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consigliere di amministrazione delegato alla direzione\namministrativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, rappresentata da\nVittorio Rizzoli, direttore amministrativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la Libera Università Maria Ss. Assunta, rappresentata da Giampaolo Di\nGiorgio, dirigente area risorse umane;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, rappresentata da Paolo\nde Nardo, delegato;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbamemtrad\">\u003Cp>e le Organizzazioni Sindacali, rappresentate da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Francesco Sinopoli, Segretario Nazionale FLC CGIL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Francesco De Simone, Segretario Nazionale Aggiunto CISL Università;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sonia Ostrica, Segretario Generale UIL RUA;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dato atto che le università non statali rappresentano un attore\nimprescindibile sullo scenario della ricerca e dell’alta formazione italiana\ne internazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-code_application\">\u003Cp>•dato atto che la ricerca riveste una importanza fondamentale anche nel\nsettore sanitario privato, nel quale consente di raggiungere livelli sempre\npiù elevati di cura, riabilitazione ed assistenza e, quindi, una migliore\ntutela della salute degli individui e della collettività, così come richiesto\ndall’art. 32 della Costituzione;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•considerata la necessità di dotare le università non statali di uno\nstrumento agile che garantisca piena efficienza ed efficacia di alcuni processi\nlavorativi, tutelando i diritti dei Collaboratori il cui apporto è, a più\nlivelli, fondamentale nella crescita delle università e degli istituti di\nricerca;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•visto l’art. 409, n. 3 c.p.c.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•visto il d.lgs. 12 giugno 2015, n. 81,art. 2, comma 2 lett. a) che ha\nprevisto la possibilità di disciplinare le collaborazioni per le quali gli\naccordi collettivi nazionali prevedono discipline specifiche riguardanti il\ntrattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze\nproduttive ed organizzative del relativo settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•vista la l. 30 dicembre 2010, n. 240, Norme in materia di organizzazione\ndelle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al\nGoverno per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema\nuniversitario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•visto il d.m. 21 luglio 2011, n. 313, Trattamento economico spettante ai\ntitolari di contratti per attività di insegnamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•considerata l’esigenza di garantire il superiore interesse degli studi\ndella ricerca e della salute;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•considerata la necessità, fermo restando il rispetto della tutela dei\ndiritti essenziali dei collaboratori come sopra richiamati, di provvedere\nconcretamente ad assicurare, come espressamente previsto dall’articolo 2,\ncomma 2, la non applicabilità della disciplina di cui all’articolo 2 comma 1\ndel citato d.lgs. 81\u002F2015 proprio in virtù dell’intervento regolativo\ndell’accordo collettivo nazionale a ciò abilitato, come attestato dal\npresente accordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•al fine di disporre di una disciplina contrattuale specifica ed uniforme\nper i Collaboratori che operano nelle università non statali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dato atto della richiesta sindacale di verificare la possibilità di\narmonizzare i trattamenti normativi ed economici minimi del personale\ndipendente delle università non statali, le parti si impegnano a convocare\nentro il mese di marzo 2016 un tavolo tecnico che possa definirne le\ncondizioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>hanno concordato quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo I - Parte normativa.\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo I - Durata e procedure di rinnovo dell’accordo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Ch3>Art. 1 - Durata, decorrenza, tempi.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente accordo decorre dal 10 dicembre 2015 e ha durata annuale e così\nfino al 9 dicembre 2016.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dal mese di gennaio 2016, le parti si incontreranno per definire\nle modifiche e le integrazioni necessarie che dovranno essere definite di\ncomune accordo entro il 31 dicembre 2016.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente accordo collettivo spiega i suoi effetti sino all’entrata in\nvigore del successivo accordo di cui al comma che precede, la cui disciplina\nnoverà anche ai contratti individuali comunque vigenti alla data di entrata in\nvigore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo II - Natura del rapporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\u003Ch3>Art. 2 - Ambito di applicazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente accordo collettivo nazionale si applica alle seguenti attività\nprofessionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•docenza a contratto per attività didattiche istituzionali, anche\nintegrative, nelle strutture universitarie, comunque denominate, ai sensi\ndell’articolo 23 della l. 30 dicembre 2010, n. 240;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•docenza a contratto per attività didattiche non istituzionali presso\nstrutture comunque denominate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•assistenza alla didattica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•collaborazione per attività di ricerca;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•supporto tecnico alla ricerca.