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ricerca\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 30 dicembre 2015\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giorno 30 dicembre 2015, presso la sede nazionale Aris di Roma,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-multinationalcompany\">\u003Cdiv class=\"cbaClause\" id=\"clause-cbasignsingle\">\u003Cp>• ARIS,nelle persone del capo delegazione Giovanni Costantino e di Michele\nBellomo e Stefano Pizzicaroli,\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbamemtrad\">\u003Cp>• FP CGIL,nelle persone di Rossana Dettori, Cecilia Taranto e Francesca De\nRuggeriis;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbamemtrad\">\n\n\u003Cp>• CISL FP,nelle persone di Giovanni Faverin e Daniela Volpato,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• UIL FPL,nelle persone di Giovanni Torluccio e Maria Vittorio Gobbo,\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>premessoche in data 24 giugno 2015 è stato pubblicato in G.U. il d.lgs.\n81\u002F2015 avente per oggetto il riordino delle forme contrattuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>premessoche il predetto decreto, all’art. 2, comma 1, disciplina, a far\ndata dal 1° gennaio 2016 le prestazioni di lavoro autonomo sotto forma di\ncollaborazioni continuative esclusivamente personali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>premessoche il predetto decreto, all’art. 2 comma 2, lett. a), stabilisce\nche la disciplina di cui al comma 1 non trovi applicazione con riferimento alle\ncollaborazioni per le quali si introduca, mediante accordi nazionali stipulati\ndalle OO.SS. comparativamente più rappresentative apposita disciplina in\nmerito al trattamento economico e normativo in ragione delle particolari\nesigenze produttive ed organizzative del relativo settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dato attoche gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)\ne gli enti di ricerca di diritto privato rappresentano l’eccellenza della\nricerca, soprattutto nel settore medico e sanitario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dato attoche la ricerca riveste una importanza fondamentale nel settore\nsanitario, nel quale consente di raggiungere livelli sempre più elevati di\ncura, riabilitazione ed assistenza e, quindi, una migliore tutela della salute\ndegli individui e della collettività, così come richiesto dall’art. 32\ndella Costituzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>consideratal’esigenza di dotare gli enti di diritto privato che svolgono\nattività di ricerca, di uno strumento agile che garantisca piena efficienza ed\nefficacia di alcuni processi lavorativi, tutelando i diritti dei Collaboratori\nil cui apporto è, a più livelli, fondamentale nella crescita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>vistol’art. 409, n. 3 c.p.c.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>vistail d.lgs. 16 ottobre 2003 n. 288, Riordino della disciplina degli\nIstituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42,\ncomma 1, della l. 16 gennaio 2003, n. 3;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>consideratal’esigenza di garantire il superiore interesse della ricerca e\ndella salute;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>vistol’art. 2, comma 2, lett. a), del d.lgs. 81\u002F2015;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>al fine didisporre di una disciplina contrattuale specifica ed uniforme per\ni Collaboratori che operano negli istituti di ricovero e cura a carattere\nscientifico (IRCCS), negli enti di ricerca di diritto privato e nelle strutture\nsanitarie private che svolgono attività di ricerca;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>hanno stipulato il seguente Accordo collettivo nazionale di riferimento -\nper i Collaboratori che operano negli istituti di ricovero e cura a carattere\nscientifico (IRCCS), negli enti di ricerca di diritto privato e nelle strutture\nsanitarie private che svolgono attività di ricerca - che costituisce\nprotocollo aggiuntivo ed integrativo al CCNL applicato dal Committente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARIS FP CGIL CISL FP UIL FPL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO I - Parte normativa\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo I\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata e procedure di rinnovo dell’accordo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Ch3>Art. 1 (Durata, decorrenza, tempi)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>– Il presente accordo decorre dal 1° gennaio 2016 ed ha durata pari a\nquella del CCNL applicato dal Committente.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo II\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Natura del rapporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 (Ambito di applicazione)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>– Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. 81\u002F2015, sono ammessi i\nrapporti di collaborazione continuativa esclusivamente personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente accordo collettivo nazionale, fermo restando quanto previsto al\nsuccessivo art. 3, si applica, disciplinandone il relativo trattamento\neconomico e normativo, ai rapporti di lavoro non subordinato riconducibili al\nrapporto di collaborazione con o senza partita IVA instaurati nell’ambito\ndelle attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di\nassistenza tecnica e operativa alle stesse o di coordinamento e delle funzioni\nconnesse e accessorie, negli enti che svolgono attività di ricerca, negli\nistituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto privato\ne nelle altre strutture sanitarie private che svolgono attività di ricerca.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo e non esaustivo, il presente accordo collettivo\nnazionale si applica alle seguenti attività professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>docenza per attività didattiche presso strutture comunque denominate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>assistenza alla didattica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>collaborazione per attività di ricerca;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>supporto tecnico alla ricerca.