[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"page:it-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002Faccordo-comoli-ferrari-2024-2025":3},{"id":4,"slug":5,"title":6,"short_title":7,"intro_text":8,"meta_description":8,"seo_title":8,"path":9,"content_type":10,"locale":11,"go_live_at":7,"first_published_at":12,"page_created_at":13,"published_at":12,"edit_url":14,"breadcrumbs":15,"seo":23,"data":31,"children":140,"content_type_view":141,"extra_breadcrumbs":142,"body":144,"body_blocks":155,"related_pages":159},2373,"contratti-collettivi-nazionali","Contratti Collettivi Nazionali",null,"","\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali","collective_agreements.collectiveagreementoverview","it_IT","2025-08-07T09:20:00.300985+00:00","2026-04-02T09:33:42.301073+00:00","\u002Fcms\u002Fpages\u002F2373\u002Fedit\u002F",[16,19,22],{"title":17,"slug":18},"Italia","it-it",{"title":20,"slug":21},"Lavorare in Italia","lavoro-in-italia",{"title":6,"slug":5},{"title":6,"description":8,"image":24,"canonical":25,"robots":26,"og_type":27,"twitter_card":28,"locale":18,"created_at":29,"last_modified_at":30},"https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fmedia\u002Fimages\u002FSocial_media_preview_image_-_2025.2e16d0ba.fill-1200x630.png","https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002F","index, follow","website","summary_large_image","2025-08-07T11:20:00.300985+02:00","2026-04-02T11:33:42.426027+02:00",{"cba":32,"clauses":43,"details":138,"translations":139},{"id":33,"uid":34,"url":35,"name":36,"locale":11,"override_title":8,"title":37,"browser_title":38,"browser_description":39,"text":40},"accordo-comoli-ferrari-2024-2025","22d2a55e-a4b7-11ef-9799-f23c91080f70","https:\u002F\u002Fcobra.wageindicator.org\u002Fcountries\u002Fitaly\u002Faccordo-comoli-ferrari-2024-2025\u002Faccordo-comoli-ferrari-2024-2025\u002F","Accordo Comoli_Ferrari_2024_2025","Accordo Comoli_Ferrari_2024_2025 - 2024","Italy - Accordo Comoli_Ferrari_2024_2025 - 2024","Accordo Comoli_Ferrari_2024_2025 - 2024 - Commercio all'ingrosso",{"name":41,"data":42},"ComoliFerrari (23-2-2024).html","\u003C!--?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?-->\n\n\n\n  \u003Cmeta http-equiv=\"content-type\" content=\"text\u002Fhtml; charset=UTF-8\">\n  \u003Ctitle>ComoliFerrari (23-2-2024)\u003C\u002Ftitle>\n  \u003Cmeta name=\"generator\" content=\"Amaya, see http:\u002F\u002Fwww.w3.org\u002FAmaya\u002F\">\n\n\n\n\u003Ch1>VERBALE DI ACCORDO\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Cp>Addì 23 febbraio 2024, presso la sede di Novara di Cpnfindusiria Novara\nVercelli Valsesia (CNW) si sono inconlrati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-CBA_MNCOMPA_1\">\u003Cp>la COMOLI, FERRARI &amp; C. S,p.A. di Novara rappresentata da Marco\nTagliaferri, assistita da Paola Casarino di CNW\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FILCAMS-CGIL nazionale rappresentata da Elisabetta Tiddia FISÀSCAT-CISL\nnazionale rappresentata da Stefania Chicca e Daniele Meniconi UILTuCS nazionale\nrappresentata da Massimo Forti le R.S.A. di Novara e Genova dell'Azienda\nrappresentate da Marco Bertolani, Anlonìo Cabrini Antonio Gelsomino e Paolo\nMarcello Meli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Premesso che\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- In data 31 dicembre 2022 è venuto a scadere l'accordo integrativo\naziendale 18 luglio 2019 {dì seguito anche il CIA);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- è intenzione delle partì, nell'ambito della prassi negoziale esistente,\nrinnovare il suddetto contratto integrativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- si sono pertanto tenuti diversi incontri con i rappresentanti nazionali\ndelle organizzazioni sindacali firmatane dei CCNL, avendo individuando tale\nlivello di contrattazione - in ragione della presenza di COMOLI, FERRARI &amp;\nC. S.p.A, in più regioni del paese — la sede idonea dì esercizio della\ncontrattazione collettiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-durante gli incontri le parti hanno concordato;di prorogare la validità di\nalcune disposizioni già previste nella citata Intesa del 2019, e di ampliare\nle misure e gli interventi finalizzali a migliorare il contesto lavorativo,\nanche ai fine di dare nuove risposte flessibili alle esigenze familiari e\npersonali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tutto ciò premesso, a seguito dei positivi risvolti emersi durante il\nconfronto sindacale, le parti in| data odierna hanno concordato la presente\nintesa applicabile a tutti i lavoratori di COMOLI, FERRARI, &amp; C. S.p.A.\ncome meglio di seguito specificato,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>1)PREMESSA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>2)CAMPO DI APPLICAZIONE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Il presente accordo si applica, fatto-salvo quanto diversamente disposto, a\ntutti i lavoratori subordinati della Società assunti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-a tempo indeterminato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-a tempo determinato o con somministrazione, purché con anzianità di\nalmeno 6 mesi, \u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>3) RELAZIONI INDUSTRIALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Le parti ribadiscono l'importanza di perseguire relazioni industriali\ncostruttive e partecipalive e pertanto, considerata l'attuale articolazione\ndell'Azienda plurilocalizzata su più ambiti regionali - rinviano a quanto\nprevisto dal CCNL Aziende del Terziario distribuzione e Servizi attualmente in\nvigore in materia di relazioni industriali - con particolare riferimento alle\ndisposizioni che regolamentano i diritti di informazione e consultazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti riconoscono che l'attuale organizzazione della società determini\nl'applicazione di quanto previsto dal CCNL per quanto concerne il livello di\ncontrattazione (nazionale) per la negoziazione di secondo livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciò non dovrà peraltro togliere rilevanza al confronto sindacale aziendale\ne\u002Fo territoriale laddove specificità connesse con le singole sedi lo\nrichiedano espressamente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti dichiarano di voler espressamente rinviare la consultazione\nsindacale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello nazionale, (strutture nazionali, territoriali e RSA\u002FRSU);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- strategie aziendali; dinamiche occupazionali \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-andamento economico dell'azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- processi di riorganizzazione e ristrutturazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-mercato del lavoro e struttura dell'occupazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- appalti e terziarizzazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- forme di incentivazione collettiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>piani formativi aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- effetti della legge 125\u002F1991 (pari opportunità)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Cp>Livello decentrato (RSA\u002FRSU e\u002Fo OO.SS territoriali)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sviluppo, investimenti e nuove aperture;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-progetti di riorganizzazione e ristrutturazione dei punti vendita e delle\nunità produttive;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- appalti e terziarizzazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-regimi di orari di apertura, anche in riferimento alle norme e alle\ndiscipline regionali e locali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-orari di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-organizzazione del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-organici e loro composizione, lavoro supplementare e straordinario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-calendari ferie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>In assenza di RSA\u002FRSU il confronto avverrà a livello\nterritoriale\u002Fregionale, alla presenza delle articolazioni delle OO.SS.\nsottoscriventi il presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli incontri sono finalizzati alla definizione di possibili intese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono che, in occasione dei rinnovi dei contratti integrativi\naziendali, l'Azienda favorirà l'ampia consultazione da parte delle RSU\u002FRSA dei\nlavoratori delle filiali che abbiano difficoltà a partecipare alle assemblee.\nQuanto sopra avverrà comunque nel rispetto dell'organizzazione del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRAINING_trigger\">\u003Ch2>4) FORMAZIONE\u003C\u002Fh2>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Cp>Le parti ritengono che la formazione e l'aggiornamento professionale del\npersonale costituiscano elementi strategici necessari per proiettare l'azienda\nnel futuro con successo. Per tale motivo intendono proseguire nel percorsi\nformativi (analisi delle competenze\u002Fqualificazione e\u002Fo riqualificazione del\npersonale) già avviati, avvalendosi, laddove possibile anche degli strumenti\nlegislativi esistenti e già attivati (Fondimpresa e Fondir) nonché da\nspecifici finanziamenti previsti dalle normative\nregionali\u002Fnazionali\u002Fcomunitarie. Le parti, pur riconoscendo l'elevato valore\ndella formazione, ritengono ulile, per il conseguimento degli obiettivi\nsuddetti, anche l'utilizzo della mobilità professionale intesa come la\npossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse nel rispetto della\nlegge e di quanto previsto dal CCNL. quale strumento per la valorizzazione e\nl'accrescimento delle competenze individualmente acquisite.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingfund\">\u003Cp>Al fine di avviare proficuamente piani formativi che coinvolgano il\npersonale della Società, le parti convengono sull'opportunità di attuare\ntempestivamente un confronto sindacale a livello territoriale sui programmi\nformativi proposti anche per le vie brevi. Laddove necessario potranno essere\nconcordati appositi incontri di consultazione con la RSA\u002FRSU al fine di\nesaminare congiuntamente possibili proposte\u002Fpercorsi formativi per promuovere\nun costante aggiornamento professionale di tutte le figure professionali in\nlinea con le necessità aziendali e del mercato di riferimento,\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch2>5) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>5.1 FERIE E ROL\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L'utilizzo di ferie e ROL è regolamentato dal CCNL e dalle procedure\naziendalmente previste (il mancato rispetto delle procedure contrattuali ed\naziendali determinerà l'ingiustificatezza dell'assenza). In base a tale\nprocedura la fruizione di giornate di ferie e permessi (ROL) da parte dei\ndipendenti deve essere richiesta preventivamente al proprio responsabile di\nsettore il quale provvederà ad autorizzarla, valutate le esigenze tecnico\norganizzative aziendali e in modo tale da garantire la prosecuzione della\nnormale attività. 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda, entro la fine del mese di marzo di ogni anno, comunicherà alle\nR.S.A.