[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"page:it-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002Faccordo-aziendale-banca-sella-2022":3},{"id":4,"slug":5,"title":6,"short_title":7,"intro_text":8,"meta_description":8,"seo_title":8,"path":9,"content_type":10,"locale":11,"go_live_at":7,"first_published_at":12,"page_created_at":13,"published_at":12,"edit_url":14,"breadcrumbs":15,"seo":23,"data":31,"children":150,"content_type_view":151,"extra_breadcrumbs":152,"body":154,"body_blocks":165,"related_pages":169},2373,"contratti-collettivi-nazionali","Contratti Collettivi Nazionali",null,"","\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali","collective_agreements.collectiveagreementoverview","it_IT","2025-08-07T09:20:00.300985+00:00","2026-04-02T09:33:42.301073+00:00","\u002Fcms\u002Fpages\u002F2373\u002Fedit\u002F",[16,19,22],{"title":17,"slug":18},"Italia","it-it",{"title":20,"slug":21},"Lavorare in 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PREMIO AZIENDALE DI\n    RISULTATO\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Ca href=\"#L93\">Art. 4 GARANZIE VOLTE ALLA SICUREZZA DEL LAVORO TUTELA\n    DELLE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE NELL'AMBIENTE DI LAVORO\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Ca href=\"#L99\">Art. 5 ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Ca href=\"#L109\">Art. 6 PREVIDENZA COMPLEMENTARE\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Ca href=\"#L125\">Art. 7 BUONO PASTO\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Ca href=\"#L155\">Art. 8 PERMESSI RETRIBUITI\u003C\u002Fa>\n    \u003Cul>\n      \u003Cli>\u003Ca href=\"#L157\">1.GENITORIALITÀ\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n      \u003Cli>\u003Ca href=\"#L197\">2.ISTRUZIONE\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n      \u003Cli>\u003Ca href=\"#L215\">3.SALUTE\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n      \u003Cli>\u003Ca href=\"#L237\">4.VOLONTARIATO\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n      \u003Cli>\u003Ca href=\"#L243\">5.LUTTO\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n    \u003C\u002Ful>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Ca href=\"#L259\">Art. 9 PERMESSI NON RETRIBUITI\u003C\u002Fa>\n    \u003Cul>\n      \u003Cli>\u003Ca href=\"#L261\">1.GENITORIALITÀ\u002FFAMIGLIA\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n      \u003Cli>\u003Ca href=\"#L283\">2.ASPETTATIVA\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n    \u003C\u002Ful>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Ca href=\"#L291\">Art. 10 FERIE-EX FESTIVITÀ\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Ca href=\"#L305\">Art. 11 PREMIO LAUREA\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Ca href=\"#L325\">Art. 12 PREMIO AL COMPIMENTO DEL 25’ ANNO DI\n    SERVIZIO\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Ca href=\"#L349\">Art. 13 EROGAZIONE LIBERALE A FAVORE DEI FIGLI PORTATORI\n    DI HANDICAP DEI DIPENDENTI\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Ca href=\"#L365\">Art. 14 RIMBORSI SPESE Al DIPENDENTI AUTORIZZATI AD\n    UTILIZZARE LA PROPRIA AUTOVETTURA PER MOTIVI DI SERVIZIO\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Ca href=\"#L375\">Art. 15 RESPONSABILITÀ CIVILE\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Ca href=\"#L381\">Art. 16 FORMAZIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Ca href=\"#L397\">Art. 17 REPERIBILITÀ E INTERVENTO\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO BANCA SELLA HOLDING\nS.p.A.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>In Biella, il giorno 13 luglio 2022\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(dopo approfondito confronto, anche in modalità videoconferenza)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TRA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbasignsinglesignatory\">\u003Cp>la Delegazione Aziendale di Banca Sella Holding S.p.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(di seguito, per brevità, \"l'Azienda\")\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>E\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbamemtrad\">\u003Cp>Le Delegazioni Sindacali delle Rappresentanze Sindacali FIR5T-CISL,\nFISAC-CGIL, UILCA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(di seguito, per brevità, \"le 00.SS.\")\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>(diseguito, per brevità, laddove collettivamente indicate, anche: \"le\nParti”)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PREMESSO CHE:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.in data 30 giugno 2019 è scaduto il contratto di secondo livello di Banca\nSella Holding S.p.A. sottoscritto in data 29 aprile 2016;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.l'Azienda ha successivamente dato applicazione, temporaneamente e in via\ndi fatto, al suddetto contratto per garantire continuità all'assetto normativo\ndi riferimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.in data 30 giugno 2021, le OO.SS. hanno presentato all'Azienda la\npiattaforma per il rinnovo del contratto di secondo livello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.è stata positivamente esperita dalle Parti la verifica circa la\nconformità ai demandi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale di settore\n(di seguito, anche \"CCNL”);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.si è dato quindi avvio alla fase di contrattazione aziendale di secondo\nlivello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.costituisce obiettivo condiviso il rafforzamento del senso di appartenenza\ne di identità, anche attraverso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>un insieme di politiche interne di valorizzazione del welfare aziendale e di\nsostegno all'occupazione, oltre che di supporto alle famiglie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.l'Azienda intende continuare nel percorso dì ricerca del migliore\nequilibrio tra le esigenze tecniche, organizzative e produttive e i tempi di\nvita familiari, personali e di lavoro dei dipendenti, con l'obiettivo di\nmigliorare il clima ed il benessere in azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>all'esito della sopra descritta fase negoziale, in particolare ai sensi e\nper gli effetti dell'art. 30 e 31 del CCNL 19 dicembre 2019 di settore, fra le\nParti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>SI È CONVENUTO QUANTO SEGUE:\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2 id=\"L69\">Art. 1 PREMESSE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp id=\"L691\"> Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente\naccordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Ch2 id=\"L73\">Art. 2 DECORRENZA E DURATA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Il presente accordo si applica, salvo quanto previsto in singole norme, ai\ndipendenti appartenenti alle aree professionali ed alla categoria dei quadri\ndirettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Cp>Il presente accordo, che entrerà in vigore a far data dal 1° settembre\n2022, salvo diverse decorrenze previste per singoli istituti, sostituisce\nintegralmente tutti gli accordi o pattuizioni siglati in precedenza sulle\nstesse materie, ad eccezione di quanto previsto da singoli articoli. Il\npresente accordo scadrà il 30 giugno 2023.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCEONLY_trigger\">\u003Ch2 id=\"L83\">Art. 3 WELFARE AZIENDALE E PREMIO AZIENDALE DI RISULTATO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Le Parti hanno inteso sviluppare e promuovere un sistema di welfare\naziendale improntato alla ricerca di soluzioni idonee alla conciliazione dei\ntempi di vita e lavoro, nonché all'individuazione di strumenti di utilità con\nvalenza anche sociale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che la materia del premio di risultato verrà trattata e\ndefinita a stralcio e le intese tempo per tempo raggiunte formeranno parte\nintegrante del presente accordo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Ch2 id=\"L93\">Art. 4 GARANZIE VOLTE ALLA SICUREZZA DEL LAVORO TUTELA DELLE\nCONDIZIONI IGIENICO SANITARIE NELL'AMBIENTE DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno reciprocamente atto che la materia è regolamentata dalle\ndisposizioni del D. Lgs. 81\u002F2008 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Ch2 id=\"L99\">Art. 5 ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Le Parti condividono il concetto di equità di fruizione della copertura\nsanitaria integrativa e convengono che la copertura sanitaria integrativa sia\nuguale per gli appartenenti alle aree professionali e per i quadri direttivi,\nche godranno quindi delle medesime condizioni di polizza sanitaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La copertura sanitaria sarà efficace fino al 31 dicembre di ogni anno per\ntutti i dipendenti, ivi compresi i dimissionari in corso d'anno fino al 31\u002F12\ndell'anno di cessazione\u002Fdimissioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si incontreranno entro il 15.10.2022 al fine di valutare\ncongiuntamente le condizioni per il rinnovo della polizza sanitaria.