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito delle proprie professionalità, il Collaboratore svolge le\nattività dedotte in contratto, indicate, in via esemplificativa e non\nesaustiva, dagli articoli che seguono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È facoltà del Committente attribuire, anche contestualmente, più\ncontratti al medesimo Collaboratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La stipula del contratto e la sua esecuzione non conferiscono al\nCollaboratore alcun diritto all’assunzione presso il Committente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente accordo rappresenta l’insieme dei diritti e delle garanzie\nminime per i Collaboratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-coveroccup3\">\u003Ch3>Art. 3 (Esclusioni)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>– Il presente accordo, salvo specifico patto contrario, non si applica ai\ncontratti di prestazione d’opera occasionale ed alle collaborazioni prestate\nnell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria\nl'iscrizione in appositi albi professionali, indipendentemente dal regime\nfiscale applicabile al Collaboratore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Ch3>Art. 4 (Forma del contratto)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa è stipulato in\nforma scritta e deve includere le seguenti indicazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l’identità delle parti contraenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l’individuazione delle prestazioni richieste ed il luogo\ndell’adempimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la durata della collaborazione e l’eventuale termine inderogabile, con\nl’individuazione delle forme e modalità di coordinamento con il\nCommittente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l’eventuale riconoscimento e la disciplina delle trasferte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l’entità dei compensi, loro modalità e tempi d’erogazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le misure per la tutela della salute e sicurezza del Collaboratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le modalità di cessazione o recesso del rapporto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le forme assicurative, ove previste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetytraining\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Cp>le modalità di accesso alle informazioni e alla formazione sulla\nprevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Il Committente è tenuto, al momento della definizione del rapporto di\nlavoro e comunque non oltre la data dell’inizio della prestazione, a fornire\nal Collaboratore, anche con modalità telematiche, il testo del presente\naccordo insieme al contratto individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WORKHOURS_trigger\">\u003Ch3>Art. 5 (Caratteri generali)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>– Nel rispetto dell’autonomia del Collaboratore, le prestazioni saranno\nrese:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>personalmente, senza possibilità di farsi sostituire;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>adottando criteri organizzativi propri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>senza obbligo di sottostare a specifiche direttive salvo, ovviamente, le\nindicazioni di carattere tecnico–scientifico del referente e le attribuzioni\ndi legge della direzione medica o sanitaria o scientifica, ove previste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>senza obbligo di assoggettamento a qualsivoglia potere gerarchico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>senza vincolo di subordinazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>senza vincolo di orario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>con carattere di continuità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>con modalità che consentano al Collaboratore il giusto recupero delle\nenergie psico-fisiche.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 (Autonomia e coordinamento)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>– Le modalità del coordinamento della prestazione del Collaboratore sono\nstabilite di comune accordo dalle parti nel contratto nei limiti del\nfondamentale requisito dell'autonomia, e tenendo conto delle esigenze\ndell’organizzazione del Committente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È facoltà del Committente predisporre indicazioni di carattere\nsanitario-tecnico–scientifico e organizzativo, senza che da ciò derivino\nspecifiche direttive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collaboratore potrà liberamente continuare nell’esercizio delle\nproprie ulteriori attività, fatte salve diverse richieste da parte degli enti\nfinanziatori specificate nel contratto individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 (Assenza del potere gerarchico)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>– Fatto salvo quanto disposto dall’art. 6 (Autonomia e coordinamento),\nil Collaboratore esegue la propria prestazione senza obbligo di assoggettamento\na qualsivoglia potere gerarchico, né può il Committente esercitare il potere\ndi variare unilateralmente le condizioni contrattuali originariamente\nconvenute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 (Assenza del potere disciplinare)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>– È in ogni caso escluso, per la natura stessa della prestazione,\nl'esercizio del potere disciplinare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 (Modalità di esecuzione della prestazione)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>– Le prestazioni saranno rese dal Collaboratore con costanza nel tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collaboratore, nel rispetto delle esigenze organizzative, ivi incluse le\neventuali richieste dell’ente finanziatore della ricerca o le necessità\nlegate alla natura ed alle finalità delle prestazioni dedotte in contratto,\npotrà unilateralmente e discrezionalmente determinare, senza necessità di\npreventiva autorizzazione o successiva giustificazione, la prestazione da\neseguire e la collocazione temporale della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso, il Collaboratore non deve giustificare l’assenza, né il\nCommittente può imporne unilateralmente la presenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingfund\">\u003Cp>In fase di stipula, le parti possono concordare le fasce orarie nelle quali\nil Collaboratore agisce con l’autonomia sopra specificata e le ore di\ndidattica frontale eventualmente previste. Le fasce orarie individuate per\niscritto in contratto, non possono essere unilateralmente modificate dal\nCommittente né questo può assegnare il Collaboratore ad una differente fascia\noraria senza il suo preventivo consenso. Il Collaboratore potrà indicare\nautonomamente la fascia di presenza dell’attività concordando questa scelta\ncon il Committente, in base alle caratteristiche della prestazione concordata e\nagli obiettivi correlati all’incarico ricevuto. In sede di stipula si potrà\naltresì prevedere che le fasce orarie di cui sopra siano determinate di comune\naccordo periodicamente dalle parti, tenendo conto delle proprie rispettive\nesigenze. Nei casi in cui, per la particolarità della prestazione – a titolo\ndi esempio: consulenze al personale, formazione, incontri, attività didattica,\nvita associativa, ecc. – per il raggiungimento degli obiettivi concordati e\nper il coordinamento della propria opera con l’attività del Committente, sia\nindispensabile una definita disponibilità\u002Fpresenza del Collaboratore, essa\nsarà concordata tenendo conto delle esigenze delle parti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Eventuali sistemi di rilevazione degli accessi, previo accordo tra le parti,\npotranno essere utilizzati, senza alcuna finalità di controllo e misurazione\ndella