\u002F R.S.U i periodi di chiusura collettiva (periodo estivo). specifiche\nesigenze tecnico organizzative\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda, qualora ciò sia possibile in funzione delle e produttive delle\nsingole filiali, assicurerà ai lavoratori che ne facciano specifica richiesta\nil godimento di tre settimane consecutive di ferie nel periodo da giugno a\nsettembre. Si precisa sin da ora che tali richieste non dovranno compromettere\nil calendario delle aperture dei singoli punti vendita, prevedendo una\nrotazione del personale di filiale. Al fine di poter autorizzare il maggior\nnumero di richieste possibili, l'azienda disporrà dello strumento della\nmissione del personale nell'ambito delle filiali. limitrofe, riconoscendo,\nladdove spettante, quanto previsto dal disposto del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono che le richieste di assenza autorizzate dall'azienda\nverranno imputate a ferie sino a esaurimento (tenendo conto dei periodi di\nfermata collettiva già programmati), e in mancanza verranno coperte dai\npermessi dal CCNL che pertanto potranno essere fruiti anche per più giornate\nconsecutive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourstxt\">\u003Ch3>5.2 DISPOSIZIONI SPECIALI PER VENDITORI ESTERNI\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Le parli convengono, che l'attività lavorativa dei \"venditori esterni\",\nrichieda ampia autonomia nella gestione dell'orario di lavoro. Pertanto si\nconcorda di prorogare la disciplina impostata con il contratto integrativo\nsiglato in data 7 luglio 2009 s.m.i..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday\">\u003Cp>Come già precedentemente adottato, si conferma l'orario di lavoro medio\nsettimanale dei venditori in 38 ore, articolate su 5 giorni lavorativi, dal\nlunedì al venerdi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Tale riduzione dell'orario di lavoro si realizza attraverso l'assorbimento\ndi 72 ore di rol, cos come previsto dal CCNI..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysweeks\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysdays\">\u003Cp>Le ferie verranno inderogabilmente fruite in misura pari a 4 seltimane nel\ncorso dell'anno di maturazione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>L'eventuale fruizione di ferie nei mesi di giugno e luglio per un periodo\nnon superiore ad una settimana (5 giorni di ferie), andrà pianificata con\nanticipo e verrà autorizzata nel rispetto delle esigenze organizzative e delle\neventuali iniziative\u002Fprogetti aziendali in corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di ferie prescelto dovrà essere preventivamente autorizzato dal\nproprio responsabile. In mancanza di presentazione di un piano di fruizione di\nferie secondo quanto sopra previsto entro il 30 marzo di ogni anno, l'Azienda\ndisporrà la fruizione d'ufficio, tenendo conto delle esigenze tecnico\norganizzative e produttive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda confermerà i piani ferie entro il mese successivo alla consegna,\nsalvo situazioni di particolari necessità che verranno concordate direttamente\ncon il lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie e i permessi residui alle settimane sopra previste dovranno essere\nusufruiti tutti tassativamente entro la fine del mese di marzo dell'anno\nsuccessivo alla loro maturazione, previo accordo con il proprio\nresponsabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-FLEXWORK_trigger\">\u003Ch3>5.3 FLESSIBILITA' DEL LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L'Azienda, nel confermare la propria esigenza di elasticità\nnell'organizzazione del lavoro, con particolare riferimento all'attività delle\nfiliali di vendita, ribadisce la necessità di confermare i sistemi di\nflessibilità già sperimentati e in essere, come definiti dal CIA del 29\u002F6\u002F15;\nquanto sopra al fine di contenere il lavoro straordinario e garantire il\nrispetto degli orari di apertura al pubblico delle suddette filiali (dal lunedi\nal sabato mattina), Pertanto, laddove l'organizzazione della filiale lo\nconsenta, l'orario sarà distribuito su 6 giorni alla sellimana. Qualora, a\nfronte di specifiche esigenze delle filiali, ciò non sia possibile, le\neventuali prestazioni lavorative oltre le 40 ore settimanali verranno\nrecuperate nella settimana successiva e comunque tassativamente entro il mese\ndi effettuazione e non oltre i 30 giorni. Pertanto, si conferma\nl'eccezionalità delle prestazioni di lavoro straordinario che dovranno essere\ncontenute e comunque preventivamente autorizzate dalla Direzione di Novara. Le\nparti si impegnano per garantire il rispetto delle disposizioni sopra\nconcordate; eventuali criticità verranno valutate di volta in volta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il mancato recupero delle ore eccedenti preventivamente autorizzate dalla\ndirezione comporterà la corresponsione delle maggiorazioni previste per il\nlavoro straordinario dal CCNL vigente.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>6) APPALTI-TERZIARIZZAZIONI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>L'Azienda si impegna ad applicare quanto previsto dalla normativa vigente e,\na tal fine, garantirà una costante verifica della piena regolarità degli\nappalti in corso e ad avvalersi, di fornitori che garantiscano l'applicazione\ndi CCNL firmati dolle organizzazioni sindacali comparativamente più\nrappresentative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WORKFAM_trigger\">\u003Ch2>7) CONGEDI PARENTALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepayperc\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleaveall\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleaveduration\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 151\u002F2001 le parti convengono che,\nqualora un genitore secondo quanto previsto intenda fruire del congedo\nparentale di cui all'art. 32 del citato D.lgs. senza soluzione di continuità\ncon il congeda di maternità (o paternità alternativa ex art.28 D.lgs.\n151\u002F2001) per un periodo continuativo di 6 mesi (vale a tal fine il periodo\nindicato nella comunicazione iniziale) la Società provvederà ad integrare il\ntrattamento corrisposto dall'Ente Previdenziale per il primo mese di congedo in\nmisura pari al 20% dello retribuzione (fermo restando che il trattamento\neconomico singolarmente spettante per il mese di riferimento non potrà\nsuperare il 100% della retribuzione teorica spettante). Le parli, inoltre,\navvalendosi della facoltà prevista dall'art. 32, comma 3 del citato D.L.gs.