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Ch2 id=\"L109\">Art. 6 PREVIDENZA COMPLEMENTARE\u003C\u002Fh2>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\n\n\u003Cp>Le Parti si danno reciproco atto che la materia è stata compiutamente\nregolamentata dall' \"Accordo per la previdenza complementare e per l'adesione\nal fondo pensione aperto Eurorisparmio in favore dei dipendenti Banca Sella\nHolding S.p.A.\" del 18 dicembre 2014 e che il contributo aziendale è ad oggi\npari all'1,8% massimo a fronte di analogo versamento da parte del\ndipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, inoltre prendono atto che il contributo a carico azienda, a far\ndata dal 1” agosto 2022, sarà pari al 2% della retribuzione annua lorda\nutile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, al netto delle voci\ndi retribuzione variabile, a condizione che il dipendente versi identica\npercentuale in termini di contribuzione volontaria ed a condizione che versi al\nFondo Eurorisparmio; nel caso in cui il dipendente versi una percentuale\ninferiore, fino al minimo dell' 1%, l'Azienda verserà la medesima percentuale\nversata dal dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Relativamente agli ex dipendenti Banca Sella Sud Arditi Galati che, al\nmomento della fusione in Banca Sella, avvenuta in data 30\u002F05\u002F2011, aderivano al\nFondo pensione Previbank varranno le medesime condizioni di cui al comma\nprecedente, quindi a far data dal 1° agosto 2022, il contributo a carico\nazienda sarà pari al 2% della retribuzione annua lorda utile ai fini del\ncalcolo del trattamento di fine rapporto, al netto delle voci di retribuzione\nvariabile, a condizione che il dipendente versi identica percentuale in termini\ndi contribuzione volontaria. Nel caso in cui il dipendente versi una\npercentuale inferiore, fino al minimo dell' 1%, l'Azienda verserà la medesima\npercentuale versata dal dipendente. Relativamente agli ex dipendenti Banca\nSella Nord Est Bovio Calderari che, al momento della fusione in Banca Sella,\navvenuta in data 01\u002F10\u002F2012, risultano aderenti al Fondo pensione Eurorisparmio\nsaranno mantenute invariate le condizioni di contribuzione aziendale in essere\nal momento della fusione e derivanti da precedenti accordi a condizione che il\ncontributo volontario del dipendente sia pari o superiore al 2%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad integrazione dell’Accordo citato al primo paragrafo del presente\nArticolo, le Parti concordano inoltre che la percentuale di contribuzione\naziendale di cui al punto precedente verrà portata al 2,2% a far data dal\n01.05.2024, purché il dipendente versi almeno identica percentuale ed a\ncondizione che il Gruppo Sella abbia ottenuto un risultato di utile netto\nconsolidato ante eventi societari e cumulato per il triennio 2021-2022-2023\nalmeno pari a 118.613.000 euro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora dovessero avere luogo operazioni straordinarie comportanti un\nimpatto non marginale sugli aggregati economici di cui sopra, le Parti si\nincontreranno al fine di ridefinire le condizioni di cui al presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MEALALL_trigger\">\u003Ch2 id=\"L125\">Art. 7 BUONO PASTO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>L'importo del buono giornaliero per la consumazione del pasto (di seguito\n\"buono pasto\") è fissato a far data dal 1’ giugno 2022 ad €. 6,00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il buono pasto verrà erogato ai dipendenti appartenenti alle aree\nprofessionali ed ai primi due livelli dei quadri direttivi, sia a tempo pieno\nche a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti con prestazione lavorativa a tempo pieno ed i turnisti\npercepiranno l'importo del buono pasto per intero. Ai dipendenti con\nprestazione lavorativa a tempo parziale di tipo orizzontale sarà corrisposto\nun buono pasto di importo pari ai 2\u002F3 dell'importo corrispettivo di un tempo\npieno per ciascuna giornata lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dipendenti con prestazione lavorativa a tempo parziale di tipo verticale\nsarà corrisposto un buono pasto per intero in funzione dei giorni lavorati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dipendenti con prestazione lavorativa a tempo parziale di tipo misto\nsarà corrisposto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il buono pasto per intero per i giorni lavorativi a tempo pieno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il buono pasto dell'importo pari a 2\u002F3 per i giorni lavorativi a tempo\nparziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dipendenti con prestazione lavorativa a tempo parziale di tipo\norizzontale per la durata minima di 6 ore che effettuano una pausa pranzo della\ndurata di almeno un'ora sarà corrisposto un buono pasto di importo pieno per\nle giornate specifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti che fruiscono di ore di riposo giornaliero per allattamento\npercepiranno l'importo del buono pasto per intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti che fruiscono di permesso per legge 104\u002F92 e permesso sindacale\npercepiranno l’importo del buono pasto per intero per le giornate di\npermesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvouchers_remote\">\u003Cp>I dipendenti che svolgono la propria prestazione lavorativa in modalità\nagile (i.e. smartworking) percepiranno il buono pasto solo per le giornate in\ncui l'attività sarà svolta presso altra sede\u002Fhub aziendale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Il buono pasto non sarà corrisposto ai dipendenti inviati in missione che\nfruiscono del trattamento di diaria, ovvero del rimborso delle spese per\nl'effettiva consumazione del pasto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Limitatamente ai Quadri Direttivi di III e di IV livello ex Banca Sella Sud\nArditi Galati, percettori di buono pasto alla data della presente, continuerà\na trovare applicazione l'accordo 29\u002F12\u002F2004.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch2 id=\"L155\">Art. 8 PERMESSI RETRIBUITI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3 id=\"L157\">1.GENITORIALITÀ\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleaveduration\">\u003Cp>Ferma restando la complessiva disciplina legislativa e contrattuale vigente\nin materia di congedi e permessi a tutela della maternità e della paternità,\nsi prevede quanto di seguito indicato.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>a)CORSO PREPARAZIONE AL PARTO PER MADRE E PADRE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono concesse, a richiesta, ore di permesso retribuito per la partecipazione\nal corso di preparazione al parto nel limite massimo di 10 ore complessive per\ndipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detti permessi retribuiti potranno comprendere sia le ore utilizzate per\nl'effettuazione del corso (così come risultanti da apposita certificazione)\nsia del tempo di viaggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)NASCITA FIGLI LAVORATORE PADRE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Cp>Ciascun lavoratore padre, in occasione della nascita di figli, potrà\nfruire, in aggiunta rispetto ai permessi previsti dalla legge, di ulteriori 3\ngiorni a titolo di permesso retribuito.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>c)FIGLI PORTATORI DI HANDICAP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per genitori di figli portatori di handicap, nel caso in cui sia stata\npresentata la domanda di agevolazioni ai sensi e per gli effetti della legge 5\nfebbraio 1992 n. 104 agli organi competenti e siano stati già fruiti i\npermessi, ma la domanda risulti successivamente non accolta, saranno concessi 9\ngiorni di permesso retribuito a copertura (totale o parziale) dei permessi\nutilizzati e risultati in seguito non spettanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityotherclause\">\u003Cp>d)INSERIMENTO FIGLI ALL'ASILO NIDO (NIDO D’INFANZIA)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’inserimento di figli all'asilo nido - e solo per il primo anno - a\nciascun dipendente verrà concesso un permesso retribuito di dieci ore; il\npermesso in oggetto spetta per ogni figlio. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si precisa che qualora i genitori siano entrambi dipendenti dell'Azienda o\nuno di essi di altra azienda del Gruppo presso la quale il presente permesso\nsia assoggettato a identica disciplina, detto permesso potrà essere fruito\nsolo da uno dei genitori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)INSERIMENTO FIGLI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA (I. e. MATERNA)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’inserimento di figli alla scuola dell'infanzia a ciascun dipendente\nverrà concesso un permesso retribuito di 5 ore (o di 10 ore per i dipendenti\nche non abbiano usufruito del permesso di 10 ore per l'inserimento di figli\nall'asilo nido); il permesso in oggetto spetta per ogni figlio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si precisa che qualora i genitori siano entrambi dipendenti dell'Azienda o\nuno di essi di altra azienda del Gruppo presso la quale il presente permesso\nsia assoggettato a identica disciplina, detto permesso potrà essere fruito\nsolo da uno dei genitori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-nursingmothers\">\u003Cp>f)FLESSIBILITÀ FINO ALL'ANNO DI ETÀ DEL FIGLIO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda ove possibile consentirà alle lavoratrici\u002Fai lavoratori che ne\nfacciano richiesta, compatibilmente con le esigenze organizzative e previa\nintesa con il responsabile, una flessibilità oraria in entrata e in uscita\nfino ad un massimo di 30 minuti fino al compimento dell'anno di età del\nfiglio.