quadri direttivi di 1° e 2° livello, che abbiano\ncompiuto 52 anni di età ed abbiano maturato almeno \u003Cdel>22\u003C\u002Fdel>\n\u003Cstrong>23\u003C\u002Fstrong> anni di servizio, il trasferimento non può essere disposto\nsenza il consenso della lavoratrice\u002Flavoratore stesso. La. disposizione che\nprecede non si applica nei casi di trasferimento ad unità produttiva, situata\nin comune diverso, che disti meno di 50 km e, in ogni caso, al personale\npreposto o da preporre a succursali, comunque denominate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'art. 115 (Trasferimentn, commi 3 e 4, del ceni 19 dicembre 2019 sono\nmodificati come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Nei confronti della lavoratrice\u002Flavoratore che abbia compiuto 50 anni di\netà ed abbia maturato almeno \u003Cdel>22\u003C\u002Fdel> \u003Cstrong>23\u003C\u002Fstrong> anni di\nservizio, il trasferimento non può essere disposto senza il consenso della\nlavoratrice\u002Flavoratore stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.La disposizione di cui al comma 3 non si applica nei casi di trasferimento\nad unità produttiva, situata in comune diverso, che disti meno di 30 km. e, in\nogni caso, al personale preposto o da preporre a succursali comunque\ndenominate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Art.16\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>All'art. 76 (Formazione-), del ceni 19 dicembre 2019. il comma 3 è\nmodificato come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pertanto, l'impresa promuove corsi di formazione professionale - nei\nconfronti del personale in servizio con contratto non a termine - secondo\ncriteri di trasparenza e di pari opportunità, nel rispetto, a far tempo dal\n1° gennaio 2000, delle seguenti previsioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)un \"pacchetto formativo\" non inferiore a 24 ore annuali da svolgere\ndurante il normale orario di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)un ulteriore \"pacchetto\" di 26 ore annuali, di cui \u003Cdel>8\u003C\u002Fdel>\n\u003Cstrong>13\u003C\u002Fstrong> retribuite \u003Cstrong>(8 fino al 31 dicembre 2023)\u003C\u002Fstrong>,\nda svolgere in orario di lavoro e le residue 18 13 non retribuite \u003Cstrong>(18\nfino al 31 dicembre 2023)\u003C\u002Fstrong>, da svolgere fuori dal normale orario di\nlavoro,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la formazione di cui alle lett. a) e b) potrà essere svolta anche tramite\nautoformazione, con l'ausilio di adeguata strumentazione anche informatica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Art. 17\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>All'art. 77 (Formazione, innovazione tecnologica e bilateralità\"). del ceni\n19 dicembre 2019 è modificato come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Le Parti \u003Cdel>nell'ambito del rinnovo dei presente ceni\u003C\u002Fdel> confermano\nla centralità \u003Cdel>della formazionee\u003C\u002Fdel> delie persone e\n\u003Cstrong>l'importanza della formazione continua, quale strumento essenziale per\ngarantire la crescita personale\u003C\u002Fstrong> \u003Cstrong>e l'aggiornamento e lo\nsviluppo professionale\u003C\u002Fstrong>, anche nell'attuale fase sempre più permeata\ndai processi di digitalizzazione e dall'innovazione tecnologica\n\u003Cdel>che-richiedc l'acquisizione di nuove conoscenze e competenze.\u003C\u002Fdel>\n\u003Cstrong>Tutto quanto precede attraverso significative azioni di\nriqualificazione e riconversione, finalizzate a garantire la tutela\ndell'occupazione e dell'occupabilità.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.\u003Cdel>Condividono l'opportunità\u003C\u002Fdel> \u003Cdel>di ricercare\u003C\u002Fdel> \u003Cstrong>È\nvolontà comune delle Parti individuare\u003C\u002Fstrong> soluzioni per favorire la\nsostenibilità della formazione \u003Cdel>attraverso\u003C\u002Fdel> \u003Cstrong>assicurando\nl'accesso\u003C\u002Fstrong> ai canali di finanziamento7 \u003Cstrong>e\u003C\u002Fstrong> valorizzando\nla bilateralità quale positiva realtà nel settore ed espressione di una\nconsolidata esperienza di relazioni sindacali inclusive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>3.Al fine di favorire l'accesso alle risorse dedicate al\nfinanziamento dei programmi formativi da parte dei fondi ed enti bilaterali di\nsettore ed a ogni altra forma di finanziamento anche comunitaria, nazionale e\nterritoriale, le Parti individuano la seguente procedura in alternativa alle\nmodalità già in essere di coinvolgimento degli organismi sindacali e fermo\nrestando l'esperimento delle procedure contrattuali ove previste:\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>-nell'ambito di un apposito incontro l'impresa presenta agli\norganismi sindacali aziendali, anche nell'ambito dell'Organismo paritetico di\ncui all'art. 18, i contenuti dei piani formativi redatti in conformità con lo\nschema generale di accordo, di cui al presente articolo;\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>-gli organismi sindacali aziendali possono formulare proprie\nconsiderazioni e\u002Fo proposte in particolare con riguardo ad eventuali profili\nche ritengano non coerenti con lo schema generale di cui sopra;\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>-trascorsi dieci giorni dalla presentazione dei piani formativi,\nqualora non sia stato raggiunto l'accordo in particolare circa la loro\nconformità allo schema generale, la stessa proseguirà con l'assistenza di ABI\nsu richiesta dell'impresa e con l'assistenza\u003C\u002Fstrong> \u003Cstrong>delle Segreterie\nnazionali interessate su richiesta degli organismi sindacali\naziendali.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>L'intera procedura dovrà durare complessivamente 20 giorni dal suo\navvio e potrà essere utilizzata dalle imprese presso le quali è stato\ncostituito l'Organismo paritetico di cui all'art. 18.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>4.Ai fini di cui al primo alinea del comma 3, i contenuti dei piani\nformativi previsti anche nell'ambito dei processi di riconversione e\nriqualificazione, sono i seguenti:\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>a)le finalità e le aree tematiche del ricorso ad interventi\nformativi, con riferimento a titolo esemplificativo:\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>-alle competenze\u002Fconoscenze in connessione con processi di\ninnovazione tecnologica\u002Fdigitalizzazione\u002Fremotizzazione;\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes_green\">\u003Cp>\u003Cstrong>-alle competenze\u002Fconoscenze in connessione con processi di\ntransizione ambientale\u002Fsostenibilità;\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>-all'aggiornamento professionale in connessione con l'evoluzione del\nquadro normativo (es. mifid\u002Fcompliance ecc.);\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>-allo sviluppo e valorizzazione delle competenze nell'ambito delle\nprevisioni di cui all'Accordo nazionale 8 febbraio 2017 su politiche\ncommerciali e organizzazione del lavoro;\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>-allo sviluppo e diffusione di competenze e conoscenze orientate al\nbenessere sui luoghi di lavoro, alla conciliazione dei tempi di vita e di\nlavoro, alle politiche di inclusione.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>b)la platea dei destinatari, specificando il relativo\nnumero;\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>c)la durata;\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>d)il numero delle ore di formazione stimate per ciascuno degli\ninterventi formativi;\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>e)le modalità di erogazione del percorso formativo, favorendo il\nricorso a tutti gli strumenti, anche valorizzando i canali digitali e le nuove\ntecnologie;\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>f)le modalità di verifica e attestazione dei risultati\nformativi;\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>g)monitoraggio dell'attività e verifica dei piani\nformativi.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Nel caso in cui l'impresa intenda ripresentare progetti formativi,\ngià oggetto di condivisione in occasione di precedenti accordi, l'informativa\ndi cui al comma 3 è costituita dall'elenco di tali progetti.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cdel>3\u003C\u002Fdel> \u003Cstrong>5\u003C\u002Fstrong>. Tenuto altresì conto della\nrappresentatività delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente ceni,\nle Parti si impegnano quindi ad individuare congiuntamente le soluzioni\nnecessarie per favorire la partecipazione di tutte le medesime Organizzazioni\nsindacali nei diversi enti (fondi interprofessionali, enti bilaterali) e\nsostenere l'efficace impiego delle risorse dedicate alla formazione finanziata\nnei confronti di tutte le categorie di personale.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Art. 18\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>L'art. 88 (Fungibilita - Sostituzioni), del eenl 19 dieembre 2019 e\nmodifieato eome segue: \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.In considerazione delle esigenze aziendali in direzione della fungibilità\ned anche al fine di consentire conoscenze quanto più complete del lavoro ed un\nmaggiore interscambio nei compiti \u003Cdel>in impresa\u003C\u002Fdel>, \u003Cstrong>si conferma la\npiena fungibilità nell'ambito della categoria dei quadri direttivi tra\nil\u003C\u002Fstrong> \u003Cstrong>1° ed il 4° livello retributivo.\u003C\u002Fstrong> \u003Cdel>può\nessere attuata-la-p iena fungibilità nell'ambitodella\ncategoriadeiquadridirettivirispetti va mente-fra il 1°, il 2° e il 3°\nlivello retributivo e fra il 2°, i 1 -3-Q--c-il-4-°-li-veHe-retributivo. Nei\nconfronti deiquadridirettivi di-3°e 4Q livello cui sia stata attribuita\nl'indennità di ruolo chiave, ia piena fungibilità può essere attuata solo\nrispetto ai livelli immcdiatamente inferiori.