[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"page:it-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002Faccordo-aziendale-gruppo-just-eat-2021":3},{"id":4,"slug":5,"title":6,"short_title":7,"intro_text":8,"meta_description":8,"seo_title":8,"path":9,"content_type":10,"locale":11,"go_live_at":7,"first_published_at":12,"page_created_at":13,"published_at":12,"edit_url":14,"breadcrumbs":15,"seo":23,"data":31,"children":134,"content_type_view":135,"extra_breadcrumbs":136,"body":138,"body_blocks":149,"related_pages":153},2373,"contratti-collettivi-nazionali","Contratti Collettivi Nazionali",null,"","\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali","collective_agreements.collectiveagreementoverview","it_IT","2025-08-07T09:20:00.300985+00:00","2026-04-02T09:33:42.301073+00:00","\u002Fcms\u002Fpages\u002F2373\u002Fedit\u002F",[16,19,22],{"title":17,"slug":18},"Italia","it-it",{"title":20,"slug":21},"Lavorare in Italia","lavoro-in-italia",{"title":6,"slug":5},{"title":6,"description":8,"image":24,"canonical":25,"robots":26,"og_type":27,"twitter_card":28,"locale":18,"created_at":29,"last_modified_at":30},"https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fmedia\u002Fimages\u002FSocial_media_preview_image_-_2025.2e16d0ba.fill-1200x630.png","https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002F","index, follow","website","summary_large_image","2025-08-07T11:20:00.300985+02:00","2026-04-02T11:33:42.426027+02:00",{"cba":32,"clauses":43,"details":132,"translations":133},{"id":33,"uid":34,"url":35,"name":36,"locale":11,"override_title":8,"title":37,"browser_title":38,"browser_description":39,"text":40},"accordo-aziendale-gruppo-just-eat-2021","6bbe9984-86e0-11ef-9258-f23c91080f70","https:\u002F\u002Fcobra.wageindicator.org\u002Fcountries\u002Fitaly\u002Faccordo-aziendale-gruppo-just-eat-2021\u002Faccordo-aziendale-gruppo-just-eat-2021\u002F","Accordo Aziendale Gruppo Just Eat 2021","ITA Takeaway.com Express Italy S.r.l. - 2021","Italy - ITA Takeaway.com Express Italy S.r.l. - 2021","ITA Takeaway.com Express Italy S.r.l. - 2021 - Trasporti, logistica, comunicazioni",{"name":41,"data":42},"ITALY2Takeaway.Com Express Italy collective agreement (the ‘Just Eat agreement’)_IT.html","\n\n\n  \u003Cmeta http-equiv=\"content-type\" content=\"text\u002Fhtml; 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Norme filiali\u003C\u002Fa>\n    \u003Cul>\n      \u003Cli>\u003Ca href=\"#L295\">Art. 23 - Diritto di precedenza\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n      \u003Cli>\u003Ca href=\"#L307\">Art. 24 - Durata e monitoraggio bilaterale\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n      \u003Cli>\u003Ca href=\"#L317\">Art. 25 - Norme finali\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n    \u003C\u002Ful>\n  \u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Gruppo Just Eat | Accordo aziendale | 29 marzo 2021\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Accordo integrativo aziendale finalizzato all'inserimento dei Rider nel\ncontesto normativo e organizzativo del lavoro subordinato e all'applicazione\ndel C.C.N.L. Logistica, trasporto, Merci e Spedizione (Gruppo Just Eat)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contrattazione aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Verbale di accordo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il 29.3.2021 previo scambio informatico dell’Accordo sottoscritto da\nciascuna Parte stipulante (con\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>successiva conferma fisica di tale sottoscrizione),\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Takeaway.com Express Italy, con sede in via Via Vittor Pisani 16 - 20140\nMilano, in persona del legale rappresentante (di seguito, anche, la\n“Società“);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Filt- Cgil;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Fit - Cisl;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Uil trasporti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nonché\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Nidil Cgil;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Felsa - Cisl;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Uiltemp;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(di seguito, anche, le “Organizzazioni Sindacali” e insieme alla\nSocietà, congiuntamente, le “Parti”).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesse\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)Nel corso del corrente anno, la Società Takeaway.com Express Italy,\nimpresa facente parte del\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gruppo Just Eat, intende avviare un'attività di delivery food\ncaratterizzata da un modello organizzativo innovativo che prevede l’utilizzo\ndel contratto di lavoro subordinato per l’assunzione dei ciclofattorini\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(d’ora in poi “Rider”);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)al fine di gestire la nuova attività, e in vista delle assunzioni\nnecessarie al suo avvio, le Parti hanno condiviso di applicare ai Rider il\nC.C.N.L. “Logistica, Trasporto, Merci e Spedizione” (in seguito, anche, il\n“C.C.N.L.”), e di definire un apposito accordo collettivo aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)le Parti hanno manifestato il comune interesse a definire un modello\ninnovativo di regolazione del lavoro subordinato dei Rider, che consenta di\nbilanciare le esigenze di tutela del lavoro con la necessità di mantenere un\nadeguato livello di efficienza e produttività aziendale, da un lato, e\nfavorire l’inserimento di questa categoria di lavoratori nel contesto\norganizzativo e normativo della subordinazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanto sopra premesso e ritenuto, le Parti stipulano il seguente Accordo\nintegrativo aziendale finalizzato all'inserimento dei Rider nel contesto\nnormativo e organizzativo del lavoro subordinato e all’applicazione del\nC.C.N.L. “Logistica, trasporto, Merci e Spedizione”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2 id=\"L81\">I.Rapporti di lavoro\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3 id=\"L83\">Art. 1 - Contratto di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituiscono la\nforma comune di rapporto di lavoro con la quale il Lavoratore svolge la propria\nprestazione lavorativa alle dipendenze della Società, ferma restando la\nfacoltà di utilizzare tutte le altre forme di lavoro flessibile regolare\ndisciplina-te dalla legge, nei limiti fissati dalla contrattazione collettiva\ndi riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro dei Rider è disciplinalo dal contratto collettivo\nnazionale di lavoro “Logistica, Trasporto, Merci e Spedizione” (di seguito\nanche “C.C.N.L.”), come integrato dalla presente intesa e dalle policy\naziendali; i Rider sono inquadrati al livello I e L di tale C.C.N.L..