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito delle proprie professionalità, il Collaboratore svolge le\nattività dedotte in contratto, indicate, in via esemplificativa e non\nesaustiva, dagli articoli che seguono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È facoltà del Committente attribuire, anche contestualmente, più\ncontratti al medesimo Collaboratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I rapporti di lavoro nell’ambito delle attività di insegnamento, di\nricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alle stesse o di\ncoordinamento delle stesse e le funzioni connesse e accessorie, conferiti dalle\nuniversità non statali, come disciplinate dalla l. 30 dicembre 2010 n. 240\n(Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico\ne reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e\nl'efficienza del sistema universitario), sulla base del presente accordo, hanno\nnatura di collaborazione autonoma coordinata e continuativa, ai sensi e per gli\neffetti dell’articolo 409, n. 3 del c.p.c. e, quindi, di lavoro autonomo,\nanche laddove, per la natura dell’attività e delle prestazioni rese dal\nCollaboratore, il rapporto non sia attratto nell’ambito delle prestazioni\nprofessionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente accordo collettivo nazionale, fermo restando il divieto di\ntrattamenti individuali in peius, disciplina il trattamento economico e\nnormativo dei Collaboratori che, a prescindere dal regime fiscale applicabile\n(assimilazione a redditi di lavoro dipendente o attrazione nel reddito\nprofessionale), operano nell’ambito delle attività di insegnamento, di\nricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica e operativa alle\nstesse o di coordinamento e delle funzioni connesse e accessorie, nelle\nuniversità non statali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La stipula del contratto e la sua esecuzione non conferiscono al\nCollaboratore alcun diritto all’assunzione presso il Committente, né in\nordine all’accesso ai ruoli universitari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente accordo rappresenta l’insieme dei diritti e delle garanzie\nminime per i Collaboratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-coveroccup3\">\u003Ch3>Art. 3 – Esclusioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente accordo non si applica ai rapporti di lavoro che l’ordinamento\nindividua come rapporti di natura subordinata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente accordo, salvo specifico patto contrario, non si applica ai\ncontratti di prestazione d’opera occasionale ed alle collaborazioni prestate\nnell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria\nl'iscrizione in appositi albi professionali, salvo che la normativa vigente\ndisponga altrimenti, indipendentemente dal regime fiscale applicabile al\nCollaboratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto attiene alle attività connesse alla didattica e alla ricerca in\nambito medico si rinvia alle norme di legge e di regolamento.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Forma del contratto.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa è stipulato in\nforma scritta e deve includere le seguenti indicazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’identità delle parti contraenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’individuazione delle prestazioni richieste ed il luogo\ndell’adempimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la durata della collaborazione e l’individuazione delle forme e\nmodalità di coordinamento con il Committente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’eventuale riconoscimento e la disciplina delle trasferte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’entità dei compensi, loro modalità e tempi d’erogazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le misure per la tutela della salute e sicurezza del Collaboratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le modalità di cessazione o recesso del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 - Caratteri generali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto dell’autonomia del Collaboratore, le prestazioni saranno\nrese:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•personalmente, senza possibilità di farsi sostituire;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•adottando criteri organizzativi propri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•senza obbligo di sottostare a specifiche direttive salvo, ovviamente, le\nindicazioni di carattere tecnico–scientifico del referente e le attribuzioni\ndi legge della direzione medica o sanitaria, ove previste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•senza obbligo di assoggettamento a qualsivoglia potere gerarchico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•senza vincolo di subordinazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•senza vincolo di orario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•con carattere di continuità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Autonomia e coordinamento.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità del coordinamento della prestazione del Collaboratore sono\nstabilite di comune accordo dalle parti nel contratto nei limiti del\nfondamentale requisito dell'autonomia, e tenendo conto delle esigenze\ndell’organizzazione del Committente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È facoltà del Committente predisporre indicazioni di carattere\ntecnico–scientifico e organizzativo, senza che da ciò derivino specifiche\ndirettive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collaboratore potrà liberamente continuare nell’esercizio delle\nproprie, ulteriori attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 - Assenza del potere gerarchico.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatto salvo quanto disposto dall’art. 6 (Autonomia e coordinamento), il\nCollaboratore esegue la propria prestazione senza obbligo di assoggettamento a\nqualsivoglia potere gerarchico, né può il Committente esercitare il potere di\nvariare unilateralmente le condizioni contrattuali originariamente\nconvenute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 - Assenza del potere disciplinare.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È in ogni caso escluso, per la natura stessa della prestazione e come\nevidenziato, peraltro, dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 17\u002F2006,\nl'esercizio del potere disciplinare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 - Quantità e collocazione temporale della prestazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni saranno rese dal Collaboratore con costanza nel tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collaboratore, nel rispetto delle esigenze organizzative, ivi incluse le\neventuali richieste dell’ente finanziatore della ricerca o le necessità\nlegate alla natura ed alle finalità delle prestazioni dedotte in contratto,\npotrà unilateralmente e discrezionalmente determinare, senza necessità di\npreventiva autorizzazione o successiva giustificazione, la quantità di\nprestazione da eseguire e la collocazione temporale della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso, il Collaboratore non deve giustificare l’assenza, né il\nCommittente può imporre la presenza (circolare del Ministero del Lavoro n.\n17\u002F2006).