\u003C\u002Fdel>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.L'assegnazione della lavoratrice\u002Flavoratore alla categoria dei quadri\ndirettivi, ovvero ai relativi livelli retributivi, diviene definitiva quando si\nsia protratta per il periodo di \u003Cdel>5\u003C\u002Fdel> \u003Cstrong>6\u003C\u002Fstrong> mesi, a meno\nche non sia avvenuta in sostituzione di lavoratrici\u002Flavoratori assenti con\ndiritto alla conservazione del posto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Nei casi sopra indicati deve essere corrisposto per il periodo della\nsostituzione, fino all'attribuzione del livello o al rientro dell'assente ai\nsensi dei precedenti comma, l'assegno contrattuale inerente al livello\nsuperiore corrispondente ai compiti che effettivamente la\nlavoratrice\u002Flavoratore è stato chiamato ad esplicare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cdel>NORMATRANSITORIA\u003C\u002Fdel>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cdel>Per il periodo di vigenza del presente contratto si conferma lapiena\nfungìbiIit-à-rveH-^ambito della categoria dei quadri direttivi tra il1° ed\nil 4° livello retributivo.\u003C\u002Fdel>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Art. 19\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Cp>L'art. 104 (Orario settimanale), del ceni 19 dicembre 2019 è modificato\ncome segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Cp>1.L'orario di lavoro settimanale (di norma dal lunedì al venerdì) è\nfissato in 37 ore e 30 minuti (40 ore per il personale di custodia addetto alla\nguardiania diurna e per i guardiani notturni nonché per il personale di cui\nagli artt. 3 e 4), fatto salvo quanto previsto ai comma che seguono.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.A far tempo dal 1° gennaio 2000, la lavoratrice\u002Flavoratore all'inizio di\nogni anno e per l'anno stesso, può optare per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-fruire di una riduzione dell'orario settimanale di 30 minuti, da utilizzare\nin un giorno della settimana ovvero, in ragione di 15 minuti, in due\ngiornate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-continuare ad osservare l'orario settimanale di cui al comma 1, riversando\nnella banca delle ore la relativa differenza (23 ore annuali).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>2.bis A far tempo dal 1° luglio 2024 alla lavoratrice\u002Flavoratore\nviene riconosciuta un'ulteriore riduzione dell'orario settimanale di lavoro di\n30 minuti. Pertanto l'orario settimanale sarà distribuito su 37\nore.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.La riduzione di orario di cui al 2° alinea del comma 2 non va decurtata\nin relazione ad assenze retribuite dal servizio nel corso dell'anno e spetta\nprò quota nei casi di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso\nd'anno, ovvero di passaggio a tempo parziale, a 36 ore settimanali o ai quadri\ndirettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.L'orario settimanale di lavoro è fissato in 36 ore nei casi di\narticolazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-su 4 (4 giorni x 9 ore) o su 6 (6 giorni x 6 ore) giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-dal lunedì pomeriggio al sabato mattina;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-comprendente la domenica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-in turni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-di cui all'alt. 105, comma 4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Sono escluse ulteriori riduzioni di orario e specifiche indennità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.A far tempo dal 1° gennaio 2001 viene riconosciuta annualmente una\ngiornata di riduzione d'orario, da utilizzarsi inderogabilmente, da parte di\nciascuna lavoratrice\u002Flavoratore, previo preavviso alla competente Direzione,\nnell'arco dell'anno medesimo sotto forma di permesso retribuito anche\nfrazionabile, nel limite minimo di un'ora.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Al personale che svolge attività di promozione e consulenza, ovvero è\naddetto ad una succursale situata in località turistica o presso centri\ncommerciali, ipermercati e grandi magazzini, al sabato (nei casi di settimana\nlavorativa dal lunedì pomeriggio al sabato mattina o dal martedì al sabato),\nspetta il compenso di cui in allegato (all. n. 3) - non cumulabile con\neventuali indennità di turno e indennità di cui al comma 3 dell'art. 105 -\nper ogni sabato di effettivo espletamento di detto incarico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.In via transitoria, per gli anni \u003Cdel>2012-2022\u003C\u002Fdel>\n\u003Cstrong>2026\u003C\u002Fstrong> la dotazione di cui al comma 2 del presente articolo è\nridotta di 7 ore e 30 minuti e il relativo ammontare è destinato a finanziare\nil Fondo per l'occupazione. Per il medesimo periodo non trova applicazione il\nprimo alinea del comma 2. Analoga riduzione si applica nei confronti delle\nlavoratrici\u002Flavoratori a tempo parziale sulla dotazione di cui all'art. 37,\ncomma 16, lett. d), del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Art. 20\u003C\u002Fh2>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-wageincreasetype\">\u003Cp>\u003Cstrong>Tenuto conto della scadenza al 31 dicembre 2022 del ceni 19 dicembre\n2019, la voce stipendio è così incrementata:\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"170\">\u003Cp>\u003Cstrong>Inquadramento\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>\u003Cstrong>Aumento mensile dal 1° luglio 2023\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>\u003Cstrong>Aumento mensile dal 1° settembre\n        2024\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>\u003Cstrong>Aumento mensile dal 1° giugno 2025\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>\u003Cstrong>Aumento mensile dal 1° marzo 2026\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp>\u003Cstrong>Totale\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"170\">\u003Cp>QD 4° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>335,92\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>134,37\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>67,18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>47,03\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp>584,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"170\">\u003Cp>QD 3° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>291,88\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>116,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>58,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>40,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp>507,87\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"170\">\u003Cp>QD 2° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>277,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>110,83\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>55,41\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>38,79\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp>482,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"170\">\u003Cp>QD 1° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>264,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>105,63\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>52,81\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>36,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp>459,48\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"170\">\u003Cp>3\u003Csup>a\u003C\u002Fsup> Area 4° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>250,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>100,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>50,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>35,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp>435,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"170\">\u003Cp>3\u003Csup>a\u003C\u002Fsup> Area 3° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>215,68\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>86,27\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>43,14\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>30,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp>375,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"170\">\u003Cp>3\u003Csup>a\u003C\u002Fsup> Area 2° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>203,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>81,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>40,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>28,53\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp>354,53\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"170\">\u003Cp>3\u003Csup>a\u003C\u002Fsup> Area 1° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>193,32\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>77,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>38,66\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>27,06\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp>336,37\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"170\">\u003Cp>Area Unificata (ex l\u003Csup>a\u003C\u002Fsup> e 2\u003Csup>a \u003C\u002Fsup>Area\n        Professionale)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>174,79\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>69,92\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>34,96\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>24,47\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp>304,14\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Gli aumenti mensili per il periodo intercorrente tra il 1° luglio\n2023 e il 30 novembre 2023 vengono riconosciuti sotto forma di importo \"una\ntantum\" secondo le misure e le condizioni di seguito indicate:\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"286\">\u003Cp>\u003Cstrong>Inquadramento\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"107\">\u003Cp>\u003Cstrong>Importo \"una tantum\"\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"286\">\u003Cp>QD 4° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"107\">\u003Cp>1.679,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"286\">\u003Cp>QD 3° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"107\">\u003Cp>1.459,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"286\">\u003Cp>QD 2° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"107\">\u003Cp>1.385,35\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"286\">\u003Cp>QD 1° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"107\">\u003Cp>1.320,35\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"286\">\u003Cp>3\u003Csup>a\u003C\u002Fsup> Area 4° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"107\">\u003Cp>1.250,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"286\">\u003Cp>3\u003Csup>a\u003C\u002Fsup> Area 3° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"107\">\u003Cp>1.078,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"286\">\u003Cp>3\u003Csup>a\u003C\u002Fsup> Area 2° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"107\">\u003Cp>1.018,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"286\">\u003Cp>3\u003Csup>a\u003C\u002Fsup> Area 1° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"107\">\u003Cp>966,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"286\">\u003Cp>Area Unificata (ex l\u003Csup>a\u003C\u002Fsup> e 2\u003Csup>a\u003C\u002Fsup> Area\n        Professionale)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"107\">\u003Cp>873,95\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Tale importo:\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>-spetta alle lavoratrici\u002Flavoratori in servizio alla data di\nsottoscrizione del presente Accordo;\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>-è computato, prò quota, in relazione all'eventuale minor servizio\nretribuito prestato dall'interessata\u002Fo nel periodo medesimo;\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>-è ridotto nei casi di lavoro a tempo parziale in relazione al\nminor orario prestato;\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>-è sterilizzato ai fini degli istituti contrattuali, tranne che per\nil trattamento di fine rapporto e per i trattamenti di quiescenza e\u002Fo di\nprevidenza aziendale.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_trigger\">\u003Cp>\u003Cstrong>Tabelle economiche\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"4\" width=\"566\">\u003Cp>\u003Cstrong>Importi mensili per 13\n        mensilità\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"134\">\u003Cp>\u003Cstrong>Dal 1° luglio 2023\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"240\">\u003Cp>\u003Cstrong>Stipendio\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>\u003Cstrong>Scatti di anzianità\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp>\u003Cstrong>Importo ex ristrutturazione\n        tabellare\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"134\">\u003Cp>QD 4° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"240\">\u003Cp>4.911,48\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>95,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp>14,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"134\">\u003Cp>QD 3° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"240\">\u003Cp>4.180,89\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>95,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp>14,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"134\">\u003Cp>QD 2° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"240\">\u003Cp>3.760,45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>41,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp>7,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"134\">\u003Cp>QD 1° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"240\">\u003Cp>3.547,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>41,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp>7,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"134\">\u003Cp>3\u003Csup>a\u003C\u002Fsup> Area 4° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"240\">\u003Cp>3.156,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>41,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp>7,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"134\">\u003Cp>3\u003Csup>a\u003C\u002Fsup> Area 3° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"240\">\u003Cp>2.899,88\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>41,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp>7,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"134\">\u003Cp>3\u003Csup>a\u003C\u002Fsup> Area 2° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"240\">\u003Cp>2.739,63\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>41,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp>7,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"134\">\u003Cp>3\u003Csup>a\u003C\u002Fsup> Area 1° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"240\">\u003Cp>2.599,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>41,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp>7,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"134\">\u003Cp>Area Unificata (ex 1\u003Csup>a\u003C\u002Fsup> e 2\u003Csup>a\u003C\u002Fsup> Area\n        Professionale) \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"240\">\u003Cp>2.350,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>29,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp>5,59\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"4\" width=\"566\">\u003Cp>\u003Cstrong>Importi mensili per 13 mensilità\n        \u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"374\">\u003Cp>\u003Cstrong>Dal 1° settembre 2024 \u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Stipendio\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>\u003Cstrong>Scatti di anzianità\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp>\u003Cstrong>Importo ex ristrutturazione\n        tabellare\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"134\">\u003Cp>QD 4° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"240\">\u003Cp>5.045,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>95,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp>14,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    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Area 2° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"240\">\u003Cp>2.821,13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>41,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp>7,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"134\">\u003Cp>3\u003Csup>a\u003C\u002Fsup> Area 1° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"240\">\u003Cp>2.676,62\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>41,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp>7,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"134\">Area Unificata (ex 1\u003Csup>a\u003C\u002Fsup> e 2\u003Csup>a\u003C\u002Fsup> Area\n        Professionale) \n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2.420,02\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd 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tabellare\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"135\">\u003Cp>QD 4° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"238\">\u003Cp>5.113,03\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>95,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp>14,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"135\">\u003Cp>QD 3° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"238\">\u003Cp>4.356,02\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>95,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp>14,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"135\">\u003Cp>QD 2° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"238\">\u003Cp>3.926,69\u003C\u002Fp>\n      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\u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>41,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp>7,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"135\">\u003Cp>Area Unificata (ex 1\u003Csup>a \u003C\u002Fsup>e\u003Csup>\n        \u003C\u002Fsup>2\u003Csup>a\u003C\u002Fsup> Area Professionale) \u003Csup>\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"238\">\u003Cp>2.454,98\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>29,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp>5,59\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"4\" width=\"566\">\u003Cp>\u003Cstrong>Importi mensili per 13\n        mensilità\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"134\">\u003Cp>\u003Cstrong>Dal 1° marzo 2026\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"240\">\u003Cp>\u003Cstrong>Stipendio\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>\u003Cstrong>Scatti di anzianità\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp>\u003Cstrong>Importo ex ristrutturazione\n        tabellare\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"134\">\u003Cp>QD 4° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"240\">\u003Cp>5.160,06\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>95,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp>14,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"134\">\u003Cp>QD 3° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"240\">\u003Cp>4.396,88\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>95,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp>14,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"134\">\u003Cp>QD 2° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"240\">\u003Cp>3.965,48\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>41,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp>7,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"134\">\u003Cp>QD 1° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"240\">\u003Cp>3.743,21\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>41,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp>7,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"134\">\u003Cp>3\u003Csup>a\u003C\u002Fsup> Area 4° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"240\">\u003Cp>3.341,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>41,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp>7,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"134\">\u003Cp>3\u003Csup>a\u003C\u002Fsup> Area 3° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"240\">\u003Cp>3.059,49\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>41,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp>7,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"134\">\u003Cp>3\u003Csup>a\u003C\u002Fsup> Area 2° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"240\">\u003Cp>2.890,41\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>41,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp>7,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"134\">\u003Cp>3\u003Csup>a\u003C\u002Fsup> Area 1° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"240\">\u003Cp>2.742,34\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>41,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp>7,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"134\">\u003Cp>Area Unificata (ex 1\u003Csup>a\u003C\u002Fsup> e 2\u003Csup>a\u003C\u002Fsup> Area\n        Professionale)\u003Csup> \u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"240\">\u003Cp>2.479,45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>29,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp>5,59\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Il ricalcolo del tfr conseguente a quanto convenuto nel presente\nAccordo di rinnovo trova applicazione nei confronti delle\nlavoratrici\u002Flavoratori in servizio alla data di sottoscrizione del presente\nAccordo.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Ch2>Art. 21\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>L'art. 86 (Trattamento di fine rapporto') del ceni 19 dicembre 2019 è\nmodificato come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cdel>6. Nel periodo l°-gcnnaio 2019—31 dicembre 2022 il trattamento di\nfine rapporto delle lavoratrici\u002Flavoratori è calcolato esclusivamente sulle\nvoci tabellari stipendio, scotti di anzianità ed importo ex ristrutturazione\ntabellare.\u003C\u002Fdel>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>NORMA TRANSITORIA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>La base di calcolo di cui all'art. 86, comma 6, del ceni 19 dicembre\n2019 trova applicazione sino al 30 giugno 2023. \u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Art. 22\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Prosolidar\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>1.Le Parti confermano la propria sensibilità, unitamente alle\nlavoratrici\u002Flavoratori e alle imprese del settore, ai valori della solidarietà\ne la volontà di rafforzare gli interventi di sostegno attraverso la Fondazione\nProsolidar ente filantropico ets, istituita tra le Parti stesse con l'obiettivo\ndi perseguire finalità di solidarietà sociale (in appendice n. 6, ceni 19\ndicembre 2019).\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>2.Conseguentemente, le Parti condividono che, a far tempo dall'anno\n2023, il contributo dei dipendenti è fissato nella misura di 10 (dieci) euro\nannui da trattenere sull'importo della tredicesima mensilità e potrà variare,\nd'intesa tra le Parti firmatarie del presente contratto. Per ogni dipendente\nche aderisce al Fondo le Aziende verseranno 10 (dieci) euro annui o la misura\nche potrà essere successivamente definita d'intesa tra le medesime\nParti.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>3.Le lavoratrici\u002Flavoratori contribuiranno dal 2023 al Fondo nelle\nmisure di cui al comma che precede, salvo diversa volontà che la\nlavoratrice\u002Flavoratore potrà manifestare in ogni momento tramite specifica\ncomunicazione.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Art. 23\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>1. Le Parti stipulanti si incontreranno entro 90 giorni dalla stipulazione\ndel presente accordo di rinnovo per la definizione del testo coordinato del\ncontratto collettivo nazionale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n",{"cbadate_start":44,"CBA_MNCOMPA_1":48,"cbamemtrad":51,"jobclassifaction1":55,"trainingprogrammes_green":59,"trainingprogrammes_newtech":63,"unemploymentfund":67,"contracttrial":71,"contractseverancepay":75,"coldismissalsupport_trigger":79,"tempagency":82,"sicknesspay":86,"equalitymonitoring":90,"violenceleave":94,"hourspweek_select":98,"dayspweek_select":102,"newtech_trigger":106,"PAYSCALES_trigger":110,"wageincreasetype":114,"mealvouchers":118,"maternityotherclause":122,"healthcareaccess":126,"hiv":130},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"cbadate_start","3. Il presente contratto decorre dalla d","3. Il presente contratto decorre dalla data di stipulazione, salvo quanto\nprevisto in singole norme, e scadrà, sia per la parte economica che per quella\nnormativa, li 31 dicembre 2022 31 marzo 2026. \n\n\n\nArt. 2",{"bindId":49,"name":50,"text":50},"CBA_MNCOMPA_1","- ABIINTESA SANPAOLO S.P.A.",{"bindId":52,"name":53,"text":54},"cbamemtrad","-FABI -FIRST-CISL -FISAC-CGIL -UILCA -UN","-FABI\n\n-FIRST-CISL\n\n-FISAC-CGIL\n\n-UILCA\n\n-UNISIN",{"bindId":56,"name":57,"text":58},"jobclassifaction1","2.Il Comitato monitora e analizza le fas","2.Il Comitato monitora e analizza le fasi di cambiamento conseguenti\nalle nuove tecnologie e alla digitalizzazione, nonché l'evoluzione\ndiversificata dei modelli organizzativi del lavoro, ivi compresa la c.d. banca\ndigitale materia del secondo livello di contrattazione, ed i cambiamenti\nconseguenti alle transizioni strutturali, anche ai fini dell'individuazione di\nnuove mansioni e figure professionali e del loro inquadramento nell'attuale\nsistema delle aree professionali e dei quadri direttivi. Le Parti nazionali,\nsulla base delle soluzioni condivise individuate dal Comitato, definiranno\nintese che integreranno il ceni.\n\n3.Le Parti concordano di avviare un'indagine di clima settoriale -\ntramite soggetti terzi di comprovata esperienza e qualificazione, i cui\nrisultati saranno oggetto di analisi da parte del Comitato stesso - con\nattenzione anche al benessere sui luoghi di lavoro, in coordinamento con quanto\nprevisto al punto IO dell'Accordo 8 febbraio 2017 riportato all'art. 56 bis del\npresente contratto.",{"bindId":60,"name":61,"text":62},"trainingprogrammes_green","-alle competenze\u002Fconoscenze in connessio","-alle competenze\u002Fconoscenze in connessione con processi di\ntransizione ambientale\u002Fsostenibilità;",{"bindId":64,"name":65,"text":66},"trainingprogrammes_newtech","Art. 10. Prestazioni: criteri e misure 1","Art. 10. Prestazioni: criteri e misure\n\n1.Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) punto 1, il contributo al\nfinanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di\nriconversione o riqualificazione professionale, è pari alla corrispondente\nretribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dall'eventuale concorso\ndegli appositi Fondi nazionali o deN'Unione europea.",{"bindId":68,"name":69,"text":70},"unemploymentfund","Art.6 Fondo di solidarietà Le Parti conv","Art.6\n\nFondo di solidarietà\n\n\n\nLe Parti convengono di adeguare la disciplina del Fondo di\nsolidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per ii\nsostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, di cui al\nDecreto interministeriale n. 83486 del 28 luglio 2014, ai sensi dell'art. 3\ndella legge 28 giugno 2012, n. 92, secondo le previsioni che\nseguono.\n\nLe Parti stipulanti si attiveranno conseguentemente per chiedere ai\ncompetenti Ministeri di emanare con la massima tempestività il decreto di\nrecepimento.\n\n\n\nArt. 5. Prestazioni\n\n1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'art. 2:\n\na)in via ordinaria:\n\n1)a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o\nriqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi Fondi\nnazionali o dell'Unione europea;\n\n2)al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori\ninteressati da riduzione o sospensione dell'attività lavorativa ivi\ncomprese le prestazioni di solidarietà intergenerazionale di cui all'arfer 10,\ncomma 6;\n\nb)in via straordinaria:\n\nall'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma\nrateale, ed al versamento della contribuzione correlata, riconosciuti ai\nlavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione\nall'esodo;\n\nQualora l'erogazione avvenga su richiesta del lavoratore in unica soluzione,\nl'assegno straordinario è pari ad un importo corrispondente al 60% del valore\nattuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento della BCE (TUR)\nvigente alla data di decorrenza della prestazione stessa, dedotta la\ncontribuzione correlata, che pertanto non verrà versata;\n\nb-bis) all'erogazione di prestazioni integrative dei trattamenti\nprevisti dalla legge per l'accompagnamento alla pensione tramite esodo\nvolontario;\n\nc)in via emergenziale:\n\nall'erogazione, nei confronti dei lavoratori in esubero non aventi i\nrequisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie di cui alla lettera b)\ndel presente comma, dei trattamenti di cui all'art. 12 del presente decreto,\n\nd)ad assicurare nel rispetto della legislazione vigente, il\nversamento mensile di contributi previdenziali nel quadro di processi connessi\nalla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti\nprevisti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre\nanni, consentendo la contestuale assunzione a tempo indeterminato presso il\nmedesimo datore di lavoro, di lavoratori di età non superiore a 35 anni\ncompiuti.