\n51\u002F2001, concordano che la fruizione del congedo parentale su base giornaliera\npotrà, nel caso di oggettiva impossibilità di rispettare i termini di cui\nalla norma, avvenire con un preavviso minimo di 24 ore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleaveduration\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleavepay\">\u003Ch2>8) CONGEDO DI PATERNITA'\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>La Società, in aggiunta al período previsto dall'art. 27 bis del D.lgs.\n151\u002F2001, riconoscerà al dipendente padre, in occasione della nascita di un\nfiglio\u002Fa, ulteriori 4 giorni lavorativi di permesso straordinario retribuito\nnon frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via hon continuativa,\nall'esaurimento del periodo di congedo obbligatorio previsto dalla citata\nnormativa ed entro cinque mesi successivi al parto. Quanto sopra previa\npresentazione di idonea documentazione attestante la nascita (cd certificato di\nnascita).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobsecuritymothers\">\u003Ch2>9) PART-TIME POST MATERNITÀ (O PATERNITA ALTERNATIVA)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>La Società si impegna a valutare positivamente, nell'ambito della\npercentuale massima complessiva del 5%, le richieste di riduzione temporanea\ndell'orario di lavoro (part time) pervenute dalle lavoratrici madri o dai\nlavoratori padri al momento del rientro dal congedo di maternità (o di\npaternità alternativa come sopra definito) e fino al compimento del terzo anno\ndi età del bambino (fatti salvi diversi accordi) purché compatibile con le\nesigenze tecnico arganizżalive e produttive. 1\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcare\">\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcareleave\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcare\">\u003Ch2>10) PERMESSI VISITE MEDICHE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>I lavoratori che debbano far effettuare accertamenti medici non\nprogrammabili al di fuori dell'orario di lavoro (visite mediche specialistiche,\nesami clinici, ricoveri in day hospital e terapie riabilitative post-intervento\nchirurgico) a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* Figli minori di 13 anni \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* Genitori che necessitino di assistenza \u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>potranno a richiesta fruire di permessi retribuiti straordinari a carico\nazienda per il tempo strettamente necessario ad effettuare gli accertamenti di\ncui sopra (inclusi i tempi di viaggio) e comunque per un massimo giornaliero di\n4 ore e un massimo di 8 ore annue. La necessità di fruizione dei suddetti\npermessi dovrà essere adeguatamente comprovata. Presupposto per la concessione\ndei permessi sarà l'aver esaurito ogni residuo di ferie, e permessi degli anni\nprecedenti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch2>11) PERMESSI PER INSERIMENTO AL NIDO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>I lavoratori genitori, in occasione dell'inserimento dei propri figli\nall'asilo nido, potrannoja richiesta usufruire di un congedo retribuito a\ncarico azienda per un massimo di 10 ore per ogni bambino. La necessità di\nfruizione dei suddetti permessi dovrà essere adeguatamente comprovata. Il\npermesso dovrà essere fruito in via alternativa con l'altro genitore ove anche\nesso fosse dipendente della Società. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Presupposto per la concessione dei permessi sarà non avere residui di ferie\ne permessi degli anni precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Ch2>12) MOLESTIE SUL LUOGO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Le parti ritengono inaccettabilè ogni atto o comportamento che si configuri\ncome molestia o violenza nel luogo di Lavoro. COMOLI FERRARI si impegna ad\nadottare misure adeguate nei confronti di colui, colei o coloro che le hanno\nposte in essere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le molestie si verificano quando uno o più individui subiscono\nripetutamente e deliberatamente abusi, minacce e\u002Fo umiliazioni in contesto\nlavorativo. La violenza si verifica quando uno o più individui vengono\naggrediti in contesto di Lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le molestie e la violenza possono essere esercitate da uno o più superiori,\no da uno o più lavoratori o lavoratrici, con lo scopo o l'effetto di violare\nla dignità della persona, di nuocere alla salute e\u002Fo di creare un ambiente di\nLavoro ostile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Riconosce, inoltre, il principio che la dignità degli individui non può\nessere violata da atti o comportamenti che configurino molestie o violenze e\nche vadano denunciati I comportamenti molesti o la violenza subite sul luogo di\nLavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-GENEQ_trigger\">\u003Cp>Le parti condividono che nel contesto lavorativo tutti hanno il dovere di\ncollaborare al mantenimento di un ambiente in cui sia rispettata la dignità di\nognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di\neguaglianza e reciproco rispetto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Saranno predisposti, a cura dell'azienda, specifici interventi formativi, da\nrealizzare anche attraverso i Fandi Interprofessionali, in materia di tutela\ndella libertà e della dignità della persona, al fine di prevenire il\nverificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali a promuoverne\ndi specifici volti a diffondere la cultura del rispetto della persona.