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In fase di stipula, le parti possono concordare le fasce orarie nelle quali\nil Collaboratore agisce con l’autonomia sopra specificata e le ore di\ndidattica frontale eventualmente previste. Le fasce orarie individuate per\niscritto in contratto, non possono essere unilateralmente modificate dal\nCommittente né questo può assegnare il Collaboratore ad una differente fascia\noraria senza il suo preventivo consenso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai soli fini della rendicontazione dei progetti di ricerca finanziati e\nsoggetti a compilazione dei timesheets, la quantificazione figurativa delle\nattività annue di ricerca, insegnamento e assistenza dei Collaboratori,\npreviste anche mediante più contratti di collaborazione, è convenzionalmente\npari a 1.500 ore, riproporzionabile per periodi inferiori all'annualità, salvo\ndiversa indicazione dell’ente finanziatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali sistemi di rilevazione degli accessi, previo accordo tra le parti,\npotranno essere utilizzati, senza alcuna finalità di controllo e misurazione\ndella prestazione, unicamente per motivi di sicurezza o di natura\nmedico-legale, nonché per ragioni oggettive legate alla natura\ndell’attività dedotta in contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo III - Professionalità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 - Docenza a contratto per attività didattiche istituzionali, anche\nintegrative, nelle strutture universitarie, comunque denominate, ai sensi\ndell’articolo 23 della l. 30 dicembre 2010, n. 240.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito delle attività didattiche previste presso le strutture\ndidattiche istituzionali, comunque denominate, ai sensi dell’articolo 23\ndella l. 30 dicembre 2010, n. 240, il docente a contratto, in via\nesemplificativa e non esaustiva:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•svolge le attività di didattica per l’insegnamento attribuito, secondo\nil calendario delle lezioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•partecipa alle commissioni di verifica del profitto degli studenti e alle\ncommissioni giudicatrici dell’esame finale per il conseguimento del titolo di\nstudio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•riceve, avvalendosi anche di strumenti elettronici, gli studenti per\nl’intero anno accademico di riferimento, con le modalità concordate con la\nstruttura didattica di riferimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•partecipa, ove richiesto, ai consigli delle strutture didattiche di\nriferimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•svolge tutte le attività comunque correlate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo diversa esigenza, durata e decorrenza dei rapporti contrattuali sono\ncommisurate all’anno accademico o comunque all’assolvimento degli obblighi\ninerenti alle attività didattiche e di verifica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 - Docenza a contratto per attività didattiche non istituzionali\npresso strutture comunque denominate.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il docente a contratto per attività didattiche non istituzionali, in via\nesemplificativa e non esaustiva:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•svolge attività di didattica da concordare con il direttore\u002Fcoordinatore\ndella struttura di riferimento, secondo il calendario delle lezioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•partecipa, ove richiesto, sia alle commissioni di verifica del profitto\ndegli studenti, sia alle commissioni giudicatrici dell’esame finale per il\nconseguimento del titolo di studio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•riceve, avvalendosi anche di strumenti elettronici, gli studenti per\nl’intera durata del corso o del master;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•svolge tutte le attività comunque correlate, ivi incluse la direzione\nscientifica e il coordinamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 - Assistenza alla didattica.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il collaboratore supporta le attività didattiche, curando l’adempimento\ndelle operazioni correlate e\u002Fo strumentali alle stesse. In via esemplificativa\ne non esaustiva:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•svolge le necessarie attività di supporto per la predisposizione del\nmateriale didattico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•cura e mantiene i rapporti con i docenti di riferimento e gli\nstudenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•riceve, avvalendosi anche di strumenti elettronici, gli studenti per\nl’intero anno accademico, con le modalità concordate con la struttura\ndidattica di riferimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•svolge attività di orientamento degli studenti prima e durante il corso\ndegli studi, anche attraverso incontri in sede e fuori sede;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•offre assistenza agli studenti nell’ambito degli scambi internazionali\ne degli stage.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13 - Collaborazione per attività di ricerca.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collaboratore per le attività di ricerca svolge attività di ricerca\nsulla materia indicata in contratto. Il Collaboratore, nell’ambito delle\nprestazioni dedotte in contratto, può, inoltre, in via esemplificativa e non\nesaustiva:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•predisporre progetti di ricerca o collaborare alla loro\npredisposizione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•redigere studi, programmi, progetti, comunicati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•svolgere le necessarie attività di supporto e supervisione dei partner\ndi progetto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•curare e mantenere i rapporti con i docenti e i ricercatori di\nriferimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•assicurare una sistematica diffusione delle informazioni in suo\npossesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collaboratore può assumere il ruolo di direttore scientifico o di\ncoordinatore di attività di ricerca.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14 - Supporto tecnico alla ricerca.