\n\n2.Alle prestazioni di cui al comma 1 vengono ammessi i soggetti di cui\nall'art. 2.\n\n3.Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal\nFondo, per un massimo di 60 mesi, su richiesta del datore di lavoro e fino alla\ndecorrenza dei trattamenti di pensione anticipata o di vecchiaia a carico\ndell'assicurazione generale obbligatoria (ivi compresi gli adeguamenti alle\nsperanze di vita), a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti\nentro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di\ncessazione del rapporto di lavoro.\n\n4.Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 3, si dovrà tener\nconto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita\ncertificazione prodotta dai lavoratori.\n\n5.Il Fondo versa, altresì, la contribuzione di cui al precedente comma 1,\nlettera b), dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.\n\n6.Nel caso in cui intervengano prestazioni pubbliche, ivi comprese le misure\ndi sostegno del reddito relative alla risoluzione del rapporto di lavoro, tutte\nle prestazioni del Fondo sono ridotte in misura corrispondente, fermo restando\nil trattamento complessivo, ivi compresa la contribuzione correlata.\n\n7.Nel caso di cui al comma 6 che precede, per l'accompagnamento alla\npensione tramite esodo volontario (ad es. contratti di espansione) il Fondo\neroga le prestazioni di cui al comma 1, lettera b-bis).\n\n\n\nArt. 6. Finanziamento\n\n1.Per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) e lettera c) è\ndovuto al Fondo:\n\na)un contributo ordinario dello 0,2%, di cui due terzi a carico del datore\ndi lavoro e un terzo a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione\nimponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, compresi i\ndirigenti, con contratto a tempo indeterminato;\n\nb)un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di\nfruizione delle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) punto 2\nnella misura non inferiore airi,5%, calcolato in rapporto alle retribuzioni\nperse. In fase di prima applicazione la misura è fissata nell'1,5%.\n\n2.Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario sono ripartite\ntra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi criteri di\nripartizione di cui al comma 1, lettera a).\n\n3.Per la prestazione straordinaria e integrativa di cui all'art. 5, comma 1,\nlettera b) e lettera b-bis) è dovuto, da parte del datore di\nlavoro un contributo straordinario, il cui ammontare è determinato dal\nComitato amministratore ai sensi dell'art. 4, lettera e), relativo ai soli\nlavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura\ncorrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili\no degli assegni integrativi e della contribuzione\ncorrelata.\n\n3 bis. Per la prestazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) è\ndovuto, da parte del datore di lavoro un contributo straordinario, il cui\nammontare è determinato dal Comitato amministratore ai sensi dell'art. 4,\nlettera e), relativo ai soli lavoratori che raggiungano i requisiti previsti\nper il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni\nnell'ambito del percorso di staffetta generazionale, in misura corrispondente\nal fabbisogno di copertura.\n\n4. Il Comitato amministratore del Fondo provvede con cadenza annuale a\nvalutare il fabbisogno della gestione ordinaria del Fondo, in conformità a\nquanto previsto dagli articoli 4 e 6, comma 1, lettera a), ai fini della\neventuale adozione di appositi decreti direttoriali di modifica della\ncontribuzione ordinaria ai sensi dell'art. 3, comma 29, della legge n.\n92\u002F2012.\n\n5.Ai Contributi di finanziamento di cui al presente articolo e di cui al\nsuccessivo art. 12, ordinari, addizionali e straordinari, si applicano le\ndisposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad\neccezione di quelle relative agli sgravi contributivi, secondo quanto previsto\ndall'art. 3, comma 25, della legge n. 92\u002F2012 e dalle disposizioni dell'art. 3,\ncomma 9, della legge n. 335\u002F1995. \n\n\n\nArt. 7. Accesso alle prestazioni\n\n1.L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 5 è subordinato:\n\na) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 1),\nall'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che\nmodificano le condizioni di lavoro del personale;\n\nb) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2),\nall'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che\nmodificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la\nriduzione dei livelli occupazionali, nonché di quelle legislative laddove\nespressamente previste;\n\nc)per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere b),\nb-bis, e c), all'espletamento delle procedure contrattuali\npreventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei\nlivelli occupazionali.\n\n2.L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 5 è altresì subordinato alla\ncondizione che le procedure sindacali di cui al comma 1 si concludano con\naccordo aziendale o di gruppo neN'ambito del quale siano stati individuati per\ni casi di cui al comma 1, lettere b), b-bis, e c), una\npluralità di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in\nmateria di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale,\novvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali. L'accesso\nalla prestazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) è subordinato alla\nsottoscrizione di un accordo sindacale che preveda anche l'adesione dei\nlavoratori interessati su base volontaria.\n\n3.Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ferme\nle procedure di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), si può accedere anche\nalle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2).\n\n4.Alle prestazioni di cui all'art. 5, nell'ambito dei processi di cui\nall'art. 2, possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le norme di\nlegge e di contratto applicabili alla categoria.\n\n\n\nArt. 9. Criteri di precedenza e turnazione\n\n1. L'accesso dei soggetti di cui all'art. 2 alle prestazioni ordinarie di\ncui all'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, avviene secondo criteri di\nprecedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità\ndelle erogazioni.\n\n2.Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1 del presente\narticolo, formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri individuati\nall'art. 7, sono prese in esame dal Comitato amministratore su base\ntrimestrale. Il Comitato delibera gli interventi secondo l'ordine cronologico\ndi presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo.\nDette domande non possono riguardare interventi superiori ai dodici mesi.\n\n3.Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera\na), punto 1, l'intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento,\nin misura non superiore aN'ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla\nsingola azienda, ovvero dal complesso delle società del gruppo cui l'azienda\nappartiene, nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di\ngestione e amministrazione e al netto delle prestazioni di cui all'art. 5,\ncomma 1, lettera a), punto 1 già deliberate e delle\nprestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2 già deliberate nel\ntriennio precedente la domanda.\n\n4.Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera\na), punto 2, ovvero nei casi di ricorso congiunto alle prestazioni di cui\nall'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, l'intervento è determinato, per\nciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore a due volte\nl'ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda, ovvero dal\ncomplesso delle società del gruppo cui l'azienda appartiene, nello stesso\nperiodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione\ne delle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, già\ndeliberate.\n\n5.Nei casi in cui la misura dell'intervento ordinario, ai sensi dell'art.\n10, risulti superiore ai limiti individuati ai precedenti commi 3 e 4, la\ndifferenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro con le modalità\ndefinite dall'Inps con propria circolare.\n\n6.Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1,\nlettera a), punti 1 e 2, da parte dello stesso datore di lavoro, possono essere\nprese in esame subordinatamente all'accoglimento delle eventuali richieste di\naltri datori di lavoro aventi titolo di precedenza.\n\n7.I soggetti di cui all'art. 2, ammessi alle prestazioni ordinarie di cui\nall'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, e che abbiano conseguito gli\nobiettivi prefissati con l'intervento del Fondo, possono essere chiamati a\nprovvedere, prima di poter accedere ad ulteriori forme di intervento, al\nrimborso, totale o parziale, delle prestazioni fruite tramite finanziamenti\nottenuti dagli appositi Fondi nazionali o comunitari, mediante un piano\nmodulato di restituzione.\n\n\n\nArt. 10. Prestazioni: criteri e misure\n\n1.Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) punto 1, il contributo al\nfinanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di\nriconversione o riqualificazione professionale, è pari alla corrispondente\nretribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dall'eventuale concorso\ndegli appositi Fondi nazionali o deN'Unione europea.