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La relativa disciplina è\ncontenuta nell'art. 51 (Premio di risultato) del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli accordi aziendali hanno durata triennale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione aziendale si svolge secondo il principio della non\nsovrapponibilità nell'anno dei cicli negoziali, ivi comprese le relative\nerogazioni iniziali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolari e competenti per questo livello di contrattazione, in\nrappresentanza rispettivamente dei lavoratori e delle aziende, saranno da un\nlato le R.S.U., costituite ai sensi dell'Accordo interconfederale 20-12-1993, e\ni sindacati territoriali delle Organizzazioni stipulanti e, dall'altro, le\nDirezioni aziendali assistite dalle Associazioni imprenditoriali\nterritorialmente competenti. Per i Gruppi la titolarità e la competenza\nappartengono, da una parte, alle Organizzazioni sindacali nazionali di\ncategoria e al Coordinamento delle R.S.U. se costituito, ovvero alle R.S.U. e,\ndall'altra, alle Direzioni aziendali assistite dalla FEDERMACO.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto sopra, le richieste di rinnovo degli accordi aziendali\ndovranno essere sottoscritte congiuntamente dai soggetti individuati nel comma\nprecedente e presentate alla azienda - per i Gruppi contestualmente alla\nFEDERMACO - in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative due mesi\nprima della scadenza degli accordi stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro\n20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante i due mesi dalla data di presentazione delle piattaforme e per il\nmese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo\ncomplessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di\nrinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad\nazioni dirette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) Impegni delle parti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti\ndi rispettare e far rispettare ai propri iscritti, per il periodo di loro\nvalidità, il presente contratto e le norme applicative aziendali da esso\npreviste. A tal fine l'Associazione industriali è impegnata ad adoperarsi per\nl'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre\nle Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire\nperché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare,\ninnovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel quadro di quanto sopra convenuto, si è stipulato il presente contratto\ncollettivo nazionale di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti dalle\naziende che producono cemento, calce e suoi derivati (es.: premiscelati) gesso\ne relativi manufatti, malte e materiali di base per le costruzioni nonché\nabbiano la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nel considerare la contrattazione collettiva - esercitata nel\nrispetto delle regole sopracitate e condivise - un valore nelle relazioni\nsindacali e nel comune obiettivo di consolidare il modello contrattuale fondato\nsu due livelli di contrattazione, concordano di istituire, entro il primo anno\ndi vigenza del presente CCNL, una Commissione paritetica il cui compito sarà\nquello di sottoporre alla valutazione delle stesse una disciplina compiuta\nsulla individuazione delle materie di esclusiva competenza della contrattazione\nnazionale, quelle della sola contrattazione aziendale, e le materie su cui si\nesercita una competenza concorrente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimenti a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti il presente CCNL, come definito con l'accordo 30\nnovembre 2011 \"Linee guida\", convengono sulla opportunità di favorire\nl'adozione a livello aziendale di intese finalizzate alla crescita della\nproduttività nelle diverse peculiarità individuabili nella filiera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente le parti - in considerazione delle possibili evoluzioni\nnormative anche di carattere fiscale e previdenziale volte a incentivare la\ncontrattazione di secondo livello - qualora durante la vigenza del presente\nCCNL intervengano modifiche normative o a livello interconfederale, si\nimpegnano ad incontrarsi per valutare gli impatti e le eventuali opportunità\nche potrebbero essere generati da misure incentivanti la produttività e la\ncompetitività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 - Sistema di relazioni industriali e Comitato Paritetico\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Nazionale (CPN) - Sviluppo sostenibile e responsabilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>sociale d'impresa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I. Sistema di relazioni industriali e Comitato Paritetico Nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(CPN)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, ferme restando l'autonomia e le prerogative imprenditoriali e le\nrispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni\nsindacali dei lavoratori e nella consapevolezza dell'importanza di relazioni\nindustriali partecipate, convengono sulla opportunità di confrontarsi su\nconoscenze e su autonome valutazioni per tematiche suscettibili di incidere\nsulla situazione complessiva dei settori cui si applica il presente contratto,\nsia in termini di occasioni positive e di sviluppo che di fattori di criticità\ndei settori stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine le parti stipulanti istituiscono il Comitato Paritetico Nazionale\n(CPN) permanente con propria autonomia funzionale ed operativa. Il CPN è\ncomposto da 9 rappresentanti le Organizzazioni sindacali e da 9 rappresentanti\nFEDERMACO. Le nomine di parte sindacale saranno effettuate dalle Organizzazioni\ninteressate unitariamente. Il CPN si riunisce, in via ordinaria, due volte\nl'anno - una nel mese di aprile e una nel mese di ottobre di ciascun anno - e,\nin via straordinaria, ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità, su richiesta\ndi una delle due componenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il CPN si considera regolarmente costituito se sono presenti almeno 5\nrappresentanti per ciascuna componente. Il coordinamento logistico e le\nattività di segreteria, ivi compresi i verbali delle riunioni del CPN, nonché\neventuali ulteriori aspetti organizzativi, saranno definite dal CPN con\napposito regolamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oggetto del programma dei lavori del Comitato saranno, in particolare, i\nseguenti temi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'andamento congiunturale dei settori anche con riferimento alle\nimportazioni e alle esportazioni dei prodotti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le eventuali problematiche di approvvigionamento della materia prima con\nriferimento alle norme di legge sulla attività estrattiva e alla loro\napplicazione in sede amministrativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'utilizzo dei combustibili non convenzionali e il risparmio energetico con\nriguardo alla stima degli effetti indotti sulla occupazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la formazione professionale sulla base di quanto convenuto all'art. 3\n(Formazione e crescita professionale - FONDIMPRESA);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le tematiche della sicurezza sul lavoro e della tutela dell'ambiente\nesterno, anche con riferimento ai rapporti con le istituzioni, nonché le\nproblematiche eventualmente poste dal recepimento in legge delle direttive\ndella Unione europea in materia. Per tali materie vedasi inoltre quanto\nprevisto all'art. 6 (Tutela salute dei lavoratori e tutela ambientale -\nPrevenzione e sicurezza sul lavoro);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la verifica della applicazione, per le Aziende del settore cemento,\ndell'Accordo Europeo Multisettoriale, sottoscritto il 25 aprile 2006, sulla\nprotezione dei lavoratori che manipolano e utilizzano la silice cristallina e i\nprodotti che la contengono, il cui testo le parti recepiscono nel presente\ncontratto collettivo nazionale di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il monitoraggio degli andamenti occupazionali e delle tipologie\ncontrattuali presenti nelle Aziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con l'accordo di entrambe le componenti, il CPN può intervenire su materie\ndi interesse dei settori, non espressamente affidategli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora insorgessero problemi per la costituzione o il funzionamento del\nCPN, le parti stipulanti potranno intervenire per le relative soluzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti potranno inoltre esprimere autonome valutazioni sulle iniziative di\npolitica legislativa e regolamentare concernenti il mercato del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il CPN, per la sua attività, si avvarrà di dati forniti dalle parti\nstipulanti o provenienti da istituzioni o enti pubblici ovvero da organismi\nspecializzati sulle specifiche materie, concordemente individuati e potrà\nesprimere indirizzi ed orientamenti sulle materie oggetto di esame.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle riunioni del CPN, in relazione alle materie all'esame, potranno\nprendere parte tecnici esterni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda la formazione, la sicurezza e l'apprendistato, i compiti\naffidati al CPN sono indicati rispettivamente nell'art. 3 (Formazione e\ncrescita professionale - FONDIMPRESA), nel punto C) dell'art. 6 (Tutela salute\ndei lavoratori e tutela ambientale - Prevenzione e sicurezza sul lavoro) e\nnell'art. 25 (Apprendistato professionalizzante) del presente contratto\ncollettivo nazionale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Settore cemento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.I risultati dei lavori del CPN saranno oggetto di esame delle parti\nstipulanti in apposito incontro a livello nazionale nel corso del quale saranno\naltresì fornite, e costituiranno oggetto di specifico esame e di autonome\nvalutazioni delle parti, informazioni complessive riguardanti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i dati di aggiornamento annuale sulla struttura del settore e i loro\nriflessi sull'occupazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le previsioni annuali degli investimenti nel settore, classificati secondo\nle principali finalità perseguite e le loro localizzazioni per grandi aree\ngeografiche nonché le eventuali ricadute occupazionali prevedibili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli andamenti annuali della occupazione complessiva, ripartita per\ncategoria, con specifico riferimento a quella giovanile e a quella femminile e\nai problemi di inserimento dei lavoratori extracomunitari in applicazione delle\nnorme di legge che li riguardano;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le previsioni sui fabbisogni e sugli indirizzi di formazione\nprofessionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i dati ISTAT sulla dinamica delle retribuzioni e del costo del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i dati anche comparativi sulla produttività e competitività del\nsettore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli andamenti aggregati a livello nazionale delle prestazioni di lavoro\nrese oltre l'orario ordinario, nonché delle assenze per malattia, infortunio\nsul lavoro, cassa integrazione guadagni e altre causali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A richiesta di una delle parti, di comune accordo, allo scopo di ricercare\nposizioni comuni, potrà essere deciso di svolgere, avvalendosi del CPN in sede\nistruttoria, approfondimenti su singoli temi oggetto di reciproca informazione\ne valutazione. Per specifici temi le parti potranno convenire di condurre\napprofondimenti alla presenza di rappresentanze pubbliche aventi competenza\nistituzionale e potestà decisoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.In presenza di specifiche situazioni concernenti il settore e\nl'occupazione a livello regionale, su richiesta di una delle parti,\nl'Associazione imprenditoriale stipulante e le Organizzazioni sindacali dei\nlavoratori competenti promuoveranno apposito incontro, da svolgersi presso\nl'Associazione imprenditoriale, per valutazioni autonome delle parti sulle\nspecifiche situazioni convenute come oggetto dell’incontro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, in tali occasioni, potranno ricercare posizioni comuni da far\nvalere, ove occorra, nelle sedi istituzionali territorialmente competenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale occasione saranno in particolare valutate situazioni di crisi, di\neventuali processi di ristrutturazione e riconversione produttiva e di\nmobilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di norma, annualmente, ove possibile in occasione degli incontri di cui al\n1° comma del presente punto 2), a richiesta delle Organizzazioni sindacali dei\nlavoratori competenti saranno fornite dalla Associazione imprenditoriale\nstipulante, per il livello regionale, le previsioni degli investimenti\nriguardanti significativi ampliamenti e\u002Fo trasformazione degli impianti\nesistenti e\u002Fo nuovi insediamenti industriali e illustrate le eventuali\nimplicazioni degli investimenti predetti sulla occupazione, sulla\nqualificazione professionale, sulle prospettive produttive e sulle condizioni\nambientali ed ecologiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle regioni ove siano presenti soltanto una o più unità produttive\nappartenenti ad una unica società gli incontri di cui sopra saranno assorbiti\nda quelli previsti ai successivi punti 3) e 4).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Di norma annualmente, tenuti presenti i risultati e le valutazioni svolte\ntra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1), i Gruppi\nindustriali - intendendo per Gruppo Aziende industriali di particolare\nimportanza, operanti anche in più settori regolati dal presente contratto,\narticolate in più stabilimenti e sedi dislocati in varie aree del territorio\nnazionale nonché Aziende che a seguito di scorporo si costituiscono con più\nragioni sociali diverse ovvero Aziende che detengano la partecipazione di\ncontrollo al capitale sociale in altra azienda operante nei settori cui si\napplica il presente contratto - forniranno alle Organizzazioni sindacali\nnazionali dei lavoratori, su richiesta delle stesse, in apposito incontro da\nsvolgersi presso la sede della Associazione imprenditoriale, informazioni\nprevisionali circa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i propri programmi di investimento che comportino diversificazioni\nproduttive e\u002Fo significativi ampliamenti o modifiche strutturali degli impianti\nesistenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-eventuali nuovi insediamenti, loro localizzazione e modifiche degli\nambienti di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la distribuzione del personale ripartito per categoria (quadri, impiegati,\nintermedi, operai), per gruppi professionali di classificazione, per tipologia\ndi impiego e per sesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'andamento complessivo del lavoro straordinario e dei turni di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le assenze dal lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'andamento della fruizione delle ferie e dei permessi per riduzione\nd'orario ed ex festività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'eventuale ricorso alla CIG ordinaria e straordinaria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le attività conferite in appalto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Gruppi industriali dei settori rappresentati forniranno altresì\ninformazioni su sostanziali innovazioni tecnologiche, sui progetti e sulle\niniziative tesi al risparmio energetico, sulle implicazioni derivanti alla\nattività produttiva da specifiche normative regionali riguardanti l'attività\nestrattiva, su iniziative formative, nonché sulle linee generali di sicurezza\ne di significativi processi aziendali di riorganizzazione, di ristrutturazione\ne di riconversione produttiva. Per questi ultimi oggetti la cadenza della\ninformativa sarà quella obiettivamente richiesta da fatti specifici in tempi\nimmediati e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori potranno esprimere le\nloro valutazioni per gli eventuali riflessi sulla occupazione e sulle\ncondizioni di lavoro, fermo restando quanto previsto, per i casi di specie,\ndalla legge n. 164\u002F1975 e successive modificazioni e integrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alla predetta informativa, saranno illustrate le eventuali\nimplicazioni sulla occupazione, sulle prospettive produttive e sugli aspetti\nambientali ed ecologici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le informazioni previsionali di cui sopra saranno fornite, su richiesta,\nalle singole R.S.U. per quanto di interesse relativo alle rispettive unità\nproduttive facenti parte del gruppo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Di norma annualmente, tenuti presenti i risultati e le valutazioni svolte\ntra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1), le direzioni\ndelle aziende significative - intendendosi per tali quelle che occupino almeno\n30 lavoratori dipendenti - che non siano comprese tra quelle di cui al\nprecedente punto 3), daranno, ove richieste, alla R.S.U. nel corso di apposito\nincontro, con l'eventuale assistenza delle rispettive Associazioni sindacali,\ninformazioni previsionali circa i propri programmi di investimento che\ncomportino diversificazioni produttive e\u002Fo significativi ampliamenti e\u002Fo\nmodifiche strutturali degli impianti esistenti e\u002Fo eventuali nuovi\ninsediamenti, loro localizzazione e modifiche degli ambienti di lavoro, la\ndistribuzione del personale ripartito per categoria (quadri, impiegati,\nintermedi, operai), per gruppi professionali di classificazione, per tipologia\ndi impiego e per sesso nonché sull'andamento complessivo del lavoro\nsupplementare e straordinario, dei turni di lavoro, delle assenze dal lavoro,\ndella CIG ordinaria e straordinaria, della fruizione delle ferie e dei permessi\nper riduzione d'orario ed ex festività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le direzioni delle Aziende daranno altresì informazioni su sostanziali\ninnovazioni tecnologiche, sui progetti e sulle iniziative tese al risparmio\nenergetico, sulle implicazioni derivanti alla attività produttiva da\nspecifiche normative regionali con particolare riferimento alle norme in\nmateria estrattiva e ai relativi riflessi sulle attività di cava nonché sulle\nlinee generali di significativi processi di ristrutturazione e di riconversione\nproduttiva. Per questi ultimi oggetti la cadenza della informativa sarà quella\nobiettivamente richiesta dai fatti specifici in tempi immediati e le\nOrganizzazioni sindacali dei lavoratori potranno esprimere le loro valutazioni\nper gli eventuali riflessi sulla occupazione e sulle condizioni di lavoro,\nfermo restando quanto previsto, per i casi di specie, dalla legge n. 164\u002F1975 e\nsuccessive modificazioni ed integrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alla predetta informativa saranno illustrate le eventuali\nimplicazioni sulla occupazione, sulle prospettive produttive e sugli aspetti\nambientali ed ecologici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Settori Calce, Gesso e Malte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.I risultati dei lavori del CPN saranno oggetto di esame delle parti\nstipulanti in apposito incontro a livello nazionale nel corso del quale saranno\naltresì fornite, e costituiranno oggetto di specifico esame e di autonome\nvalutazioni delle parti, informazioni complessive riguardanti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la realtà strutturale dell'intero comparto e le prospettive produttive di\nciascuno dei settori interessati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- significativi processi di ristrutturazione e riconversione produttiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le previsioni degli investimenti complessivi del settore riguardanti\nsignificativi ampliamenti e\u002Fo trasformazioni degli impianti esistenti e\u002Fo nuovi\ninsediamenti industriali e loro localizzazioni per grandi aree geografiche, che\ncomportino riflessi sulla occupazione, sulle prospettive produttive e sulle\ncondizioni ambientali ed ecologiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A richiesta di una delle parti, di comune accordo, allo scopo di ricercare\nposizioni comuni, potrà essere deciso di svolgere, avvalendosi del CPN in sede\nistruttoria, approfondimenti su singoli temi oggetto di reciproca informazione\ne valutazione. Per specifici temi le parti potranno convenire di condurre\napprofondimenti alla presenza di rappresentanze pubbliche aventi competenza\nistituzionale e potestà decisoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Tenuti presenti i risultati e le valutazioni svolte tra le parti a livello\nnazionale e di cui al precedente punto 1) i Gruppi industriali operanti nei\nsettori della calce o del gesso o delle malte - intendendosi per Gruppo Aziende\ncon più di 200 dipendenti e aventi stabilimenti ubicati in almeno due regioni\n- fornirà alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali dei\nlavoratori stipulanti il presente contratto, su richiesta delle stesse, in\napposito incontro che sarà tenuto presso la sede della Associazione\nimprenditoriale, informazioni concernenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'andamento recente e quello prevedibile della attività aziendale, nonché\nla sua situazione economica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli investimenti realizzati nel biennio precedente e quelli in programma\nper il biennio successivo - ripartiti per ampliamenti, nuovi impianti e a fini\nambientali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile della occupazione,\nnonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di\ncontrasto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la distribuzione del personale ripartito per categoria (quadri, impiegati,\nintermedi, operai), per gruppi professionali di classificazione, per tipologia\ndi impiego e per sesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le decisioni che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti\ndella organizzazione del lavoro e dei contratti di lavoro in essere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Di norma annualmente, tenuti presenti i risultati e le valutazioni svolte\ntra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1), le direzioni\ndelie aziende significative - intendendosi per tali quelle che occupino almeno\nSO 30 lavoratori dipendenti - che non siano comprese tra quelle di cui al\nprecedente punto 2), daranno, ove richieste, alla R.S.U. nel corso di apposito\nincontro, con l'eventuale assistenza delle rispettive Associazioni sindacali,\ninformazioni concernenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'andamento recente e quello prevedibile della attività aziendale, nonché\nla sua situazione economica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli investimenti realizzati nel biennio precedente e quelli in programma\nper il biennio successivo ripartiti per ampliamenti, nuovi impianti e a fini\nambientali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile della occupazione,\nnonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di\ncontrasto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la distribuzione del personale ripartito per categoria (quadri, impiegati,\nintermedi, operai), per gruppi professionali di classificazione, per tipologia\ndi impiego e per sesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le decisioni che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti\ndella organizzazione del lavoro e dei contratti di lavoro in essere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione comune\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti nel convenire sulla utilità di procedere a un ulteriore\nrafforzamento del sistema di relazioni sindacali in atto nelle aziende che\napplicano il vigente CCNL, attraverso la costruzione di un compiuto sistema\npartecipativo in sede di categoria fondato anche sulla bilateralità,\nconcordano di istituire un \"Gruppo di lavoro\" entro il l6 ottobre 2013 quale\nidonea sede di analisi, verifica, confronto e proposta che, nel corso della\nvigenza del presente CCNL, dovrà presentare alle parti medesime un progetto\nriguardante la fattibilità di poter attivare un organismo bilaterale nel\nsettore dell'industria del cemento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale \"Gruppo di lavoro\" sarà formato da 6 rappresentanti delle\nOrganizzazioni sindacali e da 6 rappresentanti FEDERMACO. Pertanto, nella\ncondivisione del valore della crescita della produttività di sistema e della\nredditività, della diffusione dell'innovazione, della strategicità della\nricerca e degli aspetti sociali e ambientali, il progetto elaborato\ncongiuntamente dal citato \"Gruppo di lavoro\" paritetico dovrà contenere una\nproposta da sottoporre alle parti stipulanti su:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i presupposti giuridici e gli adempimenti propedeutici alla operatività\ndell'eventuale organismo bilaterale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli aspetti costitutivi, organizzativi e funzionali dell'eventuale\norganismo bilaterale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i compiti e l'individuazione delle materie di attribuzione quali il mercato\ndel lavoro, la formazione professionale, la sicurezza sul lavoro, il welfare\nintegrativo e la responsabilità sociale di impresa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il coordinamento con i compiti e le funzioni oggi attribuite dall'art. 2\ndel CCNL al Comitato Paritetico Nazionale (CPN);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le misure e le modalità di finanziamento, fermo restando che tutte le\ncariche dell'eventuale organismo bilaterale - in quanto non diversamente\nprevisto dalla legge - non potranno che essere a titolo gratuito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con specifico riferimento alla politica occupazionale, le Parti concordano\ndi affidare al \"Gruppo di lavoro\", richiamato nella precedente dichiarazione\ncomune, il compito di approfondire entro il 1° ottobre 2013, la strumentazione\nprevista dalla Legge 28 giugno 2012 n. 92 (Riforma del Mercato del Lavoro).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Altresì, in considerazione dei connessi aspetti occupazionali, il \"Gruppo\ndi lavoro\" di cui sopra dovrà sviluppare uno specifico approfondimento\ndedicato all'andamento del mercato nazionale, nonché alle prospettive\nproduttive e di sviluppo, in particolare del settore della industria del\ncemento, alla luce delle attuali difficoltà critiche di contesto, anche allo\nscopo di esprimere sulla materia una posizione comune con un \"Avviso\" da\nsottoporre alla attenzione delle Istituzioni interessate, in particolare il\nMinistero dello Sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle Politiche\nSociali, come d'altra parte già avvenuto con la \"Dichiarazione comune\nFEDERMACO, FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL sullo stato di crisi del\nsettore della industria del cemento, calce e gesso del 25 ottobre 2011.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Attivazione di un \"Gruppo di studio paritetico\" in materia di mercato del\nlavoro e partecipazione dei lavoratori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano di istituire entro il primo anno di vigenza del presente\nCCNL, un \"Gruppo di studio paritetico\", formato da 6 rappresentanti delle\nOrganizzazioni sindacali e da 6 rappresentanti FEDERMACO, con il compito di\nmonitorare e studiare l'evoluzione legislativa, nazionale ed in ambito UE,\nriguardante il rapporto di lavoro con particolare riferimento ai temi del\nmercato del lavoro e delle tipologie contrattuali, del sistema degli\nammortizzatori sociali nonché della partecipazione dei lavoratori anche al\nfine di determinare possibili posizioni condivise da sottoporre alle Parti\nstipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sexualhar\">\u003Cp>Dichiarazione congiunta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Attivazione di un \"Gruppo di lavoro\" in materia di mobbing\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u002Fo molestie sessuali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano sulla necessità che le Aziende dei settori\nrappresentati siano dotate di un Codice di condotta per la prevenzione di casi\ndi mobbing e\u002Fo molestie sessuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine viene istituito un \"Gruppo di lavoro\", formato da 3\nrappresentanti delle Organizzazioni sindacali e da 3 rappresentanti di\nFEDERMACO, che dovrà presentare entro il 30 settembre 2016 alle Parti\nstipulanti il presente CCNL, una proposta di Codice di condotta in materia di\nmobbing e\u002Fo molestie sessuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il \"Gruppo di lavoro\" dovrà avviare i propri lavori entro il 1° febbraio\n2016.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II. Sviluppo sostenibile e Responsabilità sociale d'impresa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)Le parti convengono che lo sviluppo sostenibile, inteso come integrazione\nequilibrata e dinamica delle dimensioni relative alla crescita economica, al\nrispetto dell'ambiente e alla responsabilità sociale d'impresa, costituisca il\nmodello cui ispirarsi per l'avvio di azioni in grado di perseguire evoluzioni\npositive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)Le parti convengono, in particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-di porre in atto misure finalizzate alla sostenibilità dei processi\nproduttivi delle Industrie dei Settori, assicurando lo sviluppo delle capacità\nproduttive, la tutela della occupazione unitamente alla costruzione di una\nadeguata e coerente strategia ambientale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-di adottare una metodologia partecipativa di rapporti, basata sulla\ntrasparenza e completezza degli elementi di informazione, sulla corretta\ncomunicazione e sulla promozione di un positivo clima aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)Viene valutato come rilevante che tutti i soggetti interessati, imprese e\nlavoratori, realizzino comportamenti coerenti con quanto sopra, per confermare\nla validità di percorsi condivisi in essere e di quelli futuri, relativamente\nai temi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-protezione ambientale e gestione CO2;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-utilizzo prodotti e combustibili tradizionali e alternativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-salute e sicurezza del personale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-monitoraggio e reporting delle emissioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-impatto sulle comunità locali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)Le parti ritengono che la responsabilità sociale d'impresa vada intesa\ncome qualificante valore aggiunto per l'impresa e per i suoi rapporti con i\nlavoratori, i clienti, i fornitori, il territorio e le istituzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)Le parti, quindi, si danno atto che il percorso verso la responsabilità\nsociale d'impresa costituisce un miglioramento della osservanza degli obblighi\ndi legge e di contratto, soprattutto quando esso sia attuato con effettività,\ntrasparenza e verificabilità dei contenuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)Per favorire percorsi di approfondimento e per sviluppare un approccio\nquanto più possibile consapevole e condiviso al tema della responsabilità\nsociale, le parti convengono che, entro sei mesi dalla firma del presente CCNL,\nil CPN di cui all'art. 2, predisponga un documento condiviso contenente linee\nguida dei requisiti minimi per l’attuazione dei principali elementi della\nresponsabilità sociale d'impresa tenendo conto anche delle raccomandazioni\nOIL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Ch3>Art. 3 - Formazione e crescita professionale – FONDIMPRESA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono concordemente l'importanza della formazione\nprofessionale, strumento essenziale per la crescita delle risorse umane\nnell'attività lavorativa, e di conseguenza, a livello personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti individuano, nel rispetto delle reciproche competenze e\nresponsabilità, le seguenti finalità prioritarie da perseguirsi attraverso\niniziative di formazione professionale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-consentire a tutti i lavoratori l'acquisizione di conoscenze specifiche in\ngrado di meglio rispondere alle esigenze derivanti da innovazioni tecnologiche,\norganizzative, legislative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-incentivare i lavoratori ad ampliare e ad accrescere le loro competenze\nprofessionali, non solo tecniche, ma anche relazionali, al fine di renderli\nidonei a cogliere opportunità di sviluppi di carriera all'interno delle\naziende;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-rispondere a necessità di aggiornamento ed eventuale riqualificazione dei\nlavoratori, al fine di prevenire l'insorgere di situazioni di inadeguatezza\nprofessionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, riferendosi alle previsioni delle leggi e degli Accordi\nInterconfederali in materia di formazione professionale, intendono\nconcordemente delineare le modalità di rapporto con FONDIMPRESA - Fondo\ninterprofessionale per la formazione continua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende concorderanno in tempi utili con le R.S.U. i piani di formazione,\ncompresi quelli in materia di igiene e sicurezza sul lavoro da sottoporre alla\napprovazione di FONDIMPRESA, secondo le modalità previste dalla legge\nnazionale e dalle norme regionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Questi piani di formazione, oltre ai percorsi formativi e alle metodologie\ndidattiche funzionali agli obbiettivi, prevederanno le modalità di svolgimento\ndelle iniziative di formazione, nonché quelle di partecipazione delle figure\nindividuate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato Paritetico Nazionale (CPN) di cui all'art. 2 del presente\ncontratto ha il compito di costituire il \"Dossier sulla formazione nei settori\nrappresentati\", raccogliendo dalle aziende copia dei piani di formazione\nconcordati, anche al fine di proporre alle realtà di impresa meno strutturate,\nle esperienze acquisite, se del caso rimodulate alle specifiche esigenze\nformative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Dossier sulla formazione sarà realizzato nel rispetto delle normative\nnazionali e comunitarie in materia di tutela della \"privacy\", e non potrà\nessere oggetto di diffusione, nemmeno parziale, al di fuori dei settori a cui\nsi applica il presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È altresì affidato al CPN il compito di monitorare l'evoluzione della\nnormativa in materia di formazione professionale, a livello comunitario,\nnazionale e regionale, al fine di tenere aggiornate le Parti sulle opportunità\ndi finanziamento, e l'eventuale introduzione e sviluppo di nuovi strumenti di\nformazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Acquisita la normale operatività, il CPN potrà essere investito dalle\nParti di ulteriori compiti in materia di formazione professionale, quali ad\nesempio lo studio di linee guida per un piano di formazione di base destinato\nagli addetti dei settori a cui si applica il presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la gestione delle suddette attività in materia di formazione\nprofessionale, all'interno del CPN potrà essere incaricato un gruppo\nparitetico ristretto, che provvederà a relazionare, con la periodicità che\nverrà concordemente stabilita, il CPN nella sua interezza.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 Gestione delle crisi occupazionali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando che l'utilizzo degli strumenti legislativi di gestione delle\ncrisi deve corrispondere, in via prioritaria, alle diversificate e specifiche\nesigenze tecniche, organizzative ed economiche delle Aziende, le parti\nstipulanti convengono sulla opportunità che, in presenza di crisi e di\nnecessità di riorganizzazione e ristrutturazione, gli ammortizzatori sociali\nsiano utilizzati in modo da contenere il ricorso alle misure previste per le\neccedenze occupazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 - Appalti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che i lavori ed i servizi dati in appalto debbano\nrigorosamente rispecchiare le norme di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, le Aziende si impegnano a non affidare in appalto,\nall’interno dei propri stabilimenti, le attività di produzione e\nl’esecuzione della manutenzione ordinaria a carattere continuativo a meno\nche, quest’ultima, non debba essere necessariamente svolta al di fuori dei\nnormali turni di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In queste situazioni la Direzione aziendale e la R.S.U. si incontreranno per\napprofondire i casi specifici e valutare eventuali soluzioni alternative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende informeranno trimestralmente per iscritto, la R.S.U. sulla natura\ndelle attività conferite in appalto, sui nominativi delle imprese appaltatrici\ne relativi contratti collettivi nazionali di lavoro applicati sottoscritti\ndalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello\nnazionale e sulla prevedibile durata dei lavori dati in appalto. Su richiesta\ndella R.S.U. sarà effettuato un incontro per l'esame della materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che\nvincolino le imprese appaltatrici alla osservanza degli obblighi e ad esse\nderivanti dalle norme di legge, assicurative, previdenziali, di igiene del\nlavoro e di sicurezza del lavoro, nonché dei rispettivi contratti di lavoro\nsottoscritti dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più\nrappresentative a livello nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi, comunque, fino alla loro scadenza, i contratti di appalto\nstipulati prima della sottoscrizione del presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende informeranno la R.S.U. sulle date di scadenza dei contratti di\nappalto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurance\">\u003Ch3>Art. 6 - Tutela salute dei lavoratori e tutela ambientale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>- Prevenzione e sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Tutela salute dei lavoratori e tutela ambientale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Le Parti, concordano di istituire a far data dal 1° febbraio 2008 il\nRappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Salute e Ambiente (RLSSA) che\nsubentra al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nella\ntitolarità dei diritti del ruolo e delle attribuzioni previste dal D.lgs. n.\n81\u002F2008 626\u002F94 e successive modifiche e integrazioni e dalla precedente\nregolamentazione di cui al CCNL 5 marzo 2004.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori in tutte le unità produttive all'atto dell'elezione delle\nR.S.U. eleggono, tra i componenti le R.S.U., il R.L.S.S.A. nei seguenti\nnumeri:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-1 (uno) rappresentante nelle unità produttive che occupano da 16 a 200\ndipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-3 (tre) rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 201 a 1.000\ndipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-6 (sei) rappresentanti nelle unità produttive che occupano oltre 1.000\ndipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle unità produttive che occupano da 101 a 200 dipendenti, le cui cave si\ntrovano ubicate ad una distanza superiore a 20 km. dallo stabilimento, è\neletto nell'ambito delle R.S.U. apposito R.L.S.S.A. tra i lavoratori della\ncava, in aggiunta e con proprie specifiche competenze e funzioni rispetto al\nR.L.S.S.A. come sopra stabilito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il R.L.S.S.A. rappresenta i lavoratori in materia di sicurezza e salute\nsecondo la disciplina del presente articolo ed è interlocutore della direzione\naziendale nell'esercizio delle proprie competenze, all'interno dello\nstabilimento e delle relative pertinenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella comunicazione scritta alla Direzione aziendale, di cui all'art. 15\n(Rappresentanza sindacale unitaria - R.S.U.) comma 5 del presente contratto,\nverrà data indicazione espressa dei nominativi dei componenti delle R.S.U.\neletti R.L.S.S.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Fermo restando che al R.L.S.S.A. sono attribuite le prerogative previste\ndalle vigenti disposizioni di legge e in particolare dall'art. 50 del D.lgs. n.\n81\u002F2008 e successive modifiche e integrazioni, le Parti riconoscono che\nl'attività del R.L.S.S.A in materia di sicurezza, salute e ambiente deve\nrispondere a criteri di partecipazione, condivisione degli obiettivi e\ncollaborazione per il loro raggiungimento. A tal fine l'Azienda assicurerà la\nnecessaria informazione\u002Fformazione del R.L.S.S.A., in particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sui temi della tutela dell'ambiente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sui programmi di miglioramento delle prestazioni ambientali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sullo sviluppo di sistemi di gestione che rispondano ai requisiti previsti\na livello internazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il R.L.S.S.A., oltre ai permessi retribuiti di cui al successivo comma\npotrà utilizzare 24 ore annue retribuite aggiuntive, per le cementerie a ciclo\ncompleto, da dedicare, inizialmente, alla formazione; per tutte le altre unità\nproduttive del cemento, nonché per i settori calce, gesso e malte, tali ore\naggiuntive, da dedicare inizialmente alla formazione, sono pari a 16 ore\nannue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Per l'espletamento dei compiti previsti dall’art. 50, comma 1 del D.lgs.\nn. 81\u002F2008 e successive modifiche e integrazioni nonché per la partecipazione\nad iniziative formative concernenti la materia dell'igiene e sicurezza del\nlavoro, attuate con gli strumenti e nelle forme di cui alla parte II, pt. 2)\ndell'accordo interconfederale 22.06.1995 (organi paritetici territoriali), le\nAziende metteranno a disposizione dei R.L.S.S.A. un monte ore di permessi\nretribuiti pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-48 ore annue nelle unità produttive che occupano da 16 a 100\ndipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-88 ore annue nelle unità produttive che occupano da 101 a 200\ndipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-128 ore annue nelle unità produttive che occupano oltre 200 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi debbono essere richiesti dai R.L.S.S.A. di norma per iscritto e\ncon un preavviso di 24 ore indicando, in caso di più rappresentanti, il\u002Fi\nnominativo\u002Fi. Il godimento dei permessi non deve pregiudicare l'andamento\ndell'attività produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 50 del D.lgs. n. 81\u002F2008 e\nsuccessive modifiche e integrazioni, nonché da quando previsto dal comma\ndodicesimo del presente articolo, i R.L.S.S.A. potranno disporre del tempo\nstrettamente necessario senza pregiudizio né della retribuzione né dei\npermessi retribuiti come sopra definiti e loro spettanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detti permessi assorbono, fino a concorrenza, quanto già concesso in sede\naziendale allo stesso titolo. Oltre ai permessi retribuiti di cui sopra i\nR.L.S.S.A. potranno avvalersi, per l'espletamento dei compiti loro affidati,\nanche dei permessi retribuiti spettanti alle R.S.U. In tal caso la richiesta\nper la fruizione dei relativi permessi sarà effettuata dalla R.S.U. secondo le\nmodalità fissate per i permessi spettanti alla R.S.U. e di cui all'art. 15\n(Rappresentanza sindacale unitaria - R.S.U.) del presente contratto indicando\nil\u002Fi nominativo\u002Fi del\u002Fi beneficiario\u002Fi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Direzione aziendale, il R.L.S.S.A. e la R.S.U. si incontreranno\nannualmente, un mese prima della riunione periodica prevista dalla norma di\nlegge, al fine di verificare congiuntamente eventuali temi di comune interesse\nche hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori, nonché\nsull'ambiente, da sviluppare nella predetta riunione periodica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il R.L.S.S.A., fatte salve le competenze e i compiti previsti dall'art. 50\ndel D.lgs. n. 81\u002F2008 e successive modifiche e integrazioni, assume le seguenti\nprerogative:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-presenzia alle rilevazioni ambientali dei fattori di rischio per la salute\ne la sicurezza dei lavoratori nonché alla trascrizione dei risultati nel\ndocumento sulla valutazione dei rischi di cui al comma 1 punto a) dell'art. 17\ndel D.lgs. n. 81\u002F2008 e successive modifiche e integrazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-è consultato sulle iniziative aziendali di informazione\u002F formazione dei\nlavoratori in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni e delle\nmalattie professionali di cui al comma 1 punto d) dell'art. 37 del D.lgs. n.\n81\u002F2008 e successive modifiche e integrazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-è consultato sulle innovazioni tecnologiche che abbiano riflesso sulla\nsicurezza e la tutela ambientale nell'ambiente di lavoro ed è coinvolto nella\ndefinizione dei mezzi e delle procedure di prevenzione da adottare nel caso di\nimpiego di una nuova sostanza che comporti potenziali rischi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-riceve informazioni sulle procedure di prevenzione in caso di utilizzo nel\nciclo produttivo dei residui classificati come tossici e nocivi ai sensi della\nspecifica normativa in materia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-riceve informazioni sulle procedure per lo smaltimento dei rifiuti\nindustriali di cui al DPR 915\u002F1982;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-è consultato per la realizzazione di programmi di prevenzione e di\nsicurezza predisposti dall'Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella riunione periodica, oltre ai temi stabiliti dall'art. 35 del D.lgs. n.\n81\u002F2008 e successive modifiche e integrazioni, l’Azienda fornirà\ninformazioni riguardo ad aspetti ambientali significativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le visite ai luoghi di lavoro il R.L.S.S.A., contestualmente alla\nrichiesta delle ore di permesso necessarie, preavverte la Direzione aziendale\nper la loro effettuazione unitamente al Responsabile del Servizio di\nPrevenzione e Protezione ovvero ad addetto da questi incaricato, presente nella\nunità produttiva. In presenza di situazioni di oggettiva gravità ed\nemergenza, fermo restando l'obbligo del preavviso alla Direzione aziendale, il\nR.L.S.S.A., in caso di dichiarato impedimento della stessa Direzione aziendale,\npotrà effettuare da solo la visita al luogo di lavoro interessato\ndall'emergenza. Le visite avranno luogo compatibilmente con le esigenze\nproduttive e nel rispetto delle limitazioni previste dalla legge (es. art. 339\nDPR 547\u002F55).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Prevenzione e sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Le Parti convengono sulla necessità di evitare, correggere ed eliminare\nle condizioni ambientali nocive o insalubri e, a tal fine, per quanto riguarda\ni valori-limite dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e biologica\nfanno riferimento ai livelli previsti dalle norme nazionali, comunitarie\novvero, in assenza di dette norme, dalle tabelle dell'American Conference of\nGovernment Industriai Hygienists nella traduzione del testo in lingua inglese a\ncura dell'Associazione Italiana degli Igienisti Industriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Potranno essere affidate ai servizi di igiene ambientale e medicina del\nlavoro delle Aziende Sanitarie Locali di cui all'art. 14 legge 833\u002F1978, o a\nIstituti o Enti qualificati di diritto pubblico scelti di comune accordo tra\nDirezione aziendale e R.L.S.S.A. (Rappresentante dei Lavoratori della Sicurezza\nSalute ed Ambiente) le rilevazioni ambientali dei fattori di rischio per la\nsalute e la sicurezza dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Gli oneri per il complesso degli interventi degli Enti qualificati di\ndiritto pubblico scelti di comune accordo tra Direzione aziendale e R.L.S.S.A.\nsono a carico dell'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Il personale di detti Istituti o Enti sarà vincolato al segreto sulle\ntecnologie e sulle tecniche di produzione di cui può venire a conoscenza nello\nsvolgimento dei compiti affidatigli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Le rilevazioni avverranno di regola ad intervalli non superiori a 24 mesi\ndalle conclusioni delle precedenti o in occasione di modifiche del processo\nproduttivo ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori e comunque in\nrelazione alla evoluzione o alla insorgenza di nuovi rischi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I risultati delle rilevazioni di cui sopra, unitamente ai dati degli\ninfortuni, su richiesta del R.L.S.S.A o delle R.S.U., formerà oggetto di esame\ncongiunto nel corso di apposito incontro con la Direzione aziendale. Al\nsuddetto incontro potranno prendere parte anche tecnici che hanno effettuato le\nrilevazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.I risultati delle rilevazioni ambientali dei fattori di rischio per la\nsalute e la sicurezza dei lavoratori - fermo restando quanto previsto\ndall’art. 2105 cod. civ. – saranno inseriti nel documento sulla valutazione\ndei rischi di cui al comma 1 punto a) dell’art. 17 del D.lgs. n. 81\u002F2008 e\nsuccessive modifiche e integrazioni, conservato in stabilimento a cura della\nDirezione per consultazione e fornito in copia su richiesta del R.L.S.S.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Le Aziende raccoglieranno le statistiche afferenti le assenze, per reparti\ndi lavoro, dovute ad infortunio, malattia o malattia professionale, insieme al\nregistro aziendale degli infortuni di cui all'art. 403 DPR 547\u002F1955, saranno\nconservati in stabilimento a cura della Direzione per consultazione e forniti\nin copia su richiesta del R.L.S.S.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hivpolicy\">\u003Cp>5.I lavoratori saranno sottoposti alle visite mediche preventive e\nperiodiche previste dalle leggi, nonché a quelle che si ritenessero\nobiettivamente necessarie a seguito dei risultati delle rilevazioni ambientali\ndei fattori di rischio. Dei risultati degli accertamenti clinici e strumentali\neffettuati sarà data notizia al R.L.S.S.A. in forma anonima collettiva e per\nsuo tramite alle R.S.U. Gli accertamenti medico-radiografici saranno affidati\nad Istituti o Enti qualificati di diritto pubblico e\u002Fo ad Istituti o medici\nspecialisti abilitati, scelti di comune accordo tra Direzione aziendale e\nR.L.S.S.A. Ove dette visite evidenziassero la necessità di accertamenti\nspecialistici o radiografici, questi saranno effettuati a carico dei competenti\nIstituti assicurativi e previdenziali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Viene istituita la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore,\ncustodita dalla Azienda presso l'unità produttiva che ne consegna copia al\nlavoratore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro o quando lo\nstesso ne fa richiesta, sul quale saranno registrati i risultati degli\naccertamenti di cui sopra nonché i dati di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-eventuali visite di assunzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-visite periodiche effettuate dall'Azienda per obbligo di legge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-controlli effettuati dai servizi ispettivi degli Istituti previdenziali a\nnorma del secondo comma dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-visite di idoneità effettuate da Enti pubblici o da Istituti specializzati\ndi diritto pubblico a norma del terzo comma dell'art. 5 della legge 20 maggio\n1970 n. 300;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-infortuni sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assenze per malattia e infortunio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetyext\">\u003Cp>7.Per l'igiene sul lavoro e la prevenzione infortuni si fa riferimento alle\nnorme generali e ai regolamenti speciali che disciplinano tale materia, in\nparticolare per quanto riguarda la fornitura dei dispositivi di protezione\nindividuale e collettiva, l'approvvigionamento dell'acqua potabile negli\nstabilimenti, l'istituzione di bagni, docce e spogliatoi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Le Aziende provvedono e assicurano nell'ambito delle unità produttive,\nivi comprese le miniere e le cave, che ciascun lavoratore riceva una adeguata\nformazione e informazione non inferiore a quella prevista dagli artt. 36 e 37\ndel D.lgs. n. 81\u002F2008 e dall'Accordo Stato\u002FRegioni del 21 dicembre 2011 e\nsuccessive modifiche e integrazioni con l'ausilio, se del caso, di appositi\nsupporti a stampa:\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sui rischi specifici cui possono essere esposti, sulle norme di sicurezza e\nsulle disposizioni aziendali in materia di prevenzione e sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sui dispositivi di protezione individuale da adottare ai sensi dei\nprovvedimenti legislativi per la prevenzione degli infortuni e igiene del\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che i diritti derivanti ai R.L.S.S.A. dalla presente\nregolamentazione realizzano le finalità previste dall'art. 9 della legge\n300\u002F1970, in materia di ricerca, elaborazione e attuazione delle misure idonee\na tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutto quanto non espressamente disciplinato nei punti A) e B) del\npresente articolo si fa riferimento all'accordo interconfederale 22 giugno 1995\ne, per quanto riguarda la designazione e\u002Fo elezione del R.L.S.S.A., sempre che\ni lavoratori non abbiano ancora provveduto alla data di entrata in vigore del\npresente CCNL, all'accordo 22\u002F11\u002F1995 punto 3, sottoscritto dalle parti\nstipulanti il presente contratto collettivo nazionale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti nel condiviso obiettivo di assicurare, nel rispetto delle norme di\nlegge e regolamentari, la miglior tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro,\nconvengono di affidare all'attività del Comitato Paritetico Nazionale (CPN) di\ncui all'art. 2 del presente CCNL il perseguimento dei seguenti obiettivi\ncomuni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-promuovere il miglioramento dei livelli di sicurezza e di salute sul luogo\ndi lavoro orientando le imprese, i R.L.S.S.A. e le R.S.U. all'adozione di\nmodelli di gestione della sicurezza e relative procedure di lavoro sicuro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-monitorare le iniziative di formazione in materia di sicurezza realizzate\ndalle imprese sia con riferimento ai R.L.S.S.A. che ai lavoratori neo-assunti\nal fine di costituire una banca dati settoriale sulla cui base poter esprimere\neventuali indirizzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-confrontare i reciproci orientamenti sulla evoluzione della normativa\nnazionale e comunitaria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-seguire l'evoluzione della sicurezza dei settori rappresentati prendendo in\nesame eventuali problematiche di particolare rilievo che dovessero essere\nportate all'attenzione delle parti stipulanti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-esaminare specifiche tematiche connesse alla sicurezza sul lavoro anche per\nle attività affidate in appalto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, allo scopo di dare un contributo di conoscenza e suggerimenti di\ncomportamento utili ai fini della prevenzione, entro la fine di ciascun anno\npari si terrà una sessione di informativa nazionale di settore sulla sicurezza\nnella quale saranno congiuntamente valutate le risultanze delle rilevazioni\nstatistiche, su dati che l'organizzazione imprenditoriale raccoglierà ed\nelaborerà in forma aggregata, atte a rilevare la frequenza, la gravità e la\ndurata media degli eventi infortunistici, ripartiti per grandi aree\nterritoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione della prima sessione della anzidetta informativa di settore\nsulla sicurezza le parti esamineranno la possibilità di estendere le\nrilevazioni di parte imprenditoriale, da portare al tavolo delle valutazioni\ncongiunte, alle tipologie di infortunio e alle aree di rischio con l'obiettivo\ndi individuare eventuali iniziative di informazione, sensibilizzazione e\nformazione di cui la parte imprenditoriale potrà farsi carico nel quadro degli\nindirizzi generali di settore per il rafforzamento della prevenzione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 - Trapasso - Trasformazione - Cessazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>o fallimento di Azienda\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le vigenti disposizioni di legge, il trapasso e la\ntrasformazione in qualsiasi modo della Azienda non risolvono di per sé il\nrapporto di lavoro e il lavoratore conserva integralmente i suoi diritti nei\nconfronti della nuova gestione per il servizio precedentemente prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di fallimento, seguito da licenziamento, e in caso di cessazione\ndella Azienda, il lavoratore avrà diritto, oltre al normale preavviso, al\ntrattamento di fine rapporto e a quanto altro gli compete in base al presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-GENEQ_trigger\">\u003Ch3>Art. 8 - Azioni positive per le pari opportunità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, preso atto delle iniziative legislative volte al conseguimento\ndelle pari opportunità per le lavoratrici, realizzeranno, in vigenza del\ncontratto collettivo nazionale di lavoro, apposito incontro per esaminare le\nazioni positive che possono derivare dall'applicazione della normativa\nnazionale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 - Tutele alle categorie dello svantaggio sociale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, nella condivisa opportunità di interventi di legge in favore\ndelle categorie socialmente svantaggiate, in particolare i lavoratori\nimmigrati, e altresì a sostegno del volontariato, impegnano le Direzioni\naziendali a dedicare la loro attenzione per una efficace applicazione delle\nnorme di tutela esistenti rendendo coerente la loro azione e aggiornando i loro\ncomportamenti alle disposizioni che saranno introdotte per l'attuazione\nnell'ordinamento interno di direttive comunitarie concernenti le predette\ncategorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 - Accordi interconfederali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli accordi stipulati dalla Confederazione generale dell'industria italiana\nConfindustria con le Confederazioni dei lavoratori CGIL, CISL e UIL, anche se\nnon esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente\ncontratto collettivo nazionale di lavoro, sempreché questo non disponga\ndiversamente, nei limiti della rispettiva competenza e rappresentanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto collettivo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>nazionale di lavoro e condizioni di miglior favore.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni del presente contratto collettivo nazionale di lavoro,\nnell'ambito di ogni istituto, sono correlative e inscindibili fra loro e non\nsono cumulabili con alcun altro trattamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la inscindibilità di cui sopra, le parti, col presente\ncontratto collettivo nazionale di lavoro, non hanno inteso sostituire le\ncondizioni, anche di fatto, più favorevoli al lavoratore attualmente in\nservizio non derivanti da accordi nazionali, le quali continueranno ad essere\nmantenute ad personam.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 - Estensione di contratti stipulati con altre Associazioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora le Organizzazioni dei lavoratori, firmatarie del presente contratto\ncollettivo nazionale di lavoro, dovessero - con altre Associazioni di datori di\nlavoro o di artigiani - concordare condizioni meno onerose di quelle previste\ndal presente contratto collettivo nazionale di lavoro, tali condizioni, dopo\nche siano accertate nella loro sfera di applicazione con verbale redatto fra le\nOrganizzazioni interessate, si intendono estese alle Aziende che abbiano le\nmedesime caratteristiche e che siano associate presso Organizzazioni aderenti\nalla Confederazione generale dell'industria italiana CONFINDUSTRIA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13 - Reclami e controversie - Procedura di conciliazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e di arbitrato irrituale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora uno dei soggetti destinatari del presente contratto collettivo\nnazionale di lavoro intende proporre in giudizio una domanda relativa al\nrapporto disciplinato dal CCNL, si avvarrà della procedura di conciliazione\nappresso di seguito prevista in applicazione delle disposizioni di cui al\nD.lgs. 31 marzo 1998 n. 80. Chi intende agire giudizialmente promuove la\nprocedura di conciliazione tramite l'Associazione cui aderisce o conferisce\nmandato con richiesta sottoscritta, che l'Associazione farà pervenire alla\ncontroparte tramite l'organizzazione che la rappresenta con lettera\nraccomandata con avviso di ricevimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.La richiesta deve contenere l'indicazione delle parti, l'oggetto della\ncontroversia con l'esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento\ndella pretesa, l'indicazione del luogo dove devono essere fatte le\ncomunicazioni inerenti alla procedura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.L’Organizzazione che rappresenta la parte attrice, contestualmente\nall'invio alla controparte della lettera del proprio rappresentato di cui al\npunto A), chiederà la costituzione della Commissione sindacale di\nconciliazione che è composta da un rappresentante della Organizzazione\nsindacale alla quale il lavoratore aderisce o conferisce mandato speciale e da\nun rappresentante dell'Associazione degli industriali cui l'impresa aderisce o\nconferisce mandato speciale, designato previa intesa con l'Associazione degli\nindustriali stipulante il presente CCNL Le funzioni di Segreteria della\nCommissione saranno svolte presso l'anzidetta Associazione degli\nindustriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.I rappresentanti designati dalle parti si riuniscono entro 20 giorni dalla\ncomunicazione della richiesta di procedere all’esame della controversia e al\ntentativo di conciliazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Il tentativo di conciliazione viene svolto con libertà di forme, anche in\npiù riunioni, e deve esaurirsi entro 60 giorni dalla data di cui al precedente\npunto 3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Se la conciliazione ha esito positivo, si redige processo verbale ai sensi\ne per gli effetti dell'art. 411, 3° comma, c.p.c. e il verbale di avvenuta\nconciliazione è depositato presso la Direzione Provinciale del Lavoro a cura\ndella Segreteria. La sottoscrizione del verbale rende inoppugnabile la\nconciliazione la quale acquista efficacia di titolo esecutivo con l'osservanza\ndi quanto previsto dall'art. 411 c.p.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Se la conciliazione non riesce si redige processo verbale che contiene le\nposizioni delle parti e le ragioni del mancato accordo. Di tali ragioni il\ngiudice terrà conto ai fini della determinazione delle spese del successivo\ngiudizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel verbale di mancata conciliazione le parti possono indicare la soluzione\nanche parziale sulla quale concordano, precisando, quando è possibile,\nl'ammontare del credito non controverso del lavoratore. In questo ultimo caso\nil processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le\ndisposizioni di cui all'art. 411 c.p.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Copia dei verbali di conciliazione o di mancato accordo è rilasciata alle\nparti contestualmente alla sottoscrizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Eventuali questioni interpretative e\u002Fo applicative della presente\nprocedura sono demandate all'esame e alla decisione delle parti stipulanti il\ncontratto collettivo nazionale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B)Se il tentativo di conciliazione non riesce o comunque è decorso il\ntermine per l'espletamento della procedura conciliativa, le parti possono\nconcordare di deferire la risoluzione della controversia alla decisione del\nCollegio arbitrale istituito a cura delle Organizzazioni sindacali nazionali\ndei lavoratori e dei datori di lavoro stipulanti il presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Il Collegio, che resterà in carica per la durata del presente contratto,\nè rinnovabile. Esso è composto da 3 membri componenti di cui due designati,\nrispettivamente, dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti e\ndalla Organizzazione imprenditoriale stipulante ed il terzo, con funzioni di\nPresidente, scelto di comune accordo dalle predette parti. In caso di mancato\naccordo sulla designazione del terzo membro componente, quest'ultimo sarà\nsorteggiato tra i nominativi compresi in apposita lista di nomi non superiore a\nsei, preventivamente concordata o, in mancanza di essa, sarà designato, su\nrichiesta di una delle Parti stipulanti, dal Presidente del Tribunale di\nRoma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla designazione del supplente del Presidente si procederà con gli stessi\ncriteri adottati per la scelta di quest'ultimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collegio ha sede presso gli uffici della Organizzazione imprenditoriale\nche provvederà a svolgere anche le funzioni di segreteria del Collegio, ma\npotrà riunirsi anche altrove previo accordo tra le Organizzazioni\nstipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Le spese relative al Collegio, intendendosi per tali quelle afferenti alla\npartecipazione alle riunioni del Presidente, saranno ripartite al 50% fra le\nparti in causa. Le spese sostenute per gli altri componenti il Collegio restano\na carico delle rispettive parti in causa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.La richiesta di devoluzione della controversia al Collegio arbitrale deve\ncontenere l'indicazione della parte istante, l'elezione di domicilio presso la\nsegreteria del Collegio e l'esposizione dei fatti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale richiesta sarà inviata dall'interessato, a mezzo raccomandata con\navviso di ricevimento, alla segreteria del Collegio, tramite l'organizzazione\nsindacale di appartenenza, entro il termine di 30 giorni che decorre dal giorno\ndel rilascio del verbale di esito negativo dell'obbligatorio tentativo di\nconciliazione o dal giorno di scadenza del periodo entro il quale poteva essere\nesperito il tentativo medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Copia della richiesta dovrà altresì essere contemporaneamente trasmessa, a\nmezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla controparte datoriale, la\nquale potrà a sua volta aderire alla richiesta medesima con comunicazione alla\nSegreteria del Collegio, entro 30 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Richiesta e adesione dovranno contenere la dichiarazione scritta degli\ninteressati di accettazione dei nominativi del Collegio giudicante, come pure\nil conferimento al medesimo Collegio del potere di decidere secondo equità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.L'eventuale istruttoria della controversia si svolgerà in forma\nprevalentemente orale, secondo le modalità che saranno fissate dal Collegio\nnella prima riunione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collegio potrà liberamente interrogare le parti interessate, nonché le\npersone che risultino informate dei fatti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti potranno essere assistite da Organizzazioni sindacali e\u002Fo da legali\ndi fiducia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei termini perentori fissati dal Collegio, le parti potranno depositare\npresso la segreteria documenti, memorie e repliche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Il Collegio dovrà emettere il lodo entro sessanta giorni, che decorrono\ndalla data di ricevimento, da parte della segreteria, della comunicazione\nriguardante l'adesione alla richiesta di devoluzione della controversia al\nCollegio arbitrale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Il lodo è deliberato a maggioranza di voti degli arbitri ed è redatto\nper iscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esso è comunicato, tramite la segreteria, alle parti in giudizio ed è\nesecutivo, previa osservanza delle regole stabilite dal secondo comma dell'art.\n412 quater c.p.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Per quanto riguarda l'impugnazione ed esecutività del lodo arbitrale si\nrinvia alle norme di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di sopravvenienza di un accordo interconfederale sulla materia di\ncui al presente articolo, le Parti si incontreranno per esaminare\nl’opportunità di armonizzare le due discipline.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14 - Relazioni aziendali e conflittualità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di migliorare sempre più il clima delle relazioni sindacali in\nAzienda e di ridurre la conflittualità, è comune impegno delle parti, tenuto\nconto di quanto previsto dagli accordi interconfederali del 25 gennaio 1990 e\n23 luglio 1993, a che, in caso di controversie collettive, vengano esperiti\ntentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse\nattraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale e R.S.U. In particolare,\nqualora la controversia abbia come oggetto l'applicazione o l'interpretazione\ndi norme contrattuali, di legge, nonché l'informazione di cui alla prima parte\ndel contratto, a richiesta di una delle parti aziendali, l'esame avverrà con\nl'intervento delle Organizzazioni stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 15 - Rappresentanza sindacale unitaria (R.S.U.)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione dell'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993 in ciascuna\nunità produttiva con più di 15 dipendenti la FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e\nFILLEA-CGIL assumono l'iniziativa per la costituzione della Rappresentanza\nsindacale unitaria (R.S.U.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla condizione che abbiano espresso formale adesione al citato accordo\ninterconfederale, l'iniziativa per la costituzione della R.S.U. può esser\nassunta anche dalle altre Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL ovvero\ndalle Organizzazioni di cui al punto 4), parte seconda, lett. b) del predetto\naccordo interconfederale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La R.S.U. è composta per due terzi dai rappresentanti eletti tra le liste\npresentate da tutte le Organizzazioni sindacali sopra richiamate, in\nproporzione ai voti conseguiti dalle singole liste e, nell'ambito delle liste,\nin relazione ai voti ottenuti dai singoli candidati. Il residuo terzo è\nassegnato alle sole Organizzazioni firmatarie del presente CCNL e la relativa\ncopertura avviene mediante elezione o designazione, in base ai voti\nricevuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero dei componenti la R.S.U. è pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 3 componenti nelle unità produttive che occupano da 16 a 100\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 4 componenti nelle unità produttive da 101 a 150 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 5 componenti nelle unità produttive da 151 a 200 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 6 componentinelle unità produttive da 201 a 300 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 7 componenti nelle unità produttive da 301 a 450 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 8 componenti nelle unità produttive da 451 a 600 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 9 componenti nelle unità produttive oltre 600 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I nominativi dei componenti la R.S.U., eletti e\u002Fo designati, saranno\ncomunicati per iscritto alla Direzione aziendale a cura delle rispettive\nOrganizzazioni sindacali dei componenti la R.S.U., per il tramite\ndell'Associazione industriale territorialmente competente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti la R.S.U. subentrano alle RSA e ai loro dirigenti di cui alla\nlegge n. 300\u002F1970 nella titolarità di diritti e tutele, agibilità sindacali,\ncompiti di tutela dei lavoratori e nell’esercizio delle funzioni a essi\nspettanti per effetto delle disposizioni di legge e di contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La R.S.U. e le Organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori sono\ntitolari della funzione di contrattazione aziendale come stabilito dall'accordo\ninterconfederale 23 luglio 1993 e per contratto collettivo nazionale di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Cp>Il monte\u002Fanno di permessi di 2 ore per ogni dipendente in forza presso\nl'unità produttiva al 1° gennaio di ciascun anno, già previsto dall'art. 31\ndel CCNL 31 gennaio 1991, viene ripartito come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per l'espletamento dei propri compiti e funzioni la R.S.U. disporrà dei\npermessi retribuiti di cui all'art. 23 della legge n. 300\u002F1970;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, titolari delle ore di permessi\nretribuiti aggiuntive rispetto a quanto previsto dal citato art. 23,\ntrasferiscono alla R.S.U. una quota dei predetti permessi aggiuntivi pari al\n70%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La R.S.U. comunicherà alla Direzione aziendale il nominativo del\nresponsabile per la gestione amministrativa del monte ore come sopra definito e\nad essa attribuito.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Le precitate Organizzazioni sindacali ripartiranno al loro interno la quota\ndei permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli di cui al già citato art.\n23, pari al residuo 30%, che sarà di norma fruita per il tramite dei\nrispettivi componenti la R.S.U., e comunicheranno alle Direzioni aziendali la\nregolamentazione da esse definita e il nominativo del responsabile per la\ngestione amministrativa del predetto monte ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi debbono essere richiesti, di norma, per iscritto e con un\npreavviso di 24 ore, dalla R.S.U. indicando il nominativo del beneficiario. Il\ngodimento dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon\nandamento dell'attività produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando l'eleggibilità di operai, intermedi, impiegati e quadri non\nin prova in forza all'unità produttiva, possono essere candidati anche i\nlavoratori addetti all'unità produttiva assunti con contratti di lavoro a\ntermine la cui scadenza comporti una durata residua del rapporto di lavoro non\ninferiore a 6 mesi alla data delle elezioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le operazioni connesse con l'elezione della R.S.U. saranno svolte nel\nrispetto delle esigenze dell'attività produttiva. Allo scopo saranno presi\nopportuni accordi con la Direzione aziendale, in particolare per il luogo e il\ncalendario della votazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti della Commissione elettorale, gli scrutatori, i componenti del\nseggio elettorale, i componenti sindacali del Comitato di garanti, di cui ai\npunti 5, 8, 13 e 20, parte seconda dell'accordo interconfederale 20 dicembre\n1993, qualora in forza alla unità produttiva, dovranno espletare il loro\nincarico al di fuori dell'orario di lavoro oppure, in via eccezionale, anche\ndurante l'orario di lavoro utilizzando, previa richiesta, i permessi retribuiti\ndi cui all'art. 23 legge n. 300\u002F1970.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Direzione aziendale fornirà l’elenco dei dipendenti con diritto di\nvoto indicando l’incidenza delle varie categorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La R.S.U. decade dal mandato ricevuto: alla scadenza dei 3 anni dalla data\ndelle elezioni; qualora si verifichi il superamento della quota di sostituzione\nprevista dall’accordo interconfederale (punto 6, parte prima); in presenza di\natto di revoca posto in essere attraverso la raccolta di firme certificate tra\ni lavoratori in numero superiore al 50% degli aventi diritto al voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all'art. 19 della\nlegge n. 300\u002F1970, firmatarie del vigente CCNL o comunque aderenti alla\ndisciplina dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993, che partecipano alla\nprocedura di elezione della R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a\ncostituire RSA ai sensi della norma sopra richiamata e cessa l'attività del\nConsiglio di Fabbrica ove esistente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 16 - Assemblea\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea, nei giorni di attività\nlavorativa, all'interno della unità produttiva nel luogo all'uopo indicato\novvero, in caso di impossibilità, in locale messo a disposizione dalla Azienda\nnelle immediate vicinanze della unità produttiva, per la trattazione di\nmaterie di interesse sindacale e del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali assemblee saranno tenute fuori dell'orario di lavoro e, nei limiti di\n10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione (ex\npremio di produzione compreso)(1^), durante l'orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assemblee - che potranno riguardare la generalità dei lavoratori o\ngruppi di essi - saranno indette singolarmente o congiuntamente dalle\nOrganizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto o dalle R.S.U., con\napposito ordine del giorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle assemblee potranno partecipare dirigenti esterni delle Organizzazioni\nsindacali stipulanti, i cui nominativi e qualifiche - unitamente alla data e\nora dell'assemblea nonché all'ordine del giorno della stessa - dovranno essere\nresi noti per iscritto alla Direzione aziendale con un preavviso di almeno 48\nore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo svolgimento delle assemblee dovrà aver luogo con modalità che tengano\nconto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia\ndegli impianti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle lavorazioni a turni o a ciclo continuo la partecipazione di tutti i\nlavoratori potrà essere assicurata articolando l’assemblea secondo la\ndistribuzione dei turni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10\ndipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all’interno della\nAzienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano salve eventuali condizioni di miglior favore in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vedi nota a pag. 94 (art. 51 Premio di risultato).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tradeunleavdays\">\u003Ch3>Art. 17 - Permessi per cariche sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>- Aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori membri di Organi direttivi delle Confederazioni sindacali,\ndelle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati regionali o\nprovinciali aderenti potranno essere concessi brevi permessi retribuiti\ncumulabili nell'arco di ciascun trimestre, per il disimpegno delle loro\nfunzioni, quando il permesso venga espressamente richiesto per iscritto alla\nAzienda dalle Organizzazioni predette tramite le Associazioni territoriali\ndegli industriali e non ostino impedimenti di ordine tecnico-aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere\ncomunicate per iscritto dalle Organizzazioni dei lavoratori, tramite le\nAssociazioni territoriali degli industriali, alla Azienda cui il lavoratore\nappartiene.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I suddetti permessi, che potranno essere richiesti per non più di due\nrappresentanti volta per volta, promiscuamente per gli operai, gli intermedi e\ngli impiegati, non potranno eccedere il limite di 16 ore mensili per ciascuna\nOrganizzazione sindacale e per ciascuno stabilimento o sede centrale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Per l'adempimento delle funzioni sindacali di cui sopra e per quelle\ninerenti a funzioni pubbliche elettive potrà essere concessa una aspettativa a\nnorma, rispettivamente, dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e della\nlegge 3 agosto 1999, n. 265 alla quale si fa rinvio anche per il regime dei\npermessi a favore di lavoratori chiamati a ricoprire cariche pubbliche\nelettive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'aspettativa per cariche sindacali sarà accordata su richiesta scritta\ndelle Organizzazioni sindacali interessate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È fatto obbligo ai lavoratori, cui è accordata l'aspettativa, di\nripresentarsi in servizio entro 7 giorni dalla data di cessazione della carica\nche ha determinato l'aspettativa. In caso contrario il rapporto di lavoro si\nconsidererà risolto per dimissioni del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>da valere per le industrie della calce, del gesso e delle malte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’applicazione del presente articolo ai dipendenti delle Aziende\nesercenti la produzione della calce, del gesso e delle malte, il terzo comma è\nsostituito dal seguente: “I suddetti permessi, che potranno essere richiesti\nper non più di un rappresentante, promiscuamente per gli operai, gli intermedi\ne gli impiegati, non potranno eccedere il limite di 8 ore mensili per ciascuna\nOrganizzazione sindacale e per ciascun stabilimento”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 18 - Affissioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I comunicati e le pubblicazioni di cui all'art. 25 della legge 20 maggio\n1970, n. 300, nonché quelli dei sindacati nazionali o locali di categoria dei\nlavoratori, stipulanti il presente contratto, vengono affissi su albi posti a\ndisposizione dalle Aziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali comunicati dovranno riguardare materia di interesse sindacale e del\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Copia degli stessi deve essere tempestivamente inoltrata alla Direzione\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 19 - Versamento dei contributi sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende opereranno le trattenute per contributi sindacali previo rilascio\ndi deleghe individuali firmate dagli interessati che ne facciano richiesta e\nconsegnate o fatte pervenire all'Azienda dal lavoratore stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La delega avrà validità fino a revoca scritta da parte del lavoratore\ninteressato. L'eventuale revoca avrà efficacia a partire dal mese successivo a\nquello di comunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni delega dovrà specificare le generalità del lavoratore, il numero di\nmatricola o di cartellino, l'indicazione della organizzazione sindacale cui\nl'Azienda dovrà versare il contributo nonché la misura dello stesso che,\nsalva diversa comunicazione da parte delle Organizzazioni nazionali dei\nlavoratori stipulanti il presente contratto da rendere alle Organizzazioni\nnazionali dei datori di lavoro entro e non oltre il mese di novembre di ogni\nanno, è commisurata allo 1% di paga base e contingenza in vigore al 1°\ngennaio di ciascun anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le trattenute saranno effettuate mensilmente sulle relative competenze del\nlavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le trattenute operate dalla Azienda verranno versate su conti correnti\nbancari indicati da ciascun sindacato. I versamenti delle somme, come sopra\ntrattenute, dovranno essere eseguiti entro la fine del mese successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni dei lavoratori stipulanti dichiarano che per i lavoratori\nda esse rappresentati la trasformazione da misura percentuale sui minimi\ntabellari in cifra differenziata per gruppi di classificazione nonché ogni\nmodifica della cifra stessa e delle modalità di iscrizione e versamento,\nsempre salvo il diritto individuale di revoca, non dà luogo a rinnovo delle\ndeleghe già rilasciate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni dei datori di lavoro stipulanti prendono atto della\ndichiarazione suddetta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 20 - Istituti di Patronato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, in merito allo svolgimento dell'attività degli Istituti di\nPatronato ai sensi dell'art. 12 della legge 20 maggio 1970, n. 300, all'interno\ndell'Azienda, convengono quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.I Patronati, INAS-CISL, INCA-CGIL, ITAL-UIL svolgeranno i compiti previsti\ndal D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804 nei confronti dei singoli lavoratori\ninteressati mediante propri rappresentanti, muniti di documento di\nriconoscimento attestante tale qualifica rilasciato dalle rispettive Direzioni\nprovinciali dei Patronati stessi i quali dovranno segnalare le eventuali\nvariazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.I predetti rappresentanti dei Patronati svolgeranno le proprie funzioni\nnel locale che verrà messo a disposizione durante l'esercizio della loro\nattività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Per lo svolgimento delle stesse verranno concordati con le Direzioni\naziendali i giorni e gli orari atti a consentire i contatti con i lavoratori\nfuori dell'orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i rappresentanti\ndel Patronato di cui al punto 1) dovessero conferire durante l’orario\nlavorativo con un dipendente della Azienda per l’espletamento del mandato da\nquesti conferito, gli stessi rappresentanti del Patronato ne daranno tempestiva\ncomunicazione alla Direzione aziendale la quale provvederà a rilasciare al\nlavoratore interessato il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il\ntempo necessario, sempre che non ostino esigenze di carattere tecnico e\norganizzativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>DISCIPLINA COMUNE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrialperiod\">\u003Ch3>Art. 21 - Periodo di prova\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dal 1° ottobre 2006, data di entrata in vigore della nuova\nclassificazione, i periodi di prova sono pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 6 mesi per i lavoratori appartenenti all'area direttiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 3 mesi per quelli appartenenti all'area concettuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 2 mesi per quelli appartenenti all'area specialistica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1 mese per quelli appartenenti all'area qualificata ed esecutiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dal 1° maggio 2013 i periodi di prova sono i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 6 mesi per i lavoratori appartenenti all'area direttiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 4 mesi per quelli appartenenti all'area concettuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 3 mesi per quelli appartenenti all'area specialistica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1 mese per quelli appartenenti all'area qualificata ed esecutiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saranno esentati dal periodo di prova i lavoratori che lo abbiano già\nsuperato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova la retribuzione non potrà essere inferiore al\nminimo tabellare più l'indennità di contingenza previsti per il gruppo per il\nquale il lavoratore è assunto in prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può risolvere in qualsiasi\nmomento il rapporto di lavoro, senza l'obbligo di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di licenziamento o dimissioni durante il periodo di prova, il\nlavoratore avrà diritto alla retribuzione indicata nella lettera di assunzione\nafferente il periodo per il quale è stato mantenuto in servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che, superato il periodo di prova, venga confermato, si\nintenderà assunto in servizio a tutti gli effetti dal giorno in cui ha\niniziato il periodo di prova.