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il collaboratore cura dal punto di vista tecnico e operativo la gestione\namministrativa e finanziaria dei progetti di ricerca nelle varie fasi, nel\nrispetto delle procedure previste. In via esemplificativa e non esaustiva:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•programma e organizza il complesso di attività necessarie allo\nsvolgimento delle prestazioni dedotte in contratto, nell’ambito\ndell’organizzazione complessiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•cura il coordinamento dei progetti in corso di esecuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•redige studi, programmi, progetti, comunicati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•svolge le necessarie attività di supporto e supervisione dei partner di\nprogetto nella gestione dei budget di competenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•cura e mantiene i rapporti con i docenti e i ricercatori di\nriferimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•collabora alla pianificazione di campagne di comunicazione, afferenti\nl’attività di ricerca;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•svolge attività di tipo statistico o di gestione dei dati della\nricerca.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo IV - Dinamiche contrattuali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 15 – Durata.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo diversa indicazione di legge o di accordo, la durata del contratto di\ncollaborazione è correlata alla prestazione richiesta e, pertanto, il rapporto\nsi estingue alla sua naturale scadenza, senza alcuna formalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 16 - Luogo della prestazione e strumenti a disposizione del\nCollaboratore.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti devono concordare, tenendo conto delle specifiche proposte del\nCollaboratore e delle indicazioni fornite dal Committente, la sede che, in\nrelazione alla natura dell’attività da svolgere, potrà anche essere situata\nnell’ambito degli uffici del Committente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto nel presente accordo in materia di\ncoordinamento e di organizzazione della prestazione, le parti definiranno\ncongiuntamente le modalità secondo le quali il Collaboratore potrà svolgere\nla propria prestazione, e il Committente provvederà a mettere a disposizione\n– ove occorra – una postazione informatica, un indirizzo mail, un telefono,\neventuali appositi software, strumenti di laboratorio e ogni altro strumento\ntecnico dedicato, necessario all’espletamento della prestazione medesima,\ncompreso l’accesso a stabulari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sede di lavoro potrà anche essere, in tutto o in parte, il domicilio del\nCollaboratore o altro luogo a disposizione dello stesso, in base ad accordi da\ndefinirsi a livello di contratto individuale o di contrattazione di secondo\nlivello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WORKFAM_trigger\">\u003Ch3>Art. 17 - Gravidanza, malattia e infortunio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Cp>La maternità, la paternità, l’adozione o l’affidamento non comportano\nl'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso per tutto il tempo\nprevisto dalle disposizioni di legge applicabili senza oneri per il\nCommittente.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assenza per maternità, paternità, adozione o affidamento non\ncomportano la proroga della durata del contratto che si estingue alla naturale\nscadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-pregnancy\">\u003Cp>In caso di gravidanza a rischio, documentata da idonea certificazione\nmedica, il periodo di sospensione è incrementato degli ulteriori giorni di\nastensione anticipata della maternità. La Collaboratrice comunica al\nCommittente l’incompatibilità delle attività dedotte in contratto con la\nmaternità, anche al fine di poter attivare tutte le misure relative alla\ninterdizione anticipata.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto resta sospeso qualora lo impongano le disposizioni applicabili,\nrelative alla sicurezza sui luoghi di lavoro e alla valutazione dei rischi\nrelativi alla sede di svolgimento della prestazione indicata in contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdays\">\u003Cp>In caso di malattia e infortunio il rapporto contrattuale rimane sospeso,\nsenza erogazione del corrispettivo e non comporta proroga della durata del\ncontratto, che si estingue alla naturale scadenza.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si\nprotrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita in\ncontratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i\ncontratti di durata determinabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo che la durata del contratto sia commisurata all’anno accademico o\nalla durata di un progetto finanziato, il contratto può essere prorogato su\naccordo delle parti per un periodo di tempo equivalente alla sospensione di cui\nai comma che precedono.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 18 - Diritti d’autore.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collaboratore ha diritto di essere riconosciuto autore delle\npubblicazioni realizzate nello svolgimento del rapporto. Il Committente, salvo\ndiversa indicazione del contratto individuale, è titolare dei relativi diritti\neconomici, che si intendono espressamente ceduti con la stipula del contratto\ndi collaborazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I diritti e gli obblighi delle parti sono regolati dalle leggi speciali,\ncompreso quanto previsto dall'articolo 12-bis della legge 22 aprile 1941, n.\n633, e successive modificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 19 - Invenzioni del Collaboratore.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La realizzazione di una innovazione suscettibile di brevettazione da parte\ndel Collaboratore nel corso dello svolgimento del rapporto è disciplinata in\nconformità alla normativa vigente in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 20 - Doveri del Collaboratore.