prestazione, unicamente per motivi di sicurezza o di natura\nmedico-legale, nonché per ragioni oggettive legate alla natura\ndell’attività dedotta in contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\u003Cp>Capo III\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Professionalità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 (Docenza per attività didattiche presso strutture comunque\ndenominate)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>– Il Collaboratore, in via esemplificativa e non esaustiva, eventualmente\nanche in aggiunta alle altre attività di cui al presente Capo III, svolge\nattività di didattica da concordare con il responsabile della struttura e\u002Fo\nsuoi delegati di riferimento, secondo il calendario delle lezioni,\npartecipando, ove richiesto, ad eventuali collegi, comitati e commissioni\nscientifiche o di valutazione e svolgendo tutte le attività comunque\ncorrelate, ivi incluse la direzione scientifica e il coordinamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 (Assistenza alla didattica)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>– Il Collaboratore, nell’ambito delle attività di formazione o\ndidattiche organizzate dal Committente, eventualmente anche in aggiunta alle\naltre attività di cui al presente Capo III, supporta le attività didattiche,\ncurando l’adempimento delle operazioni correlate e\u002Fo strumentali alle stesse\n- come, a titolo esemplificativo, la predisposizione del materiale didattico -\nnonché i rapporti con i discenti, per i quali può svolgere anche attività di\norientamento, eventualmente anche nell’ambito di scambi internazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 (Collaborazione per attività di ricerca)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>– Il Collaboratore per le attività di ricerca svolge attività di ricerca\nsulla materia indicata in contratto. Il Collaboratore, nell’ambito delle\nprestazioni dedotte in contratto, può, inoltre, in via esemplificativa e non\nesaustiva:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>predisporre progetti di ricerca o collaborare alla loro predisposizione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>redigere studi, programmi, progetti, comunicati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>svolgere le necessarie attività di supporto e supervisione dei partner di\nprogetto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>curare e mantenere i rapporti con i docenti e i ricercatori di\nriferimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>assicurare una sistematica diffusione delle informazioni in suo possesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collaboratore può assumere il ruolo di direttore scientifico o di\ncoordinatore di attività di ricerca.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13 (Supporto tecnico alla ricerca)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>– Il Collaboratore contribuisce alla gestione tecnica, operativa,\namministrativa e finanziaria dei progetti di ricerca nelle varie fasi, nel\nrispetto delle procedure previste; in via esemplificativa e non esaustiva:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>programma e organizza il complesso di attività necessarie allo svolgimento\ndelle prestazioni dedotte in contratto, nell’ambito dell’organizzazione\ncomplessiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cura il coordinamento dei progetti in corso di esecuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>redige studi, programmi, progetti, comunicati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>svolge le necessarie attività di supporto e supervisione dei partner di\nprogetto nella gestione dei budget di competenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cura e mantiene i rapporti con i docenti e i ricercatori di riferimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>collabora alla pianificazione di campagne di comunicazione, afferenti\nl’attività di ricerca;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>svolge attività di tipo statistico o di gestione dei dati della ricerca.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo IV\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dinamiche contrattuali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14 (Durata)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>– Salva diversa indicazione di legge o di accordo, la durata del contratto\ndi collaborazione è correlata alla prestazione richiesta e, pertanto, il\nrapporto si estingue alla sua naturale scadenza, senza alcuna formalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 15 (Luogo della prestazione e strumenti a disposizione del\nCollaboratore)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>– Le parti devono concordare, tenendo conto delle specifiche proposte del\nCollaboratore e delle indicazioni fornite dal Committente, la sede che, in\nrelazione alla natura dell’attività da svolgere, potrà anche essere situata\nnell’ambito degli uffici del Committente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto nel presente accordo in materia di\ncoordinamento e di organizzazione della prestazione, le parti definiranno\ncongiuntamente le modalità secondo le quali il Collaboratore potrà svolgere\nla propria prestazione, e il Committente provvederà a mettere a disposizione\n– ove occorra – una postazione informatica, un indirizzo mail, un telefono,\neventuali appositi software, camici, strumenti di laboratorio e ogni altro\nstrumento tecnico dedicato, necessario all’espletamento della prestazione\nmedesima, compreso l’accesso a stabulari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sede di lavoro potrà anche essere, in tutto o in parte, il domicilio del\nCollaboratore o altro luogo a disposizione dello stesso, in base ad accordi da\ndefinirsi a livello di contratto individuale e\u002Fo di contrattazione di secondo\nlivello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Cdiv class=\"cbaClause\" id=\"clause-jobsecuritymothers\">\u003Ch3>Art. 16 (Maternità e paternità, malattia e infortunio)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>– La maternità, la paternità, l’adozione o l’affidamento non\ncomportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso per tutto\nil tempo previsto dagli artt. 1, 2 e 3 del d.m. 12 luglio 2007, alle condizioni\ne nei casi ivi previsti, o, comunque, dalle disposizioni di legge applicabili\nsenza oneri per il Committente.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>A tal fine, la Collaboratrice trasmette al Committente l’attestazione\ndello stato di gravidanza, anche allo scopo di poter attivare tutte le misure\nrelative alla interdizione anticipata (con l’intervento del medico competente\nnei casi previsti dalla legge).