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>g)LAUREA FIGLIO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A ciascun dipendente richiedente saranno concessi, per un massimo\ncomplessivo di 7,5 ore annue, permessi retribuiti per laurea (sia triennale che\nmagistrale) dei figli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si precisa che qualora i genitori siano entrambi dipendenti dell'Azienda o\nuno di essi di altra azienda del Gruppo presso la quale il presente permesso\nsia assoggettato a identica disciplina, detto permesso potrà essere fruito da\nciascuno dei genitori.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3 id=\"L197\">2.ISTRUZIONE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>a)LAVORATORI STUDENTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Verranno concessi, a condizione che i dipendenti interessati producano le\ncertificazioni comprovanti l'effettuazione degli esami in oggetto, i seguenti\npermessi retribuiti, già comprensivi di quanto previsto dal vigente CCNL:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)ai dipendenti che sostengono esame per il conseguimento di licenza di\nscuola media secondaria di primo e di secondo grado presso scuole statali,\nparificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli\ndi studio legali, con esclusione di quelle di carattere artistico, verrà\nconcesso un permesso retribuito di 10 giorni lavorativi (comprensivi degli 8\ngiorni previsti dal vigente CCNL) Dovrà essere inviata richiesta scritta al\ndiretto responsabile ed alla funzione Risorse Umane con un preavviso di almeno\ncinque giorni rispetto alla prevista fruizione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)ai dipendenti che sostengono esame per il conseguimento di laurea verrà\nconcesso un permesso retribuito di 7 giorni lavorativi (comprensivi dei 5\ngiorni previsti dal vigente CCNL). Dovrà essere inviata richiesta scritta al\ndiretto responsabile ed alla funzione Risorse Umane con un preavviso di almeno\ncinque giorni rispetto alla prevista fruizione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)ai dipendenti che sostengono esame per il conseguimento di laurea\nmagistrale verrà concesso un permesso retribuito di 5 giorni lavorativi\n(comprensivi dei 3 giorni previsti dal vigente CCNL). Dovrà essere inviata\nrichiesta scritta al diretto responsabile ed alla funzione Risorse Umane con un\npreavviso di almeno cinque giorni rispetto alla prevista fruizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)ESAME ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dipendenti che sostengono esame di Stato per l'iscrizione ad un albo\nprofessionale - a condizione che vi sia coerenza fra l'attività lavorativa\nsvolta e l'attività professionale per la quale si sostiene l'esame di\niscrizione all'albo ■ verrà concesso un permesso retribuito di 3 giorni\nlavorativi. Dovrà essere inviata richiesta scritta al diretto responsabile ed\nalla funzione Risorse Umane con un preavviso di almeno cinque giorni rispetto\nalla prevista fruizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hivpolicy\">\u003Ch3 id=\"L215\">3.SALUTE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>a)VISITE MEDICHE \u002F ESAMI CLINICI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la tutela del diritto alla salute del dipendente,\nesplicantesi anche nella sua facoltà di fruire di visite mediche in regime di\npermesso non retribuito, per l'effettuazione (da parte del dipendente) di\nvisite mediche e\u002Fo esami clinici, a ciascun dipendente saranno concessi\npermessi retribuiti per un massimo di 15 ore all'anno (anche frazionabili in\nore, con una durata minima di 30 minuti).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detti permessi potranno essere altresì interamente utilizzati dal\ndipendente stesso per l'accompagnamento di figli\u002Fgenitori\u002Fconiuge\u002Fconvivente\nmore uxorio a visite mediche e\u002Fo esami clinici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si precisa che, qualora i genitori siano entrambi dipendenti dell'Azienda,\nciascuno di essi avrà diritto alla fruizione di detti permessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detti permessi retribuiti potranno comprendere sia le ore utilizzate per\nl'effettuazione della visita (cosi come risultanti dal certificato medico) sia\ndel tempo di viaggio. Sarà richiesta presentazione di idonea\ncertificazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Cp>Per quanto attiene alle gravi patologie accertate, l'Azienda valuterà, nei\nsingoli casi ed in ossequio a quanto previsto dal CCNL tempo per tempo vigente,\ncon particolare riferimento all'art. 60 comma 5 del CCNL 19 dicembre 2019, la\nconcessione di ulteriori permessi retribuiti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>b)PERMESSO RICOVERO URGENTE \u002F ACCESSO AL PRONTO SOCCORSO FAMILIARI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A ciascun dipendente richiedente saranno concessi, a condizione che siano\nprodotte le certificazioni richieste, permessi usufruibili nella giornata in\ncui si verificano necessità improvvise\u002Fimpreviste e comunque non programmate\ndi accompagnamento al Pronto Soccorso e\u002Fo ricovero ospedaliero urgente che\nriguardano i genitori, i figli e i coniugi\u002Fconviventi more uxorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)DOCUMENTATA GRAVE INFERMITÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo quanto previsto dall'art. 60 comma 7 del CCNL 19 dicembre 2019, idonea\ndocumentazione del medico specialista o della struttura sanitaria attestante lo\nstato di grave infermità ex art. 3 del D.l. n. 278\u002F2000 deve essere prodotta\ndalla lavoratrice\u002Flavoratore entro dieci giorni dal rientro in servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 id=\"L237\">4.VOLONTARIATO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che a ciascun dipendente richiedente saranno concessi\nper un massimo di 7,5 ore annue permessi retribuiti per lo svolgimento di\nattività di volontariato su specifici progetti\u002Finiziative con finalità\nsociali, rivolti all'esterno del Gruppo, a favore di specifici enti e\u002Fo\nassociazioni riconosciute a livello nazionale e iscritte al Registro pubblico\ndelle associazioni di volontariato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La fruizione di tali permessi potrà avvenire, compatibilmente con le\nesigenze di servizio della struttura di appartenenza, previo preavviso di\ncinque giorni lavorativi rispetto alla fruizione e sarà richiesta\npresentazione di idonea certificazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Ch3 id=\"L243\">5.LUTTO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ad integrazione di quanto previsto dalle vigenti norme di legge, sono\nprevisti i seguenti permessi per ogni evento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)decesso di parenti di I grado (genitori, figli} o del coniuge\u002Fconvivente\nmore uxorio: due giorni di permesso retribuito,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)decesso di parenti di II grado (nonni, nipoti figli di figli, sorelle,\nfratelli}: un giorno di permesso retribuito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)decesso di parenti di III grado (bisnonni, bisnipoti, zìi paterni e\nmaterni, nipoti figli di sorelle\u002Ffratelli}: un giorno di permesso\nretribuito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)decesso di affini di I grado (suoceri, figli del coniuge\u002Fconvivente more\nuxorio}: un giorno di permesso retribuito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che le dotazioni di permessi di cui al presente articolo\nrisulteranno assorbite da previsioni di legge e\u002Fo CCNL tempo per tempo vigenti\npiù favorevoli alla lavoratrice\u002Fal lavoratore. \u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcare\">\u003Ch2 id=\"L259\">Art. 9 PERMESSI NON RETRIBUITI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3 id=\"L261\">1.GENITORIALITÀ\u002FFAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>a)MALATTIA FIGLI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad integrazione di quanto previsto dalle vigenti norme di legge, viene\nprevista la facoltà per i genitori di figli di età compresa fra gli otto e i\ndodici anni, in caso di comprovata malattia dei medesimi, di richiedere e -\nsalvo impreviste, gravi e non strutturali esigenze organizzative aziendali -\nottenere l'estensione di permessi non retribuiti, a valere sul periodo di\naspettativa previsto, fino al massimo di cinque giorni per figlio\nall’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si precisa che qualora i genitori siano entrambi dipendenti dell'Azienda o\nuno di essi di altra azienda del Gruppo presso la quale il presente permesso\nsia assoggettato ad identica disciplina, detto permesso potrà essere fruito\nsolo da uno dei genitori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)FIGLI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo quanto previsto dall'art. 60 comma 9 del CCNL 19 dicembre 2019, le\nParti convengono altresì di riconoscere 5 ulteriori giornate di permesso non\nretribuito all'anno - anche frazionabile in ore (con il minimo di un'ora) - a\nfavore di coloro che ne facciano richiesta per assistenza alle attività\nscolastiche a casa nel corso dell'anno scolastico per ogni figlio studente del\nprimo ciclo dell'istruzione con patologie dell'apprendimento (8ES con\ncertificazione pubblica, tra cui DSA), alle seguenti condizioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">-preavviso minimo di cinque giorni per la fruizione\ndel permesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">-fruizione del permesso nel corso dell'anno\nscolastico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">-presentazione alla funzione Risorse Umane di\nidonea documentazione rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale circa la\ndiagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)ASSISTENZA FAMILIARE CON DISABILITÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono di riconoscere 3 giorni di permesso non retribuito\nall'anno - anche frazionabile in ore (con il minimo di un'ora) - a favore di\ncoloro che ne facciano richiesta per assistenza di familiare che risulti\naffetto da disabilità ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 3 legge 5 febbraio 1992\nn. 104, a condizione che vi sia un preavviso minimo di cinque giorni per la\nfruizione del permesso.