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Rider non possono svolgere altre attività di lavoro autonomo,\nparasubordinato o subordinato durante l’orario di lavoro in cui si svolge la\nprestazione in favore della Società; tale vincolo non sussiste, invece, fuori\ndall’orario di lavoro, a condizione che venga fornita preventiva\ncomunicazione scritta (anche via email, all’indirizzo dell’ufficio risorse\numane) alla Società.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 id=\"L91\">Art. 2 - Visite preassuntive\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La Società si riserva il diritto di richiedere al lavoratore che si candida\nallo svolgimento delle mansioni di Rider, come condizione per l’assunzione,\ndi sottoporsi a visita medica preventiva in fase preassuntiva o comunque entro\nil completamento del periodo di prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La visita medica preventiva in fase preassuntiva, come attività di\nsorveglianza sanitaria, ha l'esclusiva finalità di accertare l’idoneità del\ncandidalo a svolgere le mansioni contenute nell’offerta di lavoro, al fine di\ngarantire la salute e la sicurezza del Lavoratore sul luogo di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 id=\"L97\">Art. 3 - Luogo di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il luogo di lavoro è indicato nel contratto di assunzione e può\ncorrispondere alla sede della Società, ad un Hub aziendale, ovvero al Comune,\novvero se presente l'arca metropolitana, all’interno del quale verrà svolta\nla prestazione lavorativa. All’interno del Comune\u002FCittà Metropolitana, la\nmodifica unilaterale del luogo di inizio del lavoro non sarà in alcun modo\nconsiderata come trasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2 id=\"L101\">II.Forme contrattuali\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3 id=\"L103\">\u003C\u002Fh3>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-administrativedays\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-flexible_work_options\">\u003Ch3 id=\"L103\">Art. 4 - Contratti n termine e somministrazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>hi considerazione degli impegni concordali in tema di stabilizzazione\ndell’organico e di utilizzo socialmente sostenibile della flessibilità\ncontrattuale, le Parti concordano che, nell’ambito di quanto stabilito da\nC.C.N.L. “Logistica, Trasporto, Merci e Spedizione”, la Società opera,\nsino al 31.3.2022, in regime di “avvio di nuova attività”, per tutte le\ncittà nelle quali il servizio sarà avviato entro il 30.4.2021; per le città\nnelle quali il servizio sarà avviato dopo tale data, si considera “avvio di\nnuova attività” il periodo dei successivi 9 mesi. Pertanto durante i periodi\ndi cui al presente comma, l'utilizzo, anche combinato, di contratti di lavoro\nflessibile (a tempo determinato, somministrazione) non è soggetto a limiti\nquantitativi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Successivamente alla scadenza di cui al comma che precede, la Società non\npotrà utilizzare lavoratori con contratti di lavoro flessibile (a tempo\ndeterminato, in somministrazione a tempo determinato, intermittenti) in misura\nsuperiore al 35%, calcolati, per ciascun sito produttivo (inteso come servizio\ncittadino), come media di Full Time Equivalent su base annua risultante al 31\ndicembre, rispetto ni lavoratori presenti in organico con contratto subordinato\na tempo indeterminato all’1 gennaio dell'anno di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non rientrano nel computo tutte le categorie escluse ex lege dai limiti\npercentuali, tra cui i la-voratori svantaggiati e molto svantaggiati di cui\nall’art. 31, comma 2, D.Lgs. 81\u002F2015 e D.M. 17.10.2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto di precedenza previsto in favore dei lavoratori a tempo\ndeterminato ai sensi del D.Lgs. 81\u002F2015 si applica, al raggiungimento delle\nmedesime condizioni, anche ai lavoratori somministrali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 id=\"L113\">Art. 5 - Part time\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro part time, sia in forma orizzontale che verticale, è\nla forma comune di lavoro in azienda, utilizzabile senza limiti quantitativi,\nconsiderate le caratteristiche del servizio, e si articola, di norma, su tre\nregimi di orario (dalle 10 ore alle 20 ore o 30 ore minime settimanali)\nspalmati fino a 6 giornate di lavoro, anche in forma discontinua nel corso\ndella singola giornata, secondo la pianificazione settimanale concordata di\nvolta in volta con la Società, che sarà elaborata tenendo conto delle\neventuali proposte del lavoratore; il rapporto di lavoro non potrà in ogni\ncaso avere una durata giornaliera inferiore a 2 ore continuative (oltre a una\ndurata minima settimanale di 10 ore).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Società potrà richiedere al Lavoratore in part time di prestare lavoro\nsupplementare non obre limite del 50% dell'orario di lavoro settimanale\ncontrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ragione delle peculiarità connesse alla modalità di svolgimento della\nprestazione, il contratto di lavoro dei Rider prevede la presenza di una\nclausola clastica, che consente (senza oneri aggiuntivi) la modifica all'orario\nsettimanale definito dalla Società, con un preavviso minimo di 2 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 id=\"L121\">Art. 6 - Lavoro intermittente (a chiamata)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato a tempo\ndeterminato o indeterminato (nel rispetto, per entrambe le forme, dei limiti\nquantitativi fissati dall'art. 4 del presente accordo) e può essere utilizzato\nper un periodo totale non superiore a 400 giorni di lavoro effettivo, per\nciascun lavoratore, nel corso del triennio solare; la durata minima del turno\ngiornaliero non può essere inferiore a 2 ore continuative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore intermittente e al lavoratore in somministrazione si applicano\nintegralmente le tutele e i trattamenti previsti dalla legge, dalla\ncontrattazione collettiva e dalla presente intesa, compreso il premio di\nrisultato, in misura proporzionata al lavoro effettivamente svolto dal\nLavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2 id=\"L127\">III.Orario di lavoro\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek\">\u003Ch3 id=\"L129\">Art. 7 - Orario normale e orario massimo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L'orario di lavoro normale è di 39 ore alla settimana.