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 22 - Assunzione – Documenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Cp>L'assunzione avverrà a norma delle disposizioni di legge e degli eventuali\naccordi interconfederali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’atto della assunzione l’Azienda è tenuta a comunicare al lavoratore\nper iscritto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- data di assunzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-categoria e inquadramento assegnato ai sensi dell’art. 29\n(Classificazione del personale) e mansioni cui normalmente deve attendere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- trattamento economico iniziale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- durata dell'eventuale periodo di prova;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- località di svolgimento del lavoro;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>-tipologia del rapporto di lavoro se a tempo indeterminato o determinato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tutti gli altri eventuali dati previsti da norme di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le informazioni circa la durata delle ferie, l'orario di lavoro e i termini\ndi preavviso in caso di recesso possono essere effettuate mediante rinvio alle\nnorme del CCNL applicato al lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda è tenuta inoltre a consegnare al lavoratore una dichiarazione\nsottoscritta contenente i dati di registrazione effettuata nel Libro Unico del\nLavoro nonché le comunicazioni previste dalle vigenti norme.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'atto della assunzione sarà fornita al lavoratore la modulistica\nriguardante l'iscrizione a CONCRETO \"Fondo nazionale pensione complementare \"\n(scheda informativa e modulo di adesione) di cui all'art. 61 (Previdenza\ncomplementare).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- carta d'identità o documento equivalente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- libretto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la documentazione relativa alle assicurazioni sociali obbligatorie se ne\nè in possesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcare2txt\">\u003Cp>-lo stato di famiglia per i lavoratori agli effetti degli assegni per il\nnucleo familiare;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>- il certificato degli studi compiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-eventuali ulteriori documenti che l'azienda ritenga utili in relazione alle\nmansioni cui il lavoratore è assegnato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È in facoltà della Azienda di richiedere il certificato penale di data non\nanteriore a tre mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore dovrà dichiarare alla Direzione aziendale la sua residenza e\ncomunicare tempestivamente gli eventuali cambiamenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 23 - Assunzione delle donne e dei fanciulli\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli, si fa riferimento\nalle vigenti disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 24 - Visita medica\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È in facoltà della Azienda di far sottoporre il lavoratore a visita\nmedica, secondo quanto disposto dall’art. 5 della legge 20 maggio 1970 n. 300\ne dagli artt. 16 e 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e\nsuccessive modifiche e integrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\u003Ch3>Art. 25 - Apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti riconoscono che l'apprendistato professionalizzante può costituire\nun fattore strategico di concorso allo sviluppo della competitività delle\nimprese e al contempo, grazie ai suoi contenuti formativi, un istituto di\naccesso al lavoro idoneo a favorire una occupazione di qualità nelle aziende\nche applicano il presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che la disciplina che segue\ndà concreta attuazione e trova fondamento in quanto definito\nsull'apprendistato professionalizzante dal \"Testo unico dell'apprendistato\" di\ncui al D.lgs. 14 settembre 2011, n. 167 così come modificato dalla Legge 28\ngiugno 2012 n. 92 (Riforma del Mercato del Lavoro) e successive\nmodificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la disciplina dell'apprendistato professionalizzante - che, ai sensi\ndell'art. 1, comma 1, del D.lgs. 167\u002F2011, è un contratto di lavoro a tempo\nindeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani - si\nfa richiamo alle vigenti norme di legge salvo quanto disposto nei commi\nseguenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 167\u002F2011, il contratto di\napprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età\nnon inferiore ai 18 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in\npossesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.lgs.\n226\u002F2005, e non superiore ai 29 anni, ed è finalizzato alla qualificazione dei\nlavoratori attraverso un percorso di formazione per l'acquisizione di\ncompetenze di base, trasversali e tecnico-professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Può essere convenuto un periodo di prova ai sensi dell'art. 21 del presente\ncontratto, di durata non superiore a quanto previsto per il livello\nimmediatamente superiore a quello di inserimento e in ogni caso di durata non\neccedente i 2 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i\nlavoratori operai, intermedi e impiegati destinati a svolgere le mansioni\nproprie dell'area qualificata, 2° livello, dell'area specialistica, 1°, 2° e\n3° livello, dell'area concettuale, 1°, 2° e 3° livello e dell'area\ndirettiva, 1° e 2° livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata minima del contratto di apprendistato è di 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata massima del periodo di apprendistato e la sua suddivisione in\nperiodi è così determinata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"700\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"308\">\n  \u003Ccol width=\"115\">\n  \u003Ccol width=\"92\">\n  \u003Ccol width=\"87\">\n  \u003Ccol width=\"86\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"308\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Livelli\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"115\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Durata \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"92\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Primo periodo mesi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Secondo periodo\n        mesi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"86\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Terzo periodo mesi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"308\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Area qualificata 2°\n        livello  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Area specialistica 1° livello\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"115\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"92\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"86\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">—\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"308\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Area specialistica\n        2° e 3° livello\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"115\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">30\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"92\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"86\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"308\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Area concettuale 1°\n        livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"115\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"92\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"86\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"308\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Area concettuale 2°\n        e 3° livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"115\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"92\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"86\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"308\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Area direttiva 1° e\n        2° livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"115\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">36 \n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"92\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"86\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'inquadramento e il relativo trattamento economico sono così\ndeterminati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: due livelli sotto\nquello di destinazione finale con retribuzione corrispondente a quella minima\ncontrattuale (minimo tabellare, ex indennità di contingenza e EDR) del livello\niniziale di inquadramento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale con\nretribuzione corrispondente a quella minima contrattuale (minimo tabellare, ex\nindennità di contingenza e EDR) prevista per tale livello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nel terzo e ultimo periodo: fermo l'inquadramento di cui al secondo periodo\ndi apprendistato, la retribuzione sarà corrispondente a quella prevista per il\nlivello di destinazione finale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante lo svolgimento dell'apprendistato, le parti potranno recedere dal\ncontratto solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che, stante la peculiare natura a causa mista del contratto di\napprendistato, il periodo di formazione si conclude al termine del periodo di\napprendistato, la parti del contratto individuale potranno recedere dal\ncontratto dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2118 del\nCodice civile, di quindici giorni. Durante il periodo di preavviso continua ad\napplicarsi la disciplina del contratto di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a\nnorma dell'art. 2118 Codice civile, l'apprendista è mantenuto in servizio e il\nrapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo\nindeterminato con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità\npreviste dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di infortunio sul lavoro l'azienda integrerà il trattamento Inail\nfino al 100 per cento della retribuzione spettante nel primo giorno e fino alla\ncessazione della indennità di invalidità temporanea nei limiti di durata\ndell'apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia viene mantenuto il rapporto e corrisposto il 50 percento\ndella retribuzione spettante per un massimo di 6 mesi per ogni anno solare e\nnei limiti di durata dell'apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie di cui all'art. 46 matureranno pro quota con riferimento al\nservizio effettivamente prestato presso la stessa azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Premio di risultato di cui all'art. 51 verrà corrisposto a partire dal\nsecondo anno di apprendistato nella misura dell'80%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto indicato per gli istituti sopra richiamati, il periodo\ndi apprendistato, per il lavoratore confermato a tempo indeterminato, verrà\ncomputato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini previsti dalla\nlegge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal contratto collettivo\nnazionale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta, deve contenere\nl'indicazione della prestazione oggetto del contratto, la durata del periodo di\napprendistato, la qualifica professionale che sarà acquisita al termine\nprevisto del periodo di apprendistato sulla base degli esiti della formazione,\nil piano formativo individuale il cui schema si allega al presente CCNL\nunitamente allo schema della scheda di rilevazione dell'attività formativa\n(Allegato n. 5).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non\nsono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto espressamente valgono le norme del vigente CCNL in\nquanto applicabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per poter stipulare nuovi contratti di apprendistato professionalizzante, le\nunità produttive (per il settore del cemento) ovvero le imprese (per i settori\ndella calce e del gesso) devono aver mantenuto in servizio almeno il 51% dei\nlavoratori il cui contratto di apprendistato sia terminato nei ventiquattro\nmesi precedenti la nuova assunzione. A tal fine non si computano gli\napprendisti che: si siano dimessi; quelli il cui rapporto di lavoro si sia\nrisolto per giusta causa; i contratti risolti in corso o al termine del periodo\ndi prova. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in\nservizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo\nsvolgimento, sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo\nindeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è comunque consentita\nl'assunzione di un numero di apprendisti pari a quelli già confermati più\nuno, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli\napprendisti pregressi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti riconoscono che i lavoratori assunti con contratto di apprendistato\nprofessionalizzante rispondono ai requisiti di iscrivibilità al Fondo di\nprevidenza complementare di categoria CONCRETO di cui all'art. 61 del presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia\ninterni che esterni all'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I principi convenuti nel presente capitolo sono finalizzati a garantire una\nuniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione\nnell'apprendistato professionalizzante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del conseguimento della qualificazione è destinato, nel triennio,\nun monte ore di 120 ore annue retribuite salvo il caso in cui le normative\nregionali prevedano la riduzione di detto monte ore per casi specifici. Le ore\ncomplessive di formazione possono essere distribuite diversamente nell'arco\ndella durata del contratto di apprendistato, salva una quantità minima annua\npari a 40 ore, sulla base di quanto previsto nel Piano formativo\nindividuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità e l'articolazione della formazione (interna e\u002Fo esterna)\npotranno essere definite a livello aziendale, tenendo presente che una quota\ndel monte ore dovrà essere destinata all'apprendimento di nozioni di igiene,\nsicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro; una quota sarà riservata\nalla conoscenza dei diritti e dei doveri nel rapporto di lavoro; una quota\nconcernerà l'organizzazione aziendale e del ciclo produttivo ai fini del\ncompleto inserimento dell'apprendista nell'ambiente di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di formazione relative alla antinfortunistica e alla organizzazione\naziendale dovranno essere realizzate all'inizio del rapporto di lavoro. Le\nulteriori ore di formazione specificamente rivolte al conseguimento della\nqualificazione, potranno essere realizzate attraverso modalità di formazione\nin alternanza, on the job, in affiancamento e moduli di formazione teorica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione interna, anche con modalità e-learning, è prevista per le\nmaterie collegate alla realtà aziendale\u002Fprofessionale, mentre le altre materie\npotranno essere oggetto di formazione interna o esterna all'azienda, sempre\nfacendo ricorso anche a modalità e-learning, qualora l'azienda disponga di\ncapacità formativa interna.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione esterna dovrà essere affidata a soggetti abilitati e\nqualitativamente riconosciuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono indicatori della capacità formativa interna la presenza di: risorse\numane idonee a trasferire competenze, tutor con competenze adeguate, nonché\nlocali idonei in relazione agli obiettivi formativi ed alle dimensioni\naziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le\niniziative formative esterne e interne alla azienda. In caso di interruzione\ndel rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l'attività\nformativa svolta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le funzioni di tutor possono essere svolte da un lavoratore qualificato\ndesignato dalla impresa. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di\ntutor della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di apprendistato presso più datori di lavoro o presso la medesima\nazienda si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di\napprendistato, purché non separati da interruzioni superiori a un anno e\nsempre che si riferiscano alle stesse attività e mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione di cui\nsopra saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato\nda svolgere. A quest’ultimo fine l’apprendista deve documentare\nl’avvenuta partecipazione alla attività formativa con l’attestato di\nfrequenza rilasciato dall’Istituto formativo e\u002Fo con l’attestazione del\ntutor aziendale nel libretto di formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del periodo di apprendistato l'azienda rilascerà\nall'apprendista, oltre alle normali registrazioni nella scheda professionale,\nun documento che attesti i periodi di apprendistato compiuti e le attività\nlavorative per le quali sono stati effettuati i periodi medesimi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno reciprocamente atto che procederanno a un nuovo esame\ndella materia qualora vengano stipulate ulteriori intese a livello\ninterconfederale finalizzate a dare piena operatività al \"Testo unico\ndell'apprendistato\" di cui al D.lgs. 14 settembre 2011, n. 167 così come\nmodificato dalla Legge 28 giugno 2012 n. 92 (Riforma del Mercato del Lavoro) e\nsuccessive modificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili formativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I profili formativi individuano le relative conoscenze e competenze\nnecessarie alle figure professionali di seguito indicate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto all'amministrazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabile amministrativo di stabilimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto commerciale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabile qualità - responsabile laboratorio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- assistente\u002Fcapoturno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capo servizi meccanici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- manutentore elettrico - elettromeccanico - elettronico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- manutentore generico polivalente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- manutentore meccanico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operatore esterno di ciclo tecnologico con sala centralizzata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operatore polifunzionale di cava;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- analista di laboratorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che i programmi formativi concordati, oltre allo\nsbocco professionale determinato dal presente verbale di accordo, possono\ncreare le premesse per ulteriori evoluzioni professionali e conseguenti\navanzamenti di inquadramento - verificabili a livello aziendale tra Direzione\ned R.S.U.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto all'amministrazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>impiegato AC1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria AC\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono all'area concettuale i lavoratori impiegati, intermedi e operai\nche ricoprono posizioni di lavoro che richiedono elevata e qualificata\nautonomia organizzativa e riferimento al superiore per le problematiche più\ncomplesse ed eventuale coordinamento di lavoratori di aree\u002Flivelli inferiori;\nil tutto nell'ambito delle direttive e degli obiettivi specifici definiti dalla\nAzienda per il settore\u002Ffunzione di appartenenza. Sono in possesso di\npreparazione teorica\u002Fprofessionale e\u002Fo di esperienza specialistica\nconsolidata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo di riferimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetti ai vari servizi amministrativi di stabilimento o unità commerciali\n(o di sede).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aree di attività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Attuazione operativa connessa alla tenuta dei libri contabili a partita\ndoppia e alla registrazione delle scritture secondo il piano dei conti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Controllo della fatturazione acquisti e clienti e registrazione delle\nstesse su schede meccanografiche e libri IVA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Redazione dei documenti di accompagnamento del trasporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Tenuta di documentazione di carattere amministrativo e archiviazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Tenuta ed aggiornamento libro magazzino, libro inventario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze e competenze professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Utilizzare un programma di videoscrittura. Collegarsi a reti telematiche\nper l'informazione tecnica e normativa. Conoscere i principi per\nl'archiviazione delle informazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Utilizzare un programma di foglio elettronico e applicarne le potenzialità\nnelle più comuni situazioni di gestione nell'ambito dell’impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Conoscere il rapporto tra magazzino e funzione amministrativa nei suoi\naspetti di: registrazione, inventario, giacenza e operatività informatica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Saper utilizzare i principali programmi applicativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Acquisizione di elementi per la registrazione delle scritture secondo il\npiano dei conti predisposto da superiori professionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Capacità di controllo della fatturazione acquisti e clienti, nonché di\nregistrazione e libri IVA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Redazione dei documenti di accompagnamento del trasporto dei materiali in\nmovimento all'interno della azienda o provenienti dall'esterno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Capacità di tenuta e aggiornamento del libro magazzino.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Capacità di stesura del libro inventario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Acquisizione graduale di capacità professionali per verificare le\nquantità di materiali in movimento da e per la sede centrale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Capacità di effettuare controlli parziali e finali dei carichi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Tenuta di documentazione amministrativa correlata alle operazioni\nassegnate e capacità di archiviazione, secondo le disposizioni impartite da\nsuperiori professionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Graduale acquisizione di capacità di suddividere e destinare ai singoli\nreparti la documentazione in arrivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Capacità di ripartizione della corrispondenza tra le diverse aree\nfunzionali dell'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Controllo e verifica della fatturazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Responsabile amministrativo di stabilimento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>impiegato ADI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria AD\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono all'area direttiva i lavoratori impiegati con funzioni\ndirettive che occupano posizioni di lavoro di particolare rilevanza con\nautonomia organizzativa e decisionale al fine del conseguimento degli obiettivi\naziendali; sono in possesso di approfondita e qualificata preparazione teorica\naccompagnata da elevata esperienza professionale e svolgono funzioni di\nrilevante responsabilità economica\u002Fgestionale o di elevata professionalità\nnell'ambito delle\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>direttive generali aziendali con eventuale coordinamento direttivo di uffici\no servizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo di riferimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetti a funzioni amministrative, tecniche, commerciali o di acquisto di\nenti centrali in possesso di approfondita conoscenza specifica e prolungata\nesperienza che svolgono compiti di indirizzo, coordinamento e raccordo\ninterfunzionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aree di attività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Supervisione dei servizi amministrativi di stabilimento con capacità di\nindirizzo e controllo (magazzino, amministrazione del personale, spedizioni,\nimprese appaltatrici).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Tenuta dei registri scarico e carico rifiuti e scadenziario autorizzazioni\nvarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Assistenza, per tutte le pratiche amministrative, rapporti con il personale\ne rapporti con il territorio, alla Direzione di Stabilimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze e competenze professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere l'impresa nei suoi aspetti organizzativi gestionali e il contesto\nin cui opera. Potenziare le capacità di relazionarsi in ambito\norganizzativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Utilizzare un programma di videoscrittura. Collegarsi a reti telematiche\nper l'informazione tecnica e normativa. Conoscere i principi per\nl'archiviazione delle informazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Utilizzare un programma di foglio elettronico e applicarne le potenzialità\nnelle più comuni situazioni di gestione nell'ambito dell’impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere l'aspetto contabile, le varie forme societarie, le fasi della\ncontabilità e gestione degli uffici. Conoscere la normativa e la gestione dei\nrifiuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere il rapporto tra magazzino e funzione amministrativa nei suoi\naspetti di: registrazione, inventario, giacenza e operatività informatica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere il quadro di riferimento della normativa legata alla\ncertificazione di qualità ISO 9000; implementare un sistema organizzativo;\nprocedere all'adeguamento di alcune fasi operative, sulla base di un manuale\ndelle procedure predisposto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere i sistemi di tenuta dei libri paga e matricola e gli adempimenti\ncontributivi, previdenziali e fiscali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Capacità di lettura, interpretazione e formazione delle bolle di\naccompagnamento dei materiali in movimento all'interno della azienda o\nprovenienti dall'esterno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Capacità di verifica sul libro magazzino.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Capacità di stesura del libro inventario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Acquisizione graduale di capacità professionali per verificare le\nquantità di materiali in movimento da e per la sede centrale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Capacità di effettuare controlli parziali e finali dei carichi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Tenuta di documentazione amministrativa correlata alle operazioni\nassegnate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Capacità di ripartizione della corrispondenza tra le diverse aree\nfunzionali dell'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Supervisione delle scorte al magazzino, in relazione alle fasi di\nlavorazione e alla programmazione delle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Rispettare ed applicare le procedure relative alla qualità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto commerciale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiegato AC2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria AC\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono all'area concettuale i lavoratori impiegati, intermedi e operai\nche ricoprono posizioni di lavoro che richiedono elevata e qualificata\nautonomia organizzativa e riferimento al superiore per le problematiche più\ncomplesse ed eventuale coordinamento di lavoratori di aree\u002Flivelli inferiori;\nil tutto nell'ambito delle direttive e degli obiettivi specifici definiti dalla\nAzienda per il settore\u002Ffunzione di appartenenza. Sono in possesso di adeguata\npreparazione teorica\u002Fprofessionale e\u002Fo di esperienza specialistica\nconsolidata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo di riferimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Acquisitore di ordini con adeguata esperienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aree di attività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sulla base delle conoscenze tecniche e specialistiche in possesso e delle\ncapacità richieste per una corretta copertura del suo ruolo, gestisce le\nattività tecnico\u002Fprofessionali della funzione commerciale, cura la relazione\ncon il mercato e la clientela per l'analisi delle esigenze e dei bisogni,\npromuove l'offerta aziendale e predispone soluzioni tecniche e proposte\neconomiche autorizzate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze e competenze professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere le caratteristiche dei prodotti del settore di appartenenza, dei\nloro impieghi e degli elementi più importanti dei cicli di produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Acquisire la capacità di conoscere il mercato di competenza e di\nindividuare i canali di utilizzo dei prodotti, in particolare acquisire gli\nstrumenti che consentano la conoscenza delle iniziative di sviluppo nel settore\ndelle costruzioni, dei clienti, anche potenziali, presenti nella zona che gli\nsarà affidata e dei progetti edilizi, gli appalti e le opere in programma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Valutare l'affidabilità dei clienti con la collaborazione delle altre\nfunzioni aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere la struttura e i processi generali dell'attività aziendale e le\nfasi operative tipiche del ruolo quali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*la struttura dell'attività commerciale e le responsabilità ad essa\naffidate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* le tecniche di pianificazione commerciale utilizzate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*gli elementi basilari della contrattualistica, con particolare riferimento\nai contratti di compravendita, somministrazione, trasporto, assicurazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Acquisire tecniche e capacità professionali e personali al fine di\nconseguire gli obbiettivi tipici della funzione commerciale quali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*interpretare le logiche di mercato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* saper rappresentare l'offerta di servizi e prodotti della azienda anche\ndal punto di vista tecnico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* essere in grado di individuare le soluzioni tecniche ed economiche più\nadatte al cliente e di risolvere i problemi in modo efficace e coerente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere i principi delle relazioni interpersonali e comunicazione\nefficace.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Gestire i rapporti post-vendita ed essere in grado di affrontare eventuali\ncriticità subentrate in fase di consegna o applicazione dei prodotti\nvenduti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Curare la regolarità dei pagamenti da parte dei clienti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Essere in grado di raggiungere gli obiettivi individuali assegnati e di\ncontribuire al raggiungimento di quelli di gruppo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Saper lavorare in un team di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Responsabile qualità - responsabile laboratorio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiegato AD1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria AD\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono all'area direttiva i lavoratori impiegati con funzioni\ndirettive che occupano posizioni di lavoro di particolare rilevanza con\nautonomia organizzativa e decisionale al fine del conseguimento degli obiettivi\naziendali; sono in possesso di approfondita e qualificata preparazione teorica\naccompagnata da elevata esperienza professionale e svolgono funzioni di\nrilevante responsabilità economica\u002Fgestionale o di elevata professionalità\nnell'ambito delle direttive generali aziendali con eventuale coordinamento\ndirettivo di uffici o servizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo di riferimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tecnici con compiti di coordinamento e controllo di singoli servizi di\nmanutenzione e di servizio alla produzione finalizzati alla ottimizzazione dei\nrisultati funzionali e operativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aree di attività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Ha la responsabilità del mantenimento e del continuo miglioramento del\nsistema qualità ed in questo ambito risponde della raccolta,\ndell'aggiornamento, della elaborazione dei dati di produzione e consumo di\ntutti gli impianti produttivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Risponde della raccolta dei dati relativi alla qualità dei prodotti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-È responsabile del laboratorio per le analisi chimiche e le prove\nfisico-meccaniche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze e competenze professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Conoscere il ciclo produttivo, le materie prime, i prodotti finiti, i\ncostituenti ed ogni altro materiale utilizzato per la produzione dei leganti\nidraulici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere le logiche del sistema qualità nelle sue componenti normative e\nnelle sue finalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Mettere in atto quanto previsto dal sistema qualità e verificarne la\ncorretta attuazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Diffondere il sistema qualità nelle sue componenti: manuale qualità,\nprocedure, istruzioni, specifiche ecc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Verificare che tutto il personale sia correttamente informato sui metodi di\nlavoro, sulle procedure operative, sulle specifiche e sugli obiettivi di\nqualità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Predisporre il piano annuale delle verifiche ispettive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Predisporre la documentazione necessaria per effettuare il riesame del\nSistema Qualità e le riunioni periodiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Curare la realizzazione delle azioni di sensibilizzazione e di formazione\ndel personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Curare la stesura, l'emissione e la gestione dei documenti del sistema\nqualità secondo quanto previsto nel manuale qualità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Verificare l'effettuazione di quanto previsto nelle azioni\ncorrettive\u002Fpreventive e redigere il rapporto sulla efficacia degli interventi\nattuati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere tutte le procedure, metodologie e standards di riferimento per\ntutti i controlli chimici e chimico-fisici di tutti i materiali del processo\nproduttivo del cemento, acque e combustibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Promuovere e assicurare la formazione del personale di stabilimento\ncoinvolto nel controllo della qualità delle materie prime, semilavorati e\nprodotti finiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Eseguire tutte le analisi e i controlli previsti nel normale piano dei\ncontrolli ed eventuali controlli straordinari del Ciclo di Produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Assicurare la registrazione e l'elaborazione di tutti i dati relativi al\nsistema di controllo della qualità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Assicurare la taratura e la messa a punto sia degli strumenti di\nlaboratorio che sia delle apparecchiature analitiche destinate al controllo di\nprocesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Intrattenere i rapporti con l'\"ITC\" e gli altri enti di certificazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Controllare sistematicamente il pieno rispetto di tutte le norme vigenti\nper la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela della salute del\npersonale del laboratorio chimico:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*attuare le misure preventive e protettive dai rischi accertati\nconformemente a quanto richiesto dalla normativa vigente e in coerenza con il\nprocesso di valutazione dei rischi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*attuare le procedure di lavoro sicuro per le varie attività del\nlaboratorio chimico, controllandone nel tempo la loro corretta applicazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*informare e formare i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti e\nportare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*curare che il personale del laboratorio chimico osservi tutte le norme\nvigenti in materia di sicurezza e tutela della salute richieste dalla natura\ndel proprio lavoro e usi i dispositivi di protezione individuale messi a\ndisposizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assistente\u002FCapoturno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Intermedio AC1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria AC\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono all'area concettuale i lavoratori impiegati, intermedi ed\noperai che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono elevata e qualificata\nautonomia organizzativa e riferimento al superiore per le problematiche più\ncomplesse ed eventuale coordinamento di lavoratori di aree\u002Flivelli inferiori;\nil tutto nell'ambito delle direttive e degli obiettivi specifici definiti dalla\nAzienda per il settore\u002Ffunzione di appartenenza. Sono in possesso di adeguata\npreparazione teorica\u002Fprofessionale e\u002Fo di esperienza specialistica\nconsolidata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo di riferimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Preposti al coordinamento di lavoratori addetti ai reparti di produzione in\nunità produttive a ciclo completo tradizionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aree di attività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Coordinatore operativo di lavoratori addetti ai reparti di produzione\noperanti su più turni avvicendati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-mediante il coordinamento degli interventi sugli impianti effettuati dalla\nsquadra di personale a turno, garantisce che le caratteristiche dei\nsemilavorati e dei prodotti finiti siano rispondenti alle specifiche di\nqualità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-in base alla esperienza acquisita provvede sia alla individuazione di\nguasti e\u002Fo anomalie funzionali con riferimento alla gravità e ai tempi di\nintervento, per poi coordinarsi con le aree di manutenzione per la\nprogrammazione della fermata di macchinari e\u002Fo impianti allo scopo di\nripristinarne la funzionalità, sia a informare i servizi competenti su\nproblematiche che, se non rilevate, potrebbero procurare gravi danni agli\nimpianti di produzione o determinare un livello qualitativo dei prodotti\ninferiore agli standard aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- redige una breve relazione sulle operazioni più salienti avvenute nel\ncorso del turno, documento che resta a disposizione dei responsabili della\nproduzione e delle manutenzioni per le valutazioni relative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- suggerisce tutte le possibili migliorie per il buon funzionamento degli\nimpianti o di singole macchine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-controlla sistematicamente, per quanto di competenza, il pieno rispetto da\nparte del personale di tutte le norme vigenti per la prevenzione degli\ninfortuni sul lavoro e per la tutela della salute;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-partecipa alle riunioni indette per effettuare la programmazione dei lavori\ne degli interventi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze e competenze professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Conoscere il ciclo produttivo e l'organizzazione del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Conoscere gli impianti e i macchinari, la loro funzionalità e le anomalie\ndi funzionamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Conoscere tutte le innovazioni apportate nel processo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Conoscere le normative di certificazione della qualità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Conoscere le normative tutte in materia di igiene e sicurezza nei luoghi\ndi lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere le misure tutte, preventive e protettive, idonee a scongiurare\nrischi di qualsiasi natura connessi allo svolgimento delle attività degli\naddetti alla produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere tutte le operazioni riguardanti il controllo della qualità dei\nprodotti e dei semilavorati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere le principali norme legali e contrattuali in tema di gestione del\nrapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo servizi meccanici - Responsabile manutenzione meccanica:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiegato AD2\u002F \u002F\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria AD\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono all'area direttiva i lavoratori impiegati con funzioni\ndirettive che occupano posizioni di lavoro di particolare rilevanza con\nautonomia organizzativa e decisionale al fine del conseguimento degli obiettivi\naziendali; sono in possesso di approfondita e qualificata preparazione teorica\naccompagnata da elevata esperienza professionale e svolgono funzioni di\nrilevante responsabilità economica\u002Fgestionale o di elevata professionalità\nnell'ambito delle direttive generali aziendali con eventuale coordinamento\ndirettivo di uffici o servizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo di riferimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetti al coordinamento di più servizi, reparti o settori di attività con\napprofondite conoscenze teorico-pratiche con responsabilità organizzativa e di\nindirizzo per la migliore efficacia tecnico-gestionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aree di attività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Ha la responsabilità della manutenzione meccanica del macchinario fisso e\nmobile dell'intero ciclo produttivo e dei mezzi mobili di stabilimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Organizza e sovrintende, tramite preposti, alla attività della officina\nmeccanica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Sovrintende ai lavori di manutenzione meccanica e di nuovo impianto\naffidati in appalto o con contratto d'opera e con la relativa contabilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze e competenze professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere le caratteristiche strutturali, funzionali, sistemiche ed\noperative di impianti, macchine, apparecchiature e mezzi vari, relativi\nall'intero ciclo produttivo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>rilevare e analizzare ogni situazione anomala;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*effettuare la manutenzione preventiva (ispezioni, piano di lubrificazione,\necc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*programmare ed eseguire gli interventi manutentivi, coordinandoli, se\nnecessario, con gli interventi degli altri servizi della cementeria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*individuare i materiali necessari, controllare le giacenze e compilare le\nrichieste di acquisto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*assicurare la tempestiva disponibilità dei materiali nel rispetto delle\ndisposizioni aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*raccogliere e aggiornare tutta la documentazione relativa alla gestione\nmeccanica della cementeria secondo i criteri e le procedure informatiche\nvigenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*gestire, organizzare e formare il personale dei servizi di manutenzione\nmeccanica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Programmare i lavori meccanici affidati ad imprese appaltatrici, compresi i\nlavori di nuovi impianti; curare i rapporti con le imprese appaltatrici per\nassicurare la corretta ed economica esecuzione degli interventi; predisporre\ntutta la documentazione richiesta per la definizione dei budget e per il\nrispetto delle procedure d'appalto dei lavori affidati alle imprese\nappaltatrici; provvedere al controllo della contabilità; collaborare, per\nquanto di competenza, al raggiungimento degli obiettivi di budget.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere le norme vigenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e\nla tutela della salute del personale dei servizi di manutenzione meccanica:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*attuare le misure preventive e protettive dei rischi accertati\nconformemente a quanto richiesto dalla normativa vigente ed in coerenza con il\nprocesso di valutazione dei rischi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*attuare le procedure di lavoro sicuro per le varie attività della officina\nmeccanica, controllandone nel tempo la loro corretta applicazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*informare e formare i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*curare che il personale della officina meccanica osservi tutte le norme\nvigenti in materia di sicurezza e tutela della salute ed usi i dispostivi di\nprotezione individuale messi a disposizione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*compilare e registrare le cause che hanno determinato l’infortunio degli\naddetti alla officina meccanica, al fine di individuare le necessarie misure\npreventive e\u002Fo protettive;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*informare i responsabili delle imprese appaltatrici sui rischi specifici\nesistenti nell'ambiente in cui sono destinate a operare e definire le modalità\ndi cooperazione e coordinamento degli interventi di protezione e\nprevenzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*contribuire all'esame delle situazioni critiche, con studi e proposte di\ninterventi migliorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manutentore elettrico - elettromeccanico - elettronico:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operaio AC2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria AC\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono all'area concettuale i lavoratori impiegati, intermedi e operai\nche ricoprono posizioni di lavoro che richiedono elevata e qualificata\nautonomia organizzativa e riferimento al superiore per le problematiche più\ncomplesse ed eventuale coordinamento di lavoratori di aree\u002Flivelli inferiori;\nil tutto nell'ambito delle direttive e degli obiettivi specifici definiti dalla\nAzienda per il settore\u002Ffunzione di appartenenza. Sono in possesso di adeguata\npreparazione teorica\u002Fprofessionale e\u002Fo di esperienza specialistica\nconsolidata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo di riferimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Specialista provetto di manutenzione (elettrica, elettronica,\nelettromeccanica e tecnico hardware) in possesso di prolungata e comprovata\nesperienza che, utilizzando anche apparecchiature ad alta precisione, effettua\nle ispezioni e le rilevazioni necessarie per la programmazione della\nmanutenzione su impianti e macchine di elevata complessità; compie le\nverifiche tecniche di lavori affidati a terzi partecipando ai relativi\ncollaudi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area di attività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sulla base di disegni tecnici, interviene nel montaggio, ripristino o\nriparazione di impianti elettrici di alta e bassa tensione, impianti\nelettronici e informatici e delle relative parti di computers e di impianti di\nricezione nonché di reti telefoniche e telematiche utilizzando anche\nstrumentazione informatica, con controllo e messa a punto o in servizio con le\nopportune verifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze e competenze professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere le caratteristiche del settore di appartenenza (manutenzione\nimpianti, potenza, automazione) e dei principali processi e tecnologie di\nfabbricazione e trasformazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere il ruolo della propria sezione di lavoro all'interno del processo\nproduttivo e il ciclo produttivo di riferimento, le procedure interne previste\ndai sistemi di certificazione in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Leggere e interpretare schemi anche con componentistica elettronica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere gli elementi di base della elettrotecnica e della elettronica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-In riferimento allo schema dato saper scegliere i materiali e i componenti\nnecessari realizzare in autonomia impianti di illuminazione e distribuzione\nelettrica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Collaborare alla messa a punto di impianti, sistemi e macchine elettriche\ned elettroniche partecipare al loro collaudo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-In riferimento allo schema dato, individuare i componenti, anche\nelettronici di quadri di comando controllo e regolazione di macchine e\nimpianti, operare il cablaggio delle apparecchiature e la installazione del\nquadro a bordo macchina.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere e saper gestire tramite tecnologia PLC circuiti elettropneumatici\ne oleodinamici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Saper installare reti di distribuzione anche informatica di tipo LAN e\nintervenire su reti a banda larga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Saper eseguire le lavorazioni meccaniche che possono essere richieste per\nla realizzazione degli impianti (alloggiamento apparecchiature).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere e identificare i problemi elettrici in fase di manutenzione degli\nimpianti elettrici industriali e, all'occorrenza, anche civili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere i metodi da applicare ed essere in grado di effettuare una\nricerca guasti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Registrare sulla documentazione tecnica le fasi del lavoro e i\nrisultati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere gli strumenti e i macchinari di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Saper utilizzare lo strumento informatico per la stesura della\ndocumentazione necessaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere e applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Compilare e registrare le cause che hanno determinato l'infortunio degli\naddetti alla officina meccanica, al fine di individuare le necessarie misure\npreventive e\u002Fo protettive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Informare i responsabili delle imprese appaltatrici sui rischi specifici\nesistenti nell'ambiente in cui sono destinate ad operare e definire le\nmodalità di cooperazione e coordinamento degli interventi di protezione e\nprevenzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Contribuire all'esame delle situazioni critiche, con studi e proposte di\ninterventi migliorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manutentore generico polivalente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operaio AS2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria AS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono all’area specialistica i lavoratori impiegati, intermedi e\noperai che svolgono mansioni che richiedono approfondite conoscenze\nprofessionali specifiche perfezionate con processi formativi o con consolidata\nesperienza pratica nella posizione, autonomia organizzativa della fase\noperativa nonché eventuale supervisione di personale appartenente ad\naree\u002Flivelli inferiori, in attuazione di disposizioni impartite dai\nresponsabili di funzione\u002Fsettore di competenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo di riferimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Specialisti di mestiere che compiono operazioni di manutenzione, riparazione\ne montaggio di apparecchiature elettriche (edili ed idraulici civili) o\ncomponenti elettronici sia in officina sia nei reparti, ovvero, per il settore\ndelle malte, nei cantieri dei clienti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aree di attività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Sulla base di istruzioni operative, disegni tecnici non complessi e\nprogrammi di manutenzione preventiva, esegue lavori di manutenzione ordinaria\nprevalentemente di natura edile, ma anche su impianti elettrici e idraulici\ncivili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-All'occorrenza, collabora con i manutentori specializzati nella esecuzione\ndi interventi su attrezzature o impianti industriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze e competenze professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere le caratteristiche generali della attività di produzione e del\nciclo tecnologico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Conoscere in modo approfondito la struttura edile e impiantistica\ndell’unità produttiva in cui sono svolte le mansioni lavorative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Conoscere le finalità della propria mansione all'interno della attività\ndella unità produttiva, oltre alle procedure previste dal sistema\nsicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere in modo approfondito gli utensili e le attrezzature necessarie\nper lo svolgimento delle mansioni e interpretare la documentazione tecnica di\ncorredo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere e applicare gli elementi di base della manutenzione edile,\nidraulica, della impiantistica elettrica ed elettromeccanica civile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere le caratteristiche tecniche e gli impieghi dei diversi materiali\nutilizzati nello svolgimento delle mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere in modo approfondito tutte le normative di sicurezza relative\nall'utilizzo di utensili, attrezzature e materiali propri delle attività di\ncompetenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere in modo approfondito i dispositivi individuali di protezione e le\nmodalità per un loro corretto utilizzo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Saper registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto e ai risultati\nottenuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Saper effettuare interventi di manutenzione ordinaria ed essere in grado di\ncollaborare con gli specialisti, in caso di necessità, per interventi di\nmanutenzione degli impianti industriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere e applicare le normative di sicurezza sul lavoro, ambientali e di\nigiene del lavoro riferibili alla mansione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manutentore meccanico:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operaio AS2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria AS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono all'area specialistica i lavoratori impiegati, intermedi e\noperai che svolgono mansioni che richiedono approfondite conoscenze\nprofessionali specifiche perfezionate con processi formativi o con consolidata\nesperienza pratica nella posizione, autonomia organizzativa della fase\noperativa nonché eventuale supervisione di personale appartenente ad\naree\u002Flivelli inferiori, in attuazione di disposizioni impartite dai\nresponsabili di funzione\u002F settore di competenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo di riferimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Specialisti di mestiere che effettuano manutenzioni, riparazioni e montaggi\nmeccanici, per lo più a reparto, impostando il lavoro seguendolo nelle fasi\noperative fino alla sua conclusione avvalendosi anche di altri\ncollaboratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aree di attività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Sulla base di istruzioni operative, programmi di manutenzione preventiva,\ndisegni tecnici e schemi di impianto, esegue lavori di precisione, per la\ncostruzione, modifica, riparazione, manutenzione delle parti meccaniche di\nmacchine e impianti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Esegue il controllo e la messa a punto degli stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze e competenze professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Conoscere le caratteristiche generali dell'attività di produzione e del\nciclo tecnologico, con particolare riferimento alle macchine e agli impianti di\nstabilimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Possedere una visione \"sistemica\" che permetta di individuare i\ncollegamenti tra le varie fasi in cui si articola il processo di produzione\n(estrazione e frantumazione delle materie prime, macinazione materie prime,\ncottura, macinazione, distribuzione prodotto sfuso, insacco).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere il ruolo della propria specializzazione all'interno del processo\nproduttivo, oltre alle procedure previste dal sistema sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Leggere e interpretare la documentazione tecnica di pertinenza: disegno di\ninsieme e dei particolari, distinta base tecnica, ciclo di montaggio, scheda\ncontrollo qualità, piani di manutenzione preventiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere e applicare gli elementi di base della meccanica, compresi\nelementi di elettromeccanica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere le caratteristiche tecnologiche e meccaniche dei materiali\nimpiegati nella costruzione dei macchinari e impianti di produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere il processo di montaggio di gruppi o sottogruppi meccanici e\nsapere intervenire con lavorazioni su banco, anche tramite la saldatura, e con\nle macchine utensili, per adattamenti eventualmente richiesti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Saper eseguire la messa a punto delle macchine attrezzate e la regolazione\ndegli impianti e modificare i complessi attrezzati esistenti in modo da variare\nle prestazioni finali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Saper effettuare interventi di manutenzione ordinaria ed essere in grado\ndi operare con colleghi in manutenzione preventiva e straordinaria degli\nimpianti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Conoscere gli strumenti e le tecniche di misura e di controllo per\neffettuare quanto richiesto dalla scheda controllo qualità ricevuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Conoscere gli strumenti e i macchinari di lavoro, compresi quelli per\nl'attrezzaggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere le caratteristiche della componentistica meccanica ed\nelettromeccanica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Saper utilizzare lo strumento informatico per la stesura della\ndocumentazione necessaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere e applicare le normative di sicurezza sul lavoro, ambientali e di\nigiene del lavoro riferibili alla mansione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operatore esterno di ciclo tecnologico con sala centralizzata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operaio AS1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria AS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono all'area specialistica i lavoratori impiegati, intermedi e\noperai che svolgono mansioni che richiedono approfondite conoscenze\nprofessionali specifiche perfezionate con processi formativi o con consolidata\nesperienza pratica nella posizione, autonomia organizzativa della fase\noperativa nonché eventuale supervisione di personale appartenente ad\naree\u002Flivelli inferiori, in attuazione di disposizioni impartite dai\nresponsabili di funzione\u002Fsettore di competenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo di riferimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operatori esterni di cicli tecnologici con sala centralizzata che,\nconoscendo le caratteristiche strutturali e funzionali di tutti gli impianti,\nne assicurano la normale efficienza attraverso ispezioni e interventi a\nreparto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aree di attività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratore turnista che assicura la normale efficienza di tutti gli impianti\nattraverso ispezioni e interventi a reparto, e quindi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-controlla il corretto funzionamento delle macchine, segnalando eventuali\nanomalie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- durante la marcia degli impianti effettua più volte i controlli di\nprocesso ed i prelievi dei campioni previsti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-laddove necessario, controlla e\u002Fo garantisce il regolare rifornimento delle\nmaterie prime;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-mantiene pulito il reparto e garantisce la lubrificazione di tutte le\nmacchine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- concorre alla effettuazione di manutenzioni ed interventi di natura\nmeccanica e\u002Fo elettrica necessari per il ravviamento degli impianti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze e competenze professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere il ciclo produttivo e l'organizzazione del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere gli impianti e i macchinari, le loro caratteristiche funzionali,\nle anomalie di funzionamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere le normative di certificazione della qualità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Conoscere le misure, preventive e protettive, idonee a scongiurare rischi\ndi qualsiasi natura connessi allo svolgimento delle attività lavorative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operatore polifunzionale di cava:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operaio AS3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria AS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono all'area specialistica i lavoratori impiegati, intermedi e\noperai che svolgono mansioni che richiedono approfondite conoscenze\nprofessionali specifiche, perfezionate con processi formativi o con consolidata\nesperienza pratica nella posizione, autonomia organizzativa della fase\noperativa nonché eventuale supervisione di personale appartenente ad\naree\u002Flivelli inferiori, in attuazione di disposizioni impartite dai\nresponsabili di funzione\u002F settore di competenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo di riferimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conduttori di più macchine operatrici di cava e di mezzi di trasporto\ncomplessi che ne conoscono le caratteristiche strutturali, funzionali e\noperative e che curano la manutenzione conservativa delle migliori\nperformances.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area di attività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Conduzione di più macchine operatrici (pale gommate, dumper rigidi e\narticolati, escavatoci idraulici, autocisterne e autocarri).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Svolgimento di attività di manutenzione ordinaria giornaliera (quali\nlubrificazione del mezzo, verifica e ripristino del livello dei fluidi\nnecessari al funzionamento del mezzo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Mantenimento in efficienza del mezzo affidato, con raccordo con altri\nservizi aziendali (es. manutenzione) per eventuale ripristino dello stesso in\ncaso di inconvenienti non risolvibili direttamente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze e competenze professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Conoscere le caratteristiche generali della attività di produzione e del\nciclo tecnologico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere in maniera approfondita le caratteristiche della attività di\nproduzione svolte in cava.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere la finalità della propria mansione all’interno della attività\nproduttiva, oltre alle procedure previste dal sistema di sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Possedere la patente di guida di categoria C (requisito minimo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Conoscere in maniera approfondita le caratteristiche, le modalità di\nfunzionamento e di manutenzione dei mezzi su cui opera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere in maniera approfondita le modalità di conduzione del proprio\nmezzo e le procedure previste per lo svolgimento del lavoro assegnato, anche in\nrelazione alla distribuzione del programma di lavoro tra altre macchine\noperatrici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere in modo approfondito i dispositivi di protezione individuale e le\nmodalità di un loro corretto utilizzo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Saper effettuare interventi di manutenzione ordinaria giornaliera ed essere\nin grado di collaborare con tecnici specialisti, in caso di necessità, per\ninterventi di manutenzione straordinaria sulle macchine operatrici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere e applicare le normative di sicurezza sul lavoro, ambientali e di\nigiene del lavoro riferibili alla mansione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analista di laboratorio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operaio AS3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria AS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono all'area specialistica i lavoratori impiegati, intermedi e\noperai che svolgono mansioni che richiedono approfondite conoscenze\nprofessionali specifiche, perfezionate con processi formativi o con consolidata\nesperienza pratica nella posizione, autonomia organizzativa della fase\noperativa nonché eventuale supervisione di personale appartenente ad\naree\u002Flivelli inferiori, in attuazione di disposizioni impartite dai\nresponsabili di funzione\u002F settore di competenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo di riferimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analisti che eseguono le varie determinazioni e\u002Fo analisi chimiche o\nchimico-fisiche correnti nella industria del cemento, su materie prime,\ncombustibili, semilavorati e prodotti finiti, con l'uso di apparecchiatura di\ncomplesso e delicato funzionamento, effettuando i calcoli di analisi e relative\nregistrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aree di attività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito delle direttive impartite dal Responsabile di laboratorio,\ncoerentemente con le normative di riferimento, esegue i controlli e le analisi\nchimiche e\u002Fo chimico\u002Ffisiche su materie prime, combustibili, semilavorati e\nprodotti finiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze e competenze professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere approfonditamente il ciclo produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere gli impianti del ciclo produttivo cui ha accesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere le caratteristiche dei materiali utilizzati (materie prime,\nprodotti semilavorati, prodotti finiti, etc.) per la produzione di leganti\nidraulici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere il sistema di qualità, i mezzi per la sua attuazione, le sue\nregistrazioni e i suoi obiettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere il manuale della qualità, delle procedure e delle istruzioni\nspecifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere le norme tecniche per il controllo di prodotto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere la pratica dell'uso corretto delle apparecchiature di laboratorio\n(bilance, termometri, stufe e muffole, etc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere la teoria dei principi di funzionamento di strumenti analitici e\nil loro utilizzo pratico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere le procedure tecniche di prova e di controllo, con pratica di\nlaboratorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere le modalità di campionamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Usare i pacchetti applicativi tipo Office (compilazione di un foglio di\ncalcolo predisposto).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Essere capace di elaborare i risultati delle analisi, esaminarli\ncriticamente (ad esempio conoscere l'ordine di grandezza delle misure) e di\nregistrarli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere e applicare le norme di sicurezza sul lavoro, ambientali e di\nigiene del lavoro, relativamente al proprio ambiente di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In allegato al presente contratto {Allegato n. 5) sono riportate le linee\nguida relative al piano formativo individuale, alla capacità formativa della\nimpresa e alla attestazione della attività formativa svolta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato Paritetico Nazionale (CPN), di cui all'art. 2 del presente CCNL,\nsvolgerà, con riferimento al contratto di apprendistato, i seguenti\ncompiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-aggiungere nuovi schemi di profili formativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- monitorare le esperienze svolte dalle aziende; a tal fine, secondo\nmodalità da definire dallo stesso CPN, le Aziende comunicheranno, entro il 31\ndicembre di ogni anno, il numero dei contratti di apprendistato stipulati e i\nrelativi livelli da raggiungere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-divulgare nelle Aziende cui si applica il vigente CCNL le esperienze più\nsignificative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno reciprocamente atto che qualora intervenissero\ndisposizioni in materia di formazione per l'apprendistato non compatibili con\nl'impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e\nper le conseguenti armonizzazioni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 26 - Contratto di inserimento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare,\nmediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali\ndel lavoratore alla realtà lavorativa nella quale dovrà operare,\nl'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata del contratto di inserimento non può essere inferiore a 9 mesi e\nnon può essere superiore a 18 mesi. Nel caso di lavoratori riconosciuti\naffetti, ai sensi della normativa vigente, da grave handicap fisico, mentale o\npsichico, la durata massima può essere estesa a 36 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono essere assunti con contratto di inserimento i lavoratori di cui\nall'art. 54, comma 1 del D.lgs. n. 276\u002F2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve\nessere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento. In\nmancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende\nassunto a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto individuale di inserimento\u002Freinserimento dovrà contenere i\nseguenti elementi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)la durata, da determinarsi, nell'ambito dei periodi minimi e massimi\nsopraindicati, in relazione al tipo di professionalità posseduta dal\nlavoratore rispetto al nuovo contesto lavorativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)il periodo di prova per l’inquadramento attribuito, sulla base delle\ndisposizioni del vigente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)l'orario di lavoro, in funzione dell'ipotesi che si tratti di un contratto\na tempo pieno ovvero a tempo parziale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)l'inquadramento del lavoratore che non potrà essere inferiore per più di\ndue livelli rispetto a quello attribuito alla categoria cui il progetto\nindividuale è preordinato. Nel caso di contratti di inserimento finalizzati al\nreinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto\norganizzativo aziendale, l'inquadramento sarà di un livello inferiore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)l'indicazione della sede di lavoro, del trattamento economico e\nnormativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)il progetto individuale di inserimento o reinserimento definito con il\nconsenso del lavoratore. Tale progetto deve essere finalizzato a garantire\nl'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto\nlavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto\nverranno indicati la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato\nil progetto di inserimento\u002Freinserimento oggetto del contratto nonché la\ndurata e le modalità della formazione. La formazione teorica sarà non\ninferiore a 16 ore, ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione\nantinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro e organizzazione\naziendale, ed accompagnata da fasi di addestramento specifico, impartite anche\ncon modalità di e-learning, in funzione dell'adeguamento delle capacità\nprofessionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà essere\nnecessariamente impartita nella fase iniziale del rapporto. Le competenze\nacquisite dal lavoratore a seguito della formazione teorica e delle fasi di\naddestramento specifico erogate saranno registrate dal datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia e infortunio non sul lavoro, il lavoratore con contratto\ndi inserimento\u002Freinserimento non in prova ha diritto alla conservazione del\nposto per un massimo dei seguenti giorni di calendario, raggiungibili anche con\npiù periodi di assenza: 70 giorni per contratti fino a 12 mesi; 75 giorni per\ncontratti fino a 15 mesi; 90 giorni per contratti fino a 18 mesi. Nell'ambito\ndi tali periodi l'Azienda applicherà, per il trattamento economico, quanto\nprevisto dal presente CCNL. Qualora l'assenza dal lavoro perduri oltre i\nperiodi sopraindicati l'Azienda potrà risolvere il rapporto di lavoro in\nqualsiasi momento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui il contratto di inserimento\u002Freinserimento venga trasformato\nin rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di durata del contratto\nverrà computato nella anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti\ndalla legge e dal contratto, con esclusione dell'istituto degli aumenti\nperiodici di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto nel presente articolo si fa riferimento alle norme\ndi legge e all'Accordo interconfederale 11 febbraio 2004.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 27 - Contratto di lavoro a tempo determinato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione del lavoratore può essere effettuata anche con contratto a\ntempo determinato in base alle norme e alle condizioni previste dalle vigenti\ndisposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro è\nconsentita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 7 prima parte del\nD.lgs. n. 368\u002F2001, nelle seguenti ipotesi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.per l'esecuzione di un'opera e\u002Fo di un servizio definiti o predeterminati\nnel tempo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.per punte di più intensa attività dovute a particolari richieste di\nmercato, anche stagionali, o per particolari commesse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.per fasi di avvio di nuove attività, intendendo per tali anche l'avvio di\nnuovi impianti e\u002Fo nuove linee\u002Fsistemi di produzione definite e predeterminate\nnel tempo, per un periodo comunque non superiore a 24 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente essere\nassunti con contratto di lavoro a tempo determinato per le ipotesi\nsopraindicate è pari al 12% del numero dei lavoratori occupati a tempo\nindeterminato nell'unità produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle singole unità produttive è consentita in ogni caso l'assunzione con\ncontratto di lavoro a tempo determinato, per le ipotesi sopra indicate, di\nalmeno n. 6 lavoratori, purché non risulti superato il totale dei contratti di\nlavoro a tempo indeterminato in atto nella unità produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora se ne ravvisi la necessità, la percentuale di lavoratori assunti\ncon contratto a tempo determinato, nonché le ipotesi che consentono le\nsopraddette assunzioni, possono essere modificate con accordo sindacale (tra\nAzienda e R.S.U., entrambe assistite dalle Organizzazioni territoriali\ncompetenti), in funzione delle specifiche esigenze aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda, quando reputi necessario instaurare rapporti a tempo determinato\nper una o più delle ipotesi sopra indicate, procederà alla assunzione con\ncontratto a tempo determinato previa comunicazione alla R.S.U., relativamente\nal numero dei rapporti a termine, alle cause e alle lavorazioni e\u002Fo reparti\ninteressati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato, l'azienda dovrà\nfornire, entro 15 giorni dalla data di assunzione, una formazione sufficiente\ned adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto anche al\nfine di prevenire rischi specifici connessi all'esecuzione del lavoro. Inoltre,\ngli stessi lavoratori potranno avere accesso ai progetti formativi di cui\nall'art. 3 del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende, nell'ambito del sistema di relazioni industriali di cui all'art.\n2 del presente contratto e in occasione degli incontri ivi previsti, forniranno\ninformazioni sulla dimensione quantitativa, sulle tipologie di attività e sui\nprofili professionali dei contratti a tempo determinato stipulati nonché sulla\ndurata degli stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda fornirà ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato\ninformazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato, relativi alle\nmansioni svolte da lavoratori a tempo determinato, che si rendessero\ndisponibili nell'ambito della unità produttiva di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di prova di cui all'art. 21 sono confermati per i rapporti con\ncontratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 6 mesi. Per\ncontratti di durata inferiore i periodi ivi previsti sono ridotti del 50% con\nuna durata, in ogni caso, non inferiore a un mese. Decorso il periodo di prova\nsenza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, il lavoratore avrà\ndiritto a prestare l'attività lavorativa per l'intero periodo previsto dal\ncontratto a meno che non intervenga una giusta causa di recesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono esclusi dal periodo di prova i lavoratori assunti con più contratti a\ntempo determinato nelle stesse mansioni nonché i lavoratori che, nelle stesse\nmansioni svolte con contratto a tempo determinato, passano a contratto a tempo\nindeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 9 lettere g) e h) della Legge\n28 giugno 2012 n. 92, gli intervalli tra un contratto a tempo determinato e il\nsuccessivo sono ridotti a venti o trenta giorni - a seconda della durata pari o\nsuperiore a sei mesi del contratto in scadenza - nelle seguenti ipotesi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lancio di un prodotto innovativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- avvio, rinnovo o proroga di una commessa a termine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>del posto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai contratti a tempo determinato si applicano le norme del presente\ncontratto che non siano incompatibili con la natura del contratto a termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Clausola di salvaguardia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno reciprocamente atto che laddove dovessero intervenire\nmodifiche al quadro legislativo di riferimento del presente articolo\ncontrattuale, procederanno a una armonizzazione entro sei mesi dall'entrata in\nvigore della nuova disciplina legale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 28 - Lavoro a tempo parziale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono che i rapporti di lavoro a tempo parziale, disciplinati\ndal D.lgs. n. 61\u002F2000 e successive modifiche e integrazioni, nonché dalla L.\n247\u002F2007, dovranno corrispondere ed essere funzionali ad esigenze di\nflessibilità della forza lavoro, essere compatibili con l'organizzazione del\nprocesso produttivo e diretti, nel contempo, a cogliere esigenze individuali\ndei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro, a tempo\nindeterminato o determinato, prestato con un orario ridotto rispetto a quello\nstabilito dall'art. 33 del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto\nscritto nel quale siano indicati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.gli elementi previsti dall'art. 22 (Assunzione - Documenti) del presente\ncontratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.la durata della prestazione lavorativa e la distribuzione\ndell’orario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro a tempo parziale potrà essere attuato con riferimento\na tutti i giorni lavorativi della settimana (part-time orizzontale) nonché a\nperiodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell'anno\n(part-time verticale), ovvero con una combinazione di tali modalità attuative\n(part-time misto).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione di quanto previsto dall'art. 3 comma 7 del D.L. 61\u002F2000, come\nmodificato dalla Legge n. 247\u002F2007, è facoltà delle parti apporre al\ncontratto di lavoro a tempo parziale o all'accordo di trasformazione del\nrapporto da tempo pieno a tempo parziale, clausole che consentano la variazione\ndella collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausole\nflessibili), o per rapporti di tipo verticale o misto, clausole che consentano\nla variazione in aumento della prestazione lavorativa (clausole elastiche).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l'azienda intenda avvalersi di tali clausole contrattuali, il\nlavoratore a tempo parziale all'atto della sottoscrizione di clausole\nflessibili o elastiche, potrà essere assistito su propria richiesta dalle\nR.S.U. o in assenza di esse dalle OO.SS. firmatarie il CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali clausole potranno essere attivate dal datore di lavoro con un preavviso\nminimo di 5 giorni lavorativi e prevederanno, a titolo di compensazione, il\npagamento di una maggiorazione oraria del 15% omnicomprensiva dei riflessi\nsull'insieme degli istituti indiretti e differiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti\nprincipi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)volontarietà di entrambe le parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in\nrelazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni\nsvolte e\u002Fo da svolgere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibili\ncon la natura del rapporto stesso, secondo principi di proporzionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityotherclause\">\u003Cp>Il part-time reversibile potrà essere concesso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-alla lavoratrice madre, fino ai tre anni del bambino;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per entrambi i genitori, per un massimo di due anni, nei casi di cura di\ncui al primo comma dell'art. 2 DM 278\u002F2000.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Con riferimento alle norme di legge in materia di tempo parziale, le parti\nriconoscono che, a fronte di specifiche esigenze organizzative e\u002Fo produttive e\nnei casi e nei limiti delle disposizioni, di cui all'art. 33 (Orario di lavoro\n- lett. A) del presente contratto, previste per i lavoratori a tempo pieno,\nl'Azienda potrà richiedere ai lavoratori a tempo parziale prestazioni\neccedenti l'orario di lavoro concordato, sempreché dette prestazioni abbiano\ncarattere eccezionale e trovino giustificazione in ragioni obiettive e non\npermanenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro informerà la R.S.U. sulle assunzioni a tempo parziale,\nsulla relativa tipologia e sul ricorso al lavoro supplementare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTITLE_trigger\">\u003Ch3>Art. 29 - Classificazione del personale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori sono inquadrati in una scala classificatoria articolata su 5\naree professionali nell'ambito di ciascuna delle quali sono previsti uno o più\nlivelli professionali distribuiti complessivamente su 12 livelli retributivi\ncon valori minimi tabellari mensili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'inquadramento delle varie mansioni nelle singole aree professionali e, in\nquest'ambito, nei diversi livelli per ciascuna area previsti, è effettuato\nsulla base delle relative declaratorie e profili, come sotto indicato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La declaratoria determina, per ciascuna area, le caratteristiche e i\nrequisiti indispensabili per l'inquadramento della mansione nell'area\nstessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I profili, distribuiti nell'ambito dei livelli, rappresentano le\ncaratteristiche essenziali del contenuto professionale delle mansioni in essi\nconsiderate e hanno valore esemplificativo minimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le mansioni non rappresentate nei profili o aventi contenuto\nprofessionale superiore a quello del relativo profilo, l'inquadramento sarà\neffettuato - nell'ambito della stessa categoria - sulla base delle declaratorie\ne utilizzando per analogia i profili esistenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta fermo che nessun lavoratore, svolgente mansioni rappresentate dal\nprofilo, potrà essere inquadrato in un livello inferiore a quello cui il\nprofilo si riferisce.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La nuova classificazione può determinare dei passaggi di area o di livello;\nle variazioni retributive conseguenti possono essere realizzate utilizzando\nsuperminimi riconosciuti al dipendente dalle aziende per motivi strettamente\nconnessi alla professionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente sistema di classificazione del personale, unitamente alla scala\nparametrale riportata alla fine del presente articolo, individua lo strumento\nidoneo a cogliere il valore professionale del lavoro svolto e, nell'attuare la\ncorrispondenza tra il livello retributivo e tale valore, coglie l'evoluzione\nverificatasi nelle posizioni di lavoro presenti nelle aziende, consente un\nampliamento delle ipotesi di mobilità, accorpamento e arricchimento delle\nmansioni e realizza la certezza dell'inquadramento per le figure professionali,\nsia presenti sia nuove.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La classificazione unica, mentre determina comuni livelli di retribuzione\nminima contrattuale, non modifica per il resto l'attribuzione ai singoli\nlavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico che continuano\nad essere previsti differenziati per i quadri, gli impiegati, le categorie\nspeciali e gli operai dalle disposizioni di legge, di accordo interconfederale,\ndi contratto collettivo e di accordo aziendale che si intendono qui\nriconfermate, in quanto non esplicitamente modificate con il presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto previsto dal comma precedente resta confermato che per\nil collegamento tra classificazione e le diverse categorie si rinvia alle\ndeclaratorie delle aree professionali e, in questo ambito, ai livelli previsti\nper area nonché, per i quadri, al successivo punto B.