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violenceleave\">\u003Ch2>13) DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dall'art.24 D.lgs. 80\u002F2015 e s.m.i. la\nlavoratrice inserita hei percorsi di protezione relativi alla violenza di\ngenere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza a\ndai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5-bis\ndecreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge\n15 ottobre 2013, n. 119, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi\nconnessi al suddetto percorso, di protezione oltre al periodo massimo di legge\npari a tre mesi, per un ulteriore mese a carico dell'azienda, secondo modalità\ndefinite dalla citata norma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per usufruire del periodo aggiuntivo la lavoratrice dovrà aver fruito\ninteramente dei residui degli anni precedenti di ferie e permessi e dovrà\ndocumentare di essere inserita in un percorso certificato dai servizi sociali\ndel comune ed appartenenza dai centri antiviolenza e dalle case di rifugio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo del congedo la lavoratrice avrà diritto alla\nretribuzione diretta e indiretta secondo quanto previsto dal comma quarto del\ncitato art.24 del D.lgs. 80\u002F2015.. L'azienda favorirà la più ampia\napplicazione di quanto previsto dal comma 6 della citata norma in materia di\npart-time.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>14) BANCA ORE SOLIDALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Al fine di offrire una tutela ai lavoratori che, in particolari periodi\ndella propria vita, si ritrovino i ad offrontare problematiche legate alle\ncondizioni di salute dei propri figli, nonché ad incentivare il consolidarsi\ndi un sistema di solidarietà tra colleghi viene attivato in via sperimentale\nl'Istituto della Banca ore solidale, in attuazione di quanto previsto\ndall'articolo 24 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n.151..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Banca delle ore solidali può essere attivata, oltre che per la\nfattispecie legale di assistenza di figli minori che hanno bisogno di cure\ncostanti, anche per altre situazioni individuali di grave necessità che\nabbiano determinato fra i lavoratori dell'azienda l'esigenza di aiutare i\ncolleghi interessati attraverso la cessione volontaria, a titolo gratuito ed\nanonimo, di giornate\u002Fore di R.O.L. residue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'utilizzo dell'Istituto potrà essere richiesto direttamente dai dipendenti\nche si trovino nelle condizioni di necessità o dalla RSA\u002FRSU, previo consenso\ndell'interessato. La richiesta di fruizione, eventualmente reiterabile,\nprevedrà un massimo di 30 giorni (o divisore mensile) per ciascun'istanza,\nprevia presentazione della certificazione comprovante lo stato di\nnecessità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta di attivazione verrà resa nota al personale dipendente, in\nforma anonima, tramite bacheca Sindacale e\u002Fo ogni altro mezzo utile allo scopo.\nI lavoratori che aderiranno mediante compilazione di apposita modulistica\npotranno cedere le proprie ore di ROL residue, senza consenso del datore di\nlavoro. Le ore verranno cedute al valore lordo nominale in quanto la\ncontribuzione e la tassazione saranno applicate sulle ore di permesso fruite\ndal lavoratore beneficiario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda accrediterà al beneficiario le ore raccolte dallo stesso\nrichieste, per un massimo di 30 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Una volta avuto accesso alla Banca delle ore solidali, quanto acquisito\nrimane hella disponibilità del dipendente richiedente fino al perdurare delle\ncondizioni di necessità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>. Eventuali residui di ore non fruite torneranno nella disponibilità della\nBanca Ore Solidali per successive richieste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La fruizione della \"Banca ore solidali\" resta comunque vincolata al\npreventivo complessivo utilizzo da parte del richiedente di tutte le proprie\nferie, recuperi e permessi retribuiti previsti dalle normative vigenli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda si impegna nel caso in cui si dovesse, verificare l'esigenza di\npresentazione di utilizzo della banca ore solidale a valutare la possibilità\ndi coniribuire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dati verranno trattati nel rispetio della vigente normativa in materia di\nPrivacy.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>15) CONGEDI PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>La lavoratrice e il lavoratore, nel caso di decesso e\u002Fo grave infermità\ndocumentata del coniuge o di un famigliare legato da un vincolo di parentela\nfino al secondo grado, sia in linea retta sia collaterale e di affinità di\nprimo grado nonché del coniuge, o dell'unito\u002Fa civilmente o del convivente,\npurché la convivenza risulti da certificazione anagrafica, potranno usufruire\ndi 1 giorno di permesso retribuito all'anno, aggiuntivo rispetto a quelli di\ncui al comma 1, dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per fruire del permesso il lavoratore è tenuta a documentare l'evento che\ndå titolo al permesso medesimo e il giorno nel quale sarà utilizzato,\nanalogamente a quanto già previsto per gli ulteriori permessi della citata\nnormo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, inoltre, valuteranno preventivamente il riconoscimento di periodo\ndi aspettativa hon retribuita, nel.limite massimo di 6 mesi complessivi, nel\ncaso di figli in età pre-scolare (6 anni).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WAGES_trigger\">\u003Ch2>16) TICKET RESTAURANT\u003C\u002Fh2>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Si riconferma la disciplina del ticket attualmente in uso e si richiamano i\nprecedenti accordi integrativi in materia, con particolar riferimento a quanto\nprevisto dall'accordo del 9\u002F05\u002F2018 di cui si richiamano le disposizioni per\nl'erogazione del ticket stesso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* erogazione giomaliera a tutti i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo\nindeterminato, determinato e di somministrazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*Svolgimento di un orario di lavoro superiore alle 6 ore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* Corresponsione solo in caso di effettiva presenza in azienda (no in caso\ndi smart working);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* non spettanza in caso di rimborso delle spese di vitto ad altro titolo da\nparte dell'azienda o di trasferta esente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MEALALL_trigger\">\u003Cp>Si stabilisce inoltre che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* a far data dal 1^ gennaio 2024 (con evidenza dal cedolino di febbraio) ai\ndipendenti aventi diritto verrà corrisposto un buono pasto del valore nominale\ngiornaliero di € 7,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a far data dal 1^ gennaio 2025 (con evidenza dal cedolino di febbraio) ai\ndipendenti aventi diritto verrà corrisposto un buono pasto del valore nominale\ngiornaliero di € 8,00.