\n\n2.Nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa su base\ngiornaliera, settimanale o mensile, di cui all'art. 5, comma 1, lettera a),\npunto 2, il Fondo, ai sensi dell'alt. 3, comma 31, della legge n. 92\u002F2012,\neroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario perii sostegno del reddito\ncalcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe\nspettata al lavoratore per i periodi non lavorati, con un massimale pari ad un\nimporto di: Euro 1.140 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile\ndell'interessato è inferiore a Euro 2.099; di Euro 1.314 lordi mensili se la\nretribuzione lorda mensile dell'interessato è compresa tra Euro 2.099 ed Euro\n3.318 e di Euro 1.660 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile\ndell'interessato è superiore ad Euro 3.318. Con effetto dal 1° gennaio di\nciascun anno, a partire dal 1° gennaio 2014, gli importi di cui al presente\ncomma e quelli di cui all'art. 12, comma 3, sono aumentati con i criteri e le\nmisure in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria. La\nretribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dei\ntrattamenti e della paga oraria di cui al presente artìcolo è quella\nindividuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioè\nla retribuzione sulla base dell'ultima mensilità percepita dall'interessato\nsecondo il criterio comune: 1\u002F360 della retribuzione annua per ogni giornata.\nQualora l'importo dell'assegno ordinario così calcolato sia inferiore al\ntrattamento di cassa integrazione guadagni, si applica il trattamento più\nfavorevole al lavoratore.\n\n3.Nel caso di sospensione temporanea dell'attività di lavoro con ricorso\nall'indennità ASpI, ai sensi dell'art. 3, comma 17, della legge n. 92\u002F2012, e\nsubordinatamente al possesso da parte dei lavoratori sospesi dei requisiti\nprevisti dall'art. 2, comma 4, della legge n. 92\u002F2012, è previsto un\nintervento integrativo a carico del Fondo, pari almeno al 20% dell'importo\ndell'indennità stessa.\n\n4.Il trattamento di cui al comma 2 è subordinato alla condizione che il\nlavoratore destinatario durante il periodo di riduzione o sospensione\ndell'attività lavorativa non svolga alcun tipo di attività lavorativa in\nfavore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative\nvigenti in tema di diritti e doveri del personale.\n\n5.Alle durate di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa di cui al\ncomma 2 si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 31, della legge\nn. 92\u002F2012.\n\n6.Nei casi di riduzioni stabili di orario di lavoro, attuate con\nl'assenso dei lavoratori interessati, per un periodo massimo di quarantotto\nmesi pro-capite con riduzione proporzionale della retribuzione c la contestuale\nassunzione a tempo indeterminato di nuovo personale al fine di incrementare gli\norganici\u002F si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto legge 30\nottobre 1984, n. 726, convertitonella legge 19 dicembre 1984, n. 8637 nonché\nle ulteriori disposizioni nazionali e tcr-ritoriali in materia di solidarietà\nintergenerazionale, anche in concorso con le eventuali prestazioni rivenienti\nda enti bilaterali nazionali del settore del credito.\n\n6.Nel quadro di processi connessi alla c.d. staffetta generazionale\na favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il\npensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, il Fondo, ai\nsensi dell'art. 26, comma 9, lett. c-bis, Dlgs. n. 148 del 2015, assicura ai\nlavoratori interessati il versamento mensile della contribuzione correlata alla\nminor retribuzione percepita a seguito dell'accesso volontario al processo di\nstaffetta generazionale.\n\n7.Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), il Fondo eroga un assegno\nstraordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari:\n\na) per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata prima di\nquella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:\n\n1)l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione\ngenerale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva\nmancante per il diritto alla pensione anticipata. Nei confronti dei lavoratori\nil cui trattamento pensionistico, sino al 31 dicembre 2011, è integralmente\ncalcolato con il sistema retributivo, tale importo è ridotto dell'8% qualora\nl'ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a 38.000 euro ovvero\ndell' 11% qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia superiore a 38.000\neuro. Tali . riduzioni non si applicano ai lavoratori destinatari dell'assegno\nstraordinario sulla base di accordi aziendali stipulati prima dell'8 luglio\n2011. Dette riduzioni si applicano con riguardo alle quote di trattamento .\nrelative alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio\n2012, al lordo dell'eventuale riduzione di cui all'ultimo periodo del comma 10,\ndell'art. 24, legge n. 214\u002F2011.\n\n2)l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario. \n\nb)Per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di\nquella anticipata, alla somma dei seguenti importi:\n\n1)l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione\ngenerale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva\nmancante per il diritto alla pensione di vecchiaia. Nei confronti dei\nlavoratori il cui trattamento pensionistico, sino al 31 dicembre 2011, è\nintegralmente calcolato con il sistema retributivo, tale importo è ridotto\ndell'8% qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a 38.000\neuro ovvero dell'11% qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia superiore a\n38.000 euro. Tali riduzioni non si applicano ai lavoratori destinatari\ndell'assegno straordinario sulla base di accordi aziendali stipulati prima\ndell'8 luglio 2011. Dette riduzioni si applicano con riguardo alle quote di\ntrattamento relative alle anzianità contributive maturate antecedentemente al\n1° gennaio 2012.\n\n2)l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.\n\n8.Ai fini della riduzione di cui al comma 7, lettera a), punto 1 e lettera\nb), punto 1), la retribuzione annua lorda è determinata sulla base dell'ultima\nmensilità percepita dall'interessato secondo i criteri di cui al comma 2 del\npresente articolo.\n\n9.Nei casi di cui al comma 7, il versamento della contribuzione correlata è\neffettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e\nil mese precedente il raggiungimento dei requisiti per l'accesso al trattamento\npensionistico; l'assegno straordinario è corrisposto sino alla fine del mese\nantecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione fermo restando\nil limite massimo di cui all'art. 5, comma 3.\n\n10.La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni\na favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione dell'attività\nlavorativa di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) punto 2 e per i periodi di\nerogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito di cui all'art.\n5, comma 1, lettera b), compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e il\nmese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione, fermo il\nlimite massimo di cui all'art. 5, comma 3, è versata a carico del Fondo ed è\nutile per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia\ne per la determinazione della loro misura.\n\n11. La contribuzione correlata nei casi di riduzione o sospensione\ndell'attività lavorative, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno\nstraordinario per il sostegno al reddito, è determinata in base a quanto\nprevisto dall’art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183. \n\n11-bis. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata,\nnei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea\ndell’attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno\nstraordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base\ndell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti vigente\ne versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre\nsuccessivo.\n\n12. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata sono\ncorrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso e alla relativa indennità\nsostitutiva, ad eventuali ulteriori benefici previsti dalla contrattazione\ncollettiva, connessi all'anticipata risoluzione del rapporto per riduzione di\nposti o soppressione o trasformazione di servizi o uffici.",{"bindId":72,"name":73,"text":74},"contracttrial","8.L'importo di cui al comma 6 verrà erog","8.L'importo di cui al comma 6 verrà erogato dal Fondo direttamente\nall'impresa interessata, al superamento del periodo di prova da parte della\nlavoratrice\u002Flavoratore assunto.",{"bindId":76,"name":77,"text":78},"contractseverancepay","Art. 21 L'art. 86 (Trattamento di fine r","Art. 21\n\nL'art. 86 (Trattamento di fine rapporto') del ceni 19 dicembre 2019 è\nmodificato come segue:\n\n\n\n6. Nel periodo l°-gcnnaio 2019—31 dicembre 2022 il trattamento di\nfine rapporto delle lavoratrici\u002Flavoratori è calcolato esclusivamente sulle\nvoci tabellari stipendio, scotti di anzianità ed importo ex ristrutturazione\ntabellare.",{"bindId":80,"name":69,"text":81},"coldismissalsupport_trigger","Art.6\n\nFondo di solidarietà\n\n\n\nLe Parti convengono di adeguare la disciplina del Fondo di\nsolidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per ii\nsostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, di cui al\nDecreto interministeriale n. 83486 del 28 luglio 2014, ai sensi dell'art. 3\ndella legge 28 giugno 2012, n. 92, secondo le previsioni che\nseguono.",{"bindId":83,"name":84,"text":85},"tempagency","7.L'importo di cui sopra verrà erogato a","7.L'importo di cui sopra verrà erogato anche nei casi di assunzione o\nstabilizzazione di lavoratrici\u002FIavoratori con contratti di lavoro diversi da\nquello a tempo indeterminato (ad esempio, contratti a termine, contratti di\ninserimento, contratti a progetto, contratti di somministrazione).",{"bindId":87,"name":88,"text":89},"sicknesspay","Art. 12 L'art. 62 (Malattie e infortuni)","Art. 12\n\n\n\nL'art. 62 (Malattie e infortuni), comma 4, del ceni 19 dicembre 2019 è\nmodificato come segue:\n\n\n\n4. I periodi suindicati sono aumentati del 50% in caso di ricovero in\nsanatorio o di accertata necessità di cura, in ambedue le circostanze per tbc,\nnonché nel caso di sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e in\ncaso di disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 5\nfebbraio 1992, n. 104,",{"bindId":91,"name":92,"text":93},"equalitymonitoring","Art. 10 Pari opportunità e Inclusione Le","Art. 10\n\nPari opportunità e Inclusione\n\n\n\nLe Parti stipulanti condividono che il contratto nazionale\ncostituisce un efficace strumento per promuovere un'organizzazione del lavoro\nattenta all'inclusione, al rispetto e alle diversità delle persone, per\nriconoscere e rispettare le differenze e per attribuire rilievo all'apporto\npersonale di ciascuna persona inserita nell'organizzazione.