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hoursovertimemax\">\u003Cp>La durata media delle ore di lavoro settimanali non può superare le 48 ore,\ncompresi gli straordinari, come media delle ore di lavoro prestate con\nriferimento ad un periodo di quattro mesi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Il lavoro straordinario può essere riconosciuto solo se preventivamente\nautorizzato dal Line Manager. Su richiesta della Società, il Lavoratore è\ntenuto a svolgere lavoro supplementare e\u002Fo straordinario, tranne che per\ncomprovate esigenze di salute, familiari, personali o di formazione\nprofessionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 id=\"L137\">Art. 8 - Articolazione dell'orario di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La Società opera ininterrottamente per 365 giorni all'anno; pertanto, salvo\ncasi eccezionali, non sono previste chiusure aziendali o sospensioni del\nservizio, e la domenica è considerata un giorno di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek\">\u003Cp>L'orario di lavoro dei Rider si articola in sci giorni su sette alla\nsettimana (dal lunedì alla domenica, compresi i Giorni Festivi), dalle ore\n07:00 alle ore 00:00 (mezzanotte); il primo gennaio e gli ai-tri giorni festivi\nsono giorni di lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>La durata minima del turno giornaliero non può essere inferiore a 2 ore\ncontinuative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti i Rider sono considerati Dipendenti a ciclo continuo impiegati in\nturni non avvicendati, dal lunedì alla domenica, anche durante le ore serali,\nle ore di punta e i Giorni Festivi, in quanto l'attività della Società\nrientra nell'art. 9, comma 3, lett. d) e g), del D.Lgs. 66\u002F2003; la Società\norganizza i turni in modo da distribuire, ove possibile e ove compatibile con\nl’esigenza di garantire la regolarità del servizio, in maniera omogenea tra\ntutti i Rider la distribuzione dei turni e la fruizione del riposo nel giorno\ndella domenica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 id=\"L147\">Art. 9 - Pianificazione dei turni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I Rider sono tenuti ad indicare o confermare la loro disponibilità per la\nsettimana successiva attraverso la Scoober App entro la mezzanotte del\nmartedì. Successivamente, la Società pianificherà i turni per la settimana\nsuccessiva tenendo conto della preferenza espressa dal Rider, per quanto\npossibile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I turni cosi realizzati, vengono comunicati al Rider entro e non oltre la\nmezzanotte del giovedì per i turni che iniziano il lunedì della settimana\nsuccessiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso, la Società pubblica i turni di lavoro con almeno 2 giorni di\npreavviso rispetto all'inizio della settimana di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Rider che non forniscono (tempestivamente) la loro disponibilità o che\nrifiutano una proposta ragionevole, nei termini previsti dal contratto, da\nparte della Società sono tenuti a lavorare nei giorni stabiliti dalla Società\nnel rispetto dell’orario contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Società ha il diritto di cancellare il turno dei Dipendenti a chiamata\ncon 2 giorni di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti i turni terminano quando non ci sono più ordini. Per questo motivo,\nla fine del turno comunicato dalla Società può variare in relazione alla\nnecessità di completare l’ultima consegna affidata entro l’orario di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Periodicamente, la Società può offrire ai Dipendenti anche i c.d.\n“OpenShift” che saranno comunicati al Rider attraverso la Scoober App; il\nRider è libero di accettare qualsiasi Openshift registrandosi attraverso la\nScoober App in qualsiasi momento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che la Scoober App, dotata di un sistema di\ngeolocalizzazione e installata sui telefoni personali di proprietà dei Rider,\ncostituisce uno “strumento di lavoro” indispensabile ai fini dello\nsvolgimento della prestazione lavorativa, e concordano sulla possibilità del\nsuo utilizzo, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge in materia di\nprotezione dei dati personali, le informazioni raccolte con la predetto App non\nsono utilizzabili ai fini disciplinari, fatti salvi i casi di verifica del\nrispetto dell'orario di lavoro e dell’eventuale commissione di illeciti\npenali. Tale App al termine del turno di lavoro dovrà essere disabilitata e\nnon registrerà alcun dato del Lavoratore, e, in ogni caso, non potrà accedere\nai dati personali e alla memoria presenti sullo smartphone personale del\nLavoratore su cui sarà installata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 id=\"L165\">Art. 10 - Inizio e fine della prestazione lavorativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L'orario di lavoro dei Rider che dispongono di un Hub inizia all'interno\ndell'Hub e comprende il tempo di viaggio necessario per raggiungere l'area di\nattesa: il tempo trascorso da casa all'Hub e viceversa non è considerato\norario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'orario di lavoro dei Rider che non dispongono di un Hub inizia nell'alca\ndi attesa designata (c.d. “waiting area”), nella quale gli stessi devono\nessere presenti e pronti all'orario di inizio del turno; per tali Rider il\ntempo trascorso a fare il pendolare da casa alla “waiting area” designata\nnon è considerato tempo di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La “waiting area” può essere un luogo pubblico nella città o presso il\ndomicilio del Lavoratore e sarà definito e comunicato di volta in volta dal\nline manager.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Rider rientra presso l’Hub, ove presente, o termina le consegne, in\ncaso di mancanza di Hub, entro la fine dell’orario di lavoro previsto nel\nturno pianificato (“shift”).