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3 id=\"L283\">2.ASPETTATIVA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL tempo per tempo vigente, il\ndipendente che abbia almeno tre anni di anzianità di servizio può richiedere\ndi frazionare in più periodi l'aspettativa. L'Azienda fornirà riscontro, di\nnorma, entro 30 giorni dalla data di richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta ferma la facoltà dell'Azienda di accordare adeguati periodi di\ncongedo ai sensi del vigente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2 id=\"L291\">Art. 10 FERIE-EX FESTIVITÀ\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Cp>Le Parti condividono la necessità di assicurare, in coerenza con le\nesigenze operative ed organizzative, la completa fruizione nell'anno di\ncompetenza delle dotazioni previste per ferie, evitando l'accumulo di residui\nnegli anni successivi e prevedendo, nel rigoroso rispetto anche dei vincoli\nlegali, il recupero di eventuali giacenze relative agli anni precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti condividono che i permessi ex festività potranno essere fruiti\nanche ad ore, nel rispetto della frazione minima di mezz’ora.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il periodo di vigenza del presente Accordo, i permessi per ex festività\ndovranno essere pianificati e fruiti nell'anno di competenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi ex festività non fruiti nell'anno di competenza non saranno\nmonetizzati o compensati in alcun modo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad analoga disciplina saranno sottoposti i permessi previsti ai sensi\ndell'art. 57 CCNL 19 dicembre 2019 relativi a festività che, nel periodo di\nvigenza del presente Accordo, cadano di domenica.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Ch2 id=\"L305\">Art. 11 PREMIO LAUREA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Al fine di valorizzare e riconoscere l'impegno dei dipendenti non laureati,\ncon almeno due anni di anzianità effettiva presso aziende del Gruppo, che\nconseguano, dopo l'assunzione, una laurea coniugando in tal modo impegno\npersonale ed arricchimento anche professionale, si prevede come condizione\nmigliorativa (e sostitutiva) rispetto al vigente CCNL - un premio come di\nseguito dettagliato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)laurea: € 300,00 (comprensivi di quanto previsto dal vigente CCNL);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)laurea magistrale: € 200,00 (comprensivi di quanto previsto dal vigente\nCCNL).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora non si verificassero le condizioni sopra specificate (due anni di\nanzianità effettiva), verrà applicato il CCNL di settore tempo per tempo\nvigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È fatto obbligo ai dipendenti di produrre le certificazioni comprovanti il\nconseguimento del titolo di studio in oggetto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE2_trigger\">\u003Ch2 id=\"L325\">Art. 12 PREMIO AL COMPIMENTO DEL 25’ ANNO DI SERVIZIO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Al raggiungimento di 25 anni di ininterrotto servizio presso Società\nappartenenti al Gruppo (la provenienza da altra società del Gruppo ai fini del\npresente punto si configura come ininterrotto servizio; il conteggio relativo\nagli anni di ininterrotto servizio decorre dal momento in cui l’azienda è\nentrata a far parte del Gruppo) a condizione che nel corso degli ultimi 10 anni\nil dipendente non abbia ricevuto due o più valutazioni uguali a \"Prestazione\nnon soddisfacente” - \"Boxi\" (comunque giudizio minimo della scala\nvalori\u002Fvalutazioni professionali tempo per tempo in essere) ai dipendenti\nverrà corrisposto, in Conto welfare individuale, a titolo di \"una tantum\", un\ncredito disponibile nella misura di € 1.000,00 (euro mille\u002F\u002F).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I premi per i dipendenti con orario a tempo parziale non saranno\nriproporzionati ma corrisposti in misura piena\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il relativo valore verrà messo a disposizione su apposita piattaforma\ninformatica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro il mese successivo alla maturazione del premio sarà data al\ndipendente la possibilità di scegliere l'anno di utilizzo, se nell’anno\nsolare in corso (con premio reso disponibile entro il mese successivo) o\nnell’anno solare successivo (con premio reso disponibile entro gennaio\ndell'anno successivo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora alla data del 30.11 dell'anno scelto per la fruizione dovessero\nresiduare importi sul conto welfare individuale, il relativo valore verrà\nversato al fondo pensione aziendale cui il dipendente aderisce (se attiva a\nquel momento ed atta a recepire tali versamenti).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, in aggiunta rispetto all'Importo di cui sopra, ai dipendenti verrà\nconcesso un permesso retribuito in ore corrispondente ad una settimana\nlavorativa in ragione dell'orario di lavoro. I permessi, fruibili a giornate\nintere e ad ore e con preavviso di 5 (cinque) giorni, saranno resi disponibili\nper l'utilizzo dal mese successivo alla maturazione del premio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale permesso, se non fruito entro 36 mesi dall'assegnazione, non sarà\nmonetizzato o compensato in alcun modo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Cp>Nel caso in cui dipendenti di ex Banca Di Palermo ed ex Banca Arditi Galati,\naziende entrate a far parte del Gruppo, cessassero dal servizio per\npensionamento, esodo anticipato o decesso, prima del raggiungimento del\nrequisito di anzianità previsto al paragrafo precedente, purché assunti nella\nsocietà da almeno 25 anni al momento della cessazione, il valore del premio di\nanzianità (esclusivamente per la parte economica di €. 1.000,00 lordi -\nassoggettati a contributi ed imposte - e con esclusione quindi dei permessi\nretribuiti) verrà corrisposto in forma monetaria dall’Azienda all'ex\ndipendente o agli eredi legittimi e sarà calcolato secondo le regole vigenti\nal momento della loro cessazione e riproporzionato pro quota in rapporto al\nnumero di anni di ininterrotto servizio all'interno del Gruppo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La previsione del presente articolo avrà efficacia a decorrere dal 1°\nagosto 2022.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-childcareotherclause\">\u003Ch2 id=\"L349\">Art. 13 EROGAZIONE LIBERALE A FAVORE DEI FIGLI PORTATORI DI\nHANDICAP DEI DIPENDENTI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono il valore dell'inclusione delle diversità e confermano\nl'impegno a sviluppare politiche di sostegno a favore delle persone in\ncondizione di diversa abilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda dichiara che, in aggiunta all'importo previsto dal vigente CCNL,\ncon decorrenza 2023, sarà erogato nel mese di giugno di ogni anno un assegno\ndi €. 