\n\nInclusione e valorizzazione delle diversità si configurano come\nelementi abilitanti per creare un clima collaborativo e costruttivo sui luoghi\ndi lavoro, contribuendo a migliorare la soddisfazione delle persone che\nlavorano, a sviluppare un diffuso senso di appartenenza e a realizzare un\ncontesto con relazioni lavorative positive.\n\nLe relazioni sindacali nel settore hanno permesso nel tempo di\nindividuare importanti convergenze, consentendo di sviluppare e\u002Fo consolidare\nbuone pratiche a supporto del benessere sui luoghi di lavoro e a sostegno di\nuna cultura positiva del lavoro.\n\nLa contrattazione nazionale contribuisce a quanto sopra con un\narticolato insieme di previsioni che permea i diversi aspetti della disciplina\ndel rapporto di lavoro e favorisce un'impresa inclusiva, attenta alle persone e\nalla conciliazione vita-lavoro: le Parti intendono valorizzare tali previsioni\nper favorirne l'efficacia e la crescita nei luoghi di lavoro\n\nQueste previsioni sono inoltre arricchite da significative\niniziative maturate a livello aziendale e di gruppo con soluzioni coerenti con\ni diversi contesti organizzativi e produttivi di riferimento.\n\nLe Parti, nell'ottica di dare ulteriore impulso alla diffusione di\nuna cultura della valorizzazione delle diversità e dell'inclusione,\ncondividono di introdurre nel contratto collettivo nazionale di lavoro, in\noccasione della stesura del testo coordinato, due specifici ambiti, rubricati\n\"Pari opportunità\" e \"Inclusione\", nei quali saranno richiamate le\ndisposizioni contrattuali e le correlate opportunità afferenti dette\ntematiche, tra cui:\n\n- pari opportunità (art. 16) e Commissione nazionale sulle pari\nopportunità (art. 15);\n\n-Commissione politiche per l'inclusione (art. 17);\n\n-prestazioni F.O.C. in tema di assunzioni e stabilizzazioni (art.\n34, comma);\n\n-permessi e aspettative per motivi personali o familiari (art.\n60);\n\n-banca del tempo (art. 61);\n\n-malattia e infortuni (art. 62);\n\n-maternità e paternità (art. 63);\n\n-assistenza sanitaria (art. 67);\n\n-flessibilità di orario nei casi di disagio sociale (art.\n69);\n\n-iniziative sociali (art. 73);\n\n-flessibilità nella fruizione della formazione (art.\n76);\n\n-pari opportunità e divieto di discriminazione nello sviluppo\nprofessionale e di carriera (art. 78);\n\n-rilevazione, analisi, divulgazione e promozione di iniziative\nconcernenti le azioni sociali (art. 10, comma 1, lett. o);\n\n-interventi in favore delle persone con disabilità e altri\ninterventi specifici oggetto dell'incontro annuale (art. 13, lett.\nD);\n\n-aspettativa e flessibilità d'orario per l'assistenza ai figli\naffetti da patologie legate all'apprendimento (Verbale di accordo 19 aprile\n2013);\n\n-fruizione oraria dei congedi parentali (Verbale di accordo 19\naprile 2013 e Verbale di accordo 15 dicembre 2015);\n\n-congedo per le donne vittime di violenze di genere (Verbale di\naccordo 8 marzo 2017);\n\n-contrasto alle molestie e violenze di genere sui luoghi di lavoro\n(Dichiarazione congiunta 12 febbraio 2019).\n\n\n\nLe Parti hanno inoltre concordato all'art. 13 che, in caso di\ncongedo di maternità, sia garantita l'intera retribuzione goduta in servizio\nanche per le ipotesi di interdizione anticipata (c.d. gravidanza a rischio). Le\nParti confermano infine l'impegno alla lotta contro la violenza di genere\nattraverso l'inserimento nel ceni (art. 11) della \"Dichiarazione congiunta in\nmateria di molestie e violenza di genere sui luoghi di lavoro\", convenuta tra\nle Parti stesse il 12 febbraio 2019, in cui è riconosciuto il principio di\ntutela da ritorsioni o penalizzazioni in caso di segnalazioni.\n\nLe Parti condividono di valorizzare dette tematiche attraverso un\nproficuo lavoro della Commissione nazionale pari opportunità di cui all'art.\n15 e della Commissione politiche per l'inclusione di cui all'art.\n17.",{"bindId":95,"name":96,"text":97},"violenceleave","-congedo per le donne vittime di violenz","-congedo per le donne vittime di violenze di genere (Verbale di\naccordo 8 marzo 2017);",{"bindId":99,"name":100,"text":101},"hourspweek_select","L'art. 104 (Orario settimanale), del cen","L'art. 104 (Orario settimanale), del ceni 19 dicembre 2019 è modificato\ncome segue:\n\n\n\n1.L'orario di lavoro settimanale (di norma dal lunedì al venerdì) è\nfissato in 37 ore e 30 minuti (40 ore per il personale di custodia addetto alla\nguardiania diurna e per i guardiani notturni nonché per il personale di cui\nagli artt. 3 e 4), fatto salvo quanto previsto ai comma che seguono.\n\n2.A far tempo dal 1° gennaio 2000, la lavoratrice\u002Flavoratore all'inizio di\nogni anno e per l'anno stesso, può optare per:\n\n-fruire di una riduzione dell'orario settimanale di 30 minuti, da utilizzare\nin un giorno della settimana ovvero, in ragione di 15 minuti, in due\ngiornate;\n\n-continuare ad osservare l'orario settimanale di cui al comma 1, riversando\nnella banca delle ore la relativa differenza (23 ore annuali).\n\n2.bis A far tempo dal 1° luglio 2024 alla lavoratrice\u002Flavoratore\nviene riconosciuta un'ulteriore riduzione dell'orario settimanale di lavoro di\n30 minuti. Pertanto l'orario settimanale sarà distribuito su 37\nore.\n\n3.La riduzione di orario di cui al 2° alinea del comma 2 non va decurtata\nin relazione ad assenze retribuite dal servizio nel corso dell'anno e spetta\nprò quota nei casi di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso\nd'anno, ovvero di passaggio a tempo parziale, a 36 ore settimanali o ai quadri\ndirettivi.\n\n4.L'orario settimanale di lavoro è fissato in 36 ore nei casi di\narticolazione:\n\n-su 4 (4 giorni x 9 ore) o su 6 (6 giorni x 6 ore) giorni;\n\n-dal lunedì pomeriggio al sabato mattina;\n\n-comprendente la domenica;\n\n-in turni;\n\n-di cui all'alt. 105, comma 4.\n\n5.Sono escluse ulteriori riduzioni di orario e specifiche indennità.\n\n6.A far tempo dal 1° gennaio 2001 viene riconosciuta annualmente una\ngiornata di riduzione d'orario, da utilizzarsi inderogabilmente, da parte di\nciascuna lavoratrice\u002Flavoratore, previo preavviso alla competente Direzione,\nnell'arco dell'anno medesimo sotto forma di permesso retribuito anche\nfrazionabile, nel limite minimo di un'ora.\n\n7.Al personale che svolge attività di promozione e consulenza, ovvero è\naddetto ad una succursale situata in località turistica o presso centri\ncommerciali, ipermercati e grandi magazzini, al sabato (nei casi di settimana\nlavorativa dal lunedì pomeriggio al sabato mattina o dal martedì al sabato),\nspetta il compenso di cui in allegato (all. n. 3) - non cumulabile con\neventuali indennità di turno e indennità di cui al comma 3 dell'art. 105 -\nper ogni sabato di effettivo espletamento di detto incarico.\n\n8.In via transitoria, per gli anni 2012-2022\n2026 la dotazione di cui al comma 2 del presente articolo è\nridotta di 7 ore e 30 minuti e il relativo ammontare è destinato a finanziare\nil Fondo per l'occupazione. Per il medesimo periodo non trova applicazione il\nprimo alinea del comma 2. Analoga riduzione si applica nei confronti delle\nlavoratrici\u002Flavoratori a tempo parziale sulla dotazione di cui all'art. 37,\ncomma 16, lett. d), del presente contratto.\n\n\n\nArt. 20",{"bindId":103,"name":104,"text":105},"dayspweek_select","1.L'orario di lavoro settimanale (di nor","1.L'orario di lavoro settimanale (di norma dal lunedì al venerdì) è\nfissato in 37 ore e 30 minuti (40 ore per il personale di custodia addetto alla\nguardiania diurna e per i guardiani notturni nonché per il personale di cui\nagli artt. 3 e 4), fatto salvo quanto previsto ai comma che seguono.",{"bindId":107,"name":108,"text":109},"newtech_trigger","1.Le Parti firmatarie istituiscono il \"C","1.Le Parti firmatarie istituiscono il \"Comitato nazionale bilaterale e\nparitetico sull'impatto delle nuove tecnologie\u002Fdigitalizzazione nell'industria\nbancaria\", con funzioni di cabina di regia.",{"bindId":111,"name":112,"text":113},"PAYSCALES_trigger","Tabelle economiche Importi mensili per 1","Tabelle economiche\n\n\n\n\n  \n    \n      Importi mensili per 13\n        mensilità\n      \n    \n    \n      Dal 1° luglio 2023\n      \n      Stipendio\n      \n      Scatti di anzianità\n      \n      Importo ex ristrutturazione\n        tabellare\n      \n    \n    \n      QD 4° Livello\n      \n      4.911,48\n      \n      95,31\n      \n      14,30\n      \n    \n    \n      QD 3° Livello\n      \n      4.180,89\n      \n      95,31\n      \n      14,30\n      \n    \n    \n      QD 2° Livello\n      \n      3.760,45\n      \n      41,55\n      \n      7,99\n      \n    \n    \n      QD 1° Livello\n      \n      3.547,80\n      \n      41,55\n      \n      7,99\n      \n    \n    \n      3a Area 4° Livello\n      \n      3.156,90\n      \n      41,55\n      \n      7,99\n      \n    \n    \n      3a Area 3° Livello\n      \n      2.899,88\n      \n      41,55\n      \n      7,99\n      \n    \n    \n      3a Area 2° Livello\n      \n      2.739,63\n      \n      41,55\n      \n      7,99\n      \n    \n    \n      3a Area 1° Livello\n      \n      2.599,29\n      \n      41,55\n      \n      7,99\n      \n    \n    \n      Area Unificata (ex 1a e 2a Area\n        Professionale) \n      \n      2.350,10\n      \n      29,07\n      \n      5,59\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n\n  \n    \n      Importi mensili per 13 mensilità\n        \n      \n    \n    \n      Dal 1° settembre 2024 \n      \n      Stipendio\n      Scatti di anzianità\n      \n      