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 id=\"L175\">Art. 11 - Lavoro Notturno\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le ore di attività lavorativa rese tra le 23.00 e le 6.00 sotto considerate\n“lavoro notturno ad ogni effetto legale e contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 id=\"L179\">Art. 12 - Pause, ferie e permessi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per i turni che superano le 6 ore, i Rider hanno diritto ad una pausa non\nretribuita di 30 minuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se i Rider desiderano beneficiare della pausa durante un turno, devono\npreventivamente concordarlo con il line manager all'inizio del turno. Il Line\nManager informerà poi il Rider quando potrà fruire della pausa, in modo che\nnon vengano pianificati ordini durante tale intervallo di tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante l'attesa degli ordini è anche possibile fare brevi pause. Queste\npause sono pagate e possono essere utilizzate per mangiare, andare in bagno,\necc. a condizione che non interferiscano con il lavoro in corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysweeks\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysdays\">\u003Cp>I Rider fruiscono delle ferie previste dal C.C.N.L.. Sino alla maturazione\ndel requisito di anzianità di cui all’art. 14, i Rider maturano Rol e\npermessi in misura pari al 30% di quelli previsti su base annua.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-schedulesrestpw\">\u003Ch3 id=\"L189\">Art. 13 - Riposo settimanale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I Rider hanno diritto, nell'arco di 7 giorni, ad un periodo di riposo di\nalmeno 24 ore consecutive, calcolato come media su un periodo non superiore a\n14 giorni, da fruire, in qualsiasi giorno della settimana e non necessariamente\ndi domenica, nel rispetto ridia pianificazione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatta salva la durata normale dell'orario di lavoro settimanale, i Rider\nhanno diritto a 11 ore consecutive di riposo ogni 24 ore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WAGES_trigger\">\u003Ch2 id=\"L195\">IV.Trattamento economico\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3 id=\"L197\">Art. 14 - Retribuzione oraria\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\u003Ch3 id=\"L197\">\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WAGES_determined\">\u003Cp>I Rider hanno diritto al trattamento economico e normativo previsto per i\nlavoratori inquadrati ai livelli I ed L del C.C.N.L., fatto salvo quanto\nprevisto dai commi seguenti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-LOWWAGE_trigger\">\u003Cp>Sino alla maturazione di un'anzianità lavorativa della durata complessiva\ndue anni (calcolati sommando i periodi di lavoro, anche non consecutivi, svolti\ncon contratto di lavoro subordinato successivamente alla data di sottoscrizione\ndella presente intesa) e al fine di agevolare l’inserimento nel contesto\nnormativo e organizzativo del lavoro subordinato e dell’applicazione del\nC.C.N.L., la\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>retribuzione oraria dei Rider - in coerenza con i principi del meccanismo\nretributivo previsto dall’art. 11 ter del C.C.N.L. - è fissata (come da\napposita tabella concordala tra le Parti) nell’importo lordo di euro 8,50,\ncui dovranno aggiungersi l'accantonamento T.F.R. del valore di euro 0,60, il\npremio di valorizzazione (il cui valore medio è stimato in euro 0.50,\nipotizzando due consegne per ora), le indennità aggiuntive per lavoro\nsupplementare, straordinario, festivo e notturno e il rimborso chilometrico\nforfetario, calcolate con i criteri e le regole definite sulla base del\npresente accordo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3 id=\"L205\">Art. 15 - Indennità aggiuntive\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro svolte in eccedenza oltre all’orario part time ed entro\nle 39 ore settimanali sono considerate lavoro supplementare, e sono remunerate\ncon una maggiorazione del 10%, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cp>Le ore di lavoro prestate nei giorni festivi e quelle svolte in orario\nnotturno sono remunera-te con una maggiorazione del “trattamento ordinario”\npari al 10%.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowanceperc1_general\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype_general\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Cp>Le ore di lavoro straordinario (intese come quelle svolle oltre le 39\nsettimanali) sono remunerate con una maggiorazione del “trattamento\nordinario” pari al 30%.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>In considerazione delle particolari modalità di erogazione del servizio,\nche viene richiesto normalmente dall’utenza in coincidenza con l'orario dei\npasti, nel week end e nei giorni feriale non sono previste maggiorazioni\nulteriori rispetto a quelle di cui al presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 id=\"L215\">Art. 16 - Banca Ore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro supplementare svolte dai Rider titolari di un regime orario\npart time sono accumulate, per un valore pari alla metà di quelle svolte nel\nmese, in una Banca Ore, e danno diritto a riposti compensativi, da fruire nel\nsemestre successivo al mese di svolgimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il Lavoratore non chieda di fruire dei riposi compensativi nel\nsemestre sopra indicato, le ore di lavoro supplementare rimaste inutilizzate\nnella Banca Ore sono liquidate con una maggiorazione del “trattamento\nordinario” pari al 10%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’avvio della Banca Ore è subordinato alla predisposizione da parte della\nSocietà degli strumenti tecnici e informatici adeguati alla sua corretta\ngestione; nelle more della definizione e installazione di tali strumenti, tutte\nle ore di lavoro supplementare sono liquidate con la maggiorazione prevista\ndall’art. 15.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di avvio della Banca Ore, la Società svolgerà un preventivo esame\ncongiunto con le Pariti stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 id=\"L225\">\u003C\u002Fh3>\u003Ch3 id=\"L225\">Art. 17 - Rimborso chilometrico\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La Società riconosce un'indennità a titolo di rimborso chilometrico ai\nRider che - su richiesta aziendale - utilizzano il proprio veicolo durante il\nturno per l’esecuzione delle consegne, a copertura integrale e forfetario di\ntutti i costi sostenuti (carburante\u002Fenergia, usura del veicolo, ivi compreso il\nmantenimento dello stesso in condizioni di sicurezza, manutenzione del veicolo,\nassicurazione, ecc.), pari ai seguenti importi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- euro 0,15 per ogni chilometro percorso durante il\nturno, per i Rider che, su richiesta della Società, utilizzano la propria molo\no il proprio scooter;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- euro 0,06 per ogni chilometro percorso durante il\nturno per i Rider che utilizzano la propria bicicletta\u002Fe-bike.