2.500,00 lordi ad ogni dipendente per ogni figlio a carico portatore di\nhandicap grave, secondo quanto previsto e definito ai sensi dell'art. 3 legge 5\nfebbraio 1992 n. 104 e qualora il genitore abbia dichiarato lo stato di\nhandicap ai fini delle detrazioni fiscali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per poter consentire l'individuazione degli aventi diritto, i dati relativi\na ogni figlio dovranno essere inseriti e verificati, a cura del dipendente,\nentro il 31 maggio di ogni anno, nel gestionale Risorse Umane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE DELL'AZIENDA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito delle misure organizzative di sostegno, la figura del disability\nmanager coincide con il responsabile Risorse Umane dell'Azienda. \u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch2 id=\"L365\">Art. 14 RIMBORSI SPESE Al DIPENDENTI AUTORIZZATI AD UTILIZZARE LA\nPROPRIA AUTOVETTURA PER MOTIVI DI SERVIZIO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>L'Azienda dichiara che ai dipendenti autorizzati a far uso della propria\nauto per motivi di servizio viene effettuato un rimborso spese auto (indennità\nchilometrica) sulla base delle tariffe del costo chilometrico elaborate tempo\nper tempo dall’ACI, in relazione al numero di chilometri percorsi ed al tipo\ndi autovettura utilizzata, nei limiti della deducibilità fiscale del costo\naziendale in vigore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si precisa che per il calcolo dell'indennità chilometrica si terrà conto\ndei costi per carburante, lubrificante, pneumatici, manutenzione, ai quali\nandrà ad aggiungersi una percentuale dei costi fissi annuali, secondo il\nseguente criterio: Tariffe come da tabelle ACI per quote carburante, pneumatici\ne manutenzione incrementate del 20%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di sinistro occorso durante la trasferta, ove opportunamente\ndocumentato e non cagionato da violazione di norme da parte del dipendente,\nl'Azienda si farà carico degli eventuali danni subiti dall'autovettura del\ndipendente. Il dipendente dovrà fornire tutta la documentazione richiesta allo\nscopo dall'Azienda ed in particolare tale documentazione dovrà riguardare lo\nspecifico danno subito e comprovare la correlazione dello stesso con la\ntrasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2 id=\"L375\">Art. 15 RESPONSABILITÀ CIVILE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>L'Azienda dichiara di non essere assicurata contro i rischi di\nresponsabilità civile previsti dall'art. 5 della legge 13\u002F05\u002F85 n. 190 e di\nassumersi in proprio le conseguenze della mancata assicurazione al verificarsi\ndi danni che sarebbero coperti dall’obbligo assicurativo in parola.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Ch2 id=\"L381\">Art. 16 FORMAZIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Le Parti, nel confermare la centralità della formazione, anche attraverso\nla modalità della formazione flessibile, come veicolo di diffusione di una\ncorretta gestione delle attività, condividono l'importanza di valorizzare le\npersone e la loro crescita professionale ritenendoli elementi fondamentali per\nil raggiungimento dei risultati programmati all'interno del contesto\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente, le Parti condividono di prevedere - nell'ambito delle\nvarie iniziative formative tempo per tempo programmate - interventi volti a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>aggiornare e sviluppare le competenze di natura relazionale, manageriale e\ngestionale, in particolare dei responsabili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>favorire una piena conoscenza degli strumenti messi a disposizione\ndall'Azienda per promuoverne un corretto utilizzo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>favorire l'adozione di comportamenti positivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, l'Azienda si impegna a valutare le considerazioni e proposte\nformulate dalle OO.SS. nel corso di appositi incontri relativamente alle\ntematiche di formazione ed aggiornamento professionale, incontri che si\nterranno in sede di Commissione Formazione (come da Protocollo Relazioni\nsindacali tempo per tempo vigente).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-CONSIGN_trigger\">\u003Ch2 id=\"L397\">Art. 17 REPERIBILITÀ E INTERVENTO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>L'Azienda si impegna a riconoscere a coloro che effettuano due o più\ninterventi in orario notturno (fra le ore 24 e le ore 6) un differimento\ndell'inizio dell'erario lavorativo pari alla somma della durata degli\ninterventi effettuati, con un minimo di mezz'ora. Resta ferma la durata\ncomplessiva dell'erario lavorativo giornaliero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora uno o più interventi effettuati in orario notturno abbiano avuto\ndurata complessiva pari o superiore alle 4 ore, l'Azienda riconoscerà al\nlavoratore, per la giornata in cui in tutto o in parte è stato effettuato\nl'intervento, un permesso retribuito pari alla durata dell'intervento\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora uno o più interventi effettuati in orario notturno abbiano avuto\ndurata complessiva pari o superiore alle 6 ore, l'Azienda riconoscerà al\nlavoratore un permesso retribuito pari all'intera giornata in cui in tutto o in\nparte è stato effettuato l'intervento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità di reperibilità ragguagliata ad una reperibilità per 24 ore\nè aumentata da euro 34,00 ad euro 38,00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo il pregresso, le Parti si danno atto che a far data dal 1’ marzo\n2023, nel caso di intervento fisico e da remoto, in reperibilità, il compenso\nminimo di €18,42 si applica come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a)sarà corrisposto una sola volta in caso di più\ninterventi riconducibili alla medesima problematica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b)sarà corrisposto per ogni intervento\nriconducibile a problematiche diverse\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Cp>Il compenso minimo di €18,42 sarà corrisposto per le casistiche di cui\nalle lettere a) e b) che precedono solo se sommati i minuti di lavoro svolti\nall'interno della medesima fascia di reperibilità ed applicate le\nmaggiorazioni previste per il lavoro straordinario, l'importo così ottenuto\nrisultasse inferiore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Le parti si danno quindi atto che il sistema di pagamento degli interventi\nin reperibilità già in atto continuerà ad essere applicato fino al 28\nfebbraio 2023.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di norma la programmazione della reperibilità mensile sarà definita entro\nla terza settimana del mese precedente salvo esigenze organizzative non\npianificabili\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Letto, confermato e sottoscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n",{"cbadate_start":44,"cbadate_end":48,"cbasignsinglesignatory":52,"cbamemtrad":56,"trainingprogrammes":60,"pensionfund":64,"longtermillness":68,"healthcareaccess":72,"healthandsafetypolicy":76,"hivpolicy":80,"funeralpay":84,"ONCEONLY_trigger":88,"CONSIGN_trigger":92,"OVERTIME_trigger":96,"MEALALL_trigger":100,"mealvouchers_remote":104,"ONCERISE_trigger":108,"ONCERISE2_trigger":112,"paidmaternityleaveduration":116,"paidpaternityleave":120,"nursingmothers":124,"maternityotherclause":128,"deathrelatives":132,"childcare":136,"childcareotherclause":140,"PAIDLEAV_trigger":144},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"cbadate_start","Art. 2 DECORRENZA E DURATA Il presente a","Art. 2 DECORRENZA E DURATA\n\nIl presente accordo si applica, salvo quanto previsto in singole norme, ai\ndipendenti appartenenti alle aree professionali ed alla categoria dei quadri\ndirettivi.\n\nIl presente accordo, che entrerà in vigore a far data dal 1° settembre\n2022, salvo diverse decorrenze previste per singoli istituti, sostituisce\nintegralmente tutti gli accordi o pattuizioni siglati in precedenza sulle\nstesse materie, ad eccezione di quanto previsto da singoli articoli. Il\npresente accordo scadrà il 30 giugno 2023.",{"bindId":49,"name":50,"text":51},"cbadate_end","Il presente accordo, che entrerà in vigo","Il presente accordo, che entrerà in vigore a far data dal 1° settembre\n2022, salvo diverse decorrenze previste per singoli istituti, sostituisce\nintegralmente tutti gli accordi o pattuizioni siglati in precedenza sulle\nstesse materie, ad eccezione di quanto previsto da singoli articoli. Il\npresente accordo scadrà il 30 giugno 2023.",{"bindId":53,"name":54,"text":55},"cbasignsinglesignatory","la Delegazione Aziendale di Banca Sella ","la Delegazione Aziendale di Banca Sella Holding S.p.A.\n\n(di seguito, per brevità, \"l'Azienda\")",{"bindId":57,"name":58,"text":59},"cbamemtrad","Le Delegazioni Sindacali delle Rappresen","Le Delegazioni Sindacali delle Rappresentanze Sindacali FIR5T-CISL,\nFISAC-CGIL, UILCA\n\n(di seguito, per brevità, \"le 00.SS.\")",{"bindId":61,"name":62,"text":63},"trainingprogrammes","Art. 16 FORMAZIONE E SVILUPPO PROFESSION","Art. 16 FORMAZIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE\n\nLe Parti, nel confermare la centralità della formazione, anche attraverso\nla modalità della formazione flessibile, come veicolo di diffusione di una\ncorretta gestione delle attività, condividono l'importanza di valorizzare le\npersone e la loro crescita professionale ritenendoli elementi fondamentali per\nil raggiungimento dei risultati programmati all'interno del contesto\naziendale.\n\nConseguentemente, le Parti condividono di prevedere - nell'ambito delle\nvarie iniziative formative tempo per tempo programmate - interventi volti a:\n\naggiornare e sviluppare le competenze di natura relazionale, manageriale e\ngestionale, in particolare dei responsabili;\n\nfavorire una piena conoscenza degli strumenti messi a disposizione\ndall'Azienda per promuoverne un corretto utilizzo;\n\nfavorire l'adozione di comportamenti positivi.