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch2>17) DISPOSIZONI FINALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto sopra, le parti, col presente contratto, non hanno\ninteso sostituire, le condizioni, anche di fatto, più favorevoli che\npotrebbero derivare dalle norme di legge e\u002Fo dal rinnovo degli Accordi\ncollettivi nazionali; pertanto, si conviene che i trattamenti oggi concordati\nsiano assorbibili nell'ipotesi in cui, attraverso future regolamentazioni\ncontrattuali o di legge o con altri provvedimenti di altra natura, siano\ndiversamente regolamentati gli istituti previsti dalla presente intesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>18) DURATA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2024 e avrà efficacia a tutto\nil 31 dicembre 2025. Le parti si impegno ad incontrarsi 6 mesi 'prima della\nscadenza del presente accordo per concordare la possibilità di prorogarne\nl'efficacia o di modificarlo alla luce delle esperienze nell'utilizzo degli\nistituti maturate nel periodo di vigenza, tenuto conto delle eventuali\nmodifiche legislative intervenute. Qualora le parti decidano di modificarne i\ncontenuti l'azienda si impegna a garantire un periodo di ultrattività di 12\nmesi, fatte salve diverse intese tra le medesime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Letto, confermato, sottoscritto\u003C\u002Fp>\n\n\n",{"CBA_MNCOMPA_1":44,"TRAINING_trigger":48,"trainingprogrammes":51,"trainingfund":55,"healthandsafetypolicy":59,"paidmaternityleave":63,"WORKFAM_trigger":67,"paidmaternityleaveduration":71,"paidmaternityleaveall":73,"paidmaternityleavepay":75,"paidmaternityleavepayperc":77,"jobsecuritymothers":79,"paidpaternityleave":83,"paidpaternityleaveduration":87,"paidpaternityleavepay":89,"childcare":91,"childcareleave":95,"GENEQ_trigger":98,"violence":102,"violenceleave":105,"hourspday":109,"hourspweek":113,"dayspweek":115,"hourstxt":117,"FLEXWORK_trigger":121,"holidaysdays":125,"holidaysweeks":129,"WAGES_trigger":131,"MEALALL_trigger":134},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"CBA_MNCOMPA_1","la COMOLI, FERRARI & C. S,p.A. di Novara","la COMOLI, FERRARI & C. S,p.A. di Novara rappresentata da Marco\nTagliaferri, assistita da Paola Casarino di CNW",{"bindId":49,"name":50,"text":50},"TRAINING_trigger","4) FORMAZIONE",{"bindId":52,"name":53,"text":54},"trainingprogrammes","Le parti ritengono che la formazione e l","Le parti ritengono che la formazione e l'aggiornamento professionale del\npersonale costituiscano elementi strategici necessari per proiettare l'azienda\nnel futuro con successo. Per tale motivo intendono proseguire nel percorsi\nformativi (analisi delle competenze\u002Fqualificazione e\u002Fo riqualificazione del\npersonale) già avviati, avvalendosi, laddove possibile anche degli strumenti\nlegislativi esistenti e già attivati (Fondimpresa e Fondir) nonché da\nspecifici finanziamenti previsti dalle normative\nregionali\u002Fnazionali\u002Fcomunitarie. Le parti, pur riconoscendo l'elevato valore\ndella formazione, ritengono ulile, per il conseguimento degli obiettivi\nsuddetti, anche l'utilizzo della mobilità professionale intesa come la\npossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse nel rispetto della\nlegge e di quanto previsto dal CCNL. quale strumento per la valorizzazione e\nl'accrescimento delle competenze individualmente acquisite.",{"bindId":56,"name":57,"text":58},"trainingfund","Al fine di avviare proficuamente piani f","Al fine di avviare proficuamente piani formativi che coinvolgano il\npersonale della Società, le parti convengono sull'opportunità di attuare\ntempestivamente un confronto sindacale a livello territoriale sui programmi\nformativi proposti anche per le vie brevi. Laddove necessario potranno essere\nconcordati appositi incontri di consultazione con la RSA\u002FRSU al fine di\nesaminare congiuntamente possibili proposte\u002Fpercorsi formativi per promuovere\nun costante aggiornamento professionale di tutte le figure professionali in\nlinea con le necessità aziendali e del mercato di riferimento,",{"bindId":60,"name":61,"text":62},"healthandsafetypolicy","Livello decentrato (RSA\u002FRSU e\u002Fo OO.SS te","Livello decentrato (RSA\u002FRSU e\u002Fo OO.SS territoriali)\n\n- sviluppo, investimenti e nuove aperture;\n\n-progetti di riorganizzazione e ristrutturazione dei punti vendita e delle\nunità produttive;\n\n- appalti e terziarizzazioni\n\n-regimi di orari di apertura, anche in riferimento alle norme e alle\ndiscipline regionali e locali;\n\n-orari di lavoro;\n\n-organizzazione del lavoro;\n\n-organici e loro composizione, lavoro supplementare e straordinario;\n\n-calendari ferie;\n\n-tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.",{"bindId":64,"name":65,"text":66},"paidmaternityleave","Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs","Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 151\u002F2001 le parti convengono che,\nqualora un genitore secondo quanto previsto intenda fruire del congedo\nparentale di cui all'art. 32 del citato D.lgs. senza soluzione di continuità\ncon il congeda di maternità (o paternità alternativa ex art.28 D.lgs.