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali contestazioni riguardanti l'applicazione delle norme del presente\narticolo saranno esaminate, in sede aziendale, tra la Direzione e la R.S.U.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Commissione nazionale tecnica paritetica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per l'inquadramento del personale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono di affidare alla Commissione nazionale tecnica\nparitetica che ha formulato la proposta di riforma della classificazione del\npersonale l'esame in sede tecnica di eventuali problemi applicativi e\u002Fo di\ninserimento nell'inquadramento di nuove posizioni professionali che venissero a\nconfigurarsi nei settori cui si applica il presente contratto. Resta fermo che\ndalla applicazione della nuova classificazione non potranno derivare pregiudizi\na diritti acquisiti in base alla classificazione di cui al CCNL 28 luglio\n1999.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) DECLARATORIE AREE PROFESSIONALI E LIVELLI PER AREA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area direttiva\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono all'area direttiva i lavoratori impiegati con funzioni\ndirettive che occupano posizioni di lavoro di particolare rilevanza con\nautonomia organizzativa e decisionale al fine del conseguimento degli obiettivi\naziendali; sono in possesso di approfondita e qualificata preparazione teorica\naccompagnata da elevata esperienza professionale e svolgono funzioni di\nrilevante responsabilità economica\u002Fgestionale o di elevata professionalità\nnell'ambito delle direttive generali aziendali con eventuale coordinamento\ndirettivo di uffici o servizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III Livello - Profili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiegati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni direttive o che\nsvolgono mansioni di particolare rilevanza e responsabilità con facoltà\ndecisionale e di iniziativa nella organizzazione del lavoro e per il buon\nandamento di attività aziendali con notevole esperienza acquisita a seguito di\nprolungato esercizio delle funzioni e adeguata preparazione teorica, che sono\npreposti alla attività di coordinamento di più servizi o uffici di rilevante\nimportanza, anche produttivi, fondamentali ai fini dello sviluppo e della\nrealizzazione degli obiettivi aziendali ovvero svolgono attività di alta\nprofessionalità e importanza per il perseguimento degli stessi fini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II Livello – Profili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiegati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetti al coordinamento di più servizi, reparti o settori di attività\ncon approfondite conoscenze teorico-pratiche con responsabilità organizzativa\ne di indirizzo per la migliore efficacia tecnico-gestionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-specialisti di processo e\u002Fo di servizio con comprovate conoscenze\nteorico-pratiche con competenza per la soluzione dei problemi sia nell'area\nproduttiva sia in quella tecnologica o amministrativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Livello - Profili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiegati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-tecnici di sala centralizzata di cementeria con responsabilità di\ncoordinamento e controllo gestionale di cicli tecnologici completi in\nstabilimenti di particolare complessità per l'ottimizzazione dell’efficienza\ne dei risultati di esercizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetti a funzioni commerciali con approfondita conoscenza del mercato che\noffrano un contributo significativo alla migliore gestione delle attività di\nvendita e di assistenza alla clientela;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetti al coordinamento dei servizi amministrativi di centri di\nmacinazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-tecnici con compiti di coordinamento e controllo di singoli servizi di\nmanutenzione e di servizio alla produzione finalizzati alla ottimizzazione dei\nrisultati funzionali e operativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-programmatore che, nelle specifiche aree di intervento assegnate, sviluppa\ne realizza programmi per il trattamento dei dati avvalendosi di tecniche e\nmetodologie avanzate, definendo i documenti di input e output, flussi di lavoro\ne che sia in possesso di specifica preparazione scolastica e professionale e di\ncomprovata e prolungata esperienza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetti a funzioni amministrative, tecniche, commerciali o di acquisto di\nenti centrali in possesso di approfondita conoscenza specifica e prolungata\nesperienza che svolgono compiti di indirizzo, coordinamento e raccordo\ninterfunzionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area concettuale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono all'area concettuale i lavoratori - impiegati, intermedi e\noperai - che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono elevata e qualificata\nautonomia organizzativa e riferimento al superiore per le problematiche più\ncomplesse ed eventuale coordinamento di lavoratori di aree\u002Flivelli inferiori;\nil tutto nell'ambito delle direttive e degli obiettivi specifici definiti dalla\nAzienda per il settore\u002Ffunzione di appartenenza. Sono in possesso di adeguata\npreparazione teorica\u002Fprofessionale e\u002Fo di esperienza specialistica\nconsolidata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III Livello - Profili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiegati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetti a mansioni tecniche con compiti di controllo di singoli servizi\namministrativi, di manutenzione o di attività di nuovi impianti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Intermedi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-preposti alla programmazione, distribuzione e organizzazione operativa\ndegli interventi di manutenzione meccanica o elettroapparecchista sia per la\nconservazione di impianti e macchine sia dei nuovi impianti; provvedono ai\ncollaudi dei lavori affidati a terzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II Livello - Profili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiegati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-disegnatore progettista che sviluppa schizzi o schemi di massima con\neventuale utilizzo di sistemi CAD\u002FCAM;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetti a mansioni amministrative con specifica competenza nelle varie\nbranche della contabilità o di processi di trattamento dati del ciclo attivo e\npassivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-acquisitore di ordini con adeguata esperienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Intermedi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-preposti al coordinamento di diverse attività di manutenzione in cicli\ntecnologici di elevata complessità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-preposti alla conduzione dell'intero ciclo tecnologico di cementeria a\nciclo completo tradizionale di elevata complessità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-preposti alla conduzione e al controllo dell'intero ciclo tecnologico\noperanti in sala centralizzata di cementeria a medio- bassa potenzialità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-specialisti che interpretando schemi e disegni montano e riparano circuiti\nelettronici di regolazione automatica di elevata complessità, provvedendo alla\ndiagnosi dei guasti, individuando le modalità più efficaci di intervento\nprovvedendo, direttamente o con l'ausilio di altri lavoratori, alle operazioni\nnecessarie per il ripristino della efficienza; compie le verifiche tecniche di\nlavori affidati a terzi, provvedendo ai relativi collaudi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Livello - Profili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiegati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetti alle operazioni amministrative connesse con la consegna dei\nprodotti finiti avvalendosi di videoterminali o PC;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetti ai vari servizi amministrativi di stabilimento o unità\ncommerciali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Intermedi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-preposti al coordinamento di lavoratori addetti ai reparti di produzione in\nunità produttive a ciclo completo tradizionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-preposti alle attività di cava o miniera con compiti di sorveglianza ai\nfini della legge su miniere e cave;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-capi squadra di montatori e manutentori (edili, meccanici, elettrici\nelettronici, etc.) di attrezzature, macchine ed impianti del ciclo produttivo\ncompleto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assistenti di laboratorio con prolungata e comprovata esperienza, operanti\nin unità produttive a ciclo completo, con compiti di supervisione di tutte le\nattività, compresa la taratura delle attrezzature, di controllo qualitativo\nper il rispetto degli standards prefissati, compresi quelli previsti dalla\ncertificazione di qualità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conduttori dell'intero ciclo tecnologico di cementeria con sala\ncentralizzata, che conoscono le caratteristiche strutturali, funzionali e i\nparametri di controllo di tutti gli impianti e che ne assicurano la normale\nefficienza anche attraverso ispezioni e interventi a reparto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-specialista provetto di manutenzione meccanica in possesso di prolungata e\ncomprovata esperienza che, utilizzando anche apparecchiature ad alta\nprecisione, effettua le ispezioni e le rilevazioni necessarie per la\nprogrammazione della manutenzione su impianti e macchine di elevata\ncomplessità; compie le verifiche tecniche di lavori affidati a terzi\npartecipando ai relativi collaudi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-specialista di processo con specifiche conoscenze teorico-pratiche\nacquisite mediante prolungata esperienza che compiono compie interventi\nperiodici di controllo delle condizioni di esercizio di macchine e impianti di\nelevata complessità secondo procedure predeterminate, al fine di evidenziare\neventuali anomalie di funzionamento per la prevenzione di guasti, provvedono\nprovvede alle verifiche tecniche di lavori di manutenzione e montaggi affidati\na terzi, partecipando ai relativi collaudi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area specialistica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono all'area specialistica i lavoratori - impiegati, intermedi e\noperai - che svolgono mansioni che richiedono approfondite conoscenze\nprofessionali specifiche perfezionate con processi formativi o con consolidata\nesperienza pratica nella posizione, autonomia organizzativa della fase\noperativa nonché eventuale supervisione di personale appartenente ad\naree\u002Flivelli inferiori, in attuazione di disposizioni impartite dai\nresponsabili di funzione\u002Fsettore di competenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III Livello - Profili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiegati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- disegnatori d'ordine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetti a uffici o servizi che, oltre alle caratteristiche di cui al\nprecedente livello, abbiano maturato significativa esperienza nell’area di\ncompetenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetti di segreteria con adeguata esperienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Intermedi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-preposti ai reparti dei centri di macinazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capi squadra di lavoratori di singoli reparti di ciclo produttivo\ncompleto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori inseriti strutturalmente con continuità nei turni di lavoro di\ndiversi reparti del ciclo produttivo completo che conducono più macchine\nprincipali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoratori addetti alle sostituzioni nei turni di lavoro di diversi\nreparti del ciclo produttivo completo che conducono più macchine\nprincipali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conduttori di più macchine operatrici di cava e di mezzi di trasporto\ncomplessi che ne conoscono le caratteristiche strutturali, funzionali e\noperative e che curano la manutenzione conservativa delle migliori\nperformances;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conduttori, a reparto, di più forni rotanti, che siano equipaggiati di\nimpianto\u002Fi macinazione - essiccazione carbone, di cui curano pure il\nfunzionamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conduttori, a reparto, di più molini del crudo, che curano pure il\nprocesso di omogeneizzazione ed eseguono i controlli di ordine chimico e fisico\nintervenendo per le correzioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conduttori, a reparto, di più molini cemento, in circuito chiuso,\nunitamente a più essiccatoi di cui curano il funzionamento ed eseguono\ncontrolli relativi alle caratteristiche chimico-fisiche del cemento e alla\numidità residua dei semiprodotti essiccati, intervenendo per le dovute\ncorrezioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conduttori, a reparto, di molini del crudo e del cemento, in circuito\nchiuso, che curano pure il processo di omogeneizzazione ed eseguono i controlli\ndi ordine chimico-fisico, intervenendo per le dovute correzioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- specialisti di processo con adeguate conoscenze teoriche che, per i fini\ndella manutenzione ordinaria programmata, compiono operazioni periodiche di\ncontrollo sugli impianti secondo un piano preordinato inteso ad accertarne lo\nstato di efficienza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-specialisti di manutenzione meccanica, elettrica e\u002Fo elettronica, che\nprovvedono, se del caso, alla diagnosi dei guasti su macchine, apparecchiature\nelettriche, attrezzature ed impianti di particolare complessità individuando\nle modalità di intervento per il ripristino della efficienza e provvedendo\ndirettamente, o con l'ausilio di altri lavoratori, alle operazioni necessarie\nanche di elevata complessità e delicatezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetti alla conduzione di centrali termoelettriche in possesso di patente\ndi 1° grado per conduttori di generatori a vapore che provvedono anche alla\nmanutenzione ordinaria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- analisti che eseguono le varie determinazioni e\u002Fo analisi chimiche o\nchimico-fisiche correnti nella industria del cemento, su materie prime,\ncombustibili, semilavorati e prodotti finiti, con l'uso di apparecchiature di\ncomplesso e delicato funzionamento, effettuando i calcoli di analisi e relative\nregistrazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetti operativi ad attività di cava o miniera, compreso l'utilizzo di\nmezzi di trasporto e di macchine operatrici, con compiti di sorveglianza ai\nfini della legge su miniere e cave;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetti a processi strutturali su linee automatiche di avanzata tecnologia\nper la produzione di lastre in gesso polifunzionali sulle varie posizioni di\nlavoro in grado di assicurare la sostituzione del team-leader (gesso);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conduttori di cicli tecnologici con sala centralizzata, che conoscono le\ncaratteristiche strutturali, funzionali e i parametri di controllo di più\nimpianti e ne assicurano la normale efficienza anche attraverso ispezioni e\ninterventi a reparto (calce e gesso).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II Livello - Profili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiegati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetti videoterminali o PC su cui operano in base a programmi\nriproducenti attività di contenuto semplice e ripetitivo (videoscrittura,\nposta elettronica, ecc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-specialisti di mestiere che effettuano manutenzioni, riparazioni e montaggi\nmeccanici, per lo più a reparto, impostando il lavoro - seguendolo nelle fasi\noperative fino alla sua conclusione - avvalendosi anche di altri\ncollaboratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-specialisti di macchine utensili con esperienza e con capacità autonoma di\noperare su schizzi e con correzione\u002Fadattamento pezzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-specialisti di mestiere che compiono operazioni di manutenzione,\nriparazione e montaggio di apparecchiature elettriche o componenti elettronici\nsia in officina sia nei reparti, ovvero, per il settore delle malte, nei\ncantieri dei clienti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- minatori-fuochini che prendono in carico e utilizzano a regola d'arte gli\nesplosivi, fissando la posizione dei fori da mina e la relativa carica; sono in\npossesso della patente prevista dalla legge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-analisti che, applicando formule predefinite, effettuano determinazioni o\nanalisi chimiche o chimico-fisiche, che abbiano influenza sulla produzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto a sistemazione, controllo, codifica e distribuzione dei materiali\ndi magazzino con comprovata esperienza e aggiornata conoscenza di tutti i\nmateriali movimentati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- coordinatore operativo del personale addetto al reparto carico e consegna\nprodotti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conduttori a reparto di molini cemento che eseguono i controlli\nchimico-fisici per la qualità dei prodotti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetti impianti di miscelazione per intonaci (malte);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetti impianti di miscelazione\u002Fpreparazione impasti per lastre\n(gesso).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Livello - Profili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiegati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetti a operazioni ricorrenti seguendo modalità e procedure\nprestabilite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-specialisti di macchine utensili e specialisti di mestiere che effettuano\noperazioni di manutenzione, riparazione e montaggio meccanico di attrezzature,\nmacchine e impianti, sia in officina sia nei reparti ovvero, per il settore\ndelle malte, nei cantieri dei clienti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conduttori mezzi di trasporto o di macchine operatrici di cava in possesso\ndi patente, ove richiesta dalla legge, che ne curano la manutenzione\nconservativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conduttore di carroponte che ne curi la manutenzione conservativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sondatori che curino la manutenzione conservativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- portieri pesatori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conduttori di macchine principali (forni, molini, essiccatori) che operano\nsia in sala quadri sia a reparto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conduttori di macchine principali (forni da calce, molini, idratatori e\nseparatori, batteria di oltre 2 forni da gesso, molini per sabbie) che operano\nsia in sala quadri sia a reparto (calce e gesso);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetti alla manovra, eseguita da bordo, di macchine di sollevamento,\ncarico e trasporto e di aspirazione semoventi, che ne curino la manutenzione\nconservativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operatori reparto consegna prodotti finiti che svolge tutte le operazioni\nrichieste per il più efficace servizio alla clientela;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetti alla disincrostazione di scivoli, griglie, cicloni con utilizzo di\npompe o attrezzature ad alta pressione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetti ricevimento e macinazione materiali (calce, gesso e malte);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetti lavorazioni malte (malte);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- analisti che eseguono determinazioni o analisi chimiche o chimico-fisiche,\nanche con l'uso di attrezzature di delicato funzionamento, effettuando i\ncalcoli di analisi e relative registrazioni e calcimetristi (settore\ncemento);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operatori esterni di cicli tecnologici con sala centralizzata che,\nconoscendo le caratteristiche strutturali e funzionali di tutti gli impianti,\nne assicurano la normale efficienza attraverso ispezioni e interventi a\nreparto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area qualificata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono all'area qualificata i lavoratori - impiegati e operai - che\nsvolgono mansioni richiedenti conoscenze professionali specifiche, adeguata\nesperienza nonché limitata autonomia esecutiva nell'ambito delle indicazioni\nfornite dal diretto superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II Livello - Profili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiegati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetti a semplici mansioni di segreteria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- archivisti con utilizzo di strumenti complessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetti linee carico silos e estrazione cemento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetti al carico dello sfuso con compiti di controllo della tipologia\nrichiesta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetti insaccatrice o infilasacchi e stivaggio di prodotti in sacchi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetti controlli qualità che eseguono solo alcune determinazioni non\nconfigurabili come analisi complete;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetti alla confezione e rottura dei provini di controllo dei cementi o\naddetti alla preparazione dei campioni nel settore calce;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conduttori di mezzi semoventi semplici che ne curino la manutenzione\nconservativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conduttori di una o più macchine secondarie (granulatori, sistemi di\nomogeneizzazione, griglie, sistemi di carico automatico, infilasacchi,\ninsaccatrici, frantoi, teleferiche, ecc.) che assicurano su istruzioni\noperative il loro regolare funzionamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetti a operazioni, con macchine utensili semplici e su istruzioni\nesecutive ricevute, di smontaggio, rimontaggio e riparazione di macchine\nattrezzature o impianti sia in officina sia nei reparti ovvero, per il settore\ndelle malte, nei cantieri di clienti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetti alla vigilanza delle proprietà aziendali e di controllo degli\naccessi relativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-distributori di magazzino in possesso di adeguata conoscenza di pezzi e\nmateriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Livello - Profili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiegati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- centralinisti telefonici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- archivisti con sistemi tradizionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetti infila sacchi o insaccatori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetti stivaggio sacchi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetti alle operazioni di carico dello sfuso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- aiutanti sistemazione materiali a magazzino;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- aiutanti in genere di manutentori o addetti ai reparti produttivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area esecutiva\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono all'area esecutiva i lavoratori operai che svolgono mansioni\nper le quali sono richieste generiche capacità operative comunque acquisite\nnonché i lavoratori non qualificati avviati a processi formativi\nteorico-pratici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili - Operai:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoratori che svolgono attività semplici o di pura manualità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetti a lavori manuali o, con l'uso di attrezzi semplici, di\nmovimentazione e di carico e scarico prodotti e materiali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoratori che eseguono lavori manuali di pulizia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori di primo inserimento avviati a processi formativi\nteorico-pratici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) QUADRI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti della legge 13 maggio 1985, n. 190 e della legge\n2 aprile 1986, n. 106, si concorda quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)la determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri\nviene effettuata dalle parti stipulanti con il contratto collettivo nazionale\ndi lavoro 6 marzo 1987;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)appartengono alla categoria dei quadri i lavoratori, tra quelli della\ndeclaratoria del Gruppo A Super fino al 30.9.2006 e, con decorrenza 1.10.2006,\ndel terzo livello dell'area direttiva della nuova classificazione che, di norma\nalle dirette dipendenze di dirigenti, con carattere di continuità e con un\ngrado elevato di capacità organizzativa e professionale, in posizioni di\nrilevante importanza e responsabilità, con ampia discrezione di poteri ai fini\ndello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali, svolgono\nfunzioni direttive di guida, coordinamento e controllo di servizi e uffici o\nenti produttivi essenziali della Azienda o di gestione di programmi\u002Fprogetti\nanche di ricerca di importanza fondamentale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)in fase di prima applicazione, l'attribuzione della qualifica di quadro\nsarà effettuata dalla Azienda con decorrenza 1° settembre 1987;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)ai quadri si applica la normativa contrattuale prevista per gli impiegati\ncon funzioni eccezione di quanto indicato nei successivi punti 5, 6 e 7;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)le Aziende assicureranno i quadri contro il rischio di responsabilità\ncivile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni\ncontrattuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)l'attribuzione della qualifica di quadro sarà effettuata quando le\nmansioni proprie di tale qualifica siano state svolte per un periodo\ncontinuativo di sei mesi, sempre che non in sostituzione di altro lavoratore\nassente con diritto alla conservazione del posto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) a decorrere dalla data di attribuzione della qualifica di quadro, ai\nlavoratori interessati, in aggiunta al trattamento economico previsto per il\nGruppo A Super, viene corrisposta una indennità di funzione nella misura di\ncui al successivo art. 44 (Aumenti retributivi e nuovi minimi tabellari\ncontrattuali). Tale indennità è utile ai fini del computo degli istituti\ndeterminati sulla base della retribuzione di fatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che con la regolamentazione di cui al presente\naccordo si è data piena attuazione al disposto della legge 13 maggio 1985, n.\n190 per quanto riguarda i quadri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella scala parametrale in vigore dal 1° ottobre 2006\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Area Professionale\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Livelli\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Parametri\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Area direttiva\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3°\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>210\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2°\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>188\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1°\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>172\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Area concettuale\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3°\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>163\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2°\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>157\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1°\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>149\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Area specialistica\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3°\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>140\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2°\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>134\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1°\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>129\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Area qualificata\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2°\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>121\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1°\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>116\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Area esecutiva\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1°\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>100\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimenti a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premi aziendali mensili e\u002Fo annui congelati: la nuova classificazione non\ninfluenza dette voci retributive che continueranno ad essere erogate nelle\nmisure aziendalmente in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito dell'area di appartenenza il lavoratore può, in relazione ad\nesigenze organizzative, tecniche e produttive, essere adibito anche a mansioni\nrelative ad altri livelli della stessa area senza alcun peggioramento economico\nin caso di mansioni proprie di un livello inferiore ovvero percependo la\ndifferenza retributiva in caso di mansioni di un livello superiore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 30 - Passaggi di categoria\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di passaggio dalla categoria operaia a quella intermedia o\nimpiegatizia o dei quadri ovvero dalla categoria intermedia a quella\nimpiegatizia o dei quadri, l'anzianità di servizio prestato nella categoria di\nprovenienza è utile agli effetti dei sottoelencati istituti secondo le norme\ndi seguito indicate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Ferie, trattamento malattia o infortunio, preavviso, dimissioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai soli effetti della commisurazione degli istituti contrattuali\nriguardanti: ferie, trattamento malattia o infortunio, preavviso di\nlicenziamento e di dimissioni, agli appartenenti alla categoria intermedia o\nimpiegatizia o dei quadri, provenienti dalla categoria operaia ovvero\nintermedia, sarà considerata come anzianità utile quella conseguita nella\nqualifica di provenienza presso la stessa Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Aumenti periodici di anzianità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le situazioni già regolate in base alle norme dei precedenti\ncontratti collettivi nazionali di lavoro, per i passaggi di categoria avvenuti\ndal 21 luglio 1979 in poi, gli aumenti periodici di anzianità maturati nella\ncategoria di provenienza saranno riportati in cifra. Il lavoratore avrà quindi\ndiritto a maturare ulteriori aumenti periodici nella misura fissata per il\nlivello di acquisizione fino al raggiungimento di un importo massimo maturabile\n(ivi compreso il riporto in cifra), a titolo di aumenti periodici di\nanzianità, pari a 5 volte l'importo unitario previsto per il livello di\nappartenenza indicato al 2’ comma dell'art. 48 (Aumenti periodici di\nanzianità).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale frazione di biennio in corso di maturazione all'atto del\npassaggio di categoria verrà considerata utile agli effetti della maturazione\ndel successivo aumento periodico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il caso di passaggio di categoria che comporti contemporaneo passaggio\ndi livello si fa riferimento ai commi 4 e successivi dell'art. 48 (Aumenti\nperiodici di anzianità).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i passaggi dalla categoria intermedia a quella impiegatizia o dei quadri\navvenuti anteriormente al 21 luglio 1979 si fa riferimento a quanto disposto\ndall'art. 15, punto 2, lett. B, del CCNL 30.9.1994 il cui testo è riportato\nnell'allegato n. 1 del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 31 - Mutamento di mansioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito dell'area di appartenenza il lavoratore può, in relazione a\nesigenze organizzative, tecniche e produttive, essere adibito anche a mansioni\nrelative ad altri livelli della stessa area senza alcun peggioramento economico\nin caso di mansioni proprie di un livello inferiore ovvero percependo la\ndifferenza retributiva in caso di mansioni di un livello superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tra Direzione aziendale e R.S.U., in caso di mutamento di mansioni a un\nlivello inferiore, si dovrà svolgere un incontro in via preventiva a livello\naziendale o\u002Fe di unità produttiva per valutare le possibili implicazioni anche\nin relazione alla eventuale attività di formazione professionale legata allo\nsvolgimento delle nuove mansioni richieste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorso un periodo di 5 mesi consecutivi nel disimpegno di mansioni\nsuperiori avverrà a tutti gli effetti il passaggio al livello superiore\nsempreché non si tratti di sostituzione di lavoratore assente, con diritto\nalla conservazione del posto (malattia o infortunio, ferie, chiamata o richiamo\nalle armi, aspettativa, gravidanza o puerperio, permesso o trasferta) che non\ndà diritto a passaggio di livello per tutta la durata della assenza. Il\npassaggio avverrà qualora il lavoratore sostituito non sia rientrato in\nservizio entro il termine dovuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni passaggio di livello sarà comunicato per iscritto al lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora si rendessero vacanti dei posti che non debbano essere soppressi, le\nAziende procureranno di riservare la precedenza nell'occuparli a quei\ndipendenti che ne siano idonei per qualità, capacità, anzianità e che\nabbiano precedentemente sostituito il titolare del posto che si è reso\nvacante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando che le indennità di cui agli artt. 73 e 79 (Lavori pesanti e\ndisagiati) competono soltanto in quanto si svolgano le mansioni e si\nverifichino le condizioni di lavoro per le quali sono state istituite, si\nchiarisce che nei casi in cui esista la consuetudine di mantenere\ntemporaneamente le indennità in questione, quando siano effettuati passaggi\nnon definitivi a mansioni che non le comportino, tale trattamento di miglior\nfavore sarà conservato in conformità a quanto previsto dall'art. 11\n(Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior\nfavore).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 32 - Mansioni promiscue\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che sia adibito, con carattere di continuità, a mansioni\nrelative a diversi livelli, sarà classificato nel livello superiore e ne\npercepirà la retribuzione, quando le mansioni inerenti al livello superiore\nabbiano rilievo sensibile, anche se non prevalente, sul complesso\ndell'attività svolta dal lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WORKHOURS_trigger\">\u003Ch3>Art. 33 - Orario di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Orario di lavoro settimanale – Flessibilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata dell'orario normale contrattuale è di 40 ore settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-schedulesrestpw\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Cp>L'orario settimanale contrattuale di lavoro viene distribuito su 5 giorni\ncon riposo, di norma, cadente il sabato con possibilità per l'Azienda di far\nusufruire la seconda giornata, non lavorata, o nel giorno precedente o\nsusseguente le domeniche e tutte le altre festività, compatibilmente con le\nesigenze tecniche e organizzative del lavoro verificate con la R.S.U.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori turnisti su tre turni, le 40 ore settimanali dell'orario\ncontrattuale si intendono mediamente realizzate nell'arco di 8 settimane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tenuto conto delle esigenze organizzative delle aziende dei settori cui si\napplica il presente contratto collettivo nazionale di lavoro caratterizzate da\nvariazioni di intensità dell'attività lavorativa, ai sensi dell'art. 4, comma\n4, del D.lgs. n. 66\u002F2003 la durata media dell'orario di lavoro, ai fini del\nD.lgs. citato, viene calcolata con riferimento a un periodo di sei mesi. In\ncaso di particolari esigenze organizzative, la Direzione aziendale e la R.S.U.\npotranno elevare tale periodo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MAXHOURS_trigger\">\u003Cp>Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e\ntrovare giustificazione in ragioni obiettive, indifferibili e occasionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al di là dei limiti previsti dal precedente comma, l'eventuale ricorso ai\ncasi di lavoro straordinario sarà preventivamente concordato tra la Direzione\ne la R.S.U.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro i limiti consentiti dalla legge e dalle norme di cui sopra, il\nlavoratore non può rifiutarsi di compiere lavoro straordinario, festivo e\nnotturno, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non è riconosciuto, né compensato, il lavoro straordinario, festivo e\nnotturno, eseguito senza la preventiva disposizione dell'Azienda.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Non possono essere adibiti al lavoro notturno i minori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda fornirà mensilmente alla R.S.U. il numero globale delle ore\nstraordinarie effettuate dai lavoratori, indicandone le motivazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'inizio e la fine del lavoro sono regolate dalle disposizioni aziendali. La\ntolleranza sull'entrata sarà di 5 minuti con un massimo di 15 minuti\nsettimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro deve esporre in modo facilmente visibile e in luogo\naccessibile a tutti i dipendenti interessati l’orario di lavoro con\nl’indicazione dell’inizio e del termine di esso, nonché dell’orario e\ndella durata degli eventuali intervalli di riposo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimenti a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)Ai soli effetti della corresponsione delle maggiorazioni per lavoro\nstraordinario, le ore non lavorate per ricorrenze festive nazionali e\ninfrasettimanali, per assenze dovute a malattia, infortunio, gravidanza e\npuerperio - fatta eccezione per quelle coincidenti con il giorno di riposo per\nriduzione di orario, e quelle non lavorate per ferie e permessi retribuiti\nsaranno computate ai fini del raggiungimento dell'orario contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)Le parti si danno reciprocamente atto che la previsione di cui al 4°\ncomma del presente articolo, non comporta variazione alcuna né del trattamento\nconcernente le maggiorazioni per il lavoro straordinario spettante ai\nlavoratori né della collocazione temporale del relativo pagamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)Le parti si danno altresì atto che eventuali prestazioni straordinarie o\n- per i discontinui - eccedenti le 48 ore settimanali, potranno essere\nsoddisfatte, con il consenso del lavoratore, mediante l'attribuzione di\ncorrelati riposi compensativi da godere nell'anno di riferimento ovvero da\naccantonare nella banca ore individuale ferma restando la corresponsione della\nmaggiorazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)Le parti, con le norme di cui sopra, non hanno inteso modificare\ncondizioni di miglior favore di fatto esistenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le disposizioni di legge e di contratto in materia di orario\ndi lavoro, con riferimento agli accordi in essere sulle strutture di orario di\nlavoro presenti in azienda per i lavoratori a turno, le parti convengono, ai\nsensi dell'art. 17, commi 1, 3 e 4 del D.lgs. 66\u002F2003, che la gestione della\ncompatibilità delle esigenze tecnico-produttive e dei lavoratori interessati,\ne quanto disposto dagli artt. 7 e 9 del D.lgs. 66\u002F2003, potrà avvenire con\naccordi conclusi al secondo livello di contrattazione tra Direzione Aziendale,\nR.S.U. congiuntamente alle OO.SS. territoriali, ai sensi dell'art. 3\ndell'Accordo interconfederale. 23 luglio 1993 e art. 1 lettera b)\nContrattazione aziendale del vigente CCNL, da depositarsi presso il Comitato\nParitetico Nazionale (CPN) di cui all'art. 2 del CCNL. Resta comunque inteso\nche le casistiche eventualmente individuate non potranno essere utilizzate per\nsopperire a carenze di organico e\u002Fo organizzative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti concordano sulla necessità di una puntuale applicazione delle\nnorme di legge e contrattuali che regolano il lavoro straordinario e si\nimpegnano ad adoperarsi attivamente tramite le rispettive strutture per\nrimuovere eventuali ostacoli o comportamenti contrastanti con l’osservanza\ndelle norme suddette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A fronte di particolari esigenze programmatiche, in relazione alla\nnecessità di una più economica utilizzazione degli impianti e della energia,\nl'Azienda potrà disporre prestazioni in più turni giornalieri o in nuovi\nturni di lavoro, nelle ore notturne e nelle giornate di sabato e di domenica.\nLe modalità di attuazione verranno esaminate con la R.S.U.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'effettuazione dei lavori di manutenzione, riparazione, pulizia delle\nmacchine che, eccezionalmente, in base ad oggettive necessità\ntecnico-produttive devono effettuarsi oltre l'orario normale di lavoro, è data\nfacoltà alla Azienda di superare l'orario contrattuale settimanale, nel\nrispetto delle norme di legge. Per tali lavori l'Azienda farà periodiche\ncomunicazioni alla R.S.U.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza di esigenze tecniche, organizzative e produttive che richiedono,\nper l'intera Azienda o per parti di essa, articolazioni dell'orario di lavoro\nsettimanale diverse da quella contrattuale, le relative modalità attuative\nsaranno concordate con la R.S.U. La procedura dovrà esaurirsi entro 20 giorni\ndalla comunicazione del nuovo regime di orario, anche con l'eventuale\nintervento delle strutture sindacali territoriali. L'operatività delle\ndecisioni aziendali sarà sospesa per l'arco di tempo indicato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta convenuto che le prestazioni attuate oltre l'orario normale\nsettimanale non costituiscono prestazioni straordinarie. Esse sono soddisfatte\ncon compensazioni nell'ambito del programma di lavoro definito e con la\ncorresponsione della maggiorazione del 10%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Riduzione dell'orario di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel confermare la normativa di cui al precedente punto 1) del presente\narticolo, l'orario di lavoro è ridotto, a decorrere dal 1° luglio 1983, di 40\nore in ragione d'anno cui si aggiungono ulteriori riduzioni, sempre in ragione\nd'anno, secondo le seguenti decorrenze e misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)dal 1.1.1989: 8 ore per tutti i lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) dal 1.1.1990: 8 ore per tutti i lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) dal 1.6.1992:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*4 ore per i lavoratori giornalieri e su due turni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*8 ore per i lavoratori turnisti su tre turni avvicendati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)dal 1.6.1993: 4 ore per tutti i lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)dal 1.1.2001: 4 ore per i lavoratori turnisti su tre turni avvicendati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)dal 1.1.2002: 4 ore per i lavoratori turnisti su tre turni avvicendati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) dal 1.7.2003: 4 ore per i lavoratori turnisti su tre turni\navvicendati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le sopraddette riduzioni saranno fruite di norma attraverso il godimento di\npermessi individuali retribuiti a gruppi di 8 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende potranno eventualmente stabilire, previo esame con la R.S.U.,\ndiverse modalità di utilizzazione in relazione alle specifiche esigenze\nproduttive e per la salvaguardia della efficienza aziendale, nonché alle\nfluttuazioni di mercato, alla stagionalità della domanda e\u002Fo in presenza di\nprocessi di ristrutturazione o riorganizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno di\ncalendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui\nal presente punto 2) per ogni mese intero di anzianità. La frazione di mese\nsuperiore a 15 giorni sarà considerata a questo effetto come mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimenti a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Resta convenuto che le riduzioni di orario annuo di cui sopra assorbono,\nfino a concorrenza, eventuali riduzioni definite da accordi aziendali nonché\neventuali trattamenti extracontrattuali in materia di permessi e ferie, salvo\nquelli concessi a titolo di nocività del lavoro, nonché quanto previsto dal\nProtocollo 22-1-1983.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Le riduzioni di orario di lavoro sopra previste saranno assorbite fino a\nconcorrenza, in caso di provvedimenti legislativi nazionali o comunitari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Trattamento festività soppresse\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sostituzione delle festività infrasettimanali abolite dalla legge 5\nmarzo 1977, n. 54 e successive integrazioni e modificazioni, verranno concessi,\na tutti i lavoratori, quattro gruppi di 8 ore di permesso individuale\nretribuito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o\ncustodia con orario settimanale superiore a 40 ore, detti permessi individuali\nretribuiti si intendono riferiti all'orario giornaliero contrattuale ad essi\nassegnato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi dovranno essere goduti individualmente e mediante rotazione che\nnon implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell’attività\nproduttiva e comunque compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive e\norganizzative delle Aziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende potranno eventualmente stabilire, previo esame congiunto con la\nR.S.U., diverse modalità di utilizzazione compatibilmente con le specifiche\nesigenze aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno di\ncalendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui\nal primo comma del presente punto per ogni mese intero di anzianità. La\nfrazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata a questo effetto come\nmese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda la festività la cui celebrazione ha luogo nella prima\ndomenica del mese di novembre (4 novembre), il lavoratore beneficerà del\ntrattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Banca ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È istituita una Banca ore individuale operante dal 1° gennaio 2000 in cui\nconfluiscono, al 1° gennaio di ogni anno, i permessi eventualmente non fruiti\nentro l'anno di maturazione relativi a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le ore a fronte delle ex festività di cui al punto 3. (Trattamento\nfestività soppresse) del presente articolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le riduzioni dell'orario di lavoro previste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- eventuali ore di prestazioni straordinarie di cui al Chiarimento a verbale\nn. 3) del punto 1, (Orario di lavoro settimanale - Flessibilità) lett. A) del\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi confluiti nella Banca ore individuale saranno fruiti da parte del\nlavoratore entro l'anno successivo previo preavviso di 2 giorni e\ncompatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al 31 dicembre dell'anno come sopra indicato le eventuali ore che\nrisultassero ancora accantonate saranno pagate con la retribuzione in atto a\nquel momento (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di\ncontingenza, EDR, eventuali aumenti periodici di anzianità, ex premio di\nproduzione)(1). Su richiesta del singolo lavoratore e compatibilmente con le\nesigenze tecniche ed organizzative le predette ore potranno essere fruite entro\ni 12 mesi dell'anno successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'attivazione del conto ore individuale avverrà previo accertamento presso\ngli Enti previdenziali competenti della legittimità ad assoggettare a prelievo\ncontributivo la retribuzione relativa ai permessi accantonati al momento della\nloro effettiva liquidazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vedi nota a pag. 94 (art. 51 Premio di risultato).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 34 - Lavoro a turni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Direzione potrà stabilire nelle 24 ore più turni di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori dovranno prestare l'opera nel turno per ciascuno di essi\nstabilito. I lavoratori dovranno essere avvicendati nei turni a evitare che le\nstesse persone siano addette permanentemente ai turni di notte o nei giorni\nfestivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro eseguito di domenica a norma di legge, e\u002Fo nelle ore notturne\ncomprese in regolari turni periodici, non gode delle corrispondenti percentuali\ndi maggiorazione previste dagli articoli 71, 77 e 86 (Lavoro straordinario,\nfestivo e notturno). Ai lavoratori che lavorano in detti turni periodici, sarà\napplicata sulla retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex\nindennità di contingenza, EDR, eventuali aumenti periodici di anzianità) una\nmaggiorazione del:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 40 per cento per le ore lavorate di notte; 41 per cento per le ore\nlavorate di notte a decorrere dal 1° gennaio 2016; 42 per cento per le ore\nlavorate di notte a decorrere dal 1° gennaio 2017;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-5 per cento per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di tre turni, sia\nnel caso di due turni);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 40 per cento per le ore lavorate di giorno nella domenica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le suddette maggiorazioni assorbono fino a concorrenza trattamenti di\nmiglior favore eventualmente riconosciuti a livello aziendale per lo stesso\ntitolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le maggiorazioni di cui al 3° comma del presente articolo saranno computate\nnella retribuzione agli effetti della gratifica natalizia o 13a mensilità,\ndelle ferie, delle festività nazionali e infrasettimanali, della malattia e\ninfortunio non sul lavoro e dell'infortunio sul lavoro e malattie professionali\nnonché delle riduzioni di orario e delle festività soppresse sulla base della\nmaggiorazione media di turno realizzata negli ultimi 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda la durata normale del lavoro si fa riferimento all'art.\n33 (Orario di lavoro).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 8 del D.lgs. n.\n66\u002F2003, ai lavoratori addetti a turni di lavoro di 8 ore consecutive è\nconcessa una pausa, anche sul posto di lavoro, di 10 minuti con decorrenza\ndella normale retribuzione fermi restando l'assetto organizzativo e la\ncontinuità della normale attività produttiva. La predetta pausa non si cumula\ncon analoghi trattamenti già previsti a livello aziendale ferme restando, ove\nesistenti, eventuali condizioni di miglior favore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La prestazione di lavoro a turno notturno coincidente con l'applicazione\ndell'ora legale (sia l'entrata in vigore che la cessazione) sarà compensata\nper le ore di attività effettivamente prestate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori turnisti, addetti a lavori di ciclo continuo, non possono\nallontanarsi dal loro posto di lavoro se non sono sostituiti dai lavoratori che\ndebbono dare loro il cambio, fermo restando l'impegno della Azienda a reperire\nil sostituto nel più breve tempo possibile. In tal caso la loro maggiore\nprestazione sarà retribuita come lavoro straordinario nonché con la\nmaggiorazione del lavoro a turno, fermo restando per gli impiegati quanto\nprevisto al comma 11, lett. a), del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori interessati debbono essere preavvisati del turno «cui sono\nstati assegnati almeno 24 ore prima che esso abbia inizio, salvo casi di forza\nmaggiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il lavoratore turnista venga chiamato a lavorare nel suo giorno di\nriposo compensativo avrà diritto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)in caso di assegnazione a lavori compresi in normali turni avvicendati:\nretribuzione globale di fatto maggiorata della percentuale per lavoro\nstraordinario festivo calcolata come indicato negli articoli 71, 77 e 86\n(lavoro straordinario, festivo e notturno) conservando inoltre le maggiorazioni\nstabilite per il lavoro a turni fatta eccezione per i lavoratori di categoria\nimpiegatizia per i quali sono confermate le disposizioni di cui all'art. 103,\nCCNL 30 settembre 1994 secondo le quali le percentuali di lavoro straordinario,\nfestivo e notturno non sono cumulabili con le percentuali di lavoro a turni e\nla maggiore assorbe la minore,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)in caso di assegnazione a lavori non compresi in normali turni\navvicendati: retribuzione globale di fatto maggiorata della percentuale per\nlavoro straordinario festivo, calcolata come indicato agli articoli 71, 77 e 86\n(Lavoro straordinario, festivo e notturno).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso, però, l'Azienda, prima dell'inizio del lavoro, dovrà\ncomunicare al lavoratore il giorno assegnatoli per il riposo compensativo in\nsostituzione di quello non goduto per la suddetta chiamata al lavoro. Il giorno\ncompensativo assegnato in sostituzione dovrà cadere nel corso della settimana\nsuccessiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di sostituzioni temporanee e occasionali di lavoratori a turno con\naltri lavoratori, le prestazioni di questi ultimi saranno compensate con le\nmaggiorazioni del lavoro a turno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di sostituzioni ricorrenti e continuative di lavoratori a turno con\naltri lavoratori, ai lavoratori interessati sarà riconosciuta la maggiorazione\ndi turno del 5% anche per i periodi lavorativi prestati con orario a giornata,\nnon cumulabile con quanto eventualmente esistente a livello aziendale allo\nstesso titolo. L'individuazione dei destinatari della presente disposizione\nsarà effettuata preventivamente a livello di unità produttiva tra Direzione\naziendale e R.S.U.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 35 - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>o custodia\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del presente articolo sono considerati lavori discontinui o di\nsemplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con R.D. 6\ndicembre 1923, n. 2657, e nei successivi provvedimenti aggiuntivi e\nmodificativi richiamati dall'art. 16 lett. d) del D.lgs. n. 66\u002F2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia saranno\nconsiderati alla stregua dei lavoratori addetti a mansioni continue qualora il\ncomplesso delle mansioni da essi espletate tolga di fatto al lavoro il\ncarattere della discontinuità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o\ncustodia l'orario di lavoro è fissato in un massimo di 10 ore giornaliere e 50\nsettimanali, salvo per i discontinui con alloggio nella sede di lavoro o nelle\nimmediate adiacenze, per i quali l'orario di lavoro è di 12 ore giornaliere e\n60 settimanali, in relazione a quanto prevedono le norme degli accordi\ninterconfederali di perequazione nord e centro-sud, rispettivamente del 6\ndicembre 1945 e del 23 maggio 1946.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, per il lavoro effettuato entro i limiti di cui sopra non si farà\nluogo all'applicazione delle norme previste ai commi 3 e 4 degli articoli 71,\n77 e 86 (Lavoro straordinario, festivo e notturno) riguardanti la\nregolamentazione degli operai, intermedi e impiegati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o\ncustodia, con orario di 40 ore, la retribuzione mensile sarà pari a quella del\nlavoratore continuo della corrispondente qualifica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o\ncustodia, con orario settimanale superiore a 40 ore, la retribuzione mensile\nsarà pari a quella sopra indicata, aumentata di tante quote orarie - ottenute\ndividendo per 175 la retribuzione mensile di cui sopra - quante sono le ore\nretribuibili oltre le 40, per ogni settimana, secondo l’orario settimanale\nassegnato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento dei suddetti lavoratori è regolato come segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"756\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"197\">\n  \u003Ccol width=\"268\">\n  \u003Ccol width=\"141\">\n  \u003Ccol width=\"140\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"197\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Orario contrattuale settimanale  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">e giornaliero\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"268\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"141\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Lavoro supplementare\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"140\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Lavoro straordinario\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"197\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">40 ore settimanali\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">(8 ore giornaliere)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"268\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Mensile\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">pari al lavoratore continuo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"141\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Dopo le 40 ore\n        settimanali\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"140\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Dopo le 48 ore\n        settimanali\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"197\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">45 ore settimanali\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">(9 ore giornaliere)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"268\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Mensile \n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">pari al lavoratore continuo  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">più 1\u002F175 per le ore  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">da 41 a 45 settimanali\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"141\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Dopo le 45 ore\n        settimanali\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"140\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Dopo le 54 ore\n        settimanali\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"197\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">50 ore settimanali\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">(10 ore giornaliere)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"268\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Mensile  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">pari al lavoratore continuo  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">più 1\u002F175 per le ore  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">da 41 a 50 settimanali\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"141\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Dopo le 50 ore\n        settimanali\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"140\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Dopo le 60 ore\n        settimanali\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"197\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">60 ore\n        settimanali\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">(10 ore giornaliere\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">per 6 giorni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">oppure 12 ore giornaliere\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">per 5 giorni)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"268\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Mensile \n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">pari al lavoratore continuo  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">più 1\u002F175 per le ore  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">da 41 a 60 settimanali\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"141\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Dopo le 60 ore\n        settimanali\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"140\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Dopo le 72 ore\n        settimanali\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la determinazione del trattamento economico concernente le ferie e le\nfestività si fa riferimento all'orario giornaliero contrattuale singolarmente\nassegnato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda la determinazione della gratifica natalizia o 13a\nmensilità e dei trentesimi relativi alla indennità sostitutiva del preavviso\ne al trattamento di fine rapporto, si fa riferimento ad una media retributiva\nmensile pari a 22 giornate calcolate in base all'orario giornaliero\ncontrattuale singolarmente assegnato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimenti a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Ai fini di quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, per i\nlavoratori con orario di 60 ore settimanali, l'orario giornaliero sarà\nragguagliato a 12 ore anche nel caso di distribuzione dell'erario settimanale\nsu 6 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.L’indicazione della durata della prestazione giornaliera è stata\nconcordata, ai soli fini contrattuali, per la corresponsione, oltre le ore\ngiornaliere assegnate, delle relative maggiorazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, con riferimento all'orario di lavoro dei lavoratori discontinui,\nconvengono che, in presenza di norme applicative che dovessero essere emanate\nsulla materia, si incontreranno per le necessarie armonizzazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 36 - Interruzioni di lavoro e recuperi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di interruzioni di breve durata dovute a causa di forza maggiore,\nnel conteggio della retribuzione non si terrà conto delle interruzioni stesse,\nquando queste, nel loro complesso, non superino i 60 minuti nella giornata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che si presenti al posto di lavoro e che per cause\nindipendenti dalla sua volontà non possa iniziare il lavoro o comunque dopo\naverlo iniziato dovesse interromperlo per un periodo superiore ai 60 minuti o\ndefinitivamente avrà diritto, nel ciclo di ciascuna settimana, alla\ncorresponsione della retribuzione per le ore di lavoro perdute fino alla\nconcorrenza di un quarto dell'orario settimanale predisposto nello stabilimento\no cava.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora invece il lavoratore venga trattenuto a disposizione della Azienda\navrà diritto alla corresponsione della retribuzione per tutte le ore di\npresenza, anche se rimane inoperoso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È ammesso il recupero a regime normale dei periodi di interruzione del\nlavoro dovuti a causa di forza maggiore, nonché di quelli dovuti a soste, nel\nlimite massimo di un'ora al giorno, sempre che lo si effettui entro il termine\ndi 30 giorni immediatamente successivi all’avvenuta interruzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 37 - Riduzione di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di esigenze tecniche o produttive che comportino riduzione di\nlavoro, la Direzione, prima di effettuare diminuzione del personale, procederà\nalla riduzione dell'orario di lavoro e, compatibilmente con le possibilità\ntecniche, alla formazione di turni di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di sospensione totale del lavoro la cui durata superi i 15 giorni,\nè lasciata facoltà al lavoratore di richiedere, alla scadenza del\nquindicesimo giorno, la risoluzione del rapporto di lavoro, salvo che non siano\nintervenuti accordi tra le Organizzazioni sindacali locali che prevedano\nl'esercizio di tale facoltà dopo un maggior periodo di tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che, ai sensi del comma precedente, richieda la risoluzione\ndel rapporto di lavoro, compete l'intero trattamento, compreso quello relativo\nal preavviso, come nel caso di licenziamento non per motivi disciplinari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di cui sopra e ove ricorrano le condizioni previste dalle leggi\nvigenti, le Aziende sono tenute ad inoltrare domanda all'INPS per l'intervento\ndella Cassa integrazione guadagni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano ad intervenire presso gli organi competenti per\nrendere più sollecito l'esame delle richieste di autorizzazione alla\ncorresponsione delle integrazioni salariali ai lavoratori sospesi o a orario\nridotto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti interverranno altresì presso gli organi competenti affinché siano\naccelerati i tempi di comunicazione alle Aziende delle decisioni di\nautorizzazione alla erogazione delle integrazioni salariali prese dalle\ncompetenti Commissioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, le Parti concordano che, salvo giustificati motivi di impedimento,\nle Aziende presenteranno le domande di intervento della Cassa integrazione\nguadagni nella settimana successiva a quella in cui è iniziata la sospensione\no la riduzione di orario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° gennaio 1984, nel caso di sospensioni o riduzioni di\norario per le quali le Aziende richiedano l'intervento ordinario della Cassa\nintegrazione guadagni, le Aziende stesse erogheranno acconti di importo\ncorrispondente alle integrazioni salariali dovute a norma di legge,\ncontestualmente alla retribuzione del mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il singolo lavoratore - sia nel caso di sospensioni e riduzioni\ncontinuative, sia per effetto del cumulo di periodi non continuativi di\nsospensioni e riduzioni - l'acconto di cui sopra non deve comportare\nl'esposizione dell'impresa per un importo mensile complessivo superiore a 120\nore per il settore del cemento e 100 ore per i settori della calce, del gesso e\ndelle malte non già autorizzate dall'INPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di reiezione della domanda da parte della competente Commissione\nprovinciale dell'INPS, l'Azienda procederà al conguaglio delle somme erogate a\ntitolo di acconto su trattamenti retributivi dovuti al lavoratore a qualsiasi\ntitolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 38 - Assenze e permessi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assenza deve essere comunicata all'Azienda all'inizio dell'orario di\nlavoro della stessa giornata in cui si verifica, e comunque - in caso di\ngiustificato motivo - entro il giorno successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La stessa deve essere giustificata entro le 48 ore successive all'inizio\ndell'assenza salvo comprovati motivi di impedimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo quanto disposto dagli artt. 17 (Permessi per cariche sindacali -\nAspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali) e 15 (Rappresentanza\nsindacale unitaria), potranno essere accordati brevi permessi ai lavoratori che\nne facciano richiesta per giustificati motivi, con facoltà per l'Azienda di\nnon corrispondere la retribuzione per il tempo di assenza dal lavoro, allorché\nil permesso superi i 60 minuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Ch3>Art. 39 - Congedi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Permessi per eventi e cause particolari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, primo comma, della legge 8 marzo\n2000, n. 53 e degli artt. 1 e 3 del regolamento d'attuazione di cui al decreto\ninterministeriale 21 luglio 2000 n. 278, la lavoratrice e il lavoratore hanno\ndiritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di\ndecesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente\nseparato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un\nsoggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore\nmedesimi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all'anno di cui\nal primo comma è riconosciuto anche al lavoratore che si assenti per assistere\nfamiliari in dialisi o sottoposti a gravi interventi chirurgici e\u002Fo alle\neventuali terapie ad essi connesse.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Cp>Al lavoratore in occasione della nascita del figlio sarà riconosciuto un\ngiorno di permesso retribuito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per fruire del permesso il lavoratore è tenuto a preavvertire il datore di\nlavoro dell'evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali\nsarà utilizzato. Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi\ne quelli non lavorativi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Nel caso di richiesta del permesso per grave infermità dei soggetti\nindicati, il lavoratore deve presentare, entro il termine massimo di cinque\ngiorni dalla ripresa della attività lavorativa, idonea documentazione del\nmedico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o\ndel medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della\nstruttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di richiesta del permesso per decesso, il lavoratore è tenuto a\ndocumentare detto evento con la relativa certificazione, ovvero, nei casi\nconsentiti, con dichiarazione sostitutiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso\no dall'accertamento della insorgenza della grave infermità o della necessità\ndi provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di documentata grave infermità dei soggetti indicati, il\nlavoratore e il datore di lavoro possono concordare, in alternativa\nall'utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento\ndell'attività lavorativa comportanti una riduzione dell'orario di lavoro\ncomplessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'accordo è stipulato in forma scritta, sulla base delia proposta della\nlavoratrice o del lavoratore e in esso sono indicati i giorni di permesso che\nsono sostituiti dalle diverse modalità concordate e la cadenza temporale di\nproduzione da parte del lavoratore della idonea certificazione atta a\ndocumentare la permanenza della grave infermità. Dal momento in cui venga\naccertato il venire meno della grave infermità, il lavoratore è tenuto a\nriprendere l'attività lavorativa secondo le modalità ordinarie. Il\ncorrispondente periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri\neventi che dovessero verificarsi nel corso dell'anno alle condizioni previste\ndalle presenti disposizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La riduzione dell'orario di lavoro conseguente alle diverse modalità\nconcordate deve avere inizio entro sette giorni dall'accertamento della\ninsorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli\ninterventi terapeutici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti\nper l’assistenza delle persone handicappate dall’art. 33 della legge 5\nfebbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcare\">\u003Cp>B) Congedi per gravi motivi familiari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 4, secondo comma,\ndella legge n. 53 del 2000 e dagli articoli 2 e 3 del regolamento d'attuazione\ndi cui al decreto interministeriale 21 luglio 2000 n. 278, il lavoratore ha\ndiritto a un periodo di congedo per i gravi motivi familiari espressamente\nindicati dalle richiamate disposizioni di legge, relativi alla situazione\npersonale, della propria famiglia anagrafica e dei soggetti di cui all'art. 433\ncod. civ. anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o\naffini entro il terzo grado, anche se non conviventi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà\nessere superiore a due anni nell'arco dell'intera vita lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la\ndurata del periodo di congedo precisando, di norma, la durata minima dello\nstesso e documentare, anche attraverso dichiarazione sostitutiva nei casi\nconsentiti, il legame di parentela, affinità o di famiglia anagrafica con i\nsoggetti sopra indicati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve altresì assolvere agli obblighi di documentazione\nprevisti dall'art. 3 del medesimo regolamento di attuazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro è tenuto, entro 10 giorni dalla richiesta del congedo,\nad esprimersi sulla stessa e a comunicare l'esito al dipendente. L'eventuale\nnon accoglimento, la proposta di rinvio a un periodo successivo e determinato e\nla concessione parziale del congedo, devono essere motivati in relazione alle\ncondizioni previste per la richiesta del congedo e alle ragioni organizzative e\nproduttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del\ndipendente la domanda deve essere riesaminata nei successivi 20 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la richiesta di congedo\npuò essere in ogni caso negata per incompatibilità con la durata del rapporto\nin relazione al periodo di congedo richiesto, ovvero quando i congedi già\nconcessi hanno superato i tre giorni nel corso del rapporto di lavoro a termine\nnonché quando il rapporto è stato instaurato in ragione della sostituzione di\naltro dipendente in congedo ai sensi della presente norma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo di cui alla presente lettera B) può essere altresì richiesto\nper il decesso di uno dei soggetti di cui all'art. 1 D.M. 21.7.2000 n. 278, per\nil quale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare permessi\nretribuiti nello stesso anno ai sensi delle medesime disposizioni. Nel caso in\ncui la richiesta del congedo per questo motivo sia riferita a periodi non\nsuperiori a tre giorni, il datore di lavoro è tenuto a esprimersi entro 24 ore\ndalla stessa e a motivare l'eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni\norganizzative, nonché ad assicurare che il congedo venga fruito comunque entro\ni successivi sette giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore, una volta superata la durata minima del congedo specificata\nnella richiesta, ha diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del\ntermine del periodo di congedo previo preavviso non inferiore a sette\ngiorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di congedo di cui al presente articolo, il lavoratore\nconserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione né alla\ndecorrenza della anzianità per nessun istituto e non può svolgere alcun tipo\ndi attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) Congedi per la formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, legge 8 marzo 2000, n. 53, i\nlavoratori con almeno 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda\npossono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi formativi\nper un periodo non superiore a undici mesi, continuativo o frazionato,\nnell'arco della intera vita lavorativa, al fine di completare la scuola\ndell'obbligo, conseguire il titolo di studio di secondo grado, del diploma\nuniversitario o di laurea ovvero per partecipare ad attività formative diverse\nda quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta al datore di lavoro almeno\n30 giorni prima per i congedi di durata fino a 10 giorni e almeno 60 giorni\nprima per i congedi di durata superiore a 10 giorni, specificando i motivi\ndella richiesta e allegando la relativa documentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda valuterà la richiesta sulla base delle comprovate esigenze\ntecnico organizzative e in caso di diniego o differimento del congedo\ninformerà l'interessato dei motivi che hanno determinato la decisione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della\nnormale attività produttiva, i lavoratori che potranno contemporaneamente\nassentarsi dall'unità produttiva a questo titolo non dovranno superare l'1%\ndel totale della forza occupata. I valori frazionari risultanti\ndall'applicazione della suddetta percentuale pari o superiori a 0,50 saranno\narrotondati all'unità superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di congedo il lavoratore conserva il posto di lavoro e\nnon ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nella\nanzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con\naltri congedi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione comune\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni contrattuali di\ncui alle lettere A), B) e C) del presente articolo non si cumulano con diversi\ntrattamenti già previsti allo stesso titolo a livello aziendale ferme\nrestando, ove esistenti, condizioni di miglior favore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alla lettera C) del presente articolo e alla misura dell'1%\nivi definita per la contemporanea fruibilità dei congedi, le parti convengono\ndi assumere la detta percentuale in via sperimentale riservandosi di\nverificarne l'adeguatezza in occasione degli incontri per il rinnovo del\npresente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 40 – Aspettativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo quanto previsto dall'art. 17 (Permessi per cariche sindacali -\nAspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali) al lavoratore che abbia\nsuperato il periodo di prova potrà essere concesso, compatibilmente con le\nesigenze di servizio, un periodo di aspettativa, fino ad un massimo di 12 mesi,\nper gravi motivi familiari che dovranno essere comprovati e giustificati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale periodo non sarà retribuito né computato agli effetti della\nanzianità di servizio, né di alcun istituto contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora dovessero venir meno i motivi per i quali è stata concessa\nl'aspettativa, il lavoratore ha l'obbligo di riprendere servizio entro 15\ngiorni dalla data in cui i motivi stessi sono venuti a cessare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che non si presenti in servizio entro il suddetto termine o\nentro 15 giorni dalla scadenza della aspettativa, sarà considerato\ndimissionario, salvo che non gli sia stata concessa dalla Azienda, per\ndocumentati motivi, una breve proroga comunque non superiore a giorni 15.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che dovessero eventualmente essere assunti in sostituzione,\nverrà comunicato per iscritto che essi sono assunti a termine in provvisoria\nsostituzione di quelli in aspettativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni di cui sopra non si applicano alle Aziende che hanno meno di\n10 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 41 - Interruzioni di anzianità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le interruzioni e sospensioni di lavoro, i brevi permessi, le assenze per\nchiamata e richiamo alle armi, malattia, infortunio, gravidanza e puerperio -\nnei limiti previsti dai rispettivi articoli per la conservazione del posto -\nnonché le assenze giustificate, non interrompono l'anzianità di servizio agli\neffetti del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 42 - Determinazione quote orarie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il calcolo per stabilire la retribuzione oraria si farà dividendo la\nretribuzione mensile del lavoratore continuo (ivi compresa l'ex indennità di\ncontingenza) per 175.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 43 - Corresponsione delle competenze\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contabilizzazione delle competenze sarà effettuata mensilmente, con\nstampati individuali su cui saranno specificati i singoli elementi che le\ncompongono e le eventuali ritenute che le gravano, secondo quanto previsto\ndalla Legge n. 4 del 5 gennaio 1953.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su richiesta dei singoli lavoratori dovranno essere corrisposti acconti\nsecondo le consuetudini aziendali, di norma corrispondenti a circa il 90 per\ncento della retribuzione spettante per il periodo trascorso dopo la\nliquidazione delle competenze relative al mese precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le competenze saranno corrisposte secondo le prassi aziendali in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le competenze dovranno essere corrisposte ai singoli lavoratori al più\npresto e comunque non oltre 15 giorni di calendario dalla fine del mese di\ncompetenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso che l'Azienda ritardi di oltre 15 giorni il pagamento, decorreranno\ndi pieno diritto gli interessi nella misura del 2 per cento in più del tasso\nufficiale di sconto e con decorrenza dal giorno in cui avrebbe dovuto essere\ncorrisposta la retribuzione; inoltre il lavoratore avrà facoltà di risolvere\nil rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione del trattamento di fine\nrapporto e dell’indennità di mancato preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni dovrà essere ripartita in un\nnumero di rate che non comporti una ritenuta mensile superiore al 10 per cento\ndella retribuzione, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di contestazione sulle competenze e sui relativi elementi\ncostitutivi, al lavoratore dovrà essere intanto corrisposta la parte non\ncontestata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma ricevuta con quella\nindicata sulla busta paga, dovrà essere fatta entro 10 giorni dal\npagamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli errori di pura contabilità dovranno essere contestati dal lavoratore\nentro 10 giorni da quello della liquidazione affinché il competente ufficio\ndella Azienda possa provvedere al regolamento delle eventuali differenze nel\nmese successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 44 - Aumenti retributivi e nuovi minimi tabellari contrattuali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I minimi tabellari contrattuali in vigore al 31 dicembre 2015 sono\nincrementati, a partire dalle date sottoindicate, dei seguenti importi lordi\nmensili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-STRUCINCR_trigger\">\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable style=\"page-break-before: always\" width=\"778\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"193\">\n  \u003Ccol width=\"75\">\n  \u003Ccol width=\"97\">\n  \u003Ccol width=\"119\">\n  \u003Ccol width=\"118\">\n  \u003Ccol width=\"162\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"6\" width=\"774\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"6\" width=\"774\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Aumenti retributivi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"193\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Area\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Professionale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Livelli\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Parametri\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Aumenti  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">dal 1\u002F12\u002F16  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">(€ mese)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Aumenti  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">dal 1\u002F12\u002F17  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">(€ mese)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Aumenti  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">dal 1\u002F10\u002F18  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">(€ mese)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"3\" width=\"193\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Area\n        direttiva\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">210\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">60,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">45,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">30,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">188\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">53,71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">40,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">26,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">172\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">49,14\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">36,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">24,57\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"3\" width=\"193\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Area\n        concettuale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">163\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">46,57\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">34,93\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">23,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">157\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">44,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">33,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">22,43\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">149\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">42,57\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">31,93\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">21,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"3\" width=\"193\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Area\n        specialistica\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">140\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">40,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">30,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">134\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">38,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">28,71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">19,14\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">129\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">36,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">27,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18,43\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"193\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Area\n        qualificata\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">121\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">34,57\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">25,93\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">17,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">116\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">33,14\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">24,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">16,57\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"193\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Area\n        esecutiva\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">100\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">28,57\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">21,43\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">14,29\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd width=\"162\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli incrementi dei minimi riportati in tabella sono comprensivi del recupero\ndello scostamento tra inflazione prevista e quella consuntivata relativamente\nagli anni 2013, 2014 e 2015 senza ulteriori verifiche e conguagli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel terzo anno di vigenza del contratto, in caso di scostamento tra\nl'inflazione prevista e quella reale giudicato significativo e comunicato\ndall’organismo competente nel mese di maggio, le Parti si incontreranno per\nvalutare l'eventuale ricaduta in termini di variazione dei minimi da attuare\nentro la vigenza del contratto, utilizzando i criteri di calcolo usualmente\nimpiegati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, i minimi tabellari mensili relativi alle aree professionali e, in\nquest'ambito, a ciascun livello e valevoli per tutti i settori alle date\nsopraindicate, sono quelli di cui alla seguente tabella.