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collaboratore conforma la propria condotta al rispetto dei principi di\ncorrettezza e buona fede e di ogni altro dovere e\u002Fo obbligo derivante dal\nrapporto di lavoro e al codice etico o deontologico, qualora istituito e\nportato a conoscenza del Collaboratore medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il comportamento del Collaboratore deve essere improntato al perseguimento\ndell’efficienza e dell’efficacia nel raggiungimento dei fini propri del\nCommittente, secondo le condizioni concordate nel contratto di\ncollaborazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale specifico contesto, nel rispetto della propria autonomia\nprofessionale, il Collaboratore ha, tra l’altro, l’obbligo di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•collaborare con diligenza, osservando le disposizioni del presente\naccordo collettivo nazionale, nonché quelle previste dal contratto\nindividuale, anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza,\nambiente di lavoro e riservatezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nei rapporti con l’utenza, fornire tutte le informazioni di cui abbia\nconoscenza, nel rispetto delle indicazioni fornite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti una condotta\ninformata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della\ndignità della persona;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•attenersi, nell’ambito di professionalità e criteri organizzativi\npropri, alle indicazioni contenute nel contratto di collaborazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•avere cura dei beni a lui affidati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•non utilizzare beni e strumenti preordinati all’espletamento del\nservizio per finalità diverse da quelle del Committente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•astenersi da un uso improprio delle attrezzature informatiche e dei\nrelativi programmi messi a disposizione dal Committente per lo svolgimento\ndell’attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collaboratore nell'esecuzione della prestazione tutela gli interessi del\nCommittente ed agisce con lealtà e buona fede, fornendo ogni informazione\nutile per valutare l'andamento dell'attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfundtxt\">\u003Ch3>Art. 21 - Profili fiscali e contributivi.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo che, per la natura dell’attività e delle prestazioni rese dal\nCollaboratore, il rapporto sia attratto nell’ambito delle prestazioni\nprofessionali, il compenso rientra tra i redditi assimilati a quelli di lavoro\ndipendente (articolo 50, lett. c–bis, del TUIR 917\u002F1986) ed è escluso dal\ncampo di applicazione dell’Iva. In tal caso il Collaboratore è obbligato ad\niscriversi alla Gestione Separata INPS, ai sensi dell’articolo 2, comma 26\ndella l. 8 agosto 1995,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n. 335 (ovvero all’eventuale cassa previdenziale autonoma competente) ed\nil Committente provvederà a versare, sulla base del corrispettivo pagato e a\nsua cura, le ritenute nella misura dovuta a norma di legge.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Ch3>Art. 22 - Ambiente di lavoro: tutela della salute e dell’integrità\nfisica.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Committente garantisce la sicurezza e la salubrità dei luoghi di lavoro,\nanche applicando le norme vigenti per la prevenzione degli infortuni e delle\nmalattie professionali nonché, più in generale, quanto necessario per la\ntutela dell'integrità personale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurance\">\u003Ch3>Art. 23 - Assicurazione obbligatoria.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Committente è tenuto ad ottemperare alle norme vigenti in materia\nprevidenziale e fiscale e ad assicurare – laddove dovuto – il\nCollaboratore, presso l'INAIL, contro gli infortuni sul lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 24 - Cessazione del rapporto.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto cessa per decorrenza del termine e non è rinnovabile\ntacitamente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto contrattuale potrà essere unilateralmente risolto dal\nCommittente prima della scadenza del termine pattuito o, se antecedente, della\nrealizzazione delle attività previste in contratto, per giusta causa e cioè,\na titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•oggettiva interruzione della prestazione del Collaboratore, tale da\ncausare un disservizio nell’organizzazione del Committente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•gravi inadempienze contrattuali, ivi incluse le violazioni degli obblighi\ndi cui al precedente articolo 20 (Doveri del Collaboratore);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•commissione di reati per comportamenti inerenti all'esecuzione della\nprestazione ;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•danneggiamento, furto o uso improprio o personale di beni del\nCommittente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•eventuali atteggiamenti non consoni al codice etico o deontologico,\nqualora istituito e portato a conoscenza del Collaboratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•interruzione del finanziamento della ricerca, ove commissionata da un\nente esterno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sopravvenuta impossibilità di eseguire l’oggetto del contratto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo II - Parte economica.\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WAGES_determined\">\u003Ch3>Art. 25 - Corrispettivo minimo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo quanto previsto dalle disposizioni che seguono il corrispettivo minimo\nper le attività disciplinate dal presente accordo nazionale, fermo restando\nl’esclusione delle attività didattiche che sono disciplinate dall’art. 26\nche segue, è proporzionale ai compensi definiti da legge o dai contratti\ncollettivi di settore applicabili per prestazioni analoghe.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono elementi accessori gli ulteriori importi – fissi o variabili –\neventualmente concordati in sede di contrattazione di secondo livello o\nindividualmente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WORKHOURS_trigger\">\u003Cp>La natura autonoma del rapporto impedisce che maturino a favore del\nCollaboratore compensi straordinari, mensilità aggiuntive, ferie, indennità\ndi fine rapporto o qualsivoglia altro istituto, se non previsto dalla normativa\nvigente, dal presente accordo collettivo nazionale, dalla eventuale\ncontrattazione di secondo livello o dal contratto individuale, ovvero che trovi\ncomunque applicazione la vigente normativa in materia di orario di lavoro\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti gli importi indicati nel presente accordo collettivo nazionale si\nintendono al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali\npreviste dalla normativa vigente.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 26 - Attività didattica.