\n151\u002F2001) per un periodo continuativo di 6 mesi (vale a tal fine il periodo\nindicato nella comunicazione iniziale) la Società provvederà ad integrare il\ntrattamento corrisposto dall'Ente Previdenziale per il primo mese di congedo in\nmisura pari al 20% dello retribuzione (fermo restando che il trattamento\neconomico singolarmente spettante per il mese di riferimento non potrà\nsuperare il 100% della retribuzione teorica spettante). Le parli, inoltre,\navvalendosi della facoltà prevista dall'art. 32, comma 3 del citato D.L.gs.\n51\u002F2001, concordano che la fruizione del congedo parentale su base giornaliera\npotrà, nel caso di oggettiva impossibilità di rispettare i termini di cui\nalla norma, avvenire con un preavviso minimo di 24 ore.",{"bindId":68,"name":69,"text":70},"WORKFAM_trigger","7) CONGEDI PARENTALI Fermo restando quan","7) CONGEDI PARENTALI\n\nFermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 151\u002F2001 le parti convengono che,\nqualora un genitore secondo quanto previsto intenda fruire del congedo\nparentale di cui all'art. 32 del citato D.lgs. senza soluzione di continuità\ncon il congeda di maternità (o paternità alternativa ex art.28 D.lgs.\n151\u002F2001) per un periodo continuativo di 6 mesi (vale a tal fine il periodo\nindicato nella comunicazione iniziale) la Società provvederà ad integrare il\ntrattamento corrisposto dall'Ente Previdenziale per il primo mese di congedo in\nmisura pari al 20% dello retribuzione (fermo restando che il trattamento\neconomico singolarmente spettante per il mese di riferimento non potrà\nsuperare il 100% della retribuzione teorica spettante). Le parli, inoltre,\navvalendosi della facoltà prevista dall'art. 32, comma 3 del citato D.L.gs.\n51\u002F2001, concordano che la fruizione del congedo parentale su base giornaliera\npotrà, nel caso di oggettiva impossibilità di rispettare i termini di cui\nalla norma, avvenire con un preavviso minimo di 24 ore.\n\n8) CONGEDO DI PATERNITA'\n\nLa Società, in aggiunta al período previsto dall'art. 27 bis del D.lgs.\n151\u002F2001, riconoscerà al dipendente padre, in occasione della nascita di un\nfiglio\u002Fa, ulteriori 4 giorni lavorativi di permesso straordinario retribuito\nnon frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via hon continuativa,\nall'esaurimento del periodo di congedo obbligatorio previsto dalla citata\nnormativa ed entro cinque mesi successivi al parto. Quanto sopra previa\npresentazione di idonea documentazione attestante la nascita (cd certificato di\nnascita).\n\n9) PART-TIME POST MATERNITÀ (O PATERNITA ALTERNATIVA)\n\nLa Società si impegna a valutare positivamente, nell'ambito della\npercentuale massima complessiva del 5%, le richieste di riduzione temporanea\ndell'orario di lavoro (part time) pervenute dalle lavoratrici madri o dai\nlavoratori padri al momento del rientro dal congedo di maternità (o di\npaternità alternativa come sopra definito) e fino al compimento del terzo anno\ndi età del bambino (fatti salvi diversi accordi) purché compatibile con le\nesigenze tecnico arganizżalive e produttive. 1",{"bindId":72,"name":65,"text":66},"paidmaternityleaveduration",{"bindId":74,"name":65,"text":66},"paidmaternityleaveall",{"bindId":76,"name":65,"text":66},"paidmaternityleavepay",{"bindId":78,"name":65,"text":66},"paidmaternityleavepayperc",{"bindId":80,"name":81,"text":82},"jobsecuritymothers","9) PART-TIME POST MATERNITÀ (O PATERNITA","9) PART-TIME POST MATERNITÀ (O PATERNITA ALTERNATIVA)\n\nLa Società si impegna a valutare positivamente, nell'ambito della\npercentuale massima complessiva del 5%, le richieste di riduzione temporanea\ndell'orario di lavoro (part time) pervenute dalle lavoratrici madri o dai\nlavoratori padri al momento del rientro dal congedo di maternità (o di\npaternità alternativa come sopra definito) e fino al compimento del terzo anno\ndi età del bambino (fatti salvi diversi accordi) purché compatibile con le\nesigenze tecnico arganizżalive e produttive. 1",{"bindId":84,"name":85,"text":86},"paidpaternityleave","8) CONGEDO DI PATERNITA' La Società, in ","8) CONGEDO DI PATERNITA'\n\nLa Società, in aggiunta al período previsto dall'art. 27 bis del D.lgs.\n151\u002F2001, riconoscerà al dipendente padre, in occasione della nascita di un\nfiglio\u002Fa, ulteriori 4 giorni lavorativi di permesso straordinario retribuito\nnon frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via hon continuativa,\nall'esaurimento del periodo di congedo obbligatorio previsto dalla citata\nnormativa ed entro cinque mesi successivi al parto. Quanto sopra previa\npresentazione di idonea documentazione attestante la nascita (cd certificato di\nnascita).",{"bindId":88,"name":85,"text":86},"paidpaternityleaveduration",{"bindId":90,"name":85,"text":86},"paidpaternityleavepay",{"bindId":92,"name":93,"text":94},"childcare","10) PERMESSI VISITE MEDICHE I lavoratori","10) PERMESSI VISITE MEDICHE\n\nI lavoratori che debbano far effettuare accertamenti medici non\nprogrammabili al di fuori dell'orario di lavoro (visite mediche specialistiche,\nesami clinici, ricoveri in day hospital e terapie riabilitative post-intervento\nchirurgico) a:\n\n* Figli minori di 13 anni \n\n* Genitori che necessitino di assistenza ",{"bindId":96,"name":93,"text":97},"childcareleave","10) PERMESSI VISITE MEDICHE\n\nI lavoratori che debbano far effettuare accertamenti medici non\nprogrammabili al di fuori dell'orario di lavoro (visite mediche specialistiche,\nesami clinici, ricoveri in day hospital e terapie riabilitative post-intervento\nchirurgico) a:\n\n* Figli minori di 13 anni \n\n* Genitori che necessitino di assistenza \n\npotranno a richiesta fruire di permessi retribuiti straordinari a carico\nazienda per il tempo strettamente necessario ad effettuare gli accertamenti di\ncui sopra (inclusi i tempi di viaggio) e comunque per un massimo giornaliero di\n4 ore e un massimo di 8 ore annue. La necessità di fruizione dei suddetti\npermessi dovrà essere adeguatamente comprovata. Presupposto per la concessione\ndei permessi sarà l'aver esaurito ogni residuo di ferie, e permessi degli anni\nprecedenti.",{"bindId":99,"name":100,"text":101},"GENEQ_trigger","Le parti condividono che nel contesto la","Le parti condividono che nel contesto lavorativo tutti hanno il dovere