\n\nA tal fine, l'Azienda si impegna a valutare le considerazioni e proposte\nformulate dalle OO.SS. nel corso di appositi incontri relativamente alle\ntematiche di formazione ed aggiornamento professionale, incontri che si\nterranno in sede di Commissione Formazione (come da Protocollo Relazioni\nsindacali tempo per tempo vigente).",{"bindId":65,"name":66,"text":67},"pensionfund","Art. 6 PREVIDENZA COMPLEMENTARE Le Parti","Art. 6 PREVIDENZA COMPLEMENTARE\n\nLe Parti si danno reciproco atto che la materia è stata compiutamente\nregolamentata dall' \"Accordo per la previdenza complementare e per l'adesione\nal fondo pensione aperto Eurorisparmio in favore dei dipendenti Banca Sella\nHolding S.p.A.\" del 18 dicembre 2014 e che il contributo aziendale è ad oggi\npari all'1,8% massimo a fronte di analogo versamento da parte del\ndipendente.\n\nLe Parti, inoltre prendono atto che il contributo a carico azienda, a far\ndata dal 1” agosto 2022, sarà pari al 2% della retribuzione annua lorda\nutile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, al netto delle voci\ndi retribuzione variabile, a condizione che il dipendente versi identica\npercentuale in termini di contribuzione volontaria ed a condizione che versi al\nFondo Eurorisparmio; nel caso in cui il dipendente versi una percentuale\ninferiore, fino al minimo dell' 1%, l'Azienda verserà la medesima percentuale\nversata dal dipendente.\n\nRelativamente agli ex dipendenti Banca Sella Sud Arditi Galati che, al\nmomento della fusione in Banca Sella, avvenuta in data 30\u002F05\u002F2011, aderivano al\nFondo pensione Previbank varranno le medesime condizioni di cui al comma\nprecedente, quindi a far data dal 1° agosto 2022, il contributo a carico\nazienda sarà pari al 2% della retribuzione annua lorda utile ai fini del\ncalcolo del trattamento di fine rapporto, al netto delle voci di retribuzione\nvariabile, a condizione che il dipendente versi identica percentuale in termini\ndi contribuzione volontaria. Nel caso in cui il dipendente versi una\npercentuale inferiore, fino al minimo dell' 1%, l'Azienda verserà la medesima\npercentuale versata dal dipendente. Relativamente agli ex dipendenti Banca\nSella Nord Est Bovio Calderari che, al momento della fusione in Banca Sella,\navvenuta in data 01\u002F10\u002F2012, risultano aderenti al Fondo pensione Eurorisparmio\nsaranno mantenute invariate le condizioni di contribuzione aziendale in essere\nal momento della fusione e derivanti da precedenti accordi a condizione che il\ncontributo volontario del dipendente sia pari o superiore al 2%.\n\nAd integrazione dell’Accordo citato al primo paragrafo del presente\nArticolo, le Parti concordano inoltre che la percentuale di contribuzione\naziendale di cui al punto precedente verrà portata al 2,2% a far data dal\n01.05.2024, purché il dipendente versi almeno identica percentuale ed a\ncondizione che il Gruppo Sella abbia ottenuto un risultato di utile netto\nconsolidato ante eventi societari e cumulato per il triennio 2021-2022-2023\nalmeno pari a 118.613.000 euro.\n\nQualora dovessero avere luogo operazioni straordinarie comportanti un\nimpatto non marginale sugli aggregati economici di cui sopra, le Parti si\nincontreranno al fine di ridefinire le condizioni di cui al presente\narticolo.",{"bindId":69,"name":70,"text":71},"longtermillness","Per quanto attiene alle gravi patologie ","Per quanto attiene alle gravi patologie accertate, l'Azienda valuterà, nei\nsingoli casi ed in ossequio a quanto previsto dal CCNL tempo per tempo vigente,\ncon particolare riferimento all'art. 60 comma 5 del CCNL 19 dicembre 2019, la\nconcessione di ulteriori permessi retribuiti.",{"bindId":73,"name":74,"text":75},"healthcareaccess","Art. 5 ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA ","Art. 5 ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA\n\nLe Parti condividono il concetto di equità di fruizione della copertura\nsanitaria integrativa e convengono che la copertura sanitaria integrativa sia\nuguale per gli appartenenti alle aree professionali e per i quadri direttivi,\nche godranno quindi delle medesime condizioni di polizza sanitaria.\n\nLa copertura sanitaria sarà efficace fino al 31 dicembre di ogni anno per\ntutti i dipendenti, ivi compresi i dimissionari in corso d'anno fino al 31\u002F12\ndell'anno di cessazione\u002Fdimissioni.\n\nLe Parti si incontreranno entro il 15.10.2022 al fine di valutare\ncongiuntamente le condizioni per il rinnovo della polizza sanitaria.",{"bindId":77,"name":78,"text":79},"healthandsafetypolicy","Art. 4 GARANZIE VOLTE ALLA SICUREZZA DEL","Art. 4 GARANZIE VOLTE ALLA SICUREZZA DEL LAVORO TUTELA DELLE\nCONDIZIONI IGIENICO SANITARIE NELL'AMBIENTE DI LAVORO\n\nLe Parti si danno reciprocamente atto che la materia è regolamentata dalle\ndisposizioni del D. Lgs. 81\u002F2008 e s.m.i.",{"bindId":81,"name":82,"text":83},"hivpolicy","3.SALUTE a)VISITE MEDICHE \u002F ESAMI CLINIC","3.SALUTE\n\na)VISITE MEDICHE \u002F ESAMI CLINICI\n\nFerma restando la tutela del diritto alla salute del dipendente,\nesplicantesi anche nella sua facoltà di fruire di visite mediche in regime di\npermesso non retribuito, per l'effettuazione (da parte del dipendente) di\nvisite mediche e\u002Fo esami clinici, a ciascun dipendente saranno concessi\npermessi retribuiti per un massimo di 15 ore all'anno (anche frazionabili in\nore, con una durata minima di 30 minuti).\n\nDetti permessi potranno essere altresì interamente utilizzati dal\ndipendente stesso per l'accompagnamento di figli\u002Fgenitori\u002Fconiuge\u002Fconvivente\nmore uxorio a visite mediche e\u002Fo esami clinici.\n\nSi precisa che, qualora i genitori siano entrambi dipendenti dell'Azienda,\nciascuno di essi avrà diritto alla fruizione di detti permessi.\n\nDetti permessi retribuiti potranno comprendere sia le ore utilizzate per\nl'effettuazione della visita (cosi come risultanti dal certificato medico) sia\ndel tempo di viaggio. Sarà richiesta presentazione di idonea\ncertificazione.\n\nPer quanto attiene alle gravi patologie accertate, l'Azienda valuterà, nei\nsingoli casi ed in ossequio a quanto previsto dal CCNL tempo per tempo vigente,\ncon particolare riferimento all'art. 60 comma 5 del CCNL 19 dicembre 2019, la\nconcessione di ulteriori permessi retribuiti.",{"bindId":85,"name":86,"text":87},"funeralpay","Nel caso in cui dipendenti di ex Banca D","Nel caso in cui dipendenti di ex Banca Di Palermo ed ex Banca Arditi Galati,\naziende entrate a far parte del Gruppo, cessassero dal servizio per\npensionamento, esodo anticipato o decesso, prima del raggiungimento del\nrequisito di anzianità previsto al paragrafo precedente, purché assunti nella\nsocietà da almeno 25 anni al momento della cessazione, il valore del premio di\nanzianità (esclusivamente per la parte economica di €. 1.000,00 lordi -\nassoggettati a contributi ed imposte - e con esclusione quindi dei permessi\nretribuiti) verrà corrisposto in forma monetaria dall’Azienda all'ex\ndipendente o agli eredi legittimi e sarà calcolato secondo le regole vigenti\nal momento della loro cessazione e riproporzionato pro quota in rapporto al\nnumero di anni di ininterrotto servizio all'interno del Gruppo.\n\nLa previsione del presente articolo avrà efficacia a decorrere dal 1°\nagosto 2022.",{"bindId":89,"name":90,"text":91},"ONCEONLY_trigger","Art. 3 WELFARE AZIENDALE E PREMIO AZIEND","Art. 3 WELFARE AZIENDALE E PREMIO AZIENDALE DI RISULTATO\n\nLe Parti hanno inteso sviluppare e promuovere un sistema di welfare\naziendale improntato alla ricerca di soluzioni idonee alla conciliazione dei\ntempi di vita e lavoro, nonché all'individuazione di strumenti di utilità con\nvalenza anche sociale.\n\nLe Parti convengono che la materia del premio di risultato verrà trattata e\ndefinita a stralcio e le intese tempo per tempo raggiunte formeranno parte\nintegrante del presente accordo.",{"bindId":93,"name":94,"text":95},"CONSIGN_trigger","Art. 17 REPERIBILITÀ E INTERVENTO L'Azie","Art. 17 REPERIBILITÀ E INTERVENTO\n\nL'Azienda si impegna a riconoscere a coloro che effettuano due o più\ninterventi in orario notturno (fra le ore 24 e le ore 6) un differimento\ndell'inizio dell'erario lavorativo pari alla somma della durata degli\ninterventi effettuati, con un minimo di mezz'ora. Resta ferma la durata\ncomplessiva dell'erario lavorativo giornaliero.\n\nQualora uno o più interventi effettuati in orario notturno abbiano avuto\ndurata complessiva pari o superiore alle 4 ore, l'Azienda riconoscerà al\nlavoratore, per la giornata in cui in tutto o in parte è stato effettuato\nl'intervento, un permesso retribuito pari alla durata dell'intervento\nstesso.\n\nQualora uno o più interventi effettuati in orario notturno abbiano avuto\ndurata complessiva pari o superiore alle 6 ore, l'Azienda riconoscerà al\nlavoratore un permesso retribuito pari all'intera giornata in cui in tutto o in\nparte è stato effettuato l'intervento.\n\nL'indennità di reperibilità ragguagliata ad una reperibilità per 24 ore\nè aumentata da euro 34,00 ad euro 38,00.\n\nFermo il pregresso, le Parti si danno atto che a far data dal 1’ marzo\n2023, nel caso di intervento fisico e da remoto, in reperibilità, il compenso\nminimo di €18,42 si applica come segue:\n\na)sarà corrisposto una sola volta in caso di più\ninterventi riconducibili alla medesima problematica\n\nb)sarà corrisposto per ogni intervento\nriconducibile a problematiche diverse\n\nIl compenso minimo di €18,42 sarà corrisposto per le casistiche di cui\nalle lettere a) e b) che precedono solo se sommati i minuti di lavoro svolti\nall'interno della medesima fascia di reperibilità ed applicate le\nmaggiorazioni previste per il lavoro straordinario, l'importo così ottenuto\nrisultasse inferiore.