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerata la natura peculiare e specifica delle attività di docenza per\nattività didattiche istituzionali nelle strutture universitarie, comunque\ndenominate, ai sensi dell’articolo 23 della l. 30 dicembre 2010, n. 240 per\ncome previsto dal precedente art. 10 e con esclusione di quanto previsto dal\ncomma successivo, sotto il profilo oggettivo e la loro inscindibilità rispetto\nall’anno accademico di riferimento che comporta picchi di impegno nella\nfrazione di semestre\u002Fsemestri dedicata\u002Fdedicati alla didattica frontale;\nconsiderati i profili soggettivi dei Collaboratori interessati, provenienti, di\nnorma, dall’accademia o da rilevanti posizioni nell’ambito di imprese\npubbliche e private; considerato, altresì, l’impegno richiesto, il\ncorrispettivo minimo è determinato per come previsto dal d.m. 21 luglio 2011,\nn. 313 Trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attività\ndi insegnamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I compensi per corsi liberi, insegnamenti di lingua straniera, contratti di\ninsegnamento integrativo, tutorato di facoltà, di dipartimento, di corso di\nlaurea o altre strutture didattiche comunque denominate, attività di supporto\nai corsi di insegnamento, attività didattica in corsi, master e seminari e\ntestimonianze di cui agli art. 11 e art. 12 sono determinati in misura minima\npari al 30% degli importi di cui al citato d.m. 21 luglio 2011, n. 313\nTrattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attività di\ninsegnamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo III - Rapporti sindacali.\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 27 - Garanzie sindacali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti firmatarie del presente accordo, pur dandosi reciprocamente atto\ndell'inapplicabilità della l. 300\u002F1970 ai rapporti di cui al presente accordo\nnazionale, riconoscono comunque agli stessi, con ogni più ampia garanzia e\ncompatibilmente con la natura autonoma del rapporto, le tutele e le libertà\nindividuali e collettive previste dagli artt. 1 (Libertà di opinione), 5\n(Accertamenti sanitari), 6 (Visite personali di controllo), 8 (Divieto di\nindagini sulle opinioni), 15 (Atti discriminatori), 16 (Trattamenti economici\ncollettivi discriminatori) e 17 (Sindacati di comodo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 28 - Relazioni sindacali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti firmatarie del presente accordo, ciascuna per quanto di competenza,\nconcordano che il sistema di relazioni sindacali deve essere improntato ai\nprincipi di responsabilità, correttezza, buonafede e trasparenza dei\ncomportamenti, assicurando attraverso il confronto a livello nazionale tra le\nparti firmatarie, il rispetto dei diritti e delle tutele dei Collaboratori\nstabiliti nel presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tali fini, le parti firmatarie esprimono l'intenzione di favorire corretti\ne proficui rapporti, attraverso l'approfondimento delle conoscenze dei problemi\ndel settore e la pratica realizzazione di un sistema di relazioni sindacali a\nlivello nazionale, nel rispetto dei reciproci ruoli, e di strumenti di gestione\ndegli accordi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo IV - Norme transitorie e finali.\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 29 - Norma transitoria.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I rapporti in essere alla data di entrata in vigore del presente accordo\nrestano disciplinati dalla normativa vigente e dal contratto individuale e\ncessano alla loro naturale scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 30 - Contrattazione di secondo livello. Rinvio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti firmatarie del presente accordo, salva la possibilità dei singoli\nCommittenti di attivare contrattazioni aziendali con le medesime organizzazioni\nsindacali, possono stipulare a livello territoriale accordi di secondo\nlivello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 31 - Osservatorio nazionale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È istituito un Osservatorio nazionale, composto da una rappresentanza dei\nCommittenti e delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente\naccordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il predetto Osservatorio ha compiti di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•monitoraggio dei contratti di collaborazione di cui al presente accordo\nattivati nei singoli enti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•monitoraggio ed analisi delle motivazioni che danno luogo\nall’attivazione dei rapporti di collaborazione, anche ai fini\ndell’applicazione del successivo art. 33;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•monitoraggio e verifica degli accordi di II livello eventualmente\nstipulati nei singoli enti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•proposte di modifiche al presente accordo per eventuali norme che\ninteressano l’assetto giuridico ed economico regolato dal presente\naccordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tale fine i Committenti si impegnano a trasmettere all’Osservatorio gli\naccordi di II Livello stipulati e una relazione annuale sui contratti\nindividuali sottoscritti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 32 - Collegio di conciliazione ed arbitrato irrituale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine al trattamento\neconomico e normativo dei rapporti disciplinati dal presente accordo, nonché\nalla cessazione degli stessi, potranno essere proposte, ai sensi dell’art.\n412-ter cpc, innanzi ad un collegio di conciliazione ed arbitrato irrituale che\nsarà regolato dall’Osservatorio nazionale di cui all’articolo che\nprecede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 33 – Stabilizzazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Committenti si impegnano a stabilizzare i collaboratori mono committenti\nle cui attività, per il tipo di prestazioni, siano state svolte con le\nmodalità proprie del lavoro subordinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Osservatorio nazionale di cui al precedente art. 31 (Osservatorio\nnazionale) verificherà l’applicazione della norma di cui al presente\narticolo, entro il 31 marzo 2016.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 34 - Norma di chiusura.