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-PAYSCALES_trigger\">\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable width=\"756\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"186\">\n  \u003Ccol width=\"76\">\n  \u003Ccol width=\"120\">\n  \u003Ccol width=\"120\">\n  \u003Ccol width=\"120\">\n  \u003Ccol width=\"119\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"6\" width=\"752\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"6\" width=\"752\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Minimi tabellari contrattuali\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Area\n        Professionale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Livelli\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Minimi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">al 31\u002F12\u002F15\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Minimi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">dal 1\u002F12\u002F16\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Minimi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">dal 1\u002F12\u002F17\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Minimi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">dal 1\u002F10\u002F18\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"3\" width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Area\n        direttiva\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.819,23\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.879,23\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.924,23\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.954,23\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.628,63\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.682,34\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.722,63\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.749,49\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.490,02\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.539,16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.576,02\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.600,59\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"3\" width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Area\n        concettuale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.412,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.458,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.493,57\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.516,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.360,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.404,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.438,61\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.461,04\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.290,79\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.333,36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.365,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.386,58\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"3\" width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Area\n        specialistica\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.212,82\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.252,82\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.282,82\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.302,82\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.160,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.199,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.227,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.247,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.117,54\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.154,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.182,04\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.200,47\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Area\n        qualificata\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.048,22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.082,79\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.108,72\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.126,01\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.004,89\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.038,03\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.062,89\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.079,46\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"186\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Area\n        esecutiva\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">867,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">896,42\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">917,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">932,14\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd width=\"119\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli appartenenti alla categoria dei quadri, in aggiunta al trattamento\neconomico previsto per il 3° livello dell'area direttiva, è stabilita la\ncorresponsione di una indennità di funzione il cui importo è pari ad €\n41,32 lordi mensili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli appartenenti all'area esecutiva viene confermato l'importo, istituito\ncon il CCNL 21 luglio 1979, di € 7,75 lordi mensili, corrisposto quale\n\"superminimo collettivo di gruppo\" da valere agli effetti di tutti gli istituti\ncontrattuali come paga base.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 45 - Indennità di contingenza - EDR\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A seguito dei protocolli tra Governo e parti sociali del 10 dicembre 1991,\n31 luglio 1992 e 23 luglio 1993, con i quali le parti hanno concordemente preso\natto della cessazione del sistema di indicizzazione dei salari secondo quanto\nprevisto dalla legge 13 luglio 1990, n. 191, le misure dell'indennità di\ncontingenza - ai fini della retribuzione dei lavoratori - rimangono consolidate\nnegli importi a questo titolo erogati nel mese di novembre 1991 e di seguito\nindicati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"667\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"208\">\n  \u003Ccol width=\"109\">\n  \u003Ccol width=\"176\">\n  \u003Ccol width=\"164\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"208\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_comments_txt\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd width=\"208\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Area Professionale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Livelli\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Contingenza  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Importo totale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">(€\u002Fmese)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">EDR\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Importo totale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">(€\u002Fmese)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"3\" width=\"208\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Area\n        direttiva\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">533,43\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">10,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">530,24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">10,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">523,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">10,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"3\" width=\"208\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Area\n        concettuale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">523,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">10,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">523,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">10,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">519,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">10,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"3\" width=\"208\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Area\n        specialistica\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">519,46\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">10,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">517,65\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">10,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">517,65\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">10,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"208\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Area\n        qualificata\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">515,49\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">10,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">515,49\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">10,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"208\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Area\n        esecutiva\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">513,24\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd width=\"176\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">10,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli appartenenti all'area esecutiva il calcolo dell'indennità di\ncontingenza è stato effettuato tenendo conto di € 7,75 mensili corrisposti\ncome superminimo collettivo di \"gruppo\", secondo quanto previsto dall’art. 44\n(Aumenti retributivi e nuovi minimi tabellari contrattuali) del presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° gennaio 1993, ai sensi del protocollo 31 luglio 1992, è\ncorrisposta a tutti i lavoratori una somma forfettaria a titolo di Elemento\nDistinto dalla Retribuzione (EDR) di € 10,33 mensili per tredici mensilità a\ncopertura dell'intero periodo 1992-1993, che resterà allo stesso titolo\nacquisito per il futuro nella retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'indennità di contingenza relativa al periodo pregresso alla data dei\nprotocolli sopra richiamati si fa riferimento alla legge 26 febbraio 1986, n.\n38 nonché agli accordi interconfederali regolanti la materia e alle specifiche\nnorme del CCNL 21 luglio 1979 e del CCNL 6 luglio 1983.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 46 – Ferie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, a un periodo di riposo,\ncon decorrenza della retribuzione globale di fatto (1) pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per anzianità fino a 15 anni: 4 settimane;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per anzianità oltre i 15 anni: 4 settimane e 2 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alla distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni, in caso\ndi ferie frazionate, 5 giorni lavorativi, fruiti come ferie, equivalgono a una\nsettimana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I giorni festivi di cui all'art. 47 (Giorni festivi) non sono computabili\ncome giornate di ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di inizio del rapporto di lavoro nell'anno immediatamente precedente\nal godimento delle ferie, e sempreché sia stato superato il periodo di prova,\nal lavoratore spetterà un dodicesimo di ferie per ogni mese intero di\nanzianità. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a\nquesto effetto come mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il riposo annuale ha, di regola, carattere continuativo. Comunque, l'Azienda\n- nel fissare annualmente l'epoca delle ferie - terrà conto, compatibilmente\ncon le esigenze del servizio, dei desideri del lavoratore anche per un\neventuale frazionamento delle ferie stesse a cominciare dal 1° gennaio di ogni\nanno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non è ammessa la rinuncia sia tacita sia esplicita al godimento delle\nferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se il lavoratore, per riconosciute esigenze di servizio, non è autorizzato\na usufruire interamente o in parte delle ferie nell'anno feriale cui esse si\nriferiscono, ha diritto di usufruirne nell'anno successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'anzianità agli effetti delle ferie decorre dalla data di assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se il lavoratore viene richiamato in servizio durante il periodo di ferie,\nl'Azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia\nper il rientro in sede sia per l'eventuale ritorno nella località ove godeva\ndelle ferie stesse. L'eventuale periodo di tempo necessario per rientrare in\nservizio non verrà computato come ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui per esigenze di servizio le ferie non potessero essere\ngodute nel periodo di tempo precedentemente stabilito dalla Azienda, il\nlavoratore ha diritto al rimborso dell'eventuale anticipo corrisposto per\nprefissato alloggio in altra località, previa documentazione del pagamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo non pregiudica il\ndiritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione in corso d'anno, il\nlavoratore non in prova ha diritto alle ferie in proporzione dei mesi di\nservizio prestati. L'assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il\nperiodo di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assenza dal servizio per aspettativa non è utile ai fini del computo del\nperiodo feriale, in conformità a quanto disposto dall'art. 40 (Aspettativa) e\ndall'art. 17 (Permessi per cariche sindacali - Aspettativa per cariche\npubbliche elettive e sindacali).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vedi nota a pag. 94 (Art. 51 Premio di risultato)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norme transitorie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)Per i lavoratori appartenenti alla categoria operaia, la maturazione\neccedente le 4 settimane in base alla normativa di cui sopra, troverà\napplicazione come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-dal 1° gennaio 2009: 1 giorno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-dal 1° gennaio 2011: 1 giorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)Per i lavoratori appartenenti alla categoria intermedia - fermo restando\nche per il calcolo dell'anzianità pregressa, agli effetti del presente\narticolo, si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 30 (Passaggi di\ncategoria) - la maturazione del secondo giorno di ferie, eccedente le 4\nsettimane in base alla normativa di cui sopra, troverà applicazione dal 1°\ngennaio 2009.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Ch3>Art. 47 - Giorni festivi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono considerati giorni festivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)tutte le domeniche ed i giorni festivi prestabiliti per il riposo\ncompensativo settimanale, per i lavoratori per i quali è previsto tale\nriposo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) le festività nazionali del:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-25 aprile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-1° maggio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-2 giugno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)le seguenti festività infrasettimanali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Capodanno (1° gennaio);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Epifania (6 gennaio);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Lunedì successivo alla Pasqua;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Assunzione della Beata Vergine Maria (15 agosto);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Ognissanti (1° novembre);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Immacolata Concezione (8 dicembre);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-S. Natale (25 dicembre);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-S. Stefano (26 dicembre);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)il giorno del Santo Patrono della località dove ha sede il luogo di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la festività del Santo Patrono coincida con altra festività,\nesclusa la domenica, sarà concordato, tra le Associazioni territoriali dei\nDatori di Lavoro e dei Lavoratori, un giorno sostitutivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora non vi sia prestazione di lavoro nelle festività sopra elencate,\nnon si farà luogo ad alcuna variazione del normale trattamento del lavoratore,\nintendendosi tale trattamento comprensivo anche delle festività stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di prestazione di lavoro in una delle suddette festività,\nspetterà al lavoratore il pagamento della retribuzione oraria globale di fatto\nper le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per lavoro\nfestivo calcolata, quest'ultima, sui seguenti elementi: minimo tabellare,\neventuale superminimo, ex indennità di contingenza, EDR, eventuali aumenti\nperiodici di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di coincidenza di una di dette festività con il sabato - o con la\nequivalente giornata di riposo - il relativo trattamento economico si intende\ncompreso nella retribuzione globale di fatto mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il lavoratore a turno prefissato, per il quale è ammesso a norma di\nlegge il lavoro nel giorno di domenica, il riposo può essere stabilito in un\naltro giorno della settimana, cosicché la domenica viene considerata giorno\nlavorativo, mentre il giorno stabilito per il riposo compensativo viene\nconsiderato giorno festivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso che una delle festività di cui ai punti b), c) e d) coincida con\nla domenica - oppure con il giorno di riposo compensativo per i lavoratori che,\nper i casi previsti dalla legge e dal contratto, prestino la loro opera di\ndomenica - verrà corrisposto 1\u002F26 della retribuzione globale di fatto\nmensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le festività cadenti in periodo di sospensione del lavoro, si fa\nriferimento alle norme di legge in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dall'anno 2008 ai lavoratori saranno lasciate libere, nelle\nvigilie delle festività di Capodanno e di Natale, le ore pomeridiane. Per i\nlavoratori turnisti la disposizione di cui trattasi si applica riconoscendo 4\nore di riposo compensativo ai lavoratori del 2° turno per ciascuna vigilia.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Ch3>Art. 48 - Aumenti periodici di anzianità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, convenendo sulla opportunità di pervenire a una razionalizzazione\ndella retribuzione con la deindicizzazione di taluni elementi retributivi,\nconcordano di modificare come segue, a far data dal 1° gennaio 1980, la\ndisciplina relativa agli aumenti periodici di anzianità prevista dal CCNL 30\naprile 1976.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore per ogni biennio di anzianità di servizio maturato presso la\nstessa Azienda - salvo quanto previsto dal penultimo comma dell'art. 59\n(Trasferimenti) - ha diritto, indipendentemente da ogni aumento di merito, alla\nmaturazione di 5 aumenti periodici biennali complessivi di importo mensile pari\nai valori sotto indicati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"534\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"219\">\n  \u003Ccol width=\"98\">\n  \u003Ccol width=\"208\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"219\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Area professionale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Livelli\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"208\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Aumenti periodici\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">di anzianità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"219\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"208\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">14,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"219\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Area\n        direttiva\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"208\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">13,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"219\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"208\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">11,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"219\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"208\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">11,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"219\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Area\n        concettuale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"208\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">10,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"219\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"208\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">9,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"219\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"208\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">9,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"219\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Area\n        specialistica\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"208\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">9,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"219\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"208\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">8,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"219\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Area qualificata\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2°\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"208\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">8,50\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">8,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"219\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Area esecutiva\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"208\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">7,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente\nsuccessivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio di livello, il lavoratore manterrà l'importo in cifra\ndegli aumenti periodici già maturati ed avrà quindi diritto a maturare\nulteriori aumenti periodici, nella misura fissata per il nuovo livello di\nappartenenza, fino al raggiungimento dell'importo massimo previsto per il nuovo\nlivello di appartenenza ivi compreso l'importo maturato nel gruppo di\nprovenienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo massimo maturabile a titolo di aumenti periodici di anzianità è\npari a 5 volte l'importo unitario previsto per il livello di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La differenza che viene a determinarsi - a seguito del passaggio di livello\n- tra il valore massimo maturabile previsto per il livello di acquisizione, a\ntitolo di aumenti periodici di anzianità, e quanto già maturato allo stesso\ntitolo al momento della maturazione del 5° aumento periodico, sarà\ncorrisposta in concomitanza con l'erogazione di detto 5° aumento periodico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello verrà\nconsiderata utile agli effetti della maturazione del successivo aumento\nperiodico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici di anzianità non possono essere assorbiti da\nprecedenti o successivi aumenti di merito, né questi possono essere assorbiti\ndagli aumenti periodici maturati o da maturare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il passaggio dalla precedente normativa contrattuale a quella di cui al\npresente articolo si rinvia alle norme applicative di cui all'art. 12,\ndisposizioni transitorie del CCNL 21 luglio 1979, riguardanti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)gli operai già in forza al 21 luglio 1979 o assunti successivamente a\ntale data nel corso dell'anno 1979;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)gli impiegati e gli intermedi in forza alla data del 21 luglio 1979;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il cui testo è riportato nell'Allegato n. 2 del presente contratto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Ch3>Art. 49 - Tredicesima mensilità o gratifica natalizia\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonusdate\">\u003Cp>L'Azienda, normalmente 5 giorni prima di Natale, corrisponderà a tutti i\nlavoratori dipendenti (operai, intermedi, impiegati) una gratifica natalizia\nnella misura di una mensilità di retribuzione globale di fatto (1^).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>I periodi di assenza per malattia o infortunio, entro i limiti contrattuali\ndella conservazione del posto, non si detrarranno dal computo della gratifica\nnatalizia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell'anno, al lavoratore saranno corrisposti tanti dodicesimi per quanti sono 1\nmesi di servizio prestati presso l'Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti di cui sopra la frazione di mese non superiore a 15 giorni non\nva considerata, mentre va considerata come mese intero la frazione di mese\nsuperiore ai 15 giorni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Ch3>Art. 50 - Trattamento di fine rapporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento al disposto di cui al 2° comma dell'art. 2120 Codice\ncivile, la retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della\nquota di cui al 1° comma dell'art. 2120 c.c. - a partire dal 1° luglio 1983 -\nè quella composta esclusivamente dalle somme corrisposte a specifico titolo\ndi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-minimo tabellare contrattuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-indennità di contingenza (secondo quanto stabilito dalla legge\n297\u002F1982);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-EDR (Elemento Distinto della Retribuzione) di cui al Protocollo 31 luglio\n1992;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- aumenti periodici di anzianità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- superminimi e altre analoghe eccedenze mensili rispetto al minimo\ntabellare contrattuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ex premio di produzione (1);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- maggiorazione per turni avvicendati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- maggiorazione per lavoro notturno a carattere continuativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tredicesima mensilità ed eventuali ulteriori mensilità corrisposte\naziendalmente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- indennità di cassa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- indennità sostitutiva di mensa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- indennità di funzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli elementi suindicati saranno computati agli effetti della determinazione\ndella quota annua anche nei casi di assenza dal lavoro previsti dal 3° comma\ndell'art. 2120 c.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La quota annua sarà ottenuta dividendo per 13,5 i surriportati elementi\nretributivi corrisposti nell'anno al lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le quote annue maturate fino al 31\u002F12\u002F1986 - per il settore cemento e\nlavorazioni promiscue - e fino al 31\u002F12\u002F1987 - per i settori calce, gesso e\nmalte - si fa riferimento alle tabelle di cui all'art. 19 del CCNL 30\u002F9\u002F1994,\nriportate nell'Allegato n. 3 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vedi nota a pag. 94 (art. 51 Premio di risultato)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimenti a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 5 della legge 29\u002F5\u002F1982 n. 297, l'indennità di\nanzianità maturata al 31\u002F5\u002F1982 dai lavoratori in forza a tale data, è\ndeterminata sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 66, 91, e 116\ndel CCNL 21\u002F7\u002F1979 i cui testi sono riportati nell'Allegato n. 4 del presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori che erano in forza il 21\u002F7\u002F1979 il trattamento di fine\nrapporto è costituito da quanto di loro competenza, in applicazione delle\nnorme del presente articolo, e dalla somma già percepita al netto di ogni\nritenuta nella misura prevista dalla norma transitoria di cui ai succitati\narticoli 66, 91 e 116 del CCNL 21\u002F7\u002F1979.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE2_trigger\">\u003Ch3>Art. 51 - Premio di risultato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Secondo quanto stabilito dall'art. 1 (Sistema contrattuale) del presente\nCCNL, i cui contenuti si intendono integralmente richiamati in questo articolo,\nla contrattazione aziendale potrà svolgersi - tra le parti espressamente\nindicate nel sopracitato articolo sotto il titolo Contrattazione aziendale - ai\nfini della determinazione di un premio annuale di risultato che sarà collegato\na parametri e obiettivi di produttività, redditività e\u002Fo altri indicatori\nravvisati rilevanti agli effetti del miglioramento della efficienza aziendale e\ndei risultati di gestione, concernenti l'azienda nel suo complesso, concordati\ntra le parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'erogazione del premio di risultato, essendo di natura variabile, deriverà\ndal conseguimento degli obiettivi concordati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le erogazioni dovranno consentire l'applicazione dello specifico trattamento\ncontributivo - previdenziale previsto dalla normativa di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli accordi aziendali o di gruppo avranno durata triennale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti (Azienda, R.S.U. e OSL), agli effetti della contrattazione\naziendale e dei suoi obiettivi, valuteranno, in apposito incontro preventivo\nche costituirà momento di ulteriore articolazione del sistema di relazioni\nindustriali, la situazione della azienda, la redditività, la competitività e\nle sue prospettive di sviluppo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le predette valutazioni, in sede aziendale o di gruppo, dovranno essere\nsvolte con riferimento al quadro delle compatibilità e delle specificazioni,\nconfacenti per le aziende dei settori disciplinati dal presente contratto, dei\nparametri di produttività e di redditività di cui al primo comma del presente\narticolo, che saranno esaminati dalle parti stipulanti in apposito incontro da\ntenere nel semestre successivo alla stipula del contratto nazionale di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dal 1° settembre 1994 non trova più applicazione la disciplina di cui\nall'art. 15 del CCNL 31 gennaio 1991. Gli importi in misura fissa aziendalmente\ncorrisposti rimangono consolidati (1) e congelati nelle cifre in essere alla\nstessa data e non saranno più oggetto di successiva contrattazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali premi variabili ovvero parti variabili dei premi stessi in atto\nalla data di cui sopra manterranno invece le loro caratteristiche di\nvariabilità fino all'atto della istituzione del Premio annuale di risultato.\nLe parti ne potranno concordare forme e modi diversi di corresponsione senza\noneri per le aziende e senza svantaggi per i lavoratori in occasione del\nnegoziato sul Premio annuale di risultato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la realizzazione degli impegni concordati tra le parti sociali e\nGoverno, gli accordi aziendali prevederanno clausole di adeguamento alle norme\ndi legge, presenti e future, attuative dei suddetti impegni nel rispetto del\nprincipio della invarianza dei costi e dei benefici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Viene confermato che, ai fini del rispetto della non sovrapponibilità dei\ncicli negoziali, il rinnovo della contrattazione di secondo livello non potrà\nsvolgersi nell'anno solare in cui sia previsto il rinnovo del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Avvio della negoziazione della contrattazione di secondo livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nell'anno 2010.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto in tema di contrattazione aziendale dagli\narticoli 1 (Sistema contrattuale lettera b contrattazione aziendale) e 51\n(Premio di risultato) le Parti, considerando la contrattazione di secondo\nlivello - che collega aumenti salariali variabili, concordati tra le parti, al\nraggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità ed\nefficienza nonché ai risultati legati all'andamento economico della impresa -\nun utile strumento che può consentire di rilanciare la crescita della\nproduttività e della competitività delle aziende, concordano quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Fino al 31 ottobre 2010 non potrà essere effettuata, nelle aziende che\napplicano il presente CCNL, la contrattazione a livello aziendale così come\ndefinita nell'art. 1 (Sistema contrattuale lettera B) e nell'art. 51 (Premio di\nrisultato) del presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-tutti gli accordi di secondo livello con scadenza anteriore alla firma del\npresente rinnovo contrattuale, avranno una ultrattività di 12 mesi rispetto\nalla loro originaria scadenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-si prende atto che le richieste contenute nelle piattaforme rivendicative\ngià presentate saranno utile base per la ripresa della discussione per i\nrinnovi degli accordi aziendali che produrranno effetti dal 2011.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi mensili consolidati al 1° settembre 1994, oltre che per le ore\ndi effettiva prestazione, vanno computati anche ai fini delle ferie, delle\nfestività nazionali ed infrasettimanali, della indennità sostitutiva del\npreavviso, del trattamento di fine rapporto, della gratifica natalizia o 13\nmensilità, dei permessi retribuiti concessi a qualsiasi titolo nonché per le\nore di assemblea retribuite ai sensi di legge e ai fini del trattamento\nintegrativo economico in caso di malattia o infortunio.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 51 bis - Elemento di garanzia retributiva\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 2012, ai dipendenti a tempo indeterminato in forza al 1°\ngennaio di ogni anno nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello\nriguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque\nsoggetti a contribuzione e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio - 31\ndicembre) non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o\ncollettivi comunque soggetti a contribuzione oltre a quanto spettante dal\npresente CCNL, sarà riconosciuto un importo annuo pari ad € 120,00 lordi,\novvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un\ntrattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'importo dell'elemento di garanzia\nretributiva sarà di € 150,00 lordi annui.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello aziendale potranno essere valutate le modalità per riconoscere\nl'elemento di garanzia retributiva ai lavoratori dipendenti a tempo determinato\ndi durata superiore a 6 mesi e alle altre tipologie di lavoro subordinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento viene erogato in unica soluzione con le competenze del mese\ndi giugno ed è corrisposto pro-quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti\nsono stati i mesi di servizio prestati dal lavoratore, anche in modo non\nconsecutivo, nell'anno precedente. La prestazione di lavoro superiore a 15\ngiorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Detto importo\nsarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in funzione del normale\norario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine\nrapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli\nistituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale,\ned è quindi comprensivo degli stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento\ndi corresponsione dell'elemento di garanzia, fermo restando i criteri di\nmaturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della\nliquidazione delle competenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dall'adempimento di cui sopra sono escluse le aziende che versino in\ncomprovate situazioni di difficoltà economico-produttiva con ricorso ad\nammortizzatori sociali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'elemento di garanzia, come sopra definito, sarà ad ogni effetto di\ncompetenza dell'anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti\nretributivi percepiti è assunto dalle Parti quale parametro di riferimento ai\nfini del riconoscimento dell'istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MEALALL_trigger\">\u003Ch3>Art. 52 - Mensa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatte salve le situazioni in atto e considerata sia la struttura dei settori\nsia la varietà delle situazioni di fatto che non consentono di pervenire a una\nregolamentazione uniforme dell'istituto, si conviene che la possibilità di\nattuazione del servizio di mensa sarà affrontata onde pervenire ad idonee\nsoluzioni aziendali o locali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, nelle unità produttive, comprese le sedi centrali, con almeno 100\ndipendenti, le Direzioni e le R.S.U. si incontreranno al fine sopra indicato,\ntenendo conto delle situazioni obiettive nelle singole unità produttive quali,\nad esempio, la distanza dallo stabilimento rispetto alla residenza della\nprevalenza dei lavoratori, il rapporto tra maestranze in forza e lavoratori che\nutilizzino il servizio ecc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle unità produttive, comprese le sedi centrali, dove sarà realizzata la\nmensa, il concorso delle Aziende al costo del pasto non sarà inferiore al\n50%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tutti gli stabilimenti ove sarà istituita la mensa, al lavoratore che\nnon partecipi alla medesima per cause dipendenti dalle esigenze di servizio o\nda accertati motivi di salute verrà corrisposta una indennità sostitutiva\nnella misura di € 0,06 per ogni giorno di presenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale indennità assorbe fino a concorrenza quanto aziendalmente corrisposto\nallo stesso titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli addetti del settore cemento, appartenenti ad unità con meno di 100\ndipendenti, sarà riconosciuta una indennità sostitutiva di mensa per ogni\ngiorno di presenza in misura percentuale della indennità aziendalmente erogata\nai lavoratori appartenenti ad unità produttive con più di 100 addetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale percentuale viene definita:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- nel 34% dell'indennità aziendalmente in vigore all’1\u002F4\u002F1987;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- nel 67% dell'indennità aziendalmente in vigore all’1\u002F4\u002F1988;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- nel 100% dell'indennità aziendalmente in vigore all’1\u002F4\u002F1989.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità come sopra definita assorbe sino a concorrenza quanto\naziendalmente corrisposto allo stesso titolo alle scadenze sopra ricordate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a Verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente normativa non modifica le situazioni in atto derivanti\ndall’applicazione di accordi aziendali e di gruppo. Dette situazioni restano\nconfermate.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 53 - Congedo matrimoniale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori di ambo i sessi che abbiano superato il periodo di prova\nverrà concesso, in occasione del loro matrimonio, un periodo della durata di\n15 giorni consecutivi di calendario, con decorrenza del trattamento economico\nche avrebbero percepito se avessero lavorato secondo l'orario normale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo non potrà essere computato nel periodo di ferie annuali né\npotrà essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta del congedo matrimoniale deve essere avanzata dal lavoratore\ncon un preavviso di almeno 6 giorni dal suo inizio e dovrà essere\ndocumentata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo matrimoniale è dovuto anche in caso di dimissioni per contrarre\nmatrimonio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto nel presente articolo, per gli intermedi e per gli\noperai, si fa richiamo al contratto collettivo di lavoro interconfederale 31\nmaggio 1941.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento, come sopra corrisposto dalla Azienda, assorbe, fino a\nconcorrenza dello stesso, quello previsto dalle vigenti norme generali in\nmateria e quello riservato agli intermedi e agli operai dal contratto\ncollettivo di lavoro interconfederale sopra richiamato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico spetta ai lavoratori occupati quando gli stessi\nfruiscano effettivamente del congedo. Tuttavia, si farà luogo ugualmente alla\ncorresponsione della retribuzione per il periodo di congedo matrimoniale,\nquando il lavoratore, ferma restando l'esistenza del rapporto di lavoro, si\ntrovi per giustificato motivo sospeso o assente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora intervenissero in avvenire norme di carattere generale per la\ndisciplina della stessa materia, il trattamento stabilito dal presente articolo\nsarà assorbito e sostituito, fino a concorrenza, dal trattamento che sarà\ndisposto con dette norme.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il matrimonio dovrà essere documentato con la presentazione del relativo\ncertificato entro 30 giorni dalla sua celebrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ADMINISTRATIVE_trigger\">\u003Ch3>Art. 54 - Indennità di testimonianza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È mantenuto integro il trattamento economico del lavoratore chiamato quale\nteste in cause civili o penali, in dipendenza del servizio. In tal caso il\nlavoratore, qualora debba allontanarsi dal posto di lavoro o località di\nlavoro, ha diritto, sempreché ne ricorrano i presupposti, al trattamento\nprevisto dagli articoli 75, 81 e 89 (Trasferte), dedotto quanto già percepito\ndalla Autorità Giudiziaria per trasferta e spese di trasporto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Ch3>Art. 55 - Malattia e infortunio non sul lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di interruzione del servizio, dovuta a causa di malattia e\ninfortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla\nconservazione del posto per un periodo complessivo di 14 mesi di calendario,\nraggiunti anche con più periodi di assenza, nell'ambito dei 30 mesi di\ncalendario immediatamente precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Scaduti i termini della conservazione del posto senza che il lavoratore\nabbia ripreso servizio, l’Azienda può risolvere il rapporto di lavoro\ncorrispondendo al lavoratore il trattamento di fine rapporto e l’indennità\nsostitutiva del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta\nal lavoratore di riprendere il servizio, il lavoratore stesso può risolvere il\nrapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto. Ove ciò\nnon avvenga e l'Azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane\nsospeso a tutti gli effetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdays\">\u003Cp>Durante la conservazione del posto ai lavoratori assenti per cause di\nmalattia o infortunio non sul lavoro sarà riconosciuto da parte della Azienda,\nnell'ambito del periodo contrattuale di conservazione del posto, un trattamento\neconomico fino al raggiungimento delle seguenti misure della retribuzione\n(minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, EDR,\neventuali aumenti periodici di anzianità), aumentata dell'ex premio di\nproduzione (1), nonché della maggiorazione media per lavoro a turno, per\ncoloro che lavorano a turni avvicendati in via continuativa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) per anzianità di servizio fino a 10 anni compiuti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 100 per cento per i primi 6 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 50 per cento per ulteriori 6 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) per anzianità di servizio oltre i 10 anni compiuti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 100 per cento per i primi 8 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 50 per cento per ulteriori 4 mesi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del computo dei diversi scaglioni temporali cui è commisurato il\nsopraddetto trattamento economico, l'Azienda cumulerà le assenze dovute a più\neventi morbosi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il lavoratore cui si applica la parte prima (disciplina speciale -\noperai) e seconda (disciplina speciale - intermedi) del presente contratto il\ntrattamento economico è corrisposto dall'Azienda con deduzione di tutte le\nsomme cui il lavoratore ha diritto da parte dell'istituto assicuratore ed è\nsubordinato al riconoscimento delle malattie da parte dell'istituto stesso.\nResta inteso che per eventuali periodi di assenza, compresi nei limiti della\nconservazione del posto ma eccedenti i periodi cui è commisurato il\ntrattamento economico contrattuale e per i quali il lavoratore dovesse aver\ndiritto alle prestazioni economiche dell'INPS, le dette prestazioni verranno\ncorrisposte al lavoratore stesso fermo restando che l'Azienda, in occasione\ndella erogazione della gratifica natalizia o tredicesima mensilità, dedurrà i\nratei di gratifica natalizia o tredicesima mensilità relativi ai periodi di\nassenza di cui trattasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda recupererà nei confronti dei predetti lavoratori quanto\ncorrisposto loro nel caso in cui l'erogazione della indennità di malattia da\nparte dell'istituto assicuratore non abbia avuto luogo o venga a mancare per\ninadempienze del lavoratore stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermi restando i succitati limiti per la conservazione del posto, il\ntrattamento economico di cui sopra ricomincia ex novo: in caso di malattia\nintervenuta dopo un periodo di 6 mesi senza alcuna assenza per malattia, dal\n30° giorno di ricovero ospedaliero e per le assenze per malattia iniziate dopo\n12 mesi dal giorno in cui è cessato il diritto al trattamento economico del\n100%. Nei predetti casi resta comunque stabilito che il trattamento economico\nal 100% non potrà eccedere i 6 mesi nell'anno di calendario per gli\nappartenenti allo scaglione a) e gli 8 mesi nell'anno di calendario per gli\nappartenenti allo scaglione b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico previsto dal presente articolo non è cumulatole\ncon eventuali altri analoghi trattamenti aziendali, provinciali, regionali o,\ncomunque, derivanti da norme generali in atto o future, e assorbe fino a\nconcorrenza le erogazioni eventualmente corrisposte dall'Azienda perdetti\ntrattamenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Cp>Le aziende considereranno con la massima attenzione la situazione dei\nlavoratori sottoposti a trattamento di emodialisi, o dei lavoratori affetti da\nneoplasie, ovvero da gravi malattie cardiocircolatorie. Al superamento dei\nlimiti di conservazione del posto di cui ai precedenti paragrafi, il lavoratore\nche rientra nelle patologie indicate, potrà usufruire - se preventivamente\nrichiesto in forma scritta - dell'aspettativa per malattia, per un periodo\nprolungabile fino a un massimo di dodici mesi. Tale periodo non sarà\nretribuito né computato agli effetti della anzianità di servizio, né di\nalcun istituto contrattuale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Le assenze per malattia ed o infortunio non sul lavoro, devono essere\ncomunicate alla Azienda all'inizio del normale orario di lavoro della stessa\ngiornata in cui si verificano e comunque - in caso di giustificato motivo - non\noltre il giorno successivo. Il lavoratore deve comunicare alla Azienda, entro\nil secondo giorno dall'inizio della assenza, o dal proseguimento della stessa,\nil numero di protocollo identificativo del certificato di malattia inviato dal\nmedico in via telematica. Tale comunicazione va effettuata dal lavoratore\nsecondo le prassi in atto a livello aziendale. In ogni caso di mancata\ntrasmissione telematica del certificato di malattia per qualsiasi motivo, il\nlavoratore, previo avviso al datore di lavoro, è tenuto, entro i suddetti\ntermini, a consegnare o far pervenire all'azienda il certificato cartaceo, in\nconformità a quanto previsto dagli Accordi Interconfederali in materia. In\ncaso di Tbc la certificazione concernente l'assenza verrà rilasciata\ndall'INPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve essere\ncomunicata alla Azienda di norma entro la scadenza dell'iniziale periodo di\nassenza per malattia o infortunio non sul lavoro. Detta prosecuzione deve\nessere attestata da successivi certificati medici con le medesime modalità\npreviste nel comma precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, o in caso di ritardo\noltre i termini sopra indicati, salvo il caso di forza maggiore, l'assenza si\nconsidera ingiustificata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore ai sensi\ndelle vigenti disposizioni in materia, non appena ne abbia constatata\nl'assenza. A tal fine ogni mutamento del luogo di residenza durante il periodo\ndi malattia o di infortunio non sul lavoro deve essere tempestivamente\ncomunicato all'Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di\nassenza dal lavoro e per tutto il periodo della malattia, a trovarsi nel\ndomicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il suddetto controllo in\nciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle\nore 17 alle ore 19.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui per disposizioni a livello nazionale e\u002Fo territoriale le\nvisite di controllo siano effettuate in orari diversi, le fasce orarie di cui\nsopra saranno automaticamente adeguate. L'Azienda darà comunicazione - alla\nR.S.U. e, mediante affissione, ai lavoratori - delle nuove fasce orarie di\nreperibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal\ndomicilio per visite, prestazioni e accertamenti specialistici, nonché per le\nvisite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione\nall'Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che, durante le fasce orarie come sopra definite, non sia\nreperito al domicilio noto al datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal\nprecedente comma, nonché per comprovate cause di forza maggiore, decade dal\ndiritto al trattamento economico contrattuale nelle misure del 100% per i primi\n10 giorni e del 50% per l'ulteriore periodo, esclusi i periodi di ricovero\nospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo, e il fatto\ncostituisce inadempimento grave degli obblighi contrattuali sanzionabile ai\nsensi dell'art. 66 (Provvedimenti disciplinari).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto previsto dal comma precedente si applica anche nei confronti del\nlavoratore che non si presenti alle visite collegiali previste da norme di\nlegge o da regolamenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È fatto divieto al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul\nlavoro di svolgere alcuna attività lavorativa comunque remunerativa. La\nviolazione di tale divieto costituisce inadempimento grave degli obblighi\ncontrattuali sanzionabile ai sensi dell'art. 66 (Provvedimenti\ndisciplinari).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella ipotesi in cui l'infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a\nresponsabilità di terzi, resta salva la facoltà della Azienda di recuperare\ndal terzo responsabile le somme da essa corrisposte per il trattamento come\nsopra regolato, restando ad essa ceduta la corrispondente azione nei limiti del\ndetto importo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vedi nota a pag. 94 (art. 51 Premio di risultato)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimenti a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)Per i lavoratori cui si applica la parte prima (disciplina speciale -\noperai) e seconda (disciplina speciale - intermedi) del presente contratto i\nratei della gratifica natalizia corrisposti dall'istituto assicuratore saranno\nconsiderati utili ai fini del raggiungimento delle misure del trattamento\neconomico di cui al presente articolo. Pertanto, dalla gratifica natalizia di\ncui all'art. 49 (Tredicesima mensilità o gratifica natalizia) non sarà\neffettuata alcuna detrazione per i periodi di assenza dal lavoro per malattia o\ninfortunio non sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)Al fine di consentire una più puntuale organizzazione dei turni di lavoro\nnel rispetto delle esigenze della impresa e dei singoli lavoratori, il\nlavoratore turnista assente per malattia avvertirà la Direzione del rientro in\nservizio o dell’eventuale prosecuzione dello stato di malattia, entro il\ngiorno precedente il termine di rientro previsto nella certificazione\nmedica.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Ch3>Art. 56 - Infortunio sul lavoro e malattia professionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni infortunio sul lavoro, di natura anche leggera, dovrà essere\ndenunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, il quale\nne informerà subito la Direzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anche quando l'infortunio consenta la continuazione dell'attività\nlavorativa, il lavoratore dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore\ndiretto il quale provvederà a che vengano prestate le cure di pronto\nsoccorso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando l'infortunio sul lavoro accade al lavoratore comandato fuori dallo\nstabilimento, la denuncia sarà fatta al più vicino posto di soccorso,\nproducendo le dovute testimonianze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di infortuni sul lavoro o di malattie professionali contratte in\nservizio e debitamente accertate dall'istituto assicuratore, si farà luogo\nalla conservazione del posto come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)in caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il\nquale egli percepisca indennità per inabilità temporanea prevista dalla\nlegge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)in caso di infortunio sul lavoro, fino alla guarigione clinica comprovata\ncol rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'istituto\nassicuratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori assenti per infortunio sul lavoro o malattia professionale,\nsarà corrisposta da parte della Azienda, per un periodo massimo di 18 mesi,\nuna integrazione di quanto il lavoratore percepisce dall'istituto assicuratore\nin forza di disposizioni di legge e\u002Fo di altre norme, fino al raggiungimento\ndel 100 per cento della retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo,\nex indennità di contingenza, EDR, eventuali aumenti periodici di anzianità)\naumentata dell'ex premio di produzione (1), nonché della maggiorazione media\nper lavoro a turno per coloro che lavorano a turni avvicendati in via\ncontinuativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il giorno nel quale si verifica l'infortunio, l'Azienda, ai sensi\ndell'art. 73 del T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124,\ncorrisponderà la retribuzione come sopra indicata per le ore non lavorate a\ncausa dell'infortunio medesimo. Per i primi 3 giorni successivi di carenza\nassicurativa l'Azienda corrisponderà il 100 per cento della suddetta\nretribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico di cui al presente articolo sarà corrisposto al\nlavoratore sempreché l'infortunio o malattia professionale siano riconosciuti\ndall'istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il lavoratore infortunato, superati i periodi di\nconservazione del posto sopra previsti, non sia più in grado, a causa dei\npostumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'Azienda esaminerà\nl'opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini\ndell'interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili\ncon le sue limitate capacità lavorative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui ciò non sia possibile è lasciata facoltà al lavoratore di\nrichiedere un periodo di aspettativa non superiore a un anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Superato il suddetto periodo massimo di tempo, è in facoltà di ambo le\nparti di risolvere il rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove la risoluzione del rapporto di lavoro dovesse verificarsi per\nlicenziamento da parte della Azienda al lavoratore sarà corrisposto il normale\ntrattamento di anzianità di cui all'art. 50 (Trattamento di fine rapporto),\nintegrato dalla indennità sostitutiva del preavviso. Ove invece la risoluzione\ndel rapporto dovesse avvenire per dimissioni del lavoratore, allo stesso verrà\ncorrisposto il solo trattamento previsto dall’art. 50 (Trattamento di fine\nrapporto).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l'Azienda abbia provveduto a un trattamento assicurativo volontario\nper il caso di infortuni sul lavoro o di malattie professionali dei propri\ndipendenti, si applicherà al lavoratore il trattamento più favorevole\nderivante, nel suo complesso, o dalla applicazione delle norme del presente\narticolo o dalla attuazione delle provvidenze assicurative aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I ratei della grafica natalizia corrisposti dall'istituto assicuratore\nsaranno considerati utili ai fini del raggiungimento delle misure del\ntrattamento economico di cui al presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, dalla gratifica natalizia di cui all'art. 49 (Tredicesima\nmensilità o gratifica natalizia) non sarà effettuata alcuna detrazione per i\nperiodi di assenza dal lavoro per infortunio sul lavoro o malattia\nprofessionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda la comunicazione della assenza e la facoltà di\ncontrollo della Azienda, valgono le disposizioni di cui all'art. 55 (Malattia e\ninfortunio non sul lavoro).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito della conservazione del posto, per il periodo eccedente quello\nrelativo al trattamento economico previsto dal presente articolo, il rapporto\ndi lavoro rimarrà sospeso salva la computabilità del trattamento di fine\nrapporto ai sensi del 3° comma dell'art. 2120 Codice civile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vedi nota a pag. 94 (art. 51 Premio di risultato).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 57 - Richiamo alle armi.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso di richiamo alle armi si fa riferimento alle disposizioni di legge\nvigenti al momento del richiamo stesso, nonché a quanto contenuto nella legge\n28 agosto 1991, n. 288 e successive modifiche e integrazioni sulla disciplina\ndella cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternitydiscrimination\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Ch3>Art. 58 - Tutela delle lavoratrici madri\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le\nrelative norme in vigore e in particolare quelle di cui al D.lgs. 26 marzo 2001\nn. 151.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A far data dal 1° febbraio 2008 la lavoratrice riceve, inoltre, un\ntrattamento di assistenza, ad integrazione di quello di legge, fino al\nraggiungimento del 100% della retribuzione mensile di fatto netta per l'assenza\nobbligatoria di cui all'art. 22, primo comma del decreto di cui sopra.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 59 – Trasferimenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le eventuali variazioni di sede di lavoro che dovessero comportare il\ntrasferimento del lavoratore da una unità produttiva a un'altra, situata in\ndiverso comune, dovranno essere connesse a comprovate ragioni tecniche,\norganizzative e produttive e tenere conto delle esigenze del lavoratore e della\nsua famiglia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I trasferimenti saranno regolamentati come segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trasferimento sarà comunicato al lavoratore per iscritto con almeno un\nmese di preavviso e con la relativa motivazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se il trasferimento comporta come conseguenza il cambio di residenza,\ndomicilio o stabile dimora, sarà corrisposto al lavoratore l'importo,\npreviamente concordato con l'azienda, delle spese di trasporto degli effetti\nfamiliari (mobilio, bagagli, ecc.), nonché delle spese di viaggio, vitto ed\neventuale alloggio in corso di trasferimento per sé e per i familiari\nconviventi (coniuge, figli, parenti entro il terzo grado ed affini entro il\nsecondo grado), che con lui si trasferiscono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rimborso delle spese di viaggio avverrà secondo le consuetudini\naziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore trasferito ha diritto al rimborso delle eventuali spese\neffettivamente sopportate per anticipata risoluzione di contratto d'affitto\nregolarmente registrato e denunciato al datore di lavoro alla comunicazione del\ntrasferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda concederà al lavoratore, di cui sia disposto il trasferimento, i\npermessi necessari di assentarsi dal servizio per le occorrenze relative alla\nspedizione degli effetti familiari o a quanto altro strettamente indispensabile\nper le operazioni di trasloco.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore trasferito sarà comunque corrisposta una indennità pari a\nmezza mensilità di retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo,\nindennità di contingenza, EDR, eventuali aumenti periodici di anzianità) che\nandrà a percepire nella nuova sede di lavoro, salvo che il trasferimento\navvenga in località dove egli ha residenza, domicilio o stabile dimora. Tale\nindennità sarà aumentata a una mensilità e un terzo se il lavoratore\ntrasferito è capo famiglia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità in parola sarà invece ridotta ad un quarto di mensilità e a\nmezza mensilità rispettivamente per il lavoratore non capo famiglia e\nlavoratore capo famiglia, qualora l'Azienda abbia provveduto a procurare al\ntrasferito la disponibilità dell'alloggio nel luogo di destinazione e il\nlavoratore usufruisca di fatto di detto alloggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se il nucleo convivente a carico del lavoratore è composto da più di tre\npersone oltre il lavoratore stesso, verrà corrisposta dalla Azienda una\nindennità supplementare pari all'importo di tre giornate di retribuzione,\ncomposta dagli elementi sopra indicati, per ogni componente il nucleo\nfamiliare, oltre il terzo, a carico del lavoratore e che con lui si\ntrasferisca.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore trasferito a sua espressa domanda, compete solo il rimborso\ndelle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute nei limiti più sopra\nrichiamati e delle spese per il trasporto degli effetti familiari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore trasferito conserva ad personam, se più favorevole, il\ntrattamento economico goduto precedentemente, ma non quelle indennità e\ncompetenze che siano inerenti alle condizioni locali e alle particolari\nprestazioni nella sede di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione.\nPresso la località di nuova destinazione il lavoratore acquisisce quelle\nindennità e competenze che siano in atto per la generalità dei lavoratori o\ninerenti alle specifiche prestazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che venga trasferito per esigenze della Azienda e il cui\nrapporto di lavoro venga risolto entro i 10 anni successivi per motivi non\ndisciplinari, ove intenda rientrare nella località di origine o in una delle\nlocalità in cui risiedeva prima dell’ultimo trasferimento, saranno\nrimborsate le spese che egli abbia effettivamente sostenuto per tale rientro,\ncon gli stessi criteri fissati più sopra per il trasferimento dovuto ad\nesigenze di servizio, sempreché il rientro avvenga entro sei mesi dalla\nrisoluzione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La concessione di cui sopra avrà luogo anche se la risoluzione del rapporto\ndi lavoro avvenga oltre il termine di 10 anni dalla data del trasferimento,\nqualora il lavoratore abbia superato, alla data del licenziamento stesso, i 55\nanni di età se uomo e i 50 se donna.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove, a fronte del trasferimento disposto dalla azienda, insorgessero\ndifficoltà, le parti si impegnano a favorire le soluzioni più idonee. In\nquesto caso il lavoratore interessato sarà assistito dalla R.S.U. e\u002Fo dal\nsindacato a livello territoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di trasferimento del lavoratore, nell'ambito di Aziende dello stesso\ngruppo cui si applica il presente contratto, verranno conservati al lavoratore\nstesso l'anzianità maturata nell’Azienda di provenienza e il trattamento in\nquest'ultima goduto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore di cui al comma precedente che non dovesse accettare il\ntrasferimento avrà diritto (fatte salve le condizioni previste ai commi 1° e\n15°), anche se dimissionario, al trattamento di fine rapporto e\nall’indennità di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I trasferimenti adottati dalla Direzione aziendale saranno tempestivamente\ncomunicati alla R.S.U.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 60 - Lavoratori studenti - Diritto allo studio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Lavoratori studenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in\nscuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale\nstatali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio\ndi titoli legali di studio, saranno immessi in turni di lavoro che agevolino la\nfrequenza ai corsi e la preparazione agli esami.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saranno altresì esonerati dal prestare lavoro straordinario durante i\nriposi settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori studenti universitari sarà concesso, a richiesta, un giorno\ndi permesso retribuito per ogni prova di esame sostenuta. Per gli esami di\ndiploma universitario e di laurea i giorni di permesso retribuito sono elevati\na tre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori studenti di scuole medie superiori e di scuole professionali\nsaranno concessi, a richiesta, tanti giorni di permesso retribuito quanti sono\ni giorni degli esami di diploma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermi restando, per i lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di\nservizio, i congedi per la formazione di cui all'art. 39 (Congedi), ai\nlavoratori di cui al 3° e 4° comma del presente articolo, con meno di 5 anni\ndi anzianità di servizio, che nel corso dell'anno debbono sostenere gli esami\ndi diploma, potranno essere concessi, a richiesta, permessi non retribuiti fino\nad un massimo di 10 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad altri lavoratori studenti saranno concesse le facilitazioni previste\ndall'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore interessato dovrà produrre alla Azienda le certificazioni\nnecessarie all'esercizio dei diritti di cui al presente punto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Diritto allo studio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei\nlavoratori, le Aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai commi\nsuccessivi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono\nfrequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico e svolti\npresso istituti pubblici o legalmente riconosciuti nonché, ferma restando la\nprevisione di cui al terzo comma del precedente punto 1), corsi di studio\nuniversitari la cui finalità sia quella del raggiungimento del titolo di\nstudio di primo grado (laurea breve), di secondo grado (laurea magistrale) o\ncorsi di laurea unici (durata cinque\u002Fsei anni) impartiti esclusivamente presso\nUniversità pubbliche o private parificate italiane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I corsi di cui al comma precedente non potranno comunque avere una durata\ninferiore a 300 ore di insegnamento effettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore potrà richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150\nore per la durata normale del corso di studio, usufruibili anche in un solo\nanno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori non in prova che intendano frequentare corsi di formazione\nprofessionale correlati alle mansioni svolte saranno concessi permessi\nretribuiti commisurati a un numero di ore pari alla metà delle ore di durata\ndel corso e, in ogni caso, non superiori a 80 ore complessive. Tali permessi,\nusufruibili anche in un solo anno, saranno concessi per non più di una volta\nal singolo lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'arco di un anno potrà usufruire dei permessi retribuiti il 3 per cento\ndei lavoratori occupati dalla Azienda nella unità produttiva, compatibilmente\ncon l'esigenza del regolare svolgimento della attività produttiva. Potrà,\ncomunque, usufruire dei permessi retribuiti un lavoratore nelle unità\nproduttive che occupino almeno 25 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale ultimo limite tiene conto del fatto che la produzione dei settori si\nsvolge prevalentemente su tre turni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore dovrà presentare domanda scritta all’Azienda almeno un mese\nprima dell'inizio del corso, specificando il tipo di corso, la durata,\nl'istituto organizzatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore dovrà fornire all'Azienda un certificato di iscrizione al\ncorso e successivamente i certificati di frequenza mensile con l'indicazione\ndelle ore relative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite\nsopraindicato, sarà seguito l'ordine di precedenza delle domande, ferma\nrestando la valutazione delle esigenze di cui al punto 2) comma quinto del\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospensione o\nriduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni\nsalariali a norma di legge e non trova applicazione la disciplina di cui al\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Ch3>Art. 61 - Previdenza Complementare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contribuzione a CONCRETO, \"Fondo nazionale pensione complementare a\ncapitalizzazione per i lavoratori della industria del cemento, della calce e\nsuoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di\nbase per le costruzioni\", istituito con l'Accordo 27 gennaio 1999 tra FEDERMACO\ne FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL e costituito con atto notarile in data\n19 maggio 1999, è così ripartita a partire dal 1° marzo 2008:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le aliquote contributive paritetiche a carico della Azienda e del\nlavoratore sono fissate nell’1,20% della retribuzione utile per il calcolo\ndel TFR;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 100% dell’accantonamento TFR annualmente maturato nell’anno per i\nlavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 40% dell’accantonamento TFR annualmente maturato nell’anno per gli\naltri lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dal 1° luglio 2011, le aliquote contributive paritetiche a carico\ndella Azienda e del lavoratore sono fissate in ragione dell'1,30% della\nretribuzione utile per il calcolo del TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dal 1° luglio 2012, le aliquote contributive paritetiche a carico\ndella Azienda e del lavoratore sono fissate in ragione dell'1,40% della\nretribuzione utile per il calcolo del TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dal 1° gennaio 2014, l'aliquota contributiva a carico della\nAzienda è fissata in ragione dell'1,50% della retribuzione utile per il\ncalcolo del TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dal 1° dicembre 2015, l'aliquota contributiva a carico della\nAzienda è fissata in ragione dell'1,70% della retribuzione utile per il\ncalcolo del TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dal 1° luglio 2016, l'aliquota contributiva a carico della\nAzienda è fissata in ragione dell'1,80% della retribuzione utile per il\ncalcolo del TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dal 1° luglio 2017, l'aliquota contributiva a carico della\nAzienda è fissata in ragione dell'1,90% della retribuzione utile per il\ncalcolo del TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che l'aliquota contributiva a carico del lavoratore, rimane\nfissata all'1,40% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dal 1° marzo 2008, la quota di iscrizione, pari ad € 12,91 e\ndovuta \"una tantum\" dai lavoratori che si iscrivono a CONCRETO, è posta a\ncarico dell'Azienda di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le contribuzioni volontarie versate dai lavoratori continueranno ad essere\ncalcolate sulla retribuzione commisurata al valore del minimo tabellare, ex\nindennità di contingenza, EDR e indennità di funzione quadri di spettanza di\nciascun lavoratore, fermo restando che la materia, di competenza del Consiglio\ndi Amministrazione di CONCRETO, sarà portata all'esame del predetto\nConsiglio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modifiche delle misure della contribuzione minima obbligatoria sono\nstabilite dal Contratto collettivo nazionale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di favorire la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori, ai\nlavoratori membri dell'Assemblea di CONCRETO le Aziende assicureranno un\npermesso retribuito individuale di 8 ore per la partecipazione all'Assemblea\nstessa nonché, a titolo di rimborso spese, il corrispettivo del biglietto di\nviaggio andata e ritorno in seconda classe in treno. Per i componenti della\nAssemblea provenienti dalle isole sarà riconosciuta la combinazione nave\u002Ftreno\nin seconda classe. L'avvenuta partecipazione e la durata della riunione sono\ndocumentate dagli Organi di CONCRETO.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti confermano che l’l’obbligo per l’azienda del versamento della\ncontribuzione prevista dal CCNL è dovuto esclusivamente a favore dei\nlavoratori iscritti a CONCRETO.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti - nel confermare che il Fondo CONCRETO costituisce uno dei punti\nqualificanti del contratto collettivo nazionale di lavoro Industria del\ncemento, calce, gesso e malte - convengono di costituire entro il 1° febbraio\n2016 una \"Commissione tecnica\" composta da sei componenti tre per la parte\ndatoriale e tre per le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale organismo, acquisita una idonea conoscenza del quadro di riferimento\nnormativo in tema di sostenibilità economica e finanziaria dei fondi di\nprevidenza complementare, avrà il compito di verificare la fattibilità della\ncreazione di un unico Fondo previdenziale che possa includere tutti i settori\ndei materiali da costruzione così da ottenere un miglioramento del livello di\nefficienza gestionale fermo restando l'invariabilità della qualità delle\nprestazioni attualmente erogate dal Fondo CONCRETO.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro il 30 settembre 2016 la \"Commissione tecnica\" presenterà alle Parti\nuna proposta anche alla luce di quanta emergerà nel tavolo di consultazione\ntra la Commissione vigilanza dei Fondi pensione - COVIP, esperti di settore e\nrappresentanti delle Parti sociali di cui al Disegno di legge annuale per la\nconcorrenza e l'apertura dei mercati approvato il 7 ottobre 2015 dall'Assemblea\ndella Camera dei deputati.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MEDICAL_trigger\">\u003Ch3>Art. 62 - Assistenza sanitaria integrativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FEDERMACO e FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, in qualità di Parti\nstipulanti, si danno atto che l'assistenza sanitaria integrativa non\nsostitutiva del Servizio Sanitario Nazionale definita dal CCNL costituisce uno\ndei punti qualificanti del presente rinnovo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti ai quali si applica il presente CCNL, al superamento del\nperiodo di prova, vengono iscritti obbligatoriamente al Fondo di assistenza\nsanitaria integrativa - fondo ALTEA, fondo intersettoriale costituito fra\nFeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL allo scopo di erogare prestazioni\nintegrative rispetto a quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le condizioni di miglior favore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il finanziamento al Fondo è assicurato secondo le quantità e le scadenze\ndi seguito riportate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)A decorrere dal 1° settembre 2014: € 11,00 mensili a carico\ndell'azienda per ogni dipendente che abbia volontariamente aderito al fondo\nALTEA ed € 2,00 mensili a carico del dipendente aderente al citato fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)Dal 1° gennaio 2016 il contributo di € 2,00 mensili a carico del\ndipendente aderente al fondo ALTEA cesserà di essere dovuto, pertanto l'intera\ncontribuzione di € 13,00 mensili sarà a carico dell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto qui non espressamente richiamato valgono le previsioni del\nVerbale di Accordo del 9 maggio 2014 tra FEDERMACO e le Segreterie Nazionali di\nFeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL (Allegato n. 7) e del Regolamento del\nfondo ALTEA (www.fondoaltea.it).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove un lavoratore iscritto al fondo ALTEA cessi la sua iscrizione al fondo,\ndecadrà automaticamente anche la contribuzione da parte della azienda.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 63 - Tutela tossicodipendenze\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e disturbi comportamentali patologici\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990,\nn. 162 e successive modifiche e integrazioni, convengono quanto segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori di cui viene accertato, secondo le previsioni di legge, lo\nstato di tossicodipendenza ovvero la presenza di disturbi comportamentali\npatologici quali alcolismo, anoressia, bulimia e ludopatia, i quali intendono\naccedere ai programmi terapeutici e riabilitativi presso i servizi sanitari\ndelle Unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e\nsocio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato, hanno diritto alla\nconservazione del posto di lavoro, in aspettativa non retribuita a tutti gli\neffetti di legge e di contratto, per il tempo in cui la sospensione delle\nprestazioni lavorative è dovuta all’esecuzione del trattamento riabilitativo\ne, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che intende avvalersi della facoltà di cui sopra dovrà\navanzare la relativa richiesta alla Direzione aziendale almeno 15 giorni prima\ndell'inizio del programma cui intende partecipare, fornendo adeguata\ndocumentazione circa il programma stesso e la sua presumibile durata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori familiari - intendendosi per tali il coniuge, il genitore, i\nfigli o il convivente more uxorio - di una persona tossicodipendente o affetta\nda un disturbo comportamentale patologico come esplicitato nel secondo comma\ndel presente articolo possono, a loro volta, essere posti, a domanda, in\naspettativa non retribuita a tutti gli effetti di legge e di contratto per\nconcorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo della persona\ncorrelato al disturbo comportamentale patologico certificato dai servizi\nsanitari delle Unità sanitarie locali, qualora gli stessi servizi ne accertino\nla necessità. Gli interessati dovranno avanzare la relativa richiesta alla\nDirezione aziendale almeno 15 giorni prima dell'inizio dell’aspettativa,\nfornendo adeguata documentazione circa lo stato di tossicodipendenza del\nfamiliare, il programma cui questi partecipa, nonché l'attestazione di cui\nsopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori in aspettativa dovranno fornire periodica attestazione circa la\nprosecuzione della loro partecipazione al trattamento riabilitativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aspettative di cui sopra possono essere concesse una sola volta e non\nsono frazionabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la sostituzione dei lavoratori in aspettativa l'Azienda potrà ricorrere\nad assunzioni a tempo determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 64 - Conservazione utensili e visite d'inventario e di controllo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve conservare in buono stato tutto quanto viene messo a sua\ndisposizione per lo svolgimento delle sue mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni lavoratore\ndeve farne richiesta al suo superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, deve consegnare, al personale\nincaricato, tutto quello che ha ricevuto in consegna temporanea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore risponderà - e l'Azienda potrà rivalersene sulle sue\ncompetenze - delle perdite del materiale a lui affidato e che siano a lui\nimputabili, sempreché il lavoratore sia messo in grado di custodire il\nmateriale affidatogli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nessun lavoratore potrà rifiutarsi a qualsiasi visita d'inventario che, per\nordine dell’Azienda venisse fatta agli oggetti affidatigli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore potrà essere sottoposto a visita personale di controllo solo\nnei casi e nei modi previsti dall’art. 6 della legge 20 maggio 1970 n.\n300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 65 - Norme comportamentali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre che al presente contratto, il lavoratore deve uniformarsi a tutte le\naltre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione della Azienda,\npurché non contengano limitazione dei diritti derivanti dal contratto stesso e\ndalle norme legislative in vigore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali norme saranno portate a conoscenza del personale con ordine di servizio\no altro mezzo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti\nall'esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)rispettare l'orario di servizio e adempiere alle formalità prescritte\ndall'Azienda per il controllo di presenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)non abbandonare il posto di lavoro o sospendere il lavoro senza\ngiustificato motivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)dedicare attività assidua e diligente nello svolgimento delle mansioni\naffidategli secondo le istruzioni impartite dai superiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)avere cura e non danneggiare il materiale di lavorazione, locali, mobili,\nmacchinari, attrezzature, strumenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)non presentarsi o trovarsi al lavoro in condizioni che possono risultare\ndi pregiudizio per sé e\u002Fo per gli altri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)non danneggiare colposamente o mettere fuori opera dispositivi\nantinfortunistici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)conservare assoluta segretezza sui processi di produzione della Azienda e\nnon trarre profitto con danno, della Azienda stessa, da quanto forma oggetto\ndelle sue mansioni, né svolgere attività contraria all'Azienda medesima;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)astenersi dallo svolgere durante il servizio atti che potrebbero\nprocurargli lucro e comunque possano sviare la sua attività che deve essere\ninteramente dedicata all'Azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)attenersi alle disposizioni del presente contratto di lavoro o ai\nregolamenti interni e non recare pregiudizio alla disciplina, alla morale,\nall'igiene o al normale andamento del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo autorizzazione dell'Azienda gli è vietato inoltre di valersi, anche\nfuori del servizio, della propria condizione per svolgere a fine di lucro,\nsotto qualsiasi forma, attività che siano in relazione con gli interessi\ndell'Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 66 - Provvedimenti disciplinari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I provvedimenti disciplinari applicabili ai lavoratori sono i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)rimprovero verbale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)rimprovero scritto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)multa fino al massimo di 3 ore di retribuzione (minimo tabellare,\neventuale superminimo, indennità di contingenza, EDR, eventuali aumenti\nperiodici di anzianità);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)sospensione dal lavoro e dal trattamento economico per un periodo non\nsuperiore a 3 giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)licenziamento ai sensi dell'art. 67 (Licenziamento per mancanze).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'applicazione dei provvedimenti di cui sopra si fa riferimento all'art.\n7 della legge 20 maggio 1970 n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso il datore di lavoro non può adottare i provvedimenti\ndisciplinari più gravi del rimprovero verbale senza aver contestato per\niscritto, preventivamente al lavoratore l'addebito e senza averlo sentito a sua\ndifesa entro i 5 giorni successivi dal ricevimento della contestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante delle associazioni\nsindacali cui aderisce o conferisce mandato oppure dalla R.S.U.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può\npromuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione\nsindacale alla quale si è iscritto o a cui conferisce mandato, la procedura di\ncui all'art. 13 (Reclami e controversie - Procedura di conciliazione e di\narbitrato irrituale).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I provvedimenti delle multe saranno versati all'INPS o a istituzioni\naziendali di carattere assistenziale per i lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 67 - Licenziamento per mancanze\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda potrà procedere al licenziamento senza preavviso né indennità\nsostitutiva nei seguenti casi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)insubordinazione verso i superiori o gravi offese verso i compagni di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)reati per i quali siano intervenute condanne penali definitive o per i\nquali, data la loro natura, si renda impossibile la prosecuzione del rapporto\ndi lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)rissa all'interno dello stabilimento, furto, frodi e danneggiamenti\nvolontari o con colpa grave di materiali di stabilimento o di materiali di\nlavorazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)recidiva di una qualunque mancanza che abbia dato luogo a più sospensioni\nnell'anno precedente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)atti colposi che possono compromettere la stabilità delle opere anche\nprovvisorie, la sicurezza dello stabilimento e l’incolumità del personale o\ndel pubblico o determinare gravi danneggiamenti agli impianti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)trafugamento di schizzi, di utensili, di altri oggetti, nonché di\nprodotti o di materiali di proprietà dell'Azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)lavorazione e costruzione nell'interno dello stabilimento, senza\nl'autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di\nterzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode dello\nstabilimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)assenza ingiustificata per quattro giorni di seguito o per quattro volte\nin uno dei giorni successivi al festivo nel periodo di un anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)mancanze relative a doveri non specificatamente richiamati nel presente\ncontratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno\nprovvisoria del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indipendentemente dai provvedimenti di cui sopra, in caso di danneggiamento\nvolontario o per colpa grave e di furto, il lavoratore sarà tenuto al\nrisarcimento dei danni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 68 - Certificato di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermi restando gli obblighi di legge sull'aggiornamento e sulla consegna del\nlibretto di lavoro, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l'Azienda\nrilascerà al lavoratore, all’atto della cessazione del servizio, un\ncertificato con l'indicazione del tempo durante il quale egli ha prestato la\nsua opera nella Azienda, delle mansioni disimpegnate e del gruppo professionale\nal quale è appartenuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Ch3>Art. 69 - Caso di morte del lavoratore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di morte del lavoratore, il trattamento di fine rapporto e\nl'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti al coniuge, ai figli\ne, se viventi a carico del lavoratore, ai parenti entro il 3° grado e agli\naffini entro il 2° grado.