\n\nLe parti si danno quindi atto che il sistema di pagamento degli interventi\nin reperibilità già in atto continuerà ad essere applicato fino al 28\nfebbraio 2023.\n\nDi norma la programmazione della reperibilità mensile sarà definita entro\nla terza settimana del mese precedente salvo esigenze organizzative non\npianificabili",{"bindId":97,"name":98,"text":99},"OVERTIME_trigger","Il compenso minimo di €18,42 sarà corris","Il compenso minimo di €18,42 sarà corrisposto per le casistiche di cui\nalle lettere a) e b) che precedono solo se sommati i minuti di lavoro svolti\nall'interno della medesima fascia di reperibilità ed applicate le\nmaggiorazioni previste per il lavoro straordinario, l'importo così ottenuto\nrisultasse inferiore.",{"bindId":101,"name":102,"text":103},"MEALALL_trigger","Art. 7 BUONO PASTO L'importo del buono g","Art. 7 BUONO PASTO\n\nL'importo del buono giornaliero per la consumazione del pasto (di seguito\n\"buono pasto\") è fissato a far data dal 1’ giugno 2022 ad €. 6,00.\n\nIl buono pasto verrà erogato ai dipendenti appartenenti alle aree\nprofessionali ed ai primi due livelli dei quadri direttivi, sia a tempo pieno\nche a tempo parziale.\n\nI dipendenti con prestazione lavorativa a tempo pieno ed i turnisti\npercepiranno l'importo del buono pasto per intero. Ai dipendenti con\nprestazione lavorativa a tempo parziale di tipo orizzontale sarà corrisposto\nun buono pasto di importo pari ai 2\u002F3 dell'importo corrispettivo di un tempo\npieno per ciascuna giornata lavorativa.\n\nAi dipendenti con prestazione lavorativa a tempo parziale di tipo verticale\nsarà corrisposto un buono pasto per intero in funzione dei giorni lavorati.\n\nAi dipendenti con prestazione lavorativa a tempo parziale di tipo misto\nsarà corrisposto:\n\nil buono pasto per intero per i giorni lavorativi a tempo pieno;\n\nil buono pasto dell'importo pari a 2\u002F3 per i giorni lavorativi a tempo\nparziale.\n\nAi dipendenti con prestazione lavorativa a tempo parziale di tipo\norizzontale per la durata minima di 6 ore che effettuano una pausa pranzo della\ndurata di almeno un'ora sarà corrisposto un buono pasto di importo pieno per\nle giornate specifiche.\n\nI dipendenti che fruiscono di ore di riposo giornaliero per allattamento\npercepiranno l'importo del buono pasto per intero.\n\nI dipendenti che fruiscono di permesso per legge 104\u002F92 e permesso sindacale\npercepiranno l’importo del buono pasto per intero per le giornate di\npermesso.\n\nI dipendenti che svolgono la propria prestazione lavorativa in modalità\nagile (i.e. smartworking) percepiranno il buono pasto solo per le giornate in\ncui l'attività sarà svolta presso altra sede\u002Fhub aziendale.\n\nIl buono pasto non sarà corrisposto ai dipendenti inviati in missione che\nfruiscono del trattamento di diaria, ovvero del rimborso delle spese per\nl'effettiva consumazione del pasto.\n\nLimitatamente ai Quadri Direttivi di III e di IV livello ex Banca Sella Sud\nArditi Galati, percettori di buono pasto alla data della presente, continuerà\na trovare applicazione l'accordo 29\u002F12\u002F2004.",{"bindId":105,"name":106,"text":107},"mealvouchers_remote","I dipendenti che svolgono la propria pre","I dipendenti che svolgono la propria prestazione lavorativa in modalità\nagile (i.e. smartworking) percepiranno il buono pasto solo per le giornate in\ncui l'attività sarà svolta presso altra sede\u002Fhub aziendale.",{"bindId":109,"name":110,"text":111},"ONCERISE_trigger","Art. 11 PREMIO LAUREA Al fine di valoriz","Art. 11 PREMIO LAUREA\n\nAl fine di valorizzare e riconoscere l'impegno dei dipendenti non laureati,\ncon almeno due anni di anzianità effettiva presso aziende del Gruppo, che\nconseguano, dopo l'assunzione, una laurea coniugando in tal modo impegno\npersonale ed arricchimento anche professionale, si prevede come condizione\nmigliorativa (e sostitutiva) rispetto al vigente CCNL - un premio come di\nseguito dettagliato:\n\na)laurea: € 300,00 (comprensivi di quanto previsto dal vigente CCNL);\n\nb)laurea magistrale: € 200,00 (comprensivi di quanto previsto dal vigente\nCCNL).\n\nQualora non si verificassero le condizioni sopra specificate (due anni di\nanzianità effettiva), verrà applicato il CCNL di settore tempo per tempo\nvigente.\n\nÈ fatto obbligo ai dipendenti di produrre le certificazioni comprovanti il\nconseguimento del titolo di studio in oggetto.",{"bindId":113,"name":114,"text":115},"ONCERISE2_trigger","Art. 12 PREMIO AL COMPIMENTO DEL 25’ ANN","Art. 12 PREMIO AL COMPIMENTO DEL 25’ ANNO DI SERVIZIO\n\nAl raggiungimento di 25 anni di ininterrotto servizio presso Società\nappartenenti al Gruppo (la provenienza da altra società del Gruppo ai fini del\npresente punto si configura come ininterrotto servizio; il conteggio relativo\nagli anni di ininterrotto servizio decorre dal momento in cui l’azienda è\nentrata a far parte del Gruppo) a condizione che nel corso degli ultimi 10 anni\nil dipendente non abbia ricevuto due o più valutazioni uguali a \"Prestazione\nnon soddisfacente” - \"Boxi\" (comunque giudizio minimo della scala\nvalori\u002Fvalutazioni professionali tempo per tempo in essere) ai dipendenti\nverrà corrisposto, in Conto welfare individuale, a titolo di \"una tantum\", un\ncredito disponibile nella misura di € 1.000,00 (euro mille\u002F\u002F).\n\nI premi per i dipendenti con orario a tempo parziale non saranno\nriproporzionati ma corrisposti in misura piena\n\nIl relativo valore verrà messo a disposizione su apposita piattaforma\ninformatica.\n\nEntro il mese successivo alla maturazione del premio sarà data al\ndipendente la possibilità di scegliere l'anno di utilizzo, se nell’anno\nsolare in corso (con premio reso disponibile entro il mese successivo) o\nnell’anno solare successivo (con premio reso disponibile entro gennaio\ndell'anno successivo).\n\nQualora alla data del 30.11 dell'anno scelto per la fruizione dovessero\nresiduare importi sul conto welfare individuale, il relativo valore verrà\nversato al fondo pensione aziendale cui il dipendente aderisce (se attiva a\nquel momento ed atta a recepire tali versamenti).\n\nInoltre, in aggiunta rispetto all'Importo di cui sopra, ai dipendenti verrà\nconcesso un permesso retribuito in ore corrispondente ad una settimana\nlavorativa in ragione dell'orario di lavoro. I permessi, fruibili a giornate\nintere e ad ore e con preavviso di 5 (cinque) giorni, saranno resi disponibili\nper l'utilizzo dal mese successivo alla maturazione del premio.\n\nTale permesso, se non fruito entro 36 mesi dall'assegnazione, non sarà\nmonetizzato o compensato in alcun modo.\n\nNel caso in cui dipendenti di ex Banca Di Palermo ed ex Banca Arditi Galati,\naziende entrate a far parte del Gruppo, cessassero dal servizio per\npensionamento, esodo anticipato o decesso, prima del raggiungimento del\nrequisito di anzianità previsto al paragrafo precedente, purché assunti nella\nsocietà da almeno 25 anni al momento della cessazione, il valore del premio di\nanzianità (esclusivamente per la parte economica di €. 1.000,00 lordi -\nassoggettati a contributi ed imposte - e con esclusione quindi dei permessi\nretribuiti) verrà corrisposto in forma monetaria dall’Azienda all'ex\ndipendente o agli eredi legittimi e sarà calcolato secondo le regole vigenti\nal momento della loro cessazione e riproporzionato pro quota in rapporto al\nnumero di anni di ininterrotto servizio all'interno del Gruppo.\n\nLa previsione del presente articolo avrà efficacia a decorrere dal 1°\nagosto 2022.",{"bindId":117,"name":118,"text":119},"paidmaternityleaveduration","Ferma restando la complessiva disciplina","Ferma restando la complessiva disciplina legislativa e contrattuale vigente\nin materia di congedi e permessi a tutela della maternità e della paternità,\nsi prevede quanto di seguito indicato.",{"bindId":121,"name":122,"text":123},"paidpaternityleave","Ciascun lavoratore padre, in occasione d","Ciascun lavoratore padre, in occasione della nascita di figli, potrà\nfruire, in aggiunta rispetto ai permessi previsti dalla legge, di ulteriori 3\ngiorni a titolo di permesso retribuito.",{"bindId":125,"name":126,"text":127},"nursingmothers","f)FLESSIBILITÀ FINO ALL'ANNO DI ETÀ DEL ","f)FLESSIBILITÀ FINO ALL'ANNO DI ETÀ DEL FIGLIO\n\nL'Azienda ove possibile consentirà alle lavoratrici\u002Fai lavoratori che ne\nfacciano richiesta, compatibilmente con le esigenze organizzative e previa\nintesa con il responsabile, una flessibilità oraria in entrata e in uscita\nfino ad un massimo di 30 minuti fino al compimento dell'anno di età del\nfiglio.",{"bindId":129,"name":130,"text":131},"maternityotherclause","d)INSERIMENTO FIGLI ALL'ASILO NIDO (NIDO","d)INSERIMENTO FIGLI ALL'ASILO NIDO (NIDO D’INFANZIA)\n\nPer l’inserimento di figli all'asilo nido - e solo per il primo anno - a\nciascun dipendente verrà concesso un permesso retribuito di dieci ore; il\npermesso in oggetto spetta per ogni figlio. \n\nSi precisa che qualora i genitori siano entrambi dipendenti dell'Azienda o\nuno di essi di altra azienda del Gruppo presso la quale il presente permesso\nsia assoggettato a identica disciplina, detto permesso potrà essere fruito\nsolo da uno dei genitori.\n\ne)INSERIMENTO FIGLI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA (I. e. MATERNA)\n\nPer l’inserimento di figli alla scuola dell'infanzia a ciascun dipendente\nverrà concesso un permesso retribuito di 5 ore (o di 10 ore per i dipendenti\nche non abbiano usufruito del permesso di 10 ore per l'inserimento di figli\nall'asilo nido); il permesso in oggetto spetta per ogni figlio.