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assenze per maternità, paternità, adozione o affidamento comportano la\nproroga del contratto per un periodo di pari durata, salvo che, sulla base\ndelle richieste dell’ente finanziatore o delle necessità legate al progetto\ndi ricerca, nel contratto individuale sia previsto un termine inderogabile per\nl’esecuzione dell’opera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pregnancy\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Cp>Il rapporto resta sospeso qualora lo impongano le disposizioni applicabili,\nrelative alla sicurezza sui luoghi di lavoro e alla valutazione dei rischi\nrelativi alla sede di svolgimento della prestazione indicata in contratto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Cp>In caso di infortunio (anche in itinere) riconosciuto ed indennizzato\ndall’INAIL il rapporto contrattuale rimane sospeso, senza erogazione del\ncorrispettivo, sino alla guarigione clinica del Collaboratore. In tal caso,\nsarà possibile la proroga del contratto per un periodo di durata pari\nall’assenza, salvo che, sulla base delle richieste dell’ente finanziatore o\ndelle necessità legate al progetto di ricerca, sia previsto un termine\ninderogabile per l’esecuzione dell’opera dedotta in contratto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Cp>In caso di malattia il rapporto rimane sospeso, senza erogazione del\ncorrispettivo e non comporta proroga della durata del contratto, che si\nestingue alla naturale scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si\nprotrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita in\ncontratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i\ncontratti di durata determinabile, nei casi in cui l’assenza pregiudichi la\nproficua esecuzione del contratto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hiv\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Cp>In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre alle\nstesse assimilabili secondo le indicazioni dell’ufficio medico legale\ndell’azienda sanitaria competente per territorio, come ad esempio\nl’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l’infezione da HIV-AIDS\nnelle fasi a basso indice di disabilità specifica (attualmente indice\nKarnosky), ai fini del comma precedente, sono esclusi dal computo dei giorni di\nassenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day\nhospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente\ncertificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o struttura\nconvenzionata. In tal caso, sarà possibile la proroga del contratto per un\nperiodo di durata pari all’assenza dovuta ai suddetti ricoveri\u002Fday\nhospital\u002Fterapie, salvo che, sulla base delle richieste dell’ente\nfinanziatore o delle necessità legate al progetto di ricerca, sia previsto un\ntermine inderogabile per l’esecuzione dell’opera dedotta in contratto\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>In ogni caso, il contratto può essere prorogato su accordo delle parti per\nun periodo di tempo equivalente alla sospensione di cui ai commi che\nprecedono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui le proroghe previste dal presente articolo, dovute alle\nassenze del Collaboratore, non siano possibili, il Committente valuterà la\npossibilità di inserire il Collaboratore in altri progetti o attività di\nricerca.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 17 (Diritti d’autore)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>– Il Collaboratore ha diritto di essere riconosciuto autore delle\npubblicazioni realizzate nello svolgimento del rapporto. Il Committente, salva\ndiversa indicazione del contratto individuale, è titolare dei relativi diritti\neconomici, che si intendono espressamente ceduti con la stipula del contratto\ndi collaborazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I diritti e gli obblighi delle parti sono regolati dalle leggi speciali,\ncompreso quanto previsto dall'articolo 12-bis della legge 22 aprile 1941, n.\n633, e successive modificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 18 (Invenzioni del Collaboratore)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>– La realizzazione di una innovazione suscettibile di brevettazione da\nparte del Collaboratore nel corso dello svolgimento del rapporto è\ndisciplinata in conformità alla normativa vigente in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 19 (Doveri del Collaboratore)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>– Il Collaboratore conforma la propria condotta al rispetto dei principi\ndi correttezza e buona fede e di ogni altro dovere e\u002Fo obbligo derivante dal\nrapporto di lavoro e al codice etico o deontologico, qualora istituito e\nportato a conoscenza del Collaboratore medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il comportamento del Collaboratore deve essere improntato al perseguimento\ndell’efficienza e dell’efficacia nel raggiungimento dei fini propri del\nCommittente, secondo le condizioni concordate nel contratto di\ncollaborazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale specifico contesto, nel rispetto della propria autonomia\nprofessionale, il Collaboratore ha, tra l’altro, l’obbligo di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>collaborare con diligenza, osservando le disposizioni del presente accordo\ncollettivo nazionale, nonché quelle previste dal contratto individuale, anche\nin relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza, ambiente di lavoro e\nriservatezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nei rapporti con l’utenza, fornire tutte le informazioni di cui abbia\nconoscenza, nel rispetto delle indicazioni fornite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti una condotta\ninformata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della\ndignità della persona;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>attenersi, nell’ambito di professionalità e criteri organizzativi propri,\nalle indicazioni contenute nel contratto di collaborazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>avere cura dei beni a lui affidati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>non utilizzare beni e strumenti preordinati all’espletamento del servizio\nper finalità diverse da quelle del Committente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>astenersi da un uso improprio delle attrezzature informatiche e dei relativi\nprogrammi messi a disposizione dal Committente per lo svolgimento\ndell’attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collaboratore nell'esecuzione della prestazione tutela gli interessi del\nCommittente ed agisce con lealtà e buona fede, fornendo ogni informazione\nutile per valutare l'andamento dell'attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Ch3>Art. 20 (Profili fiscali e contributivi)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>– Salvo che, per la natura dell’attività e delle prestazioni rese dal\nCollaboratore, il rapporto sia attratto nell’ambito delle prestazioni\nprofessionali, il compenso rientra tra i redditi assimilati a quelli di lavoro\ndipendente (articolo 50, lett. c–bis, del TUIR 917\u002F1986) ed è escluso dal\ncampo di applicazione dell’Iva. In tal caso il Collaboratore è obbligato ad\niscriversi alla Gestione Separata INPS, ai sensi dell’articolo 2, comma 26\ndella l. 8 agosto 1995, n. 335 (ovvero all’eventuale cassa previdenziale\nautonoma competente) ed il Committente provvederà a versare, sulla base del\ncorrispettivo pagato e a sua cura, le ritenute nella misura dovuta a norma di\nlegge.