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Questa indennità viene calcolata automaticamente dalla Società in base al\npercorso calcolato tramite Google Maps e non è soggetta a contribuzione\nprevidenziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 id=\"L235\">Art. 18 - Premio di valorizzazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano sull'opportunità di premiare la produttività e la\nqualità del lavoro secondo criteri di natura incrementale e, a tal fine, si\nimpegnano ad incontrarsi entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente\nAccordo per coordinare le norme che seguono con i parametri individuali dalla\nnormativa fiscale ai fini dell’applicazione della tassazione separata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle more della definizione dei parametri sopra indicati, le Parti\nconcordano di istituire sin d’ora un “Premio di valorizzazione”\nfinalizzato a consentire ai Rider di lavorare in modo efficiente e nel rispetto\ndelle regole di sicurezza e di circolazione, calcolato in base agli ordini\nconsegnali nel corso di un mese, sulla base dei seguenti importi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- per ogni consegna fino ad un totale di n. 250 in\nun mese: euro 0,25;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- per ogni consegna superiore alle n. 250: euro\n0,50.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di ridurre al minimo il rischio per la salute e la sicurezza dei\nRider, per la determinazione del presente Premio non verranno prese in\nconsiderazione più di quattro consegne nell’arco di un’ora. Pertanto, le\nconsegne effettuale oltre la soglia all'interno della stessa ora non saranno\nconteggiate ai fini della determinazione del Premio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Premio di valorizzazione si applica sino al 31.12.2021. Dopo\ntale scadenza, potrà essere rinnovato, anche con forme diverse, tenendo conto\ndella necessità di individuare eventuali parametri aggiuntivi o differenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2 id=\"L249\">V.Salute e sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Ch3 id=\"L251\">Art. 19 - Tutela della salute e sicurezza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Cp>La Società, come datore di lavoro, ha la responsabilità di garantire la\nsicurezza e la salute dei suoi Dipendenti e delle altre persone che possono\nessere coinvolte nello svolgimento dell’attività, e a tal fine applica\npienamente la legge vigente in materia di Salute e Sicurezza, così come\nprevista dal D.Lgs. 81\u002F2008 e dalle relative norme speciali. A titolo\nesemplificativo, la Società fornisce ai Rider tutti i D.P.I. previsti dalla\nnormativa vigente (a titolo esemplificativo, casco, tuta per la pioggia, giacca\nad alta visibilità, e ogni altro strumento adeguato) e fornisce supporto\norganizzativo nei tempi previsti dalla legge per l’elezione dei\nRappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetytraining\">In relazione alle particolari modalità di svolgimento della prestazione\nlavorativa, tutti gli impegni formativi in materia di salute e sicurezza sul\nlavoro si svolgono in modalità telematica e digitale, anche asincrona, durante\nl'orario di lavoro; tale formazione sarà completata entro 120 giorni\ndall’assunzione.\u003C\u002Fdiv>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Dipendenti della Società hanno il dovere di non mettere a rischio né gli\naltri Dipendenti né eventuali soggetti esterni con qualsiasi azione od\nomissione. I Dipendenti devono inoltre assicurarsi di avere piena conoscenza\ndelle disposizioni impartite dalla Società in materia di salute e sicurezza.\nNel caso in cui i Dipendenti nutrano dubbi in merito a qualsiasi aspetto\nrelativo alla salute e alla sicurezza del loro lavoro, questi dovranno essere\nimmediatamente sottoposti all'attenzione del Line Manager.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-covid_measures\">\u003Cp>Per tutto il periodo di permanenza dello stato di emergenza connesso al\nCovid 19, la Società applica i Protocolli di sicurezza definiti dalle Parti\nsociali a livello nazionale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SOCSEC_trigger\">\u003Ch3 id=\"L261\">Art. 20 - Assicurazione sulla vita\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilityfund\">\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">La Società, in aggiunta alle coperture fornite dagli istituti di previdenza\ned assistenza pubblici (Inps e Inal), garantisce a tutti i Dipendenti\nun’assicurazione nel caso si verifichi un incidente sul lavoro da cui\nconsegua la morte o l'invalidità permanente dello stesso, che preveda il\npagamento di un indennizzo forfettario in caso di morte o in caso di\ninvalidità permanente.\u003C\u002Fdiv>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>In caso di decesso, l’importo sarà versato al coniuge del Lavoratore (o\nal partner equiparato al coniuge, a condizione che sia stato stipulato un\naccordo di convivenza autenticato) o, in mancanza, ai figli del Lavoratore o,\nin mancanza, agli eredi legittimi del Lavoratore. In caso di invalidità\npermanente, le prestazioni verranno erogate al Lavoratore stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Società informerà immediatamente i parenti di primo grado del\nverificarsi di un infortunio di un Lavoratore ove tali eventi si verifichino\ndurante l'orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non sono coperti da assicurazione gli infortuni dovuti a dolo, illeciti\npenali, risse, consumo di bevande alcoliche, ecc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La copertura assicurativa si applica sino al 31.12.2021: dopo tale scadenza,\npotrà essere rinnovata, anche con forme diverse, sulla base di un nuovo e\nspecifico accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 id=\"L273\">Art. 21 - Assicurazione di Responsabilità Civile\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La Società ha un'assicurazione di responsabilità civile globale attivabile\nin caso di lesioni fisiche a terzi o danni alla loro proprietà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’eventualità in cui un incidente o un infortunio si verifichino\ndurante l'orario di lavoro, i Rider dovranno segnalarlo immediatamente al Live\nOperations Agent. Il Personale Amministrativo deve consultare il proprio Line\nManager e informare il competente Health and Safety representative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per evitare l’insorgere di alcuna responsabilità, i Rider devono\nconsegnare la merce ordinata sulla porta del cliente (e al relativo piano). Non\nè consentito entrare nell’abitazione del cliente. In caso di violazione da\nparte del Rider di tali disposizioni, la copertura assicurativa non sarà\napplicabile per tutto il tempo trascorso dal Rider all’interno\ndell’abitazione del cliente. In questo caso, il Rider è completamente\nresponsabile di qualsiasi danno che provoca nell’abitazione del cliente.