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non disciplinato dal presente accordo e dalla eventuale\ncontrattazione di secondo livello, le parti rinviano alla disciplina di legge\npositiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale FLC CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora nell’applicazione dell’art. 31, da una analisi delle modalità\ndi espletamento delle prestazioni disciplinate dal presente accordo,\nemergessero elementi tali da renderle riconducibili alla fattispecie lavoro\nsubordinato ex 2094 c.c. e non dovesse trovare attuazione il percorso di\nstabilizzazione di cui all’art. 33, il presente accordo si intenderà\ndisdettato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale UIL RUA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La UIL RUA auspica che in futuro saranno previsti tempi e procedure più\nidonei ad affrontare tematiche così importanti, per le quali il confronto è\nstato fortemente compresso, sia tra parti e controparti che tra sindacati e\nlavoratori. Per tale ragione, sottolinea la mancata convocazione di tutte le\ncategorie di riferimento per le quali la firma della UIL RUA – ferma restando\nla validità del presente accordo per la UIL RUA – non può costituire\nacquiescenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-coveremplnum_trigger\">\u003Cp>La UIL RUA evidenzia, altresì, l’impossibilità di conoscere\npreventivamente i dati necessari ad avere contezza del compiuto ambito di\napplicazione quantitativo degli interessati e della loro distribuzione; ciò\nnonostante si è ritenuto di sottoscrivere il presente testo, anche in virtù\ndell’art. 31 il cui monitoraggio si chiede sia attivato sin da gennaio 2016.\nIn caso contrario il presente accordo comporterà la disdetta da parte della\nUIL RUA.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\n\n            \n            ",{"disabilitypay":44,"pensionfundtxt":48,"WORKHOURS_trigger":52,"code_application":56,"coveremplnum_trigger":60,"cbadate_end":64,"WAGES_determined":68,"cbadate_start":72,"coveroccup3":74,"cbasignmultiple":78,"JOBTYPE_descriptions":82,"WORKFAM_trigger":86,"sicknessmaxdays":90,"paidmaternityleave":94,"pregnancy":98,"healthandsafetypolicy":102,"cbamemtrad":106},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"disabilitypay","Art. 23 - Assicurazione obbligatoria. 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In tal caso il Collaboratore è obbligato ad\niscriversi alla Gestione Separata INPS, ai sensi dell’articolo 2, comma 26\ndella l. 8 agosto 1995,\n\nn. 335 (ovvero all’eventuale cassa previdenziale autonoma competente) ed\nil Committente provvederà a versare, sulla base del corrispettivo pagato e a\nsua cura, le ritenute nella misura dovuta a norma di legge.",{"bindId":53,"name":54,"text":55},"WORKHOURS_trigger","La natura autonoma del rapporto impedisc","La natura autonoma del rapporto impedisce che maturino a favore del\nCollaboratore compensi straordinari, mensilità aggiuntive, ferie, indennità\ndi fine rapporto o qualsivoglia altro istituto, se non previsto dalla normativa\nvigente, dal presente accordo collettivo nazionale, dalla eventuale\ncontrattazione di secondo livello o dal contratto individuale, ovvero che trovi\ncomunque applicazione la vigente normativa in materia di orario di lavoro",{"bindId":57,"name":58,"text":59},"code_application","•dato atto che la ricerca riveste una im","•dato atto che la ricerca riveste una importanza fondamentale anche nel\nsettore sanitario privato, nel quale consente di raggiungere livelli sempre\npiù elevati di cura, riabilitazione ed assistenza e, quindi, una migliore\ntutela della salute degli individui e della collettività, così come richiesto\ndall’art. 32 della Costituzione;",{"bindId":61,"name":62,"text":63},"coveremplnum_trigger","La UIL RUA evidenzia, altresì, l’impossi","La UIL RUA evidenzia, altresì, l’impossibilità di conoscere\npreventivamente i dati necessari ad avere contezza del compiuto ambito di\napplicazione quantitativo degli interessati e della loro distribuzione; ciò\nnonostante si è ritenuto di sottoscrivere il presente testo, anche in virtù\ndell’art. 31 il cui monitoraggio si chiede sia attivato sin da gennaio 2016.\nIn caso contrario il presente accordo comporterà la disdetta da parte della\nUIL RUA.",{"bindId":65,"name":66,"text":67},"cbadate_end","Art. 1 - Durata, decorrenza, tempi. Il p","Art. 1 - Durata, decorrenza, tempi.\n\n\n\nIl presente accordo decorre dal 10 dicembre 2015 e ha durata annuale e così\nfino al 9 dicembre 2016.",{"bindId":69,"name":70,"text":71},"WAGES_determined","Art. 25 - Corrispettivo minimo. Salvo qu","Art. 25 - Corrispettivo minimo.\n\n\n\nSalvo quanto previsto dalle disposizioni che seguono il corrispettivo minimo\nper le attività disciplinate dal presente accordo nazionale, fermo restando\nl’esclusione delle attività didattiche che sono disciplinate dall’art. 26\nche segue, è proporzionale ai compensi definiti da legge o dai contratti\ncollettivi di settore applicabili per prestazioni analoghe.\n\n\n\nSono elementi accessori gli ulteriori importi – fissi o variabili –\neventualmente concordati in sede di contrattazione di secondo livello o\nindividualmente.\n\n\n\nLa natura autonoma del rapporto impedisce che maturino a favore del\nCollaboratore compensi straordinari, mensilità aggiuntive, ferie, indennità\ndi fine rapporto o qualsivoglia altro istituto, se non previsto dalla normativa\nvigente, dal presente accordo collettivo nazionale, dalla eventuale\ncontrattazione di secondo livello o dal contratto individuale, ovvero che trovi\ncomunque applicazione la vigente normativa in materia di orario di lavoro\n\n\n\nTutti gli importi indicati nel presente accordo collettivo nazionale si\nintendono al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali\npreviste dalla normativa vigente.",{"bindId":73,"name":66,"text":67},"cbadate_start",{"bindId":75,"name":76,"text":77},"coveroccup3","Art. 3 – Esclusioni. Il presente accordo","Art. 3 – Esclusioni.\n\n\n\nIl presente accordo non si applica ai rapporti di lavoro che l’ordinamento\nindividua come rapporti di natura subordinata.\n\nIl presente accordo, salvo specifico patto contrario, non si applica ai\ncontratti di prestazione d’opera occasionale ed alle collaborazioni prestate\nnell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria\nl'iscrizione in appositi albi professionali, salvo che la normativa vigente\ndisponga altrimenti, indipendentemente dal regime fiscale applicabile al\nCollaboratore.\n\nPer quanto attiene alle attività connesse alla didattica e alla ricerca in\nambito medico si rinvia alle norme di legge e di regolamento.",{"bindId":79,"name":80,"text":81},"cbasignmultiple","•la LUISS Libera Università Internaziona","•la LUISS Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido\nCarli, rappresentata da Paolo De Nardo, dirigente responsabile area legale e\ncompliance;\n\n\n\n•l’Università Commerciale Luigi Bocconi, rappresentata da Marcello\nValtolina, dirigente della divisione faculty e ricerca;\n\n\n\n•l’Università Cattolica del Sacro Cuore, rappresentata da Marco Bianco,\ndirettore risorse umane;\n\n\n\n•l’Università Campus Bio-Medico di Roma, rappresentato da Paolo\nSormani, direttore generale;\n\n\n\n•l’Università Carlo Cattaneo – LIUC, rappresentata da Massimo Colli,\ndirettore generale;\n\n\n\n•l’Università Vita-Salute San Raffaele, rappresentata da Nicola Bedin,\nconsigliere delegato;\n\n\n\n•la Fondazione Centro San Raffaele, rappresentata da Giuseppe Banfi,\ndirettore generale;\n\n\n\n•l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, rappresentata da\nStefania Ribotta, direttore generale;\n\n\n\n•la Libera Università degli Studi Kore di Enna, rappresentato da\nSalvatore Berrittella, direttore generale;\n\n\n\n•la UNINT Università degli Studi Internazionali di Roma, rappresenta da\nPier Carlo Trucco; consigliere di amministrazione delegato alla direzione\namministrativa;\n\n\n\n•la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, rappresentata da\nVittorio Rizzoli, direttore amministrativo;\n\n\n\n•la Libera Università Maria Ss. Assunta, rappresentata da Giampaolo Di\nGiorgio, dirigente area risorse umane;\n\n\n\n•l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, rappresentata da Paolo\nde Nardo, delegato;",{"bindId":83,"name":84,"text":85},"JOBTYPE_descriptions","Art. 2 - Ambito di applicazione. Il pres","Art. 2 - Ambito di applicazione.