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetyext\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Ch3>Art. 21 (Ambiente di lavoro: tutela della salute e dell’integrità\nfisica)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>– Il Committente garantisce la sicurezza e la salubrità dei luoghi di\nlavoro, anche applicando le norme vigenti per la prevenzione degli infortuni e\ndelle malattie professionali nonché, più in generale, quanto necessario per\nla tutela dell'integrità personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetyext\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Cp>Ai sensi del d.lgs. 81\u002F2008, al Collaboratore sono forniti, ove necessario,\ni dispositivi di protezione individuale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurance\">\u003Ch3>Art. 22 (Assicurazione obbligatoria)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>– Il Committente è tenuto ad ottemperare alle norme vigenti in materia\nprevidenziale e fiscale e ad assicurare – laddove dovuto – il\nCollaboratore, presso l'INAIL, contro gli infortuni sul lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 23 (Cessazione del rapporto)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>- Il rapporto cessa per decorrenza del termine e non è rinnovabile\ntacitamente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto contrattuale potrà essere unilateralmente risolto dal\nCommittente prima della scadenza del termine pattuito o, se antecedente, della\nrealizzazione delle attività previste in contratto in ogni caso ammesso dalla\nlegge e, comunque:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per giusta causa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per oggettiva inidoneità del Collaboratore che pregiudichi l’esecuzione\ndel contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per i casi previsti nel precedente art. 16 comma 7;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in caso di interruzione del finanziamento della ricerca, ove commissionata\ndall’esterno, o di sopravvenuta impossibilità di eseguire l’oggetto del\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di cui alla precedente lettera d), il Committente comunicherà il\nrecesso al Collaboratore con un preavviso almeno pari a 30 giorni di\ncalendario. In mancanza di preavviso, il Committente è tenuto verso il\nCollaboratore a un'indennità equivalente all'importo del compenso che sarebbe\nspettato per il preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collaboratore può recedere anticipatamente dal contratto per giusta\ncausa, e cioè, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di ritardi\nnella corresponsione del compenso per più di trenta giorni o di notevole\ninadempimento da parte del Committente di quanto previsto nel presente accordo\nnazionale o nel contratto individuale. In caso di recesso per giusta causa il\nCollaboratore ha diritto al rimborso delle spese sostenute e al compenso per\nl'opera svolta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo II - Parte economica\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_trigger\">\u003Ch3>Art. 24 (Corrispettivo minimo)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>– Il corrispettivo minimo per le attività disciplinate dal presente\naccordo nazionale, è determinato in misura equivalente alla retribuzione\nglobale di fatto definita dai contratti collettivi applicati dal Committente\nper prestazioni analoghe e di pari professionalità ed estensione temporale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La corresponsione del compenso avverrà con cadenza di norma mensile. Il\nCommittente e il Collaboratore potranno stabilire nel contratto individuale\ndiverse modalità di erogazione del corrispettivo economico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono elementi accessori gli importi – fissi o variabili – eventualmente\nconcordati in sede di contrattazione di secondo livello o individualmente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Cp>La natura autonoma del rapporto impedisce che maturino a favore del\nCollaboratore compensi straordinari, mensilità aggiuntive, ferie, indennità\ndi fine rapporto o qualsivoglia altro istituto, se non previsto dalla normativa\nvigente, dal presente accordo collettivo nazionale, dalla eventuale\ncontrattazione di secondo livello o dal contratto individuale, ovvero che trovi\ncomunque applicazione la vigente normativa in materia di orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Tutti gli importi indicati nel presente accordo collettivo nazionale si\nintendono al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali\npreviste dalla normativa vigente.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo III - Rapporti sindacali\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 25 (Garanzie sindacali)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>– Le parti firmatarie del presente accordo, pur dandosi reciprocamente\natto dell'inapplicabilità della l. 300\u002F1970 ai rapporti di cui al presente\naccordo nazionale, riconoscono comunque agli stessi, con ogni più ampia\ngaranzia e compatibilmente con la natura autonoma del rapporto, le tutele e le\nlibertà individuali e collettive previste dagli artt. 1 (Libertà di\nopinione), 5 (Accertamenti sanitari), 6 (Visite personali di controllo), 8\n(Divieto di indagini sulle opinioni), 15 (Atti discriminatori), 16 (Trattamenti\neconomici collettivi discriminatori) e 17 (Sindacati di comodo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 26 (Diritti sindacali)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>– I Collaboratori, senza oneri aggiuntivi per i Committenti, potranno\npartecipare ad apposite riunioni convocate, nel limite massimo di quattro ore\nannue complessive, congiuntamente o disgiuntamente, dalle OO.SS. firmatarie del\npresente accordo nazionale con un preavviso di almeno due giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le suddette riunioni potranno svolgersi a livello territoriale all’esterno\ndella struttura, ovvero a livello aziendale nei locali messi a disposizione, di\nvolta in volta, dal Committente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Previa richiesta delle OO.SS. firmatarie del presente accordo nazionale, il\nCommittente concederà alle stesse una apposita bacheca, ubicata in luogo\naccessibile all'interno della struttura, sulla quale potranno essere affisse\npubblicazioni, testi e comunicati di interesse sindacale specifici per i\ntitolari dei rapporti di cui al presente accordo nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’andamento quali-quantitativo delle collaborazioni di cui al presente\naccordo nazionale, previa richiesta da parte delle OO.SS. firmatarie del\npresente Accordo Nazionale, costituisce materia di informativa sindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo IV - Norme transitorie e finali\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 27 (Norma transitoria)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>– I rapporti in essere alla data di entrata