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch2 id=\"L281\">VI.Diritti sindacali\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3 id=\"L283\">Art. 22 - Modalità per l’esercizio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La Società garantisce l'esercizio dei diritti sindacali, nelle forme\npreviste dalla legge e dal C.C.N.L. a tutti i dipendenti. In particolare, le\nParti concordano che, tenendo conto della peculiare struttura di lavoro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">-chi ricopre cariche sindacali usufruisce dei relativi permessi\npreferibilmente in giorni diversi dai festivi, dal sabato e della domenica;\u003C\u002Fdiv>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il diritto di affissione viene esercitato limitatamente alla propria sede\nlegale e\u002Fo tramite bacheche digitali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il diritto di assemblea viene esercitato in modalità digitale, oppure\npresso locali aziendali idonei Olio scopo, messi a disposizione dalla Società\no dalle OO.SS firmatarie della presente Intesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2 id=\"L293\">VII. Norme filiali\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3 id=\"L295\">Art. 23 - Diritto di precedenza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La Società si impegna ad offrire l'opportunità di firmare un contratto di\nlavoro subordinato a tempo indeterminato a tutti i Rider che hanno collaborato,\ncon contratti di lavoro autonomo, occasionale o parasubordinato, con Just Eat\nItaly S.r.l. (altra Società facendo parte del Gruppo Just Eat Takeaway), nel\nperiodo compreso tra l’i.8.2Oi9 e il 30.3.2021, con orario analogo alla media\noraria svolta durante il periodo pregresso e applicazione del trattamento\neconomico e normativo previsto dal presente accordo a condizione che siano in\npossesso dei requisiti legali e aziendali per svolgere la prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dell'applicazione del diritto di precedenza, tutti i Rider in\npossesso delle condizioni di cui al comma I riceveranno una proposta entro il\n15.5.2021; tale proposta dovrà essere accettata entro e non oltre 10 giorni\ndal ricevimento. In caso di mancato ricevimento della proposta entro il\n15.5.2021, il diritto potrà essere ancora esercitato su iniziativa individuale\nentro il 31.5.2021.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rifiuto o la mancata manifestazione di interesse entro tale scadenza o\nl'utilizzo di modalità differenti equivalgono a rinuncia all'esercizio del\ndiritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prima della firma del contratto di lavoro con la Società, i Rider dovranno\nrecedere dal contratto di lavoro autonomo in essere con Just Eat Italy\nS.r.l.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrialperiod\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Cp>La Società rinuncia all’applicazione del periodo di prova a tutti i Rider\nche hanno svolto turni di lavoro e consegnato per Just Eat Italy S.r.l. per\nalmeno 60 singole giornate di lavoro nel periodo di cui al comma I, ferma\nrestando la verifica dell'idoneità fisica in fase preassuntiva.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3 id=\"L307\">Art. 24 - Durata e monitoraggio bilaterale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La presente intesa ha carattere sperimentale ed avrà efficacia sino al\n31.3.2024; sino all’eventuale rinnovo, l’accordo mantiene comunque\nefficacia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano a monitorare l'attuazione e gli effetti dell’accordo\nmediante un'apposita Commissione Bilaterale la cui composizione sarà definita,\nunitamente alle regole dì funzionamento, dalle Organizzazioni Sindacali\nstipulanti il C.C.N.L. “Logistica, Trasporto, Merci e Spedizione” e da una\nrappresentanza della Società, entro 60 giorni dalla sottoscrizione della\npresente intesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale Commissione Bilaterale, decorsi 180 giorni dalla sottoscrizione del\npresente accordo, a richiesta di uno o più componenti, effettuerà una\nverifica sull’andamento e sull'impatto del Premio di valorizzazione, o del\nfuturo Premio di risultato e potrà proporre eventuali modifiche al suo\nfunzionamento, ivi compresa, tra le altre, anche l'ipotesi di un suo\nconsolidamento parziale, tenendo conto della media di raggiungimento\ndell'obiettivo di due ordini per ora.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Società, ferma restando l’immeditata operatività degli impegni\ncontrattuali ed economici previsti con la sottoscrizione del presente accordo,\ndarà attuazione ai diversi adempimenti operativi ivi previsti con la massima\ntempestività, non appena saranno disponibili le procedure aziendali e\ninformatiche indispensabili alla loro concreta applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 id=\"L317\">Art. 25 - Norme finali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti si incontreranno entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente\nAccordo per definire gli eventuali aspetti tecnici attuativi della presente\nIntesa, e per verificare l’eventuale estensione dello stesso ad altre\nqualifiche e livelli professionali presenti in azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n",{"SOCSEC_trigger":44,"disabilityfund":48,"contracttrial":52,"contracttrialperiod":56,"disabilitypay":58,"healthandsafetypolicy":60,"protectiveclothing":64,"healthandsafetytraining":68,"covid_measures":72,"hourspweek":76,"dayspweek":80,"hoursovertimemax":84,"holidaysdays":88,"holidaysweeks":92,"schedulesrestpw":94,"TRADEUNLEAV_trigger":98,"administrativedays":102,"flexible_work_options":106,"WAGES_trigger":108,"WAGES_determined":112,"LOWWAGE_trigger":116,"OVERTIME_trigger":120,"overtimeallowancetype_general":124,"overtimeallowanceperc1_general":126,"SUNDAY_trigger":128},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"SOCSEC_trigger","Art. 20 - Assicurazione sulla vita La So","Art. 20 - Assicurazione sulla vita\n\nLa Società, in aggiunta alle coperture fornite dagli istituti di previdenza\ned assistenza pubblici (Inps e Inal), garantisce a tutti i Dipendenti\nun’assicurazione nel caso si verifichi un incidente sul lavoro da cui\nconsegua la morte o l'invalidità permanente dello stesso, che preveda il\npagamento di un indennizzo forfettario in caso di morte o in caso di\ninvalidità permanente.