Importo ex ristrutturazione\n        tabellare\n      \n    \n    \n      QD 4° Livello\n      \n      5.045,85\n      \n      95,31\n      \n      14,30\n      \n    \n    \n      QD 3° Livello\n      \n      4.297,64\n      \n      95,31\n      \n      14,30\n      \n    \n    \n      QD 2° Livello\n      \n      3.871,28\n      \n      41,55\n      \n      7,99\n      \n    \n    \n      QD 1° Livello\n      \n      3.653,43\n      \n      41,55\n      \n      7,99\n      \n    \n    \n      3a Area 4° Livello\n      \n      3.256,90\n      \n      41,55\n      \n      7,99\n      \n    \n    \n      3a Area 3° Livello\n      \n      2.986,15\n      \n      41,55\n      \n      7,99\n      \n    \n    \n      3a Area 2° Livello\n      \n      2.821,13\n      \n      41,55\n      \n      7,99\n      \n    \n    \n      3a Area 1° Livello\n      \n      2.676,62\n      \n      41,55\n      \n      7,99\n      \n    \n    \n      Area Unificata (ex 1a e 2a Area\n        Professionale) \n\n        \n      \n      2.420,02\n      29,07\n      \n      5,59\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n    \n      Importi mensili per 13\n        mensilità\n      \n    \n    \n      Dal 1° giugno 2025\n      \n      Stipendio\n      \n      Scatti di anzianità\n      \n      Importo ex ristrutturazione\n        tabellare\n      \n    \n    \n      QD 4° Livello\n      \n      5.113,03\n      \n      95,31\n      \n      14,30\n      \n    \n    \n      QD 3° Livello\n      \n      4.356,02\n      \n      95,31\n      \n      14,30\n      \n    \n    \n      QD 2° Livello\n      \n      3.926,69\n      \n      41,55\n      \n      7,99\n      \n    \n    \n      QD 1° Livello\n      \n      3.706,24\n      \n      41,55\n      \n      7,99\n      \n    \n    \n      3a Area 4° Livello\n      \n      3.306,90\n      \n      41,55\n      \n      7,99\n      \n    \n    \n      3a Area 3° Livello\n      \n      3.029,29\n      \n      41,55\n      \n      7,99\n      \n    \n    \n      3a Area 2° Livello\n      \n      2.861,88\n      \n      41,55\n      \n      7,99\n      \n    \n    \n      3a Area 1° Livello\n      \n      2.715,28\n      \n      41,55\n      \n      7,99\n      \n    \n    \n      Area Unificata (ex 1a e\n        2a Area Professionale) \n      \n      2.454,98\n      \n      29,07\n      \n      5,59\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n\n  \n    \n      Importi mensili per 13\n        mensilità\n      \n    \n    \n      Dal 1° marzo 2026\n      \n      Stipendio\n      \n      Scatti di anzianità\n      \n      Importo ex ristrutturazione\n        tabellare\n      \n    \n    \n      QD 4° Livello\n      \n      5.160,06\n      \n      95,31\n      \n      14,30\n      \n    \n    \n      QD 3° Livello\n      \n      4.396,88\n      \n      95,31\n      \n      14,30\n      \n    \n    \n      QD 2° Livello\n      \n      3.965,48\n      \n      41,55\n      \n      7,99\n      \n    \n    \n      QD 1° Livello\n      \n      3.743,21\n      \n      41,55\n      \n      7,99\n      \n    \n    \n      3a Area 4° Livello\n      \n      3.341,90\n      \n      41,55\n      \n      7,99\n      \n    \n    \n      3a Area 3° Livello\n      \n      3.059,49\n      \n      41,55\n      \n      7,99\n      \n    \n    \n      3a Area 2° Livello\n      \n      2.890,41\n      \n      41,55\n      \n      7,99\n      \n    \n    \n      3a Area 1° Livello\n      \n      2.742,34\n      \n      41,55\n      \n      7,99\n      \n    \n    \n      Area Unificata (ex 1a e 2a Area\n        Professionale) \n      \n      2.479,45\n      \n      29,07\n      \n      5,59\n      \n    \n  \n\n\n\n\nIl ricalcolo del tfr conseguente a quanto convenuto nel presente\nAccordo di rinnovo trova applicazione nei confronti delle\nlavoratrici\u002Flavoratori in servizio alla data di sottoscrizione del presente\nAccordo.",{"bindId":115,"name":116,"text":117},"wageincreasetype","Tenuto conto della scadenza al 31 dicemb","Tenuto conto della scadenza al 31 dicembre 2022 del ceni 19 dicembre\n2019, la voce stipendio è così incrementata:\n\n\n\n\n  \n    \n      Inquadramento\n      \n      Aumento mensile dal 1° luglio 2023\n      \n      Aumento mensile dal 1° settembre\n        2024\n      \n      Aumento mensile dal 1° giugno 2025\n      \n      Aumento mensile dal 1° marzo 2026\n      \n      Totale\n      \n    \n    \n      QD 4° Livello\n      \n      335,92\n      \n      134,37\n      \n      67,18\n      \n      47,03\n      \n      584,50\n      \n    \n    \n      QD 3° Livello\n      \n      291,88\n      \n      116,75\n      \n      58,38\n      \n      40,86\n      \n      507,87\n      \n    \n    \n      QD 2° Livello\n      \n      277,07\n      \n      110,83\n      \n      55,41\n      \n      38,79\n      \n      482,10\n      \n    \n    \n      QD 1° Livello\n      \n      264,07\n      \n      105,63\n      \n      52,81\n      \n      36,97\n      \n      459,48\n      \n    \n    \n      3a Area 4° Livello\n      \n      250,00\n      \n      100,00\n      \n      50,00\n      \n      35,00\n      \n      435,00\n      \n    \n    \n      3a Area 3° Livello\n      \n      215,68\n      \n      86,27\n      \n      43,14\n      \n      30,20\n      \n      375,29\n      \n    \n    \n      3a Area 2° Livello\n      \n      203,75\n      \n      81,50\n      \n      40,75\n      \n      28,53\n      \n      354,53\n      \n    \n    \n      3a Area 1° Livello\n      \n      193,32\n      \n      77,33\n      \n      38,66\n      \n      27,06\n      \n      336,37\n      \n    \n    \n      Area Unificata (ex la e 2a Area\n        Professionale)\n      \n      174,79\n      \n      69,92\n      \n      34,96\n      \n      24,47\n      \n      304,14\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\nGli aumenti mensili per il periodo intercorrente tra il 1° luglio\n2023 e il 30 novembre 2023 vengono riconosciuti sotto forma di importo \"una\ntantum\" secondo le misure e le condizioni di seguito indicate:",{"bindId":119,"name":120,"text":121},"mealvouchers","Art. 8 All'art. 53 (Buono pasto’), del c","Art. 8\n\nAll'art. 53 (Buono pasto’), del ceni 19 dicembre 2019, il comma 1 è\nmodificato come segue:\n\n\n\n1. A ciascuna lavoratrice\u002Flavoratore, eccezion fatta per i quadri direttivi\ndi 3° e 4° livello retributivo, spetta, per ogni giornata in cui effettua\nl'intervallo di cui all'art. 108, ovvero ai turnisti che effettuano la pausa,\nun buono giornaliero per la consumazione del pasto di € ",{"bindId":123,"name":124,"text":125},"maternityotherclause","All'alt. 63 (Maternità e Paternità1), de","All'alt. 63 (Maternità e Paternità1), del ceni 19 dicembre 2019. il comma\n1 e il comma 2 sono modificati come segue:\n\n\n\n1.Durante il congedo di maternità dal lavoro per gravidanza e puerperio,\nalla lavoratrice\u002Flavoratore compete il trattamento economico in misura pari\nalla retribuzione goduta in servizio, nel limite massimo di cinque\nmesi anche per i periodi di interdizione anticipata (c.d.\ngravidanza a rischio).",{"bindId":127,"name":128,"text":129},"healthcareaccess","-assistenza sanitaria (art. 67); -flessi","-assistenza sanitaria (art. 67);\n\n-flessibilità di orario nei casi di disagio sociale (art.\n69);",{"bindId":131,"name":132,"text":133},"hiv","L'art. 62 (Malattie e infortuni), comma ","L'art. 62 (Malattie e infortuni), comma 4, del ceni 19 dicembre 2019 è\nmodificato come segue:\n\n\n\n4. I periodi suindicati sono aumentati del 50% in caso di ricovero in\nsanatorio o di accertata necessità di cura, in ambedue le circostanze per tbc,\nnonché nel caso di sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) ","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>Accordo di rinnovo 2023 CCNL Quadri direttivi imprese creditizie finanziarie e strumentali - 2023\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2023-11-23\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2026-03-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Attività finanziarie, attività della banca, assicurazioni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore privato\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Azienda: &rarr;&nbsp;\n                        \n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        FISAC - Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazione e Credito, UILCA - Unione Italiana Lavoratori del Credito, Esattoriali ed Assicurazioni\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;180 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;21.5 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp;The CBA explicitly refers to the law giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;7 giorni\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;Insufficient data giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;Not specified giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Ore di lavoro giornaliere: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;37.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;5.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n            \n             \n            \n            \n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in more than one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;2420.02\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseamount1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;174.79\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreasedate_date\">\n                    Aumento di stipendio a partire dal: &rarr;&nbsp;2023-07\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowanceamount1\">\n                    Indennità di anzianità di servizio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;29.07 al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchers\">\n                Buoni pasto forniti: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv 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