\n\n\n\nIl presente accordo collettivo nazionale si applica alle seguenti attività\nprofessionali:\n\n\n\n•docenza a contratto per attività didattiche istituzionali, anche\nintegrative, nelle strutture universitarie, comunque denominate, ai sensi\ndell’articolo 23 della l. 30 dicembre 2010, n. 240;\n\n•docenza a contratto per attività didattiche non istituzionali presso\nstrutture comunque denominate;\n\n•assistenza alla didattica;\n\n•collaborazione per attività di ricerca;\n\n•supporto tecnico alla ricerca.",{"bindId":87,"name":88,"text":89},"WORKFAM_trigger","Art. 17 - Gravidanza, malattia e infortu","Art. 17 - Gravidanza, malattia e infortunio.\n\n\n\nLa maternità, la paternità, l’adozione o l’affidamento non comportano\nl'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso per tutto il tempo\nprevisto dalle disposizioni di legge applicabili senza oneri per il\nCommittente.\n\n\n\nL’assenza per maternità, paternità, adozione o affidamento non\ncomportano la proroga della durata del contratto che si estingue alla naturale\nscadenza.\n\n\n\nIn caso di gravidanza a rischio, documentata da idonea certificazione\nmedica, il periodo di sospensione è incrementato degli ulteriori giorni di\nastensione anticipata della maternità. La Collaboratrice comunica al\nCommittente l’incompatibilità delle attività dedotte in contratto con la\nmaternità, anche al fine di poter attivare tutte le misure relative alla\ninterdizione anticipata.\n\n\n\nIl rapporto resta sospeso qualora lo impongano le disposizioni applicabili,\nrelative alla sicurezza sui luoghi di lavoro e alla valutazione dei rischi\nrelativi alla sede di svolgimento della prestazione indicata in contratto.\n\n\n\nIn caso di malattia e infortunio il rapporto contrattuale rimane sospeso,\nsenza erogazione del corrispettivo e non comporta proroga della durata del\ncontratto, che si estingue alla naturale scadenza.\n\n\n\nIl Committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si\nprotrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita in\ncontratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i\ncontratti di durata determinabile.\n\n\n\nSalvo che la durata del contratto sia commisurata all’anno accademico o\nalla durata di un progetto finanziato, il contratto può essere prorogato su\naccordo delle parti per un periodo di tempo equivalente alla sospensione di cui\nai comma che precedono.",{"bindId":91,"name":92,"text":93},"sicknessmaxdays","In caso di malattia e infortunio il rapp","In caso di malattia e infortunio il rapporto contrattuale rimane sospeso,\nsenza erogazione del corrispettivo e non comporta proroga della durata del\ncontratto, che si estingue alla naturale scadenza.",{"bindId":95,"name":96,"text":97},"paidmaternityleave","La maternità, la paternità, l’adozione o","La maternità, la paternità, l’adozione o l’affidamento non comportano\nl'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso per tutto il tempo\nprevisto dalle disposizioni di legge applicabili senza oneri per il\nCommittente.",{"bindId":99,"name":100,"text":101},"pregnancy","In caso di gravidanza a rischio, documen","In caso di gravidanza a rischio, documentata da idonea certificazione\nmedica, il periodo di sospensione è incrementato degli ulteriori giorni di\nastensione anticipata della maternità. La Collaboratrice comunica al\nCommittente l’incompatibilità delle attività dedotte in contratto con la\nmaternità, anche al fine di poter attivare tutte le misure relative alla\ninterdizione anticipata.",{"bindId":103,"name":104,"text":105},"healthandsafetypolicy","Art. 22 - Ambiente di lavoro: tutela del","Art. 22 - Ambiente di lavoro: tutela della salute e dell’integrità\nfisica.\n\n\n\n\n\nIl Committente garantisce la sicurezza e la salubrità dei luoghi di lavoro,\nanche applicando le norme vigenti per la prevenzione degli infortuni e delle\nmalattie professionali nonché, più in generale, quanto necessario per la\ntutela dell'integrità personale.",{"bindId":107,"name":108,"text":109},"cbamemtrad","e le Organizzazioni Sindacali, rappresen","e le Organizzazioni Sindacali, rappresentate da:\n\n\n\n•Francesco Sinopoli, Segretario Nazionale FLC CGIL;\n\n\n\n•Francesco De Simone, Segretario Nazionale Aggiunto CISL Università;\n\n\n\n•Sonia Ostrica, Segretario Generale UIL RUA;","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>accordo collettivo nazionale collaboratori università non statali 2015-2016 - 2015\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2015-10-12\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2016-09-12\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Istruzione, ricerca\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore privato\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMEMPL_1\">\n                Associazioni imprenditoriali: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        \n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-casignemployees\">\n                Altri firmatari dalla parte dei lavoratori: &rarr;&nbsp;FLC CGIL, CISL Università, UIL RUA\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \n\n            \n                        \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[115],{"title":37,"slug":33},[117],{"type":118,"data":119},"call_to_action_body_block",{"title":120,"description":121,"variant":122,"link":123},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i temi e\u002Fo i settori di tuo interesse","dark",{"title":120,"url":124,"description":120,"rel":125,"type":126},"\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002Fconfronta-contratti-collettivi","follow","internal",[128],{"type":118,"data":129},{"title":120,"description":121,"variant":122,"link":130},{"title":120,"url":124,"description":120,"rel":125,"type":126},[]]