in vigore del presente accordo\nrestano disciplinati dai contratti individuali e dalla normativa vigente al\nmomento della loro stipula e cessano alla loro naturale scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 28 (Contrattazione di secondo livello. Rinvio)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>– Le parti firmatarie del presente accordo, salva la possibilità dei\nsingoli Committenti di attivare contrattazioni aziendali con le medesime\norganizzazioni sindacali, possono stipulare a livello territoriale accordi di\nsecondo livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 29 (Diritto di precedenza)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>– Nel caso in cui il Committente abbia necessità di effettuare assunzioni\ncome dipendente o attivare nuove collaborazioni per le stesse professionalità\ne per lo svolgimento delle stesse attività svolte dai collaboratori che\nabbiano già prestato la loro opera con esito positivo presso lo stesso\nCommittente per almeno sei mesi nel corso degli ultimi nove mesi,\nquest’ultimo proporrà in via prioritaria ad essi tale possibilità, purché\nall’atto della risoluzione del contratto di collaborazione, il lavoratore\nabbia dichiarato espressamente per iscritto di volersi avvalere della presente\nclausola. In caso di violazione di quanto previsto dal presente articolo, il\nCommittente sarà tenuto al pagamento di una penale di importo corrispondente\nal compenso per 30 giorni di calendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 30 (Riconversioni)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>- Nel caso dei Collaboratori mono-committenti le cui attività, per il tipo\ndi prestazione, siano svolte con le modalità proprie del lavoro subordinato\n(art. 2094 c.c.), il rapporto di lavoro si trasforma da collaborazione a\nrapporto di lavoro dipendente subordinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvouchers\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MEALALL_trigger\">\u003Ch3>Art. 31 (Mensa)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>- I Collaboratori possono accedere al servizio mensa, ove presente, alle\nstesse condizioni previste per i lavoratori dipendenti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 32 (Commissione paritetica)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>- Le parti concordano di costituire, entro sessanta giorni dalla\nstipulazione del presente accordo, una commissione paritetica nazionale con la\nfunzione di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) monitorare l’applicazione delle intese intercorse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) esaminare le controversie di interpretazione e d’applicazione di\nistituti e clausole contrattuali e fornire un’interpretazione autentica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) monitoraggio e analisi delle motivazioni che danno luogo\nall’attivazione dei rapporti di collaborazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) monitoraggio ed analisi del rispetto di quanto previsto dall’art. 31\ndel presente accordo nazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) elaborazione di un modello di contratto individuale da proporre ai\nCommittenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 33 (Norma di chiusura)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>– Per quanto non disciplinato dal presente accordo e dall’eventuale\ncontrattazione di secondo livello, le parti rinviano alla disciplina di legge\npositiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Letto, confermato e sottoscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n\n            \n            ",{"disabilitypay":44,"cbadate_end":48,"cbadate_start":52,"pregnancy":54,"WORKHOURS_trigger":58,"MEALALL_trigger":62,"pensionfund":66,"healthinsurance":70,"cbamemtrad":74,"healthandsafetytraining":78,"protectiveclothing":82,"healthandsafetypolicy":86,"hiv":90,"sicknesspay":94,"JOBTYPE_descriptions":98,"healthandsafetyext":102,"multinationalcompany":104,"longtermillness":108,"PAYSCALES_trigger":110,"coveroccup3":114,"mealvouchers":118,"trainingprogrammes":120,"paidmaternityleave":124,"contractseverancepay":128,"trainingfund":132},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"disabilitypay","In caso di infortunio (anche in itinere)","In caso di infortunio (anche in itinere) riconosciuto ed indennizzato\ndall’INAIL il rapporto contrattuale rimane sospeso, senza erogazione del\ncorrispettivo, sino alla guarigione clinica del Collaboratore. In tal caso,\nsarà possibile la proroga del contratto per un periodo di durata pari\nall’assenza, salvo che, sulla base delle richieste dell’ente finanziatore o\ndelle necessità legate al progetto di ricerca, sia previsto un termine\ninderogabile per l’esecuzione dell’opera dedotta in contratto.",{"bindId":49,"name":50,"text":51},"cbadate_end","Art. 1 (Durata, decorrenza, tempi) – Il ","Art. 1 (Durata, decorrenza, tempi)\n\n– Il presente accordo decorre dal 1° gennaio 2016 ed ha durata pari a\nquella del CCNL applicato dal Committente.",{"bindId":53,"name":50,"text":51},"cbadate_start",{"bindId":55,"name":56,"text":57},"pregnancy","Il rapporto resta sospeso qualora lo imp","Il rapporto resta sospeso qualora lo impongano le disposizioni applicabili,\nrelative alla sicurezza sui luoghi di lavoro e alla valutazione dei rischi\nrelativi alla sede di svolgimento della prestazione indicata in contratto.",{"bindId":59,"name":60,"text":61},"WORKHOURS_trigger","Art. 5 (Caratteri generali) – Nel rispet","Art. 5 (Caratteri generali)\n\n– Nel rispetto dell’autonomia del Collaboratore, le prestazioni saranno\nrese:\n\npersonalmente, senza possibilità di farsi sostituire;\n\nadottando criteri organizzativi propri;\n\nsenza obbligo di sottostare a specifiche direttive salvo, ovviamente, le\nindicazioni di carattere tecnico–scientifico del referente e le attribuzioni\ndi legge della direzione medica o sanitaria o scientifica, ove previste;\n\nsenza obbligo di assoggettamento a qualsivoglia potere gerarchico;\n\nsenza vincolo di subordinazione;\n\nsenza vincolo di orario;\n\ncon carattere di continuità;\n\ncon modalità che consentano al Collaboratore il giusto recupero delle\nenergie psico-fisiche.",{"bindId":63,"name":64,"text":65},"MEALALL_trigger","Art. 31 (Mensa) - I Collaboratori posson","Art. 31 (Mensa)\n\n- I Collaboratori possono accedere al servizio mensa, ove presente, alle\nstesse condizioni previste per i lavoratori dipendenti.",{"bindId":67,"name":68,"text":69},"pensionfund","Art. 20 (Profili fiscali e contributivi)","Art. 20 (Profili fiscali e contributivi)\n\n\n\n– Salvo che, per la natura dell’attività e delle prestazioni rese dal\nCollaboratore, il rapporto sia attratto nell’ambito delle prestazioni\nprofessionali, il compenso rientra tra i redditi assimilati a quelli di lavoro\ndipendente (articolo 50, lett. c–bis, del TUIR 917\u002F1986) ed è escluso dal\ncampo di applicazione dell’Iva. In tal caso il Collaboratore è obbligato ad\niscriversi alla Gestione Separata INPS, ai sensi dell’articolo 2, comma 26\ndella l. 8 agosto 1995, n. 335 (ovvero all’eventuale cassa previdenziale\nautonoma competente) ed