di\ncollaborare al mantenimento di un ambiente in cui sia rispettata la dignità di\nognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di\neguaglianza e reciproco rispetto.",{"bindId":103,"name":104,"text":104},"violence","12) MOLESTIE SUL LUOGO DI LAVORO",{"bindId":106,"name":107,"text":108},"violenceleave","13) DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE ","13) DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE\n\nFermo restando quanto previsto dall'art.24 D.lgs. 80\u002F2015 e s.m.i. la\nlavoratrice inserita hei percorsi di protezione relativi alla violenza di\ngenere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza a\ndai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5-bis\ndecreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge\n15 ottobre 2013, n. 119, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi\nconnessi al suddetto percorso, di protezione oltre al periodo massimo di legge\npari a tre mesi, per un ulteriore mese a carico dell'azienda, secondo modalità\ndefinite dalla citata norma.\n\nPer usufruire del periodo aggiuntivo la lavoratrice dovrà aver fruito\ninteramente dei residui degli anni precedenti di ferie e permessi e dovrà\ndocumentare di essere inserita in un percorso certificato dai servizi sociali\ndel comune ed appartenenza dai centri antiviolenza e dalle case di rifugio.\n\nDurante il periodo del congedo la lavoratrice avrà diritto alla\nretribuzione diretta e indiretta secondo quanto previsto dal comma quarto del\ncitato art.24 del D.lgs. 80\u002F2015.. L'azienda favorirà la più ampia\napplicazione di quanto previsto dal comma 6 della citata norma in materia di\npart-time.",{"bindId":110,"name":111,"text":112},"hourspday","Come già precedentemente adottato, si co","Come già precedentemente adottato, si conferma l'orario di lavoro medio\nsettimanale dei venditori in 38 ore, articolate su 5 giorni lavorativi, dal\nlunedì al venerdi.",{"bindId":114,"name":111,"text":112},"hourspweek",{"bindId":116,"name":111,"text":112},"dayspweek",{"bindId":118,"name":119,"text":120},"hourstxt","5.2 DISPOSIZIONI SPECIALI PER VENDITORI ","5.2 DISPOSIZIONI SPECIALI PER VENDITORI ESTERNI",{"bindId":122,"name":123,"text":124},"FLEXWORK_trigger","5.3 FLESSIBILITA' DEL LAVORO L'Azienda, ","5.3 FLESSIBILITA' DEL LAVORO\n\nL'Azienda, nel confermare la propria esigenza di elasticità\nnell'organizzazione del lavoro, con particolare riferimento all'attività delle\nfiliali di vendita, ribadisce la necessità di confermare i sistemi di\nflessibilità già sperimentati e in essere, come definiti dal CIA del 29\u002F6\u002F15;\nquanto sopra al fine di contenere il lavoro straordinario e garantire il\nrispetto degli orari di apertura al pubblico delle suddette filiali (dal lunedi\nal sabato mattina), Pertanto, laddove l'organizzazione della filiale lo\nconsenta, l'orario sarà distribuito su 6 giorni alla sellimana. Qualora, a\nfronte di specifiche esigenze delle filiali, ciò non sia possibile, le\neventuali prestazioni lavorative oltre le 40 ore settimanali verranno\nrecuperate nella settimana successiva e comunque tassativamente entro il mese\ndi effettuazione e non oltre i 30 giorni. Pertanto, si conferma\nl'eccezionalità delle prestazioni di lavoro straordinario che dovranno essere\ncontenute e comunque preventivamente autorizzate dalla Direzione di Novara. Le\nparti si impegnano per garantire il rispetto delle disposizioni sopra\nconcordate; eventuali criticità verranno valutate di volta in volta.\n\nIl mancato recupero delle ore eccedenti preventivamente autorizzate dalla\ndirezione comporterà la corresponsione delle maggiorazioni previste per il\nlavoro straordinario dal CCNL vigente.",{"bindId":126,"name":127,"text":128},"holidaysdays","Le ferie verranno inderogabilmente fruit","Le ferie verranno inderogabilmente fruite in misura pari a 4 seltimane nel\ncorso dell'anno di maturazione.",{"bindId":130,"name":127,"text":128},"holidaysweeks",{"bindId":132,"name":133,"text":133},"WAGES_trigger","16) TICKET RESTAURANT",{"bindId":135,"name":136,"text":137},"MEALALL_trigger","Si stabilisce inoltre che: * a far data ","Si stabilisce inoltre che:\n\n* a far data dal 1^ gennaio 2024 (con evidenza dal cedolino di febbraio) ai\ndipendenti aventi diritto verrà corrisposto un buono pasto del valore nominale\ngiornaliero di € 7,00\n\n\n\na far data dal 1^ gennaio 2025 (con evidenza dal cedolino di febbraio) ai\ndipendenti aventi diritto verrà corrisposto un buono pasto del valore nominale\ngiornaliero di € 8,00.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>Accordo Comoli_Ferrari_2024_2025 - 2024\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2024-01-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2025-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Commercio all'ingrosso\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Commercio all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture  \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Azienda: &rarr;&nbsp;\n                        \n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        FILCAMS - Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi, FISASCAT - Federazione Italiana Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali Affini e del Turismo, Uiltucs-UIL - Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \n\n\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;26 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp;1 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;4 giorni\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;38.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;5.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;20.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;4.0 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n            \n             \n            \n            \n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchersamount\">\n                 &rarr;&nbsp;7.0 per pasto\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    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