\n\nIn caso di decesso, l’importo sarà versato al coniuge del Lavoratore (o\nal partner equiparato al coniuge, a condizione che sia stato stipulato un\naccordo di convivenza autenticato) o, in mancanza, ai figli del Lavoratore o,\nin mancanza, agli eredi legittimi del Lavoratore. In caso di invalidità\npermanente, le prestazioni verranno erogate al Lavoratore stesso.\n\nLa Società informerà immediatamente i parenti di primo grado del\nverificarsi di un infortunio di un Lavoratore ove tali eventi si verifichino\ndurante l'orario di lavoro.\n\nNon sono coperti da assicurazione gli infortuni dovuti a dolo, illeciti\npenali, risse, consumo di bevande alcoliche, ecc.\n\nLa copertura assicurativa si applica sino al 31.12.2021: dopo tale scadenza,\npotrà essere rinnovata, anche con forme diverse, sulla base di un nuovo e\nspecifico accordo.\n\nArt. 21 - Assicurazione di Responsabilità Civile\n\nLa Società ha un'assicurazione di responsabilità civile globale attivabile\nin caso di lesioni fisiche a terzi o danni alla loro proprietà.\n\nNell’eventualità in cui un incidente o un infortunio si verifichino\ndurante l'orario di lavoro, i Rider dovranno segnalarlo immediatamente al Live\nOperations Agent. Il Personale Amministrativo deve consultare il proprio Line\nManager e informare il competente Health and Safety representative.\n\nPer evitare l’insorgere di alcuna responsabilità, i Rider devono\nconsegnare la merce ordinata sulla porta del cliente (e al relativo piano). Non\nè consentito entrare nell’abitazione del cliente. In caso di violazione da\nparte del Rider di tali disposizioni, la copertura assicurativa non sarà\napplicabile per tutto il tempo trascorso dal Rider all’interno\ndell’abitazione del cliente. In questo caso, il Rider è completamente\nresponsabile di qualsiasi danno che provoca nell’abitazione del cliente.",{"bindId":49,"name":50,"text":51},"disabilityfund","La Società, in aggiunta alle coperture f","La Società, in aggiunta alle coperture fornite dagli istituti di previdenza\ned assistenza pubblici (Inps e Inal), garantisce a tutti i Dipendenti\nun’assicurazione nel caso si verifichi un incidente sul lavoro da cui\nconsegua la morte o l'invalidità permanente dello stesso, che preveda il\npagamento di un indennizzo forfettario in caso di morte o in caso di\ninvalidità permanente.",{"bindId":53,"name":54,"text":55},"contracttrial","La Società rinuncia all’applicazione del","La Società rinuncia all’applicazione del periodo di prova a tutti i Rider\nche hanno svolto turni di lavoro e consegnato per Just Eat Italy S.r.l. per\nalmeno 60 singole giornate di lavoro nel periodo di cui al comma I, ferma\nrestando la verifica dell'idoneità fisica in fase preassuntiva.",{"bindId":57,"name":54,"text":55},"contracttrialperiod",{"bindId":59,"name":50,"text":51},"disabilitypay",{"bindId":61,"name":62,"text":63},"healthandsafetypolicy","Art. 19 - Tutela della salute e sicurezz","Art. 19 - Tutela della salute e sicurezza\n\nLa Società, come datore di lavoro, ha la responsabilità di garantire la\nsicurezza e la salute dei suoi Dipendenti e delle altre persone che possono\nessere coinvolte nello svolgimento dell’attività, e a tal fine applica\npienamente la legge vigente in materia di Salute e Sicurezza, così come\nprevista dal D.Lgs. 81\u002F2008 e dalle relative norme speciali. A titolo\nesemplificativo, la Società fornisce ai Rider tutti i D.P.I. previsti dalla\nnormativa vigente (a titolo esemplificativo, casco, tuta per la pioggia, giacca\nad alta visibilità, e ogni altro strumento adeguato) e fornisce supporto\norganizzativo nei tempi previsti dalla legge per l’elezione dei\nRappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.\n\nIn relazione alle particolari modalità di svolgimento della prestazione\nlavorativa, tutti gli impegni formativi in materia di salute e sicurezza sul\nlavoro si svolgono in modalità telematica e digitale, anche asincrona, durante\nl'orario di lavoro; tale formazione sarà completata entro 120 giorni\ndall’assunzione.\n\nI Dipendenti della Società hanno il dovere di non mettere a rischio né gli\naltri Dipendenti né eventuali soggetti esterni con qualsiasi azione od\nomissione. I Dipendenti devono inoltre assicurarsi di avere piena conoscenza\ndelle disposizioni impartite dalla Società in materia di salute e sicurezza.\nNel caso in cui i Dipendenti nutrano dubbi in merito a qualsiasi aspetto\nrelativo alla salute e alla sicurezza del loro lavoro, questi dovranno essere\nimmediatamente sottoposti all'attenzione del Line Manager.\n\nPer tutto il periodo di permanenza dello stato di emergenza connesso al\nCovid 19, la Società applica i Protocolli di sicurezza definiti dalle Parti\nsociali a livello nazionale.",{"bindId":65,"name":66,"text":67},"protectiveclothing","La Società, come datore di lavoro, ha la","La Società, come datore di lavoro, ha la responsabilità di garantire la\nsicurezza e la salute dei suoi Dipendenti e delle altre persone che possono\nessere coinvolte nello svolgimento dell’attività, e a tal fine applica\npienamente la legge vigente in materia di Salute e Sicurezza, così come\nprevista dal D.Lgs. 81\u002F2008 e dalle relative norme speciali. A titolo\nesemplificativo, la Società fornisce ai Rider tutti i D.P.I. previsti dalla\nnormativa vigente (a titolo esemplificativo, casco, tuta per la pioggia, giacca\nad alta visibilità, e ogni altro strumento adeguato) e fornisce supporto\norganizzativo nei tempi previsti dalla legge per l’elezione dei\nRappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.",{"bindId":69,"name":70,"text":71},"healthandsafetytraining","In relazione alle particolari modalità d","In relazione alle particolari modalità di svolgimento della prestazione\nlavorativa, tutti gli impegni formativi in materia di salute e sicurezza sul\nlavoro si svolgono in modalità telematica e digitale, anche asincrona, durante\nl'orario di lavoro; tale formazione sarà completata entro 120 giorni\ndall’assunzione.",{"bindId":73,"name":74,"text":75},"covid_measures","Per tutto il periodo di permanenza dello","Per tutto il periodo di permanenza dello stato di emergenza connesso al\nCovid 19, la Società applica i Protocolli di sicurezza definiti dalle Parti\nsociali a livello nazionale.",{"bindId":77,"name":78,"text":79},"hourspweek","Art. 7 - Orario normale e orario massimo","Art. 7 - Orario normale e orario massimo\n\nL'orario di lavoro normale è di 39 ore alla settimana.",{"bindId":81,"name":82,"text":83},"dayspweek","L'orario di lavoro dei Rider si articola","L'orario di lavoro dei Rider si articola in sci giorni su sette alla\nsettimana (dal lunedì alla