il Committente provvederà a versare, sulla base del\ncorrispettivo pagato e a sua cura, le ritenute nella misura dovuta a norma di\nlegge.",{"bindId":71,"name":72,"text":73},"healthinsurance","Art. 22 (Assicurazione obbligatoria) – I","Art. 22 (Assicurazione obbligatoria)\n\n– Il Committente è tenuto ad ottemperare alle norme vigenti in materia\nprevidenziale e fiscale e ad assicurare – laddove dovuto – il\nCollaboratore, presso l'INAIL, contro gli infortuni sul lavoro.",{"bindId":75,"name":76,"text":77},"cbamemtrad","• FP CGIL,nelle persone di Rossana Detto","• FP CGIL,nelle persone di Rossana Dettori, Cecilia Taranto e Francesca De\nRuggeriis;\n\n• CISL FP,nelle persone di Giovanni Faverin e Daniela Volpato,\n\n• UIL FPL,nelle persone di Giovanni Torluccio e Maria Vittorio Gobbo,",{"bindId":79,"name":80,"text":81},"healthandsafetytraining","le modalità di accesso alle informazioni","le modalità di accesso alle informazioni e alla formazione sulla\nprevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro.",{"bindId":83,"name":84,"text":85},"protectiveclothing","Ai sensi del d.lgs. 81\u002F2008, al Collabor","Ai sensi del d.lgs. 81\u002F2008, al Collaboratore sono forniti, ove necessario,\ni dispositivi di protezione individuale.",{"bindId":87,"name":88,"text":89},"healthandsafetypolicy","Art. 21 (Ambiente di lavoro: tutela dell","Art. 21 (Ambiente di lavoro: tutela della salute e dell’integrità\nfisica)\n\n\n\n– Il Committente garantisce la sicurezza e la salubrità dei luoghi di\nlavoro, anche applicando le norme vigenti per la prevenzione degli infortuni e\ndelle malattie professionali nonché, più in generale, quanto necessario per\nla tutela dell'integrità personale.\n\nAi sensi del d.lgs. 81\u002F2008, al Collaboratore sono forniti, ove necessario,\ni dispositivi di protezione individuale.",{"bindId":91,"name":92,"text":93},"hiv","In caso di patologie gravi che richiedan","In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre alle\nstesse assimilabili secondo le indicazioni dell’ufficio medico legale\ndell’azienda sanitaria competente per territorio, come ad esempio\nl’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l’infezione da HIV-AIDS\nnelle fasi a basso indice di disabilità specifica (attualmente indice\nKarnosky), ai fini del comma precedente, sono esclusi dal computo dei giorni di\nassenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day\nhospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente\ncertificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o struttura\nconvenzionata. In tal caso, sarà possibile la proroga del contratto per un\nperiodo di durata pari all’assenza dovuta ai suddetti ricoveri\u002Fday\nhospital\u002Fterapie, salvo che, sulla base delle richieste dell’ente\nfinanziatore o delle necessità legate al progetto di ricerca, sia previsto un\ntermine inderogabile per l’esecuzione dell’opera dedotta in contratto",{"bindId":95,"name":96,"text":97},"sicknesspay","In caso di malattia il rapporto rimane s","In caso di malattia il rapporto rimane sospeso, senza erogazione del\ncorrispettivo e non comporta proroga della durata del contratto, che si\nestingue alla naturale scadenza.\n\nIl Committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si\nprotrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita in\ncontratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i\ncontratti di durata determinabile, nei casi in cui l’assenza pregiudichi la\nproficua esecuzione del contratto.",{"bindId":99,"name":100,"text":101},"JOBTYPE_descriptions","Capo III Professionalità Art. 10 (Docenz","Capo III\n\nProfessionalità\n\nArt. 10 (Docenza per attività didattiche presso strutture comunque\ndenominate)\n\n– Il Collaboratore, in via esemplificativa e non esaustiva, eventualmente\nanche in aggiunta alle altre attività di cui al presente Capo III, svolge\nattività di didattica da concordare con il responsabile della struttura e\u002Fo\nsuoi delegati di riferimento, secondo il calendario delle lezioni,\npartecipando, ove richiesto, ad eventuali collegi, comitati e commissioni\nscientifiche o di valutazione e svolgendo tutte le attività comunque\ncorrelate, ivi incluse la direzione scientifica e il coordinamento.\n\n\n\nArt. 11 (Assistenza alla didattica)\n\n– Il Collaboratore, nell’ambito delle attività di formazione o\ndidattiche organizzate dal Committente, eventualmente anche in aggiunta alle\naltre attività di cui al presente Capo III, supporta le attività didattiche,\ncurando l’adempimento delle operazioni correlate e\u002Fo strumentali alle stesse\n- come, a titolo esemplificativo, la predisposizione del materiale didattico -\nnonché i rapporti con i discenti, per i quali può svolgere anche attività di\norientamento, eventualmente anche nell’ambito di scambi internazionali.\n\n\n\nArt. 12 (Collaborazione per attività di ricerca)\n\n– Il Collaboratore per le attività di ricerca svolge attività di ricerca\nsulla materia indicata in contratto. Il Collaboratore, nell’ambito delle\nprestazioni dedotte in contratto, può, inoltre, in via esemplificativa e non\nesaustiva:\n\npredisporre progetti di ricerca o collaborare alla loro predisposizione;\n\nredigere studi, programmi, progetti, comunicati;\n\nsvolgere le necessarie attività di supporto e supervisione dei partner di\nprogetto;\n\ncurare e mantenere i rapporti con i docenti e i ricercatori di\nriferimento;\n\nassicurare una sistematica diffusione delle informazioni in suo possesso.\n\nIl Collaboratore può assumere il ruolo di direttore scientifico o di\ncoordinatore di attività di ricerca.\n\n\n\nArt. 13 (Supporto tecnico alla ricerca)\n\n– Il Collaboratore contribuisce alla gestione tecnica, operativa,\namministrativa e finanziaria dei progetti di ricerca nelle varie fasi, nel\nrispetto delle procedure previste; in via esemplificativa e non esaustiva:\n\nprogramma e organizza il complesso di attività necessarie allo svolgimento\ndelle prestazioni dedotte in contratto, nell’ambito dell’organizzazione\ncomplessiva;\n\ncura il coordinamento dei progetti in corso di esecuzione;\n\nredige studi, programmi, progetti, comunicati;\n\nsvolge le necessarie attività di supporto e supervisione dei partner di\nprogetto nella gestione dei budget di competenza;\n\ncura e mantiene i rapporti con i docenti e i ricercatori di riferimento;\n\ncollabora alla pianificazione di campagne di comunicazione, afferenti\nl’attività di ricerca;\n\nsvolge attività di tipo statistico o di gestione dei dati della ricerca.",{"bindId":103,"name":88,"text":89},"healthandsafetyext",{"bindId":105,"name":106,"text":107},"multinationalcompany","• ARIS,nelle persone del capo delegazion","• ARIS,nelle persone del capo delegazione Giovanni Costantino e di Michele\nBellomo e Stefano Pizzicaroli,",{"bindId":109,"name":92,"text":93},"longtermillness",{"bindId":111,"name":112,"text":113},"PAYSCALES_trigger","Art. 24 (Corrispettivo minimo) – Il corr","Art. 24 (Corrispettivo minimo)\n\n– Il corrispettivo minimo per le attività disciplinate dal presente\naccordo nazionale, è determinato in misura equivalente alla retribuzione\nglobale di fatto definita dai contratti collettivi applicati dal Committente\nper prestazioni analoghe e di pari professionalità ed estensione temporale.