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In mancanza delle persone sopra indicate, le indennità predette sono\nattribuite secondo le disposizioni testamentarie o, in mancanza di testamento,\nsecondo le norme della successione legittima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpaytype\">\u003Cp>A puro titolo di liberalità, agli eredi sarà concesso, quale concorso alle\nspese funerarie, un contributo la cui misura sarà fissata ad esclusivo\ngiudizio dell'Azienda.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>In caso di morte del lavoratore che si trova in trasferta, l'Azienda\nassumerà a suo carico le spese di trasporto della salma nel Comune di\nresidenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di morte del lavoratore, trasferito per esigenze della Azienda\nnell'ultimo decennio si farà luogo al rimborso, ai familiari che ne facciano\nrichiesta e che con lui si erano trasferiti, delle spese di trasloco sostenute\nper il rientro nella località di origine o in cui risiedevano prima del\ntrasferimento. Il rientro di cui sopra dovrà avvenire entro un anno dalla data\ndel decesso.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Ch3>Art. 70 - Decorrenza e durata\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, il presente\ncontratto - che ha valenza per il triennio 2016, 2017 e 2018 - decorre dal 1°\ngennaio 2016 e scade il 31 dicembre 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il CCNL si intenderà rinnovato se non disdettato almeno sei mesi prima\ndella scadenza con raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di disdetta\nil presente contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito\ndal successivo contratto collettivo nazionale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni del presente contratto, nell’ambito di ogni istituto, sono\ncorrelate e inscindibili.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>DISCIPLINA SPECIALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>PARTE I\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Soggetti destinatari della parte prima della disciplina speciale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Operai\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente parte si applica ai lavoratori la cui categoria è identificata,\nnell'ambito delle aree professionali, dai livelli i cui profili riguardano gli\noperai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Ch3>Art. 71 - Lavoro straordinario, festivo e notturno\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le deroghe ed eccezioni di cui all'art. 33 (Orario di lavoro)\ne all'art. 35 (Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e\ncustodia):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-è lavoro straordinario quello effettuato oltre le 40 ore settimanali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-è lavoro festivo quello effettuato nei giorni di cui all'art. 47 (Giorni\nfestivi);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-è lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai soli effetti contrattuali il lavoro effettuato oltre le 8 ore giornaliere\nverrà compensato con la maggiorazione: del 23 per cento se diurno, del 40 per\ncento se notturno, del 50 per cento se festivo o festivo notturno. Per i\nlavoratori discontinui, il lavoro effettuato oltre l'orario giornaliero\nassegnato nonché il lavoro supplementare di cui alla tabella dell'art. 35\n(Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia) verrà\ncompensato con la maggiorazione: del 18 per cento se diurno, del 35 per cento\nse notturno, del 45 per cento se festivo o festivo notturno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le sottoindicate percentuali di maggiorazione, nonché quelle relative al\nlavoro di cui al secondo comma del presente articolo, saranno applicate sulla\nretribuzione oraria ottenuta dividendo la retribuzione mensile del lavoratore\n(minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, EDR,\neventuali aumenti periodici di anzianità) per il numero fisso 175.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"756\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"706\">\n  \u003Ccol width=\"44\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"706\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowanceperc1_general\">\u003Ctable width=\"756\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\u003Ctbody>\u003Ctr valign=\"bottom\">\u003Ctd width=\"706\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">- lavoro\n        straordinario diurno:\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"44\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">23%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"706\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">- lavoro notturno\n        non compreso in turni avvicendati:\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"44\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">30%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"706\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">-\n        lavoro notturno a carattere continuativo (guardiania,  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">custodia, pulizia locali) non compreso in turni\n        avvicendati:\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"44\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">25%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"706\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">- lavoro\n        straordinario notturno:\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"44\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">40%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"706\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd width=\"706\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">- lavoro ordinario\n        in giorni festivi:\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"44\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">40%\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd width=\"44\" bgcolor=\"#ffffff\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"706\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">- lavoro\n        straordinario festivo:\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"44\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"706\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">- lavoro\n        straordinario festivo notturno:\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"44\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"706\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">- lavoro ordinario\n        festivo notturno:\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"44\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">40%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le percentuali di cui al presente articolo non sono cumulabili e la maggiore\nassorbe la minore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Per le prestazioni domenicali previste dalla legge con spostamento ad altro\ngiorno del riposo settimanale, si corrisponderà, per il lavoro prestato di\ndomenica, la retribuzione globale di fatto maggiorata della percentuale per\nlavoro festivo calcolata come sopra indicato sempreché l'Azienda abbia\ncomunicato, prima dell'inizio del lavoro, il giorno di riposo compensativo,\nassegnato in sostituzione della domenica. Il giorno di riposo compensativo,\nassegnato in sostituzione, dovrà cadere nel corso della settimana\nsuccessiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le eventuali prestazioni, effettuate anche nel giorno del riposo assegnato\nin sostituzione della domenica, daranno luogo alla corresponsione della\nretribuzione globale di fatto con la maggiorazione di straordinario festivo\ncalcolata come sopra indicato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che venga occasionalmente e improvvisamente richiesto di una\nprestazione straordinaria dopo che egli abbia abbandonato lo stabilimento,\navendo ultimato il suo orario normale, sarà corrisposto, oltre la retribuzione\nper la durata della prestazione stessa con la relativa maggiorazione prevista\ndal presente articolo, l'importo di due ore di retribuzione (minimo tabellare,\neventuale superminimo, ex indennità di contingenza, EDR, eventuali aumenti\nperiodici di anzianità), se la prestazione viene effettuata nelle ore diurne\n(dalle 6 alle 22), e di quattro ore, se la prestazione viene effettuata nelle\nore notturne (dalle 22 alle 6).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La suddetta indennità sarà corrisposta nella misura indicata, tenendo come\npunto di riferimento l'ora in cui è richiesto l'inizio della prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazioni a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario notturno\nassorbono e comunque non si cumulano con quanto a qualsiasi titolo già\nconcesso in sede aziendale in relazione ai suddetti regimi di orario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Le parti si danno atto che, ai soli effetti retributivi di cui al presente\nCCNL, per lavoro notturno si intende quello effettuato dal lavoratore dalle ore\n22 alle ore 6. Ai fini legali si considera lavoro notturno, di cui al D.lgs. n.\n66\u002F2003, quello effettivamente prestato nel periodo intercorrente fra le ore 22\ne le ore 5 alle condizioni di cui al decreto medesimo, ferme restando le\nesclusioni di cui all'art. 11, comma 2 del citato provvedimento.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 72 - Modalità per la mensilizzazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La mensualizzazione, attuata per i seguenti elementi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- minimo tabellare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- aumenti periodici di anzianità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ex indennità di contingenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- EDR;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- superminimi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ex premio di produzione (1);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>compensa tutte le ore lavorative e retribuibili comprese nell'ambito\ndell'orario contrattuale di ogni singolo mese, indipendentemente dal numero di\ntali ore cadenti nel mese stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, vengono dedotte le ore non lavorate e vengono corrisposte le ore\neventualmente prestate oltre l'orario normale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda le modalità di corresponsione, valgono le seguenti\nnorme.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)Ai lavoratori che, nel corso del mese, hanno prestato la loro opera per\nl'intero orario contrattuale di lavoro o che si sono assentati soltanto per\nferie, per festività, per congedo matrimoniale, per permessi retribuiti o per\naltre cause che comportano il diritto alla retribuzione, viene liquidato\nl'intero importo come sopra mensilizzato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal modo si intendono compensati, oltre al lavoro ordinario, le ferie, il\ncongedo matrimoniale, i permessi retribuiti, le altre assenze che comportano il\ndiritto alla retribuzione e le festività di cui all'art. 47 (Giorni festivi),\nescluse solo quelle coincidenti con la domenica, oppure, per i lavoratori che,\nnei casi previsti dalla legge, prestano la loro opera la domenica, quelle\ncoincidenti con il giorno di riposo compensativo della domenica stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)Ai lavoratori, invece, che nel corso del mese hanno prestato la loro opera\nper un periodo inferiore all'orario contrattuale per assenze non retribuibili,\nviene detratta una quota oraria degli elementi mensilizzati di cui sopra per\nogni ora non lavorata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la determinazione di detta quota si moltiplica 1\u002F175 degli elementi come\nsopra mensilizzati per il coefficiente risultante dal seguente rapporto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>174\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-------------------------\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ore contrattuali del mese\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ore contrattuali del mese si intendono quelle lavorative e quelle\nretribuibili secondo l'intero orario contrattuale. Per i lavoratori discontinui\nsi considerano, a questi fini, le stesse \"ore contrattuali del mese\" del\nlavoratore continuo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vedi nota a pag. 94 (art. 51 Premio di risultato).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-HARDSHIP_trigger\">\u003Ch3>Art. 73 - Lavori pesanti e disagiati\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della\nsicurezza dei lavoratori, le parti si danno atto della volontà di operare per\nmigliorare gli ambienti di lavoro anche laddove possono richiedersi interventi\ndi lavoro saltuari ad impianti funzionanti, nonché di ridurre il numero e\nl'entità dei lavori cosiddetti pesanti e disagiati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del presente articolo - fermo restando il tassativo obbligo per\ntutti i lavoratori di fare uso dei mezzi di protezione individuali prescritti -\nsono considerati lavori pesanti e disagiati quelli di cui all'elenco che segue,\nlavori per i quali, per il solo tempo di esecuzione, saranno applicate, sul\nminimo tabellare orario, le percentuali di maggiorazione sotto indicate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Cemento e lavorazioni promiscue (cemento, calce, gesso e malte)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"789\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"41\">\n  \u003Ccol width=\"677\">\n  \u003Ccol width=\"64\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"41\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"677\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">pulizia e manutenzione interna di camere, filtri,\n        elettrofiltri,  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">caldaie e tubazioni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">9,60%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"41\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">2)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"677\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">recupero di\n        materiali all'interno di volumi chiusi o tramogge\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">17,85%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"41\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">3)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"677\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">riparazioni\n        all'interno di forni (non a elevata temperatura)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">6,90%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"41\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">4)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"677\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">riparazioni\n        all'interno di macchine a elevata temperatura\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">15,10%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"41\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">5)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"677\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">interventi eseguiti su ciminiere, ponti mobili, scale\n        tipo Porta,  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">in condizioni di particolare disagio\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5,50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"41\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"677\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">interventi all'interno di vasche, elevatori, mulini\n        cotto e crudo  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">in presenza di melma, olio combustibile, ecc.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">4,15%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"41\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">7)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"677\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">stivaggio manuale di\n        sacchi di cemento\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5,50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"41\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">8)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"677\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">operazione manuale\n        di infilasacchi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5,50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"41\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">9)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"677\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">montaggio di ponti\n        ad altezza elevata, con canne innocenti e simili\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3,40%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"41\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">10)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"677\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">interventi in reparti pompe-Cera o simili in caso di\n        difettoso  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">funzionamento che richieda l'intervento sul corpo\n        macchina\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3,40%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"41\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">11)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"677\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">lavori di ingrassaggio, riparazioni o cambio di funi\n        eseguiti  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">su teleferiche o carriponte, sempre che detti lavori\n        vengano eseguiti  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">in condizioni di particolare disagio\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5,50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"41\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">12)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"677\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">trasporto clinker,\n        in uscita dai forni, in galleria, in locali chiusi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">4,15%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"41\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">13)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"677\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">manovra di tramogge\n        dei silos in galleria per lo scarico del pietrame\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">4,15%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"41\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">14)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"677\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">interventi in sospensione in condizioni di particolare\n        disagio  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">ad altezza elevata su fronti di cava\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">6,85%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"41\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">15)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"677\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">lavori di avanzamento in galleria, in cava o in\n        miniera, per l'apertura  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di nuove bocche di scarico, quando sussistano\n        condizioni di disagio  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">per infiltrazioni, getti o stillicidio, o per\n        condizioni di aereazione  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">per le quali siano prescritte dalla legge misure di\n        correzione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5,50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"41\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">16)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"677\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">manovra della bocca di scarico nelle cave a imbuto, che\n        presenta  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">le condizioni di cui al punto precedente\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5,50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"41\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">17)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"677\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">lavori di scarico\n        (cavata) da forni verticali\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">4,15%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"41\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">18)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"677\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">lavori di disincrostazione degli scivoli dei forni\n        Lepol e dei forni  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">a sospensione di farina\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">4,60%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"41\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">19)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"677\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">lavori\n        all'ingrassaggio e alla lubrificazione dei supporti  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e dei rulli di rotolamento dei forni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3,40%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"41\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">20)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"677\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">guardalinee di\n        elettrodotti e di teleferiche\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5,50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le maggiorazioni di cui al presente articolo saranno computate nella\nretribuzione agli effetti della gratifica natalizia o 13a mensilità, delle\nferie e delle festività nazionali ed infrasettimanale nonché della riduzione\ndi orario e delle festività soppresse, sulla base della maggiorazione media\nrealizzata negli ultimi 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le percentuali di maggiorazione di cui al presente articolo assorbono i\ncompensi che a qualsiasi titolo vengono corrisposti, a livello aziendale, per i\nsuddetti lavori. Ove a livello aziendale, in virtù di accordi aziendali,\nesistano eventuali percentuali di maggiorazioni o indennità per causali\nulteriori e diverse da quelle sopra menzionate, le parti si impegnano a che la\nmateria venga riesaminata a quel livello, nello spirito e alla luce dei criteri\nutilizzati a livello nazionale, per addivenire a una razionalizzazione e ad una\nsistemazione della materia stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Calce, Gesso e Malte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"778\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"30\">\n  \u003Ccol width=\"676\">\n  \u003Ccol width=\"64\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"30\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">a)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"676\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">pulizia\n        e manutenzione interna di camere, filtri, elettrofiltri,  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">caldaie e tubazioni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">8,15%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"30\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">b)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"676\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">recupero di\n        materiali all'interno di volumi chiusi o tramogge\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">12,85%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"30\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">c)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"676\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">riparazioni\n        all'interno di macchine ad elevata temperatura\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">4,75%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"30\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">d)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"676\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">operazione manuale\n        di infilasacchi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">4,75%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"30\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">e)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"676\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">lavori eseguiti su teleferiche o su ponti mobili o su\n        scale tipo Porta,  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">in condizioni di particolare disagio\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">4,05%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"30\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">f)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"676\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">lavori\n        in sospensione in condizioni di particolare disagio  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">ad altezza elevata su fronti di cava\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6,75%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"30\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">g)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"676\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">trasporto del cotto\n        in uscita dai forni in galleria, locali chiusi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">3,40%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"30\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">h)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"676\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">lavori in sottosuolo:\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">1. nel caso in cui tali lavori si effettuino in\n        condizioni di particolare\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">disagio, come soggezione eccezionale di acqua e\n        profondità notevole,  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">l'indennità è fissata in ragione del\n        …………\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">2. nel caso in cui le condizioni di disagio non\n        siano quelle sopra  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">descritte, l'indennità a partire dal 4,05% della\n        paga base verrà  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">fissata dalle Associazioni locali con l'intervento\n        dell'Ispettorato  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">del lavoro dal …………\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">al massimo del ………\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">8,15%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\"> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">4,05%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">8,15%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"30\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">i)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"676\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">scarico (cavata) da\n        forni verticali non automatici\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">3,40%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le maggiorazioni di cui al presente articolo saranno computate nella\nretribuzione agli effetti della gratifica natalizia o tredicesima mensilità,\ndelle ferie e delle festività nazionali ed infrasettimanali nonché della\nriduzione di lavoro e delle festività soppresse, sulla base della\nmaggiorazione media realizzata negli ultimi 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le percentuali di maggiorazione di cui al presente articolo assorbono i\ncompensi che a qualsiasi titolo vengono corrisposti, a livello aziendale, per i\nsuddetti lavori. Ove a livello aziendale, in virtù di accordi aziendali\nesistano eventuali percentuali di maggiorazione o indennità per causali\nulteriori e diverse da quelle sopra menzionate, le parti s'impegnano a che la\nmateria venga riesaminata a quel livello nello spirito e alla luce dei criteri\nutilizzati a livello nazionale per addivenire a una razionalizzazione e ad una\nsistemazione della materia stessa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 74 - Premio di anzianità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° marzo 2004 è istituito un Premio di anzianità da\nriconoscere ai lavoratori appartenenti alla categoria operai che abbiano\nmaturato complessivamente, anche in livelli e aree professionali diverse,\npresso la stessa Azienda - salvo quanto disposto dal penultimo comma dell'art.\n59 (Trasferimenti) - i quindici anni di anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale premio sarà corrisposto il mese successivo al compimento del 15° anno\ndi anzianità e sarà pari alla retribuzione mensile (minimo tabellare,\neventuale superminimo, ex indennità di contingenza, EDR ed eventuali scatti\nperiodici di anzianità). A scelta del lavoratore, da rendere nota alla Azienda\nentro il mese di compimento della maturazione del diritto, potrà essere\nversato al Fondo Pensione CONCRETO di cui all'art. 61 (Previdenza\ncomplementare).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui sia intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro, è\ncomputabile, agli effetti della maturazione al diritto al premio di anzianità,\nanche il periodo di tempo trascorso in servizio presso la stessa Azienda prima\ndella detta risoluzione, sempre che l'interruzione sia dovuta o al servizio\nmilitare di leva (qualora il lavoratore si sia ripresentato in tempo utile dopo\nil servizio stesso) o non abbia avuto durata superiore ad un anno se dovuta ad\naltra causa; è ferma in ogni caso la non computabilità del suddetto periodo\ndi assenza dal lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori appartenenti alla categoria operai in forza al 1° marzo 2004\nsarà riconosciuto, ai fini della maturazione del premio, il 50% della\nanzianità di servizio maturata alla data del 29 febbraio 2004. A far data dal\n19 febbraio 2008, l'anzianità di servizio è riconosciuta al 100%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione comune\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni di cui sopra non\nsi cumulano con diversi trattamenti già previsti allo stesso titolo a livello\naziendale ferme restando, ove esistenti, eventuali condizioni di miglior\nfavore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 75 - Trasferte\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore in servizio, comandato a lavorare fuori dal luogo ove\nnormalmente svolge la sua opera nel limite massimo di un percorso di km. 7 su\nstrada ordinaria, spetta il rimborso delle spese di trasporto per portarsi sul\nluogo di lavoro, anche nel caso che usi mezzi propri, oltre la corresponsione\ndella retribuzione anche per le ore impiegate nel percorso (retribuzione\ncomposta da: minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di\ncontingenza, EDR, eventuali aumenti periodici di anzianità, ex premio di\nproduzione (1) e, per i turnisti, la percentuale che sarebbe spettata per il\nturno assegnatogli).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la detta distanza superi i km. 7, fermo restando il rimborso delle\nspese di viaggio e il pagamento delle ore impiegate per il percorso fino ad un\nmassimo di 8 ore giornaliere nei termini sopra indicati, si corrisponderà a\npiè di lista il rimborso delle eventuali spese di vitto e alloggio nei limiti\nnormali, nonché una indennità di € 0,52 in caso di pernottamento e di €\n0,155 in caso contrario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È in facoltà dell’Azienda di prefissare forfettariamente in forma di\ndiaria, comprensiva della indennità di cui sopra, il rimborso delle spese di\nvitto e alloggio in misura adeguata al costo della vita nella località di\ntrasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui la permanenza fuori sede per ragioni di servizio dovesse\nprotrarsi o comunque riguardare lunghi periodi, è in facoltà delle parti di\nconcordare, in sostituzione del trattamento di cui sopra, un trattamento\nforfettario per tutto il periodo di trasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore inviato in trasferta l'Azienda corrisponderà un anticipo\nadeguato alla distanza e alla prevedibile durata della trasferta stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore in trasferta ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro\nall'ora stabilita per l'inizio del lavoro stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento di trasferta compete anche nei giorni festivi cadenti nel\nperiodo di permanenza fuori sede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di sospensione dal lavoro che si verifichi nello stabilimento ove\nil lavoratore è in trasferta, l'Azienda gli corrisponderà la differenza tra\nil trattamento di integrazione a carico della Cassa integrazione guadagni e la\nretribuzione come sopra indicata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La comunicazione dell'invio in trasferta sarà fatta al lavoratore con un\npreavviso di 48 ore, salvo casi eccezionali e con esclusione delle trasferte\nche consentano il rientro in sede nella stessa giornata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Accertati motivi di salute che impediscano al lavoratore di recarsi in\ntrasferta non possono dar luogo a provvedimenti disciplinari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vedi nota a pag. 94 (art. 51 Premio di risultato).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 76 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento del lavoratore non in prova e non ai sensi dell'art. 67\n(Licenziamento per mancanze) o le dimissioni del lavoratore non in prova\npotranno aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-6 giornate lavorative in caso di anzianità presso l'Azienda fino a 5\nanni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 11 giornate lavorative in caso di anzianità presso l'Azienda oltre i 5\nanni e fino a 10 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 13 giornate lavorative in caso di anzianità presso l'Azienda oltre i 10\nanni e fino a 15 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 16 giornate lavorative in caso di anzianità presso l'Azienda oltre i 15\nanni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità sostitutiva del preavviso sarà commisurata a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 9\u002F30 di retribuzione globale di fatto in caso di anzianità presso\nl'Azienda fino a 5 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 15\u002F30 di retribuzione globale di fatto in caso di anzianità presso\nl'Azienda oltre i 5 anni e fino a 10 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 18\u002F30 di retribuzione globale di fatto in caso di anzianità presso\nl'Azienda oltre i 10 anni e fino a 15 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 22\u002F30 di retribuzione globale di fatto in caso di anzianità presso\nl'Azienda oltre i 15 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte che risolve il rapporto, senza l'osservanza dei predetti termini di\npreavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della\nretribuzione che il lavoratore avrebbe percepito durante il periodo di mancato\npreavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È in facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto di\nlavoro sia all'inizio sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi\nalcun obbligo di indennizzo per il periodo non compiuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tutti gli effetti della presente regolamentazione il lavoro prestato nel\nperiodo di preavviso si computa nell'anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dall'art. 6 della legge 26 febbraio 1982, n.\n54, dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903 e dall'art. 6 della legge 29 dicembre\n1990, n. 407, il raggiungimento del limite di età e della anzianità\ncontributiva necessari per aver diritto al pensionamento di vecchiaia è causa\ndi risoluzione automatica del rapporto di lavoro e l'Azienda è tenuta a\ncorrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>DISCIPLINA SPECIALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>PARTE II\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Soggetti destinatari della parte seconda della disciplina speciale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Intermedi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente parte si applica ai lavoratori la cui categoria è identificata,\nnell'ambito delle aree professionali, dai livelli i cui profili riguardano gli\nintermedi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 77 - Lavoro straordinario, festivo e notturno\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le deroghe ed eccezioni di cui all'art. 33 (Orario di lavoro)\ne all'art. 35 (Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e\ncustodia):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-è lavoro straordinario quello effettuato oltre le 40 ore settimanali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-è lavoro festivo quello effettuato nei giorni di cui all'art. 47 (Giorni\nfestivi), al quale si fa riferimento anche per l'applicazione delle\nmaggiorazioni festive di cui appresso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-è lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai soli effetti contrattuali il lavoro effettuato oltre le 8 ore giornaliere\nverrà compensato con la maggiorazione: del 30 per cento se diurno, del 60 per\ncento se notturno o festivo e del 70 per cento se festivo o festivo notturno.\nPer i lavoratori discontinui, il lavoro effettuato oltre l'orario giornaliero\nassegnato nonché il lavoro supplementare di cui alla tabella dell'art. 35\n(Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia) verrà\ncompensato con la maggiorazione: del 25 per cento se diurno, del 55 per cento\nse notturno o festivo, del 65 per cento se festivo notturno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le sottoindicate percentuali di maggiorazione, nonché quelle relative al\nlavoro di cui al secondo comma del presente articolo, saranno applicate sulla\nretribuzione oraria ottenuta dividendo la retribuzione mensile del lavoratore\n(minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, EDR,\neventuali aumenti periodici di anzianità) per il numero fisso 175.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"611\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"564\">\n  \u003Ccol width=\"42\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"564\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">lavoro straordinario\n        feriale e diurno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"42\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">30%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"564\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">lavoro ordinario\n        festivo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"42\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">55%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"564\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">lavoro ordinario\n        notturno non compreso in turni avvicendati\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"42\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">55%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"564\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">lavoro straordinario\n        festivo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"42\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">75%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"564\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">lavoro straordinario\n        notturno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"42\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">75%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"564\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">lavoro ordinario\n        notturno in giorni festivi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"42\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">75%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"564\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">lavoro straordinario\n        notturno in giorni festivi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"42\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">100%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le percentuali di cui al presente articolo non sono cumulabili e la maggiore\nassorbe la minore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le prestazioni domenicali previste dalla legge con spostamento ad altro\ngiorno del riposo settimanale, si corrisponderà, per il lavoro prestato di\ndomenica, la retribuzione globale di fatto maggiorata della percentuale per\nlavoro festivo calcolata come sopra indicato sempreché l'Azienda abbia\ncomunicato, prima dell'inizio del lavoro, il giorno di riposo compensativo,\nassegnato in sostituzione della domenica. Il giorno di riposo compensativo,\nassegnato in sostituzione, dovrà cadere nel corso della settimana\nsuccessiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le eventuali prestazioni, effettuate anche nel giorno del riposo assegnato\nin sostituzione della domenica, daranno luogo alla corresponsione della\nretribuzione globale di fatto con la maggiorazione di straordinario festivo\ncalcolata come sopra indicato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che, per la sua specializzazione, venga occasionalmente e\nimprovvisamente richiesto di una prestazione straordinaria dopo che egli abbia\nabbandonato lo stabilimento avendo ultimato il suo orario normale, sarà\ncorrisposto, oltre la retribuzione per la durata della prestazione stessa con\nla relativa maggiorazione prevista dal presente articolo, l'importo di due ore\ndi retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di\ncontingenza, EDR, eventuali aumenti periodici di anzianità), se la prestazione\nviene effettuata in ore diurne (dalle 6 alle 22), e di quattro ore, se la\nprestazione viene effettuata nelle ore notturne (dalle 22 alle 6).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le suddette indennità saranno corrisposte nella misura indicata, tenendo\ncome punto di riferimento l'ora in cui è richiesto l'inizio della\nprestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che, ai soli effetti retributivi di cui al presente\nCCNL, per lavoro notturno si intende quello effettuato dal lavoratore dalle ore\n22 alle ore 6. Ai fini legali si considera lavoro notturno, di cui al D.lgs. n.\n66\u002F2003, quello effettivamente prestato nel periodo intercorrente fra le ore 22\ne le ore 5 alle condizioni di cui al decreto medesimo, ferme restando le\nesclusioni di cui all'art. 11, comma 2 del citato provvedimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 78 - Indennità di sottosuolo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori addetti a lavori in sottosuolo sarà corrisposta una\nindennità mensile nella misura di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- € 0,98 per gli intermedi appartenenti all’area concettuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- € 0,77 per gli intermedi appartenenti all’area specialistica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 79 - Lavori pesanti e disagiati\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della\nsicurezza dei lavoratori, le parti si danno atto della volontà di operare per\nmigliorare gli ambienti di lavoro anche laddove possono richiedersi interventi\ndi lavoro saltuari ad impianti funzionanti, nonché di ridurre il numero e\nl'entità dei lavori cosiddetti pesanti e disagiati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del presente articolo - fermo restando il tassativo obbligo per\ntutti i lavoratori di fare uso dei mezzi di protezione individuali prescritti -\nsono considerati lavori pesanti e disagiati quelli di cui all'elenco che segue,\nlavori per i quali, per il solo tempo di esecuzione, saranno applicate, sul\nminimo tabellare orario, le percentuali di maggiorazione sotto indicate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"756\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"30\">\n  \u003Ccol width=\"672\">\n  \u003Ccol width=\"46\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"30\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">a)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"672\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">riparazioni eseguite\n        all'interno di caldaie in opera\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">7,50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"30\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">b)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"672\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">riparazioni\n        all'interno dei forni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">4,80%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"30\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">c)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"672\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">sorveglianza\n        all'insaccamento\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">4,15%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"30\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">d)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"672\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">interventi all'interno di vasche, fosse di elevatori,\n        molini cotto  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e crudo in presenza di melma, olio combustibile,\n        ecc.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">3,45%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"30\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">e)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"672\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">sorveglianza su\n        ponti di altezza elevata, montati con canne Innocenti  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e simili\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">2,70%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"30\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">f)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"672\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">riparazioni o cambio di funi eseguiti su teleferiche o\n        carriponte,  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">sempre che detti lavori vengano eseguiti in\n        condizioni di particolare  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">disagio\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">4,15%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"30\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">g)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"672\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">lavori\n        di avanzamento in galleria, in cava o in miniera, per l'apertura  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di nuove bocche di scarico, quando sussistano\n        condizioni di disagio  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">per infiltrazioni, getti o stillicidio, o per\n        condizioni di aerazione  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">per le quali siano prescritte dalla legge misure di\n        correzione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">4,80%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le maggiorazioni di cui al presente punto saranno computate nella\nretribuzione agli effetti della gratifica natalizia o tredicesima mensilità,\ndelle ferie e delle festività nazionali e infrasettimanali nonché della\nriduzione di orario e delle festività soppresse, sulla base della\nmaggiorazione media realizzata negli ultimi 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le percentuali di maggiorazione di cui al presente articolo assorbono i\ncompensi che a qualsiasi titolo vengono corrisposti, a livello aziendale, per i\nsuddetti lavori. Ove a livello aziendale, in virtù di accordi aziendali\nesistano eventuali percentuali di maggiorazioni o indennità per causali\nulteriori e diverse da quelle sopra menzionate, le parti si impegnano a che la\nmateria venga riesaminata a quel livello nello spirito e alla luce dei criteri\nutilizzati a livello nazionale per addivenire a una razionalizzazione e ad una\nsistemazione della materia stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 80 - Premio di anzianità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che ha conseguito complessivamente, anche in livelli e\ncategorie diverse, presso la stessa Azienda - salvo quanto disposto dal\npenultimo comma dell’art. 59 (Trasferimenti) - i periodi di anzianità di\nservizio sottoindicati, compete un premio di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale premio sarà corrisposto in due quote e cioè una al compimento del\n15° anno di anzianità di servizio e l'altra al compimento del 23° anno di\nanzianità di servizio in ragione rispettivamente di un importo pari ai cinque\nsesti della retribuzione mensile (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex\nindennità di contingenza, EDR, eventuali aumenti periodici di anzianità)\npercepita all'atto della maturazione del diritto al premio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il suddetto premio assorbe fino a concorrenza ogni altra provvidenza\nsimilare compreso il premio \"fedeli alla miniera”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui sia intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro, è\ncomputabile, agli effetti della maturazione al diritto al premio di anzianità,\nanche il periodo di tempo trascorso in servizio presso la stessa Azienda prima\ndella detta risoluzione, sempre che l'interruzione sia dovuta o al servizio\nmilitare di leva (qualora il lavoratore si sia ripresentato in tempo utile dopo\nil servizio stesso) o non abbia avuto durata superiore a un anno se dovuta ad\naltra causa; è ferma in ogni caso la non computabilità del suddetto periodo\ndi assenza dal lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che, provenendo dalla categoria di cui alla parte I\n(disciplina speciale - operai), abbia già percepito il premio di anzianità,\navrà diritto a usufruire della sola seconda quota di premio prevista dal\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 81 - Trasferte\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore in servizio, comandato a lavorare fuori dal luogo ove\nnormalmente svolge la sua opera, spetta il rimborso delle spese di trasporto\nper portarsi sul luogo del lavoro, anche nel caso che usi mezzi propri, oltre\nla corresponsione della retribuzione anche per le ore impiegate nel percorso\nfino ad un massimo di otto ore. La retribuzione si intende composta da: minimo\ntabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, EDR, eventuali\naumenti di anzianità, aumentata dell'ex premio di produzione (1), e, per i\nturnisti, della percentuale che sarebbe spettata per il turno assegnato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto sopra, sarà corrisposto al lavoratore il rimborso, a\npiè di lista, di eventuali spese di vitto nei limiti normali qualora lo\nspostamento del lavoratore stesso non sia stato predisposto in modo da\nconsentirgli di consumare il pasto nel luogo di residenza. Saranno altresì\nrimborsate, a piè di lista, al lavoratore le spese di alloggio nei limiti\nnormali qualora lo spostamento predisposto dalla Azienda comporti la necessità\ndi pernottamento fuori residenza. Sarà inoltre corrisposta una indennità di\n€ 0,62 per gli intermedi appartenenti all'area concettuale e di € 0,52 per\ngli appartenenti all'area specialistica, qualora la trasferta comporti\npernottamento, e di € 0,155, per gli intermedi appartenenti all'area\nconcettuale e specialistica, in caso contrario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È in facoltà dell'Azienda di prefissare forfettariamente in forma di\ndiaria, comprensiva della indennità di cui sopra, il rimborso delle spese di\nvitto e alloggio in misura adeguata al costo della vita nella località di\ntrasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui la permanenza fuori sede per ragioni di servizio dovesse\nprotrarsi o comunque riguardare lunghi periodi, è in facoltà delle parti di\nconcordare, in sostituzione del trattamento di cui sopra un trattamento\nforfettario per tutto il periodo di trasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha l'obbligo di trovarsi sul posto di trasferta all'ora\nstabilita per l'inizio del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore inviato in trasferta, l'Azienda corrisponderà un anticipo\nadeguato alla prevedibile durata della trasferta stessa. Il trattamento di\ntrasferta compete anche nei giorni festivi cadenti nel periodo di permanenza\nfuori sede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La comunicazione dell'invio in trasferta sarà fatta al lavoratore con un\npreavviso di 48 ore, salvo casi eccezionali e con esclusione delle trasferte\nche consentano il rientro in sede nella stessa giornata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Accertati motivi di salute che impediscano al lavoratore di recarsi in\ntrasferta non possono dar luogo a provvedimenti disciplinari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vedi nota a pag. 94 (art. 51 Premio di risultato).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 82 - Alloggio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di concessione dell'alloggio da parte della Azienda, la concessione\nstessa verrà effettuata contro pagamento di un limitato canone di affitto, il\ncui importo è in facoltà della Azienda di trattenere sul trattamento\neconomico mensile del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le spese relative ai servizi accessori dell'alloggio (gas, acqua,\nilluminazione, ecc.) saranno a carico del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La concessione dell'alloggio avrà termine in ogni caso, senza che sia\nall'uopo necessaria formale disdetta, all'atto della cessazione del rapporto -\nper qualsiasi causa - o all'atto del trasferimento del lavoratore ad altra\nsede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione del rapporto di lavoro non ai sensi dell'art. 67\n(Licenziamento per mancanze) e non per dimissioni, sarà concesso un termine\nimprorogabile di mesi tre per il rilascio dei locali. Tale termine decorre\ndalla data di risoluzione del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora nella località ove il lavoratore svolge normalmente la sua\nattività non esistano possibilità di alloggio né adeguati mezzi pubblici di\ntrasporto che colleghino la località stessa con i centri abitati e il\nperimetro del più vicino centro abitato disti oltre 3 chilometri, l'Azienda,\nche non provveda in modo idoneo al trasporto, corrisponderà un adeguato\nindennizzo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 83 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di lavoro non può essere risolto da nessuna delle due parti\nsenza un preavviso i cui termini, in caso di licenziamento, vengono stabiliti\ncome segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per i lavoratori che, avendo superato il periodo di prova, abbiano\nraggiunto una anzianità di servizio fino a 5 anni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*mesi 1 per gli intermedi appartenenti all'area concettuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*1\u002F2 mese per gli intermedi appartenenti all'area specialistica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)per i lavoratori che abbiano raggiunto una anzianità di servizio da oltre\n5 anni fino a 10 anni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*mesi 1 e mezzo per gli intermedi appartenenti all'area concettuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*mesi 1 per gli intermedi appartenenti all'area specialistica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)per i lavoratori che abbiano raggiunto una anzianità di servizio da oltre\n10 anni fino a 15 anni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*mesi 2 per gli intermedi appartenenti all'area concettuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*mesi 1 e mezzo per gli intermedi appartenenti all'area specialistica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)per i lavoratori che abbiano raggiunto una anzianità di servizio oltre i\n15 anni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*mesi 2 e mezzo per gli intermedi appartenenti all'area concettuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*mesi 2 per gli intermedi appartenenti all'area specialistica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di dimissioni, i termini suddetti sono ridotti alla metà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I termini di notifica del preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di\nciascun mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di\npreavviso dovrà corrispondere all'altra, per il periodo di mancato preavviso,\nuna indennità pari all'importo della retribuzione globale di fatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È in facoltà della parte che riceve la disdetta, ai sensi del primo comma,\ndi troncare il rapporto di lavoro sia all'inizio, sia nel corso del preavviso,\nsenza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo non\ncompiuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tutti gli effetti della presente regolamentazione il lavoro prestato nel\nperiodo di preavviso si computa nell'anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il compimento del preavviso, il datore di lavoro concederà al\nlavoratore dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione; la\ndistribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di\nlavoro in rapporto alle esigenze dell'Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicati\nper iscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il calcolo della anzianità pregressa, agli effetti del presente\narticolo, si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 30 (Passaggi di\ncategoria).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dall'art. 6 della legge 26 febbraio 1982, n.\n54, dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903 e dall'art. 6 della legge 29 dicembre\n1990, n. 407, il raggiungimento del limite di età e della anzianità\ncontributiva necessari per aver diritto al pensionamento di vecchiaia è causa\ndi risoluzione automatica del rapporto di lavoro e l'Azienda è tenuta a\ncorrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>DISCIPLINA SPECIALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>PARTE III\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Soggetti destinatari della parte terza della disciplina speciale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Impiegati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente parte si applica ai lavoratori la cui categoria è identificata,\nnell'ambito delle aree professionali, dai livelli i cui profili riguardano i\nquadri e gli impiegati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 84 - Lavoratori laureati e diplomati\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dopo il compimento del periodo di prova, e intervenuta la conferma in\nservizio, i lavoratori in possesso di laurea universitaria o titolo\nequipollente, attinente alle mansioni svolte, anche se di primo impiego,\nsaranno assegnati all'area concettuale 2° livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori in possesso di laurea universitaria o di titolo equipollente,\nnon attinente alle mansioni svolte, saranno assegnati all'area specialistica\n3° livello e nel caso di attribuzione a questo livello sarà a essi\ncorrisposta una indennità mensile di importo pari al 4,15 per cento del minimo\ntabellare per tale livello previsto. I lavoratori in possesso di diploma di\nscuola media superiore, attinente alle mansioni svolte, saranno assegnati, dopo\nil compimento del periodo di prova, e intervenuta la conferma in servizio,\nall'area specialistica 3° livello senza corresponsione di alcuna\nindennità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le norme del presente articolo avranno applicazione anche se il titolo venga\nconseguito durante il rapporto di lavoro e saranno estese ai rapporti in\natto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-legalassistance_trigger\">\u003Ch3>Art. 85 - Lavoratori con funzioni direttive\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che svolgono funzioni direttive, per l'attuazione delle\ndisposizioni generali aziendali, si conviene di riconoscere la copertura delle\nspese e l'assistenza legale, concordata con l'Azienda, in caso di procedimenti\ncivili o penali per cause non dipendenti da colpa o dolo e relative a fatti\ndirettamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti dei predetti lavoratori le Aziende riconoscono l'opportunità\ndi favorire interventi formativi e di aggiornamento professionale finalizzati\nal perfezionamento dei livelli di preparazione ed esperienza professionali in\nconnessione con le esigenze aziendali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 86 - Lavoro straordinario, festivo e notturno\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando deroghe ed eccezioni di cui all'art. 33 (Orario di lavoro)\nnonché all'art. 35 (Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e\ncustodia):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-è lavoro straordinario quello effettuato oltre le 40 ore settimanali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-è lavoro festivo quello effettuato nei giorni di cui all'art. 47 (Giorni\nfestivi), al quale si fa riferimento anche per l'applicazione delle\nmaggiorazioni festive di cui appresso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-è lavoro notturno quello compiuto dalle ore 21 alle ore 6 per gli\nimpiegati amministrativi e dalle ore 22 alle ore 6 per gli impiegati tecnici di\nstabilimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai soli effetti contrattuali il lavoro effettuato oltre le 8 ore giornaliere\nverrà compensato con la maggiorazione: del 30 per cento se diurno, del 75 per\ncento se notturno o festivo, del 100 per cento se festivo notturno. Per i\nlavoratori discontinui, il lavoro effettuato oltre l'orario giornaliero\nassegnato nonché il lavoro supplementare di cui alla tabella dell'art. 35\nverrà compensato con la maggiorazione: del 25 per cento se diurno, del 70 per\ncento se notturno o festivo, del 95 per cento se festivo notturno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le sottoindicate percentuali di maggiorazione, nonché quelle relative al\nlavoro di cui al secondo comma del presente articolo, saranno applicate sulla\nretribuzione oraria ottenuta dividendo la retribuzione mensile del lavoratore\n(minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, EDR,\neventuali aumenti periodici di anzianità) per il numero fisso 175.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"611\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"564\">\n  \u003Ccol width=\"42\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"564\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">lavoro straordinario\n        feriale e diurno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"42\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">30%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"564\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">lavoro ordinario\n        festivo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"42\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">55%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"564\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">lavoro ordinario\n        notturno non compreso in turni avvicendati\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"42\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">55%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"564\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">lavoro straordinario\n        festivo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"42\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">75%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"564\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">lavoro straordinario\n        notturno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"42\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">75%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"564\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">lavoro ordinario\n        notturno in giorni festivi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"42\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">75%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"564\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">lavoro straordinario\n        notturno in giorni festivi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"42\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">100%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le percentuali di cui al presente articolo non sono cumulabili e la maggiore\nassorbe la minore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori appartenenti all'area direttiva 2° e 1° livello, il\nlavoro prestato nei giorni festivi di cui all'art. 47 (Giorni festivi) sarà\ncompensato con il pagamento delle ore effettivamente prestate maggiorate delle\npercentuali previste per lo straordinario festivo o per lo straordinario\nfestivo notturno, calcolate queste ultime come sopra indicato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che venga occasionalmente e improvvisamente richiesto di una\nprestazione straordinaria dopo che egli abbia abbandonato lo stabilimento o\nl'ufficio avendo ultimato il suo orario giornaliero, sarà corrisposto, oltre\nla retribuzione per la durata della prestazione stessa con la relativa\nmaggiorazione prevista dal presente articolo, l'importo di due ore di\nretribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di\ncontingenza, EDR, eventuali aumenti periodici di anzianità), se la prestazione\nviene effettuata in ore diurne (dalle 6 alle 22 se tecnico, dalle 6 alle 21 se\namministrativo) e di quattro ore, se la prestazione viene effettuata nelle ore\nnotturne (dalle 22 alle 6 se tecnico, dalle 21 alle 6 se amministrativo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le indennità suddette saranno corrisposte nella misura indicata tenendo\ncome punto di riferimento l'ora in cui è richiesto l'inizio della\nprestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che, ai soli effetti retributivi di cui al presente\nCCNL, per lavoro notturno si intende quello effettuato dal lavoratore dalle ore\n22 alle ore 6. Ai fini legali si considera lavoro notturno, di cui al D.lgs. n.\n66\u002F2003, quello effettivamente prestato nel periodo intercorrente fra le ore 22\ne le ore 5 alle condizioni di cui al decreto medesimo, ferme restando le\nesclusioni di cui all'art. 11, comma 2 del citato provvedimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 87 - Indennità varie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indennità di cassa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che ha mansioni di cassa che comportino normalmente materiale\nmaneggio di denaro con le responsabilità inerenti, intese come reintegrazione\nin proprio delle somme mancanti o di denaro non buono, verrà corrisposta una\nindennità pari al 3,45 per cento del minimo tabellare dell'area e del livello\nal quale è assegnato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indennità di sottosuolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori addetti a lavori in sottosuolo sarà corrisposta una\nindennità mensile nella misura di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-€ 1,19 per i lavoratori impiegati appartenenti all’area direttiva 2° e\n1° livello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-€ 0,98 per i lavoratori impiegati appartenenti all’area concettuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-€ 0,77 per i lavoratori impiegati appartenenti all’area\nspecialistica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 88 - Premio di anzianità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che abbia conseguito complessivamente, anche in aree, livelli\ne categorie diversi, presso la stessa Azienda - salvo quanto disposto dal\npenultimo comma dell'art. 59 (Trasferimenti) - i periodi di anzianità\nsottoindicati, compete un premio di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale premio sarà corrisposto in due quote e cioè una al compimento del\nquindicesimo anno di anzianità di servizio e l'altra al compimento del\nventitreesimo anno di anzianità di servizio in ragione rispettivamente di un\nimporto pari alla retribuzione mensile (minimo tabellare, eventuale\nsuperminimo, ex indennità di contingenza, EDR, eventuali aumenti periodici di\nanzianità) percepita in ciascuna di dette scadenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro, è\ncomputabile, agli effetti della percezione delle quote di premio, anche il\nperiodo di tempo trascorso in servizio presso la stessa Azienda - salvo quanto\ndisposto dal penultimo comma dell'art. 59 (Trasferimenti) prima della detta\nrisoluzione sempre che l'interruzione sia dovuta o al servizio militare di leva\n(qualora il lavoratore si sia ripresentato in tempo utile dopo il servizio\nstesso) o non abbia avuto durata superiore a un anno, se dovuta ad altra causa;\nè ferma in ogni caso la non computabilità del suddetto periodo di assenza dal\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimenti a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che, provenendo dalla categoria di cui alla parte II\n(disciplina speciale - intermedi), abbia già percepito la prima quota del\npremio di anzianità in base alle disposizioni del contratto di lavoro relativo\na detta qualifica, avrà diritto a usufruire della sola seconda quota di premio\nprevista dal presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il lavoratore abbia già percepito, quale appartenente alla\nqualifica di cui alla parte II (disciplina speciale - intermedi) ambedue le\nquote di premio, sarà considerato estinto il suo diritto al premio di\nanzianità come lavoratore appartenente alla qualifica cui si applica la\npresente parte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 89 - Trasferte\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore, occasionalmente e temporaneamente comandato in servizio fuori\ndella propria sede, saranno rimborsate, entro i limiti della normalità, a piè\ndi lista, le spese che lo stesso avrà incontrato per vitto e alloggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le spese di trasporto saranno rimborsate, a parte, al loro costo\neffettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'uso di mezzi di trasporto valgono le norme dell'art. 59\n(Trasferimenti).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre al lavoratore, per ogni giorno di permanenza fuori sede, verrà\ncorrisposta una indennità in ragione del 22 per cento della retribuzione\ngiornaliera (8\u002F175 dei seguenti elementi: minimo tabellare, eventuale\nsuperminimo, ex indennità di contingenza, EDR, eventuali aumenti periodici di\nanzianità, nonché l'ex premio di produzione) (1) qualora la trasferta\nrichieda il pernottamento, e del 10 per cento se la trasferta, pur non\ncomportando pernottamento, richieda una permanenza fuori sede per una durata\nsuperiore all'orario normale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È in facoltà dell'Azienda di prefissare forfettariamente in forma di\ndiaria, comprensiva della indennità di cui sopra, il rimborso delle spese di\nvitto e alloggio in misura adeguata al costo della vita nella località di\ntrasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui la permanenza fuori sede per ragioni di servizio dovesse\nprotrarsi o comunque riguardare lunghi periodi, è in facoltà delle parti di\nconcordare, in sostituzione del trattamento di cui sopra, un trattamento\nforfettario per tutto il periodo di trasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento di trasferta compete anche nei giorni festivi cadenti nel\nperiodo di permanenza fuori sede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La comunicazione dell'invio in trasferta sarà fatta al lavoratore con un\npreavviso di 48 ore, salvo casi eccezionali e con esclusione delle trasferte\nche consentano il rientro in sede nella stessa giornata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Accertati motivi di salute che impediscano al lavoratore di recarsi in\ntrasferta non possono dar luogo a provvedimenti disciplinari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vedi nota a pag. 94 (art. 51 Premio di risultato).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 90 - Alloggio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di concessione dell'alloggio da parte della Azienda, la concessione\nstessa verrà effettuata contro pagamento di un limitato canone di affitto, il\ncui importo è in facoltà dell'Azienda di trattenere sul trattamento economico\ndel lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le spese relative ai servizi accessori dell'alloggio (gas, acqua,\nilluminazione, ecc.) saranno a carico del lavoratore, salvo condizioni di\nmiglior favore in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La concessione dell'alloggio avrà termine in ogni caso, senza che all'uopo\nsia necessaria formale disdetta, all'atto della cessazione del rapporto - per\nqualsiasi causa - o all'atto del trasferimento del lavoratore in altra sede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione del rapporto di lavoro non ai sensi dell'art. 67\n(Licenziamento per mancanze) e non per dimissioni, sarà concesso un termine\nimprorogabile di mesi tre per il rilascio dei locali. Tale termine decorre\ndalla data della disdetta o, in mancanza di questa, dalla data di risoluzione\ndel rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora nella località ove il lavoratore svolge normalmente la sua\nattività non esistano possibilità di alloggio né adeguati mezzi pubblici di\ntrasporto che colleghino la località stessa con i centri abitati e il\nperimetro del più vicino centro abitato disti oltre km. 3, l'Azienda, che non\nprovveda in modo idoneo al trasporto, corrisponderà un adeguato indennizzo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 91 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di lavoro non può essere risolto da nessuna delle due parti\nsenza preavviso i cui termini, in caso di licenziamento, sono stabiliti come\nsegue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per i lavoratori che, avendo superato il periodo di prova, non hanno\nraggiunto i 5 anni di servizio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-mesi 2 per i lavoratori appartenenti all'area direttiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-mesi 1 e mezzo per i lavoratori impiegati appartenenti all'area\nconcettuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-mesi 1 per i lavoratori impiegati appartenenti ad altre aree;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)per i lavoratori che hanno raggiunto i 5 anni di servizio e non superato i\n10 anni di servizio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-mesi 3 per i lavoratori appartenenti all'area direttiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-mesi 2 per i lavoratori impiegati appartenenti all'area concettuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-mesi 1 e mezzo per i lavoratori impiegati appartenenti ad altre aree;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)per i lavoratori che hanno superato i 10 anni di servizio e non i 14 anni\ndi servizio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-mesi 4 per i lavoratori appartenenti all'area direttiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-mesi 3 per i lavoratori impiegati appartenenti all'area concettuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-mesi 2 per i lavoratori impiegati appartenenti ad altre aree;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)per i lavoratori che hanno superato i 14 anni di servizio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-mesi 5 per i lavoratori appartenenti all'area direttiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-mesi 4 per i lavoratori impiegati appartenenti all'area concettuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-mesi 3 per i lavoratori impiegati appartenenti ad altre aree.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di dimissioni, i termini suddetti sono ridotti alla metà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte che risolve il rapporto, senza l'osservanza dei predetti termini di\npreavviso, deve corrispondere all'altra un’indennità pari all'importo della\nretribuzione globale di fatto che il lavoratore avrebbe percepito durante il\nperiodo di mancato preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È in facoltà della parte che riceve la disdetta, ai sensi del primo comma,\ndi troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che\nda ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo non compiuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tutti gli effetti della presente regolamentazione il lavoro prestato nel\nperiodo di preavviso si computa nell'anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il compimento del periodo di preavviso, in caso di licenziamento, il\ndatore di lavoro concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova\noccupazione; la distribuzione e la durata dei permessi saranno stabilite dal\ndatore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicati\nper iscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il calcolo dell'anzianità pregressa, agli effetti del presente\narticolo, si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 30 (Passaggi di\ncategoria).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dall'art. 6 della legge 26 febbraio 1982, n.\n54, dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903 e dall'art. 6 della legge 29 dicembre\n1990, n. 407, il raggiungimento del limite di età e della anzianità\ncontributiva necessari per aver diritto al pensionamento di vecchiaia è causa\ndi risoluzione automatica del rapporto di lavoro e l'Azienda è tenuta a\ncorrispondere al lavoratore l’indennità sostitutiva del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ALLEGATI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato n. 1\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 15 (Passaggi di qualifica), punto 2 lett. B\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CCNL 30 settembre 1994\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>…omissis…\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)Nel caso di passaggio dalla qualifica intermedia a quella impiegatizia o\ndei quadri, l'anzianità di servizio prestato nella qualifica intermedia è\nutile agli effetti dei sottoelencati istituti e con le norme di seguito\nindicate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>…omissis…\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Aumenti periodici di anzianità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le situazioni già regolate in base alle norme dei precedenti\ncontratti collettivi nazionali di lavoro, agli effetti degli aumenti periodici\ndi anzianità, per i passaggi di qualifica che interverranno successivamente al\n21.7.1979, si stabilisce quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- appartenenza alla qualifica intermedia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>anteriormente al 21 luglio 1979\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio alla qualifica impiegatizia o dei quadri verrà\nriportato in cifra l'importo maturato a titolo di aumenti periodici di\nanzianità nella qualifica intermedia ed il lavoratore avrà diritto alla\nmaturazione di ulteriori aumenti periodici biennali, secondo gli importi\nprevisti all'art, 14, punto 2, 1° comma, fino al raggiungimento di un numero\nmassimo complessivo di 14 aumenti periodici, ivi compresi quelli maturati nella\nqualifica di provenienza e riportati in cifra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale frazione di biennio in corso di maturazione all'atto del\npassaggio alla qualifica impiegatizia verrà considerata utile agli effetti\ndella maturazione del successivo aumento periodico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- acquisizione della qualifica intermedia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>posteriormente al 21 luglio 1979\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio alla qualifica impiegatizia o dei quadri, al lavoratore\nverranno applicate le norme stabilite, agli effetti degli aumenti periodici,\nper il passaggio dalla qualifica operaia a quella intermedia o impiegatizia di\ncui al punto 1), capoverso B, del presente articolo, che qui si intendono\nintegralmente richiamate.\"\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si riporta di seguito il punto 1), capoverso B sopracitato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\"Ferme restando le situazioni già regolate in base alle norme dei\nprecedenti contratti collettivi nazionali di lavoro, per i passaggi alla\nqualifica intermedia o impiegatizia o dei quadri, che avverranno dal 21 luglio\n1979 in poi, gli aumenti periodici di anzianità maturati nella qualifica\noperai saranno riportati in cifra. Il lavoratore avrà diritto a maturare\nulteriori aumenti periodici nella misura fissata per il gruppo di acquisizione\nfino al raggiungimento di un importo massimo maturabile (ivi compreso il\nriporto in cifra), a titolo di aumenti periodici di anzianità, pari a 5 volte\nl'importo unitario previsto per il gruppo di appartenenza indicato al 2° comma\ndell'art. 14 (aumenti periodici di anzianità).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale frazione di biennio in corso di maturazione all'atto del\npassaggio alla qualifica intermedia o impiegatizia o dei quadri verrà\nconsiderata utile agli effetti della maturazione del successivo aumento\nperiodico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il caso di passaggio di qualifica che comporti contemporaneamente\npassaggio di gruppo si fa riferimento ai commi 4 e successivi dell'art. 14\n(aumenti periodici di anzianità).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato n. 2\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 13 (Aumenti periodici di anzianità), disposizioni transitorie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>del CCNL 21 luglio 1979\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>…omissis…\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disposizioni transitorie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I)In relazione alla modifica apportata agli artt. 54, 80 e 107 del CCNL\n30-4-1976 (compimento del 20° anno di età) concernente il diritto alla\nmaturazione degli aumenti periodici di anzianità, le parti convengono che per\nil personale già in forza al 21 luglio 1979 e che alla stessa data risulta di\netà pari o inferiore agli anni 20, ai fini della maturazione del primo aumento\nperiodico, si terrà conto dell'anzianità conseguita a partire dal 1° gennaio\n1979.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II) Norme applicative per il passaggio dalla precedente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>alla nuova normativa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Operai\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La nuova normativa sarà attuata a partire dal 1.1.1980 per i lavoratori\nassunti dalla stessa data, mentre per gli operai già in forza al 21 luglio\n1979, o assunti successivamente a tale data nel corso dell'anno 1979, la nuova\nnormativa troverà applicazione a seconda delle anzianità dei lavoratori al\n31.12.1979.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici che matureranno fino alla data di applicazione della\nnuova normativa - le cui date sono indicate, a seconda della anzianità dei\nlavoratori al 31.12.1979, ai successivi punti a), b) e c) - saranno calcolati\nsecondo le norme previste dal precedente regime contrattuale (nel numero e\nnella misura percentuale) facendo riferimento ai minimi tabellari in vigore al\n31.12.1978.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)Operai che al 31-12-1979 abbiano maturato tutti e 5 gli aumenti periodici\ndi anzianità secondo quanto previsto dal precedente regime contrattuale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dall'1.1.1980 (per i lavoratori che al 31-12-1978 hanno già\nmaturato tutti e 5 gli aumenti periodici previsti dalla precedente normativa o\nad un anno data dalla maturazione del 5” aumento periodico di cui alla\nprecedente normativa, qualora lo stesso maturi nel corso del 1979) al\nlavoratore verrà riconosciuto il 1° aumento periodico, nel valore unitario\nprevisto per il gruppo di appartenenza di cui al 2° comma del presente\narticolo, con l'assorbimento di quanto già percepito a titolo di aumenti\nperiodici di anzianità secondo il regime contrattuale 30.4.1976. L'anzianità\nutile per la maturazione dei successivi aumenti periodici biennali, previsti\ndalla normativa di cui al 2° comma e successivi del presente articolo,\ndecorrerà dall’1.1.1980, o dal primo giorno del mese successivo a quello\ndella maturazione del 1° aumento periodico, per coloro che hanno maturato, nel\ncorso del 1979, il 5° aumento periodico secondo la precedente normativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)Operai che al 31-12-1979 abbiano maturato da 1 a 4 aumenti periodici di\nanzianità secondo quanto previsto dal precedente regime contrattuale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dall’1.1.1981 al lavoratore verrà riconosciuto il 1° aumento\nperiodico, nel valore unitario previsto per il gruppo di appartenenza di cui al\n2° comma del presente articolo, con l'assorbimento di quanto già percepito a\ntitolo di aumenti periodici di anzianità secondo il regime contrattuale\n30-4-1976.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'anzianità utile per la maturazione dei successivi aumenti periodici\nbiennali, previsti dalla normativa di cui al 2° comma e successivi del\npresente articolo, decorrerà dall’1.1.1981.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Operai che al 31-12-1979 non abbiano ancora maturato alcun aumento\nperiodico biennale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dall’1.1.1982 al lavoratore verrà riconosciuto il 1° aumento\nperiodico, nel valore unitario previsto per il gruppo di appartenenza di cui al\n2° comma del presente articolo, con l'assorbimento di quanto già percepito a\ntitolo di aumento periodico di anzianità secondo il regime contrattuale\n30.4.1976.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'anzianità utile per la maturazione dei successivi aumenti periodici\nbiennali, previsti dalla normativa di cui al 2° comma e successivi del\npresente articolo, decorrerà dall’1.1.1982.