\n\nSi precisa che qualora i genitori siano entrambi dipendenti dell'Azienda o\nuno di essi di altra azienda del Gruppo presso la quale il presente permesso\nsia assoggettato a identica disciplina, detto permesso potrà essere fruito\nsolo da uno dei genitori.\n\nf)FLESSIBILITÀ FINO ALL'ANNO DI ETÀ DEL FIGLIO\n\nL'Azienda ove possibile consentirà alle lavoratrici\u002Fai lavoratori che ne\nfacciano richiesta, compatibilmente con le esigenze organizzative e previa\nintesa con il responsabile, una flessibilità oraria in entrata e in uscita\nfino ad un massimo di 30 minuti fino al compimento dell'anno di età del\nfiglio.\n\ng)LAUREA FIGLIO\n\nA ciascun dipendente richiedente saranno concessi, per un massimo\ncomplessivo di 7,5 ore annue, permessi retribuiti per laurea (sia triennale che\nmagistrale) dei figli.\n\nSi precisa che qualora i genitori siano entrambi dipendenti dell'Azienda o\nuno di essi di altra azienda del Gruppo presso la quale il presente permesso\nsia assoggettato a identica disciplina, detto permesso potrà essere fruito da\nciascuno dei genitori.",{"bindId":133,"name":134,"text":135},"deathrelatives","5.LUTTO Ad integrazione di quanto previs","5.LUTTO\n\nAd integrazione di quanto previsto dalle vigenti norme di legge, sono\nprevisti i seguenti permessi per ogni evento:\n\na)decesso di parenti di I grado (genitori, figli} o del coniuge\u002Fconvivente\nmore uxorio: due giorni di permesso retribuito,\n\nb)decesso di parenti di II grado (nonni, nipoti figli di figli, sorelle,\nfratelli}: un giorno di permesso retribuito;\n\nc)decesso di parenti di III grado (bisnonni, bisnipoti, zìi paterni e\nmaterni, nipoti figli di sorelle\u002Ffratelli}: un giorno di permesso\nretribuito;\n\nd)decesso di affini di I grado (suoceri, figli del coniuge\u002Fconvivente more\nuxorio}: un giorno di permesso retribuito.\n\nLe Parti convengono che le dotazioni di permessi di cui al presente articolo\nrisulteranno assorbite da previsioni di legge e\u002Fo CCNL tempo per tempo vigenti\npiù favorevoli alla lavoratrice\u002Fal lavoratore. ",{"bindId":137,"name":138,"text":139},"childcare","Art. 9 PERMESSI NON RETRIBUITI 1.GENITOR","Art. 9 PERMESSI NON RETRIBUITI\n\n1.GENITORIALITÀ\u002FFAMIGLIA\n\na)MALATTIA FIGLI\n\nAd integrazione di quanto previsto dalle vigenti norme di legge, viene\nprevista la facoltà per i genitori di figli di età compresa fra gli otto e i\ndodici anni, in caso di comprovata malattia dei medesimi, di richiedere e -\nsalvo impreviste, gravi e non strutturali esigenze organizzative aziendali -\nottenere l'estensione di permessi non retribuiti, a valere sul periodo di\naspettativa previsto, fino al massimo di cinque giorni per figlio\nall’anno.\n\nSi precisa che qualora i genitori siano entrambi dipendenti dell'Azienda o\nuno di essi di altra azienda del Gruppo presso la quale il presente permesso\nsia assoggettato ad identica disciplina, detto permesso potrà essere fruito\nsolo da uno dei genitori.\n\nb)FIGLI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI\n\nFermo quanto previsto dall'art. 60 comma 9 del CCNL 19 dicembre 2019, le\nParti convengono altresì di riconoscere 5 ulteriori giornate di permesso non\nretribuito all'anno - anche frazionabile in ore (con il minimo di un'ora) - a\nfavore di coloro che ne facciano richiesta per assistenza alle attività\nscolastiche a casa nel corso dell'anno scolastico per ogni figlio studente del\nprimo ciclo dell'istruzione con patologie dell'apprendimento (8ES con\ncertificazione pubblica, tra cui DSA), alle seguenti condizioni:\n\n-preavviso minimo di cinque giorni per la fruizione\ndel permesso;\n\n-fruizione del permesso nel corso dell'anno\nscolastico;\n\n-presentazione alla funzione Risorse Umane di\nidonea documentazione rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale circa la\ndiagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento.\n\nc)ASSISTENZA FAMILIARE CON DISABILITÀ\n\nLe Parti convengono di riconoscere 3 giorni di permesso non retribuito\nall'anno - anche frazionabile in ore (con il minimo di un'ora) - a favore di\ncoloro che ne facciano richiesta per assistenza di familiare che risulti\naffetto da disabilità ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 3 legge 5 febbraio 1992\nn. 104, a condizione che vi sia un preavviso minimo di cinque giorni per la\nfruizione del permesso.",{"bindId":141,"name":142,"text":143},"childcareotherclause","Art. 13 EROGAZIONE LIBERALE A FAVORE DEI","Art. 13 EROGAZIONE LIBERALE A FAVORE DEI FIGLI PORTATORI DI\nHANDICAP DEI DIPENDENTI\n\nLe Parti riconoscono il valore dell'inclusione delle diversità e confermano\nl'impegno a sviluppare politiche di sostegno a favore delle persone in\ncondizione di diversa abilità.\n\nL'Azienda dichiara che, in aggiunta all'importo previsto dal vigente CCNL,\ncon decorrenza 2023, sarà erogato nel mese di giugno di ogni anno un assegno\ndi €. 2.500,00 lordi ad ogni dipendente per ogni figlio a carico portatore di\nhandicap grave, secondo quanto previsto e definito ai sensi dell'art. 3 legge 5\nfebbraio 1992 n. 104 e qualora il genitore abbia dichiarato lo stato di\nhandicap ai fini delle detrazioni fiscali.\n\nPer poter consentire l'individuazione degli aventi diritto, i dati relativi\na ogni figlio dovranno essere inseriti e verificati, a cura del dipendente,\nentro il 31 maggio di ogni anno, nel gestionale Risorse Umane.\n\nDICHIARAZIONE DELL'AZIENDA\n\nNell'ambito delle misure organizzative di sostegno, la figura del disability\nmanager coincide con il responsabile Risorse Umane dell'Azienda. ",{"bindId":145,"name":146,"text":147},"PAIDLEAV_trigger","Le Parti condividono la necessità di ass","Le Parti condividono la necessità di assicurare, in coerenza con le\nesigenze operative ed organizzative, la completa fruizione nell'anno di\ncompetenza delle dotazioni previste per ferie, evitando l'accumulo di residui\nnegli anni successivi e prevedendo, nel rigoroso rispetto anche dei vincoli\nlegali, il recupero di eventuali giacenze relative agli anni precedenti.\n\nLe Parti condividono che i permessi ex festività potranno essere fruiti\nanche ad ore, nel rispetto della frazione minima di mezz’ora.\n\nPer il periodo di vigenza del presente Accordo, i permessi per ex festività\ndovranno essere pianificati e fruiti nell'anno di competenza.\n\nI permessi ex festività non fruiti nell'anno di competenza non saranno\nmonetizzati o compensati in alcun modo.\n\nAd analoga disciplina saranno sottoposti i permessi previsti ai sensi\ndell'art. 57 CCNL 19 dicembre 2019 relativi a festività che, nel periodo di\nvigenza del presente Accordo, cadano di domenica.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>Accordo aziendale Banca Sella 2022 - 2022\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2022-09-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2023-06-30\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Attività finanziarie, attività della banca, assicurazioni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Settore bancario\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore privato\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Azienda: &rarr;&nbsp;\n                        \n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        FISAC - Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazione e Credito, UILCA - Unione Italiana Lavoratori del Credito, Esattoriali ed Assicurazioni\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;The relationship between work and health\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-funeralpayamount\">\n                Contributo minimo da parte dell'azienda alle spese per il funerale \u002F la sepoltura: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;1000.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;-10 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: The CBA explicitly refers to the law % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp;The CBA explicitly refers to the law giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;3 giorni\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;2 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;-9.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;-9.0 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n            \n             \n            \n            \n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusamount1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-CONSIGN_trigger\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowanceamount1\">\n                    Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;38.0\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype1\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata solo di domenica: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype2\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata tutti i giorni della settimana: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \n\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchers\">\n                Buoni pasto forniti: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchersamount\">\n                 &rarr;&nbsp;6.0 per pasto\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    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