\n\nLa corresponsione del compenso avverrà con cadenza di norma mensile. Il\nCommittente e il Collaboratore potranno stabilire nel contratto individuale\ndiverse modalità di erogazione del corrispettivo economico.\n\nSono elementi accessori gli importi – fissi o variabili – eventualmente\nconcordati in sede di contrattazione di secondo livello o individualmente.\n\nLa natura autonoma del rapporto impedisce che maturino a favore del\nCollaboratore compensi straordinari, mensilità aggiuntive, ferie, indennità\ndi fine rapporto o qualsivoglia altro istituto, se non previsto dalla normativa\nvigente, dal presente accordo collettivo nazionale, dalla eventuale\ncontrattazione di secondo livello o dal contratto individuale, ovvero che trovi\ncomunque applicazione la vigente normativa in materia di orario di lavoro.\n\nTutti gli importi indicati nel presente accordo collettivo nazionale si\nintendono al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali\npreviste dalla normativa vigente.",{"bindId":115,"name":116,"text":117},"coveroccup3","Art. 3 (Esclusioni) – Il presente accord","Art. 3 (Esclusioni)\n\n– Il presente accordo, salvo specifico patto contrario, non si applica ai\ncontratti di prestazione d’opera occasionale ed alle collaborazioni prestate\nnell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria\nl'iscrizione in appositi albi professionali, indipendentemente dal regime\nfiscale applicabile al Collaboratore.",{"bindId":119,"name":64,"text":65},"mealvouchers",{"bindId":121,"name":122,"text":123},"trainingprogrammes","Art. 4 (Forma del contratto) Il contratt","Art. 4 (Forma del contratto)\n\nIl contratto di collaborazione coordinata e continuativa è stipulato in\nforma scritta e deve includere le seguenti indicazioni:\n\nl’identità delle parti contraenti;\n\nl’individuazione delle prestazioni richieste ed il luogo\ndell’adempimento;\n\nla durata della collaborazione e l’eventuale termine inderogabile, con\nl’individuazione delle forme e modalità di coordinamento con il\nCommittente;\n\nl’eventuale riconoscimento e la disciplina delle trasferte;\n\nl’entità dei compensi, loro modalità e tempi d’erogazione;\n\nle misure per la tutela della salute e sicurezza del Collaboratore;\n\nle modalità di cessazione o recesso del rapporto;\n\nle forme assicurative, ove previste;\n\nle modalità di accesso alle informazioni e alla formazione sulla\nprevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro.",{"bindId":125,"name":126,"text":127},"paidmaternityleave","Art. 16 (Maternità e paternità, malattia","Art. 16 (Maternità e paternità, malattia e infortunio)\n\n– La maternità, la paternità, l’adozione o l’affidamento non\ncomportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso per tutto\nil tempo previsto dagli artt. 1, 2 e 3 del d.m. 12 luglio 2007, alle condizioni\ne nei casi ivi previsti, o, comunque, dalle disposizioni di legge applicabili\nsenza oneri per il Committente.\n\nA tal fine, la Collaboratrice trasmette al Committente l’attestazione\ndello stato di gravidanza, anche allo scopo di poter attivare tutte le misure\nrelative alla interdizione anticipata (con l’intervento del medico competente\nnei casi previsti dalla legge).\n\nLe assenze per maternità, paternità, adozione o affidamento comportano la\nproroga del contratto per un periodo di pari durata, salvo che, sulla base\ndelle richieste dell’ente finanziatore o delle necessità legate al progetto\ndi ricerca, nel contratto individuale sia previsto un termine inderogabile per\nl’esecuzione dell’opera.\n\nIl rapporto resta sospeso qualora lo impongano le disposizioni applicabili,\nrelative alla sicurezza sui luoghi di lavoro e alla valutazione dei rischi\nrelativi alla sede di svolgimento della prestazione indicata in contratto.",{"bindId":129,"name":130,"text":131},"contractseverancepay","La natura autonoma del rapporto impedisc","La natura autonoma del rapporto impedisce che maturino a favore del\nCollaboratore compensi straordinari, mensilità aggiuntive, ferie, indennità\ndi fine rapporto o qualsivoglia altro istituto, se non previsto dalla normativa\nvigente, dal presente accordo collettivo nazionale, dalla eventuale\ncontrattazione di secondo livello o dal contratto individuale, ovvero che trovi\ncomunque applicazione la vigente normativa in materia di orario di lavoro.",{"bindId":133,"name":134,"text":135},"trainingfund","In fase di stipula, le parti possono con","In fase di stipula, le parti possono concordare le fasce orarie nelle quali\nil Collaboratore agisce con l’autonomia sopra specificata e le ore di\ndidattica frontale eventualmente previste. Le fasce orarie individuate per\niscritto in contratto, non possono essere unilateralmente modificate dal\nCommittente né questo può assegnare il Collaboratore ad una differente fascia\noraria senza il suo preventivo consenso. Il Collaboratore potrà indicare\nautonomamente la fascia di presenza dell’attività concordando questa scelta\ncon il Committente, in base alle caratteristiche della prestazione concordata e\nagli obiettivi correlati all’incarico ricevuto. In sede di stipula si potrà\naltresì prevedere che le fasce orarie di cui sopra siano determinate di comune\naccordo periodicamente dalle parti, tenendo conto delle proprie rispettive\nesigenze. Nei casi in cui, per la particolarità della prestazione – a titolo\ndi esempio: consulenze al personale, formazione, incontri, attività didattica,\nvita associativa, ecc. – per il raggiungimento degli obiettivi concordati e\nper il coordinamento della propria opera con l’attività del Committente, sia\nindispensabile una definita disponibilità\u002Fpresenza del Collaboratore, essa\nsarà concordata tenendo conto delle esigenze delle parti.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>accordo collettivo nazionale collaboratori enti di ricerca privati, istituto di ricovero a carattere scientifico 2016 - 2016\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2016-01-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;Non specificato\u003C\u002Fdiv>\n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Istruzione, ricerca\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore privato\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Azienda: &rarr;&nbsp;\n                        \n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        \n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Yes, but only if the employer wishes to\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;-10 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \n\n            \n                        \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchers\">\n                Buoni pasto forniti: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchersamount\">\n                 &rarr;&nbsp; per pasto\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[141],{"title":37,"slug":33},[143],{"type":144,"data":145},"call_to_action_body_block",{"title":146,"description":147,"variant":148,"link":149},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in 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