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma comune ai precedenti punti a), b), c)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio di gruppo, effettuato prima dell'applicazione della\nnuova normativa degli aumenti periodici di anzianità, verranno seguite le\nnorme previste dal precedente regime contrattuale con riferimento ai minimi\ntabellari in vigore al 31-12-1978. I passaggi di gruppo, che interverranno\nsuccessivamente all'applicazione della nuova normativa, sono regolati dal 1°\ncomma e successivi del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Impiegati ed Intermedi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli impiegati e gli intermedi in forza al 21 luglio 1979 manterranno in\ncifra gli importi degli aumenti periodici già maturati alla stessa data ed\navranno diritto alla maturazione di ulteriori aumenti periodici biennali,\nsecondo gli importi mensili seguenti, nei limiti di un numero complessivo di\naumenti periodici pari a 14, ivi compresi quelli relativi all'importo\ncongelatogli cifra al 21.7.1979:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"455\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"213\">\n  \u003Ccol width=\"236\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"213\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Gruppi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"236\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Valori unitari\n        scatti\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"213\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Gruppo A e A\n        Super:\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"236\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€ 17,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"213\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Gruppo B:\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"236\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€14,93\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"213\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Gruppo C e C\n        Super:\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"236\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€13,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"213\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Gruppo D:\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"236\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€13,23\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"213\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Gruppo E:\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"236\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€ 12,68\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di gruppo verrà\nconsiderata utile agli effetti della maturazione del successivo aumento\nperiodico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la determinazione del numero degli aumenti periodici di anzianità utili\na ricavare, per differenza, il numero degli eventuali ulteriori aumenti\nperiodici che il lavoratore ha diritto a maturare per raggiungere il numero\ncomplessivo di 14 aumenti periodici biennali previsti, si procede come\nsegue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il numero degli aumenti periodici di anzianità maturati nel gruppo di\nappartenenza al 21 luglio 1979 resta inalterato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il solo importo congelato, relativo agli aumenti periodici eventualmente\nmaturati in gruppi diversi da quello di appartenenza al 21 luglio 1979,\ncompresi gli aumenti periodici congelati in virtù degli accordi\ninterconfederali 14 giugno 1952 e 12 giugno 1954, sarà tradotto in un numero\ndi aumenti periodici da aggiungere al numero di quelli di cui al precedente\ncomma, dividendo l'importo medesimo per il valore unitario dell'aumento\nperiodico in vigore al 1° gennaio 1979 per il gruppo di appartenenza.\nL'eventuale frazione risultante dalla succitata operazione verrà arrotondata\nalla unità per difetto qualora risulti inferiore o pari allo 0,50 o per\neccesso qualora risulti superiore allo 0,50.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le situazioni già regolate in base alle norme dei precedenti\ncontratti collettivi nazionali di lavoro, per i passaggi di gruppo che\navverranno dal 1° agosto 1979 in poi e relativi ad impiegati ed intermedi in\nforza al 21 luglio 1979, gli eventuali aumenti periodici già maturati saranno\nriportati in cifra. Il lavoratore avrà quindi diritto a maturare ulteriori\naumenti periodici biennali, nella misura fissata per il gruppo di acquisizione,\ne indicata al 1° comma del presente punto 2), fino al raggiungimento di n. 14\naumenti periodici biennali, ivi compreso il numero degli aumenti periodici\nriportato in cifra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli impiegati e gli intermedi assunti nel periodo dal 22.7.1979 al\n31.12.1979 troverà applicazione, con decorrenza dalla data di assunzione, la\nnormativa generale di cui al presente articolo, che prevede la maturazione di 5\naumenti periodici biennali complessivi di importo pari ai valori indicati al\n2° comma del presente articolo 13.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato n. 3\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 19 (Trattamento di fine rapporto),\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tabelle CCNL 30 settembre 1994\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>…omissis…\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore cemento e lavorazioni promiscue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"634\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"31\">\n  \u003Ccol width=\"309\">\n  \u003Ccol width=\"109\">\n  \u003Ccol width=\"87\">\n  \u003Ccol width=\"86\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"343\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">fino\n        al\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">31.12.1984\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">dal\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.1.1985\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"86\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">dal\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.1.1986\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"31\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"309\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">lavoratori cui si applica  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">la disciplina speciale parte I\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">22\u002F30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">24\u002F30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"86\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">27\u002F30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"31\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">2)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"309\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">lavoratori cui si applica  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">la disciplina speciale parte II\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">25\u002F30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">27\u002F30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"86\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">30\u002F30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"31\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">3)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"309\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">lavoratori cui si applica  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">la disciplina speciale parte III\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">30\u002F30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">30\u002F30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"86\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">30\u002F30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dall’1.1.1987 la quota annua sarà pari a 30\u002F30 per tutti i\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settori fibrocemento, calce, gesso e malte:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"634\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"31\">\n  \u003Ccol width=\"309\">\n  \u003Ccol width=\"109\">\n  \u003Ccol width=\"87\">\n  \u003Ccol width=\"86\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"343\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">fino\n        al\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">31.12.1985\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">dal\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.1.1986\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"86\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">dal\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.1.1987\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"31\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"309\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">lavoratori cui si applica  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">la disciplina speciale parte I\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">22\u002F30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">24\u002F30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"86\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">27\u002F30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"31\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">2)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"309\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">lavoratori cui si applica  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">la disciplina speciale parte II\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">25\u002F30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">27\u002F30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"86\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">30\u002F30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"31\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">3)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"309\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">lavoratori cui si applica  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">la disciplina speciale parte III\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">30\u002F30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">30\u002F30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"86\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">30\u002F30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dall’1.1.1988 la quota annua sarà pari a 30\u002F30 per tutti i\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato n. 4\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Articoli 66,91 e 116 (Indennità di anzianità),\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CCNL 21 luglio 1979\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 66 - Indennità di anzianità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro l'azienda corrisponderà\nun'indennità da calcolarsi in base alle seguenti norme:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A. CEMENTO. AMIANTO - CEMENTO E LAVORAZIONI PROMISCUE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(CEMENTO, CALCE E GESSO)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le anzianità di servizio maturate dai lavoratori fino al 31 dicembre\n1962:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 9\u002F30 di retribuzione per ogni anno per i primi 3 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 13\u002F30 di retribuzione per ogni anno dal 4° al 10° anno incluso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 18\u002F30 di retribuzione per ogni anno dall'11° al 15° anno incluso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 22\u002F30 di retribuzione per ogni anno oltre il 15° anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le anzianità di servizio maturate dai lavoratori dal 1° gennaio 1963\nal 31 dicembre 1979:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 10\u002F30 di retribuzione per ogni anno per i primi 3 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 14\u002F30 di retribuzione per ogni anno dal 4° al 10° anno incluso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 18\u002F30 di retribuzione per ogni anno dall’11° al 15° anno incluso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 22\u002F30 di retribuzione per ogni anno oltre il 15° anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le anzianità di servizio che matureranno dal 1° gennaio 1980:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 22\u002F30 di retribuzione per ogni anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B. CALCE E GESSO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le anzianità di servizio maturate dai lavoratori fino al 31 dicembre\n1963:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 9\u002F30 di retribuzione per ogni anno per i primi 5 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 13\u002F30 di retribuzione per ogni anno dal 6° al 10° anno incluso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 18\u002F30 di retribuzione per ogni anno dall'11° al 15° anno incluso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 22\u002F30 di retribuzione per ogni anno oltre il 15° anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le anzianità di servizio maturate dai lavoratori dal 1° gennaio 1964\nal 31 marzo 1973:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 10\u002F30 di retribuzione per ogni anno per i primi 5 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 13\u002F30 di retribuzione per ogni anno dal 6° al 10° anno incluso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 18\u002F30 di retribuzione per ogni anno dall'11° al 15° anno incluso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 22\u002F30 di retribuzione per ogni anno oltre il 15° anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le anzianità di servizio maturate dal 1° aprile 1973\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>al 31 dicembre 1979:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 10\u002F30 di retribuzione per ogni anno per i primi 3 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 14\u002F30 di retribuzione per ogni anno dal 4° al 10° anno incluso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 18\u002F30 di retribuzione per ogni anno dall’11° al 15° anno incluso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 22\u002F30 di retribuzione per ogni anno oltre il 15° anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le anzianità di servizio che matureranno dal 1° gennaio 1980:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 22\u002F30 di retribuzione per ogni anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi trascurando le\nfrazioni di mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel computo della retribuzione agli effetti dell'indennità di anzianità,\nferme restando le disposizioni di cui all'art.1 della legge 31.3.1977, n. 91,\nsi terrà conto della gratifica natalizia, del premio di produzione e\ndell'eventuale indennità sostitutiva della mensa di cui agli artt. 16\n(tredicesima mensilità o gratifica natalizia), 14 (premio di produzione) e 15\n(mensa).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti della applicazione del presente articolo per i cottimisti e\nturnisti sarà computato nella retribuzione il guadagno medio di cottimo o\nl'indennità di turno realizzati negli ultimi due mesi prestati come cottimista\no turnista, sempreché questi, negli ultimi cinque anni, abbia lavorato a\ncottimo od a turno per almeno 3 anni, anche non consecutivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In difetto di tale condizione, per i cottimisti, la liquidazione sarà\neffettuata computando nella retribuzione la percentuale minima contrattuale di\ncottimo di cui all'art. 52 (cottimi).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori in forza al 21 luglio 1979 l'indennità di anzianità sarà\ncostituita da quanto di loro competenza a seguito della applicazione delle\nnorme previste nel presente articolo e dalla somma di £. 140.000 (o ratei\ndella stessa) - già corrisposta in virtù dell'accordo 21 luglio 1979 a titolo\ndi anticipazione su detta indennità - al netto di ogni ritenuta e senza\ndistinzione per categoria.\"\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 91 - Indennità di anzianità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore compete\nper ogni anno di anzianità maturata nella qualifica intermedia una indennità\npari a 25\u002F30 della retribuzione globale mensile come in appresso\nspecificata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La liquidazione della indennità verrà fatta sulla base della retribuzione\nglobale mensile in corso al momento della risoluzione del rapporto, ferme\nrestando le disposizioni di cui all'art. 1 della Legge 31.3.1977, n. 91.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione globale\nmensile oltre le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli\nutili, anche tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo\ne che siano di ammontare determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi; le frazioni di\nmese, di almeno 15 giorni, verranno conteggiate come mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità di anzianità relativa al periodo in cui il lavoratore è\nappartenuto alla parte I della Disciplina speciale, sarà liquidata, in base\nalle disposizioni tutte previste dalla regolamentazione della parte I vigenti\nal momento della risoluzione del rapporto di lavoro, calcolata sull'ultima\nretribuzione globale mensile percepita come appartenente alla parte II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori in forza al 21 luglio 1979 l'indennità di anzianità sarà\ncostituita da quanto di loro competenza a seguito della applicazione delle\nnorme previste nel presente articolo e dalla somma di £. 140.000 (o ratei\ndella stessa) - già corrisposta in virtù dell'accordo 21 luglio 1979 a titolo\ndi anticipazione su detta indennità - al netto di ogni ritenuta e senza\ndistinzione per categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli appartenenti alla qualifica intermedia in servizio al 30 giugno 1949,\nche si trovano ancora oggi alle dipendenze della azienda, i quali,\nprecedentemente all’applicazione degli accordi interconfederali 30 marzo 1946\ne 27 ottobre 1946 per il Nord e 23 maggio 1946 per il Centro-Sud, già\nsvolgevano mansioni proprie della qualifica di nuova istituzione e per i quali,\nall'atto del conferimento della qualifica intermedia, non fu risolto il\nrapporto di lavoro, l'anzianità per il servizio precedentemente prestato nelle\nstesse mansioni è riconosciuta agli effetti del presente articolo fino a\nrisalire come massimo al 1° gennaio 1945, e l'indennità di cui al quinto\ncomma sarà integrata, limitatamente al periodo in cui tali mansioni furono\neffettivamente svolte, nelle seguenti misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per anzianità maturata dal 1° al 4° anno incluso: tre giornate di\nretribuzione globale mensile per ogni anno di servizio compiuto come\noperaio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per ogni anno di anzianità successivo al 4° e fino al 15°\nincluso:quattro giornate di retribuzione globale mensile per ogni anno di\nservizio compiuto come operaio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per ogni anno di anzianità successivo al 15°: cinque giornate\ndiretribuzione globale mensile per ogni anno di servizio compiuto come\noperaio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo di ciascuna giornata aggiuntiva sarà calcolato in base alla\nretribuzione globale mensile percepita dal lavoratore quale appartenente alla\nqualifica intermedia all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli appartenenti alla qualifica intermedia nei confronti dei quali,\nprecedentemente alla data del 31 dicembre 1947 le aziende procedettero alla\nliquidazione della anzianità come operaio in coincidenza col passaggio alla\nnuova qualifica, restano ferme, agli effetti del presente articolo, le\ndisposizioni contenute nell'accordo 30 luglio 1949, il cui testo viene\nriportato in allegato alla \"regolamentazione per gli appartenenti alla\nqualifica intermedia.\"\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 116 - Indennità di anzianità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, è dovuta al lavoratore\nuna indennità di importo pari a tante mensilità di retribuzione, come in\nappresso specificata, per quanti sono gli anni di servizio prestati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi; le frazioni di mese\ndi almeno 15 giorni verranno considerate come mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La liquidazione della indennità verrà fatta sulla base della retribuzione\nglobale mensile in corso al momento della risoluzione del rapporto secondo\nquanto sopra previsto, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1 della\nLegge 31.3.1977, n. 91.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il lavoratore si trovi in aspettativa non retribuita e la\nrisoluzione del rapporto avvenga in tale periodo, la liquidazione della\nindennità verrà fatta sulla base dell'ultima retribuzione globale mensile\ndallo stesso percepita presso l'azienda, secondo le norme del presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione globale\nmensile oltre le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli\nutili, anche tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo\ne che siano di ammontare determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se il lavoratore è remunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di\nproduzione o partecipazione agli utili, questi saranno commisurati sulla media\ndell'ultimo triennio o, se il lavoratore non abbia compiuto tre anni di\nservizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi\nprima della risoluzione del rapporto anche se definiti dalla azienda\nsuccessivamente alla detta risoluzione del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione già effettuata,\ne la partecipazione agli utili a quelli degli esercizi già chiusi al momento\ndella risoluzione del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora espressamente convenuto l'azienda dedurrà dalla indennità di\nanzianità, fino a concorrenza, quanto il lavoratore percepisca in conseguenza\ndella risoluzione del rapporto per eventuali atti di previdenza (cassa\npensioni, previdenze, assicurazioni varie) compiuti dall'azienda stessa;\nnessuna detrazione è invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto\ndall'art. 25 del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 agosto 1937 per gli\nimpiegati dell'industria e dal contratto collettivo 31 luglio 1938 contenente\nil regolamento della previdenza stessa, e dalle eventuali modificazioni che\nsiano attuate mediante accordi collettivi interconfederali o disposizioni di\nlegge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al momento della risoluzione del rapporto di lavoro come lavoratore cui si\napplica la presente parte III, l'indennità di anzianità relativa al periodo\ntrascorso nella qualifica di cui alla parte I o nella qualifica di cui alla\nparte II, sarà liquidata in base alle disposizioni tutte previste dalle\nrispettive regolamentazioni vigenti al momento della risoluzione del rapporto\ndi lavoro, calcolata sull'ultima retribuzione mensile come sopra indicato\npercepita dal lavoratore appartenente alla presente parte III.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di passaggio alla parte III di un appartenente alla parte II\nproveniente dalla parte I, dovrà essere applicata la regolamentazione in\nvigore per gli appartenenti alla parte I per gli anni trascorsi nella qualifica\ndi detta parte I e, così pure, per il periodo di servizio trascorso nella\nqualifica di detta parte II, la regolamentazione in vigore per quest'ultima\nparte II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori in forza al 21 luglio 1979 l'indennità di anzianità sarà\ncostituita da quanto di loro competenza a seguito della applicazione delle\nnorme previste nel presente articolo e dalla somma di £. 140.000 (o ratei\ndella stessa) - già corrisposta in virtù dell'accordo 21 luglio 1979 a titolo\ndi anticipazione su detta indennità - al netto di ogni ritenuta e senza\ndistinzione per categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato n. 5\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>linee guida su piano formativo individuale, capacità formativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dell'impresa e attestazione dell’attività formativa svolta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PIANO FORMATIVO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Piano formativo individuale relativo alla assunzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di _________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Azienda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ragione sociale ____________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sede(indirizzo) ____________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CAP (Comune) ____________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Partita IVA ____________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Codice Fiscale ____________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Telefono\u002FFax ____________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E-mail ____________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CCNL applicato ____________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si dichiara che l'impresa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ha disponibilità di locali idonei e strumenti adeguati alla realizzazione\ndi interventi di formazione teorica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-è stato predisposto un percorso formativo, così come dettagliato nel\npiano formativo individuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-in azienda o in aziende collegate (barrare la\u002Fle casella\u002Fe di\ninteresse):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>( ) sono presenti lavoratori in grado di trasferire competenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>( ) il trasferimento di competenze sarà curato da docenza esterna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- __________________________ (inserire nominativo tutor)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in qualità di tutor aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Legale rappresentante (nome e cognome) _____________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Apprendista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dati anagrafici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cognome ______________________________ Nome _____________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Codice Fiscale _______________________ Cittadinanza _____________Nato a\n____________________ il ________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Residenza\u002FDomicilio _______________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prov _______ Via __________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Telefono ______________________________ Fax _______________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E-mail ______________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dati relativi alle esperienze formative e di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titoli di studio posseduti ed eventuali percorsi di istruzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>non conclusi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>__________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>__________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esperienze lavorative ed eventuali periodi di apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(indicare la durata):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>__________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>__________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione extra scolastica:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>__________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>__________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aspetti normativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Data di assunzione __________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualifica da conseguire _________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata __________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello di inquadramento iniziale __________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello di inquadramento finale __________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Tutor\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutor aziendale _______________________ C.F. ______________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello di inquadramento ______________ Anni di esperienza ________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello di inquadramento iniziale _________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Corso di formazione effettuato il __________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Contenuti formativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Aree tematiche trasversali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze relazionali: ____ ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-valutare le competenze e risorse personali, anche in relazione al lavoro e\nal ruolo professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-comunicare efficacemente nel contesto di lavoro (comunicazione interna e\u002Fo\nesterna);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-analizzare e risolvere situazioni problematiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-definire la propria collocazione nell'ambito di una struttura\norganizzativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Organizzazione ed economia: ___ ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro nella\nimpresa; conoscere i principali elementi economici e commerciali della impresa:\ncondizioni e fattori di redditività (produttività, efficacia, efficienza),\ncontesto di riferimento (forniture, reti, mercato, etc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità e alla\nsoddisfazione del cliente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disciplina del rapporto di lavoro: _____ ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di\nlavoro e gli istituti contrattuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere i diritti e i doveri dei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere gli elementi che compongono la retribuzione e il costo del\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sicurezza sul lavoro: ____ ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere gli aspetti normativi e organizzativi generali relativi alla\nsicurezza sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere i principali fattori di rischio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper individuare le misure di prevenzione e protezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Aree tematiche aziendali\u002Fprofessionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli obiettivi formativi professionalizzanti di tipo tecnico-scientifico e\noperativo sono differenziati in funzione delle singole figure professionali e\ncoerenti con il relativo profilo formativo. In questo ambito saranno sviluppati\nanche i temi della sicurezza sul lavoro e dei mezzi di protezione individuali,\npropri della figura professionale nonché i temi della innovazione di prodotto,\ndi processo e contesto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) ________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) ________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) ________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) ________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) ________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>etc. ______________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Articolazione e modalità di erogazione della formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(è possibile barrare più opzioni)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione interna ovvero formazione esterna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>( ) Aula\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>( ) On the job\u002FAffiancamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>( ) E-learning\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>( ) Seminari\u002Ftestimonianze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>( ) Action learning\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>( ) Visite aziendali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>( ) Altro (specificare) __________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione della capacità formativa dell'impresa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento all’assunzione di ________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In qualità di apprendista, presso l'impresa ______________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sottoscritto ____________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In qualità di ____________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiara sotto la propria responsabilità che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'impresa ha disponibilità di locali idonei e strumenti adeguati alla\nrealizzazione di interventi di formazione teorica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- è stato predisposto un percorso formativo, così come dettagliato nel\npiano formativo individuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-in azienda o in aziende collegate (barrare la\u002Fle casella\u002Fe di interesse)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>( ) sono presenti lavoratori in grado di trasferire competenze;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>( ) il trasferimento di competenze sarà curato da docenza esterna;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>__________________________(indicare nominativo) in qualità di tutor.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Data ___________ Timbro e firma impresa ____________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Attestazione dell'attività formativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dati apprendista\u002Fimpresa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>APPRENDISTA ______________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nome e cognome. Codice fiscale ___________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Luogo e data di nascita ___________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Residente in _____________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Via ______________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo di studio _________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assunto in apprendistato professionalizzante _____________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dal ______________ Al ________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per conseguire la qualifica di ___________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IMPRESA __________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ragione sociale __________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indirizzo ________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Telefono _________________________________ Fax __________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E-mail ____________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nominativo del tutor _____________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ruolo del tutor in impresa _______________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione effettuata durante il contratto di apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"778\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"294\">\n  \u003Ccol width=\"129\">\n  \u003Ccol width=\"167\">\n  \u003Ccol width=\"122\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"294\">\u003Cp align=\"justify\">Competenze generali\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Insegnamento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(con riferimento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">al piano formativo individuale)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">DURATA\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">IN ORE\u002FPERIODO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"167\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">MODALITÀ\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">ADOTTATA\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"122\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">FIRMA TUTOR\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">E APPRENDISTA\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"294\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp align=\"justify\">___ Ore\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Periodo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">_____________\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">_____________\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"167\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"en-US\">( ) Aula\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"en-US\">( ) On the job\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"en-US\">( ) Affiancamento\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"en-US\">( ) E-learning\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">( ) Esterna\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">( )  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"122\">\u003Cp align=\"center\">FIRMA TUTOR\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>_____________\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">FIRMA APPRENDISTA\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>_____________\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"294\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp align=\"justify\">___ Ore\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Periodo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">_____________\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">_____________\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"167\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"en-US\">( ) Aula\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"en-US\">( ) On the job\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"en-US\">( ) Affiancamento\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"en-US\">( ) E-learning\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">( ) Esterna\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">( )\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"122\">\u003Cp align=\"center\">FIRMA TUTOR\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>_____________\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">FIRMA APPRENDISTA\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">_____________\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"294\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp align=\"justify\">___ Ore\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Periodo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">__________________________\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"167\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"en-US\">( ) Aula\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"en-US\">( ) On the job\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"en-US\">( ) Affiancamento\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"en-US\">( ) E-learning\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">( ) Esterna\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">( )\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"122\">\u003Cp align=\"center\">FIRMA TUTOR\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>_____________\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">FIRMA APPRENDISTA\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">_____________\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firma tutor aziendale ____________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Timbro e firma dell'Azienda ______________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firma apprendista ____________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Data ________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 6\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Industria del cemento, calce, gesso e malte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\"Linee guida\" per i premi di risultato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>riferiti agli anni 2012, 2013 e 2014\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giorno 30 novembre 2011 in Roma, si sono incontrati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FEDERMACO (Federazione Italiana dei Materiali di Base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per le Costruzioni)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le Segreterie nazionali di FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL,\nunitamente alla delegazione trattante, al coordinamento nazionale delle Rsu ed\nai rappresentanti delle strutture sindacali territoriali ed aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il premio di risultato resta una componente fondamentale per la crescita\ndel sistema partecipativo in azienda e che la contrattazione collettiva,\nesercitata nel rispetto delle regole condivise, rappresenta un valore nelle\nrelazioni sindacali in atto nelle aziende del settore, in quanto persegue anche\nil comune obiettivo di consolidare l'attuale modello contrattuale fondato su\ndue livelli di contrattazione, così come è stato confermato dall'accordo\ninterconfederale 28 giugno 2011 e successivamente ratificato il 21 settembre\n2011, tra CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL e UIL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerato che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il positivo andamento economico dell'impresa e la realizzazione dei\nprogrammi concordati, sono i presupposti dei premi di risultato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per la negoziazione di tali premi di risultato, si assume a riferimento\nl'obiettivo del miglioramento della redditività, della produttività e\ncompetitività delle imprese, condizione essenziale perché le stesse possano\nconcorrere a realizzare condizioni di sviluppo economico e sociale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la quantificazione a consuntivo dei premi di risultato è in funzione del\nlivello di realizzazione del miglioramento dei risultati conseguiti dalle\naziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tenuto altresì conto che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- in base al Verbale di accordo 9 marzo 2011, i prossimi accordi aziendali\nprodurranno effetti nel triennio 2012-2014 ed i nuovi premi di risultato\nverranno erogati, per la prima volta, nel corso dell'anno 2013 prendendo come\nriferimento i risultati riferiti all'esercizio 2012;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- nel corso dei singoli negoziati aziendali si dovranno valutare le\ncondizioni dell’impresa, le sue prospettive di sviluppo, avuto riguardo\ndell’andamento e delle prospettive di produttività, di competitività e\ndelle condizioni di redditività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutto ciò premesso e considerato,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le Parti convengono le seguenti specifiche \"Linee guida\" che, avuto riguardo\nall'attività svolta dalla Commissione paritetica FEDERMACO e FeNEAL-UIL,\nFILCA-CISL e FILLEA-CGIL costituita il 17 maggio 2011 in attuazione del Verbale\ndi accordo 9 marzo 2011, vengono messe a disposizione delle aziende e delle\norganizzazioni sindacali per definire i premi di risultato riferiti agli anni\n2012, 2013 e 2014.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indicatori comuni a tutte le imprese\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Indicatori di Produttività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-quantità vendute di clinker e leganti idraulici diviso le ore\neffettivamente lavorate\u002Fnumero dei dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-rapporto tra i volumi della produzione (tonnellate di leganti idraulici e\nclinker cedute a terzi) e le ore effettivamente lavorate\u002Fnumero dei\ndipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Indicatori di Redditività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-rapporto tra il Mol (Margine operativo lordo) ed i ricavi della azienda,\nmoltiplicato cento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-rapporto tra la differenza tra i valori e costi della produzione (risultato\noperativo) ed i ricavi delle vendite e delle prestazioni (ricavi netti)\nrelativi all'esercizio di riferimento, moltiplicato cento. (Il risultato\noperativo ed i ricavi netti sono ricavabili dal bilancio della azienda secondo\nlo schema di riclassificazione del conto economico).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Indicatore di efficienza:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-rapporto tra il fatturato e le ore lavorate oppure rapporto tra il\nfatturato ed il numero degli addetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indicatori\u002Fparametri specifici di stabilimento\u002Fsito produttivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A)Indicatore di performance (quantità di clinker e leganti idraulici\nvendute per singola unità produttiva in un anno rispetto all'anno precedente\nconfrontato con il dato globale nazionale dell’azienda).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B)Indicatore di utilizzo di \"combustibili alternativi\" (combustibili\nalternativi diviso le tonnellate di combustibili convenzionali utilizzati):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-indicatore utilizzo dei rifiuti (totale dei rifiuti utilizzati utilizzando\nil codice CER che li identifica diviso il totale delle materie prime al netto\ndei rifiuti utilizzati);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-indicatore di sostituzione dell'energia convenzionale (rapporto percentuale\ntra la quantità di energia non convenzionale utilizzata e la quantità totale\ndi energia - convenzionale e non convenzionale - utilizzata in ciascun anno di\nriferimento nella unità produttiva interessata).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C)Indicatore di consumo elettrico di efficienza dello stabilimento (kilowatt\nore consumate necessarie per produrre una tonnellata di cemento) - (mwh vuote\nassorbite nell'anno).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D)Indicatore di consumo calorico (Kilo calorie necessarie per chilogrammo di\nclinker prodotto).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E)Marcia del forno (percentuale dei giorni di marcia del forno):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>fermate accidentali del forno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, convengono altresì che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il premio di risultato è un istituto tipicamente aziendale ed in questo\nsenso le presenti \"Linee guida\" hanno come obiettivo di fornire gli opportuni\nriferimenti per l'attività negoziale delle aziende, fermo restando che le\nsoluzioni concrete andranno realizzate - a livello di singola realtà -\nadattando le indicazioni generali alle condizioni e caratteristiche\nspecifiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'utilizzo delle \"Linee guida\" per costruire sistemi incentivanti per i\ndipendenti fondati sul salario variabile per obiettivi, consente l'applicazione\ndelle agevolazioni contributive e fiscali previste dalla legislazione vigente,\nper favorire lo sviluppo della contrattazione di secondo livello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le \"Linee guida\" non hanno carattere di obbligatorietà né sostituiscono\nil ruolo degli attori della contrattazione aziendale di secondo livello, ma\nrappresentano uno strumento utile alla condivisione dei premi di risultato per\nle aziende dei settori che applicano il vigente CCNL 18 febbraio 2010;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli attori della contrattazione aziendale di secondo livello potranno\nadottare e\u002Fo riadattare questi indicatori, secondo le specificità aziendali,\nper la realizzazione di sistemi di salario variabile per obiettivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'accordo di ogni singola azienda, nel fissare i parametri e gli indici da\nassumere come base di riferimento, opererà, anche in rapporto alle diverse\ncaratteristiche delle unità lavorative, le necessarie scelte circa il peso che\ni parametri (di produttività, di andamento economico\u002Fredditività e di\nefficienza nonché quelli specifici di stabilimento\u002Fsito produttivo) debbono\navere, rispettivamente, nel determinare le erogazioni e il grado di reciproca\ninfluenza dei diversi indicatori\u002Fparametri tra di loro, ai fini del calcolo\ncomplessivo delle erogazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente documento - Industria del cemento, calce, gesso e malte \"Linee\nguida\" per i premi di risultato riferiti agli anni 2012, 2013 e 2014 - è\nformato da n. 4 (quattro) pagine di testo ed ogni pagina è sottoscritta dalle\nparti contraenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Letto, confermato e sottoscritto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FEDERMACO Federazione Italiana dei Materiali di Base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per le Costruzioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FeNEAL-UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FILCA-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FILLEA-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 7\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Verbale di accordo 9 maggio 2014\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FEDERMACO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FeNEAL\u002FUIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FILCA\u002FCISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FILLEA\u002FCGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sull'avvio dell'assistenza sanitaria integrativa nelle aziende\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che applicano ai propri dipendenti il CCNL 20 marzo 2013\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l'articolo 62 \"Assistenza sanitaria integrativa\" del Contratto Collettivo\nNazionale di Lavoro del 20 marzo 2013 per i lavoratori dipendenti delle aziende\nesercenti la produzione di cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e\nrelativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni\nnonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte, prevede:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'istituzione della assistenza sanitaria integrativa del Servizio Sanitario\nNazionale (Decreto Legislativo 2 settembre 1997 n. 394 e successive modifiche\ne\u002Fo integrazioni) che costituisce uno dei punti qualificanti del rinnovo\ncontrattuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la costituzione di una \"Commissione operativa\", composta pariteticamente da\n6 componenti le parti firmatarie il CCNL, al fine di approfondire le tematiche\nrelative alla costituzione e\u002Fo adesione ad un Fondo nazionale di assistenza\nsanitaria integrativa settoriale o intersettoriale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che a fronte della adesione volontaria del singolo lavoratore al Fondo di\nassistenza sanitaria integrativa individuato dalle Parti firmatarie il CCNL di\ncui sopra, il contributo a carico delle aziende sarà pari ad € 11,00 mensili\nper ogni lavoratore dipendente che aderirà al fondo suddetto. Il contributo\ndel lavoratore sarà pari ad € 2,00 mensili. La contribuzione così\nindividuata dovrà essere attivata esclusivamente a favore del Fondo di seguito\nindicato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>preso atto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che la \"Commissione operativa\" attivata il 21 gennaio 2014 ha concluso i\nsuoi lavori presentando alle Parti stipulanti una relazione in data 9 aprile\n2014;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>concordano quanto segue\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le premesse formano parte integrante del presente Verbale di Accordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il Fondo di assistenza sanitaria integrativa ad adesione volontaria\nindividuato ai sensi dell'art. 62 del CCNL in premessa è il Fondo ALTEA, fondo\nintersettoriale costituito fra FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, con sede a\nRoma in via Bormida n. 1, - C.F. 97685940583;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- fermo restando il rispetto dello Statuto e\u002Fdel Regolamento del Fondo\nsanitario individuato, la prestazione di assistenza sanitaria integrativa sarà\nesclusivamente prestata tramite il Fondo ALTEA;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- eventuali trattamenti di assistenza sanitaria in essere concessi\nunilateralmente a livello di singola azienda non saranno cumulabili con le\nprestazioni del Fondo ALTEA;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i riflessi economici conseguenti alla adesione volontaria del singolo\nlavoratore decorreranno a far data dal 1° settembre 2014 e pertanto le aziende\nprovvederanno, per i lavoratori iscritti al Fondo ALTEA, al versamento dei\nrispettivi contributi secondo le modalità previste dal Regolamento del Fondo\nALTEA. Per le adesioni successive al 1° settembre 2014 i riflessi economici\ndecorreranno a far data dal mese di iscrizione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le aziende si impegnano a consegnare a tutti i lavoratori, con il cedolino\npaga del mese di giugno 2014, il modulo di adesione e la brochure (mini-guida)\ndel piano sanitario del Fondo ALTEA, che le OO.SS. invieranno entro dieci\ngiorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente Verbale di Accordo.\nTale procedura sarà attuata ogni qualvolta l'azienda provvedere a una nuova\nassunzione e in occasione della consegna del primo cedolino paga;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dal 1° giugno 2014 le OO.SS. potranno raccogliere, anche tramite\nassemblee di cui all'art. 16 \"Assemblea\" del vigente CCNL, le adesioni al Fondo\nALTEA dei lavoratori, ferma restando la decorrenza dalla mensilità di\nsettembre 2014.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Verbale di Accordo è formato da n. 2 (due) pagine di testo e\nogni pagina è sottoscritta dalle parti contraenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 9 maggio 2014\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Letto, confermato e sottoscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FEDERMACO Federazione Italiana dei Materiali di Base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per le Costruzioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FeNEAL-UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FILCA-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FILLEA-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 8\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Avviso Comune\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24 novembre 2015\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FEDERMACO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FeNEAL\u002FUIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FILCA\u002FCISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FILLEA\u002FCGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sull’utilizzo dei combustibili alternativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- nel ciclo di produzione del cemento, conformemente alle vigenti\ndisposizioni normative comunitarie e nazionali, si possono recuperare e\nvalorizzare materiali derivanti da altri processi produttivi e di consumo, sia\ncome apportatori di materia, in sostituzione delle materie prime naturali\n(calcare, argilla, gesso), sia come combustibili, in sostituzione dei\ncombustibili fossili non rinnovabili (carbone, olio combustibile, coke di\npetrolio);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l'utilizzo di tali materiali nel processo produttivo del cemento è\nconsiderato a livello europeo una delle migliori tecniche disponibili per il\nsettore per contribuire a una efficace tutela ambientale, come confermato dalla\nCommissione Europea;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l'Unione Europea ha stabilito autonomamente i seguenti obiettivi in\nmateria di clima ed energia per l'anno 2020:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*ridurre le emissioni di gas a effetto serra almeno del 20% rispetto ai\nlivelli del 1990;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* ottenere il 20% dell'energia da fonti rinnovabili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* migliorare l'efficienza energetica del 20%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerato che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l'utilizzo nella produzione del cemento dei materiali e dei prodotti\nindicati in premessa può creare impatti positivi per la collettività, per\nl'ambiente, per i dipendenti e per le aziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Più in particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per la collettività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-tracciabilità dei rifiuti: l'obiettivo primario delle aziende del settore\ncementiero è produrre cemento di qualità conforme agli standards di qualità\ninternazionali, pertanto ogni carico di materiale in ingresso alle cementerie,\nche sia materia prima o prodotto derivato da rifiuti, è sottoposto a rigorosi\ncontrolli in accettazione, per accertare la provenienza e la qualità del\nprodotto derivato dai rifiuti, per garantirne la compatibilità con il processo\nproduttivo e con la qualità del prodotto finale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- attuare il completo utilizzo del prodotto rifiuti in modo conforme alle\ndisposizioni legislative evitando l'abbandono illegale in discariche non\nautorizzate sul territorio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-possibilità di utilizzare punti di emissione esistenti per il recupero\nenergetico da frazioni selezionate da rifiuti civili e industriali senza\ndoverne realizzare di nuovi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per l'ambiente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-risparmio di materie prime e diminuzione delle attività estrattive;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-riduzione del consumo di combustibili fossili non rinnovabili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- minore ricorso allo smaltimento in discarica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- calo delle emissioni di CO2 associate alla produzione di cemento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assenza di rifiuti solidi di processo da smaltire;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per i dipendenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la creazione di nuove figure professionali correlate alla introduzione di\nnuove tecnologie nelle aziende del settore cemento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l'incremento delle risorse e del numero di occupati delle realtà\nindustriali che formano la filiera della gestione integrata del ciclo dei\nrifiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per le aziende\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-diminuzione della dipendenza del settore da combustibili fossili non\nrinnovabili, prevalentemente d'importazione e che risentono quindi\ndell'andamento del prezzo del petrolio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-contenimento dei costi di produzione, dei quali i costi energetici\nrappresentano attualmente circa il 40%, e conseguente aumento della\ncompetitività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tenuto altresì conto che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- nell'anno 2014 nel nostro Paese la media di sostituzione calorica di\ncombustibili tradizionali con combustibili alternativi nei forni da cemento è\nrisultata pari al 13%, contro una media europea del 27% (con punte del 60% in\nGermania) pari a 5 milioni di tonnellate di combustibili fossili tradizionali\nrisparmiati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l'Italia è stato il primo paese in ambito europeo, ad aver applicato il\nconcetto comunitario di End of Waste (cessazione della qualifica di rifiuto)\nper i combustibili derivati dai rifiuti pubblicando il Decreto 14 febbraio 2013\nn. 22 dal titolo \"Regolamento recante disciplina della cessazione della\nqualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari\n(CSS)\"\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Decreto 14 febbraio 2013 n. 22 sopra citato continua a non trovare una\npiena e omogenea applicazione sul territorio nazionale a causa della\ncomplessità normativa e della frammentazione dei livelli decisionali in seno\nalla Pubblica Amministrazione, il che favorisce talvolta situazioni di\ndisinformazione e di opposizione pregiudiziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutto ciò premesso e considerato,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le Parti concordano di attivare un \"Gruppo di coordinamento\" - con funzioni\nconsultive e propositive sulla materia oggetto del presente Avviso comune -\ncomposto da sei componenti, tre per la parte datoriale e tre per le\nOrganizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tale \"Gruppo di coordinamento\" nel corso della vigenza del presente\ncontratto è affidato il compito di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-approfondire gli aspetti tecnici in materia di sicurezza, ambiente e salute\npubblica, dell'utilizzo di materiali derivanti da rifiuti in cementeria anche\ncon l'ausilio di esperti provenienti dalle aziende del settore, da Istituti di\nricerca indipendenti e\u002Fo da Associazioni a livello nazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-concordare iniziative di interesse comune dirette a promuovere l'impiego\ndei combustibili solidi secondari (CSS) delle cementerie con l'obiettivo di\nagevolare il dialogo e la collaborazione con le Autorità nazionali, gli enti\nlocali nonché i dipendenti delle aziende interessate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-preparare materiale informativo\u002Fdivulgativo volto a stimolare la\nsensibilizzazione della opinione pubblica sui benefici dell'utilizzo negli\nstabilimenti cementieri di tutti i materiali di cui al presente Avviso\nComune.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 9\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Avviso Comune\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24 novembre 2015\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FEDERMACO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FeNEAL\u002FUIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FILCA\u002FCISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FILLEA\u002FGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sull'utilizzo delle cave\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la disponibilità di materie prime naturali rappresenta un fattore\ndeterminante per la produzione del cemento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l'estrazione di materie prime naturali in cave e miniere è la prima\nattività del ciclo produttivo dell'industria del cemento in termini temporali\ne una delle principali in termini di progettazione e di investimento in risorse\neconomiche e umane;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'attività estrattiva è strategica e condiziona fortemente il normale\nesercizio dei siti produttivi dell'industria del cemento, della calce, del\ngesso e delle malte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerato che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'attività estrattiva genera un cambiamento dello stato dei luoghi,\nsull'ambiente, sugli ecosistemi locali e sul paesaggio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l'obiettivo prioritario delle Aziende è quello di mettere in campo tutte\nle azioni che possano non solo mitigare gli impatti, ma rendere possibile ed\nesigibile un recupero ambientale tale da creare nuovo valore naturalistico,\napportare benefici alla biodiversità e agli ecosistemi offrendo nuovi spazi\nfruibili alla collettività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tenuto altresì conto che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l'attuale quadro regolamentare dell'attività estrattiva risulta per molti\naspetti obsoleto e inadeguato alle esigenze gestionali e dei mercati in cui si\ntrovano ad operare le imprese ed è inoltre estremamente frammentato nella sua\napplicazione a livello locale prevedendo contemporaneamente il coinvolgimento\ndi più competenze (Comune, Provincia e Regione) a volte anche in contrasto tra\nloro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le Aziende hanno bisogno di orizzonti temporali certi e di una normativa\nil più possibile uniforme a livello nazionale per poter programmare gli\ninvestimenti su periodi di medio-lungo termine così da poter favorire la\nstabilità dei livelli occupazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutto ciò premesso e considerato,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le Parti stipulanti concordano sulla necessità di perseguire, nel corso\ndella vigenza del presente contratto, una strategia comune che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-favorisca l'approvazione di una normativa statale di indirizzo e\ncoordinamento c.d. \"Legge quadro nazionale\" che disciplini il rapporto tra\nattività di coltivazione delle materie prime naturali e tutela dei valori\npaesaggistici e ambientali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-coinvolga gli stakeholders con azioni di trasparenza, legalità, ascolto e\nvalutazione delle esigenze del territorio e delle comunità locali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-promuova una accelerazione e snellimento delle procedure amministrative in\nmateria di utilizzo delle cave;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sensibilizzi le autorità preposte (Comuni, Provincie e Regioni) sul tema\ndella durata delle autorizzazioni, per renderla compatibile con le previsioni\ndi pianificazione delle attività estrattive e industriali a tutti gli effetti,\nnonché riguardo alle condizioni di rinnovo per attività già in essere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n\n            \n            ",{"disabilitypay":44,"ONCERISE2_trigger":48,"PAYSCALES_trigger":52,"contracttrialperiod":56,"maxsicknesspay":60,"cbadate_end":64,"CBA_MEMEMPL_txt":68,"overtimeallowanceperc1_general":72,"sexualhar":76,"MEDICAL_trigger":80,"childcare":84,"cbadate_start":88,"tradeunleavdays":90,"STRUCINCR_trigger":94,"HARDSHIP_trigger":98,"trainingprogrammes":102,"funeralpay":106,"GENEQ_trigger":110,"incidentalbonusdate":114,"maternityotherclause":118,"pensionfund":122,"ADMINISTRATIVE_trigger":126,"paidmaternityleavepay":130,"maternitydiscrimination":134,"healthinsurance":136,"cbamemtrad":140,"legalassistance_trigger":144,"MEALALL_trigger":148,"childcare2txt":152,"WORKHOURS_trigger":156,"ONCERISE_trigger":160,"schedulesrestpw":164,"healthandsafetyext":168,"dayspweek_select":172,"apprenticeships":174,"TRADEUNLEAV_trigger":178,"contracttrial":182,"paidpaternityleave":186,"longtermillness":190,"sicknesspay":194,"NOCTPREM_trigger":198,"violence":202,"bankholidays1":204,"hivpolicy":208,"SENIOR_trigger":212,"sicknessmaxdays":216,"paidmaternityleave":218,"JOBTITLE_trigger":220,"contractseverancepay":224,"PAIDLEAV_trigger":228,"deathrelatives":232,"MAXHOURS_trigger":236,"funeralpaytype":240,"PAYSCALES_comments_txt":244},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"disabilitypay","Art. 56 - Infortunio sul lavoro e malatt","Art. 56 - Infortunio sul lavoro e malattia professionale\n\n\n\nOgni infortunio sul lavoro, di natura anche leggera, dovrà essere\ndenunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, il quale\nne informerà subito la Direzione.\n\nAnche quando l'infortunio consenta la continuazione dell'attività\nlavorativa, il lavoratore dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore\ndiretto il quale provvederà a che vengano prestate le cure di pronto\nsoccorso.\n\nQuando l'infortunio sul lavoro accade al lavoratore comandato fuori dallo\nstabilimento, la denuncia sarà fatta al più vicino posto di soccorso,\nproducendo le dovute testimonianze.\n\nNel caso di infortuni sul lavoro o di malattie professionali contratte in\nservizio e debitamente accertate dall'istituto assicuratore, si farà luogo\nalla conservazione del posto come segue:\n\n\n\na)in caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il\nquale egli percepisca indennità per inabilità temporanea prevista dalla\nlegge;\n\nb)in caso di infortunio sul lavoro, fino alla guarigione clinica comprovata\ncol rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'istituto\nassicuratore.\n\n\n\nAi lavoratori assenti per infortunio sul lavoro o malattia professionale,\nsarà corrisposta da parte della Azienda, per un periodo massimo di 18 mesi,\nuna integrazione di quanto il lavoratore percepisce dall'istituto assicuratore\nin forza di disposizioni di legge e\u002Fo di altre norme, fino al raggiungimento\ndel 100 per cento della retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo,\nex indennità di contingenza, EDR, eventuali aumenti periodici di anzianità)\naumentata dell'ex premio di produzione (1), nonché della maggiorazione media\nper lavoro a turno per coloro che lavorano a turni avvicendati in via\ncontinuativa.\n\nPer il giorno nel quale si verifica l'infortunio, l'Azienda, ai sensi\ndell'art. 73 del T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124,\ncorrisponderà la retribuzione come sopra indicata per le ore non lavorate a\ncausa dell'infortunio medesimo. Per i primi 3 giorni successivi di carenza\nassicurativa l'Azienda corrisponderà il 100 per cento della suddetta\nretribuzione.\n\nIl trattamento economico di cui al presente articolo sarà corrisposto al\nlavoratore sempreché l'infortunio o malattia professionale siano riconosciuti\ndall'istituto.\n\nNel caso in cui il lavoratore infortunato, superati i periodi di\nconservazione del posto sopra previsti, non sia più in grado, a causa dei\npostumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'Azienda esaminerà\nl'opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini\ndell'interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili\ncon le sue limitate capacità lavorative.\n\nNel caso in cui ciò non sia possibile è lasciata facoltà al lavoratore di\nrichiedere un periodo di aspettativa non superiore a un anno.\n\nSuperato il suddetto periodo massimo di tempo, è in facoltà di ambo le\nparti di risolvere il rapporto di lavoro.\n\nOve la risoluzione del rapporto di lavoro dovesse verificarsi per\nlicenziamento da parte della Azienda al lavoratore sarà corrisposto il normale\ntrattamento di anzianità di cui all'art. 50 (Trattamento di fine rapporto),\nintegrato dalla indennità sostitutiva del preavviso. Ove invece la risoluzione\ndel rapporto dovesse avvenire per dimissioni del lavoratore, allo stesso verrà\ncorrisposto il solo trattamento previsto dall’art. 50 (Trattamento di fine\nrapporto).\n\nQualora l'Azienda abbia provveduto a un trattamento assicurativo volontario\nper il caso di infortuni sul lavoro o di malattie professionali dei propri\ndipendenti, si applicherà al lavoratore il trattamento più favorevole\nderivante, nel suo complesso, o dalla applicazione delle norme del presente\narticolo o dalla attuazione delle provvidenze assicurative aziendali.\n\nI ratei della grafica natalizia corrisposti dall'istituto assicuratore\nsaranno considerati utili ai fini del raggiungimento delle misure del\ntrattamento economico di cui al presente articolo.\n\nPertanto, dalla gratifica natalizia di cui all'art. 49 (Tredicesima\nmensilità o gratifica natalizia) non sarà effettuata alcuna detrazione per i\nperiodi di assenza dal lavoro per infortunio sul lavoro o malattia\nprofessionale.\n\nPer quanto riguarda la comunicazione della assenza e la facoltà di\ncontrollo della Azienda, valgono le disposizioni di cui all'art. 55 (Malattia e\ninfortunio non sul lavoro).\n\nNell'ambito della conservazione del posto, per il periodo eccedente quello\nrelativo al trattamento economico previsto dal presente articolo, il rapporto\ndi lavoro rimarrà sospeso salva la computabilità del trattamento di fine\nrapporto ai sensi del 3° comma dell'art. 2120 Codice civile.\n\n\n\n(1)\n\nVedi nota a pag. 94 (art. 51 Premio di risultato).",{"bindId":49,"name":50,"text":51},"ONCERISE2_trigger","Art. 51 - Premio di risultato Secondo qu","Art. 51 - Premio di risultato\n\n\n\nSecondo quanto stabilito dall'art. 1 (Sistema contrattuale) del presente\nCCNL, i cui contenuti si intendono integralmente richiamati in questo articolo,\nla contrattazione aziendale potrà svolgersi - tra le parti espressamente\nindicate nel sopracitato articolo sotto il titolo Contrattazione aziendale - ai\nfini della determinazione di un premio annuale di risultato che sarà collegato\na parametri e obiettivi di produttività, redditività e\u002Fo altri indicatori\nravvisati rilevanti agli effetti del miglioramento della efficienza aziendale e\ndei risultati di gestione, concernenti l'azienda nel suo complesso, concordati\ntra le parti.\n\nL'erogazione del premio di risultato, essendo di natura variabile, deriverà\ndal conseguimento degli obiettivi concordati.\n\nLe erogazioni dovranno consentire l'applicazione dello specifico trattamento\ncontributivo - previdenziale previsto dalla normativa di legge.\n\nGli accordi aziendali o di gruppo avranno durata triennale.\n\nLe parti (Azienda, R.S.U. e OSL), agli effetti della contrattazione\naziendale e dei suoi obiettivi, valuteranno, in apposito incontro preventivo\nche costituirà momento di ulteriore articolazione del sistema di relazioni\nindustriali, la situazione della azienda, la redditività, la competitività e\nle sue prospettive di sviluppo.\n\nLe predette valutazioni, in sede aziendale o di gruppo, dovranno essere\nsvolte con riferimento al quadro delle compatibilità e delle specificazioni,\nconfacenti per le aziende dei settori disciplinati dal presente contratto, dei\nparametri di produttività e di redditività di cui al primo comma del presente\narticolo, che saranno esaminati dalle parti stipulanti in apposito incontro da\ntenere nel semestre successivo alla stipula del contratto nazionale di\nlavoro.\n\nDal 1° settembre 1994 non trova più applicazione la disciplina di cui\nall'art. 15 del CCNL 31 gennaio 1991. Gli importi in misura fissa aziendalmente\ncorrisposti rimangono consolidati (1) e congelati nelle cifre in essere alla\nstessa data e non saranno più oggetto di successiva contrattazione.\n\nEventuali premi variabili ovvero parti variabili dei premi stessi in atto\nalla data di cui sopra manterranno invece le loro caratteristiche di\nvariabilità fino all'atto della istituzione del Premio annuale di risultato.\nLe parti ne potranno concordare forme e modi diversi di corresponsione senza\noneri per le aziende e senza svantaggi per i lavoratori in occasione del\nnegoziato sul Premio annuale di risultato.\n\n\n\nNota a verbale\n\n\n\nPer la realizzazione degli impegni concordati tra le parti sociali e\nGoverno, gli accordi aziendali prevederanno clausole di adeguamento alle norme\ndi legge, presenti e future, attuative dei suddetti impegni nel rispetto del\nprincipio della invarianza dei costi e dei benefici.\n\n\n\nChiarimento a verbale\n\n\n\nViene confermato che, ai fini del rispetto della non sovrapponibilità dei\ncicli negoziali, il rinnovo della contrattazione di secondo livello non potrà\nsvolgersi nell'anno solare in cui sia previsto il rinnovo del CCNL.\n\n\n\nNorma transitoria\n\n\n\nAvvio della negoziazione della contrattazione di secondo livello\n\nnell'anno 2010.\n\n\n\nFermo restando quanto previsto in tema di contrattazione aziendale dagli\narticoli 1 (Sistema contrattuale lettera b contrattazione aziendale) e 51\n(Premio di risultato) le Parti, considerando la contrattazione di secondo\nlivello - che collega aumenti salariali variabili, concordati tra le parti, al\nraggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità ed\nefficienza nonché ai risultati legati all'andamento economico della impresa -\nun utile strumento che può consentire di rilanciare la crescita della\nproduttività e della competitività delle aziende, concordano quanto segue:\n\n\n\n-Fino al 31 ottobre 2010 non potrà essere effettuata, nelle aziende che\napplicano il presente CCNL, la contrattazione a livello aziendale così come\ndefinita nell'art. 1 (Sistema contrattuale lettera B) e nell'art. 51 (Premio di\nrisultato) del presente CCNL;\n\n-tutti gli accordi di secondo livello con scadenza anteriore alla firma del\npresente rinnovo contrattuale, avranno una ultrattività di 12 mesi rispetto\nalla loro originaria scadenza;\n\n-si prende atto che le richieste contenute nelle piattaforme rivendicative\ngià presentate saranno utile base per la ripresa della discussione per i\nrinnovi degli accordi aziendali che produrranno effetti dal 2011.\n\n\n\n(1)\n\nGli importi mensili consolidati al 1° settembre 1994, oltre che per le ore\ndi effettiva prestazione, vanno computati anche ai fini delle ferie, delle\nfestività nazionali ed infrasettimanali, della indennità sostitutiva del\npreavviso, del trattamento di fine rapporto, della gratifica natalizia o 13\nmensilità, dei permessi retribuiti concessi a qualsiasi titolo nonché per le\nore di assemblea retribuite ai sensi di legge e ai fini del trattamento\nintegrativo economico in caso di malattia o infortunio.",{"bindId":53,"name":54,"text":55},"PAYSCALES_trigger","Minimi tabellari contrattuali Area Profe","Minimi tabellari contrattuali\n\n        \n        \n      \n    \n  \n  \n    \n      Area\n        Professionale\n      \n      \n        \n\n        Livelli\n\n        \n        \n      \n      Minimi\n\n        al 31\u002F12\u002F15\n\n        \n        \n      \n      Minimi\n\n        dal 1\u002F12\u002F16\n\n        \n        \n      \n      Minimi\n\n        dal 1\u002F12\u002F17\n\n        \n        \n      \n      Minimi\n\n        dal 1\u002F10\u002F18\n\n        \n        \n      \n    \n  \n  \n    \n      Area\n        direttiva\n      \n      3°\n      \n      1.819,23\n      \n      1.879,23\n      \n      1.924,23\n      \n      1.954,23\n      \n    \n    \n      2°\n      \n      1.628,63\n      \n      1.682,34\n      \n      1.722,63\n      \n      1.749,49\n      \n    \n    \n      1°\n      \n      1.490,02\n      \n      1.539,16\n      \n      1.576,02\n      \n      1.600,59\n      \n    \n  \n  \n    \n      Area\n        concettuale\n      \n      3°\n      \n      1.412,07\n      \n      1.458,64\n      \n      1.493,57\n      \n      1.516,86\n      \n    \n    \n      2°\n      \n      1.360,11\n      \n      1.404,97\n      \n      1.438,61\n      \n      1.461,04\n      \n    \n    \n      1°\n      \n      1.290,79\n      \n      1.333,36\n      \n      1.365,29\n      \n      1.386,58\n      \n    \n  \n  \n    \n      Area\n        specialistica\n      \n      3°\n      \n      1.212,82\n      \n      1.252,82\n      \n      1.282,82\n      \n      1.302,82\n      \n    \n    \n      2°\n      \n      1.160,86\n      \n      1.199,15\n      \n      1.227,86\n      \n      1.247,00\n      \n    \n    \n      1°\n      \n      1.117,54\n      \n      1.154,40\n      \n      1.182,04\n      \n      1.200,47\n      \n    \n  \n  \n    \n      Area\n        qualificata\n      \n      2°\n      \n      1.048,22\n      \n      1.082,79\n      \n      1.108,72\n      \n      1.126,01\n      \n    \n    \n      1°\n      \n      1.004,89\n      \n      1.038,03\n      \n      1.062,89\n      \n      1.079,46\n      \n    \n  \n  \n    \n      Area\n        esecutiva\n      \n      1°\n      \n      867,85\n      \n      896,42\n      \n      917,85\n      \n      932,14",{"bindId":57,"name":58,"text":59},"contracttrialperiod","Art. 21 - Periodo di prova A partire dal","Art. 21 - Periodo di prova\n\n\n\nA partire dal 1° ottobre 2006, data di entrata in vigore della nuova\nclassificazione, i periodi di prova sono pari a:\n\n\n\n- 6 mesi per i lavoratori appartenenti all'area direttiva;\n\n- 3 mesi per quelli appartenenti all'area concettuale;\n\n- 2 mesi per quelli appartenenti all'area specialistica;\n\n- 1 mese per quelli appartenenti all'area qualificata ed esecutiva.\n\n\n\nA partire dal 1° maggio 2013 i periodi di prova sono i seguenti:\n\n\n\n- 6 mesi per i lavoratori appartenenti all'area direttiva;\n\n- 4 mesi per quelli appartenenti all'area concettuale;\n\n- 3 mesi per quelli appartenenti all'area specialistica;\n\n- 1 mese per quelli appartenenti all'area qualificata ed esecutiva.\n\n\n\nSaranno esentati dal periodo di prova i lavoratori che lo abbiano già\nsuperato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni.\n\nTale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione.\n\nDurante il periodo di prova la retribuzione non potrà essere inferiore al\nminimo tabellare più l'indennità di contingenza previsti per il gruppo per il\nquale il lavoratore è assunto in prova.\n\nDurante il periodo di prova ciascuna delle parti può risolvere in qualsiasi\nmomento il rapporto di lavoro, senza l'obbligo di preavviso.\n\nIn caso di licenziamento o dimissioni durante il periodo di prova, il\nlavoratore avrà diritto alla retribuzione indicata nella lettera di assunzione\nafferente il periodo per il quale è stato mantenuto in servizio.\n\nIl lavoratore che, superato il periodo di prova, venga confermato, si\nintenderà assunto in servizio a tutti gli effetti dal giorno in cui ha\niniziato il periodo di prova.",{"bindId":61,"name":62,"text":63},"maxsicknesspay","Durante la conservazione del posto ai la","Durante la conservazione del posto ai lavoratori assenti per cause di\nmalattia o infortunio non sul lavoro sarà riconosciuto da parte della Azienda,\nnell'ambito del periodo contrattuale di conservazione del posto, un trattamento\neconomico fino al raggiungimento delle seguenti misure della retribuzione\n(minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, EDR,\neventuali aumenti periodici di anzianità), aumentata dell'ex premio di\nproduzione (1), nonché della maggiorazione media per lavoro a turno, per\ncoloro che lavorano a turni avvicendati in via continuativa:\n\n\n\na) per anzianità di servizio fino a 10 anni compiuti:\n\n\n\n- 100 per cento per i primi 6 mesi;\n\n- 50 per cento per ulteriori 6 mesi;\n\n\n\nb) per anzianità di servizio oltre i 10 anni compiuti:\n\n\n\n- 100 per cento per i primi 8 mesi;\n\n- 50 per cento per ulteriori 4 mesi.",{"bindId":65,"name":66,"text":67},"cbadate_end","Art. 70 - Decorrenza e durata Salve le d","Art. 70 - Decorrenza e durata\n\n\n\nSalve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, il presente\ncontratto - che ha valenza per il triennio 2016, 2017 e 2018 - decorre dal 1°\ngennaio 2016 e scade il 31 dicembre 2018.\n\nIl CCNL si intenderà rinnovato se non disdettato almeno sei mesi prima\ndella scadenza con raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di disdetta\nil presente contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito\ndal successivo contratto collettivo nazionale di lavoro.\n\nLe disposizioni del presente contratto, nell’ambito di ogni istituto, sono\ncorrelate e inscindibili.",{"bindId":69,"name":70,"text":71},"CBA_MEMEMPL_txt","- FEDERMACO Federazione Italiana dei Mat","- FEDERMACO Federazione Italiana dei Materiali di Base\n\nper le Costruzioni",{"bindId":73,"name":74,"text":75},"overtimeallowanceperc1_general","- lavoro straordinario diurno: 23% - lav","- lavoro\n        straordinario diurno:\n      \n      23%\n      \n    \n    \n      - lavoro notturno\n        non compreso in turni avvicendati:\n      \n      30%\n      \n    \n    \n      -\n        lavoro notturno a carattere continuativo (guardiania,  \n\n        custodia, pulizia locali) non compreso in turni\n        avvicendati:\n      \n      25%\n      \n    \n    \n      - lavoro\n        straordinario notturno:\n      \n      40%\n      \n    \n    \n      - lavoro ordinario\n        in giorni festivi:\n      \n      40%\n      \n    \n    \n      - lavoro\n        straordinario festivo:\n      \n      50%\n      \n    \n    \n      - lavoro\n        straordinario festivo notturno:\n      \n      50%\n      \n    \n    \n      - lavoro ordinario\n        festivo notturno:\n      \n      40%\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\nLe percentuali di cui al presente articolo non sono cumulabili e la maggiore\nassorbe la minore.",{"bindId":77,"name":78,"text":79},"sexualhar","Dichiarazione congiunta Attivazione di u","Dichiarazione congiunta\n\n\n\nAttivazione di un \"Gruppo di lavoro\" in materia di mobbing\n\ne\u002Fo molestie sessuali\n\n\n\nLe Parti concordano sulla necessità che le Aziende dei settori\nrappresentati siano dotate di un Codice di condotta per la prevenzione di casi\ndi mobbing e\u002Fo molestie sessuali.\n\nA tal fine viene istituito un \"Gruppo di lavoro\", formato da 3\nrappresentanti delle Organizzazioni sindacali e da 3 rappresentanti di\nFEDERMACO, che dovrà presentare entro il 30 settembre 2016 alle Parti\nstipulanti il presente CCNL, una proposta di Codice di condotta in materia di\nmobbing e\u002Fo molestie sessuali.\n\nIl \"Gruppo di lavoro\" dovrà avviare i propri lavori entro il 1° febbraio\n2016.",{"bindId":81,"name":82,"text":83},"MEDICAL_trigger","Art. 62 - Assistenza sanitaria integrati","Art. 62 - Assistenza sanitaria integrativa\n\n\n\nFEDERMACO e FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, in qualità di Parti\nstipulanti, si danno atto che l'assistenza sanitaria integrativa non\nsostitutiva del Servizio Sanitario Nazionale definita dal CCNL costituisce uno\ndei punti qualificanti del presente rinnovo.\n\nI dipendenti ai quali si applica il presente CCNL, al superamento del\nperiodo di prova, vengono iscritti obbligatoriamente al Fondo di assistenza\nsanitaria integrativa - fondo ALTEA, fondo intersettoriale costituito fra\nFeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL allo scopo di erogare prestazioni\nintegrative rispetto a quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale.\n\nSono fatte salve le condizioni di miglior favore.\n\nIl finanziamento al Fondo è assicurato secondo le quantità e le scadenze\ndi seguito riportate.\n\n\n\na)A decorrere dal 1° settembre 2014: € 11,00 mensili a carico\ndell'azienda per ogni dipendente che abbia volontariamente aderito al fondo\nALTEA ed € 2,00 mensili a carico del dipendente aderente al citato fondo.\n\nb)Dal 1° gennaio 2016 il contributo di € 2,00 mensili a carico del\ndipendente aderente al fondo ALTEA cesserà di essere dovuto, pertanto l'intera\ncontribuzione di € 13,00 mensili sarà a carico dell’azienda.\n\nPer quanto qui non espressamente richiamato valgono le previsioni del\nVerbale di Accordo del 9 maggio 2014 tra FEDERMACO e le Segreterie Nazionali di\nFeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL (Allegato n. 7) e del Regolamento del\nfondo ALTEA (www.fondoaltea.it).\n\nOve un lavoratore iscritto al fondo ALTEA cessi la sua iscrizione al fondo,\ndecadrà automaticamente anche la contribuzione da parte della azienda.",{"bindId":85,"name":86,"text":87},"childcare","B) Congedi per gravi motivi familiari Ai","B) Congedi per gravi motivi familiari\n\n\n\nAi sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 4, secondo comma,\ndella legge n. 53 del 2000 e dagli articoli 2 e 3 del regolamento d'attuazione\ndi cui al decreto interministeriale 21 luglio 2000 n. 278, il lavoratore ha\ndiritto a un periodo di congedo per i gravi motivi familiari espressamente\nindicati dalle richiamate disposizioni di legge, relativi alla situazione\npersonale, della propria famiglia anagrafica e dei soggetti di cui all'art. 433\ncod. civ. anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o\naffini entro il terzo grado, anche se non conviventi.\n\nTale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà\nessere superiore a due anni nell'arco dell'intera vita lavorativa.\n\nIl lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la\ndurata del periodo di congedo precisando, di norma, la durata minima dello\nstesso e documentare, anche attraverso dichiarazione sostitutiva nei casi\nconsentiti, il legame di parentela, affinità o di famiglia anagrafica con i\nsoggetti sopra indicati.\n\nIl lavoratore deve altresì assolvere agli obblighi di documentazione\nprevisti dall'art. 3 del medesimo regolamento di attuazione.