domenica, compresi i Giorni Festivi), dalle ore\n07:00 alle ore 00:00 (mezzanotte); il primo gennaio e gli ai-tri giorni festivi\nsono giorni di lavoro.",{"bindId":85,"name":86,"text":87},"hoursovertimemax","La durata media delle ore di lavoro sett","La durata media delle ore di lavoro settimanali non può superare le 48 ore,\ncompresi gli straordinari, come media delle ore di lavoro prestate con\nriferimento ad un periodo di quattro mesi.",{"bindId":89,"name":90,"text":91},"holidaysdays","I Rider fruiscono delle ferie previste d","I Rider fruiscono delle ferie previste dal C.C.N.L.. Sino alla maturazione\ndel requisito di anzianità di cui all’art. 14, i Rider maturano Rol e\npermessi in misura pari al 30% di quelli previsti su base annua.",{"bindId":93,"name":90,"text":91},"holidaysweeks",{"bindId":95,"name":96,"text":97},"schedulesrestpw","Art. 13 - Riposo settimanale I Rider han","Art. 13 - Riposo settimanale\n\nI Rider hanno diritto, nell'arco di 7 giorni, ad un periodo di riposo di\nalmeno 24 ore consecutive, calcolato come media su un periodo non superiore a\n14 giorni, da fruire, in qualsiasi giorno della settimana e non necessariamente\ndi domenica, nel rispetto ridia pianificazione aziendale.\n\nFatta salva la durata normale dell'orario di lavoro settimanale, i Rider\nhanno diritto a 11 ore consecutive di riposo ogni 24 ore.",{"bindId":99,"name":100,"text":101},"TRADEUNLEAV_trigger","-chi ricopre cariche sindacali usufruisc","-chi ricopre cariche sindacali usufruisce dei relativi permessi\npreferibilmente in giorni diversi dai festivi, dal sabato e della domenica;",{"bindId":103,"name":104,"text":105},"administrativedays","Art. 4 - Contratti n termine e somminist","Art. 4 - Contratti n termine e somministrazione\n\nhi considerazione degli impegni concordali in tema di stabilizzazione\ndell’organico e di utilizzo socialmente sostenibile della flessibilità\ncontrattuale, le Parti concordano che, nell’ambito di quanto stabilito da\nC.C.N.L. “Logistica, Trasporto, Merci e Spedizione”, la Società opera,\nsino al 31.3.2022, in regime di “avvio di nuova attività”, per tutte le\ncittà nelle quali il servizio sarà avviato entro il 30.4.2021; per le città\nnelle quali il servizio sarà avviato dopo tale data, si considera “avvio di\nnuova attività” il periodo dei successivi 9 mesi. Pertanto durante i periodi\ndi cui al presente comma, l'utilizzo, anche combinato, di contratti di lavoro\nflessibile (a tempo determinato, somministrazione) non è soggetto a limiti\nquantitativi.",{"bindId":107,"name":104,"text":105},"flexible_work_options",{"bindId":109,"name":110,"text":111},"WAGES_trigger","IV.Trattamento economico Art. 14 - Retri","IV.Trattamento economico\n\nArt. 14 - Retribuzione oraria",{"bindId":113,"name":114,"text":115},"WAGES_determined","I Rider hanno diritto al trattamento eco","I Rider hanno diritto al trattamento economico e normativo previsto per i\nlavoratori inquadrati ai livelli I ed L del C.C.N.L., fatto salvo quanto\nprevisto dai commi seguenti.",{"bindId":117,"name":118,"text":119},"LOWWAGE_trigger","Sino alla maturazione di un'anzianità la","Sino alla maturazione di un'anzianità lavorativa della durata complessiva\ndue anni (calcolati sommando i periodi di lavoro, anche non consecutivi, svolti\ncon contratto di lavoro subordinato successivamente alla data di sottoscrizione\ndella presente intesa) e al fine di agevolare l’inserimento nel contesto\nnormativo e organizzativo del lavoro subordinato e dell’applicazione del\nC.C.N.L., la\n\nretribuzione oraria dei Rider - in coerenza con i principi del meccanismo\nretributivo previsto dall’art. 11 ter del C.C.N.L. - è fissata (come da\napposita tabella concordala tra le Parti) nell’importo lordo di euro 8,50,\ncui dovranno aggiungersi l'accantonamento T.F.R. del valore di euro 0,60, il\npremio di valorizzazione (il cui valore medio è stimato in euro 0.50,\nipotizzando due consegne per ora), le indennità aggiuntive per lavoro\nsupplementare, straordinario, festivo e notturno e il rimborso chilometrico\nforfetario, calcolate con i criteri e le regole definite sulla base del\npresente accordo.",{"bindId":121,"name":122,"text":123},"OVERTIME_trigger","Le ore di lavoro straordinario (intese c","Le ore di lavoro straordinario (intese come quelle svolle oltre le 39\nsettimanali) sono remunerate con una maggiorazione del “trattamento\nordinario” pari al 30%.",{"bindId":125,"name":122,"text":123},"overtimeallowancetype_general",{"bindId":127,"name":122,"text":123},"overtimeallowanceperc1_general",{"bindId":129,"name":130,"text":131},"SUNDAY_trigger","Le ore di lavoro prestate nei giorni fes","Le ore di lavoro prestate nei giorni festivi e quelle svolte in orario\nnotturno sono remunera-te con una maggiorazione del “trattamento ordinario”\npari al 10%.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>ITA Takeaway.com Express Italy S.r.l. - 2021\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2021-03-29\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2024-03-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Trasporti, logistica, comunicazioni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Altre attività postali e di corriere  \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore privato\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Azienda: &rarr;&nbsp;\n                        Takeaway.com Express Italy S.r.l.\n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        FILT - Federazione Italiana Lavoratori Trasporti, FIT - Federazione Italiana trasporti, NIDIL - Nuove Identità di Lavoro, FELSA - Federazione Lavoratori Somministrati Autonomi Atipici, UILTemp - Unione Italiana dei lavoratori temporanei (autonomi, atipici, partite IVA), UILTRASPORTI - Unione Italiana dei Lavoratori dei Trasporti\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Not specified\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;Insufficient data, No clear provision\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \n        \n        \n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;60 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;39.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;7.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Numero massimo di ore straordinarie: &rarr;&nbsp;9.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;-10.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;-10.0 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Hours\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;8.5\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;10&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    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