\n\nIl datore di lavoro è tenuto, entro 10 giorni dalla richiesta del congedo,\nad esprimersi sulla stessa e a comunicare l'esito al dipendente. L'eventuale\nnon accoglimento, la proposta di rinvio a un periodo successivo e determinato e\nla concessione parziale del congedo, devono essere motivati in relazione alle\ncondizioni previste per la richiesta del congedo e alle ragioni organizzative e\nproduttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del\ndipendente la domanda deve essere riesaminata nei successivi 20 giorni.\n\nNel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la richiesta di congedo\npuò essere in ogni caso negata per incompatibilità con la durata del rapporto\nin relazione al periodo di congedo richiesto, ovvero quando i congedi già\nconcessi hanno superato i tre giorni nel corso del rapporto di lavoro a termine\nnonché quando il rapporto è stato instaurato in ragione della sostituzione di\naltro dipendente in congedo ai sensi della presente norma.\n\nIl congedo di cui alla presente lettera B) può essere altresì richiesto\nper il decesso di uno dei soggetti di cui all'art. 1 D.M. 21.7.2000 n. 278, per\nil quale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare permessi\nretribuiti nello stesso anno ai sensi delle medesime disposizioni. Nel caso in\ncui la richiesta del congedo per questo motivo sia riferita a periodi non\nsuperiori a tre giorni, il datore di lavoro è tenuto a esprimersi entro 24 ore\ndalla stessa e a motivare l'eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni\norganizzative, nonché ad assicurare che il congedo venga fruito comunque entro\ni successivi sette giorni.\n\nIl lavoratore, una volta superata la durata minima del congedo specificata\nnella richiesta, ha diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del\ntermine del periodo di congedo previo preavviso non inferiore a sette\ngiorni.\n\nDurante il periodo di congedo di cui al presente articolo, il lavoratore\nconserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione né alla\ndecorrenza della anzianità per nessun istituto e non può svolgere alcun tipo\ndi attività lavorativa.",{"bindId":89,"name":66,"text":67},"cbadate_start",{"bindId":91,"name":92,"text":93},"tradeunleavdays","Art. 17 - Permessi per cariche sindacali","Art. 17 - Permessi per cariche sindacali\n\n- Aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali\n\n\n\nAi lavoratori membri di Organi direttivi delle Confederazioni sindacali,\ndelle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati regionali o\nprovinciali aderenti potranno essere concessi brevi permessi retribuiti\ncumulabili nell'arco di ciascun trimestre, per il disimpegno delle loro\nfunzioni, quando il permesso venga espressamente richiesto per iscritto alla\nAzienda dalle Organizzazioni predette tramite le Associazioni territoriali\ndegli industriali e non ostino impedimenti di ordine tecnico-aziendale.\n\nLe qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere\ncomunicate per iscritto dalle Organizzazioni dei lavoratori, tramite le\nAssociazioni territoriali degli industriali, alla Azienda cui il lavoratore\nappartiene.\n\nI suddetti permessi, che potranno essere richiesti per non più di due\nrappresentanti volta per volta, promiscuamente per gli operai, gli intermedi e\ngli impiegati, non potranno eccedere il limite di 16 ore mensili per ciascuna\nOrganizzazione sindacale e per ciascuno stabilimento o sede centrale.",{"bindId":95,"name":96,"text":97},"STRUCINCR_trigger","Aumenti retributivi Area Professionale L","Aumenti retributivi\n\n        \n        \n      \n    \n  \n  \n    \n      Area\n\n        Professionale\n      \n      Livelli\n      \n      Parametri\n      \n      Aumenti  \n\n        dal 1\u002F12\u002F16  \n\n        (€ mese)\n\n        \n        \n      \n      Aumenti  \n\n        dal 1\u002F12\u002F17  \n\n        (€ mese)\n\n        \n        \n      \n      Aumenti  \n\n        dal 1\u002F10\u002F18  \n\n        (€ mese)\n\n        \n        \n      \n    \n  \n  \n    \n      Area\n        direttiva\n      \n      3°\n      \n      210\n      \n      60,00\n      \n      45,00\n      \n      30,00\n      \n    \n    \n      2°\n      \n      188\n      \n      53,71\n      \n      40,29\n      \n      26,86\n      \n    \n    \n      1°\n      \n      172\n      \n      49,14\n      \n      36,86\n      \n      24,57\n      \n    \n  \n  \n    \n      Area\n        concettuale\n      \n      3°\n      \n      163\n      \n      46,57\n      \n      34,93\n      \n      23,29\n      \n    \n    \n      2°\n      \n      157\n      \n      44,86\n      \n      33,64\n      \n      22,43\n      \n    \n    \n      1°\n      \n      149\n      \n      42,57\n      \n      31,93\n      \n      21,29\n      \n    \n  \n  \n    \n      Area\n        specialistica\n      \n      3°\n      \n      140\n      \n      40,00\n      \n      30,00\n      \n      20,00\n      \n    \n    \n      2°\n      \n      134\n      \n      38,29\n      \n      28,71\n      \n      19,14\n      \n    \n    \n      1°\n      \n      129\n      \n      36,86\n      \n      27,64\n      \n      18,43\n      \n    \n  \n  \n    \n      Area\n        qualificata\n      \n      2°\n      \n      121\n      \n      34,57\n      \n      25,93\n      \n      17,29\n      \n    \n    \n      1°\n      \n      116\n      \n      33,14\n      \n      24,86\n      \n      16,57\n      \n    \n  \n  \n    \n      Area\n        esecutiva\n      \n      1°\n      \n      100\n      \n      28,57\n      \n      21,43\n      \n      14,29",{"bindId":99,"name":100,"text":101},"HARDSHIP_trigger","Art. 73 - Lavori pesanti e disagiati Fer","Art. 73 - Lavori pesanti e disagiati\n\n\n\nFerme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della\nsicurezza dei lavoratori, le parti si danno atto della volontà di operare per\nmigliorare gli ambienti di lavoro anche laddove possono richiedersi interventi\ndi lavoro saltuari ad impianti funzionanti, nonché di ridurre il numero e\nl'entità dei lavori cosiddetti pesanti e disagiati.\n\nAgli effetti del presente articolo - fermo restando il tassativo obbligo per\ntutti i lavoratori di fare uso dei mezzi di protezione individuali prescritti -\nsono considerati lavori pesanti e disagiati quelli di cui all'elenco che segue,\nlavori per i quali, per il solo tempo di esecuzione, saranno applicate, sul\nminimo tabellare orario, le percentuali di maggiorazione sotto indicate.\n\n\n\nA) Cemento e lavorazioni promiscue (cemento, calce, gesso e malte)\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      1)\n      \n      pulizia e manutenzione interna di camere, filtri,\n        elettrofiltri,  \n\n        caldaie e tubazioni\n      \n      9,60%\n      \n    \n    \n      2)\n      \n      recupero di\n        materiali all'interno di volumi chiusi o tramogge\n      \n      17,85%\n      \n    \n    \n      3)\n      \n      riparazioni\n        all'interno di forni (non a elevata temperatura)\n      \n      6,90%\n      \n    \n    \n      4)\n      \n      riparazioni\n        all'interno di macchine a elevata temperatura\n      \n      15,10%\n      \n    \n    \n      5)\n      \n      interventi eseguiti su ciminiere, ponti mobili, scale\n        tipo Porta,  \n\n        in condizioni di particolare disagio\n      \n      5,50%\n      \n    \n    \n      6)\n      \n      interventi all'interno di vasche, elevatori, mulini\n        cotto e crudo  \n\n        in presenza di melma, olio combustibile, ecc.\n      \n      4,15%\n      \n    \n    \n      7)\n      \n      stivaggio manuale di\n        sacchi di cemento\n      \n      5,50%\n      \n    \n    \n      8)\n      \n      operazione manuale\n        di infilasacchi\n      \n      5,50%\n      \n    \n    \n      9)\n      \n      montaggio di ponti\n        ad altezza elevata, con canne innocenti e simili\n      \n      3,40%\n      \n    \n    \n      10)\n      \n      interventi in reparti pompe-Cera o simili in caso di\n        difettoso  \n\n        funzionamento che richieda l'intervento sul corpo\n        macchina\n      \n      3,40%\n      \n    \n    \n      11)\n      \n      lavori di ingrassaggio, riparazioni o cambio di funi\n        eseguiti  \n\n        su teleferiche o carriponte, sempre che detti lavori\n        vengano eseguiti  \n\n        in condizioni di particolare disagio\n      \n      5,50%\n      \n    \n    \n      12)\n      \n      trasporto clinker,\n        in uscita dai forni, in galleria, in locali chiusi\n      \n      4,15%\n      \n    \n    \n      13)\n      \n      manovra di tramogge\n        dei silos in galleria per lo scarico del pietrame\n      \n      4,15%\n      \n    \n    \n      14)\n      \n      interventi in sospensione in condizioni di particolare\n        disagio  \n\n        ad altezza elevata su fronti di cava\n      \n      6,85%\n      \n    \n    \n      15)\n      \n      lavori di avanzamento in galleria, in cava o in\n        miniera, per l'apertura  \n\n        di nuove bocche di scarico, quando sussistano\n        condizioni di disagio  \n\n        per infiltrazioni, getti o stillicidio, o per\n        condizioni di aereazione  \n\n        per le quali siano prescritte dalla legge misure di\n        correzione\n      \n      5,50%\n      \n    \n    \n      16)\n      \n      manovra della bocca di scarico nelle cave a imbuto, che\n        presenta  \n\n        le condizioni di cui al punto precedente\n      \n      5,50%\n      \n    \n    \n      17)\n      \n      lavori di scarico\n        (cavata) da forni verticali\n      \n      4,15%\n      \n    \n    \n      18)\n      \n      lavori di disincrostazione degli scivoli dei forni\n        Lepol e dei forni  \n\n        a sospensione di farina\n      \n      4,60%\n      \n    \n    \n      19)\n      \n      lavori\n        all'ingrassaggio e alla lubrificazione dei supporti  \n\n        e dei rulli di rotolamento dei forni\n      \n      3,40%\n      \n    \n    \n      20)\n      \n      guardalinee di\n        elettrodotti e di teleferiche\n      \n      5,50%\n      \n    \n  \n\n\n\n\nLe maggiorazioni di cui al presente articolo saranno computate nella\nretribuzione agli effetti della gratifica natalizia o 13a mensilità, delle\nferie e delle festività nazionali ed infrasettimanale nonché della riduzione\ndi orario e delle festività soppresse, sulla base della maggiorazione media\nrealizzata negli ultimi 12 mesi.\n\n\n\nChiarimento a verbale\n\n\n\nLe percentuali di maggiorazione di cui al presente articolo assorbono i\ncompensi che a qualsiasi titolo vengono corrisposti, a livello aziendale, per i\nsuddetti lavori. Ove a livello aziendale, in virtù di accordi aziendali,\nesistano eventuali percentuali di maggiorazioni o indennità per causali\nulteriori e diverse da quelle sopra menzionate, le parti si impegnano a che la\nmateria venga riesaminata a quel livello, nello spirito e alla luce dei criteri\nutilizzati a livello nazionale, per addivenire a una razionalizzazione e ad una\nsistemazione della materia stessa.\n\n\n\nB) Calce, Gesso e Malte\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      a)\n      \n      pulizia\n        e manutenzione interna di camere, filtri, elettrofiltri,  \n\n        caldaie e tubazioni\n      \n      8,15%\n      \n    \n    \n      b)\n      \n      recupero di\n        materiali all'interno di volumi chiusi o tramogge\n      \n      12,85%\n      \n    \n    \n      c)\n      \n      riparazioni\n        all'interno di macchine ad elevata temperatura\n      \n      4,75%\n      \n    \n    \n      d)\n      \n      operazione manuale\n        di infilasacchi\n      \n      4,75%\n      \n    \n    \n      e)\n      \n      lavori eseguiti su teleferiche o su ponti mobili o su\n        scale tipo Porta,  \n\n        in condizioni di particolare disagio\n      \n      4,05%\n      \n    \n    \n      f)\n      \n      lavori\n        in sospensione in condizioni di particolare disagio  \n\n        ad altezza elevata su fronti di cava\n      \n      6,75%\n      \n    \n    \n      g)\n      \n      trasporto del cotto\n        in uscita dai forni in galleria, locali chiusi\n      \n      3,40%\n      \n    \n    \n      h)\n\n        \n        \n      \n      \n        \n\n        lavori in sottosuolo:\n\n        \n        \n\n        1. nel caso in cui tali lavori si effettuino in\n        condizioni di particolare\n\n        disagio, come soggezione eccezionale di acqua e\n        profondità notevole,  \n\n        l'indennità è fissata in ragione del\n        …………\n\n        2. nel caso in cui le condizioni di disagio non\n        siano quelle sopra  \n\n        descritte, l'indennità a partire dal 4,05% della\n        paga base verrà  \n\n        fissata dalle Associazioni locali con l'intervento\n        dell'Ispettorato  \n\n        del lavoro dal …………\n\n        al massimo del ………\n\n        \n        \n      \n      8,15%\n\n        \n        \n\n         \n\n        \n        \n\n        4,05%\n\n        8,15%\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      i)\n      \n      scarico (cavata) da\n        forni verticali non automatici\n      \n      3,40%\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\nLe maggiorazioni di cui al presente articolo saranno computate nella\nretribuzione agli effetti della gratifica natalizia o tredicesima mensilità,\ndelle ferie e delle festività nazionali ed infrasettimanali nonché della\nriduzione di lavoro e delle festività soppresse, sulla base della\nmaggiorazione media realizzata negli ultimi 12 mesi.\n\n\n\nChiarimento a verbale\n\n\n\nLe percentuali di maggiorazione di cui al presente articolo assorbono i\ncompensi che a qualsiasi titolo vengono corrisposti, a livello aziendale, per i\nsuddetti lavori. Ove a livello aziendale, in virtù di accordi aziendali\nesistano eventuali percentuali di maggiorazione o indennità per causali\nulteriori e diverse da quelle sopra menzionate, le parti s'impegnano a che la\nmateria venga riesaminata a quel livello nello spirito e alla luce dei criteri\nutilizzati a livello nazionale per addivenire a una razionalizzazione e ad una\nsistemazione della materia stessa.",{"bindId":103,"name":104,"text":105},"trainingprogrammes","Art. 3 - Formazione e crescita professio","Art. 3 - Formazione e crescita professionale – FONDIMPRESA\n\n\n\nLe Parti riconoscono concordemente l'importanza della formazione\nprofessionale, strumento essenziale per la crescita delle risorse umane\nnell'attività lavorativa, e di conseguenza, a livello personale.\n\nLe parti individuano, nel rispetto delle reciproche competenze e\nresponsabilità, le seguenti finalità prioritarie da perseguirsi attraverso\niniziative di formazione professionale:\n\n\n\n-consentire a tutti i lavoratori l'acquisizione di conoscenze specifiche in\ngrado di meglio rispondere alle esigenze derivanti da innovazioni tecnologiche,\norganizzative, legislative;\n\n-incentivare i lavoratori ad ampliare e ad accrescere le loro competenze\nprofessionali, non solo tecniche, ma anche relazionali, al fine di renderli\nidonei a cogliere opportunità di sviluppi di carriera all'interno delle\naziende;\n\n-rispondere a necessità di aggiornamento ed eventuale riqualificazione dei\nlavoratori, al fine di prevenire l'insorgere di situazioni di inadeguatezza\nprofessionale.\n\n\n\nLe Parti, riferendosi alle previsioni delle leggi e degli Accordi\nInterconfederali in materia di formazione professionale, intendono\nconcordemente delineare le modalità di rapporto con FONDIMPRESA - Fondo\ninterprofessionale per la formazione continua.\n\nLe aziende concorderanno in tempi utili con le R.S.U. i piani di formazione,\ncompresi quelli in materia di igiene e sicurezza sul lavoro da sottoporre alla\napprovazione di FONDIMPRESA, secondo le modalità previste dalla legge\nnazionale e dalle norme regionali.\n\nQuesti piani di formazione, oltre ai percorsi formativi e alle metodologie\ndidattiche funzionali agli obbiettivi, prevederanno le modalità di svolgimento\ndelle iniziative di formazione, nonché quelle di partecipazione delle figure\nindividuate.\n\nIl Comitato Paritetico Nazionale (CPN) di cui all'art. 2 del presente\ncontratto ha il compito di costituire il \"Dossier sulla formazione nei settori\nrappresentati\", raccogliendo dalle aziende copia dei piani di formazione\nconcordati, anche al fine di proporre alle realtà di impresa meno strutturate,\nle esperienze acquisite, se del caso rimodulate alle specifiche esigenze\nformative.\n\nIl Dossier sulla formazione sarà realizzato nel rispetto delle normative\nnazionali e comunitarie in materia di tutela della \"privacy\", e non potrà\nessere oggetto di diffusione, nemmeno parziale, al di fuori dei settori a cui\nsi applica il presente contratto.\n\nÈ altresì affidato al CPN il compito di monitorare l'evoluzione della\nnormativa in materia di formazione professionale, a livello comunitario,\nnazionale e regionale, al fine di tenere aggiornate le Parti sulle opportunità\ndi finanziamento, e l'eventuale introduzione e sviluppo di nuovi strumenti di\nformazione.\n\nAcquisita la normale operatività, il CPN potrà essere investito dalle\nParti di ulteriori compiti in materia di formazione professionale, quali ad\nesempio lo studio di linee guida per un piano di formazione di base destinato\nagli addetti dei settori a cui si applica il presente contratto.\n\nPer la gestione delle suddette attività in materia di formazione\nprofessionale, all'interno del CPN potrà essere incaricato un gruppo\nparitetico ristretto, che provvederà a relazionare, con la periodicità che\nverrà concordemente stabilita, il CPN nella sua interezza.",{"bindId":107,"name":108,"text":109},"funeralpay","Art. 69 - Caso di morte del lavoratore I","Art. 69 - Caso di morte del lavoratore\n\n\n\nIn caso di morte del lavoratore, il trattamento di fine rapporto e\nl'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti al coniuge, ai figli\ne, se viventi a carico del lavoratore, ai parenti entro il 3° grado e agli\naffini entro il 2° grado.\n\nIn mancanza delle persone sopra indicate, le indennità predette sono\nattribuite secondo le disposizioni testamentarie o, in mancanza di testamento,\nsecondo le norme della successione legittima.\n\nA puro titolo di liberalità, agli eredi sarà concesso, quale concorso alle\nspese funerarie, un contributo la cui misura sarà fissata ad esclusivo\ngiudizio dell'Azienda.\n\nIn caso di morte del lavoratore che si trova in trasferta, l'Azienda\nassumerà a suo carico le spese di trasporto della salma nel Comune di\nresidenza.\n\nIn caso di morte del lavoratore, trasferito per esigenze della Azienda\nnell'ultimo decennio si farà luogo al rimborso, ai familiari che ne facciano\nrichiesta e che con lui si erano trasferiti, delle spese di trasloco sostenute\nper il rientro nella località di origine o in cui risiedevano prima del\ntrasferimento. Il rientro di cui sopra dovrà avvenire entro un anno dalla data\ndel decesso.",{"bindId":111,"name":112,"text":113},"GENEQ_trigger","Art. 8 - Azioni positive per le pari opp","Art. 8 - Azioni positive per le pari opportunità\n\n\n\nLe parti, preso atto delle iniziative legislative volte al conseguimento\ndelle pari opportunità per le lavoratrici, realizzeranno, in vigenza del\ncontratto collettivo nazionale di lavoro, apposito incontro per esaminare le\nazioni positive che possono derivare dall'applicazione della normativa\nnazionale.",{"bindId":115,"name":116,"text":117},"incidentalbonusdate","L'Azienda, normalmente 5 giorni prima di","L'Azienda, normalmente 5 giorni prima di Natale, corrisponderà a tutti i\nlavoratori dipendenti (operai, intermedi, impiegati) una gratifica natalizia\nnella misura di una mensilità di retribuzione globale di fatto (1^).",{"bindId":119,"name":120,"text":121},"maternityotherclause","Il part-time reversibile potrà essere co","Il part-time reversibile potrà essere concesso:\n\n\n\n-alla lavoratrice madre, fino ai tre anni del bambino;\n\n-per entrambi i genitori, per un massimo di due anni, nei casi di cura di\ncui al primo comma dell'art. 2 DM 278\u002F2000.",{"bindId":123,"name":124,"text":125},"pensionfund","Art. 61 - Previdenza Complementare La co","Art. 61 - Previdenza Complementare\n\n\n\nLa contribuzione a CONCRETO, \"Fondo nazionale pensione complementare a\ncapitalizzazione per i lavoratori della industria del cemento, della calce e\nsuoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di\nbase per le costruzioni\", istituito con l'Accordo 27 gennaio 1999 tra FEDERMACO\ne FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL e costituito con atto notarile in data\n19 maggio 1999, è così ripartita a partire dal 1° marzo 2008:\n\n\n\n-le aliquote contributive paritetiche a carico della Azienda e del\nlavoratore sono fissate nell’1,20% della retribuzione utile per il calcolo\ndel TFR;\n\n- 100% dell’accantonamento TFR annualmente maturato nell’anno per i\nlavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993;\n\n- 40% dell’accantonamento TFR annualmente maturato nell’anno per gli\naltri lavoratori.\n\n\n\nA partire dal 1° luglio 2011, le aliquote contributive paritetiche a carico\ndella Azienda e del lavoratore sono fissate in ragione dell'1,30% della\nretribuzione utile per il calcolo del TFR.\n\nA partire dal 1° luglio 2012, le aliquote contributive paritetiche a carico\ndella Azienda e del lavoratore sono fissate in ragione dell'1,40% della\nretribuzione utile per il calcolo del TFR.\n\nA partire dal 1° gennaio 2014, l'aliquota contributiva a carico della\nAzienda è fissata in ragione dell'1,50% della retribuzione utile per il\ncalcolo del TFR.\n\nA partire dal 1° dicembre 2015, l'aliquota contributiva a carico della\nAzienda è fissata in ragione dell'1,70% della retribuzione utile per il\ncalcolo del TFR.\n\nA partire dal 1° luglio 2016, l'aliquota contributiva a carico della\nAzienda è fissata in ragione dell'1,80% della retribuzione utile per il\ncalcolo del TFR.\n\nA partire dal 1° luglio 2017, l'aliquota contributiva a carico della\nAzienda è fissata in ragione dell'1,90% della retribuzione utile per il\ncalcolo del TFR.\n\nResta inteso che l'aliquota contributiva a carico del lavoratore, rimane\nfissata all'1,40% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.\n\nA partire dal 1° marzo 2008, la quota di iscrizione, pari ad € 12,91 e\ndovuta \"una tantum\" dai lavoratori che si iscrivono a CONCRETO, è posta a\ncarico dell'Azienda di riferimento.\n\nLe contribuzioni volontarie versate dai lavoratori continueranno ad essere\ncalcolate sulla retribuzione commisurata al valore del minimo tabellare, ex\nindennità di contingenza, EDR e indennità di funzione quadri di spettanza di\nciascun lavoratore, fermo restando che la materia, di competenza del Consiglio\ndi Amministrazione di CONCRETO, sarà portata all'esame del predetto\nConsiglio.\n\nLe modifiche delle misure della contribuzione minima obbligatoria sono\nstabilite dal Contratto collettivo nazionale di lavoro.\n\nAl fine di favorire la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori, ai\nlavoratori membri dell'Assemblea di CONCRETO le Aziende assicureranno un\npermesso retribuito individuale di 8 ore per la partecipazione all'Assemblea\nstessa nonché, a titolo di rimborso spese, il corrispettivo del biglietto di\nviaggio andata e ritorno in seconda classe in treno. Per i componenti della\nAssemblea provenienti dalle isole sarà riconosciuta la combinazione nave\u002Ftreno\nin seconda classe. L'avvenuta partecipazione e la durata della riunione sono\ndocumentate dagli Organi di CONCRETO.\n\nLe parti confermano che l’l’obbligo per l’azienda del versamento della\ncontribuzione prevista dal CCNL è dovuto esclusivamente a favore dei\nlavoratori iscritti a CONCRETO.\n\nLe Parti - nel confermare che il Fondo CONCRETO costituisce uno dei punti\nqualificanti del contratto collettivo nazionale di lavoro Industria del\ncemento, calce, gesso e malte - convengono di costituire entro il 1° febbraio\n2016 una \"Commissione tecnica\" composta da sei componenti tre per la parte\ndatoriale e tre per le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente\nCCNL.\n\nTale organismo, acquisita una idonea conoscenza del quadro di riferimento\nnormativo in tema di sostenibilità economica e finanziaria dei fondi di\nprevidenza complementare, avrà il compito di verificare la fattibilità della\ncreazione di un unico Fondo previdenziale che possa includere tutti i settori\ndei materiali da costruzione così da ottenere un miglioramento del livello di\nefficienza gestionale fermo restando l'invariabilità della qualità delle\nprestazioni attualmente erogate dal Fondo CONCRETO.\n\nEntro il 30 settembre 2016 la \"Commissione tecnica\" presenterà alle Parti\nuna proposta anche alla luce di quanta emergerà nel tavolo di consultazione\ntra la Commissione vigilanza dei Fondi pensione - COVIP, esperti di settore e\nrappresentanti delle Parti sociali di cui al Disegno di legge annuale per la\nconcorrenza e l'apertura dei mercati approvato il 7 ottobre 2015 dall'Assemblea\ndella Camera dei deputati.",{"bindId":127,"name":128,"text":129},"ADMINISTRATIVE_trigger","Art. 54 - Indennità di testimonianza È m","Art. 54 - Indennità di testimonianza\n\n\n\nÈ mantenuto integro il trattamento economico del lavoratore chiamato quale\nteste in cause civili o penali, in dipendenza del servizio. In tal caso il\nlavoratore, qualora debba allontanarsi dal posto di lavoro o località di\nlavoro, ha diritto, sempreché ne ricorrano i presupposti, al trattamento\nprevisto dagli articoli 75, 81 e 89 (Trasferte), dedotto quanto già percepito\ndalla Autorità Giudiziaria per trasferta e spese di trasporto.",{"bindId":131,"name":132,"text":133},"paidmaternityleavepay","Art. 58 - Tutela delle lavoratrici madri","Art. 58 - Tutela delle lavoratrici madri\n\n\n\nPer la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le\nrelative norme in vigore e in particolare quelle di cui al D.lgs. 26 marzo 2001\nn. 151.\n\nA far data dal 1° febbraio 2008 la lavoratrice riceve, inoltre, un\ntrattamento di assistenza, ad integrazione di quello di legge, fino al\nraggiungimento del 100% della retribuzione mensile di fatto netta per l'assenza\nobbligatoria di cui all'art. 22, primo comma del decreto di cui sopra.",{"bindId":135,"name":132,"text":133},"maternitydiscrimination",{"bindId":137,"name":138,"text":139},"healthinsurance","Art. 6 - Tutela salute dei lavoratori e ","Art. 6 - Tutela salute dei lavoratori e tutela ambientale\n\n- Prevenzione e sicurezza sul lavoro\n\n\n\nA) Tutela salute dei lavoratori e tutela ambientale\n\n\n\n1.Le Parti, concordano di istituire a far data dal 1° febbraio 2008 il\nRappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Salute e Ambiente (RLSSA) che\nsubentra al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nella\ntitolarità dei diritti del ruolo e delle attribuzioni previste dal D.lgs. n.\n81\u002F2008 626\u002F94 e successive modifiche e integrazioni e dalla precedente\nregolamentazione di cui al CCNL 5 marzo 2004.\n\nI lavoratori in tutte le unità produttive all'atto dell'elezione delle\nR.S.U. eleggono, tra i componenti le R.S.U., il R.L.S.S.A. nei seguenti\nnumeri:\n\n\n\n-1 (uno) rappresentante nelle unità produttive che occupano da 16 a 200\ndipendenti;\n\n-3 (tre) rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 201 a 1.000\ndipendenti;\n\n-6 (sei) rappresentanti nelle unità produttive che occupano oltre 1.000\ndipendenti.\n\n\n\nNelle unità produttive che occupano da 101 a 200 dipendenti, le cui cave si\ntrovano ubicate ad una distanza superiore a 20 km. dallo stabilimento, è\neletto nell'ambito delle R.S.U. apposito R.L.S.S.A. tra i lavoratori della\ncava, in aggiunta e con proprie specifiche competenze e funzioni rispetto al\nR.L.S.S.A. come sopra stabilito.\n\nIl R.L.S.S.A. rappresenta i lavoratori in materia di sicurezza e salute\nsecondo la disciplina del presente articolo ed è interlocutore della direzione\naziendale nell'esercizio delle proprie competenze, all'interno dello\nstabilimento e delle relative pertinenze.\n\nNella comunicazione scritta alla Direzione aziendale, di cui all'art. 15\n(Rappresentanza sindacale unitaria - R.S.U.) comma 5 del presente contratto,\nverrà data indicazione espressa dei nominativi dei componenti delle R.S.U.\neletti R.L.S.S.A.\n\n\n\n2.Fermo restando che al R.L.S.S.A. sono attribuite le prerogative previste\ndalle vigenti disposizioni di legge e in particolare dall'art. 50 del D.lgs. n.\n81\u002F2008 e successive modifiche e integrazioni, le Parti riconoscono che\nl'attività del R.L.S.S.A in materia di sicurezza, salute e ambiente deve\nrispondere a criteri di partecipazione, condivisione degli obiettivi e\ncollaborazione per il loro raggiungimento. A tal fine l'Azienda assicurerà la\nnecessaria informazione\u002Fformazione del R.L.S.S.A., in particolare:\n\n\n\n-sui temi della tutela dell'ambiente;\n\n-sui programmi di miglioramento delle prestazioni ambientali;\n\n-sullo sviluppo di sistemi di gestione che rispondano ai requisiti previsti\na livello internazionale.\n\n\n\nIl R.L.S.S.A., oltre ai permessi retribuiti di cui al successivo comma\npotrà utilizzare 24 ore annue retribuite aggiuntive, per le cementerie a ciclo\ncompleto, da dedicare, inizialmente, alla formazione; per tutte le altre unità\nproduttive del cemento, nonché per i settori calce, gesso e malte, tali ore\naggiuntive, da dedicare inizialmente alla formazione, sono pari a 16 ore\nannue.\n\n\n\n3.Per l'espletamento dei compiti previsti dall’art. 50, comma 1 del D.lgs.\nn. 81\u002F2008 e successive modifiche e integrazioni nonché per la partecipazione\nad iniziative formative concernenti la materia dell'igiene e sicurezza del\nlavoro, attuate con gli strumenti e nelle forme di cui alla parte II, pt. 2)\ndell'accordo interconfederale 22.06.1995 (organi paritetici territoriali), le\nAziende metteranno a disposizione dei R.L.S.S.A. un monte ore di permessi\nretribuiti pari a:\n\n\n\n-48 ore annue nelle unità produttive che occupano da 16 a 100\ndipendenti;\n\n-88 ore annue nelle unità produttive che occupano da 101 a 200\ndipendenti;\n\n-128 ore annue nelle unità produttive che occupano oltre 200 dipendenti.\n\nI permessi debbono essere richiesti dai R.L.S.S.A. di norma per iscritto e\ncon un preavviso di 24 ore indicando, in caso di più rappresentanti, il\u002Fi\nnominativo\u002Fi. Il godimento dei permessi non deve pregiudicare l'andamento\ndell'attività produttiva.\n\nPer l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 50 del D.lgs. n. 81\u002F2008 e\nsuccessive modifiche e integrazioni, nonché da quando previsto dal comma\ndodicesimo del presente articolo, i R.L.S.S.A. potranno disporre del tempo\nstrettamente necessario senza pregiudizio né della retribuzione né dei\npermessi retribuiti come sopra definiti e loro spettanti.\n\nDetti permessi assorbono, fino a concorrenza, quanto già concesso in sede\naziendale allo stesso titolo. Oltre ai permessi retribuiti di cui sopra i\nR.L.S.S.A. potranno avvalersi, per l'espletamento dei compiti loro affidati,\nanche dei permessi retribuiti spettanti alle R.S.U. In tal caso la richiesta\nper la fruizione dei relativi permessi sarà effettuata dalla R.S.U. secondo le\nmodalità fissate per i permessi spettanti alla R.S.U. e di cui all'art. 15\n(Rappresentanza sindacale unitaria - R.S.U.) del presente contratto indicando\nil\u002Fi nominativo\u002Fi del\u002Fi beneficiario\u002Fi.\n\nLa Direzione aziendale, il R.L.S.S.A. e la R.S.U. si incontreranno\nannualmente, un mese prima della riunione periodica prevista dalla norma di\nlegge, al fine di verificare congiuntamente eventuali temi di comune interesse\nche hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori, nonché\nsull'ambiente, da sviluppare nella predetta riunione periodica.\n\nIl R.L.S.S.A., fatte salve le competenze e i compiti previsti dall'art. 50\ndel D.lgs. n. 81\u002F2008 e successive modifiche e integrazioni, assume le seguenti\nprerogative:\n\n\n\n-presenzia alle rilevazioni ambientali dei fattori di rischio per la salute\ne la sicurezza dei lavoratori nonché alla trascrizione dei risultati nel\ndocumento sulla valutazione dei rischi di cui al comma 1 punto a) dell'art. 17\ndel D.lgs. n. 81\u002F2008 e successive modifiche e integrazioni;\n\n-è consultato sulle iniziative aziendali di informazione\u002F formazione dei\nlavoratori in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni e delle\nmalattie professionali di cui al comma 1 punto d) dell'art. 37 del D.lgs. n.\n81\u002F2008 e successive modifiche e integrazioni;\n\n-è consultato sulle innovazioni tecnologiche che abbiano riflesso sulla\nsicurezza e la tutela ambientale nell'ambiente di lavoro ed è coinvolto nella\ndefinizione dei mezzi e delle procedure di prevenzione da adottare nel caso di\nimpiego di una nuova sostanza che comporti potenziali rischi;\n\n-riceve informazioni sulle procedure di prevenzione in caso di utilizzo nel\nciclo produttivo dei residui classificati come tossici e nocivi ai sensi della\nspecifica normativa in materia;\n\n-riceve informazioni sulle procedure per lo smaltimento dei rifiuti\nindustriali di cui al DPR 915\u002F1982;\n\n-è consultato per la realizzazione di programmi di prevenzione e di\nsicurezza predisposti dall'Azienda.\n\n\n\nNella riunione periodica, oltre ai temi stabiliti dall'art. 35 del D.lgs. n.\n81\u002F2008 e successive modifiche e integrazioni, l’Azienda fornirà\ninformazioni riguardo ad aspetti ambientali significativi.\n\nPer le visite ai luoghi di lavoro il R.L.S.S.A., contestualmente alla\nrichiesta delle ore di permesso necessarie, preavverte la Direzione aziendale\nper la loro effettuazione unitamente al Responsabile del Servizio di\nPrevenzione e Protezione ovvero ad addetto da questi incaricato, presente nella\nunità produttiva. In presenza di situazioni di oggettiva gravità ed\nemergenza, fermo restando l'obbligo del preavviso alla Direzione aziendale, il\nR.L.S.S.A., in caso di dichiarato impedimento della stessa Direzione aziendale,\npotrà effettuare da solo la visita al luogo di lavoro interessato\ndall'emergenza. Le visite avranno luogo compatibilmente con le esigenze\nproduttive e nel rispetto delle limitazioni previste dalla legge (es. art. 339\nDPR 547\u002F55).\n\n\n\nB) Prevenzione e sicurezza sul lavoro\n\n\n\n1.Le Parti convengono sulla necessità di evitare, correggere ed eliminare\nle condizioni ambientali nocive o insalubri e, a tal fine, per quanto riguarda\ni valori-limite dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e biologica\nfanno riferimento ai livelli previsti dalle norme nazionali, comunitarie\novvero, in assenza di dette norme, dalle tabelle dell'American Conference of\nGovernment Industriai Hygienists nella traduzione del testo in lingua inglese a\ncura dell'Associazione Italiana degli Igienisti Industriali.\n\n\n\n2.Potranno essere affidate ai servizi di igiene ambientale e medicina del\nlavoro delle Aziende Sanitarie Locali di cui all'art. 14 legge 833\u002F1978, o a\nIstituti o Enti qualificati di diritto pubblico scelti di comune accordo tra\nDirezione aziendale e R.L.S.S.A. (Rappresentante dei Lavoratori della Sicurezza\nSalute ed Ambiente) le rilevazioni ambientali dei fattori di rischio per la\nsalute e la sicurezza dei lavoratori.\n\n\n\n-Gli oneri per il complesso degli interventi degli Enti qualificati di\ndiritto pubblico scelti di comune accordo tra Direzione aziendale e R.L.S.S.A.\nsono a carico dell'azienda.\n\n-Il personale di detti Istituti o Enti sarà vincolato al segreto sulle\ntecnologie e sulle tecniche di produzione di cui può venire a conoscenza nello\nsvolgimento dei compiti affidatigli.\n\n-Le rilevazioni avverranno di regola ad intervalli non superiori a 24 mesi\ndalle conclusioni delle precedenti o in occasione di modifiche del processo\nproduttivo ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori e comunque in\nrelazione alla evoluzione o alla insorgenza di nuovi rischi.\n\n-I risultati delle rilevazioni di cui sopra, unitamente ai dati degli\ninfortuni, su richiesta del R.L.S.S.A o delle R.S.U., formerà oggetto di esame\ncongiunto nel corso di apposito incontro con la Direzione aziendale. Al\nsuddetto incontro potranno prendere parte anche tecnici che hanno effettuato le\nrilevazioni.\n\n\n\n3.I risultati delle rilevazioni ambientali dei fattori di rischio per la\nsalute e la sicurezza dei lavoratori - fermo restando quanto previsto\ndall’art. 2105 cod. civ. – saranno inseriti nel documento sulla valutazione\ndei rischi di cui al comma 1 punto a) dell’art. 17 del D.lgs. n. 81\u002F2008 e\nsuccessive modifiche e integrazioni, conservato in stabilimento a cura della\nDirezione per consultazione e fornito in copia su richiesta del R.L.S.S.A.\n\n\n\n4.Le Aziende raccoglieranno le statistiche afferenti le assenze, per reparti\ndi lavoro, dovute ad infortunio, malattia o malattia professionale, insieme al\nregistro aziendale degli infortuni di cui all'art. 403 DPR 547\u002F1955, saranno\nconservati in stabilimento a cura della Direzione per consultazione e forniti\nin copia su richiesta del R.L.S.S.A.\n\n\n\n5.I lavoratori saranno sottoposti alle visite mediche preventive e\nperiodiche previste dalle leggi, nonché a quelle che si ritenessero\nobiettivamente necessarie a seguito dei risultati delle rilevazioni ambientali\ndei fattori di rischio. Dei risultati degli accertamenti clinici e strumentali\neffettuati sarà data notizia al R.L.S.S.A. in forma anonima collettiva e per\nsuo tramite alle R.S.U. Gli accertamenti medico-radiografici saranno affidati\nad Istituti o Enti qualificati di diritto pubblico e\u002Fo ad Istituti o medici\nspecialisti abilitati, scelti di comune accordo tra Direzione aziendale e\nR.L.S.S.A. Ove dette visite evidenziassero la necessità di accertamenti\nspecialistici o radiografici, questi saranno effettuati a carico dei competenti\nIstituti assicurativi e previdenziali.\n\n\n\n6.Viene istituita la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore,\ncustodita dalla Azienda presso l'unità produttiva che ne consegna copia al\nlavoratore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro o quando lo\nstesso ne fa richiesta, sul quale saranno registrati i risultati degli\naccertamenti di cui sopra nonché i dati di:\n\n\n\n-eventuali visite di assunzione;\n\n-visite periodiche effettuate dall'Azienda per obbligo di legge;\n\n-controlli effettuati dai servizi ispettivi degli Istituti previdenziali a\nnorma del secondo comma dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300;\n\n-visite di idoneità effettuate da Enti pubblici o da Istituti specializzati\ndi diritto pubblico a norma del terzo comma dell'art. 5 della legge 20 maggio\n1970 n. 300;\n\n-infortuni sul lavoro;\n\n-assenze per malattia e infortunio.\n\n\n\n7.Per l'igiene sul lavoro e la prevenzione infortuni si fa riferimento alle\nnorme generali e ai regolamenti speciali che disciplinano tale materia, in\nparticolare per quanto riguarda la fornitura dei dispositivi di protezione\nindividuale e collettiva, l'approvvigionamento dell'acqua potabile negli\nstabilimenti, l'istituzione di bagni, docce e spogliatoi.\n\n\n\n8.Le Aziende provvedono e assicurano nell'ambito delle unità produttive,\nivi comprese le miniere e le cave, che ciascun lavoratore riceva una adeguata\nformazione e informazione non inferiore a quella prevista dagli artt. 36 e 37\ndel D.lgs. n. 81\u002F2008 e dall'Accordo Stato\u002FRegioni del 21 dicembre 2011 e\nsuccessive modifiche e integrazioni con l'ausilio, se del caso, di appositi\nsupporti a stampa:\n\n\n\n-sui rischi specifici cui possono essere esposti, sulle norme di sicurezza e\nsulle disposizioni aziendali in materia di prevenzione e sicurezza;\n\n-sui dispositivi di protezione individuale da adottare ai sensi dei\nprovvedimenti legislativi per la prevenzione degli infortuni e igiene del\nlavoro.\n\n\n\nLe Parti si danno atto che i diritti derivanti ai R.L.S.S.A. dalla presente\nregolamentazione realizzano le finalità previste dall'art. 9 della legge\n300\u002F1970, in materia di ricerca, elaborazione e attuazione delle misure idonee\na tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori.\n\nPer tutto quanto non espressamente disciplinato nei punti A) e B) del\npresente articolo si fa riferimento all'accordo interconfederale 22 giugno 1995\ne, per quanto riguarda la designazione e\u002Fo elezione del R.L.S.S.A., sempre che\ni lavoratori non abbiano ancora provveduto alla data di entrata in vigore del\npresente CCNL, all'accordo 22\u002F11\u002F1995 punto 3, sottoscritto dalle parti\nstipulanti il presente contratto collettivo nazionale di lavoro.\n\n\n\nC)\n\nLe Parti nel condiviso obiettivo di assicurare, nel rispetto delle norme di\nlegge e regolamentari, la miglior tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro,\nconvengono di affidare all'attività del Comitato Paritetico Nazionale (CPN) di\ncui all'art. 2 del presente CCNL il perseguimento dei seguenti obiettivi\ncomuni:\n\n\n\n-promuovere il miglioramento dei livelli di sicurezza e di salute sul luogo\ndi lavoro orientando le imprese, i R.L.S.S.A. e le R.S.U. all'adozione di\nmodelli di gestione della sicurezza e relative procedure di lavoro sicuro;\n\n-monitorare le iniziative di formazione in materia di sicurezza realizzate\ndalle imprese sia con riferimento ai R.L.S.S.A. che ai lavoratori neo-assunti\nal fine di costituire una banca dati settoriale sulla cui base poter esprimere\neventuali indirizzi;\n\n-confrontare i reciproci orientamenti sulla evoluzione della normativa\nnazionale e comunitaria;\n\n-seguire l'evoluzione della sicurezza dei settori rappresentati prendendo in\nesame eventuali problematiche di particolare rilievo che dovessero essere\nportate all'attenzione delle parti stipulanti;\n\n-esaminare specifiche tematiche connesse alla sicurezza sul lavoro anche per\nle attività affidate in appalto.\n\n\n\nInoltre, allo scopo di dare un contributo di conoscenza e suggerimenti di\ncomportamento utili ai fini della prevenzione, entro la fine di ciascun anno\npari si terrà una sessione di informativa nazionale di settore sulla sicurezza\nnella quale saranno congiuntamente valutate le risultanze delle rilevazioni\nstatistiche, su dati che l'organizzazione imprenditoriale raccoglierà ed\nelaborerà in forma aggregata, atte a rilevare la frequenza, la gravità e la\ndurata media degli eventi infortunistici, ripartiti per grandi aree\nterritoriali.\n\nIn occasione della prima sessione della anzidetta informativa di settore\nsulla sicurezza le parti esamineranno la possibilità di estendere le\nrilevazioni di parte imprenditoriale, da portare al tavolo delle valutazioni\ncongiunte, alle tipologie di infortunio e alle aree di rischio con l'obiettivo\ndi individuare eventuali iniziative di informazione, sensibilizzazione e\nformazione di cui la parte imprenditoriale potrà farsi carico nel quadro degli\nindirizzi generali di settore per il rafforzamento della prevenzione.",{"bindId":141,"name":142,"text":143},"cbamemtrad","- FeNEAL\u002FUIL - FILCA\u002FCISL - FILLEA\u002FCGIL","- FeNEAL\u002FUIL\n\n- FILCA\u002FCISL\n\n- FILLEA\u002FCGIL",{"bindId":145,"name":146,"text":147},"legalassistance_trigger","Art. 85 - Lavoratori con funzioni dirett","Art. 85 - Lavoratori con funzioni direttive\n\n\n\nAi lavoratori che svolgono funzioni direttive, per l'attuazione delle\ndisposizioni generali aziendali, si conviene di riconoscere la copertura delle\nspese e l'assistenza legale, concordata con l'Azienda, in caso di procedimenti\ncivili o penali per cause non dipendenti da colpa o dolo e relative a fatti\ndirettamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.\n\nNei confronti dei predetti lavoratori le Aziende riconoscono l'opportunità\ndi favorire interventi formativi e di aggiornamento professionale finalizzati\nal perfezionamento dei livelli di preparazione ed esperienza professionali in\nconnessione con le esigenze aziendali.",{"bindId":149,"name":150,"text":151},"MEALALL_trigger","Art. 52 - Mensa Fatte salve le situazion","Art. 52 - Mensa\n\n\n\nFatte salve le situazioni in atto e considerata sia la struttura dei settori\nsia la varietà delle situazioni di fatto che non consentono di pervenire a una\nregolamentazione uniforme dell'istituto, si conviene che la possibilità di\nattuazione del servizio di mensa sarà affrontata onde pervenire ad idonee\nsoluzioni aziendali o locali.\n\nPertanto, nelle unità produttive, comprese le sedi centrali, con almeno 100\ndipendenti, le Direzioni e le R.S.U. si incontreranno al fine sopra indicato,\ntenendo conto delle situazioni obiettive nelle singole unità produttive quali,\nad esempio, la distanza dallo stabilimento rispetto alla residenza della\nprevalenza dei lavoratori, il rapporto tra maestranze in forza e lavoratori che\nutilizzino il servizio ecc.\n\nNelle unità produttive, comprese le sedi centrali, dove sarà realizzata la\nmensa, il concorso delle Aziende al costo del pasto non sarà inferiore al\n50%.\n\nIn tutti gli stabilimenti ove sarà istituita la mensa, al lavoratore che\nnon partecipi alla medesima per cause dipendenti dalle esigenze di servizio o\nda accertati motivi di salute verrà corrisposta una indennità sostitutiva\nnella misura di € 0,06 per ogni giorno di presenza.\n\nTale indennità assorbe fino a concorrenza quanto aziendalmente corrisposto\nallo stesso titolo.\n\nAgli addetti del settore cemento, appartenenti ad unità con meno di 100\ndipendenti, sarà riconosciuta una indennità sostitutiva di mensa per ogni\ngiorno di presenza in misura percentuale della indennità aziendalmente erogata\nai lavoratori appartenenti ad unità produttive con più di 100 addetti.\n\nTale percentuale viene definita:\n\n\n\n- nel 34% dell'indennità aziendalmente in vigore all’1\u002F4\u002F1987;\n\n- nel 67% dell'indennità aziendalmente in vigore all’1\u002F4\u002F1988;\n\n- nel 100% dell'indennità aziendalmente in vigore all’1\u002F4\u002F1989.\n\n\n\nL'indennità come sopra definita assorbe sino a concorrenza quanto\naziendalmente corrisposto allo stesso titolo alle scadenze sopra ricordate.\n\n\n\nNota a Verbale\n\n\n\nLa presente normativa non modifica le situazioni in atto derivanti\ndall’applicazione di accordi aziendali e di gruppo. Dette situazioni restano\nconfermate.",{"bindId":153,"name":154,"text":155},"childcare2txt","-lo stato di famiglia per i lavoratori a","-lo stato di famiglia per i lavoratori agli effetti degli assegni per il\nnucleo familiare;",{"bindId":157,"name":158,"text":159},"WORKHOURS_trigger","Art. 33 - Orario di lavoro 1. Orario di ","Art. 33 - Orario di lavoro\n\n\n\n1. Orario di lavoro settimanale – Flessibilità\n\n\n\nA)\n\nLa durata dell'orario normale contrattuale è di 40 ore settimanali.\n\nL'orario settimanale contrattuale di lavoro viene distribuito su 5 giorni\ncon riposo, di norma, cadente il sabato con possibilità per l'Azienda di far\nusufruire la seconda giornata, non lavorata, o nel giorno precedente o\nsusseguente le domeniche e tutte le altre festività, compatibilmente con le\nesigenze tecniche e organizzative del lavoro verificate con la R.S.U.\n\nPer i lavoratori turnisti su tre turni, le 40 ore settimanali dell'orario\ncontrattuale si intendono mediamente realizzate nell'arco di 8 settimane.\n\nTenuto conto delle esigenze organizzative delle aziende dei settori cui si\napplica il presente contratto collettivo nazionale di lavoro caratterizzate da\nvariazioni di intensità dell'attività lavorativa, ai sensi dell'art. 4, comma\n4, del D.lgs. n. 66\u002F2003 la durata media dell'orario di lavoro, ai fini del\nD.lgs. citato, viene calcolata con riferimento a un periodo di sei mesi. In\ncaso di particolari esigenze organizzative, la Direzione aziendale e la R.S.U.\npotranno elevare tale periodo.\n\nIl ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e\ntrovare giustificazione in ragioni obiettive, indifferibili e occasionali.\n\nAl di là dei limiti previsti dal precedente comma, l'eventuale ricorso ai\ncasi di lavoro straordinario sarà preventivamente concordato tra la Direzione\ne la R.S.U.\n\nEntro i limiti consentiti dalla legge e dalle norme di cui sopra, il\nlavoratore non può rifiutarsi di compiere lavoro straordinario, festivo e\nnotturno, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.\n\nNon è riconosciuto, né compensato, il lavoro straordinario, festivo e\nnotturno, eseguito senza la preventiva disposizione dell'Azienda.\n\nNon possono essere adibiti al lavoro notturno i minori.\n\nL'Azienda fornirà mensilmente alla R.S.U. il numero globale delle ore\nstraordinarie effettuate dai lavoratori, indicandone le motivazioni.\n\nL'inizio e la fine del lavoro sono regolate dalle disposizioni aziendali. La\ntolleranza sull'entrata sarà di 5 minuti con un massimo di 15 minuti\nsettimanali.\n\nIl datore di lavoro deve esporre in modo facilmente visibile e in luogo\naccessibile a tutti i dipendenti interessati l’orario di lavoro con\nl’indicazione dell’inizio e del termine di esso, nonché dell’orario e\ndella durata degli eventuali intervalli di riposo.\n\n\n\nChiarimenti a verbale\n\n\n\n1)Ai soli effetti della corresponsione delle maggiorazioni per lavoro\nstraordinario, le ore non lavorate per ricorrenze festive nazionali e\ninfrasettimanali, per assenze dovute a malattia, infortunio, gravidanza e\npuerperio - fatta eccezione per quelle coincidenti con il giorno di riposo per\nriduzione di orario, e quelle non lavorate per ferie e permessi retribuiti\nsaranno computate ai fini del raggiungimento dell'orario contrattuale.\n\n2)Le parti si danno reciprocamente atto che la previsione di cui al 4°\ncomma del presente articolo, non comporta variazione alcuna né del trattamento\nconcernente le maggiorazioni per il lavoro straordinario spettante ai\nlavoratori né della collocazione temporale del relativo pagamento.\n\n3)Le parti si danno altresì atto che eventuali prestazioni straordinarie o\n- per i discontinui - eccedenti le 48 ore settimanali, potranno essere\nsoddisfatte, con il consenso del lavoratore, mediante l'attribuzione di\ncorrelati riposi compensativi da godere nell'anno di riferimento ovvero da\naccantonare nella banca ore individuale ferma restando la corresponsione della\nmaggiorazione.\n\n4)Le parti, con le norme di cui sopra, non hanno inteso modificare\ncondizioni di miglior favore di fatto esistenti.\n\n\n\nDichiarazione a verbale\n\n\n\nFerme restando le disposizioni di legge e di contratto in materia di orario\ndi lavoro, con riferimento agli accordi in essere sulle strutture di orario di\nlavoro presenti in azienda per i lavoratori a turno, le parti convengono, ai\nsensi dell'art. 17, commi 1, 3 e 4 del D.lgs. 66\u002F2003, che la gestione della\ncompatibilità delle esigenze tecnico-produttive e dei lavoratori interessati,\ne quanto disposto dagli artt. 7 e 9 del D.lgs. 66\u002F2003, potrà avvenire con\naccordi conclusi al secondo livello di contrattazione tra Direzione Aziendale,\nR.S.U. congiuntamente alle OO.SS. territoriali, ai sensi dell'art. 3\ndell'Accordo interconfederale. 23 luglio 1993 e art. 1 lettera b)\nContrattazione aziendale del vigente CCNL, da depositarsi presso il Comitato\nParitetico Nazionale (CPN) di cui all'art. 2 del CCNL. Resta comunque inteso\nche le casistiche eventualmente individuate non potranno essere utilizzate per\nsopperire a carenze di organico e\u002Fo organizzative.\n\n\n\nB)\n\nLe parti concordano sulla necessità di una puntuale applicazione delle\nnorme di legge e contrattuali che regolano il lavoro straordinario e si\nimpegnano ad adoperarsi attivamente tramite le rispettive strutture per\nrimuovere eventuali ostacoli o comportamenti contrastanti con l’osservanza\ndelle norme suddette.\n\nA fronte di particolari esigenze programmatiche, in relazione alla\nnecessità di una più economica utilizzazione degli impianti e della energia,\nl'Azienda potrà disporre prestazioni in più turni giornalieri o in nuovi\nturni di lavoro, nelle ore notturne e nelle giornate di sabato e di domenica.\nLe modalità di attuazione verranno esaminate con la R.S.U.\n\nPer l'effettuazione dei lavori di manutenzione, riparazione, pulizia delle\nmacchine che, eccezionalmente, in base ad oggettive necessità\ntecnico-produttive devono effettuarsi oltre l'orario normale di lavoro, è data\nfacoltà alla Azienda di superare l'orario contrattuale settimanale, nel\nrispetto delle norme di legge. Per tali lavori l'Azienda farà periodiche\ncomunicazioni alla R.S.U.\n\nIn presenza di esigenze tecniche, organizzative e produttive che richiedono,\nper l'intera Azienda o per parti di essa, articolazioni dell'orario di lavoro\nsettimanale diverse da quella contrattuale, le relative modalità attuative\nsaranno concordate con la R.S.U. La procedura dovrà esaurirsi entro 20 giorni\ndalla comunicazione del nuovo regime di orario, anche con l'eventuale\nintervento delle strutture sindacali territoriali. L'operatività delle\ndecisioni aziendali sarà sospesa per l'arco di tempo indicato.\n\nResta convenuto che le prestazioni attuate oltre l'orario normale\nsettimanale non costituiscono prestazioni straordinarie. Esse sono soddisfatte\ncon compensazioni nell'ambito del programma di lavoro definito e con la\ncorresponsione della maggiorazione del 10%.\n\n\n\n2. Riduzione dell'orario di lavoro\n\n\n\nNel confermare la normativa di cui al precedente punto 1) del presente\narticolo, l'orario di lavoro è ridotto, a decorrere dal 1° luglio 1983, di 40\nore in ragione d'anno cui si aggiungono ulteriori riduzioni, sempre in ragione\nd'anno, secondo le seguenti decorrenze e misure:\n\n\n\na)dal 1.1.1989: 8 ore per tutti i lavoratori;\n\nb) dal 1.1.1990: 8 ore per tutti i lavoratori;\n\nc) dal 1.6.1992:\n\n\n\n*4 ore per i lavoratori giornalieri e su due turni;\n\n*8 ore per i lavoratori turnisti su tre turni avvicendati;\n\n\n\nd)dal 1.6.1993: 4 ore per tutti i lavoratori;\n\ne)dal 1.1.2001: 4 ore per i lavoratori turnisti su tre turni avvicendati;\n\nf)dal 1.1.2002: 4 ore per i lavoratori turnisti su tre turni avvicendati;\n\ng) dal 1.7.2003: 4 ore per i lavoratori turnisti su tre turni\navvicendati.\n\n\n\nLe sopraddette riduzioni saranno fruite di norma attraverso il godimento di\npermessi individuali retribuiti a gruppi di 8 ore.\n\nLe Aziende potranno eventualmente stabilire, previo esame con la R.S.U.,\ndiverse modalità di utilizzazione in relazione alle specifiche esigenze\nproduttive e per la salvaguardia della efficienza aziendale, nonché alle\nfluttuazioni di mercato, alla stagionalità della domanda e\u002Fo in presenza di\nprocessi di ristrutturazione o riorganizzazione.\n\nIn caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno di\ncalendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui\nal presente punto 2) per ogni mese intero di anzianità. La frazione di mese\nsuperiore a 15 giorni sarà considerata a questo effetto come mese intero.\n\n\n\nChiarimenti a verbale\n\n\n\n-Resta convenuto che le riduzioni di orario annuo di cui sopra assorbono,\nfino a concorrenza, eventuali riduzioni definite da accordi aziendali nonché\neventuali trattamenti extracontrattuali in materia di permessi e ferie, salvo\nquelli concessi a titolo di nocività del lavoro, nonché quanto previsto dal\nProtocollo 22-1-1983.\n\n-Le riduzioni di orario di lavoro sopra previste saranno assorbite fino a\nconcorrenza, in caso di provvedimenti legislativi nazionali o comunitari.\n\n\n\n3. Trattamento festività soppresse\n\n\n\nIn sostituzione delle festività infrasettimanali abolite dalla legge 5\nmarzo 1977, n. 54 e successive integrazioni e modificazioni, verranno concessi,\na tutti i lavoratori, quattro gruppi di 8 ore di permesso individuale\nretribuito.\n\nPer i lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o\ncustodia con orario settimanale superiore a 40 ore, detti permessi individuali\nretribuiti si intendono riferiti all'orario giornaliero contrattuale ad essi\nassegnato.\n\nI permessi dovranno essere goduti individualmente e mediante rotazione che\nnon implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell’attività\nproduttiva e comunque compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive e\norganizzative delle Aziende.\n\nLe Aziende potranno eventualmente stabilire, previo esame congiunto con la\nR.S.U., diverse modalità di utilizzazione compatibilmente con le specifiche\nesigenze aziendali.\n\nIn caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno di\ncalendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui\nal primo comma del presente punto per ogni mese intero di anzianità. La\nfrazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata a questo effetto come\nmese intero.\n\nPer quanto riguarda la festività la cui celebrazione ha luogo nella prima\ndomenica del mese di novembre (4 novembre), il lavoratore beneficerà del\ntrattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.\n\n\n\n4. Banca ore\n\n\n\nÈ istituita una Banca ore individuale operante dal 1° gennaio 2000 in cui\nconfluiscono, al 1° gennaio di ogni anno, i permessi eventualmente non fruiti\nentro l'anno di maturazione relativi a:\n\n\n\n-le ore a fronte delle ex festività di cui al punto 3. (Trattamento\nfestività soppresse) del presente articolo;\n\n- le riduzioni dell'orario di lavoro previste;\n\n- eventuali ore di prestazioni straordinarie di cui al Chiarimento a verbale\nn. 3) del punto 1, (Orario di lavoro settimanale - Flessibilità) lett. A) del\npresente articolo.\n\n\n\nI permessi confluiti nella Banca ore individuale saranno fruiti da parte del\nlavoratore entro l'anno successivo previo preavviso di 2 giorni e\ncompatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative aziendali.\n\nAl 31 dicembre dell'anno come sopra indicato le eventuali ore che\nrisultassero ancora accantonate saranno pagate con la retribuzione in atto a\nquel momento (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di\ncontingenza, EDR, eventuali aumenti periodici di anzianità, ex premio di\nproduzione)(1). Su richiesta del singolo lavoratore e compatibilmente con le\nesigenze tecniche ed organizzative le predette ore potranno essere fruite entro\ni 12 mesi dell'anno successivo.\n\nL'attivazione del conto ore individuale avverrà previo accertamento presso\ngli Enti previdenziali competenti della legittimità ad assoggettare a prelievo\ncontributivo la retribuzione relativa ai permessi accantonati al momento della\nloro effettiva liquidazione.\n\n\n\n(1)\n\nVedi nota a pag. 94 (art. 51 Premio di risultato).",{"bindId":161,"name":162,"text":163},"ONCERISE_trigger","Art. 49 - Tredicesima mensilità o gratif","Art. 49 - Tredicesima mensilità o gratifica natalizia\n\n\n\nL'Azienda, normalmente 5 giorni prima di Natale, corrisponderà a tutti i\nlavoratori dipendenti (operai, intermedi, impiegati) una gratifica natalizia\nnella misura di una mensilità di retribuzione globale di fatto (1^).\n\nI periodi di assenza per malattia o infortunio, entro i limiti contrattuali\ndella conservazione del posto, non si detrarranno dal computo della gratifica\nnatalizia.\n\nNel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell'anno, al lavoratore saranno corrisposti tanti dodicesimi per quanti sono 1\nmesi di servizio prestati presso l'Azienda.\n\nAgli effetti di cui sopra la frazione di mese non superiore a 15 giorni non\nva considerata, mentre va considerata come mese intero la frazione di mese\nsuperiore ai 15 giorni.",{"bindId":165,"name":166,"text":167},"schedulesrestpw","L'orario settimanale contrattuale di lav","L'orario settimanale contrattuale di lavoro viene distribuito su 5 giorni\ncon riposo, di norma, cadente il sabato con possibilità per l'Azienda di far\nusufruire la seconda giornata, non lavorata, o nel giorno precedente o\nsusseguente le domeniche e tutte le altre festività, compatibilmente con le\nesigenze tecniche e organizzative del lavoro verificate con la R.S.U.",{"bindId":169,"name":170,"text":171},"healthandsafetyext","7.Per l'igiene sul lavoro e la prevenzio","7.Per l'igiene sul lavoro e la prevenzione infortuni si fa riferimento alle\nnorme generali e ai regolamenti speciali che disciplinano tale materia, in\nparticolare per quanto riguarda la fornitura dei dispositivi di protezione\nindividuale e collettiva, l'approvvigionamento dell'acqua potabile negli\nstabilimenti, l'istituzione di bagni, docce e spogliatoi.\n\n\n\n8.Le Aziende provvedono e assicurano nell'ambito delle unità produttive,\nivi comprese le miniere e le cave, che ciascun lavoratore riceva una adeguata\nformazione e informazione non inferiore a quella prevista dagli artt. 36 e 37\ndel D.lgs. n. 81\u002F2008 e dall'Accordo Stato\u002FRegioni del 21 dicembre 2011 e\nsuccessive modifiche e integrazioni con l'ausilio, se del caso, di appositi\nsupporti a stampa:",{"bindId":173,"name":166,"text":167},"dayspweek_select",{"bindId":175,"name":176,"text":177},"apprenticeships","Art. 25 - Apprendistato professionalizza","Art. 25 - Apprendistato professionalizzante\n\n\n\nLe parti riconoscono che l'apprendistato professionalizzante può costituire\nun fattore strategico di concorso allo sviluppo della competitività delle\nimprese e al contempo, grazie ai suoi contenuti formativi, un istituto di\naccesso al lavoro idoneo a favorire una occupazione di qualità nelle aziende\nche applicano il presente CCNL.\n\nLe parti stipulanti si danno reciprocamente atto che la disciplina che segue\ndà concreta attuazione e trova fondamento in quanto definito\nsull'apprendistato professionalizzante dal \"Testo unico dell'apprendistato\" di\ncui al D.lgs. 14 settembre 2011, n. 167 così come modificato dalla Legge 28\ngiugno 2012 n. 92 (Riforma del Mercato del Lavoro) e successive\nmodificazioni.\n\nPer la disciplina dell'apprendistato professionalizzante - che, ai sensi\ndell'art. 1, comma 1, del D.lgs. 167\u002F2011, è un contratto di lavoro a tempo\nindeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani - si\nfa richiamo alle vigenti norme di legge salvo quanto disposto nei commi\nseguenti.\n\nIn attuazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 167\u002F2011, il contratto di\napprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età\nnon inferiore ai 18 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in\npossesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.lgs.\n226\u002F2005, e non superiore ai 29 anni, ed è finalizzato alla qualificazione dei\nlavoratori attraverso un percorso di formazione per l'acquisizione di\ncompetenze di base, trasversali e tecnico-professionali.\n\nPuò essere convenuto un periodo di prova ai sensi dell'art. 21 del presente\ncontratto, di durata non superiore a quanto previsto per il livello\nimmediatamente superiore a quello di inserimento e in ogni caso di durata non\neccedente i 2 mesi.\n\nPossono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i\nlavoratori operai, intermedi e impiegati destinati a svolgere le mansioni\nproprie dell'area qualificata, 2° livello, dell'area specialistica, 1°, 2° e\n3° livello, dell'area concettuale, 1°, 2° e 3° livello e dell'area\ndirettiva, 1° e 2° livello.\n\nLa durata minima del contratto di apprendistato è di 6 mesi.\n\nLa durata massima del periodo di apprendistato e la sua suddivisione in\nperiodi è così determinata.\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      \n        \n\n        Livelli\n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n      Durata \n\n        \n        \n      \n      Primo periodo mesi\n\n        \n        \n      \n      Secondo periodo\n        mesi\n\n        \n        \n      \n      Terzo periodo mesi\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      Area qualificata 2°\n        livello  \n\n        Area specialistica 1° livello\n\n        \n        \n      \n      24\n      \n      12\n      \n      12\n      \n      —\n      \n    \n    \n      Area specialistica\n        2° e 3° livello\n\n        \n        \n      \n      30\n\n        \n        \n      \n      12\n\n        \n        \n      \n      12\n\n        \n        \n      \n      6\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      Area concettuale 1°\n        livello\n      \n      36\n      \n      12\n      \n      12\n      \n      12\n      \n    \n    \n      Area concettuale 2°\n        e 3° livello\n      \n      36\n      \n      12\n      \n      12\n      \n      12\n      \n    \n    \n      Area direttiva 1° e\n        2° livello\n      \n      36 \n        \n      \n      12\n      \n      12\n      \n      12\n      \n    \n  \n\n\n\n\nL'inquadramento e il relativo trattamento economico sono così\ndeterminati:\n\n\n\n-nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: due livelli sotto\nquello di destinazione finale con retribuzione corrispondente a quella minima\ncontrattuale (minimo tabellare, ex indennità di contingenza e EDR) del livello\niniziale di inquadramento;\n\n-nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale con\nretribuzione corrispondente a quella minima contrattuale (minimo tabellare, ex\nindennità di contingenza e EDR) prevista per tale livello;\n\n-nel terzo e ultimo periodo: fermo l'inquadramento di cui al secondo periodo\ndi apprendistato, la retribuzione sarà corrispondente a quella prevista per il\nlivello di destinazione finale.\n\n\n\nDurante lo svolgimento dell'apprendistato, le parti potranno recedere dal\ncontratto solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.\n\nPremesso che, stante la peculiare natura a causa mista del contratto di\napprendistato, il periodo di formazione si conclude al termine del periodo di\napprendistato, la parti del contratto individuale potranno recedere dal\ncontratto dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2118 del\nCodice civile, di quindici giorni. Durante il periodo di preavviso continua ad\napplicarsi la disciplina del contratto di apprendistato.\n\nQualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a\nnorma dell'art. 2118 Codice civile, l'apprendista è mantenuto in servizio e il\nrapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo\nindeterminato con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità\npreviste dalla legge.\n\nIn caso di infortunio sul lavoro l'azienda integrerà il trattamento Inail\nfino al 100 per cento della retribuzione spettante nel primo giorno e fino alla\ncessazione della indennità di invalidità temporanea nei limiti di durata\ndell'apprendistato.\n\nIn caso di malattia viene mantenuto il rapporto e corrisposto il 50 percento\ndella retribuzione spettante per un massimo di 6 mesi per ogni anno solare e\nnei limiti di durata dell'apprendistato.\n\nLe ferie di cui all'art. 46 matureranno pro quota con riferimento al\nservizio effettivamente prestato presso la stessa azienda.\n\nIl Premio di risultato di cui all'art. 51 verrà corrisposto a partire dal\nsecondo anno di apprendistato nella misura dell'80%.\n\nFermo restando quanto indicato per gli istituti sopra richiamati, il periodo\ndi apprendistato, per il lavoratore confermato a tempo indeterminato, verrà\ncomputato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini previsti dalla\nlegge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal contratto collettivo\nnazionale di lavoro.\n\nIl contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta, deve contenere\nl'indicazione della prestazione oggetto del contratto, la durata del periodo di\napprendistato, la qualifica professionale che sarà acquisita al termine\nprevisto del periodo di apprendistato sulla base degli esiti della formazione,\nil piano formativo individuale il cui schema si allega al presente CCNL\nunitamente allo schema della scheda di rilevazione dell'attività formativa\n(Allegato n. 5).\n\nI lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non\nsono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di legge.\n\nPer quanto non previsto espressamente valgono le norme del vigente CCNL in\nquanto applicabili.\n\nPer poter stipulare nuovi contratti di apprendistato professionalizzante, le\nunità produttive (per il settore del cemento) ovvero le imprese (per i settori\ndella calce e del gesso) devono aver mantenuto in servizio almeno il 51% dei\nlavoratori il cui contratto di apprendistato sia terminato nei ventiquattro\nmesi precedenti la nuova assunzione. A tal fine non si computano gli\napprendisti che: si siano dimessi; quelli il cui rapporto di lavoro si sia\nrisolto per giusta causa; i contratti risolti in corso o al termine del periodo\ndi prova. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in\nservizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo\nsvolgimento, sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo\nindeterminato.\n\nQualora non sia rispettata la predetta percentuale, è comunque consentita\nl'assunzione di un numero di apprendisti pari a quelli già confermati più\nuno, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli\napprendisti pregressi.\n\nLe parti riconoscono che i lavoratori assunti con contratto di apprendistato\nprofessionalizzante rispondono ai requisiti di iscrivibilità al Fondo di\nprevidenza complementare di categoria CONCRETO di cui all'art. 61 del presente\nCCNL.\n\n\n\nFormazione\n\n\n\nLa formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia\ninterni che esterni all'azienda.\n\nI principi convenuti nel presente capitolo sono finalizzati a garantire una\nuniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione\nnell'apprendistato professionalizzante.\n\nAi fini del conseguimento della qualificazione è destinato, nel triennio,\nun monte ore di 120 ore annue retribuite salvo il caso in cui le normative\nregionali prevedano la riduzione di detto monte ore per casi specifici. Le ore\ncomplessive di formazione possono essere distribuite diversamente nell'arco\ndella durata del contratto di apprendistato, salva una quantità minima annua\npari a 40 ore, sulla base di quanto previsto nel Piano formativo\nindividuale.\n\nLe modalità e l'articolazione della formazione (interna e\u002Fo esterna)\npotranno essere definite a livello aziendale, tenendo presente che una quota\ndel monte ore dovrà essere destinata all'apprendimento di nozioni di igiene,\nsicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro; una quota sarà riservata\nalla conoscenza dei diritti e dei doveri nel rapporto di lavoro; una quota\nconcernerà l'organizzazione aziendale e del ciclo produttivo ai fini del\ncompleto inserimento dell'apprendista nell'ambiente di lavoro.\n\nLe ore di formazione relative alla antinfortunistica e alla organizzazione\naziendale dovranno essere realizzate all'inizio del rapporto di lavoro. Le\nulteriori ore di formazione specificamente rivolte al conseguimento della\nqualificazione, potranno essere realizzate attraverso modalità di formazione\nin alternanza, on the job, in affiancamento e moduli di formazione teorica.\n\nLa formazione interna, anche con modalità e-learning, è prevista per le\nmaterie collegate alla realtà aziendale\u002Fprofessionale, mentre le altre materie\npotranno essere oggetto di formazione interna o esterna all'azienda, sempre\nfacendo ricorso anche a modalità e-learning, qualora l'azienda disponga di\ncapacità formativa interna.\n\nLa formazione esterna dovrà essere affidata a soggetti abilitati e\nqualitativamente riconosciuti.\n\nSono indicatori della capacità formativa interna la presenza di: risorse\numane idonee a trasferire competenze, tutor con competenze adeguate, nonché\nlocali idonei in relazione agli obiettivi formativi ed alle dimensioni\naziendali.\n\nL'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le\niniziative formative esterne e interne alla azienda. In caso di interruzione\ndel rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l'attività\nformativa svolta.\n\nLe funzioni di tutor possono essere svolte da un lavoratore qualificato\ndesignato dalla impresa. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di\ntutor della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro.\n\nI periodi di apprendistato presso più datori di lavoro o presso la medesima\nazienda si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di\napprendistato, purché non separati da interruzioni superiori a un anno e\nsempre che si riferiscano alle stesse attività e mansioni.\n\nNel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione di cui\nsopra saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato\nda svolgere. A quest’ultimo fine l’apprendista deve documentare\nl’avvenuta partecipazione alla attività formativa con l’attestato di\nfrequenza rilasciato dall’Istituto formativo e\u002Fo con l’attestazione del\ntutor aziendale nel libretto di formazione.\n\nAl termine del periodo di apprendistato l'azienda rilascerà\nall'apprendista, oltre alle normali registrazioni nella scheda professionale,\nun documento che attesti i periodi di apprendistato compiuti e le attività\nlavorative per le quali sono stati effettuati i periodi medesimi.\n\n\n\nDichiarazione a verbale\n\n\n\nLe parti si danno reciprocamente atto che procederanno a un nuovo esame\ndella materia qualora vengano stipulate ulteriori intese a livello\ninterconfederale finalizzate a dare piena operatività al \"Testo unico\ndell'apprendistato\" di cui al D.lgs. 14 settembre 2011, n. 167 così come\nmodificato dalla Legge 28 giugno 2012 n. 92 (Riforma del Mercato del Lavoro) e\nsuccessive modificazioni.\n\n\n\nProfili formativi\n\n\n\nI profili formativi individuano le relative conoscenze e competenze\nnecessarie alle figure professionali di seguito indicate:\n\n\n\n- addetto all'amministrazione;\n\n- responsabile amministrativo di stabilimento;\n\n- addetto commerciale;\n\n- responsabile qualità - responsabile laboratorio;\n\n- assistente\u002Fcapoturno;\n\n- capo servizi meccanici;\n\n- manutentore elettrico - elettromeccanico - elettronico;\n\n- manutentore generico polivalente;\n\n- manutentore meccanico;\n\n- operatore esterno di ciclo tecnologico con sala centralizzata;\n\n- operatore polifunzionale di cava;\n\n- analista di laboratorio.\n\n\n\nLe parti si danno atto che i programmi formativi concordati, oltre allo\nsbocco professionale determinato dal presente verbale di accordo, possono\ncreare le premesse per ulteriori evoluzioni professionali e conseguenti\navanzamenti di inquadramento - verificabili a livello aziendale tra Direzione\ned R.S.U.\n\n\n\nAddetto all'amministrazione:\n\nimpiegato AC1\n\n\n\nDeclaratoria AC\n\nAppartengono all'area concettuale i lavoratori impiegati, intermedi e operai\nche ricoprono posizioni di lavoro che richiedono elevata e qualificata\nautonomia organizzativa e riferimento al superiore per le problematiche più\ncomplesse ed eventuale coordinamento di lavoratori di aree\u002Flivelli inferiori;\nil tutto nell'ambito delle direttive e degli obiettivi specifici definiti dalla\nAzienda per il settore\u002Ffunzione di appartenenza. Sono in possesso di\npreparazione teorica\u002Fprofessionale e\u002Fo di esperienza specialistica\nconsolidata.\n\n\n\nProfilo di riferimento\n\nAddetti ai vari servizi amministrativi di stabilimento o unità commerciali\n(o di sede).\n\n\n\nAree di attività\n\n-Attuazione operativa connessa alla tenuta dei libri contabili a partita\ndoppia e alla registrazione delle scritture secondo il piano dei conti.\n\n-Controllo della fatturazione acquisti e clienti e registrazione delle\nstesse su schede meccanografiche e libri IVA.\n\n-Redazione dei documenti di accompagnamento del trasporto.\n\n-Tenuta di documentazione di carattere amministrativo e archiviazione.\n\n-Tenuta ed aggiornamento libro magazzino, libro inventario.\n\n\n\nConoscenze e competenze professionali\n\n-Utilizzare un programma di videoscrittura. Collegarsi a reti telematiche\nper l'informazione tecnica e normativa. Conoscere i principi per\nl'archiviazione delle informazioni.\n\n-Utilizzare un programma di foglio elettronico e applicarne le potenzialità\nnelle più comuni situazioni di gestione nell'ambito dell’impresa.\n\n- Conoscere il rapporto tra magazzino e funzione amministrativa nei suoi\naspetti di: registrazione, inventario, giacenza e operatività informatica.\n\n- Saper utilizzare i principali programmi applicativi.\n\n-Acquisizione di elementi per la registrazione delle scritture secondo il\npiano dei conti predisposto da superiori professionalità.\n\n-Capacità di controllo della fatturazione acquisti e clienti, nonché di\nregistrazione e libri IVA.\n\n-Redazione dei documenti di accompagnamento del trasporto dei materiali in\nmovimento all'interno della azienda o provenienti dall'esterno.\n\n-Capacità di tenuta e aggiornamento del libro magazzino.\n\n- Capacità di stesura del libro inventario.\n\n- Acquisizione graduale di capacità professionali per verificare le\nquantità di materiali in movimento da e per la sede centrale.\n\n- Capacità di effettuare controlli parziali e finali dei carichi.\n\n- Tenuta di documentazione amministrativa correlata alle operazioni\nassegnate e capacità di archiviazione, secondo le disposizioni impartite da\nsuperiori professionalità.\n\n-Graduale acquisizione di capacità di suddividere e destinare ai singoli\nreparti la documentazione in arrivo.\n\n- Capacità di ripartizione della corrispondenza tra le diverse aree\nfunzionali dell'azienda.\n\n- Controllo e verifica della fatturazione.\n\n\n\nResponsabile amministrativo di stabilimento:\n\nimpiegato ADI\n\n\n\nDeclaratoria AD\n\nAppartengono all'area direttiva i lavoratori impiegati con funzioni\ndirettive che occupano posizioni di lavoro di particolare rilevanza con\nautonomia organizzativa e decisionale al fine del conseguimento degli obiettivi\naziendali; sono in possesso di approfondita e qualificata preparazione teorica\naccompagnata da elevata esperienza professionale e svolgono funzioni di\nrilevante responsabilità economica\u002Fgestionale o di elevata professionalità\nnell'ambito delle\n\ndirettive generali aziendali con eventuale coordinamento direttivo di uffici\no servizi.\n\n\n\nProfilo di riferimento\n\nAddetti a funzioni amministrative, tecniche, commerciali o di acquisto di\nenti centrali in possesso di approfondita conoscenza specifica e prolungata\nesperienza che svolgono compiti di indirizzo, coordinamento e raccordo\ninterfunzionale.\n\n\n\nAree di attività\n\n-Supervisione dei servizi amministrativi di stabilimento con capacità di\nindirizzo e controllo (magazzino, amministrazione del personale, spedizioni,\nimprese appaltatrici).\n\n-Tenuta dei registri scarico e carico rifiuti e scadenziario autorizzazioni\nvarie.\n\n-Assistenza, per tutte le pratiche amministrative, rapporti con il personale\ne rapporti con il territorio, alla Direzione di Stabilimento.\n\n\n\nConoscenze e competenze professionali\n\n-Conoscere l'impresa nei suoi aspetti organizzativi gestionali e il contesto\nin cui opera. Potenziare le capacità di relazionarsi in ambito\norganizzativo.\n\n-Utilizzare un programma di videoscrittura. Collegarsi a reti telematiche\nper l'informazione tecnica e normativa. Conoscere i principi per\nl'archiviazione delle informazioni.\n\n-Utilizzare un programma di foglio elettronico e applicarne le potenzialità\nnelle più comuni situazioni di gestione nell'ambito dell’impresa.\n\n-Conoscere l'aspetto contabile, le varie forme societarie, le fasi della\ncontabilità e gestione degli uffici. Conoscere la normativa e la gestione dei\nrifiuti.\n\n-Conoscere il rapporto tra magazzino e funzione amministrativa nei suoi\naspetti di: registrazione, inventario, giacenza e operatività informatica.\n\n-Conoscere il quadro di riferimento della normativa legata alla\ncertificazione di qualità ISO 9000; implementare un sistema organizzativo;\nprocedere all'adeguamento di alcune fasi operative, sulla base di un manuale\ndelle procedure predisposto.\n\n-Conoscere i sistemi di tenuta dei libri paga e matricola e gli adempimenti\ncontributivi, previdenziali e fiscali.\n\n-Capacità di lettura, interpretazione e formazione delle bolle di\naccompagnamento dei materiali in movimento all'interno della azienda o\nprovenienti dall'esterno.\n\n-Capacità di verifica sul libro magazzino.\n\n- Capacità di stesura del libro inventario.\n\n- Acquisizione graduale di capacità professionali per verificare le\nquantità di materiali in movimento da e per la sede centrale.\n\n- Capacità di effettuare controlli parziali e finali dei carichi.\n\n- Tenuta di documentazione amministrativa correlata alle operazioni\nassegnate.\n\n- Capacità di ripartizione della corrispondenza tra le diverse aree\nfunzionali dell'azienda.\n\n- Supervisione delle scorte al magazzino, in relazione alle fasi di\nlavorazione e alla programmazione delle stesse.\n\n- Rispettare ed applicare le procedure relative alla qualità.\n\n\n\nAddetto commerciale:\n\nImpiegato AC2\n\n\n\nDeclaratoria AC\n\nAppartengono all'area concettuale i lavoratori impiegati, intermedi e operai\nche ricoprono posizioni di lavoro che richiedono elevata e qualificata\nautonomia organizzativa e riferimento al superiore per le problematiche più\ncomplesse ed eventuale coordinamento di lavoratori di aree\u002Flivelli inferiori;\nil tutto nell'ambito delle direttive e degli obiettivi specifici definiti dalla\nAzienda per il settore\u002Ffunzione di appartenenza. Sono in possesso di adeguata\npreparazione teorica\u002Fprofessionale e\u002Fo di esperienza specialistica\nconsolidata.\n\n\n\nProfilo di riferimento\n\nAcquisitore di ordini con adeguata esperienza.\n\n\n\nAree di attività\n\nSulla base delle conoscenze tecniche e specialistiche in possesso e delle\ncapacità richieste per una corretta copertura del suo ruolo, gestisce le\nattività tecnico\u002Fprofessionali della funzione commerciale, cura la relazione\ncon il mercato e la clientela per l'analisi delle esigenze e dei bisogni,\npromuove l'offerta aziendale e predispone soluzioni tecniche e proposte\neconomiche autorizzate.\n\n\n\nConoscenze e competenze professionali\n\n-Conoscere le caratteristiche dei prodotti del settore di appartenenza, dei\nloro impieghi e degli elementi più importanti dei cicli di produzione.\n\n- Acquisire la capacità di conoscere il mercato di competenza e di\nindividuare i canali di utilizzo dei prodotti, in particolare acquisire gli\nstrumenti che consentano la conoscenza delle iniziative di sviluppo nel settore\ndelle costruzioni, dei clienti, anche potenziali, presenti nella zona che gli\nsarà affidata e dei progetti edilizi, gli appalti e le opere in programma.\n\n-Valutare l'affidabilità dei clienti con la collaborazione delle altre\nfunzioni aziendali.\n\n-Conoscere la struttura e i processi generali dell'attività aziendale e le\nfasi operative tipiche del ruolo quali:\n\n\n\n*la struttura dell'attività commerciale e le responsabilità ad essa\naffidate;\n\n* le tecniche di pianificazione commerciale utilizzate;\n\n*gli elementi basilari della contrattualistica, con particolare riferimento\nai contratti di compravendita, somministrazione, trasporto, assicurazione.\n\n\n\n-Acquisire tecniche e capacità professionali e personali al fine di\nconseguire gli obbiettivi tipici della funzione commerciale quali:\n\n\n\n*interpretare le logiche di mercato;\n\n* saper rappresentare l'offerta di servizi e prodotti della azienda anche\ndal punto di vista tecnico;\n\n* essere in grado di individuare le soluzioni tecniche ed economiche più\nadatte al cliente e di risolvere i problemi in modo efficace e coerente.\n\n\n\n-Conoscere i principi delle relazioni interpersonali e comunicazione\nefficace.\n\n- Gestire i rapporti post-vendita ed essere in grado di affrontare eventuali\ncriticità subentrate in fase di consegna o applicazione dei prodotti\nvenduti.\n\n- Curare la regolarità dei pagamenti da parte dei clienti.\n\n- Essere in grado di raggiungere gli obiettivi individuali assegnati e di\ncontribuire al raggiungimento di quelli di gruppo.\n\n- Saper lavorare in un team di lavoro.\n\n\n\nResponsabile qualità - responsabile laboratorio:\n\nImpiegato AD1\n\n\n\nDeclaratoria AD\n\nAppartengono all'area direttiva i lavoratori impiegati con funzioni\ndirettive che occupano posizioni di lavoro di particolare rilevanza con\nautonomia organizzativa e decisionale al fine del conseguimento degli obiettivi\naziendali; sono in possesso di approfondita e qualificata preparazione teorica\naccompagnata da elevata esperienza professionale e svolgono funzioni di\nrilevante responsabilità economica\u002Fgestionale o di elevata professionalità\nnell'ambito delle direttive generali aziendali con eventuale coordinamento\ndirettivo di uffici o servizi.\n\n\n\nProfilo di riferimento\n\nTecnici con compiti di coordinamento e controllo di singoli servizi di\nmanutenzione e di servizio alla produzione finalizzati alla ottimizzazione dei\nrisultati funzionali e operativi.\n\n\n\nAree di attività\n\n- Ha la responsabilità del mantenimento e del continuo miglioramento del\nsistema qualità ed in questo ambito risponde della raccolta,\ndell'aggiornamento, della elaborazione dei dati di produzione e consumo di\ntutti gli impianti produttivi.\n\n-Risponde della raccolta dei dati relativi alla qualità dei prodotti.\n\n-È responsabile del laboratorio per le analisi chimiche e le prove\nfisico-meccaniche.\n\n\n\nConoscenze e competenze professionali\n\n- Conoscere il ciclo produttivo, le materie prime, i prodotti finiti, i\ncostituenti ed ogni altro materiale utilizzato per la produzione dei leganti\nidraulici.\n\n-Conoscere le logiche del sistema qualità nelle sue componenti normative e\nnelle sue finalità.\n\n-Mettere in atto quanto previsto dal sistema qualità e verificarne la\ncorretta attuazione.\n\n-Diffondere il sistema qualità nelle sue componenti: manuale qualità,\nprocedure, istruzioni, specifiche ecc.\n\n-Verificare che tutto il personale sia correttamente informato sui metodi di\nlavoro, sulle procedure operative, sulle specifiche e sugli obiettivi di\nqualità.\n\n- Predisporre il piano annuale delle verifiche ispettive.\n\n- Predisporre la documentazione necessaria per effettuare il riesame del\nSistema Qualità e le riunioni periodiche.\n\n-Curare la realizzazione delle azioni di sensibilizzazione e di formazione\ndel personale.\n\n-Curare la stesura, l'emissione e la gestione dei documenti del sistema\nqualità secondo quanto previsto nel manuale qualità.\n\n-Verificare l'effettuazione di quanto previsto nelle azioni\ncorrettive\u002Fpreventive e redigere il rapporto sulla efficacia degli interventi\nattuati.\n\n-Conoscere tutte le procedure, metodologie e standards di riferimento per\ntutti i controlli chimici e chimico-fisici di tutti i materiali del processo\nproduttivo del cemento, acque e combustibili.\n\n-Promuovere e assicurare la formazione del personale di stabilimento\ncoinvolto nel controllo della qualità delle materie prime, semilavorati e\nprodotti finiti.\n\n- Eseguire tutte le analisi e i controlli previsti nel normale piano dei\ncontrolli ed eventuali controlli straordinari del Ciclo di Produzione.\n\n-Assicurare la registrazione e l'elaborazione di tutti i dati relativi al\nsistema di controllo della qualità.\n\n-Assicurare la taratura e la messa a punto sia degli strumenti di\nlaboratorio che sia delle apparecchiature analitiche destinate al controllo di\nprocesso.\n\n-Intrattenere i rapporti con l'\"ITC\" e gli altri enti di certificazione.\n\n-Controllare sistematicamente il pieno rispetto di tutte le norme vigenti\nper la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela della salute del\npersonale del laboratorio chimico:\n\n\n\n*attuare le misure preventive e protettive dai rischi accertati\nconformemente a quanto richiesto dalla normativa vigente e in coerenza con il\nprocesso di valutazione dei rischi;\n\n*attuare le procedure di lavoro sicuro per le varie attività del\nlaboratorio chimico, controllandone nel tempo la loro corretta applicazione;\n\n*informare e formare i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti e\nportare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione;\n\n*curare che il personale del laboratorio chimico osservi tutte le norme\nvigenti in materia di sicurezza e tutela della salute richieste dalla natura\ndel proprio lavoro e usi i dispositivi di protezione individuale messi a\ndisposizione.\n\n\n\nAssistente\u002FCapoturno:\n\nIntermedio AC1\n\n\n\nDeclaratoria AC\n\nAppartengono all'area concettuale i lavoratori impiegati, intermedi ed\noperai che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono elevata e qualificata\nautonomia organizzativa e riferimento al superiore per le problematiche più\ncomplesse ed eventuale coordinamento di lavoratori di aree\u002Flivelli inferiori;\nil tutto nell'ambito delle direttive e degli obiettivi specifici definiti dalla\nAzienda per il settore\u002Ffunzione di appartenenza. Sono in possesso di adeguata\npreparazione teorica\u002Fprofessionale e\u002Fo di esperienza specialistica\nconsolidata.\n\n\n\nProfilo di riferimento\n\nPreposti al coordinamento di lavoratori addetti ai reparti di produzione in\nunità produttive a ciclo completo tradizionale.\n\n\n\nAree di attività\n\nCoordinatore operativo di lavoratori addetti ai reparti di produzione\noperanti su più turni avvicendati:\n\n\n\n-mediante il coordinamento degli interventi sugli impianti effettuati dalla\nsquadra di personale a turno, garantisce che le caratteristiche dei\nsemilavorati e dei prodotti finiti siano rispondenti alle specifiche di\nqualità;\n\n-in base alla esperienza acquisita provvede sia alla individuazione di\nguasti e\u002Fo anomalie funzionali con riferimento alla gravità e ai tempi di\nintervento, per poi coordinarsi con le aree di manutenzione per la\nprogrammazione della fermata di macchinari e\u002Fo impianti allo scopo di\nripristinarne la funzionalità, sia a informare i servizi competenti su\nproblematiche che, se non rilevate, potrebbero procurare gravi danni agli\nimpianti di produzione o determinare un livello qualitativo dei prodotti\ninferiore agli standard aziendali;\n\n- redige una breve relazione sulle operazioni più salienti avvenute nel\ncorso del turno, documento che resta a disposizione dei responsabili della\nproduzione e delle manutenzioni per le valutazioni relative;\n\n- suggerisce tutte le possibili migliorie per il buon funzionamento degli\nimpianti o di singole macchine;\n\n-controlla sistematicamente, per quanto di competenza, il pieno rispetto da\nparte del personale di tutte le norme vigenti per la prevenzione degli\ninfortuni sul lavoro e per la tutela della salute;\n\n-partecipa alle riunioni indette per effettuare la programmazione dei lavori\ne degli interventi.\n\n\n\nConoscenze e competenze professionali\n\n- Conoscere il ciclo produttivo e l'organizzazione del lavoro.\n\n- Conoscere gli impianti e i macchinari, la loro funzionalità e le anomalie\ndi funzionamento.\n\n- Conoscere tutte le innovazioni apportate nel processo.\n\n- Conoscere le normative di certificazione della qualità.\n\n- Conoscere le normative tutte in materia di igiene e sicurezza nei luoghi\ndi lavoro.\n\n-Conoscere le misure tutte, preventive e protettive, idonee a scongiurare\nrischi di qualsiasi natura connessi allo svolgimento delle attività degli\naddetti alla produzione.\n\n-Conoscere tutte le operazioni riguardanti il controllo della qualità dei\nprodotti e dei semilavorati.\n\n-Conoscere le principali norme legali e contrattuali in tema di gestione del\nrapporto di lavoro.\n\n\n\nCapo servizi meccanici - Responsabile manutenzione meccanica:\n\nImpiegato AD2\u002F \u002F\n\n\n\nDeclaratoria AD\n\nAppartengono all'area direttiva i lavoratori impiegati con funzioni\ndirettive che occupano posizioni di lavoro di particolare rilevanza con\nautonomia organizzativa e decisionale al fine del conseguimento degli obiettivi\naziendali; sono in possesso di approfondita e qualificata preparazione teorica\naccompagnata da elevata esperienza professionale e svolgono funzioni di\nrilevante responsabilità economica\u002Fgestionale o di elevata professionalità\nnell'ambito delle direttive generali aziendali con eventuale coordinamento\ndirettivo di uffici o servizi.\n\n\n\nProfilo di riferimento\n\nAddetti al coordinamento di più servizi, reparti o settori di attività con\napprofondite conoscenze teorico-pratiche con responsabilità organizzativa e di\nindirizzo per la migliore efficacia tecnico-gestionale.\n\n\n\nAree di attività\n\n-Ha la responsabilità della manutenzione meccanica del macchinario fisso e\nmobile dell'intero ciclo produttivo e dei mezzi mobili di stabilimento.\n\n-Organizza e sovrintende, tramite preposti, alla attività della officina\nmeccanica.\n\n-Sovrintende ai lavori di manutenzione meccanica e di nuovo impianto\naffidati in appalto o con contratto d'opera e con la relativa contabilità.\n\n\n\nConoscenze e competenze professionali\n\n-Conoscere le caratteristiche strutturali, funzionali, sistemiche ed\noperative di impianti, macchine, apparecchiature e mezzi vari, relativi\nall'intero ciclo produttivo:\n\nrilevare e analizzare ogni situazione anomala;\n\n\n\n*effettuare la manutenzione preventiva (ispezioni, piano di lubrificazione,\necc.);\n\n*programmare ed eseguire gli interventi manutentivi, coordinandoli, se\nnecessario, con gli interventi degli altri servizi della cementeria;\n\n*individuare i materiali necessari, controllare le giacenze e compilare le\nrichieste di acquisto;\n\n*assicurare la tempestiva disponibilità dei materiali nel rispetto delle\ndisposizioni aziendali;\n\n*raccogliere e aggiornare tutta la documentazione relativa alla gestione\nmeccanica della cementeria secondo i criteri e le procedure informatiche\nvigenti;\n\n*gestire, organizzare e formare il personale dei servizi di manutenzione\nmeccanica.\n\n\n\n-Programmare i lavori meccanici affidati ad imprese appaltatrici, compresi i\nlavori di nuovi impianti; curare i rapporti con le imprese appaltatrici per\nassicurare la corretta ed economica esecuzione degli interventi; predisporre\ntutta la documentazione richiesta per la definizione dei budget e per il\nrispetto delle procedure d'appalto dei lavori affidati alle imprese\nappaltatrici; provvedere al controllo della contabilità; collaborare, per\nquanto di competenza, al raggiungimento degli obiettivi di budget.\n\n-Conoscere le norme vigenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e\nla tutela della salute del personale dei servizi di manutenzione meccanica:\n\n\n\n*attuare le misure preventive e protettive dei rischi accertati\nconformemente a quanto richiesto dalla normativa vigente ed in coerenza con il\nprocesso di valutazione dei rischi;\n\n*attuare le procedure di lavoro sicuro per le varie attività della officina\nmeccanica, controllandone nel tempo la loro corretta applicazione;\n\n*informare e formare i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti;\n\n*curare che il personale della officina meccanica osservi tutte le norme\nvigenti in materia di sicurezza e tutela della salute ed usi i dispostivi di\nprotezione individuale messi a disposizione;\n\n*compilare e registrare le cause che hanno determinato l’infortunio degli\naddetti alla officina meccanica, al fine di individuare le necessarie misure\npreventive e\u002Fo protettive;\n\n*informare i responsabili delle imprese appaltatrici sui rischi specifici\nesistenti nell'ambiente in cui sono destinate a operare e definire le modalità\ndi cooperazione e coordinamento degli interventi di protezione e\nprevenzione;\n\n*contribuire all'esame delle situazioni critiche, con studi e proposte di\ninterventi migliorativi.\n\n\n\nManutentore elettrico - elettromeccanico - elettronico:\n\nOperaio AC2\n\n\n\nDeclaratoria AC\n\nAppartengono all'area concettuale i lavoratori impiegati, intermedi e operai\nche ricoprono posizioni di lavoro che richiedono elevata e qualificata\nautonomia organizzativa e riferimento al superiore per le problematiche più\ncomplesse ed eventuale coordinamento di lavoratori di aree\u002Flivelli inferiori;\nil tutto nell'ambito delle direttive e degli obiettivi specifici definiti dalla\nAzienda per il settore\u002Ffunzione di appartenenza. Sono in possesso di adeguata\npreparazione teorica\u002Fprofessionale e\u002Fo di esperienza specialistica\nconsolidata.\n\n\n\nProfilo di riferimento\n\nSpecialista provetto di manutenzione (elettrica, elettronica,\nelettromeccanica e tecnico hardware) in possesso di prolungata e comprovata\nesperienza che, utilizzando anche apparecchiature ad alta precisione, effettua\nle ispezioni e le rilevazioni necessarie per la programmazione della\nmanutenzione su impianti e macchine di elevata complessità; compie le\nverifiche tecniche di lavori affidati a terzi partecipando ai relativi\ncollaudi.\n\n\n\nArea di attività\n\nSulla base di disegni tecnici, interviene nel montaggio, ripristino o\nriparazione di impianti elettrici di alta e bassa tensione, impianti\nelettronici e informatici e delle relative parti di computers e di impianti di\nricezione nonché di reti telefoniche e telematiche utilizzando anche\nstrumentazione informatica, con controllo e messa a punto o in servizio con le\nopportune verifiche.\n\n\n\nConoscenze e competenze professionali\n\n-Conoscere le caratteristiche del settore di appartenenza (manutenzione\nimpianti, potenza, automazione) e dei principali processi e tecnologie di\nfabbricazione e trasformazione.\n\n-Conoscere il ruolo della propria sezione di lavoro all'interno del processo\nproduttivo e il ciclo produttivo di riferimento, le procedure interne previste\ndai sistemi di certificazione in atto.\n\n-Leggere e interpretare schemi anche con componentistica elettronica.\n\n-Conoscere gli elementi di base della elettrotecnica e della elettronica.\n\n-In riferimento allo schema dato saper scegliere i materiali e i componenti\nnecessari realizzare in autonomia impianti di illuminazione e distribuzione\nelettrica.\n\n-Collaborare alla messa a punto di impianti, sistemi e macchine elettriche\ned elettroniche partecipare al loro collaudo.\n\n-In riferimento allo schema dato, individuare i componenti, anche\nelettronici di quadri di comando controllo e regolazione di macchine e\nimpianti, operare il cablaggio delle apparecchiature e la installazione del\nquadro a bordo macchina.\n\n-Conoscere e saper gestire tramite tecnologia PLC circuiti elettropneumatici\ne oleodinamici.\n\n-Saper installare reti di distribuzione anche informatica di tipo LAN e\nintervenire su reti a banda larga.\n\n-Saper eseguire le lavorazioni meccaniche che possono essere richieste per\nla realizzazione degli impianti (alloggiamento apparecchiature).\n\n-Conoscere e identificare i problemi elettrici in fase di manutenzione degli\nimpianti elettrici industriali e, all'occorrenza, anche civili.\n\n-Conoscere i metodi da applicare ed essere in grado di effettuare una\nricerca guasti.\n\n-Registrare sulla documentazione tecnica le fasi del lavoro e i\nrisultati.\n\n-Conoscere gli strumenti e i macchinari di lavoro.\n\n-Saper utilizzare lo strumento informatico per la stesura della\ndocumentazione necessaria.\n\n-Conoscere e applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo.\n\n-Compilare e registrare le cause che hanno determinato l'infortunio degli\naddetti alla officina meccanica, al fine di individuare le necessarie misure\npreventive e\u002Fo protettive.\n\n-Informare i responsabili delle imprese appaltatrici sui rischi specifici\nesistenti nell'ambiente in cui sono destinate ad operare e definire le\nmodalità di cooperazione e coordinamento degli interventi di protezione e\nprevenzione.\n\n-Contribuire all'esame delle situazioni critiche, con studi e proposte di\ninterventi migliorativi.\n\n\n\nManutentore generico polivalente:\n\nOperaio AS2\n\n\n\nDeclaratoria AS\n\nAppartengono all’area specialistica i lavoratori impiegati, intermedi e\noperai che svolgono mansioni che richiedono approfondite conoscenze\nprofessionali specifiche perfezionate con processi formativi o con consolidata\nesperienza pratica nella posizione, autonomia organizzativa della fase\noperativa nonché eventuale supervisione di personale appartenente ad\naree\u002Flivelli inferiori, in attuazione di disposizioni impartite dai\nresponsabili di funzione\u002Fsettore di competenza.\n\n\n\nProfilo di riferimento\n\nSpecialisti di mestiere che compiono operazioni di manutenzione, riparazione\ne montaggio di apparecchiature elettriche (edili ed idraulici civili) o\ncomponenti elettronici sia in officina sia nei reparti, ovvero, per il settore\ndelle malte, nei cantieri dei clienti.\n\n\n\nAree di attività\n\n-Sulla base di istruzioni operative, disegni tecnici non complessi e\nprogrammi di manutenzione preventiva, esegue lavori di manutenzione ordinaria\nprevalentemente di natura edile, ma anche su impianti elettrici e idraulici\ncivili.\n\n-All'occorrenza, collabora con i manutentori specializzati nella esecuzione\ndi interventi su attrezzature o impianti industriali.\n\n\n\nConoscenze e competenze professionali\n\n-Conoscere le caratteristiche generali della attività di produzione e del\nciclo tecnologico.\n\n- Conoscere in modo approfondito la struttura edile e impiantistica\ndell’unità produttiva in cui sono svolte le mansioni lavorative.\n\n- Conoscere le finalità della propria mansione all'interno della attività\ndella unità produttiva, oltre alle procedure previste dal sistema\nsicurezza.\n\n-Conoscere in modo approfondito gli utensili e le attrezzature necessarie\nper lo svolgimento delle mansioni e interpretare la documentazione tecnica di\ncorredo.\n\n-Conoscere e applicare gli elementi di base della manutenzione edile,\nidraulica, della impiantistica elettrica ed elettromeccanica civile.\n\n-Conoscere le caratteristiche tecniche e gli impieghi dei diversi materiali\nutilizzati nello svolgimento delle mansioni.\n\n-Conoscere in modo approfondito tutte le normative di sicurezza relative\nall'utilizzo di utensili, attrezzature e materiali propri delle attività di\ncompetenza.\n\n-Conoscere in modo approfondito i dispositivi individuali di protezione e le\nmodalità per un loro corretto utilizzo.\n\n-Saper registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto e ai risultati\nottenuti.\n\n-Saper effettuare interventi di manutenzione ordinaria ed essere in grado di\ncollaborare con gli specialisti, in caso di necessità, per interventi di\nmanutenzione degli impianti industriali.\n\n-Conoscere e applicare le normative di sicurezza sul lavoro, ambientali e di\nigiene del lavoro riferibili alla mansione.\n\n\n\nManutentore meccanico:\n\nOperaio AS2\n\n\n\nDeclaratoria AS\n\nAppartengono all'area specialistica i lavoratori impiegati, intermedi e\noperai che svolgono mansioni che richiedono approfondite conoscenze\nprofessionali specifiche perfezionate con processi formativi o con consolidata\nesperienza pratica nella posizione, autonomia organizzativa della fase\noperativa nonché eventuale supervisione di personale appartenente ad\naree\u002Flivelli inferiori, in attuazione di disposizioni impartite dai\nresponsabili di funzione\u002F settore di competenza.\n\n\n\nProfilo di riferimento\n\nSpecialisti di mestiere che effettuano manutenzioni, riparazioni e montaggi\nmeccanici, per lo più a reparto, impostando il lavoro seguendolo nelle fasi\noperative fino alla sua conclusione avvalendosi anche di altri\ncollaboratori.\n\n\n\nAree di attività\n\n-Sulla base di istruzioni operative, programmi di manutenzione preventiva,\ndisegni tecnici e schemi di impianto, esegue lavori di precisione, per la\ncostruzione, modifica, riparazione, manutenzione delle parti meccaniche di\nmacchine e impianti.\n\n-Esegue il controllo e la messa a punto degli stessi.\n\n\n\nConoscenze e competenze professionali\n\n- Conoscere le caratteristiche generali dell'attività di produzione e del\nciclo tecnologico, con particolare riferimento alle macchine e agli impianti di\nstabilimento.\n\n-Possedere una visione \"sistemica\" che permetta di individuare i\ncollegamenti tra le varie fasi in cui si articola il processo di produzione\n(estrazione e frantumazione delle materie prime, macinazione materie prime,\ncottura, macinazione, distribuzione prodotto sfuso, insacco).\n\n-Conoscere il ruolo della propria specializzazione all'interno del processo\nproduttivo, oltre alle procedure previste dal sistema sicurezza.\n\n-Leggere e interpretare la documentazione tecnica di pertinenza: disegno di\ninsieme e dei particolari, distinta base tecnica, ciclo di montaggio, scheda\ncontrollo qualità, piani di manutenzione preventiva.\n\n-Conoscere e applicare gli elementi di base della meccanica, compresi\nelementi di elettromeccanica.\n\n-Conoscere le caratteristiche tecnologiche e meccaniche dei materiali\nimpiegati nella costruzione dei macchinari e impianti di produzione.\n\n-Conoscere il processo di montaggio di gruppi o sottogruppi meccanici e\nsapere intervenire con lavorazioni su banco, anche tramite la saldatura, e con\nle macchine utensili, per adattamenti eventualmente richiesti.\n\n-Saper eseguire la messa a punto delle macchine attrezzate e la regolazione\ndegli impianti e modificare i complessi attrezzati esistenti in modo da variare\nle prestazioni finali.\n\n- Saper effettuare interventi di manutenzione ordinaria ed essere in grado\ndi operare con colleghi in manutenzione preventiva e straordinaria degli\nimpianti.\n\n- Conoscere gli strumenti e le tecniche di misura e di controllo per\neffettuare quanto richiesto dalla scheda controllo qualità ricevuta.\n\n- Conoscere gli strumenti e i macchinari di lavoro, compresi quelli per\nl'attrezzaggio.\n\n-Conoscere le caratteristiche della componentistica meccanica ed\nelettromeccanica.\n\n-Saper utilizzare lo strumento informatico per la stesura della\ndocumentazione necessaria.\n\n-Conoscere e applicare le normative di sicurezza sul lavoro, ambientali e di\nigiene del lavoro riferibili alla mansione.\n\n\n\nOperatore esterno di ciclo tecnologico con sala centralizzata:\n\nOperaio AS1\n\n\n\nDeclaratoria AS\n\nAppartengono all'area specialistica i lavoratori impiegati, intermedi e\noperai che svolgono mansioni che richiedono approfondite conoscenze\nprofessionali specifiche perfezionate con processi formativi o con consolidata\nesperienza pratica nella posizione, autonomia organizzativa della fase\noperativa nonché eventuale supervisione di personale appartenente ad\naree\u002Flivelli inferiori, in attuazione di disposizioni impartite dai\nresponsabili di funzione\u002Fsettore di competenza.\n\n\n\nProfilo di riferimento\n\nOperatori esterni di cicli tecnologici con sala centralizzata che,\nconoscendo le caratteristiche strutturali e funzionali di tutti gli impianti,\nne assicurano la normale efficienza attraverso ispezioni e interventi a\nreparto.\n\n\n\nAree di attività\n\nLavoratore turnista che assicura la normale efficienza di tutti gli impianti\nattraverso ispezioni e interventi a reparto, e quindi:\n\n\n\n-controlla il corretto funzionamento delle macchine, segnalando eventuali\nanomalie;\n\n- durante la marcia degli impianti effettua più volte i controlli di\nprocesso ed i prelievi dei campioni previsti;\n\n-laddove necessario, controlla e\u002Fo garantisce il regolare rifornimento delle\nmaterie prime;\n\n-mantiene pulito il reparto e garantisce la lubrificazione di tutte le\nmacchine;\n\n- concorre alla effettuazione di manutenzioni ed interventi di natura\nmeccanica e\u002Fo elettrica necessari per il ravviamento degli impianti.\n\n\n\nConoscenze e competenze professionali\n\n-Conoscere il ciclo produttivo e l'organizzazione del lavoro.\n\n-Conoscere gli impianti e i macchinari, le loro caratteristiche funzionali,\nle anomalie di funzionamento.\n\n-Conoscere le normative di certificazione della qualità.\n\n- Conoscere le misure, preventive e protettive, idonee a scongiurare rischi\ndi qualsiasi natura connessi allo svolgimento delle attività lavorative.\n\n\n\nOperatore polifunzionale di cava:\n\nOperaio AS3\n\n\n\nDeclaratoria AS\n\nAppartengono all'area specialistica i lavoratori impiegati, intermedi e\noperai che svolgono mansioni che richiedono approfondite conoscenze\nprofessionali specifiche, perfezionate con processi formativi o con consolidata\nesperienza pratica nella posizione, autonomia organizzativa della fase\noperativa nonché eventuale supervisione di personale appartenente ad\naree\u002Flivelli inferiori, in attuazione di disposizioni impartite dai\nresponsabili di funzione\u002F settore di competenza.\n\n\n\nProfilo di riferimento\n\nConduttori di più macchine operatrici di cava e di mezzi di trasporto\ncomplessi che ne conoscono le caratteristiche strutturali, funzionali e\noperative e che curano la manutenzione conservativa delle migliori\nperformances.\n\n\n\nArea di attività\n\n- Conduzione di più macchine operatrici (pale gommate, dumper rigidi e\narticolati, escavatoci idraulici, autocisterne e autocarri).\n\n-Svolgimento di attività di manutenzione ordinaria giornaliera (quali\nlubrificazione del mezzo, verifica e ripristino del livello dei fluidi\nnecessari al funzionamento del mezzo).\n\n- Mantenimento in efficienza del mezzo affidato, con raccordo con altri\nservizi aziendali (es. manutenzione) per eventuale ripristino dello stesso in\ncaso di inconvenienti non risolvibili direttamente.\n\n\n\nConoscenze e competenze professionali\n\n- Conoscere le caratteristiche generali della attività di produzione e del\nciclo tecnologico.\n\n-Conoscere in maniera approfondita le caratteristiche della attività di\nproduzione svolte in cava.\n\n-Conoscere la finalità della propria mansione all’interno della attività\nproduttiva, oltre alle procedure previste dal sistema di sicurezza.\n\n-Possedere la patente di guida di categoria C (requisito minimo).\n\n- Conoscere in maniera approfondita le caratteristiche, le modalità di\nfunzionamento e di manutenzione dei mezzi su cui opera.\n\n-Conoscere in maniera approfondita le modalità di conduzione del proprio\nmezzo e le procedure previste per lo svolgimento del lavoro assegnato, anche in\nrelazione alla distribuzione del programma di lavoro tra altre macchine\noperatrici.\n\n-Conoscere in modo approfondito i dispositivi di protezione individuale e le\nmodalità di un loro corretto utilizzo.\n\n-Saper effettuare interventi di manutenzione ordinaria giornaliera ed essere\nin grado di collaborare con tecnici specialisti, in caso di necessità, per\ninterventi di manutenzione straordinaria sulle macchine operatrici.\n\n-Conoscere e applicare le normative di sicurezza sul lavoro, ambientali e di\nigiene del lavoro riferibili alla mansione.\n\n\n\nAnalista di laboratorio:\n\nOperaio AS3\n\n\n\nDeclaratoria AS\n\nAppartengono all'area specialistica i lavoratori impiegati, intermedi e\noperai che svolgono mansioni che richiedono approfondite conoscenze\nprofessionali specifiche, perfezionate con processi formativi o con consolidata\nesperienza pratica nella posizione, autonomia organizzativa della fase\noperativa nonché eventuale supervisione di personale appartenente ad\naree\u002Flivelli inferiori, in attuazione di disposizioni impartite dai\nresponsabili di funzione\u002F settore di competenza.\n\n\n\nProfilo di riferimento\n\nAnalisti che eseguono le varie determinazioni e\u002Fo analisi chimiche o\nchimico-fisiche correnti nella industria del cemento, su materie prime,\ncombustibili, semilavorati e prodotti finiti, con l'uso di apparecchiatura di\ncomplesso e delicato funzionamento, effettuando i calcoli di analisi e relative\nregistrazioni.\n\n\n\nAree di attività\n\nNell'ambito delle direttive impartite dal Responsabile di laboratorio,\ncoerentemente con le normative di riferimento, esegue i controlli e le analisi\nchimiche e\u002Fo chimico\u002Ffisiche su materie prime, combustibili, semilavorati e\nprodotti finiti.\n\n\n\nConoscenze e competenze professionali\n\n-Conoscere approfonditamente il ciclo produttivo.\n\n-Conoscere gli impianti del ciclo produttivo cui ha accesso.\n\n-Conoscere le caratteristiche dei materiali utilizzati (materie prime,\nprodotti semilavorati, prodotti finiti, etc.) per la produzione di leganti\nidraulici.\n\n-Conoscere il sistema di qualità, i mezzi per la sua attuazione, le sue\nregistrazioni e i suoi obiettivi.\n\n-Conoscere il manuale della qualità, delle procedure e delle istruzioni\nspecifiche.\n\n-Conoscere le norme tecniche per il controllo di prodotto.\n\n-Conoscere la pratica dell'uso corretto delle apparecchiature di laboratorio\n(bilance, termometri, stufe e muffole, etc.).\n\n-Conoscere la teoria dei principi di funzionamento di strumenti analitici e\nil loro utilizzo pratico.\n\n-Conoscere le procedure tecniche di prova e di controllo, con pratica di\nlaboratorio.\n\n-Conoscere le modalità di campionamento.\n\n-Usare i pacchetti applicativi tipo Office (compilazione di un foglio di\ncalcolo predisposto).\n\n-Essere capace di elaborare i risultati delle analisi, esaminarli\ncriticamente (ad esempio conoscere l'ordine di grandezza delle misure) e di\nregistrarli.\n\n-Conoscere e applicare le norme di sicurezza sul lavoro, ambientali e di\nigiene del lavoro, relativamente al proprio ambiente di lavoro.\n\n\n\nIn allegato al presente contratto {Allegato n. 5) sono riportate le linee\nguida relative al piano formativo individuale, alla capacità formativa della\nimpresa e alla attestazione della attività formativa svolta.\n\nIl Comitato Paritetico Nazionale (CPN), di cui all'art. 2 del presente CCNL,\nsvolgerà, con riferimento al contratto di apprendistato, i seguenti\ncompiti:\n\n\n\n-aggiungere nuovi schemi di profili formativi;\n\n- monitorare le esperienze svolte dalle aziende; a tal fine, secondo\nmodalità da definire dallo stesso CPN, le Aziende comunicheranno, entro il 31\ndicembre di ogni anno, il numero dei contratti di apprendistato stipulati e i\nrelativi livelli da raggiungere;\n\n-divulgare nelle Aziende cui si applica il vigente CCNL le esperienze più\nsignificative.\n\n\n\nDichiarazione a verbale\n\n\n\nLe parti si danno reciprocamente atto che qualora intervenissero\ndisposizioni in materia di formazione per l'apprendistato non compatibili con\nl'impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e\nper le conseguenti armonizzazioni.",{"bindId":179,"name":180,"text":181},"TRADEUNLEAV_trigger","Il monte\u002Fanno di permessi di 2 ore per o","Il monte\u002Fanno di permessi di 2 ore per ogni dipendente in forza presso\nl'unità produttiva al 1° gennaio di ciascun anno, già previsto dall'art. 31\ndel CCNL 31 gennaio 1991, viene ripartito come segue:\n\n\n\n-per l'espletamento dei propri compiti e funzioni la R.S.U. disporrà dei\npermessi retribuiti di cui all'art. 23 della legge n. 300\u002F1970;\n\n-la FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, titolari delle ore di permessi\nretribuiti aggiuntive rispetto a quanto previsto dal citato art. 23,\ntrasferiscono alla R.S.U. una quota dei predetti permessi aggiuntivi pari al\n70%.\n\n\n\nLa R.S.U. comunicherà alla Direzione aziendale il nominativo del\nresponsabile per la gestione amministrativa del monte ore come sopra definito e\nad essa attribuito.",{"bindId":183,"name":184,"text":185},"contracttrial","L'assunzione avverrà a norma delle dispo","L'assunzione avverrà a norma delle disposizioni di legge e degli eventuali\naccordi interconfederali.\n\nAll’atto della assunzione l’Azienda è tenuta a comunicare al lavoratore\nper iscritto:\n\n\n\n- data di assunzione;\n\n-categoria e inquadramento assegnato ai sensi dell’art. 29\n(Classificazione del personale) e mansioni cui normalmente deve attendere;\n\n- trattamento economico iniziale;\n\n- durata dell'eventuale periodo di prova;\n\n- località di svolgimento del lavoro;",{"bindId":187,"name":188,"text":189},"paidpaternityleave","Al lavoratore in occasione della nascita","Al lavoratore in occasione della nascita del figlio sarà riconosciuto un\ngiorno di permesso retribuito.\n\nPer fruire del permesso il lavoratore è tenuto a preavvertire il datore di\nlavoro dell'evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali\nsarà utilizzato. Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi\ne quelli non lavorativi.",{"bindId":191,"name":192,"text":193},"longtermillness","Le aziende considereranno con la massima","Le aziende considereranno con la massima attenzione la situazione dei\nlavoratori sottoposti a trattamento di emodialisi, o dei lavoratori affetti da\nneoplasie, ovvero da gravi malattie cardiocircolatorie. Al superamento dei\nlimiti di conservazione del posto di cui ai precedenti paragrafi, il lavoratore\nche rientra nelle patologie indicate, potrà usufruire - se preventivamente\nrichiesto in forma scritta - dell'aspettativa per malattia, per un periodo\nprolungabile fino a un massimo di dodici mesi. Tale periodo non sarà\nretribuito né computato agli effetti della anzianità di servizio, né di\nalcun istituto contrattuale.",{"bindId":195,"name":196,"text":197},"sicknesspay","Art. 55 - Malattia e infortunio non sul ","Art. 55 - Malattia e infortunio non sul lavoro\n\n\n\nIn caso di interruzione del servizio, dovuta a causa di malattia e\ninfortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla\nconservazione del posto per un periodo complessivo di 14 mesi di calendario,\nraggiunti anche con più periodi di assenza, nell'ambito dei 30 mesi di\ncalendario immediatamente precedenti.\n\nScaduti i termini della conservazione del posto senza che il lavoratore\nabbia ripreso servizio, l’Azienda può risolvere il rapporto di lavoro\ncorrispondendo al lavoratore il trattamento di fine rapporto e l’indennità\nsostitutiva del preavviso.\n\nQualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta\nal lavoratore di riprendere il servizio, il lavoratore stesso può risolvere il\nrapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto. Ove ciò\nnon avvenga e l'Azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane\nsospeso a tutti gli effetti.\n\nDurante la conservazione del posto ai lavoratori assenti per cause di\nmalattia o infortunio non sul lavoro sarà riconosciuto da parte della Azienda,\nnell'ambito del periodo contrattuale di conservazione del posto, un trattamento\neconomico fino al raggiungimento delle seguenti misure della retribuzione\n(minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, EDR,\neventuali aumenti periodici di anzianità), aumentata dell'ex premio di\nproduzione (1), nonché della maggiorazione media per lavoro a turno, per\ncoloro che lavorano a turni avvicendati in via continuativa:\n\n\n\na) per anzianità di servizio fino a 10 anni compiuti:\n\n\n\n- 100 per cento per i primi 6 mesi;\n\n- 50 per cento per ulteriori 6 mesi;\n\n\n\nb) per anzianità di servizio oltre i 10 anni compiuti:\n\n\n\n- 100 per cento per i primi 8 mesi;\n\n- 50 per cento per ulteriori 4 mesi.\n\n\n\nAi fini del computo dei diversi scaglioni temporali cui è commisurato il\nsopraddetto trattamento economico, l'Azienda cumulerà le assenze dovute a più\neventi morbosi.\n\nPer il lavoratore cui si applica la parte prima (disciplina speciale -\noperai) e seconda (disciplina speciale - intermedi) del presente contratto il\ntrattamento economico è corrisposto dall'Azienda con deduzione di tutte le\nsomme cui il lavoratore ha diritto da parte dell'istituto assicuratore ed è\nsubordinato al riconoscimento delle malattie da parte dell'istituto stesso.\nResta inteso che per eventuali periodi di assenza, compresi nei limiti della\nconservazione del posto ma eccedenti i periodi cui è commisurato il\ntrattamento economico contrattuale e per i quali il lavoratore dovesse aver\ndiritto alle prestazioni economiche dell'INPS, le dette prestazioni verranno\ncorrisposte al lavoratore stesso fermo restando che l'Azienda, in occasione\ndella erogazione della gratifica natalizia o tredicesima mensilità, dedurrà i\nratei di gratifica natalizia o tredicesima mensilità relativi ai periodi di\nassenza di cui trattasi.\n\nL'Azienda recupererà nei confronti dei predetti lavoratori quanto\ncorrisposto loro nel caso in cui l'erogazione della indennità di malattia da\nparte dell'istituto assicuratore non abbia avuto luogo o venga a mancare per\ninadempienze del lavoratore stesso.\n\nFermi restando i succitati limiti per la conservazione del posto, il\ntrattamento economico di cui sopra ricomincia ex novo: in caso di malattia\nintervenuta dopo un periodo di 6 mesi senza alcuna assenza per malattia, dal\n30° giorno di ricovero ospedaliero e per le assenze per malattia iniziate dopo\n12 mesi dal giorno in cui è cessato il diritto al trattamento economico del\n100%. Nei predetti casi resta comunque stabilito che il trattamento economico\nal 100% non potrà eccedere i 6 mesi nell'anno di calendario per gli\nappartenenti allo scaglione a) e gli 8 mesi nell'anno di calendario per gli\nappartenenti allo scaglione b).\n\nIl trattamento economico previsto dal presente articolo non è cumulatole\ncon eventuali altri analoghi trattamenti aziendali, provinciali, regionali o,\ncomunque, derivanti da norme generali in atto o future, e assorbe fino a\nconcorrenza le erogazioni eventualmente corrisposte dall'Azienda perdetti\ntrattamenti.\n\nLe aziende considereranno con la massima attenzione la situazione dei\nlavoratori sottoposti a trattamento di emodialisi, o dei lavoratori affetti da\nneoplasie, ovvero da gravi malattie cardiocircolatorie. Al superamento dei\nlimiti di conservazione del posto di cui ai precedenti paragrafi, il lavoratore\nche rientra nelle patologie indicate, potrà usufruire - se preventivamente\nrichiesto in forma scritta - dell'aspettativa per malattia, per un periodo\nprolungabile fino a un massimo di dodici mesi. Tale periodo non sarà\nretribuito né computato agli effetti della anzianità di servizio, né di\nalcun istituto contrattuale.\n\nLe assenze per malattia ed o infortunio non sul lavoro, devono essere\ncomunicate alla Azienda all'inizio del normale orario di lavoro della stessa\ngiornata in cui si verificano e comunque - in caso di giustificato motivo - non\noltre il giorno successivo. Il lavoratore deve comunicare alla Azienda, entro\nil secondo giorno dall'inizio della assenza, o dal proseguimento della stessa,\nil numero di protocollo identificativo del certificato di malattia inviato dal\nmedico in via telematica. Tale comunicazione va effettuata dal lavoratore\nsecondo le prassi in atto a livello aziendale. In ogni caso di mancata\ntrasmissione telematica del certificato di malattia per qualsiasi motivo, il\nlavoratore, previo avviso al datore di lavoro, è tenuto, entro i suddetti\ntermini, a consegnare o far pervenire all'azienda il certificato cartaceo, in\nconformità a quanto previsto dagli Accordi Interconfederali in materia. In\ncaso di Tbc la certificazione concernente l'assenza verrà rilasciata\ndall'INPS.\n\nL'eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve essere\ncomunicata alla Azienda di norma entro la scadenza dell'iniziale periodo di\nassenza per malattia o infortunio non sul lavoro. Detta prosecuzione deve\nessere attestata da successivi certificati medici con le medesime modalità\npreviste nel comma precedente.\n\nIn mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, o in caso di ritardo\noltre i termini sopra indicati, salvo il caso di forza maggiore, l'assenza si\nconsidera ingiustificata.\n\nL'Azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore ai sensi\ndelle vigenti disposizioni in materia, non appena ne abbia constatata\nl'assenza. A tal fine ogni mutamento del luogo di residenza durante il periodo\ndi malattia o di infortunio non sul lavoro deve essere tempestivamente\ncomunicato all'Azienda.\n\nIl lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di\nassenza dal lavoro e per tutto il periodo della malattia, a trovarsi nel\ndomicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il suddetto controllo in\nciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle\nore 17 alle ore 19.\n\nNel caso in cui per disposizioni a livello nazionale e\u002Fo territoriale le\nvisite di controllo siano effettuate in orari diversi, le fasce orarie di cui\nsopra saranno automaticamente adeguate. L'Azienda darà comunicazione - alla\nR.S.U. e, mediante affissione, ai lavoratori - delle nuove fasce orarie di\nreperibilità.\n\nSono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal\ndomicilio per visite, prestazioni e accertamenti specialistici, nonché per le\nvisite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione\nall'Azienda.\n\nIl lavoratore che, durante le fasce orarie come sopra definite, non sia\nreperito al domicilio noto al datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal\nprecedente comma, nonché per comprovate cause di forza maggiore, decade dal\ndiritto al trattamento economico contrattuale nelle misure del 100% per i primi\n10 giorni e del 50% per l'ulteriore periodo, esclusi i periodi di ricovero\nospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo, e il fatto\ncostituisce inadempimento grave degli obblighi contrattuali sanzionabile ai\nsensi dell'art. 66 (Provvedimenti disciplinari).\n\nQuanto previsto dal comma precedente si applica anche nei confronti del\nlavoratore che non si presenti alle visite collegiali previste da norme di\nlegge o da regolamenti.\n\nÈ fatto divieto al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul\nlavoro di svolgere alcuna attività lavorativa comunque remunerativa. La\nviolazione di tale divieto costituisce inadempimento grave degli obblighi\ncontrattuali sanzionabile ai sensi dell'art. 66 (Provvedimenti\ndisciplinari).\n\nNella ipotesi in cui l'infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a\nresponsabilità di terzi, resta salva la facoltà della Azienda di recuperare\ndal terzo responsabile le somme da essa corrisposte per il trattamento come\nsopra regolato, restando ad essa ceduta la corrispondente azione nei limiti del\ndetto importo.\n\n\n\n(1)\n\nVedi nota a pag. 94 (art. 51 Premio di risultato)\n\n\n\nChiarimenti a verbale\n\n\n\n1)Per i lavoratori cui si applica la parte prima (disciplina speciale -\noperai) e seconda (disciplina speciale - intermedi) del presente contratto i\nratei della gratifica natalizia corrisposti dall'istituto assicuratore saranno\nconsiderati utili ai fini del raggiungimento delle misure del trattamento\neconomico di cui al presente articolo. Pertanto, dalla gratifica natalizia di\ncui all'art. 49 (Tredicesima mensilità o gratifica natalizia) non sarà\neffettuata alcuna detrazione per i periodi di assenza dal lavoro per malattia o\ninfortunio non sul lavoro.\n\n2)Al fine di consentire una più puntuale organizzazione dei turni di lavoro\nnel rispetto delle esigenze della impresa e dei singoli lavoratori, il\nlavoratore turnista assente per malattia avvertirà la Direzione del rientro in\nservizio o dell’eventuale prosecuzione dello stato di malattia, entro il\ngiorno precedente il termine di rientro previsto nella certificazione\nmedica.",{"bindId":199,"name":200,"text":201},"NOCTPREM_trigger","Art. 71 - Lavoro straordinario, festivo ","Art. 71 - Lavoro straordinario, festivo e notturno\n\n\n\nFerme restando le deroghe ed eccezioni di cui all'art. 33 (Orario di lavoro)\ne all'art. 35 (Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e\ncustodia):\n\n\n\n-è lavoro straordinario quello effettuato oltre le 40 ore settimanali;\n\n-è lavoro festivo quello effettuato nei giorni di cui all'art. 47 (Giorni\nfestivi);\n\n-è lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6.\n\n\n\nAi soli effetti contrattuali il lavoro effettuato oltre le 8 ore giornaliere\nverrà compensato con la maggiorazione: del 23 per cento se diurno, del 40 per\ncento se notturno, del 50 per cento se festivo o festivo notturno. Per i\nlavoratori discontinui, il lavoro effettuato oltre l'orario giornaliero\nassegnato nonché il lavoro supplementare di cui alla tabella dell'art. 35\n(Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia) verrà\ncompensato con la maggiorazione: del 18 per cento se diurno, del 35 per cento\nse notturno, del 45 per cento se festivo o festivo notturno.\n\nLe sottoindicate percentuali di maggiorazione, nonché quelle relative al\nlavoro di cui al secondo comma del presente articolo, saranno applicate sulla\nretribuzione oraria ottenuta dividendo la retribuzione mensile del lavoratore\n(minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, EDR,\neventuali aumenti periodici di anzianità) per il numero fisso 175.\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      - lavoro\n        straordinario diurno:\n      \n      23%\n      \n    \n    \n      - lavoro notturno\n        non compreso in turni avvicendati:\n      \n      30%\n      \n    \n    \n      -\n        lavoro notturno a carattere continuativo (guardiania,  \n\n        custodia, pulizia locali) non compreso in turni\n        avvicendati:\n      \n      25%\n      \n    \n    \n      - lavoro\n        straordinario notturno:\n      \n      40%\n      \n    \n    \n      - lavoro ordinario\n        in giorni festivi:\n      \n      40%\n      \n    \n    \n      - lavoro\n        straordinario festivo:\n      \n      50%\n      \n    \n    \n      - lavoro\n        straordinario festivo notturno:\n      \n      50%\n      \n    \n    \n      - lavoro ordinario\n        festivo notturno:\n      \n      40%\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\nLe percentuali di cui al presente articolo non sono cumulabili e la maggiore\nassorbe la minore.\n\nPer le prestazioni domenicali previste dalla legge con spostamento ad altro\ngiorno del riposo settimanale, si corrisponderà, per il lavoro prestato di\ndomenica, la retribuzione globale di fatto maggiorata della percentuale per\nlavoro festivo calcolata come sopra indicato sempreché l'Azienda abbia\ncomunicato, prima dell'inizio del lavoro, il giorno di riposo compensativo,\nassegnato in sostituzione della domenica. Il giorno di riposo compensativo,\nassegnato in sostituzione, dovrà cadere nel corso della settimana\nsuccessiva.\n\nLe eventuali prestazioni, effettuate anche nel giorno del riposo assegnato\nin sostituzione della domenica, daranno luogo alla corresponsione della\nretribuzione globale di fatto con la maggiorazione di straordinario festivo\ncalcolata come sopra indicato.\n\nAl lavoratore che venga occasionalmente e improvvisamente richiesto di una\nprestazione straordinaria dopo che egli abbia abbandonato lo stabilimento,\navendo ultimato il suo orario normale, sarà corrisposto, oltre la retribuzione\nper la durata della prestazione stessa con la relativa maggiorazione prevista\ndal presente articolo, l'importo di due ore di retribuzione (minimo tabellare,\neventuale superminimo, ex indennità di contingenza, EDR, eventuali aumenti\nperiodici di anzianità), se la prestazione viene effettuata nelle ore diurne\n(dalle 6 alle 22), e di quattro ore, se la prestazione viene effettuata nelle\nore notturne (dalle 22 alle 6).\n\nLa suddetta indennità sarà corrisposta nella misura indicata, tenendo come\npunto di riferimento l'ora in cui è richiesto l'inizio della prestazione.\n\n\n\nDichiarazioni a verbale\n\n\n\n1.Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario notturno\nassorbono e comunque non si cumulano con quanto a qualsiasi titolo già\nconcesso in sede aziendale in relazione ai suddetti regimi di orario.\n\n2.Le parti si danno atto che, ai soli effetti retributivi di cui al presente\nCCNL, per lavoro notturno si intende quello effettuato dal lavoratore dalle ore\n22 alle ore 6. Ai fini legali si considera lavoro notturno, di cui al D.lgs. n.\n66\u002F2003, quello effettivamente prestato nel periodo intercorrente fra le ore 22\ne le ore 5 alle condizioni di cui al decreto medesimo, ferme restando le\nesclusioni di cui all'art. 11, comma 2 del citato provvedimento.",{"bindId":203,"name":78,"text":79},"violence",{"bindId":205,"name":206,"text":207},"bankholidays1","Art. 47 - Giorni festivi Sono considerat","Art. 47 - Giorni festivi\n\n\n\nSono considerati giorni festivi:\n\n\n\na)tutte le domeniche ed i giorni festivi prestabiliti per il riposo\ncompensativo settimanale, per i lavoratori per i quali è previsto tale\nriposo;\n\nb) le festività nazionali del:\n\n\n\n-25 aprile;\n\n-1° maggio;\n\n-2 giugno;\n\n\n\nc)le seguenti festività infrasettimanali:\n\n\n\n-Capodanno (1° gennaio);\n\n-Epifania (6 gennaio);\n\n-Lunedì successivo alla Pasqua;\n\n-Assunzione della Beata Vergine Maria (15 agosto);\n\n-Ognissanti (1° novembre);\n\n-Immacolata Concezione (8 dicembre);\n\n-S. Natale (25 dicembre);\n\n-S. Stefano (26 dicembre);\n\n\n\nd)il giorno del Santo Patrono della località dove ha sede il luogo di\nlavoro.\n\n\n\nQualora la festività del Santo Patrono coincida con altra festività,\nesclusa la domenica, sarà concordato, tra le Associazioni territoriali dei\nDatori di Lavoro e dei Lavoratori, un giorno sostitutivo.\n\nQualora non vi sia prestazione di lavoro nelle festività sopra elencate,\nnon si farà luogo ad alcuna variazione del normale trattamento del lavoratore,\nintendendosi tale trattamento comprensivo anche delle festività stesse.\n\nNel caso di prestazione di lavoro in una delle suddette festività,\nspetterà al lavoratore il pagamento della retribuzione oraria globale di fatto\nper le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per lavoro\nfestivo calcolata, quest'ultima, sui seguenti elementi: minimo tabellare,\neventuale superminimo, ex indennità di contingenza, EDR, eventuali aumenti\nperiodici di anzianità.\n\nIn caso di coincidenza di una di dette festività con il sabato - o con la\nequivalente giornata di riposo - il relativo trattamento economico si intende\ncompreso nella retribuzione globale di fatto mensile.\n\nPer il lavoratore a turno prefissato, per il quale è ammesso a norma di\nlegge il lavoro nel giorno di domenica, il riposo può essere stabilito in un\naltro giorno della settimana, cosicché la domenica viene considerata giorno\nlavorativo, mentre il giorno stabilito per il riposo compensativo viene\nconsiderato giorno festivo.\n\nNel caso che una delle festività di cui ai punti b), c) e d) coincida con\nla domenica - oppure con il giorno di riposo compensativo per i lavoratori che,\nper i casi previsti dalla legge e dal contratto, prestino la loro opera di\ndomenica - verrà corrisposto 1\u002F26 della retribuzione globale di fatto\nmensile.\n\nPer le festività cadenti in periodo di sospensione del lavoro, si fa\nriferimento alle norme di legge in materia.\n\nA partire dall'anno 2008 ai lavoratori saranno lasciate libere, nelle\nvigilie delle festività di Capodanno e di Natale, le ore pomeridiane. Per i\nlavoratori turnisti la disposizione di cui trattasi si applica riconoscendo 4\nore di riposo compensativo ai lavoratori del 2° turno per ciascuna vigilia.",{"bindId":209,"name":210,"text":211},"hivpolicy","5.I lavoratori saranno sottoposti alle v","5.I lavoratori saranno sottoposti alle visite mediche preventive e\nperiodiche previste dalle leggi, nonché a quelle che si ritenessero\nobiettivamente necessarie a seguito dei risultati delle rilevazioni ambientali\ndei fattori di rischio. Dei risultati degli accertamenti clinici e strumentali\neffettuati sarà data notizia al R.L.S.S.A. in forma anonima collettiva e per\nsuo tramite alle R.S.U. Gli accertamenti medico-radiografici saranno affidati\nad Istituti o Enti qualificati di diritto pubblico e\u002Fo ad Istituti o medici\nspecialisti abilitati, scelti di comune accordo tra Direzione aziendale e\nR.L.S.S.A. Ove dette visite evidenziassero la necessità di accertamenti\nspecialistici o radiografici, questi saranno effettuati a carico dei competenti\nIstituti assicurativi e previdenziali.",{"bindId":213,"name":214,"text":215},"SENIOR_trigger","Art. 48 - Aumenti periodici di anzianità","Art. 48 - Aumenti periodici di anzianità\n\n\n\nLe parti, convenendo sulla opportunità di pervenire a una razionalizzazione\ndella retribuzione con la deindicizzazione di taluni elementi retributivi,\nconcordano di modificare come segue, a far data dal 1° gennaio 1980, la\ndisciplina relativa agli aumenti periodici di anzianità prevista dal CCNL 30\naprile 1976.\n\nIl lavoratore per ogni biennio di anzianità di servizio maturato presso la\nstessa Azienda - salvo quanto previsto dal penultimo comma dell'art. 59\n(Trasferimenti) - ha diritto, indipendentemente da ogni aumento di merito, alla\nmaturazione di 5 aumenti periodici biennali complessivi di importo mensile pari\nai valori sotto indicati.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      Area professionale\n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n      Livelli\n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n      Aumenti periodici\n\n        di anzianità\n\n        \n        \n      \n    \n  \n  \n    \n      \n        \n      \n      3°\n      \n      14,80\n      \n    \n    \n      Area\n        direttiva\n      \n      2°\n      \n      13,00\n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      1°\n      \n      11,50\n      \n    \n  \n  \n    \n      \n        \n      \n      3°\n      \n      11,00\n      \n    \n    \n      Area\n        concettuale\n      \n      2°\n      \n      10,70\n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      1°\n      \n      9,80\n      \n    \n  \n  \n    \n      \n        \n      \n      3°\n      \n      9,30\n      \n    \n    \n      Area\n        specialistica\n      \n      2°\n      \n      9,10\n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      1°\n      \n      8,90\n      \n    \n  \n  \n    \n      Area qualificata\n      \n      2°\n\n        1°\n      \n      8,50\n\n        8,30\n      \n    \n  \n  \n    \n      Area esecutiva\n      \n      1°\n      \n      7,70\n      \n    \n  \n\n\n\n\nGli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente\nsuccessivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.\n\nIn caso di passaggio di livello, il lavoratore manterrà l'importo in cifra\ndegli aumenti periodici già maturati ed avrà quindi diritto a maturare\nulteriori aumenti periodici, nella misura fissata per il nuovo livello di\nappartenenza, fino al raggiungimento dell'importo massimo previsto per il nuovo\nlivello di appartenenza ivi compreso l'importo maturato nel gruppo di\nprovenienza.\n\nL'importo massimo maturabile a titolo di aumenti periodici di anzianità è\npari a 5 volte l'importo unitario previsto per il livello di appartenenza.\n\nLa differenza che viene a determinarsi - a seguito del passaggio di livello\n- tra il valore massimo maturabile previsto per il livello di acquisizione, a\ntitolo di aumenti periodici di anzianità, e quanto già maturato allo stesso\ntitolo al momento della maturazione del 5° aumento periodico, sarà\ncorrisposta in concomitanza con l'erogazione di detto 5° aumento periodico.\n\nLa frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello verrà\nconsiderata utile agli effetti della maturazione del successivo aumento\nperiodico.\n\nGli aumenti periodici di anzianità non possono essere assorbiti da\nprecedenti o successivi aumenti di merito, né questi possono essere assorbiti\ndagli aumenti periodici maturati o da maturare.\n\n\n\nNota a verbale\n\n\n\nPer il passaggio dalla precedente normativa contrattuale a quella di cui al\npresente articolo si rinvia alle norme applicative di cui all'art. 12,\ndisposizioni transitorie del CCNL 21 luglio 1979, riguardanti:\n\n\n\na)gli operai già in forza al 21 luglio 1979 o assunti successivamente a\ntale data nel corso dell'anno 1979;\n\nb)gli impiegati e gli intermedi in forza alla data del 21 luglio 1979;\n\nil cui testo è riportato nell'Allegato n. 2 del presente contratto.",{"bindId":217,"name":62,"text":63},"sicknessmaxdays",{"bindId":219,"name":132,"text":133},"paidmaternityleave",{"bindId":221,"name":222,"text":223},"JOBTITLE_trigger","Art. 29 - Classificazione del personale ","Art. 29 - Classificazione del personale\n\n\n\nI lavoratori sono inquadrati in una scala classificatoria articolata su 5\naree professionali nell'ambito di ciascuna delle quali sono previsti uno o più\nlivelli professionali distribuiti complessivamente su 12 livelli retributivi\ncon valori minimi tabellari mensili.\n\nL'inquadramento delle varie mansioni nelle singole aree professionali e, in\nquest'ambito, nei diversi livelli per ciascuna area previsti, è effettuato\nsulla base delle relative declaratorie e profili, come sotto indicato.\n\nLa declaratoria determina, per ciascuna area, le caratteristiche e i\nrequisiti indispensabili per l'inquadramento della mansione nell'area\nstessa.\n\nI profili, distribuiti nell'ambito dei livelli, rappresentano le\ncaratteristiche essenziali del contenuto professionale delle mansioni in essi\nconsiderate e hanno valore esemplificativo minimo.\n\nPer le mansioni non rappresentate nei profili o aventi contenuto\nprofessionale superiore a quello del relativo profilo, l'inquadramento sarà\neffettuato - nell'ambito della stessa categoria - sulla base delle declaratorie\ne utilizzando per analogia i profili esistenti.\n\nResta fermo che nessun lavoratore, svolgente mansioni rappresentate dal\nprofilo, potrà essere inquadrato in un livello inferiore a quello cui il\nprofilo si riferisce.\n\nLa nuova classificazione può determinare dei passaggi di area o di livello;\nle variazioni retributive conseguenti possono essere realizzate utilizzando\nsuperminimi riconosciuti al dipendente dalle aziende per motivi strettamente\nconnessi alla professionalità.\n\nIl presente sistema di classificazione del personale, unitamente alla scala\nparametrale riportata alla fine del presente articolo, individua lo strumento\nidoneo a cogliere il valore professionale del lavoro svolto e, nell'attuare la\ncorrispondenza tra il livello retributivo e tale valore, coglie l'evoluzione\nverificatasi nelle posizioni di lavoro presenti nelle aziende, consente un\nampliamento delle ipotesi di mobilità, accorpamento e arricchimento delle\nmansioni e realizza la certezza dell'inquadramento per le figure professionali,\nsia presenti sia nuove.\n\nLa classificazione unica, mentre determina comuni livelli di retribuzione\nminima contrattuale, non modifica per il resto l'attribuzione ai singoli\nlavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico che continuano\nad essere previsti differenziati per i quadri, gli impiegati, le categorie\nspeciali e gli operai dalle disposizioni di legge, di accordo interconfederale,\ndi contratto collettivo e di accordo aziendale che si intendono qui\nriconfermate, in quanto non esplicitamente modificate con il presente\ncontratto.\n\nIn relazione a quanto previsto dal comma precedente resta confermato che per\nil collegamento tra classificazione e le diverse categorie si rinvia alle\ndeclaratorie delle aree professionali e, in questo ambito, ai livelli previsti\nper area nonché, per i quadri, al successivo punto B.\n\nEventuali contestazioni riguardanti l'applicazione delle norme del presente\narticolo saranno esaminate, in sede aziendale, tra la Direzione e la R.S.U.\n\n\n\nCommissione nazionale tecnica paritetica\n\nper l'inquadramento del personale\n\n\n\nLe parti convengono di affidare alla Commissione nazionale tecnica\nparitetica che ha formulato la proposta di riforma della classificazione del\npersonale l'esame in sede tecnica di eventuali problemi applicativi e\u002Fo di\ninserimento nell'inquadramento di nuove posizioni professionali che venissero a\nconfigurarsi nei settori cui si applica il presente contratto. Resta fermo che\ndalla applicazione della nuova classificazione non potranno derivare pregiudizi\na diritti acquisiti in base alla classificazione di cui al CCNL 28 luglio\n1999.\n\n\n\nA) DECLARATORIE AREE PROFESSIONALI E LIVELLI PER AREA\n\n\n\nArea direttiva\n\n\n\nDeclaratoria\n\nAppartengono all'area direttiva i lavoratori impiegati con funzioni\ndirettive che occupano posizioni di lavoro di particolare rilevanza con\nautonomia organizzativa e decisionale al fine del conseguimento degli obiettivi\naziendali; sono in possesso di approfondita e qualificata preparazione teorica\naccompagnata da elevata esperienza professionale e svolgono funzioni di\nrilevante responsabilità economica\u002Fgestionale o di elevata professionalità\nnell'ambito delle direttive generali aziendali con eventuale coordinamento\ndirettivo di uffici o servizi.\n\n\n\nIII Livello - Profili\n\n\n\nImpiegati:\n\n\n\n-appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni direttive o che\nsvolgono mansioni di particolare rilevanza e responsabilità con facoltà\ndecisionale e di iniziativa nella organizzazione del lavoro e per il buon\nandamento di attività aziendali con notevole esperienza acquisita a seguito di\nprolungato esercizio delle funzioni e adeguata preparazione teorica, che sono\npreposti alla attività di coordinamento di più servizi o uffici di rilevante\nimportanza, anche produttivi, fondamentali ai fini dello sviluppo e della\nrealizzazione degli obiettivi aziendali ovvero svolgono attività di alta\nprofessionalità e importanza per il perseguimento degli stessi fini.\n\n\n\nII Livello – Profili\n\n\n\nImpiegati:\n\n\n\n-addetti al coordinamento di più servizi, reparti o settori di attività\ncon approfondite conoscenze teorico-pratiche con responsabilità organizzativa\ne di indirizzo per la migliore efficacia tecnico-gestionale;\n\n-specialisti di processo e\u002Fo di servizio con comprovate conoscenze\nteorico-pratiche con competenza per la soluzione dei problemi sia nell'area\nproduttiva sia in quella tecnologica o amministrativa.\n\n\n\nI Livello - Profili\n\n\n\nImpiegati:\n\n\n\n-tecnici di sala centralizzata di cementeria con responsabilità di\ncoordinamento e controllo gestionale di cicli tecnologici completi in\nstabilimenti di particolare complessità per l'ottimizzazione dell’efficienza\ne dei risultati di esercizio;\n\n-addetti a funzioni commerciali con approfondita conoscenza del mercato che\noffrano un contributo significativo alla migliore gestione delle attività di\nvendita e di assistenza alla clientela;\n\n-addetti al coordinamento dei servizi amministrativi di centri di\nmacinazione;\n\n-tecnici con compiti di coordinamento e controllo di singoli servizi di\nmanutenzione e di servizio alla produzione finalizzati alla ottimizzazione dei\nrisultati funzionali e operativi;\n\n-programmatore che, nelle specifiche aree di intervento assegnate, sviluppa\ne realizza programmi per il trattamento dei dati avvalendosi di tecniche e\nmetodologie avanzate, definendo i documenti di input e output, flussi di lavoro\ne che sia in possesso di specifica preparazione scolastica e professionale e di\ncomprovata e prolungata esperienza;\n\n-addetti a funzioni amministrative, tecniche, commerciali o di acquisto di\nenti centrali in possesso di approfondita conoscenza specifica e prolungata\nesperienza che svolgono compiti di indirizzo, coordinamento e raccordo\ninterfunzionale.\n\n\n\nArea concettuale\n\n\n\nDeclaratoria\n\n\n\nAppartengono all'area concettuale i lavoratori - impiegati, intermedi e\noperai - che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono elevata e qualificata\nautonomia organizzativa e riferimento al superiore per le problematiche più\ncomplesse ed eventuale coordinamento di lavoratori di aree\u002Flivelli inferiori;\nil tutto nell'ambito delle direttive e degli obiettivi specifici definiti dalla\nAzienda per il settore\u002Ffunzione di appartenenza. Sono in possesso di adeguata\npreparazione teorica\u002Fprofessionale e\u002Fo di esperienza specialistica\nconsolidata.\n\n\n\nIII Livello - Profili\n\n\n\nImpiegati:\n\n\n\n-addetti a mansioni tecniche con compiti di controllo di singoli servizi\namministrativi, di manutenzione o di attività di nuovi impianti.\n\n\n\nIntermedi:\n\n\n\n-preposti alla programmazione, distribuzione e organizzazione operativa\ndegli interventi di manutenzione meccanica o elettroapparecchista sia per la\nconservazione di impianti e macchine sia dei nuovi impianti; provvedono ai\ncollaudi dei lavori affidati a terzi.\n\n\n\nII Livello - Profili\n\n\n\nImpiegati:\n\n\n\n-disegnatore progettista che sviluppa schizzi o schemi di massima con\neventuale utilizzo di sistemi CAD\u002FCAM;\n\n-addetti a mansioni amministrative con specifica competenza nelle varie\nbranche della contabilità o di processi di trattamento dati del ciclo attivo e\npassivo;\n\n-acquisitore di ordini con adeguata esperienza.\n\n\n\nIntermedi:\n\n\n\n-preposti al coordinamento di diverse attività di manutenzione in cicli\ntecnologici di elevata complessità;\n\n-preposti alla conduzione dell'intero ciclo tecnologico di cementeria a\nciclo completo tradizionale di elevata complessità;\n\n-preposti alla conduzione e al controllo dell'intero ciclo tecnologico\noperanti in sala centralizzata di cementeria a medio- bassa potenzialità.\n\n\n\nOperai:\n\n\n\n-specialisti che interpretando schemi e disegni montano e riparano circuiti\nelettronici di regolazione automatica di elevata complessità, provvedendo alla\ndiagnosi dei guasti, individuando le modalità più efficaci di intervento\nprovvedendo, direttamente o con l'ausilio di altri lavoratori, alle operazioni\nnecessarie per il ripristino della efficienza; compie le verifiche tecniche di\nlavori affidati a terzi, provvedendo ai relativi collaudi.\n\n\n\nI Livello - Profili\n\n\n\nImpiegati:\n\n\n\n-addetti alle operazioni amministrative connesse con la consegna dei\nprodotti finiti avvalendosi di videoterminali o PC;\n\n-addetti ai vari servizi amministrativi di stabilimento o unità\ncommerciali.\n\n\n\nIntermedi:\n\n\n\n-preposti al coordinamento di lavoratori addetti ai reparti di produzione in\nunità produttive a ciclo completo tradizionale;\n\n-preposti alle attività di cava o miniera con compiti di sorveglianza ai\nfini della legge su miniere e cave;\n\n-capi squadra di montatori e manutentori (edili, meccanici, elettrici\nelettronici, etc.) di attrezzature, macchine ed impianti del ciclo produttivo\ncompleto;\n\n-assistenti di laboratorio con prolungata e comprovata esperienza, operanti\nin unità produttive a ciclo completo, con compiti di supervisione di tutte le\nattività, compresa la taratura delle attrezzature, di controllo qualitativo\nper il rispetto degli standards prefissati, compresi quelli previsti dalla\ncertificazione di qualità.\n\n\n\nOperai:\n\n\n\n-conduttori dell'intero ciclo tecnologico di cementeria con sala\ncentralizzata, che conoscono le caratteristiche strutturali, funzionali e i\nparametri di controllo di tutti gli impianti e che ne assicurano la normale\nefficienza anche attraverso ispezioni e interventi a reparto;\n\n-specialista provetto di manutenzione meccanica in possesso di prolungata e\ncomprovata esperienza che, utilizzando anche apparecchiature ad alta\nprecisione, effettua le ispezioni e le rilevazioni necessarie per la\nprogrammazione della manutenzione su impianti e macchine di elevata\ncomplessità; compie le verifiche tecniche di lavori affidati a terzi\npartecipando ai relativi collaudi;\n\n-specialista di processo con specifiche conoscenze teorico-pratiche\nacquisite mediante prolungata esperienza che compiono compie interventi\nperiodici di controllo delle condizioni di esercizio di macchine e impianti di\nelevata complessità secondo procedure predeterminate, al fine di evidenziare\neventuali anomalie di funzionamento per la prevenzione di guasti, provvedono\nprovvede alle verifiche tecniche di lavori di manutenzione e montaggi affidati\na terzi, partecipando ai relativi collaudi.\n\n\n\nArea specialistica\n\n\n\nDeclaratoria\n\n\n\nAppartengono all'area specialistica i lavoratori - impiegati, intermedi e\noperai - che svolgono mansioni che richiedono approfondite conoscenze\nprofessionali specifiche perfezionate con processi formativi o con consolidata\nesperienza pratica nella posizione, autonomia organizzativa della fase\noperativa nonché eventuale supervisione di personale appartenente ad\naree\u002Flivelli inferiori, in attuazione di disposizioni impartite dai\nresponsabili di funzione\u002Fsettore di competenza.\n\n\n\nIII Livello - Profili\n\n\n\nImpiegati:\n\n\n\n- disegnatori d'ordine;\n\n-addetti a uffici o servizi che, oltre alle caratteristiche di cui al\nprecedente livello, abbiano maturato significativa esperienza nell’area di\ncompetenza;\n\n- addetti di segreteria con adeguata esperienza.\n\n\n\nIntermedi:\n\n\n\n-preposti ai reparti dei centri di macinazione;\n\n- capi squadra di lavoratori di singoli reparti di ciclo produttivo\ncompleto.\n\n\n\nOperai:\n\n\n\n-lavoratori inseriti strutturalmente con continuità nei turni di lavoro di\ndiversi reparti del ciclo produttivo completo che conducono più macchine\nprincipali;\n\n- lavoratori addetti alle sostituzioni nei turni di lavoro di diversi\nreparti del ciclo produttivo completo che conducono più macchine\nprincipali;\n\n-conduttori di più macchine operatrici di cava e di mezzi di trasporto\ncomplessi che ne conoscono le caratteristiche strutturali, funzionali e\noperative e che curano la manutenzione conservativa delle migliori\nperformances;\n\n-conduttori, a reparto, di più forni rotanti, che siano equipaggiati di\nimpianto\u002Fi macinazione - essiccazione carbone, di cui curano pure il\nfunzionamento;\n\n-conduttori, a reparto, di più molini del crudo, che curano pure il\nprocesso di omogeneizzazione ed eseguono i controlli di ordine chimico e fisico\nintervenendo per le correzioni;\n\n- conduttori, a reparto, di più molini cemento, in circuito chiuso,\nunitamente a più essiccatoi di cui curano il funzionamento ed eseguono\ncontrolli relativi alle caratteristiche chimico-fisiche del cemento e alla\numidità residua dei semiprodotti essiccati, intervenendo per le dovute\ncorrezioni;\n\n-conduttori, a reparto, di molini del crudo e del cemento, in circuito\nchiuso, che curano pure il processo di omogeneizzazione ed eseguono i controlli\ndi ordine chimico-fisico, intervenendo per le dovute correzioni;\n\n- specialisti di processo con adeguate conoscenze teoriche che, per i fini\ndella manutenzione ordinaria programmata, compiono operazioni periodiche di\ncontrollo sugli impianti secondo un piano preordinato inteso ad accertarne lo\nstato di efficienza;\n\n-specialisti di manutenzione meccanica, elettrica e\u002Fo elettronica, che\nprovvedono, se del caso, alla diagnosi dei guasti su macchine, apparecchiature\nelettriche, attrezzature ed impianti di particolare complessità individuando\nle modalità di intervento per il ripristino della efficienza e provvedendo\ndirettamente, o con l'ausilio di altri lavoratori, alle operazioni necessarie\nanche di elevata complessità e delicatezza;\n\n- addetti alla conduzione di centrali termoelettriche in possesso di patente\ndi 1° grado per conduttori di generatori a vapore che provvedono anche alla\nmanutenzione ordinaria;\n\n- analisti che eseguono le varie determinazioni e\u002Fo analisi chimiche o\nchimico-fisiche correnti nella industria del cemento, su materie prime,\ncombustibili, semilavorati e prodotti finiti, con l'uso di apparecchiature di\ncomplesso e delicato funzionamento, effettuando i calcoli di analisi e relative\nregistrazioni;\n\n-addetti operativi ad attività di cava o miniera, compreso l'utilizzo di\nmezzi di trasporto e di macchine operatrici, con compiti di sorveglianza ai\nfini della legge su miniere e cave;\n\n-addetti a processi strutturali su linee automatiche di avanzata tecnologia\nper la produzione di lastre in gesso polifunzionali sulle varie posizioni di\nlavoro in grado di assicurare la sostituzione del team-leader (gesso);\n\n-conduttori di cicli tecnologici con sala centralizzata, che conoscono le\ncaratteristiche strutturali, funzionali e i parametri di controllo di più\nimpianti e ne assicurano la normale efficienza anche attraverso ispezioni e\ninterventi a reparto (calce e gesso).\n\n\n\nII Livello - Profili\n\n\n\nImpiegati:\n\n\n\n- addetti videoterminali o PC su cui operano in base a programmi\nriproducenti attività di contenuto semplice e ripetitivo (videoscrittura,\nposta elettronica, ecc.).\n\n\n\nOperai:\n\n\n\n-specialisti di mestiere che effettuano manutenzioni, riparazioni e montaggi\nmeccanici, per lo più a reparto, impostando il lavoro - seguendolo nelle fasi\noperative fino alla sua conclusione - avvalendosi anche di altri\ncollaboratori;\n\n-specialisti di macchine utensili con esperienza e con capacità autonoma di\noperare su schizzi e con correzione\u002Fadattamento pezzi;\n\n-specialisti di mestiere che compiono operazioni di manutenzione,\nriparazione e montaggio di apparecchiature elettriche o componenti elettronici\nsia in officina sia nei reparti, ovvero, per il settore delle malte, nei\ncantieri dei clienti;\n\n- minatori-fuochini che prendono in carico e utilizzano a regola d'arte gli\nesplosivi, fissando la posizione dei fori da mina e la relativa carica; sono in\npossesso della patente prevista dalla legge;\n\n-analisti che, applicando formule predefinite, effettuano determinazioni o\nanalisi chimiche o chimico-fisiche, che abbiano influenza sulla produzione;\n\n-addetto a sistemazione, controllo, codifica e distribuzione dei materiali\ndi magazzino con comprovata esperienza e aggiornata conoscenza di tutti i\nmateriali movimentati;\n\n- coordinatore operativo del personale addetto al reparto carico e consegna\nprodotti;\n\n-conduttori a reparto di molini cemento che eseguono i controlli\nchimico-fisici per la qualità dei prodotti;\n\n- addetti impianti di miscelazione per intonaci (malte);\n\n- addetti impianti di miscelazione\u002Fpreparazione impasti per lastre\n(gesso).\n\n\n\nI Livello - Profili\n\n\n\nImpiegati:\n\n\n\n-addetti a operazioni ricorrenti seguendo modalità e procedure\nprestabilite.\n\n\n\nOperai:\n\n\n\n-specialisti di macchine utensili e specialisti di mestiere che effettuano\noperazioni di manutenzione, riparazione e montaggio meccanico di attrezzature,\nmacchine e impianti, sia in officina sia nei reparti ovvero, per il settore\ndelle malte, nei cantieri dei clienti;\n\n-conduttori mezzi di trasporto o di macchine operatrici di cava in possesso\ndi patente, ove richiesta dalla legge, che ne curano la manutenzione\nconservativa;\n\n- conduttore di carroponte che ne curi la manutenzione conservativa;\n\n- sondatori che curino la manutenzione conservativa;\n\n- portieri pesatori;\n\n- conduttori di macchine principali (forni, molini, essiccatori) che operano\nsia in sala quadri sia a reparto;\n\n-conduttori di macchine principali (forni da calce, molini, idratatori e\nseparatori, batteria di oltre 2 forni da gesso, molini per sabbie) che operano\nsia in sala quadri sia a reparto (calce e gesso);\n\n-addetti alla manovra, eseguita da bordo, di macchine di sollevamento,\ncarico e trasporto e di aspirazione semoventi, che ne curino la manutenzione\nconservativa;\n\n-operatori reparto consegna prodotti finiti che svolge tutte le operazioni\nrichieste per il più efficace servizio alla clientela;\n\n-addetti alla disincrostazione di scivoli, griglie, cicloni con utilizzo di\npompe o attrezzature ad alta pressione;\n\n- addetti ricevimento e macinazione materiali (calce, gesso e malte);\n\n- addetti lavorazioni malte (malte);\n\n- analisti che eseguono determinazioni o analisi chimiche o chimico-fisiche,\nanche con l'uso di attrezzature di delicato funzionamento, effettuando i\ncalcoli di analisi e relative registrazioni e calcimetristi (settore\ncemento);\n\n- operatori esterni di cicli tecnologici con sala centralizzata che,\nconoscendo le caratteristiche strutturali e funzionali di tutti gli impianti,\nne assicurano la normale efficienza attraverso ispezioni e interventi a\nreparto.\n\n\n\nArea qualificata\n\n\n\nDeclaratoria\n\n\n\nAppartengono all'area qualificata i lavoratori - impiegati e operai - che\nsvolgono mansioni richiedenti conoscenze professionali specifiche, adeguata\nesperienza nonché limitata autonomia esecutiva nell'ambito delle indicazioni\nfornite dal diretto superiore.\n\n\n\nII Livello - Profili\n\n\n\nImpiegati:\n\n\n\n-addetti a semplici mansioni di segreteria;\n\n- archivisti con utilizzo di strumenti complessi.\n\nOperai:\n\n-addetti linee carico silos e estrazione cemento;\n\n-addetti al carico dello sfuso con compiti di controllo della tipologia\nrichiesta;\n\n- addetti insaccatrice o infilasacchi e stivaggio di prodotti in sacchi;\n\n- addetti controlli qualità che eseguono solo alcune determinazioni non\nconfigurabili come analisi complete;\n\n-addetti alla confezione e rottura dei provini di controllo dei cementi o\naddetti alla preparazione dei campioni nel settore calce;\n\n-conduttori di mezzi semoventi semplici che ne curino la manutenzione\nconservativa;\n\n- conduttori di una o più macchine secondarie (granulatori, sistemi di\nomogeneizzazione, griglie, sistemi di carico automatico, infilasacchi,\ninsaccatrici, frantoi, teleferiche, ecc.) che assicurano su istruzioni\noperative il loro regolare funzionamento;\n\n-addetti a operazioni, con macchine utensili semplici e su istruzioni\nesecutive ricevute, di smontaggio, rimontaggio e riparazione di macchine\nattrezzature o impianti sia in officina sia nei reparti ovvero, per il settore\ndelle malte, nei cantieri di clienti;\n\n-addetti alla vigilanza delle proprietà aziendali e di controllo degli\naccessi relativi;\n\n-distributori di magazzino in possesso di adeguata conoscenza di pezzi e\nmateriali.\n\n\n\nI Livello - Profili\n\n\n\nImpiegati:\n\n\n\n- centralinisti telefonici;\n\n- archivisti con sistemi tradizionali.\n\n\n\nOperai:\n\n\n\n- addetti infila sacchi o insaccatori;\n\n- addetti stivaggio sacchi;\n\n- addetti alle operazioni di carico dello sfuso;\n\n- aiutanti sistemazione materiali a magazzino;\n\n- aiutanti in genere di manutentori o addetti ai reparti produttivi.\n\n\n\nArea esecutiva\n\n\n\nDeclaratoria\n\n\n\nAppartengono all'area esecutiva i lavoratori operai che svolgono mansioni\nper le quali sono richieste generiche capacità operative comunque acquisite\nnonché i lavoratori non qualificati avviati a processi formativi\nteorico-pratici.\n\n\n\nProfili - Operai:\n\n\n\n- lavoratori che svolgono attività semplici o di pura manualità;\n\n-addetti a lavori manuali o, con l'uso di attrezzi semplici, di\nmovimentazione e di carico e scarico prodotti e materiali;\n\n- lavoratori che eseguono lavori manuali di pulizia;\n\n-lavoratori di primo inserimento avviati a processi formativi\nteorico-pratici.\n\n\n\nB) QUADRI\n\n\n\nAi sensi e per gli effetti della legge 13 maggio 1985, n. 190 e della legge\n2 aprile 1986, n. 106, si concorda quanto segue:\n\n\n\n1)la determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri\nviene effettuata dalle parti stipulanti con il contratto collettivo nazionale\ndi lavoro 6 marzo 1987;\n\n2)appartengono alla categoria dei quadri i lavoratori, tra quelli della\ndeclaratoria del Gruppo A Super fino al 30.9.2006 e, con decorrenza 1.10.2006,\ndel terzo livello dell'area direttiva della nuova classificazione che, di norma\nalle dirette dipendenze di dirigenti, con carattere di continuità e con un\ngrado elevato di capacità organizzativa e professionale, in posizioni di\nrilevante importanza e responsabilità, con ampia discrezione di poteri ai fini\ndello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali, svolgono\nfunzioni direttive di guida, coordinamento e controllo di servizi e uffici o\nenti produttivi essenziali della Azienda o di gestione di programmi\u002Fprogetti\nanche di ricerca di importanza fondamentale;\n\n3)in fase di prima applicazione, l'attribuzione della qualifica di quadro\nsarà effettuata dalla Azienda con decorrenza 1° settembre 1987;\n\n4)ai quadri si applica la normativa contrattuale prevista per gli impiegati\ncon funzioni eccezione di quanto indicato nei successivi punti 5, 6 e 7;\n\n5)le Aziende assicureranno i quadri contro il rischio di responsabilità\ncivile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni\ncontrattuali;\n\n6)l'attribuzione della qualifica di quadro sarà effettuata quando le\nmansioni proprie di tale qualifica siano state svolte per un periodo\ncontinuativo di sei mesi, sempre che non in sostituzione di altro lavoratore\nassente con diritto alla conservazione del posto;\n\n7) a decorrere dalla data di attribuzione della qualifica di quadro, ai\nlavoratori interessati, in aggiunta al trattamento economico previsto per il\nGruppo A Super, viene corrisposta una indennità di funzione nella misura di\ncui al successivo art. 44 (Aumenti retributivi e nuovi minimi tabellari\ncontrattuali). Tale indennità è utile ai fini del computo degli istituti\ndeterminati sulla base della retribuzione di fatto.\n\n\n\nLe parti si danno atto che con la regolamentazione di cui al presente\naccordo si è data piena attuazione al disposto della legge 13 maggio 1985, n.\n190 per quanto riguarda i quadri.\n\n\n\nTabella scala parametrale in vigore dal 1° ottobre 2006\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Area Professionale\n      Livelli\n      Parametri\n    \n    \n      Area direttiva\n      3°\n      210\n    \n    \n      \n      2°\n      188\n    \n    \n      \n      1°\n      172\n    \n    \n      Area concettuale\n      3°\n      163\n    \n    \n      \n      2°\n      157\n    \n    \n      \n      1°\n      149\n    \n    \n      Area specialistica\n      3°\n      140\n    \n    \n      \n      2°\n      134\n    \n    \n      \n      1°\n      129\n    \n    \n      Area qualificata\n      2°\n      121\n    \n    \n      \n      1°\n      116\n    \n    \n      Area esecutiva\n      1°\n      100\n    \n  \n\n\n\n\nChiarimenti a verbale\n\n\n\nPremi aziendali mensili e\u002Fo annui congelati: la nuova classificazione non\ninfluenza dette voci retributive che continueranno ad essere erogate nelle\nmisure aziendalmente in atto.\n\nNell'ambito dell'area di appartenenza il lavoratore può, in relazione ad\nesigenze organizzative, tecniche e produttive, essere adibito anche a mansioni\nrelative ad altri livelli della stessa area senza alcun peggioramento economico\nin caso di mansioni proprie di un livello inferiore ovvero percependo la\ndifferenza retributiva in caso di mansioni di un livello superiore.",{"bindId":225,"name":226,"text":227},"contractseverancepay","Art. 50 - Trattamento di fine rapporto C","Art. 50 - Trattamento di fine rapporto\n\n\n\nCon riferimento al disposto di cui al 2° comma dell'art. 2120 Codice\ncivile, la retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della\nquota di cui al 1° comma dell'art. 2120 c.c. - a partire dal 1° luglio 1983 -\nè quella composta esclusivamente dalle somme corrisposte a specifico titolo\ndi:\n\n\n\n-minimo tabellare contrattuale;\n\n-indennità di contingenza (secondo quanto stabilito dalla legge\n297\u002F1982);\n\n-EDR (Elemento Distinto della Retribuzione) di cui al Protocollo 31 luglio\n1992;\n\n- aumenti periodici di anzianità;\n\n- superminimi e altre analoghe eccedenze mensili rispetto al minimo\ntabellare contrattuale;\n\n- ex premio di produzione (1);\n\n- maggiorazione per turni avvicendati;\n\n- maggiorazione per lavoro notturno a carattere continuativo;\n\n- tredicesima mensilità ed eventuali ulteriori mensilità corrisposte\naziendalmente;\n\n- indennità di cassa;\n\n- indennità sostitutiva di mensa;\n\n- indennità di funzione.\n\n\n\nGli elementi suindicati saranno computati agli effetti della determinazione\ndella quota annua anche nei casi di assenza dal lavoro previsti dal 3° comma\ndell'art. 2120 c.c.\n\nLa quota annua sarà ottenuta dividendo per 13,5 i surriportati elementi\nretributivi corrisposti nell'anno al lavoratore.\n\nPer le quote annue maturate fino al 31\u002F12\u002F1986 - per il settore cemento e\nlavorazioni promiscue - e fino al 31\u002F12\u002F1987 - per i settori calce, gesso e\nmalte - si fa riferimento alle tabelle di cui all'art. 19 del CCNL 30\u002F9\u002F1994,\nriportate nell'Allegato n. 3 del presente CCNL.\n\n\n\n(1)\n\nVedi nota a pag. 94 (art. 51 Premio di risultato)\n\n\n\nChiarimenti a verbale\n\n\n\nAi sensi dell'art. 5 della legge 29\u002F5\u002F1982 n. 297, l'indennità di\nanzianità maturata al 31\u002F5\u002F1982 dai lavoratori in forza a tale data, è\ndeterminata sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 66, 91, e 116\ndel CCNL 21\u002F7\u002F1979 i cui testi sono riportati nell'Allegato n. 4 del presente\nCCNL.\n\nPer i lavoratori che erano in forza il 21\u002F7\u002F1979 il trattamento di fine\nrapporto è costituito da quanto di loro competenza, in applicazione delle\nnorme del presente articolo, e dalla somma già percepita al netto di ogni\nritenuta nella misura prevista dalla norma transitoria di cui ai succitati\narticoli 66, 91 e 116 del CCNL 21\u002F7\u002F1979.",{"bindId":229,"name":230,"text":231},"PAIDLEAV_trigger","Art. 46 – Ferie Il lavoratore ha diritto","Art. 46 – Ferie\n\n\n\nIl lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, a un periodo di riposo,\ncon decorrenza della retribuzione globale di fatto (1) pari a:\n\n\n\n- per anzianità fino a 15 anni: 4 settimane;\n\n- per anzianità oltre i 15 anni: 4 settimane e 2 giorni.\n\n\n\nIn relazione alla distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni, in caso\ndi ferie frazionate, 5 giorni lavorativi, fruiti come ferie, equivalgono a una\nsettimana.\n\nI giorni festivi di cui all'art. 47 (Giorni festivi) non sono computabili\ncome giornate di ferie.\n\nIn caso di inizio del rapporto di lavoro nell'anno immediatamente precedente\nal godimento delle ferie, e sempreché sia stato superato il periodo di prova,\nal lavoratore spetterà un dodicesimo di ferie per ogni mese intero di\nanzianità. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a\nquesto effetto come mese intero.\n\nIl riposo annuale ha, di regola, carattere continuativo. Comunque, l'Azienda\n- nel fissare annualmente l'epoca delle ferie - terrà conto, compatibilmente\ncon le esigenze del servizio, dei desideri del lavoratore anche per un\neventuale frazionamento delle ferie stesse a cominciare dal 1° gennaio di ogni\nanno.\n\nNon è ammessa la rinuncia sia tacita sia esplicita al godimento delle\nferie.\n\nSe il lavoratore, per riconosciute esigenze di servizio, non è autorizzato\na usufruire interamente o in parte delle ferie nell'anno feriale cui esse si\nriferiscono, ha diritto di usufruirne nell'anno successivo.\n\nL'anzianità agli effetti delle ferie decorre dalla data di assunzione.\n\nSe il lavoratore viene richiamato in servizio durante il periodo di ferie,\nl'Azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia\nper il rientro in sede sia per l'eventuale ritorno nella località ove godeva\ndelle ferie stesse. L'eventuale periodo di tempo necessario per rientrare in\nservizio non verrà computato come ferie.\n\nNel caso in cui per esigenze di servizio le ferie non potessero essere\ngodute nel periodo di tempo precedentemente stabilito dalla Azienda, il\nlavoratore ha diritto al rimborso dell'eventuale anticipo corrisposto per\nprefissato alloggio in altra località, previa documentazione del pagamento.\n\nLa risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo non pregiudica il\ndiritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione in corso d'anno, il\nlavoratore non in prova ha diritto alle ferie in proporzione dei mesi di\nservizio prestati. L'assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il\nperiodo di preavviso.\n\nL'assenza dal servizio per aspettativa non è utile ai fini del computo del\nperiodo feriale, in conformità a quanto disposto dall'art. 40 (Aspettativa) e\ndall'art. 17 (Permessi per cariche sindacali - Aspettativa per cariche\npubbliche elettive e sindacali).\n\n\n\n(1)\n\nVedi nota a pag. 94 (Art. 51 Premio di risultato)\n\n\n\nNorme transitorie\n\n\n\n1)Per i lavoratori appartenenti alla categoria operaia, la maturazione\neccedente le 4 settimane in base alla normativa di cui sopra, troverà\napplicazione come segue:\n\n\n\n-dal 1° gennaio 2009: 1 giorno;\n\n-dal 1° gennaio 2011: 1 giorno.\n\n\n\n2)Per i lavoratori appartenenti alla categoria intermedia - fermo restando\nche per il calcolo dell'anzianità pregressa, agli effetti del presente\narticolo, si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 30 (Passaggi di\ncategoria) - la maturazione del secondo giorno di ferie, eccedente le 4\nsettimane in base alla normativa di cui sopra, troverà applicazione dal 1°\ngennaio 2009.",{"bindId":233,"name":234,"text":235},"deathrelatives","Art. 39 - Congedi A) Permessi per eventi","Art. 39 - Congedi\n\n\n\nA) Permessi per eventi e cause particolari\n\n\n\nAi sensi e per gli effetti dell'art. 4, primo comma, della legge 8 marzo\n2000, n. 53 e degli artt. 1 e 3 del regolamento d'attuazione di cui al decreto\ninterministeriale 21 luglio 2000 n. 278, la lavoratrice e il lavoratore hanno\ndiritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di\ndecesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente\nseparato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un\nsoggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore\nmedesimi.\n\nIl diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all'anno di cui\nal primo comma è riconosciuto anche al lavoratore che si assenti per assistere\nfamiliari in dialisi o sottoposti a gravi interventi chirurgici e\u002Fo alle\neventuali terapie ad essi connesse.",{"bindId":237,"name":238,"text":239},"MAXHOURS_trigger","Il ricorso al lavoro straordinario deve ","Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e\ntrovare giustificazione in ragioni obiettive, indifferibili e occasionali.\n\nAl di là dei limiti previsti dal precedente comma, l'eventuale ricorso ai\ncasi di lavoro straordinario sarà preventivamente concordato tra la Direzione\ne la R.S.U.\n\nEntro i limiti consentiti dalla legge e dalle norme di cui sopra, il\nlavoratore non può rifiutarsi di compiere lavoro straordinario, festivo e\nnotturno, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.\n\nNon è riconosciuto, né compensato, il lavoro straordinario, festivo e\nnotturno, eseguito senza la preventiva disposizione dell'Azienda.",{"bindId":241,"name":242,"text":243},"funeralpaytype","A puro titolo di liberalità, agli eredi ","A puro titolo di liberalità, agli eredi sarà concesso, quale concorso alle\nspese funerarie, un contributo la cui misura sarà fissata ad esclusivo\ngiudizio dell'Azienda.",{"bindId":245,"name":246,"text":247},"PAYSCALES_comments_txt","Area Professionale Livelli Contingenza I","Area Professionale\n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        Livelli\n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n      Contingenza  \n\n        Importo totale\n\n        (€\u002Fmese)\n\n        \n        \n      \n      EDR\n\n        Importo totale\n\n        (€\u002Fmese)\n\n        \n        \n      \n    \n  \n  \n    \n      Area\n        direttiva\n      \n      3°\n      \n      533,43\n      \n      10,33\n      \n    \n    \n      2°\n      \n      530,24\n      \n      10,33\n      \n    \n    \n      1°\n      \n      523,11\n      \n      10,33\n      \n    \n  \n  \n    \n      Area\n        concettuale\n      \n      3°\n      \n      523,11\n      \n      10,33\n      \n    \n    \n      2°\n      \n      523,11\n      \n      10,33\n      \n    \n    \n      1°\n      \n      519,55\n      \n      10,33\n      \n    \n  \n  \n    \n      Area\n        specialistica\n      \n      3°\n      \n      519,46\n      \n      10,33\n      \n    \n    \n      2°\n      \n      517,65\n      \n      10,33\n      \n    \n    \n      1°\n      \n      517,65\n      \n      10,33\n      \n    \n  \n  \n    \n      Area\n        qualificata\n      \n      2°\n      \n      515,49\n      \n      10,33\n      \n    \n    \n      1°\n      \n      515,49\n      \n      10,33\n      \n    \n  \n  \n    \n      Area\n        esecutiva\n      \n      1°\n      \n      513,24","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>ccnl dipendenti aziende esercenti produzione cemento, calce e suoi derivati, gesso e relativi manufatti 2016-2018 - 2016\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2016-01-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2018-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Attività manifatturiere\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Fabbricazione di cemento, calce e gesso\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore privato\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMEMPL_1\">\n                Associazioni imprenditoriali: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        \n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-casignemployees\">\n                Altri firmatari dalla parte dei lavoratori: &rarr;&nbsp;FeNEA\u002FUIL,FILCA\u002FCISL, FILLEA\u002FCGIL\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;365 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;Professional risks, The relationship between work and health\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-funeralpayamount\">\n                Contributo minimo da parte dell'azienda alle spese per il funerale \u002F la sepoltura: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;-10 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;1 giorni\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;3 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;30 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;40.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;5.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;20.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;4.0 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Giorni festivi retribuiti: &rarr;&nbsp;Tutti i Santi (1 novembre), Assunzione \u002F Ferragosto (15 agosto), Natale (25 dicembre), Lunedì di Pasqua \u002F Pasquetta (giorno dopo Pasqua), Festa del Lavoro (Primo Maggio), Primo dell’Anno (1° gennaio), Anniversario della Liberazione (25 aprile), Santo Stefano (26 dicembre), Epifania (6 gennaio), Festa della Repubblica (2 giugno), Immacolata Concezione (8 dicembre)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp;2.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-administrativedays\">\n                Permessi retribuiti per udienze o doveri amministrativi: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;932.14\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseamount1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;14.29\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreasedate_date\">\n                    Aumento di stipendio a partire dal: &rarr;&nbsp;2016-01\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;130 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-HARDSHIP_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro in condizioni difficili:\u003C\u002Fh4>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-hardshipallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro in condizioni difficili: &rarr;&nbsp;18% dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;140&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowanceamount1\">\n                    Indennità di anzianità di servizio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;7.7 al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowancetype2\">\n                    Indennità di anzianità di servizio dopo: &rarr;&nbsp;2 anni di anzianità lavorativa\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchers\">\n                Buoni pasto forniti: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchersamount\">\n                 &rarr;&nbsp; per pasto\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[253],{"title":37,"slug":33},[255],{"type":256,"data":257},"call_to_action_body_block",{"title":258,"description":259,"variant":260,"link":261},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i temi e\u002Fo i settori di tuo 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